Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2019/1342

ID 8914 | | Visite: 2055 | Regolamento CPRPermalink: https://www.certifico.com/id/8914

Regolamento delegato 20191342

Classi di prestazione permeabilità all'aria lucernari di materie plastiche e di vetro e botole sul tetto

Regolamento delegato (UE) 2019/1342 

Regolamento delegato (UE) 2019/1342 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto

GU L del 12.08.2019

Entrata in vigore: 01.09.2019

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha inizialmente adottato la norma europea EN 1873 relativa alle cupole di materie plastiche nel 2005 e la norma europea EN 14963 relativa ai lucernari continui di materiale plastico nel 2006. Tali norme armonizzate non contenevano una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

(2) Al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato, le nuove versioni di tali norme, le norme EN 1873-1, EN 1873-2 ed EN 1873-3, relative ai lucernari di materie plastiche e di vetro e alle botole sul tetto, come pure la norma EN 14963, dovrebbero includere una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria. La classificazione dovrebbe prevedere tre classi di prestazione.

(3) In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011 le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione possono essere stabilite dalla Commissione o da un organismo europeo di normalizzazione sulla base di un mandato rivisto rilasciato dalla Commissione. Tenuto conto della necessità di stabilire quanto prima ulteriori classi di prestazione, tali nuove classi dovrebbero essere stabilite dalla Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto, conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 _______

ALLEGATO

Classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto.

Classe

Valore limite inferiore di pressione interna

(4 Pa)

Valore limite superiore di pressione interna

(100 Pa)

Permeabilità all'aria [in m3/(hm)]

A (*1)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

Nota: i limiti delle classi utilizzate nella presente tabella possono essere ricavati con la seguente formula:

 formula

dove:

Q è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario durante una prova a pressione interna.

P è la pressione interna durante una prova (in Pa).

Q100 è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario ad una pressione interna di 100 Pa.


Immagine

(*1)  Per la classe A, oltre alla classe deve essere dichiarata anche la misurazione peggiore di tutte le fasi di pressione utilizzando il seguente modello: Classe A [pressione interna (100 Pa), portata della perdita valutata].

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2019 1342.pdf)Regolamento delegato (UE) 2019/1342
 
IT517 kB711

Tags: Marcatura CE Regolamento CPR

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 59

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 137

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto
Ott 29, 2024 164

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 118291

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto