Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779
della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio
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GU L 399/6 del 30.11.2020
Entrata in vigore: 30.11.2020
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La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.
(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) la stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché la redazione, la revisione e il completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE. Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, a Cenelec e a ETSI.
(3) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno rivisto le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione: EN 60947-5-2:2007 e EN 60974-1:2012. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate e della modifica seguenti: EN IEC 60947-5-2:2020, per apparecchiature di comando e di manovra (dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - interruttori di prossimità), nonché EN IEC 60974-1:2018 e EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, per apparecchi di saldatura ad arco (sorgenti di corrente per saldatura).
(4) Sulla base del mandato M/511, CEN e Cenelec hanno modificato le seguenti norme, i cui riferimenti sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione: EN 60598-2-22:2014 per apparecchi di illuminazione di emergenza e EN 60947-2:2017 per apparecchiature a bassa tensione. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e EN 60947-2:2017/A1:2020. CEN e Cenelec hanno inoltre modificato le seguenti norme, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la comunicazione 2018/C 326/02: EN 60335-2:-78/A1:2003 per apparecchi di grigliatura per uso esterno, EN 60335-2-82:2003 per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento, EN 60335-2-105:2005 per le cabine con doccia multifunzione, EN 60570:2003 per sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione e EN 61010-1:2010 per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Ciò ha portato all’adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative e della norma rettificativa seguenti: EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003/A2:2020, EN 61010-1:2010/A1:2019 e EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04.
(5) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/511 delle norme armonizzate, delle relative modifiche e della relativa rettifica.
(6) Le norme armonizzate EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 modificata dalla norma EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003 modificata dalla norma EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003 modificata dalla norma EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005 modificata dalla norma EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003 modificata dalla norma EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014 modificata dalla norma EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017 modificata dalla norma EN 60947-2:2017/A1:2020 e EN 61010-1:2010 modificata dalla norma EN 61010-1:2010/A1:2019 e rettificata dalla norma EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, soddisfano gli obiettivi di sicurezza a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(7) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
(8) CEN e Cenelec hanno inoltre redatto la rettifica EN 60669-1:2018/AC:2020-02 che rettifica la norma armonizzata EN 60669-1:2018 per apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, il cui riferimento è incluso nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Poiché la rettifica apporta correzioni tecniche a tale norma e al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati, è opportuno includere il riferimento di tale norma armonizzata unitamente al riferimento della rettifica nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
(9) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle seguenti norme armonizzate dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali riferimenti sono stati rivisti, modificati o corretti, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: EN 60947-5-2:2007, EN 60974-1:2012, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 60335-2-105:2005, EN 60570:2003 e EN 61010-1:2010. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È quindi opportuno includere tali riferimenti in detto allegato.
(10) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60669-1:2018, EN 60598-2-22:2014 e EN 60947-2:2017, come pure i riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che sono stati modificati o rettificati. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
(11) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 modificata dalla norma EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003 modificata dalla norma EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003 modificata dalla norma EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005 modificata dalla norma EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003 modificata dalla norma EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014 modificata dalla norma EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017 modificata dalla norma EN 60947-2:2017/A1:2020, EN 61010-1:2010 modificata dalla norma EN 61010-1:2010/A1:2019 e rettificata dalla norma EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 e EN 60669-1:2018 rettificata dalla norma EN 60669-1:2018/AC:2020-02, e come modificate o rettificate da qualsiasi altra norma i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 60947-5-2:2007, EN 60974-1:2012, EN 60598-2-22:2014, EN 60947-2:2017, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 60335-2-105:2005, EN 60570:2003, EN 61010-1:2010 e EN 60669-1:2018, insieme ai riferimenti delle norme modificative o rettificative pertinenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.
(13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
I punti 1) e 3) dell’allegato I si applicano a decorrere dal 30 maggio 2022.
Il punto 5) dell’allegato I si applica a decorrere dal 30 maggio 2021.
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L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:
1) |
la riga n. 14 è soppressa; |
2) |
è inserita la riga n. 14a seguente:
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3) |
la riga n. 17 è soppressa; |
4) |
è inserita la riga n. 17a seguente:
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5) |
la riga n. 44 è soppressa; |
6) |
è inserita la riga n. 44a seguente:
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7) |
sono aggiunte le righe seguenti:
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ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
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«65. |
EN 60335-2-78:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-78: Norme particolari per apparecchi di grigliatura per uso esterno EN 60335-2-78:2003/A1:2008 |
30 maggio 2022 |
EN 60335-2-82:2003 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - parte 2-82: Norme particolari per le macchine che forniscono un servizio e per le macchine per il divertimento EN 60335-2-82:2003/A1:2008 |
30 maggio 2022 |
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EN 60335-2-105:2005 Apparecchi d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-105: Norme particolari per le cabine con doccia multifunzione EN 60335-2-105:2005/A11:2010 EN 60335-2-105:2005/A1:2008 |
30 maggio 2022 |
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EN 60570:2003 Sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione EN 60570:2003/A1:2018 |
30 maggio 2022 |
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EN 60947-5-2:2007 Apparecchiature a bassa tensione - parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità EN 60947-5-2:2007/A1:2012 |
30 maggio 2022 |
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EN 60974-1:2012 Apparecchi di saldatura ad arco - parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura |
30 maggio 2022 |
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EN 61010-1:2010 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio - parte 1: Prescrizioni generali |
30 maggio 2022». |
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