RAPEX Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro
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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto, di marca AITE COOL, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto contiene una quantità eccessiva di cloroformio (concentrazione misurata 37% in peso).
Il cloroformio ad alte dosi provoca irritazione alla pelle e può danneggiare la salute se inalato o ingerito.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
32. Cloroformio
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.
1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,
qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.
2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Unicamente per uso in impianti industriali».
A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/ 83/CE;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/ CEE.
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