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Decisione di esecuzione (UE) 2023/98

ID 18604 | | Visite: 1941 | Norme armonizzate BT Bassa TensionePermalink: https://www.certifico.com/id/18604

Norme armonizzate LV

Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 / Norme armonizzate BT Gennaio 2023

ID 18604 | 11.01.2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza 

GU L 8/16 dell' 11.1.2023

Entrata in vigore: 11.01.2023

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dall'11 luglio 2024.

Download Elenco consolidato norme armonizzate Direttiva Bassa Tensione

________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

(2) Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.

(3) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno redatto la norma armonizzata EN IEC 61010-2-012:2022 e la relativa modifica EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura.

(4) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, per apparecchi di illuminazione di emergenza, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60598-2-22:2022.

(5) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione della Commissione: EN 61557-12:2008 per dispositivi per la misura e il controllo delle prestazioni e EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05, per apparecchi di illuminazione. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate seguenti: EN IEC 61557-12:2022 nonché EN IEC 60598-1:2021 e la relativa modifica EN IEC 60598-1:2021/A11:2022.

(6) Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno modificato la norma armonizzata EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, per unità di alimentazione di lampada, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 61347-2-7:2012/A2:2022.

(7) Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.

(8) Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 61010-2-012:2022, quale modificata da EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022; EN IEC 61557-12:2022; EN IEC 60598-1:2021, quale modificata da EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; EN IEC 60598-2-22:2022 e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019 e EN 61347-2-7:2012/A2:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme in detto allegato.

(10) È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 60598-2-22:2014 e EN 61347-2-7:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 61557-12:2008 e EN 60598-1:2015, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalle norme armonizzate: EN 61557-12:2008; EN 60598-1:2015, quale modificata da EN 60598-1:2015/A1:2018 e rettificata da EN 60598-1:2015/AC:2015, EN 60598-1:2015/AC:2016 e EN 60598-1:2015/AC:2017-05; EN 60598-2-22:2014, quale modificata da EN 60598-2-22:2014/A1:2020 e rettificata da EN 60598-2-22:2014/AC:2015, EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05 e EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09, e EN 61347-2-7:2012, quale modificata da EN 61347-2-7:2012/A1:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

a) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

b) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dall'11 luglio 2024.

...

ALLEGATO I

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificato:

1) le righe 14a e 54 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

 N.

Riferimento della norma

«14b.

EN IEC 60598-2-22:2022

Apparecchi di illuminazione - parte 2-22: Prescrizioni particolari - Apparecchi di emergenza»;

«54a.

EN 61347-2-7:2012

Unità di alimentazione di lampada - parte 2-7: Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche (autonome) alimentate da batterie per illuminazione di emergenza

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

EN 61347-2-7:2012/A2:2022»;

 3) sono aggiunte le righe seguenti:

 N.

Riferimento della norma

«128.

EN IEC 60598-1:2021

Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

 129

EN IEC 61010-2-012:2022

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e da laboratorio - parte 2-012: Prescrizioni particolari per apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e per altri apparecchi di condizionamento della temperatura

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

 130

EN IEC 61557-12:2022

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo della potenza (PMD)».

ALLEGATO II

Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 sono aggiunte le righe seguenti:

 N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«118.

EN 60598-1:2015

Apparecchi di illuminazione - parte 1: Prescrizioni generali e prove

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018

11 luglio 2024

 119

EN 61557-12:2008

Sicurezza elettrica nei sistemi di distribuzione a bassa tensione fino a 1 000 V c.a. e 1 500 V c.c. - Apparecchi per prove, misure o controllo dei sistemi di protezione - parte 12: Dispositivi per la misura ed il controllo delle prestazioni (PMD)

11 luglio 2024».

________

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