Regolamento delegato (UE) 2024/2790
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Regolamento delegato (UE) 2024/2790 / Reg. fertilizzanti: polimeri categoria di materiali costituenti 1
ID 22844 | 01.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 1
GU L 2024/2790 del 31.10.2024
Entrata in vigore: 20.11.2024
Applicazione a decorrere dal 17 ottobre 2028
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Conformemente alle prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti («CMC») 8 e 9 di cui all’allegato II, parte II, di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere determinati polimeri.
(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell’UE che sono successivamente rilasciati nell’ambiente.
(3) Il regolamento (UE) 2019/1009 ha pertanto stabilito l’obbligo per la Commissione di valutare entro il 16 luglio 2024 i criteri per la biodegradabilità di due categorie di polimeri appartenenti alla CMC 9: i polimeri che controllano la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti («agenti di rivestimento») e i polimeri che aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto («polimeri idroretentori»).
(4) Il 23 giugno 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1768, che aggiunge nuove categorie di polimeri nelle categorie di materiali costituenti 1 e 11. Tali polimeri sono di norma utilizzati come additivi tecnici per aumentare l’efficienza agronomica o la sicurezza dei prodotti. Al fine di individuare i polimeri che non suscitano preoccupazioni ambientali e che pertanto dovrebbero essere inclusi nelle CMC 1 e 11, la Commissione ha tenuto conto dei pareri scientifici emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle microplastiche aggiunte intenzionalmente a qualsiasi tipo di prodotto destinato ai consumatori o ad uso professionale. Possono pertanto essere utilizzati come materiali appartenenti alle CMC 1 o 11 solo i polimeri naturali, che non sono stati modificati chimicamente, i polimeri biodegradabili o i polimeri solubili.
(5) Successivamente la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2055, che introduce nel regolamento (CE) n. 1907/2006 una restrizione generale all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici («restrizione generale»). Determinate categorie di polimeri e i polimeri che soddisfano i criteri di biodegradabilità o di solubilità di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 sono esclusi dalla restrizione generale.
(6) I prodotti fertilizzanti dell’UE sono esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione generale, in attesa dell’esito della valutazione sui criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori. Tuttavia, le prescrizioni relative ai polimeri appartenenti alla CMC 1 generalmente utilizzati come additivi tecnici dovrebbero essere allineate a quelle relative ai polimeri non soggetti alla restrizione generale. In primo luogo, i materiali appartenenti alla CMC 1 sono già soggetti ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, specificamente adattate al loro uso come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. In secondo luogo, i polimeri che possono essere utilizzati come materiali appartenenti alla CMC 1, in genere additivi tecnici, come gli agenti antipolvere o antiagglomeranti, non svolgono una funzione specifica per un certo periodo di tempo in seguito alla loro applicazione al suolo, come gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori, non devono degradarsi lentamente e non vi è alcuna giustificazione per introdurre o mantenere per tali polimeri norme specifiche in materia di biodegradazione. In terzo luogo, la restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 si applica a polimeri simili nei prodotti fertilizzanti nazionali, ad eccezione degli agenti di rivestimento o dei polimeri idroretentori che devono soddisfare gli stessi criteri da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. È quindi necessario allineare le prescrizioni relative ai materiali appartenenti alla CMC 1 a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per garantire la coerenza applicando le stesse norme a materiali simili contenuti in prodotti armonizzati o non armonizzati, sia per conseguire gli obiettivi perseguiti introducendo nel regolamento (CE) n. 1907/2006 la restrizione generale, che potrebbe essere compromessa dal mantenimento di norme meno rigorose nel regolamento (UE) 2019/1009.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009.
(8) Il regolamento (UE) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 1 nella sezione «CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO», di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, è così modificato:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) polimeri diversi dai:
i) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
ii) polimeri degradabili conformemente all’allegato XVII, appendice 15, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l conformemente all’allegato XVII, appendice 16, del regolamento (CE) n. 1907/2006; o
iv) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica;»;
2) è inserita la seguente lettera f bis):
«f bis) polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.
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