Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
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Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 405/14 del 16.11.2021
Entrata in vigore: 16.11.2021
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli
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La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
(2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.
(3) Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
(4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.
(5) La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.
(6) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021.
(7) La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021. Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.
(8) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.
(9) Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.
(10) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli - Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.
(11) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.
(12) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(13) Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.
(14) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisione di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.
(15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.
L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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ALLEGATO I
N. |
Riferimento della norma |
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1. |
EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche |
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2. |
EN 71-2:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 2: Infiammabilità |
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3. |
EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli - Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
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4. |
EN 71-4:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
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5. |
EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli - Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica |
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6. |
EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli - Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova |
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7. |
EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico |
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8. |
EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli - Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili Nota informativa: i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti: |
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Sostanza |
Norma EN 71-12:2016 |
Direttiva 2009/48/CE |
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N-nitrosammine |
0,01 mg/kg |
0,05 mg/kg |
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Sostanze N-nitrosabili |
0,1 mg/kg |
1 mg/kg. |
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9. |
EN 71-13:2021 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi |
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10. |
EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico |
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11. |
EN IEC 62115:2020 Giocattoli elettrici — Sicurezza EN IEC 62115:2020/A11:2020 |
ALLEGATO II
N. |
Riferimento della norma |
Data del ritiro |
1. |
EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità |
15 maggio 2022 |
2. |
EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi |
15 maggio 2022 |
3. |
EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse |
15 maggio 2022 |
4. |
EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi |
15 maggio 2022 |
ALLEGATO III
N. |
Riferimento della norma |
Data del ritiro |
1. |
EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova Nota: per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN; |
28 novembre 2021 |
2. |
EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili |
28 novembre 2021 |
3. |
EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004) EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata) EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A12:2015 |
21 febbraio 2022 |
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