Slide background




Regolamento (CE) n. 1881/2006

ID 13031 | | Visite: 12052 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/13031

Regolamento CE n  1881 2006

Regolamento (CE) n. 1881/2006 / Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari - Consolidato Marzo 2023

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(GU L 364/5 del 20.12.2006)

Abrogazione

Il regolamento è abrogato dal Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023, in GU L 119/103 del 5.5.2023 ed in vigore dal 25.05.2023

_________

Articolo 1 Norme generali

1. I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2. I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2 Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1. Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:
a) modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;
b) modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;
c) le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;
d) il limite analitico di quantificazione.
2. I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.
Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4. Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3 Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1. I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2. I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3. I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

Articolo 4 Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco

Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:
a) non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;
b) sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;
c) sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;
d) recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc. della partita e sull’originale del documento di accompagnamento.

________

Modificato da:

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2007
REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008
REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008
REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010
REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011
REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012
REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013
REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014
REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014
REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1137 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015
REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016
REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2017
REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018
REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2019/1901 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019
REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2020/2040 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2020
REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 
REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2021
REGOLAMENTO (UE) 2021/1408 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2021 - Testo consolidato 01.2022
REGOLAMENTO (UE) 2021/2142 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 - Testo consolidato 07.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/617 della Commissione del 12 aprile 2022 - Testo consolidato 05.2022
REGOLAMENTO (UE) 2022/2388 della Commissione del 7 dicembre 2022 - Testo consolidato 01.2023
REGOLAMENTO (UE) 2023/465 della Commissione del 3 marzo 2023 - Testo consolidato 03.2023

Rettificato da:

Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47 (629/2008)
Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag. 14 (1259/2011)
Rettifica, GU L 267, 18.10.2017, pag. 6 (696/2014)
Rettifica, GU L 298, 19.11.2019, pag. 12 (2019/1870)
Rettifica, GU L 310, 2.12.2019, pag. 60 (2019/1870)
Rettifica, GU L 233, 8.9.2022, pag.  92 (2019/1870) - Testo consolidato 01.2023

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Giu 18, 2024 75

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719

D.P.R. 19 maggio 1958 n. 719 Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.(GU n.178 del 24.07.1958)_______ Aggiornamenti all'atto 10/02/1996 LEGGE 6 febbraio 1996, n.… Leggi tutto
Giu 12, 2024 131

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 ID 22045 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci… Leggi tutto
Giu 12, 2024 160

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 ID 22044 | 12.06.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che… Leggi tutto
Giu 08, 2024 153

Decreto 19 dicembre 2023

Decreto 19 dicembre 2023 Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (GU n.131 del 06.06.2024)_________ Art. 2. Termine finale di efficacia del regime sperimentale 1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime… Leggi tutto
Giu 01, 2024 413

Decreto 29 settembre 1990

Decreto 29 settembre 1990 Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 240 del 13.10.1990)… Leggi tutto
Giu 01, 2024 400

Decreto 5 aprile 1989

Decreto 5 aprile 1989 Aggiornamenti e modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1987 concernente programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n.99 del 29.04.1989) Collegati[box-note]Decreto 24… Leggi tutto
Giu 01, 2024 401

Decreto 24 giugno 1987

Decreto 24 giugno 1987 Programma sistematico di interventi mirati alla più efficace lotta contro la frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande. (GU n. 165 del 17 luglio 1987)_______ Modificato da: - Decreto 5 aprile 1989- Decreto 29 settembre 1990 Collegati[box-note]Decreto 5 aprile… Leggi tutto
Giu 01, 2024 441

Legge 7 agosto 1986 n. 462

Legge 7 agosto 1986 n. 462 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. (GU n.185 del 11.08.1986) Collegati
Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282
Leggi tutto
Giu 01, 2024 458

Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282

Decreto-Legge 18 giugno 1986 n. 282 Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. (GU n.141 del 20.06.1986) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185)._______ Agiornamenti all'atto 24/06/1986… Leggi tutto

Più letti HACCP

Regolamento  CE  n  178 2002
Ott 24, 2022 109873

Regolamento (CE) N. 178/2002

Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza… Leggi tutto
Apr 26, 2021 57519

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices) ... Il presente regolamento… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 51200

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto