Decreto 12 agosto 2019 | Tariffe (STED)
Decreto 12 agosto 2019 | Tariffe (STED)
Approvazione delle tariffe per le attività prestate dagli Sportelli telematici del diportista (STED)
(GU Serie Generale n.215 del 13-09-2019)
Entrata in vigore: 01.09.2019
...
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le tariffe da corrispondere a titolo di corrispettivo, per il funzionamento dello Sportello telematico del diportista (STED), per le operazioni richieste ai soggetti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
Art. 2. Corrispettivo per le attività prestate dagli sportelli telematici del diportista
1. Per le attività di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è previsto il pagamento di un corrispettivo di € 9,50 per ogni operazione richiesta.
Art. 3. Modalità di pagamento
1. Il pagamento degli importi di cui all’art. 2 si Effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1046787295 intestato al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Corrispettivo attività STED».
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Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)
Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto [/box-note]
Decreto 12 agosto 2019 | Diritti (STED)
Decreto 12 agosto 2019
Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(GU Serie Generale n.215 del 13-09-2019)
Entrata in vigore: 01.09.2019
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
Art. 2. Diritti e compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
1. L’importo dei diritti di cui all’art. 1 è determinato nella Tabella I allegata al presente decreto.
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Tabella I
Diritti per le attività rese dagli sportelli telematici del diportista (STED) Art. 63, comma 1 -bis , del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Rilascio licenze di navigazione |
29,57 euro |
Aggiornamento licenze di navigazione |
17,76 euro |
Iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) |
35,48 euro |
Rinnovo licenze |
29,57 euro |
Trascrizione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto ATCN. |
23,65 euro |
Copia di un documento |
11,82 euro |
Rilascio di un duplicato |
29,57 euro |
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione |
23,65 euro |
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Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)
Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto [/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione del 6 agosto 2019 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
GU L 237/1 del 13.09.2019
...
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’ Unione Europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.
(2) La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.
(3) L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
(4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 è abrogato.
Articolo 3
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2019/1397» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 3 ottobre 2022.
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Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS[/box-note]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione del 10 settembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici
GU L 234/23 dell'11 settembre 2019
_________
Articolo 1 Designazione dei gruppi di esperti
1. È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746:
1) ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia;
2) sistema circolatorio;
3) neurologia;
4) sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva;
5) endocrinologia e diabete;
6) chirurgia generale e plastica, odontoiatria;
7) ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva;
8) gastroenterologia ed epatologia;
9) nefrologia e urologia;
10) oftalmologia;
11) dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD).
2. È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.
Articolo 2 Nomina di consulenti e istituzione dell'elenco centrale
1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745, i consulenti sono nominati nei gruppi di esperti in seguito a un invito a manifestare interesse e alla consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («MDCG») sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito a manifestare interesse.
2. Il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti è determinato nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/745 e previa consultazione dell'MDCG, i consulenti che soddisfano i criteri indicati nell'invito, ma non sono nominati membri di un gruppo di esperti, sono inclusi in un elenco centrale di esperti disponibili (l'«elenco centrale»).
4. I consulenti sono selezionati in base alla necessità di garantire:
a) competenze cliniche, scientifiche o tecniche adeguate e aggiornate nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
b) indipendenza, imparzialità, obiettività e assenza di conflitti di interessi, come previsto all'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/745;
c) equilibrata rappresentanza geografica.
5. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti supplementari nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale.
6. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale o tra i membri di un altro gruppo di esperti, per compiti specifici e per un periodo limitato.
7. L'elenco centrale può essere aggiornato avviando successivi inviti a manifestare interesse.
Articolo 3 Sottogruppi
1. Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri.
2. I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 4 Durata del mandato
1. I consulenti sono nominati membri di un gruppo di esperti per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo.
2. Qualora un consulente non soddisfi più le condizioni di cui agli articoli 12 e 15 o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti le dimissioni o non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, la Commissione lo può rimuovere dall'incarico.
3. Qualora un consulente sia rimosso durante il suo mandato, per il periodo residuo è nominato un sostituto tra i consulenti che figurano nell'elenco centrale.
[...]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1628 | 06.09.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1628
GU L 231/29 DEL 06.09.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 252 del 16 settembre 2016)
...
Pagina 99, articolo 62 (relativamente all'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012)
anziché: «“9. Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (*): Articolo 44.
(*) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53”.»,
leggasi: «“10. Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e che modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (*): Articolo 44.
(*) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53”.».
_______
Collegati:
[box-note]Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM[/box-note]
Pressure equipment paper PED directive 2014/68/EU
Pressure equipment papers PED Directive 2014/68/EU
CETOP Position Paper concerning EC directive “Pressure equipment” (2014/68/EU)
The document describes the agreed CETOP position on the directive and its application to fluid power systems and components.
The Technical Commission of CETOP, the umbrella organisation of the European Fluid Power Associations, has updated the position paper PP 04 after the Pressure Equipment Directive 97/23/EC had been revised.
The position paper "EU Directive "Pressure Equipment" (2014/68/EU)", valid since June 1, 2017, explains which fluid power products fall under the EU Directive. It also states that the liquids and gases used in fluid power are generally Group 2 fluids. These are substances and mixtures classified as non-hazardous within the meaning of the directive.
Fonte
CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques)
Collegati
[box-note]Pump position papers machinery directive 2006/42/EC
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)[/box-note]
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![]() |
CETOP_Position_Paper_PP04_PED-2017-06-01-1.pdf CETOP 2017 |
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Elenco nazionale costruttori, importatori e distributori di unità da diporto
Elenco nazionale costruttori, importatori e distributori di unità da diporto (DD 19 giugno 2019)
MIT, 03.09.2019
In allegato l'Elenco nazionale di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai fini del rilascio della Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).
L’articolo 3, comma 2 lettera b) del D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, pubblicato su G.U. serie generale n. 49 del 27 febbraio 2019, prevede l’individuazione, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Con Decreto direttoriale del 19 giugno 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019 , sono stati individuati i requisiti, le procedure per l‘accreditamento e la successiva iscrizione in un elenco nazionale, delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai soli fini del rilascio da parte delle stesse della dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).
Fonte: MIT
Collegati:
[box-note]Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto
Decreto 19 giugno 2019 | Modelli licenza navigazione unità da diporto
Decreto 19 giugno 2019 | Modello DCI
Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)[/box-note]
RAPEX Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 35 del 30/08/2019 N. 2 A12/1299/19 Cipro
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto, di marca AITE COOL, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il prodotto contiene una quantità eccessiva di cloroformio (concentrazione misurata 37% in peso).
Il cloroformio ad alte dosi provoca irritazione alla pelle e può danneggiare la salute se inalato o ingerito.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
32. Cloroformio
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.
1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso,
qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.
2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Unicamente per uso in impianti industriali».
A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/ 83/CE;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/ CEE.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 35 del 30_08_2019 N. 2 A12_1299_19 Cipro.pdf Colla |
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Direttiva 2009/125/CE - ERP
Direttiva 2009/125/CE - ERP
Ed. 1.0 del 28 Agosto 2019
Disponibile il testo ERP in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
[box-warning]La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024 dal Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (GU L 2024/1781 del 28.6.2024).
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:
a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:
i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;
ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.
La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.[/box-warning]
L'ebook riporta:
[alert]- Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. (GU L 285/10 del 31.10.2009). Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (GU L 315 1 14.11.2012)
- Decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 15 Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. (GU n.55 del 8-3-2011)[/alert]
...
[panel]La direttiva 2009/125/CE è la direttiva europea che regola gli "Energy Related Products" (ERP).
Il Parlamento Europeo ha adottato questa direttiva per ampliare il campo di applicazione della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2005/32/CE (EuP), per includere non solo i prodotti che consumano energia durante l'uso ("Energy using Products Directive" - EuP) ma anche in generale (es. stand-by).
La presente direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
La presente direttiva prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Un "Prodotto connesso all’energia" è un qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente.
Ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell’interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.
Molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione
La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.[/panel]
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Formato: pdf
Pagine: +50
Ed.: 1.0 2019
Pubblicato: 28/08/2019
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-14-2
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Guidelines LVD 2014/35/EU - August 2018
Guidelines LVD 2014/35/EU - August 2018
LVD 2014/35/EU - Guidelines on the application of the directive - August 2018
These Low Voltage Directive Guidelines (LVD Guide) are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by the Low Voltage Directive 2014/35/EU (hereinafter referred to as ‘the LVD’), applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 2006/95/EC.
This guide updates the first version of the “guidelines on the application of Directive 2014/35/EU of November 2016, that superseded the “guidelines on the application of Directive 2006/95/EC” of August 2007 in the last modification version of January 2012 This guide refers only to the application of the LVD (Directive 2014/35/EU) unless otherwise indicated.
Readers’ attention is drawn to the fact that this guide is intended only to facilitate the application of the LVD and it is the text of the LVD and the national laws transposing the LVD that are legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent and harmonised application of the LVD by all stakeholders.
This guide is intended not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, importers and distributors and their trade associations;
bodies in charge of the preparation of standards as well as those involved in the conformity assessment procedures.
This guide is not exhaustive; it focuses on certain issues only, which, in the light of the experience, are of direct and specific interest for the application of the LVD. This guide should be used in conjunction with the LVD itself and with the European Commission’s document “The Blue Guide on the implementation of EU product rules” , which further explains concepts such as “placing on the market” and “economic operators”.
The structure of the LVD guide follows the structure of the LVD itself. Comments and explanations are given to each Article and Annex of the LVD. It also provides additional clarifications and information in Annexes VII-XI of this guide. For comprehensive guidance on horizontal terms and principles of EU product rules, the readers should refer to the “The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules”, as advised in these guidelines.
This guide has been prepared by the competent services of the Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) of the European Commission in cooperation with Member States, European standardisation bodies, European industry, European consumer organisations and other relevant sectoral stakeholders.
This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information for which the Commission assumes no responsibility.
This version replaces the previous version of November 2016.
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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LVD Guide August 2018.pdf |
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Circolare 24 gennaio 2006, n. 1/2006 DGAMTC
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1/2006 DGAMTC
Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
(GU n.25 del 31-1-2006)
Collegati
[box-note]Codice del Consumo
Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 206[/box-note]
Legge 7 ottobre 2015 n. 167
Legge 7 ottobre 2015 n. 167
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(GU Serie Generale n.245 del 21-10-2015)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2015
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell’economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l’obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attività che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all’attività subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l’effettività degli istituti sanzionatori; d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l’approvazione e l’installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l’assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell’ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell’utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell’ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l’ecosistema e di vietare l’ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all’interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l’impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C ), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d’uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all’introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all’attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all’ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell’adeguamento all’innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell’insegnamento dell’educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi e l’istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell’istruttore di vela nel rispetto dei princìpi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l’istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla tenuta dell’elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell’Unione europea;
u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l’entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l’utilizzo di un’unità da diporto, concernenti l’inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall’autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l’inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l’inasprimento delle sanzioni relative all’inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d’acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all’interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell’ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v) , previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell’unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l’applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fi ne di garantire l’efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell’effettiva pericolosità del comportamento, con l’introduzione anche di misure riduttive dell’entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell’obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l’ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fi ne di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell’esercizio della delega di cui alla presente legge.
...
Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171[/box-note]
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU
Guide to application of the lifts directive 2014/33/EU
EU, May 2018
1. This Guide to application of the lifts directive (hereafter Lifts Guide or Guide) is intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/33/EU, commonly referred to as the Lifts Directive, applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 95/16/EC.
2. This Guide supersedes the “Guide on the application of Lifts Directive 95/16/EC” of May 2007 (last modification October 2009). The documents which have been issued explaining the Lifts Directive 95/16/EC and referred in this Guide are valid under the Directive 2014/33/EU provided that they are not in contradiction with Directive 2014/33/EU.
3. The Lifts Guide refers only to aspects specific to the application of Directive 2014/33/EU unless otherwise indicated.
4. Readers’ attention is drawn to the fact that this Guide is intended only to facilitate the application of Directive 2014/33/EU and that only the text of the Directive and the national laws transposing the Directive are legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent and harmonised application of the Directive by all stakeholders.
5. This Guide is intended not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as installers, manufacturers, importers and distributors and their trade associations, notified bodies and bodies in charge of the preparation of standards in support of the Lifts Directive. The Guide has also relevance for workers as it clarifies what kind of instructions should be available to do the installation and maintenance operations healthily and safely. The Directive is a total harmonisation Directive contributing to different areas of issues:
- internal market: economic operators shall comply with the applicable conformity assessment procedures; lifts and safety components should comply with the essential health and safety requirements applicable to them; and end users expect that the product can be used safely and healthily;
- level playing field: all economic operators, conformity assessment bodies (notified bodies) and maintenance providers shall be treated in a fair way and be subject to equivalent requirements;
- working conditions: workers shall be protected by ensuring a high level of health and safety when carrying out installation and maintenance work and have instructions available.
6. This Guide is not exhaustive; it focuses on certain issues only, which, in the light of the accumulated experience, are of direct and specific interest for the application of the Lifts Directive. This Guide should be used in conjunction with the Directive itself and with the European Commission’s document “The Blue Guide on the implementation of EU product rules”. The Blue Guide provides guidance on horizontal terms and principles of EU product rules, which further explains concepts such as “placing on the market”, “manufacturer”, “authorised representative”, “importer”, "distributor", etc.
7. The structure of the Lifts Guide follows the structure of the Lifts Directive 2014/33/EU itself. Comments and explanations are given to each Article and Annex of the Directive.
8. This Guide has been prepared by the competent services of the DirectorateGeneral for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) of the European Commission in cooperation with Member States, European Standardisation Organisations, notified bodies, lifts industry and other relevant sectorial stakeholders.
9. This information is:
- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up-to-date;
- sometimes refers to external information over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- not professional or legal advice.
...
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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Guide to application of the lifts directive 2014 33 EU.pdf EU May 2018 |
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Regolamento delegato (UE) 2019/1342
Classi di prestazione permeabilità all'aria lucernari di materie plastiche e di vetro e botole sul tetto
Regolamento delegato (UE) 2019/1342
Regolamento delegato (UE) 2019/1342 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto
GU L del 12.08.2019
Entrata in vigore: 01.09.2019
...
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando quanto segue:
(1) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha inizialmente adottato la norma europea EN 1873 relativa alle cupole di materie plastiche nel 2005 e la norma europea EN 14963 relativa ai lucernari continui di materiale plastico nel 2006. Tali norme armonizzate non contenevano una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.
(2) Al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato, le nuove versioni di tali norme, le norme EN 1873-1, EN 1873-2 ed EN 1873-3, relative ai lucernari di materie plastiche e di vetro e alle botole sul tetto, come pure la norma EN 14963, dovrebbero includere una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria. La classificazione dovrebbe prevedere tre classi di prestazione.
(3) In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011 le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione possono essere stabilite dalla Commissione o da un organismo europeo di normalizzazione sulla base di un mandato rivisto rilasciato dalla Commissione. Tenuto conto della necessità di stabilire quanto prima ulteriori classi di prestazione, tali nuove classi dovrebbero essere stabilite dalla Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto, conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
_______
ALLEGATO
Classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto.
Classe |
Valore limite inferiore di pressione interna (4 Pa) |
Valore limite superiore di pressione interna (100 Pa) |
Permeabilità all'aria [in m3/(hm)] |
||
A (*1) |
< 1,4 |
< 12 |
B |
≥ 1,4 |
≥ 12 |
C |
≥ 6 |
≥ 50 |
Nota: i limiti delle classi utilizzate nella presente tabella possono essere ricavati con la seguente formula: dove: Q è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario durante una prova a pressione interna. P è la pressione interna durante una prova (in Pa). Q100 è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario ad una pressione interna di 100 Pa. |
(*1) Per la classe A, oltre alla classe deve essere dichiarata anche la misurazione peggiore di tutte le fasi di pressione utilizzando il seguente modello: Classe A [pressione interna (100 Pa), portata della perdita valutata].
...
Collegati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR[/box-note]
RAPEX Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 32 del 09/08/2019 N. 22 A12/1202/19 Germania
Approfondimento tecnico: Tappeto da bagno
Il prodotto, di marca sconosciuta, art. 70206 e 70207, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il tessuto contiene coloranti azoici che rilasciano l'ammina benzidina aromatica (concentrazione misurata fino a 1664 mg/kg).
Quando il prodotto è a contatto diretto e prolungato con la pelle, le ammine aromatiche possono essere assorbite dalla pelle. Le ammine aromatiche possono causare cancro, mutazioni cellulari e influire sulla riproduzione.
Regolamento (CE) n . 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione su mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
43. Coloranti azoici
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:
- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
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RAPEX Report 32 del 09_08_2019 N. 22 A12_1202_19 Germania.pdf Tappeto da bagno |
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Norme armonizzate Direttiva 2014/30/UE EMC
Norme armonizzate Direttiva 2014/30/UE EMC / Giugno 2022
ID 8887 | Elenco Norme armonizzate Direttiva EMC 2014/30/UE a Giugno 2022
Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/30/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (2018/C 246/01) – (GU C 246/1 del 13.07.2018).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 189/71 del 15.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei contattori elettromeccanici e degli avviatori motore, dei dispositivi di spegnimento dell'arco, dei quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni e camion industriali. (GU L 155/16 del 18.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione. (GU L 366/17 del 04.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 della Commissione del 15 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi per circuiti di comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature multimediali. (GU L 89/17 del 16.3.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari. (GU L 115/85 del 13.4.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione del 9 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili. (GU L 157/70 del 10.6.2022).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
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Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2014/30/UE EMC al 10 Giugno 2022
(consolidato con la Comunicazione del 13 Luglio 2018 (2018/C 2019/04), la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 del 06.08.2019, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 del 18.05.2020, la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 del 04.11.2020), la Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 del 16.03.2021, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 del 13.04.2022 e la Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 del 10 giugno 2022)
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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CEN |
EN 617:2001+A1:2010 Impianti e sistemi di trasporto continuo - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (CEM) per gli impianti di immagazzinamento di prodotti sfusi in sili, serbatoi, recipienti e tramogge |
13.5.2016 |
|
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CEN |
EN 618:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di materiale sfuso, esclusi trasportatori a nastro fissi |
13.5.2016 |
|
|
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|
CEN |
EN 619:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature di movimentazione meccanica di carichi unitari |
13.5.2016 |
|
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|
CEN |
EN 620:2002+A1:2010 Apparecchiature e sistemi di movimentazione continua - Requisiti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica per trasportatori a nastro fissi per materiale sfuso
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13.5.2016 |
|
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CEN |
EN 1155:1997 Accessori per serramenti - Dispositivi elettro- magnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova |
13.5.2016 |
|
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|
EN 1155:1997/A1:2002 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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CEN |
EN 12015:2014 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Emissione
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13.5.2016 |
|
|
|
|
CEN |
EN 12016:2013 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili - Immunità |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 12895:2015 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica |
13.07.2018 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è ritirata dal: 18.11.2021 |
|
CEN |
EN 12895: 2015 + A1: 2019 Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica
|
18.05.2020 |
|
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Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
|
CEN |
EN 13241-1:2003+A1:2011 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo |
13.5.2016 |
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CEN |
EN 13309:2010 Macchine per costruzioni - Compatibilità elettromagnetica delle macchine con alimentazione interna elettrica |
13.5.2016 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 30.06.2021 |
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CEN |
EN ISO 13766-1:2018
|
06.08.2019 |
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Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è pubblicata il: 06.08.2019 |
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CEN |
EN 14010:2003+A1:2009 Sicurezza del macchinario - Attrezzatura per i parcheggi automatici per veicoli a motore - Requisiti di sicurezza e di compatibilità elettro- magnetica (EMC) per le fasi di progettazione, fabbricazione, montaggio e messa in servizio
|
13.5.2016 |
|
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CEN |
EN ISO 14982:2009 Macchine agricole e forestali - Compatibilità elettromagnetica - Metodi di prova e criteri di accettazione (ISO 14982:1998) |
13.5.2016 |
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|
CEN |
EN 16361:2013+A1:2016 Porte pedonali motorizzate - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Porte pedonali, diverse da quelle a battente, inizialmente progettate per installazioni motorizzate |
13.07.2018 |
EN 16361:2013 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
|
|
Cenelec |
EN 50065-1:2011 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 1: Prescrizioni generali, bande di frequenza e disturbi elettromagnetici
|
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50065-2-1:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 kHz a 148,5 kHz - Parte 2-1: Requisiti di immunità per dispositivi e sistemi per la comunicazione sulle reti elettriche operanti nel campo di frequenza da 95 kHz a 148,5 kHz e previsti per l'uso in ambiente residenziale, commerciale e dell'industria leggera |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50065-2-1:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50065-2-1:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 50065-2-2:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 2-2: Prescrizioni di immunità per apparecchi e sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza da 95 a 148,5 kHz e utilizzati in ambienti industriali |
13.5.2016 |
|
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|
EN 50065-2-2:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006 |
13.5.2016 |
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||
EN 50065-2-2:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
|
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||
Cenelec |
EN 50065-2-3:2003 Trasmissione di segnali su reti elettriche a bassa tensione nella gamma di frequenza da 3 a 148,5 kHz - Parte 2-3: Prescrizioni di immunità per apparecchi e sistemi di comunicazione nella gamma di frequenza da 3 a 95 kHz e utilizzati da fornitori e distributori di energia |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50065-2-3:2003/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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||
EN 50065-2-3:2003/AC:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
||
Cenelec |
EN 50083-2:2012 Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 2: Compatibilità elettromagnetica per le apparecchiature |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50083-2:2012/A1:2015 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
14.9.2018 |
|
||
Cenelec |
EN 50121-1:2006 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 1: Generalità |
12.8.2016 |
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EN 50121-1:2006/AC:2008 |
12.8.2016 |
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Cenelec |
EN 50121-2:2006 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 2: Emissione dell'intero sistema ferroviario verso l'ambiente esterno |
12.8.2016 |
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|
EN 50121-2:2006/AC:2008 |
12.8.2016 |
|
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Cenelec |
EN 50121-3-1:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 3-1: Materiale rotabile - Treno e veicolo completo
|
13.07.2018 |
EN 50121-3-1:2006 EN 50121-3-1:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
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Cenelec |
EN 50121-3-2:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagneti- ca-Parte3-2:Materialerotabile-Apparec- chiature |
13.07.2018 |
EN 50121-3-2:2006 EN 50121-3-2:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
|
|
Cenelec |
EN 50121-4:2016 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 4: Emissione ed immunità delle apparecchiature di segnalamento e telecomunicazioni |
13.07.2018 |
EN 50121-4:2006 EN 50121-4:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
|
|
Cenelec |
EN 50121-5:2017 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Compatibilità elettromagnetica - Parte 5: Emissioni ed immunità di apparecchi e impianti fissi di alimentazione
|
13.07.2018 |
EN 50121-5:2006 EN 50121-5:2006/ AC:2008 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
|
|
Cenelec |
EN 50130-4:2011 Sistemi d’allarme - Parte 4: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotto: Requisiti di immunità per componenti di sistemi antincendio, antintrusione e di allarme personale |
13.5.2016 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 50148:1995 Tassametri elettronici |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 50270:2015 Compatibilità Elettromagnetica - Apparecchi elettrici per la rilevazione e la misura di gas combustibili, gas tossici e ossigeno
|
13.07.2018 |
EN 50270:2006 Nota 2.1 |
30.11.2018 |
|
|
EN 50270:2015/AC:2016-08 |
13.07.2018 |
|
|
|
||
Cenelec |
EN 50293:2012 Compatibilità elettromagnetica - Sistemi semaforici per la circolazione stradale |
13.5.2016 |
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|
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|
Cenelec |
EN 50370-1:2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotti per le macchine utensili - Parte 1: Emissione |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50370-2:2003 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotti per le macchine utensili - Parte 2: Immunità |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50412-2-1:2005 Requisiti di immunità per apparati e sistemi per comunicazioni su linee di energia usati in installazioni a bassa tensione nell'intervallo di frequenza da 1,6 MHz a 30 MHz - Parte 1: Ambiente residenziale, commerciale e industriale |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50412-2-1:2005/AC:2009 |
13.5.2016 |
|
|
|
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Cenelec |
EN 50428:2005 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50428:2005/A1:2007 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
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||
EN 50428:2005/A2:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
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Cenelec |
EN 50470-1:2006 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C) |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 50490:2008 Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Requisiti tecnici per i sistemi di controllo e monitoraggio degli aiuti visivi luminosi - Unità di comando selettivo e monitoraggio delle singole luci |
13.5.2016 |
|
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|
Cenelec |
EN 50491-5-1:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-1: Prescrizioni, condizioni e allestimento di prova per la compatibilità elettromagnetica (EMC) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50491-5-2:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-2: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati HBES/BACS utilizzati negli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50491-5-3:2010 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio (HBES) e sistemi di automazione e comando di edifici (BACS) - Parte 5-3: Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparati HBES/BACS utilizzati negli ambienti industriali |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50498:2010 Compatibilità Elettromagnetica (EMC) - Norma di famiglia di prodotto per le apparecchiature elettroniche destinate all'installazione post vendita su veicoli |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50512:2009 Impianti elettrici per l'illuminazione e la segnalazione degli aeroporti ed eliporti - Sistemi avanzati di guida aeromobili al parcheggio
|
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50529-1:2010 Norma EMC di rete - Parte 1: Reti di telecomunicazione cablate in doppino telefonico |
13.5.2016
|
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50529-2:2010 Norma EMC di rete - Parte 2: Reti di telecomunicazione cablate in cavo coassiale |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 50550:2011 Dispositivi di protezione contro le sovratensioni a frequenza di rete per applicazioni domestiche e similari (POP) |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 50550:2011/AC:2012
|
13.5.2016 |
|
|
|
||
EN 50550:2011/A1:2014 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
28.7.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 50557:2011 Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per usi domestici e similari |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 17.01.2021
|
|
Cenelec |
EN 50561-1:2013 Apparecchiature per comunicazione su linee di alimentazione «PLC» utilizzate in installazioni a bassa tensione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura - Parte 1: apparecchiature per uso domestico |
13.5.2016 |
EN 55022:2010 EN 55032:2012 Nota 2.3 |
9.10.2016 |
|
|
Cenelec |
EN 55011:2009 Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura CISPR 11:2009 (Modificata) |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
EN 55011:2009/A1:2010 CISPR 11:2009/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55011:2016 |
04.11.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
|
Cenelec |
EN 55012:2007 Veicoli, imbarcazioni e motori a combustione interna - Caratteristiche di radiodisturbo - Limitiemetodidimisuraperlaprotezionedei ricevitori non montati abordo CISPR 12:2007 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 55012:2007/A1:2009 CISPR 12:2007/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55014-1:2006 Compatibilità elettromagnetica - Prescrizioni per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Emissione CISPR 14-1:2005 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
EN 55014-1:2006/A1:2009 CISPR 14-1:2005/A1:2008 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 55014-1:2006/A2:2011 CISPR 14-1:2005/A2:2011 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55014-1:2017 |
04.11.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
|
Cenelec |
EN 55014-2:1997 Compatibilità elettromagnetica - Requisiti di immunità per gli elettrodomestici, gli utensili elettrici e gli apparecchi similari - Parte 1: Immunità - Norma di famiglia di prodotti CISPR 14-2:1997 |
12.8.2016 |
|
|
|
|
EN 55014-2:1997/A1:2001 CISPR 14-2:1997/A1:2001
|
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 55014-2:1997/A2:2008 CISPR 14-2:1997/A2:2008
|
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 55014-2:1997/AC:1997 |
12.8.2016 |
|
|
|
||
Cenelec |
EN 55015:2013 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013 |
13.5.2016 |
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 Nota 2.1 |
12.6.2016 |
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
Cenelec |
EN IEC 55015:2019 |
04.11.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
|
Cenelec |
EN 55024:2010 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura CISPR 24:2010 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
Cenelec |
EN 55032:2012 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali - Prescrizioni di Emissione CISPR 32:2012 |
12.8.2016 |
EN 55022:2010 EN 55103-1:2009 + A1:2012 Nota 2.2 |
5.3.2017 |
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è ritirata il: 04.05.2022
|
|
EN 55032:2012/AC:2013 |
12.8.2016 |
|
|
|
||
EN 55032:2015 |
04.11.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. UE 2020/1630 la norma è pubblicata
|
||
Cenelec |
|
16.03.2021 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è pubblicata il: |
|
Cenelec |
EN 55103-1:2009 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 1: Emissione
|
12.8.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è ritirata dal: |
|
EN 55103-1:2009/A1:2012 |
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 55103-2:2009 Compatibilità elettromagnetica - Norme di famiglie di prodotto per apparecchi audio, video, audiovisivi e di comando di luci da intrattenimento per uso professionale - Parte 2: Immunità |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
Cenelec |
EN 60034-1:2010 Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento IEC 60034-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
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EN 60034-1:2010/AC:2010 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60204-31:2013 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 31: Prescrizioni particolari per macchine per cucire, unità e sistemi IEC 60204-31:2013 |
13.5.2016 |
EN 60204-31:1998 Nota 2.1 |
28.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60255-26:2013 Relè di misura e dispositivi di protezione - Parte 26: Requisiti di compatibilità elettromagnetica IEC 60255-26:2013 |
13.5.2016 |
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EN 60255-26:2013/AC:2013 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60669-2-1:2004 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Interruttori elettronici IEC 60669-2-1:2002 (Modificata) + IS1:2011 + IS2:2012 |
13.5.2016 |
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EN 60669-2-1:2004/A1:2009 IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 60669-2-1:2004/A12:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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EN 60669-2-1:2004/AC:2007 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60730-1:2011 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali IEC 60730-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
EN 60730-1:2000 + A12:2003 + A13:2004 + A14:2005 + A16:2007 + A1:2004 + A2:2008 Nota 2.1 |
28.6.2016 |
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Cenelec |
EN 60730-2-5:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per i sistemi elettrici automatici di comando di bruciatori IEC 60730-2-5:2000 (Modificata) |
12.8.2016 |
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EN 60730-2-5:2002/A11:2005 |
12.8.2016 |
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EN 60730-2-5:2002/A1:2004 IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Modificata) |
12.8.2016 |
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||
EN 60730-2-5:2002/A2:2010 IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Modificata) |
12.8.2016 |
Nota 3 |
|
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Cenelec |
EN 60730-2-6:2008 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi elettrici automatici di comando sensibili alla pressione, comprese le prescrizioni meccaniche IEC 60730-2-6:2007 (Modificata) |
12.8.2016 |
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Cenelec |
EN 60730-2-7:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per temporizzatori ed interruttori a tempo IEC 60730-2-7:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
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EN 60730-2-7:2010/AC:2011 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60730-2-8:2002 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per le valvole idrauliche ad aziona- mento elettrico, comprese le prescrizioni meccaniche IEC 60730-2-8:2000 (Modificata) |
13.5.2016 |
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EN 60730-2-8:2002/A1:2003 IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 60730-2-9:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Norme particolari per dispositivi di comando termosensibili IEC 60730-2-9:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60730-2-14:1997 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2-14: Norme particolari per attuatori elettrici IEC 60730-2-14:1995 (Modificata) |
13.5.2016 |
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EN 60730-2-14:1997/A1:2001 IEC 60730-2-14:1995/A1:2001 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 60730-2-15:2010 Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare - Parte 2: Prescrizioni particolari per i dispositivi elettrici automatici di comando rivelatori del livello di acqua del tipo flottante o ad elettrodo utilizzati nella costruzione delle caldaie IEC 60730-2-15:2008 (Modificata) |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60870-2-1:1996 Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo - Parte 2: Condizioni di funzionamento - Sezione 1: Condizioni ambientali e di alimentazione IEC 60870-2-1:1995 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 60945:2002 Apparecchiature e sistemi di navigazione marittima e di radiocomunicazione - Prescrizioni generali - Metodi di prova e risultati delle prove richieste IEC 60945:2002 |
13.5.2016 |
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|
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Cenelec |
EN 60947-1:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 1: Regole generali IEC 60947-1:2007 |
13.5.2016 |
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|
EN 60947-1:2007/A1:2011 IEC 60947-1:2007/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
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||
EN 60947-1:2007/A2:2014 IEC 60947-1:2007/A2:2014 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
14.10.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 60947-2:2006 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 2: Interruttori automatici IEC 60947-2:2006 |
13.5.2016 |
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|
EN 60947-2:2006/A1:2009 IEC 60947-2:2006/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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||
EN 60947-2:2006/A2:2013 IEC 60947-2:2006/A2:2013 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN IEC 60947-3:2021 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibil |
10.06.2022 |
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|
Con la Dec. Esec. (UE) 2022/910 la norma è pubblicata dal: 10.06.2022 |
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Cenelec |
EN 60947-3:2009 Apparecchiatura a bassa tensione - Parte 3: Interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili IEC 60947-3:2008 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2022/910 la norma è ritirata dal: 10.12.2023 |
|
EN 60947-3:2009/A1:2012 IEC 60947-3:2008/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
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Cenelec |
EN 60947-4-1:2010 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4: Contattori e avviatori - Sezione 1 - Contattori e avviatori elettromeccanici IEC 60947-4-1:2009 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-4-1:2010/A1:2012 IEC 60947-4-1:2009/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
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Cenelec |
EN IEC 60947-4-1: 2019 Apparecchiature e quadri di comando a bassa tensione - Parte 4-1: Contattori e avviatori motore - Contattori elettromeccanici e avviatori motore
|
18.05.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
|
Cenelec |
EN IEC 60947-9-1: 2019 Apparecchiature e quadri di comando a bassa tensione - Parte 9-1: Sistemi attivi di mitigazione dei guasti ad arco - Dispositivi di spegnimento dell'arco
|
18.05.2020 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2020/660 la norma è pubblicata dal: 18.05.2020 |
|
Cenelec |
EN 60947-4-2:2012 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4-2: Contattori e avviatori - Regolatori e avviatori a semiconduttori in c.a. IEC 60947-4-2:2011 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-4-3:2014 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 4-3: Contattori e avviatori - Regolatori a semiconduttori in c.a. e contattori per carichi diversi da motori IEC 60947-4-3:2014 |
13.5.2016 |
EN 60947-4-3:2000 + A1:2006 + A2:2011 Nota 2.1 |
11.6.2017 |
|
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Cenelec |
EN 60947-5-1:2004 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-1: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando IEC 60947-5-1:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-5-1:2004/A1:2009 IEC 60947-5-1:2003/A1:2009 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-5-1:2004/AC:2004 |
13.5.2016 |
|
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||
EN 60947-5-1:2004/AC:2005 |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 60947-5-2:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità IEC 60947-5-2:2007 |
13.5.2016 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
|
EN 60947-5-2:2007/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007/A1:2012 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è ritirata dal: |
||
Cenelec |
EN IEC 60947-5-2:2020 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-2: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interruttori di prossimità |
16.03.2021 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2021/455 la norma è pubblicata |
|
Cenelec |
EN 60947-5-3:1999 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-3: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità a comportamento definito in condizioni di guasto IEC 60947-5-3:1999
|
13.5.2016 |
|
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|
EN 60947-5-3:1999/A1:2005 IEC 60947-5-3:1999/A1:2005 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60947-5-6:2000 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-6: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Interfaccia in corrente continua per sensori di prossimità e amplificatori di manovra (NAMUR) IEC 60947-5-6:1999 |
13.5.2016 |
|
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Cenelec |
EN 60947-5-7:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-7: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Prescrizioni per dispositivi di prossimità con uscita analogica IEC 60947-5-7:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 60947-5-9:2007 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 5-9: Dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra - Sensori di portata IEC 60947-5-9:2006 |
13.5.2016 |
|
|
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|
Cenelec |
EN 60947-6-1:2005 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6-1: Apparecchiature a funzioni multiple - Apparecchiature di commutazione IEC 60947-6-1:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-6-1:2005/A1:2014 IEC 60947-6-1:2005/A1:2013 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
17.1.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 60947-6-2:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 6-2: Apparecchiatura a funzioni multiple - Apparecchi integrati di manovra e protezione (ACP) IEC 60947-6-2:2002 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-6-2:2003/A1:2007 IEC 60947-6-2:2002/A1:2007 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60947-8:2003 Apparecchiature a bassa tensione - Parte 8: Unità di comando per protezione termica incorporata (CTP) in macchine elettriche rotanti IEC 60947-8:2003 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 60947-8:2003/A1:2006 IEC 60947-8:2003/A1:2006 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
EN 60947-8:2003/A2:2012 IEC 60947-8:2003/A2:2011 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 60974-10:2014 Apparecchiatura per saldatura ad arco - Parte 10: Prescrizioni per la compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC 60974-10:2014 |
13.5.2016 |
EN 60974-10:2007 Nota 2.1 |
13.3.2017 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-2:2014 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase) IEC 61000-3-2:2014 |
13.5.2016 |
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 Nota 2.1 |
30.6.2017 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-3:2013 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione IEC 61000-3-3:2013 |
13.5.2016 |
EN 61000-3-3:2008 Nota 2.1 |
18.6.2016 |
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-11:2000 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 11: Limitazione delle variazioni di tensione, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione pubblici a bassa tensione per apparecchiature con correnti nominali <= 75 A e soggetti ad allacciamento su condizione IEC 61000-3-11:2000 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61000-3-12:2011 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3- 12: Limiti - Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e <= 75 A per fase IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61000-6-1:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera IEC 61000-6-1:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61000-6-2:2005 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 2: Norme generiche - Immunità per gli ambienti industriali IEC 61000-6-2:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-2:2005/AC:2005 |
13.5.2016 |
|
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-3:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera IEC 61000-6-3:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
||
EN 61000-6-3:2007/A1:2011 IEC 61000-6-3:2006/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-4:2007 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 4: Norme generiche - Emissione per gli ambienti industriali IEC 61000-6-4:2006 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
EN 61000-6-4:2007/A1:2011 IEC 61000-6-4:2006/A1:2010 |
13.5.2016 |
Nota 3 |
|
|
||
Cenelec |
EN 61000-6-5:2015 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6- 5: Norme generiche - Immunità per apparecchiature utilizzate in ambienti di centrali e stazioni elettriche
|
13.07.2018 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è ritirata il: 31.01.2020
|
|
EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 |
||||||
Cenelec |
EN 61008-1:2012 Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61008-1:2010 (Modificata)
|
13.5.2016 |
EN 61008-1:2004 + A11:2007 + A12:2009 + A13:2012 Nota 2.1 |
18.6.2017 |
|
|
EN 61008-1:2012/A1:2014 IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Modificata) |
13.5.2016 |
Nota 3 |
4.8.2017 |
|
||
Cenelec |
EN 61009-1:2012 Interruttori differenziali con sganciatori di sovra- corrente incorporati per installazioni domestiche e similari - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61009-1:2010 (Modificata) |
13.5.2016 |
EN 61009-1:2004 + A11:2008 + A12:2009 + A13:2009 + A14:2012 Nota 2.1 |
18.6.2017 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/622 è ritirata dal 13.10.2023 |
|
Cenelec |
EN 61009-1:2012 Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari - parte 1: Prescrizioni generali EN 61009-1:2012/A13:2021 |
13.04.2022 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/622 è pubblicata |
|
Cenelec |
EN IEC 61058-1:2018 |
06.08.2019 |
|
|
Con la Dec. Esec. (UE) 2019/1326 la norma è pubblicata il: |
|
Cenelec |
EN 61131-2:2007 Controllori programmabili - Parte 2: Specificazioni e prove delle apparecchiature IEC 61131-2:2007 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61204-3:2000 Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua - Parte 3: Compatibilità Elettromagnetica (EMC) IEC 61204-3:2000 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-1:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 1: Prescrizioni generali IEC 61326-1:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
|
Cenelec |
EN 61326-2-1:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-1: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di esercizio e criteri di prestazione per apparecchiature di prova e di misura sensibili destinate ad applicazioni non protette per l'EMC IEC 61326-2-1:2012 |
13.5.2016 |
|
|
|
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Cenelec |
EN 61326-2-2:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio -Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-2: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per gli apparecchi portatili di prova, di misura e di monitoraggio usati nei sistemi di distribuzione a bassa tensione IEC 61326-2-2:2012 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 61326-2-3:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-3: Prescrizioni particolari - Configurazione di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i trasduttori con condizionamento dei segnali integrato o remoto IEC 61326-2-3:2012 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 61326-2-4:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-4: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i dispositivi di monitoraggio dell'isolamento con- formi alla IEC 61557-8 e per le apparecchiature di localizzazione dei difetti di isolamento conformi alla IEC 61557-9 IEC 61326-2-4:2012 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 61326-2-5:2013 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica - Parte 2-5: Prescrizioni particolari - Configurazioni di prova, condizioni di funzionamento e criteri di prestazione per i dispositivi con interfacce di bus di campo conformi alla IEC 61748-1 IEC 61326-2-5:2012 |
13.5.2016 |
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Cenelec |
EN 61439-1:2011 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Regole generali IEC 61439-1:2011 |
13.5.2016 |
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(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, tel. +32 2 55008 11; fax +32 2 550 0819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
...
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Elenco consolidato Norme armonizzate EMC Maggio 2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
673 kB | 32 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate EMC Agosto 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA
Acciai inossidabili Macchine alimentari e MOCA 2019
ID 8878 | 04.08.2019
Elenco degli acciai inossidabili per materiali a contatto con alimenti (elenco completo in allegato) d’interesse per:
Direttiva 2006/42/CE (RESS 2 - macchine alimentari)
Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA EU)
D.M. 21 marzo 1973 (MOCA IT)
Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Acciai con l’analisi chimica di colata
Acciai inossidabili individuati con l’analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali.
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
…
Allegato I
…
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.[/box-note]
Acciai secondo UNI EN 10088-1:2014/ AISI / ASTM
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della American Society for Testing and Materials (ASTM) e/o le designazioni dell’Unified Numbering System (UNS).
Att. Tabella non completa (elenco completo in allegato)
UNI EN 10088-1 |
AISI/ASTM |
UNS |
Note |
||
Designazione numerica |
Designazione alfanumerica |
||||
1.4373 |
X12CrMnNiN 18-9-5 |
AISI |
202 |
S20200 |
|
---- |
---- |
--- |
--- |
---- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
— |
— |
AISI |
303Se |
S30323 |
|
1.4306 |
X2CrNi 19-11 |
AISI |
304L |
S30403 |
|
1.4307 |
X2CrNi 18-9 |
|
|||
1.4303 |
X4CrNi 18-12 |
AISI |
305 |
S30500 |
|
— |
— |
AISI |
308 |
S30800 |
|
1.4401 |
X5CrNiMo 17-12-2 |
AISI |
316 |
S31600 |
|
1.4436 |
X3CrNiMo 17-13-3 |
|
|||
1.4404 |
X2CrNiMo 17-12-2 |
AISI |
316L |
S31603 |
|
1.4432 |
X2CrNiMo 17-12-3 |
|
|||
|
|
AISI |
316N |
S31651 |
|
1.4571 |
X6CrNiMoTi 17-12-2 |
ASTM |
Type 316Ti |
S31635 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
1.4006 |
X12Cr 13 |
AISI |
410 |
S41000 |
|
— |
— |
AISI |
414 |
S41400 |
|
1.4005 |
X12CrS 13 |
AISI |
416 |
S41600 |
|
1.4021 |
X20Cr 13 |
AISI |
420 |
S42000 |
|
1.4028 |
X30Cr 13 |
|
|||
1.4031 |
X39Cr 13 |
|
|||
1.4016 |
X6Cr 17 |
AISI |
430 |
S43000 |
|
1.4105 |
X6CrMoS 17 |
AISI |
430F |
S43020 |
|
1.4057 |
X17CrNi 16-2 |
AISI |
431 |
S43100 |
|
1.4125 |
X105CrMo 17 |
AISI |
440C |
S44004 |
(*) |
1.4542 |
X5CrNiCuNb 16-4 |
ASTM |
Type 630 |
S17400 |
|
1.4462 |
X2CrNiMoN 22-5-3 |
— |
— |
S31803 |
(**) |
1.4590 |
X2CrNbZr 17 |
— |
— |
— |
(**) |
1.4362 |
X2CrNiN 23-4 |
— |
— |
S32304 |
|
|
|
— |
— |
S32101 |
|
1.4510 |
X3CrTi 17 |
— |
— |
— |
|
1.4509 |
X2CrTiNb 18 |
— |
— |
S43940 S43932 |
|
1.4521 |
X2CrMoTi 18-2 |
AISI |
444 |
S44400 |
|
|
|
ASTM |
|
S44500 |
|
|
|
|
|
S82441 |
|
|
|
AISI |
440A |
S44002 |
(***) |
1.4876 |
X10NiCrAlTi 32-21 |
ASTM |
Type 800 |
N08800 |
(****) |
1.4526 |
X6CrMoNb17-1 |
ASTM |
Type 436 |
S43600 |
|
1.4598 |
|
AISI |
316LK |
|
(#) |
1.4611 |
X2CrTi 21 |
— |
— |
— |
|
1.4613 |
X2CrTi 24 |
— |
— |
— |
|
1.4618 |
X9CrMnNiCu 17-8-5-2 |
— |
— |
— |
|
1.4547 |
X1CrNiMoCuN 20-18-7 |
|
|
S31254 |
|
|
X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1 |
|
|
S82031 |
|
|
X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1 |
|
|
S82012 |
|
|
X2CrNiMoN 21-9-1 |
ASTM |
|
S31655 |
|
(* ) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D.L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d’oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.
(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente: ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.
(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L’idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.
(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l’acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
...
segue in allegato
Certifico SRl - IT | Rev. 00 2019
©Copia Autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]D.M. 21 Marzo 1973 MOCA IT | Consolidato 2019
Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973
Modello Dichiarazione MOCA acciaio inox
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
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Acciai inossidabili per Macchine alimentari e MOCA Rev. 00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
216 kB | 206 |
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009 | Ed.October 2024
ID 8863 | 10.10.2024 / Update Edition October 2024
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009 on fertilising products (the ‘Fertilising Products Regulation’)
...
1. What is a fertilising product?
A fertilising product is a substance, mixture, micro-organism or any other material which:
- is applied on plants or their rhizosphere or on mushrooms or their mycosphere,
- or constitutes the rhizosphere or mycosphere, either on its own or mixed with another material,
- and has as a purpose to provide plants or mushrooms with nutrient or improve their nutrition efficiency.
Fertilising products include fertilisers (which provide plants with nutrients), but also other categories of products (such as inhibitors, liming materials or growing media).
For more details on the products concerned, see the question “What is a product function category?”.
2. What is an EU fertilising product?
An EU fertilising product is a fertilising product which is CE marked when made available on the market.
A manufacturer is allowed to CE mark a fertilising product only if it:
- meets the requirements for the relevant product function category;
- meets the requirements for the relevant component material category or categories; and
- is labelled in accordance with the labelling requirements set out in the new rules.
3. Can manufacturers still place on the market fertilising products under national legislation?
Yes. Once the new rules of the Fertilising Products Regulation apply, as of 15 July 2022, the manufacturers have the possibility to choose between two options:
- Either to apply the Fertilising Products Regulation and affix the CE mark to their products; thus, these products move freely in the single market, or
- To follow the rules set at national level in one Member State and, if they intend to place their products on the market in another Member State, they have to follow the mutual recognition rules.
[...] segue in allegato
[panel]Contents
Abbreviations:
1. The scope of the FPR
1.1 What is a fertilising product?
1.2 What is an EU fertilising product?
1.3 Does the FPR cover fertilising products containing substances or microorganisms which have a pesticide effect, such as copper compounds or calcium cyanamide?
1.4 Are organic fertilisers in the meaning of the ABPR covered by the FPR?
1.5 Is an organic fertiliser or an organic soil improver as set out in the FPR allowed to be used in organic farming production?
1.6 Does the FPR cover fertilising products for seed treatment?
1.7 Does the POPs Regulation apply to EU fertilising products?
1.8 Do waste rules apply to EU fertilising products or to their component materials? When does a component material recovered from waste reach end-of-waste status?
1.9 Does the FPR change the rules concerning the use of processed manure under the Nitrates Directive?
2. Optional harmonisation
2.1 Does the FPR replace the existing national legislations? Can fertilising products still be placed on the market based on national legislation alone?
2.2 If the fertilising product meets the requirements of national legislation, can the manufacturer indicate reference to national legislation on the label of the CE marked fertilising product?
3. Manufacturers
3.1 The obligation to keep the declaration of conformity and the technical documentation for 5 years after placing the product on the market
3.1.1 As of which date is this period of 5 years calculated for a production series of identical products?
3.1.2 How can manufacturers prove that a product was placed on the market more than 5 years ago?
3.2 What are the obligations of manufacturers when they believe that one of their products poses a risk?
3.3 A company repackages fertilising products already marketed by the original manufacturer, and gives them its own name and logo and then sells on the market. Is this company always considered a manufacturer for the purpose of the FPR? If so, how can it obtain information about the design and production process to carry out the relevant conformity assessment procedure?
3.4 What traceability elements do manufacturers have to include on the packaging?
4. Distributors
4.1 Does the FPR change the obligations of distributors comparing to the current rules?
5. Notified Bodies 16
5.1 What is a notified body?
5.2 What conditions does a conformity assessment body have to fulfil in order to become a notified body under the FPR? Can a private entity be a notified body?
5.3 What procedure does a conformity assessment body have to follow to ask the notification under the FPR? 16
5.4 Does a conformity assessment body have to be able to perform conformity assessment for all types of EU fertilising products in order to become a notified body?
5.5 When a notified body subcontracts the services of a laboratory, does this laboratory have to be accredited for standard 17025?
5.6 How does the Commission ensure the coordination and cooperation between notified bodied for the purposes of the FPR?
5.7 Do manufacturers have to revert to a notified body established in the same EU country where they are registered or where they produce the products?
6. Transitional period
6.1 When will the FPR start to apply?
6.2 After 16 July 2022, is an economic operator allowed to make available on the market products designated ‘EC Fertilisers’ under Regulation (EC) No 2003/2003?
6.3 Is it only distributors that are allowed, after 16 July 2022, to make available on the market products designated ‘EC fertilisers’ under Regulation (EC) No 2003/2003?
6.4 How can an economic operator prove that fertilisers designated ‘EC Fertilisers’ have been placed on the market before 16 July 2022?
6.5 Are manufacturers allowed to start the conformity assessment of their products before the application date of the FPR?
6.6 Can manufacturers use packaging, formerly used for EC Fertilisers placed on the market under Regulation 2003/2003, for EU fertilising products placed on the market in accordance with FPR after 16 July 2022?
6.7 Can manufacturers place blends of EC Fertilisers, where the EC fertilisers are produced in accordance with Regulation 2003/2003 before 16 July 2022, on the market after 16 July 2022 with “EC fertiliser” mentioned on the blend?
6.8 Can bulk EC Fertilisers, placed on the market in accordance with Regulation 2003/2003 before 16 July 2022, be packaged and supplied further with “EC fertiliser” mentioned on the package after that date?
6.9 If an EC fertilizer was marketed with a trade name under Regulation (EC) No 2003/2003, is it possible to maintain this trade name for an EU fertilising product placed on the market after 16 July 2022 in accordance with FPR?
6.10 Can a product produced after 16 July 2022 in accordance with the rules of Regulation (EC) No 2003/2003, which does not comply with the rules of FPR, be placed on the market in the EU? 21
7. Annex I to the FPR – Product Function Categories (PFCs)
7.1 What is the product function category of an EU fertilising product?
7.2 When a product could comply with different product function categories in the FPR, is the manufacturer free to choose the product function for that EU fertilising product?
7.3 May an EU fertilising product belong to two product function categories at the same time?
7.4 What is the maximum content of organic carbon (Corg) that an inorganic fertiliser may contain?
7.5 How to categorise an inorganic fertiliser that contains only secondary nutrients?
7.6 Do ‘nutrients of solely biological origin’ include nutrients from bioidentical, but synthesised amino acids?
7.7 May manufacturers place on the market organo-mineral or inorganic phosphate fertilisers that do not comply with the solubility requirements of mineral fertilisers?
7.8 Can a micronutrient solution fertiliser contain just one form of a straight micronutrient inorganic fertiliser?
7.9 How to classify products with inhibitors?
7.10 How to prove compliance with the requirement for bioavailable nickel, inorganic arsenic or hexavalent chromium?
7.11 What is a fertilising product blend?
7.12 What are the obligations of a blender under the FPR?
7.13 Can a fertilising product blend contain another fertilising product blend?
7.14 Is a blender of two EU fertilising products allowed to place the blend on the market without the CE mark, under national rules?
7.15 When should the requirements for pathogens in fertilising product blends be checked? What are the consequences of regrowth of pathogens in normal conditions during storage or in the distribution chain?
8. Annex II to the FPR – Component Material Categories (CMCs)
8.1 What may EU fertilising products contain/consist of?
8.2 How does a manufacturer demonstrate that the product placed on the market consists ‘solely’ of CMCs? Is the manufacturer required to produce a list of all CMCs present in the final product indicating the % of each one?
8.3 Does CMC 1 apply to plants?
8.4 Do substances, which annual market volume is below one tonne, have to be registered under REACH with a Chemical Safety Report for the purpose of the FPR?
8.5 How to register substances under REACH for the purpose of the FPR?
8.6 Who has to register under REACH?
8.7 Do substances already registered, exported and then imported into the EU have to be registered if used in EU fertilising products?
8.8 What is a biodegradable or soluble polymer (CMCs 1 or 11)?
8.9 If raw materials taken from earth/ground are used as raw material and remain in unreacted form in the fertilising product, then is it necessary to do a REACH registration for that material for the purpose of compliance with CMC 1?
8.10 If a material belonging to CMC 1 is produced through intentional chemical reaction between two chemical substances (‘precursors’), at which point in the manufacturing process must the chemical substance(s) comply with the requirements of the FPR? Is it the precursors or the reaction product that need to correspond with such requirements?
8.11 Does the obligation for REACH registration in CMC 1 apply for preservative agents incorporated in fertilising products that are already approved under the Biocidal Products Regulation?
8.12 Do technical additives belonging to, for instance, CMC 1, have to be REACH registered with a dossier containing a chemical safety report covering the use as fertilising products, given that they are not themselves fertilising products?
8.13 Is it possible for the manufacturers of EU fertilising products to rely on the REACH registration done by other operators for a recovered substance?
8.14 A substance or mixture belonging to CMC 1 may contain detectable traces of unreacted ingredients or processing agents. Should these impurities be separately considered as components of the final composition of fertilising product?
8.15 How to comply with the REACH registration obligations in case of substances which evolve over time?
8.16 Can ammonium sulphate as a by-product from caprolactam or coke oven production be classified as a component material belonging to CMC 1 (Virgin material substances and mixtures)?
8.17 Does CMC 2 cover micro-algae?
8.18 How to treat impurities in CMCs 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9, where no REACH registration is required?
8.19 Can a component material belonging to CMC 2 be waste or by-product?
8.20 Can manufacturers use blue green algae (cyanobacteria) in EU fertilising products?
8.21 Does the CMC 2 (Plants, plant parts or plant extracts) include the seaweed extracted with alkaline solution?
8.22 Is it possible to place on the market in an EU country, EU fertilising products containing compost or digestate even if the compost or digestate therein do not meet the national end-of waste criteria?
8.23 Are manufacturers allowed to use plant/plant parts grown for the production of biogas in compost or digestate other than fresh crop digestate? 38
8.24 What post-processes are allowed for digestate (CMCs 4 and 5)?
8.25 Do ‘living or dead organisms’ as input materials in CMCs 3 and 5 cover bio-refinery outputs?
8.26 Are manufacturers allowed to use derived products from animal by-products, such as processed manure, in EU fertilising products?
8.27 What do sewage sludge, industrial sludge and dredging sludge mean?
8.28 Can microbial plant biostimulants contain other component materials than those belonging to CMC 7?
8.29 Are high purity materials out of off-gases generated by manure derived products within the scope of the Animal by-products Regulation?
9. Annex III – Labelling requirements
9.1 Can a manufacturer use green or any other coloured pictogram to provide product information on the label of an EU fertilising product?
9.2 Does the obligation to declare on the label all ingredients above 5% mean also that the manufacturer should consider only ingredients above 5% when performing the conformity assessment procedure?
9.3 How should a manufacturer label the nutrients content of a fertilising product blend if the content of some forms of the nutrients vary over time, like in the case of blending a growing medium with an inorganic fertiliser?
9.4 Are manufacturers allowed to declare nutrients content in a plant biostimulant?
9.5 What has to be included in the use instructions of inhibitors?
9.6 How to declare the nutrients content in blends composed of a fertiliser and a plant biostimulant?
9.7 When nitrogen is not a declared nutrient, but is present above the 0,5 limit in a fertiliser, what are the forms of nitrogen which have to be declared?
9.8 What is the purpose of the maximum residue limits (MRL) labelling requirement and when is it applicable?
9.9 Where can manufacturers find information on maximum residues limits?
9.10 How should chelating and complexing agents be labelled?
9.11 What tolerance applies when declaring the total nitrogen in organo-mineral and inorganic macronutrient fertilisers?
9.12 What tolerances apply to a fertilising product blend?
10. Annex IV - Conformity assessment
10.1 What conformity assessment procedure do the manufacturers have to follow?
10.2 Can national authorities require that Module D1 is used for a fertilising product that only requires Module A, e.g., an organic fertiliser?
10.3 Can conformity assessment be done even if harmonised standards are not adopted?
10.4 Is there a list of approved laboratories to check the conformity with various requirements, such as contaminant content?
10.5 If a manufacturer subcontracts certain parts of the production process to other company, using the original production process of the manufacturer, is it necessary to do a different conformity assessment?
10.6 What do manufacturers test during conformity assessment procedure in Module D1 for materials recovered from waste?
10.7 What do notified bodies test during audits of a quality assurance system in Module D1 for component materials recovered from waste?
10.8 What must manufacturers check during the conformity assessment of a blend?
10.9 What conformity assessment procedure is to be followed for a blend containing an ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content?
10.10 Who performs the conformity assessment in case the product is produced by a manufacturer from a third country and imported in the EU?
10.11 What is expected by ‘adequate analysis and assessment of the risk(s) to be included in the technical documentation’?
10.12 Does technical documentation have to be physically available for the inspection, or can it be accessible through digital means?
10.13 How should the manufacturer perform the conformity assessment of component materials belonging to, for instance, CMC 1, bought from third parties and provide information about their origin or manufacturing?
10.14 What does the technical documentation of a blend has to contain?
10.15 For ammonium nitrate fertilisers of high nitrogen content, does the manufacturer or the notified body perform the detonation resistance test and the oil retention test?
10.16 What does ‘Modules B + C’ mean?
10.17 What is an EU-type certificate issued by a notified body and what is its expiry date?
10.18 What does Module D1 mean?
10.19 How can manufacturers comply with the requirements in Module D1 if they buy the component materials (compost for instance) and do not produce them themselves?
10.20 The reports of what types of accidents or incidents should be included in the quality management documentation in Module D1? [/panel]
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009[/box-note]
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FAQs related to Regulation (EU) 2019 1009 October 2024.pdf |
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FAQs related to Regulation (EU) 2019_1009_March 2024.pdf March 2024 |
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FAQs related to Regulation (EU) 2019 1009 April 2023.pdf April 2023 |
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FAQs related to Regulation EU 2019_1009.pdf EU July 2022 |
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FAQs related to Regulation EU 2019 1009 Ed. 2022.pdf EU June 2022 |
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FAQs related to Regulation EU 2019 1009 Ed. 2021.pdf EU 2021 |
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FAQs related to Regulation EU 2019 1009.pdf EU 2019 |
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Decreto 2 maggio 2019
Decreto 2 maggio 2019
Determinazione del gettone di presenza da attribuire ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento delle patenti nautiche.
(GU Serie Generale n.134 del 10-06-2019)
_______
Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]
FAQ on the ecodesign directive update June 2019
FAQ on the ecodesign directive update June 2019
Update June 2019
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations.
This document will be regularly updated.
This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations.
The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States. The answers as such are not legally binding. A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23. The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Table of Contents
[panel]Ecodesign Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products
Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products
Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances.
Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 06 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies
Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps - Amended by Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015
Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps
without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council
Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment
Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and
electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions
Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines
Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers
Commission Regulation (EC) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW
Commission Regulation (EC) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps
Commission Regulation (EC) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, for light emitting diode lamps and related equipment
Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans
Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers
Commission Regulation (EC) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters
Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks
Commission Regulation (EC) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods
Commission Regulation (EC) No 548/2014 of 21 May 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for small, medium and large power transformers
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers 108
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units[/panel]
...
Fonte: European Commission
Collegati:
[box-note]Direttiva 2009/125/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Norme armonizzate Direttiva Ecodesign[/box-note]
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FAQ on the ecodesign directive update June 2019.pdf |
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RAPEX Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 06/09/2019 N. 22 A12/1318/19 Ungheria
Approfondimento tecnico: Magnete decorativo
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 87/357/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.
Il prodotto, a causa della sua forma caratteristica, del colore e delle dimensioni può essere confuso con un prodotto alimentare.
Dei piccoli elementi possono essere facilmente staccati dal prodotto ed i bambini potrebbero metterli in bocca rischiando di soffocare.
Direttiva 87/357/CEE
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica ai prodotti definiti nel paragrafo 2 che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente.
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RAPEX Report 36 del 06_09_2019 N. 22 A12_1318_19 Ungheria.pdf Magnete decorativo |
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Valvole di sicurezza PED: Quadro normativo
Valvole di sicurezza PED: Quadro normativo
ID 9070 | 11.09.2019
Nel presente documento viene riportata una sintesi dell’intero quadro normativo relativo alle valvole di sicurezza rientranti in Direttiva 2014/68/UE PED (rischio derivante da pressioni superiori a quelle di esercizio), analizzando sia la Marcatura CE che la gestione/verifica in accordo alla legislazione nazionale italiana.
Le valvole di sicurezza sono dei dispositivi per la limitazione diretta della pressione e rientrano, ai fini della Marcatura CE, nel campo di applicazione della Direttiva 2014/68/UE PED.
[panel]Direttiva 2014/68/UE | Articolo 2 Definizioni
…
4) «accessori di sicurezza»: i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili, compresi i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS) e dispositivi di limitazione che attivino i sistemi di regolazione o che chiudano o che chiudano e disattivino l’attrezzatura, come i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR);[/panel]
Indice documento
0. Premessa
1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE
1.1 Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED
1.2 Marcatura valvole di sicurezza EN ISO 4126-1:2013
1.3 Dichiarazione di Conformità UE valvola di sicurezza
2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
3. Decreto 11 Aprile 2011
4. Schema riepilogativo verifiche valvole di sicurezza
Excursus
_____________
1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE
[panel]Campo applicazione Direttive PED
Direttiva 2014/68/UE
….
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.[/panel]
Le valvole di sicurezza, sono obbligatorie ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, quando vi è la possibilità di un superamento dei limiti di pressione ammissibili (Rif. P. 2.10, allegato I) oppure se previste da una norma specifica di prodotto (ad esempio: UNI EN 12952-10:2005 “Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione”).
Figura 1 – Schema riepilogativo applicazione Direttiva 2014/68/UE PED
__________
2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
Come per gli impianti e le apparecchiature in pressione, così per le valvole di sicurezza la normativa di riferimento in Italia è il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004.
Il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 riguarda le seguenti verifiche (Rif. Articolo 1):
- verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»;
- verifiche periodiche;
- verifiche di riqualificazione periodica;
- verifiche di riparazione o modifica.
[panel]Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:
a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002, non sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:
a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;
b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;
d) verifiche di riparazione o modifica.[/panel]
Nel testo del DM sono presenti diversi riferimenti alle valvole di sicurezza, in particolare nell’articolo 13 su “Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche”. Si legge in proposito che per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione. In altre parole, le verifiche vanno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal fabbricante o in base alle scadenze relative alle verifiche di riqualificazione del recipiente su cui sono installate.
Sempre nel Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 si riporta il significato della formula “verifiche di riqualificazione”. Nella fattispecie, per verifiche di riqualificazione s’intendono:
a) verifiche di integrità come definite all’articolo 12 e
b) verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13.
Le ispezioni da parte di tecnici abilitati devono concentrarsi di conseguenza su due fronti, la verifica di integrità da un lato e la verifica di funzionamento dall’altro.
Per quanto riguarda la taratura delle valvole di sicurezza in occasione della verifica periodica di funzionamento occorre organizzare con anticipo la metodologia di verifica della taratura più idonea al caso e più rapida possibile per limitare fermi impiantistici. Le strade percorribili sono due:
- la taratura classica su banco di prova o
- la taratura in esercizio con martinetto idraulico.
Nel primo caso l’impianto va fermato, si smonta la valvola e si esegue la taratura, nel secondo caso, dopo opportuna manutenzione, si effettua la taratura della valvola in esercizio grazie a uno strumento chiamato per l’appunto martinetto idraulico.
[...]
Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED
[panel]EN ISO 4126-1:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2013)
UNI EN ISO 4126-1:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 1: Valvole di sicurezza
UNI EN ISO 4126-2:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di rottura (non armonizzata Direttiva 2014/68/UE)
EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)
EN ISO 4126-4:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2013)
EN ISO 4126-5:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)
EN ISO 4126-7:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 7: Dati comuni (ISO 4126-7:2013)
EN 13648-1:2008 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico
EN 14382:2005+A1:2009 Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar[/panel]
...
segue in allegato
Fonti
Direttiva 2014/68/UE PED
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
EN ISO 4126-1:2013
Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
Decreto 11 Aprile 2011
D.Lgs. 81/08
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
D.LGS. 81/2008 TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA LAVORO
Direttiva PED Schematizzata[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Valvole di sicurezza PED - Quadro normativo Rev.00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
414 kB | 451 |
Centraline oleodinamiche | Marcatura CE
Centraline oleodinamiche | Marcatura CE
ID 9045 | 05.09.2019
La Marcatura CE delle centraline oleodinamiche coinvolge diverse Direttive di prodotto, la cui applicazione crea spesso dubbi sulla corretta procedura da seguire.
Il presente documento si pone lo scopo di chiarire come analizzare il proprio prodotto al fine di applicare correttamente le seguenti Direttive:
- Direttiva 2006/42/CE Macchine
- Direttiva 2014/68/UE PED
- Direttiva 2014/34/UE ATEX
- Direttiva 2000/14/CE OND
- Direttiva 2011/65/CE RoHS
Per raggiungere lo scopo prefissato vengono, dove necessario, riportati i pareri del CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques).
Le centraline oleodinamiche hanno moltissime applicazioni e varianti. Le caratteristiche tecnico/progettuali di ogni centralina oleodinamica possono comportare l’applicazione o meno delle Direttive citate nel presente documento.
Utilizzare le indicazioni riportate nel presente documento come linea guida per l’analisi del proprio prodotto.
[box-warning]ATTENZIONE! Analizzare sempre quali Direttive applicare in base alle caratteristiche tecnico/progettuali della propria centralina oleodinamica.
Per la Direttiva 2006/42/CE Macchine (che è sempre applicabile) valutare se "macchina" o "quasi-macchina".
Per la Direttiva 2014/68/UE PED, se applicabile, valutare quale modulo per la certificazione applicare in funzione di PSxV (Vedi anche Nota 1)[/box-warning]
Excursus
_________
Una centrale oleodinamica è un insieme di diversi componenti, in cui viene prodotta l’energia meccanica e quindi convertita in pressione dell’olio all’interno del circuito oleodinamico. Una centralina è quindi composta principalmente da un motore, che produce la spinta per mandare in pressione l’olio, e da una pompa immersa dotata di manometro, che mette in pressione il liquido presente nel circuito.
L’olio di lavoro all’interno di un sistema oleodinamico ha numerose funzioni, fra cui trasportare l’energia, attraverso la pressione, dalla centrale al punto di utilizzo, di dissipare il calore e l’attrito grazie alla sua funzione lubrificante. In oleodinamica si utilizzano diversi fluidi di lavoro, principalmente oli minerali o sintetici. Le centrali oleodinamiche sono generalmente dotate di un numero variabile di sensori e misuratori per rilevare pressione, temperatura, livello e altri dati relativi al liquido di lavoro.
Elementi principali (non sempre tutti presenti) di una centralina oleodinamica tipo:
- motore asincrono elettrico trifase;
- accumulatore
- distributore
- pompa immersa;
- lanterna per proteggere il giunto;
- giunto elastico;
- filtro in aspirazione;
- valvola limitatrice di pressione;
- manometro;
- rubinetto per escludere il manometro;
- filtro allo scarico;
- scambiatore di calore;
- tappo di carico;
- indicatore per il livello dell'olio;
- golfari per il sollevamento;
- tappo di scarico serbatoio;
- coperchio.
2. Campo applicazione Direttiva 2006/42/CE Macchine
Si riporta la posizione ufficiale CETOP (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) in merito all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine nell’industria idraulica.
[panel]1 Fluid power components and their classification with regard to the Machinery Directive
This CETOP Position Paper refers to the following products which are covered by the Machinery Directive:
- Machinery
- Partly completed machinery
-Safety components
Insofar as they fall into the above-mentioned categories, fluid power components are to be classified as described in chapters 1.1 – 1.3. Chapter 1.4 describes the fluid power components which are not covered by the Directive.
1.1 Machinery
The fluid power components listed below are to be treated as machinery within the meaning of the Machinery Directive:
- Vacuum pumps
- Modules (e.g. feeder units, rotary indexing tables, hydraulic test benches, preassembly machines, hose swaging/crimping machines) if they are placed on the market as ready to use units for a special application
- Ready to use (stand-alone) hydraulic power units for a specific application (e. g. filling or cleaning) designed for temporary coupling to fluid systems.
1.2 Partly completed machinery
The fluid power components listed in 1.2.1 and 1.2.2 are not machinery, because they are not assembled for a special application.
They are, however, partly completed machinery, as they are nearly machinery and fulfil the criteria of the first bullet point in article 2, para. a) except for being assembled for a special application, i.e.:
- They consist of several parts, at least one of which moves
- They are fitted with or intended to be fitted with a drive system
- They cannot in itself perform a specific application
- They are intended only to be incorporated into (partly completed) machinery
1.2.1 Partly completed pneumatic machinery
A partly completed pneumatic machine is an arrangement of several modules or components with frame, actuator and power control valve which is not ready to be used, e. g. feeder units and rotary indexing tables intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery to build an assembly line.
1.2.2 Partly completed hydraulic machinery
In accordance with article 2 g) a drive system is partly completed machinery. Accordingly, a hydraulic power unit, e. g. consisting of tank, prime mover, pump, hydraulic controls and possibly a hydraulic accumulator, is to be treated as partly completed machinery.[/panel]
__________
...
segue in allegato
Fonti
- Direttiva 2006/42/CE Macchine
- Direttiva 2014/68/UE PED
- Direttiva 2014/34/UE ATEX
- Direttiva 2000/14/CE OND
- Direttiva 2011/65/CE RoHS
- Guide to application of the machinery directive 2006/42/EC
- Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Direttiva 2011/65/UE RoHS
Pressure equipment paper PED directive 2014/68/EU
Pump position paper machinery directive 2006/42/EC[/box-note]
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ISO 5598 2008 EN Preview.pdf ISO 2008 |
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Centraline oleodinamiche Marcatura CE Rev. 00 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
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Nautica: al via lo sportello telematico del diportista (STED)
Nautica: al via lo sportello telematico del diportista (STED)
MIT, 03.09.2019
È attivo lo Sportello Telematico del Diportista (STED), che consente di poter effettuare le nuove immatricolazioni delle unità da diporto nell’Archivio telematico centrale (ATCN), istituito presso il CED della Motorizzazione e che conterrà le informazioni di carattere tecnico e giuridico.
È stato inoltre costituito l’Ufficio di Conservatoria Centrale (UCON) che provvederà a verificare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale, compresi quelli costitutivi di garanzie sulle unità da diporto, sulla base della documentazione acquisita dagli STED.
Con tale sistema, inoltre, sarà possibile effettuare la visura storica di un’unità da diporto iscritta nell’Archivio telematico centrale e verificarne eventuali annotazioni (inclusi i fermi amministrativi) da un qualunque STED sul territorio nazionale, senza necessità di doversi recare presso l’ufficio presso il quale è stata originariamente immatricolata l’unità stessa.
Sono attualmente attivi, in qualità di STED, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, mentre i raccomandatari marittimi e gli studi di consulenza che intendano attivare uno STED presso la propria sede, dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio Provinciale Motorizzazione competente per territorio.
I servizi dello STED sono disponibili tramite il Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), unitamente alla manualistica completa dell’applicativo ed a un breve video formativo che illustra l’utilizzo della procedura per le nuove immatricolazioni.
Ulteriori informazioni, comprese quelle relative ai diritti ed compensi dovuti per le operazioni svolte dagli STED, nonché i moduli per la presentazione delle istanze, saranno disponibili, oltre che sul citato Portale dell’Automobilista, anche sul portale del MIT (www.mit.gov.it), sul sito della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e sui portali delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative.
Fonte: MIT
Collegati:
[box-note]Decreto 19 giugno 2019 | Associazioni costruttori, importatori e distributori unita' da diporto
Decreto 19 giugno 2019 | Modelli licenza navigazione unità da diporto
Decreto 19 giugno 2019 | Modello DCI
Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)[/box-note]
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA / Aprile 2023
Ed. 6.0 del 05 Aprile 2023
Disponibile il testo in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
L'ebook riporta:
[panel]Direttiva 2009/48/CE - Giocattoli | Testo consolidato
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)
Il testo consolidato 2022 della Direttiva 2009/48/CE tiene conto delle seguenti modifiche abrogazioni dal 2012 al 2022, nel dettaglio:
- Direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 (GU L 64/7 del 3.3.2012)
- Regolamento (UE) n. 681/2013 del 17 luglio 2013 (GU L 195/16 del 18.7.2013)
- Direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20 giugno 2014 (GU L 182/49 del 21.6.2014)
- Direttiva 2014/81/UE della Commissione del 23 giugno 2014 (GU L 183/49 del 24.6.2014)
- Direttiva 2014/84/UE della Commissione del 30 giugno 2014 (GU L 192/49 del 1.7.2014)
- Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/17 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/20 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione del 23 novembre 2015 (GU L 306/23 del 24.11.2015)
- Direttiva (UE) 2017/738 del ConsiglioTesto del 27 marzo 2017 (GU L 110/6 del 27.4.2017)
- Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione del 3 maggio 2017 (GU L115/47 del 4.5.2017)
- Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione del 24 maggio 2017 (GU L 138/128 del 25.5.2017)
- Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 (GU L 122/29 del 17.05.2018)
- Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione del 18 novembre 2019 (GU L 298/5 del 19.11.2019)
- Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione del 19 novembre 2019 (GU L 299/51 del 20.11.2019) [Ed. 2.2 2019]
- Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell’11 dicembre 2020 (GU L 423/53 del 15.12.2020) [Ed. 5.0 2022]
- Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell’11 dicembre 2020 (GU L 423/58 del 15.12.2020) [Ed. 5.0 2022]
- Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione del 3 giugno 2021 (GU L 197/110 del 4.6.2021) [Ed. 3.1 2021]
- Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2023 [Ed. 6.0 2023]
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2009/48/CE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 282/02 del 10 Agosto 2018 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU C 282/3 del 10.8.2018).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1254 della Commissione del 22 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sulla sicurezza dei giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195/43 del 23.07.2019).
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione del 15 ottobre 2019 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263/32 del 16.10.2019).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione del 28 maggio 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190/96 del 31.5.2021).
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione del 15 novembre 2021 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 405/14 del 16.11.2021). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/740
6. Decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione del 4 aprile 2023 relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 96/85 del 5.4.2023). Entrata in vigore: 05.04.2023
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/panel]
...
Formato: pdf
Pagine: +60
Ed.: 6.0 2023
Pubblicato: 05.04.2023
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-18-0
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
RAPEX Report 34 del 23/08/2019 N. 8 A12/1277/19 Paesi Bassi

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 34 del 23/08/2019 N. 8 A12/1277/19 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Scala telescopica
Il prodotto, di marca Batavia, mod. BT-TL001, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica europea EN 131-6:2019 “Scale - Parte 6: Scale telescopiche”.
La rotazione angolare della scala è troppo elevata, influenzando la stabilità dell'utilizzatore.
Di conseguenza, l'utilizzatore potrebbe perdere l'equilibrio e cadere dalla scala.
In accordo al punto 5.6 della norma tecnica EN 131-6:2019 la larghezza della base di appoggio della scala con una lunghezza di 3000 mm o superiore deve essere calcolata con la seguente formula:
b2 = b4 + 0,1 + l1
Figura 1 - Dimensioni
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 34 del 23_08_2019 N. 8 A12_1277_19 Paesi Bassi.pdf Scala telescopica |
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Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE - BT e Norme Tecniche Armonizzate Ottobre 2024
ID 8977 | Ed. 13.0 del 31 Ottobre 2024
Disponibile il testo BT in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
[box-note]Ed. 13.0 Ottobre 2024
- Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE ad Ottobre 2024[/box-note]
L'ebook riporta:
[alert]Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014).
Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU n. 121 del 25.05.2016 - SO n. 16).
Elenco Norme armonizzate Direttiva bassa tensione 2014/35/UE ad Ottobre 2024
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/35/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione 2018/C 326/02 del 14 Settembre 2018 - Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU C 326/4 14.09.2018). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306/26 del 27.11.2019). Abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1146 della Commissione del 31 luglio 2020 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per determinati apparecchi elettrici di uso domestico, i protettori termici, le apparecchiature e gli impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi, gli interruttori automatici, lo spegnimento dell’arco e la saldatura ad arco, i connettori da installazione destinati ad una connessione permanente in installazione fissa, i trasformatori, i reattori, le unità di alimentazione e loro combinazioni, il sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici, le installazioni elettriche e le fascette di cablaggio, i dispositivi per circuiti di comando, gli elementi di manovra, l’illuminazione di emergenza, i circuiti elettronici usati con gli apparecchi di illuminazione e le lampade a scarica. (GU L 250/121 del 03.08.2020).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1779 della Commissione del 27 novembre 2020 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per taluni apparecchi d’uso domestico e similare, sistemi di alimentazione a binario elettrificato per apparecchi di illuminazione, apparecchi di illuminazione di emergenza, apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica fissa per uso domestico e similare, interruttori automatici, interruttori di prossimità, sorgenti di corrente per apparecchi di saldatura ad arco e apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio (GU L 399/6 del 30.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1015 della Commissione del 17 giugno 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi di refrigerazione, apparecchi per gelati e produttori di ghiaccio, apparecchi da laboratorio per il riscaldamento di materiali, apparecchi automatici e semi-automatici da laboratorio per analisi ed altri usi, apparecchiature elettriche con i valori nominali relativi all’alimentazione elettrica, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi, apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, ferri da stiro, cucine, fornelli, forni ed apparecchi similari, apparecchi elettrici a vapore per tessuti, dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando, coperte, termofori, abbigliamento ed apparecchi riscaldanti flessibili similari e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 222/40 del 22.6.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2273 della Commissione del 20 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per prodotti laser, azionamenti elettrici a velocità variabile, convertitori elettronici di potenza, apparecchi di illuminazione, apparecchiature a bassa tensione, sistemi statici di continuità (UPS) e determinato altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 457/15 del 21.12.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/405 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per piastre di copertura e lastre, apparecchi di illuminazione, apparecchi elettrici, sistemi di alimentazione a binario elettrificato, interruttori, apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, e apparecchiature per la saldatura a resistenza. (GU L 83/48 del 10.3.2022)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/713 del 4 maggio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi per il riscaldamento di liquidi, caricabatterie, scaldacqua istantanei, apparecchi elettrici ad accumulo per il riscaldamento dei locali, toilette elettriche, cabine con doccia multifunzione, apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi e altro materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 133/26 del 10.05.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/98 della Commissione del 9 gennaio 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per unità di alimentazione di lampada, apparecchi di illuminazione, apparecchi utilizzati per prove climatiche e ambientali e altri apparecchi di condizionamento della temperatura e dispositivi per la misura e il controllo della potenza. (GU L 8/16 dell'11.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo. (GU L 79/171 del 17.3.2023)
11. Decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 della Commissione, del 6 dicembre 2023, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico elaborate a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 2023/2723 del 13.12.2023)
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1198 della Commissione, del 19 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate per scatole e involucri per apparecchi elettrici, sistemi di tubi interrati e apparecchiature a bassa tensione (GU L 2024/1198 del 23.4.2024)
13. Decisione di esecuzione (UE) 2024/2764 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2723 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai portalampade a vite Edison, a scatole e involucri per apparecchi elettrici, alle pompe di circolazione fisse, alle toilette elettriche e al sistema di carica conduttiva dei veicoli elettrici (GU L 2024/2764 del 31.10.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/alert]
Vedi elenco consolidato Norme armonizzate BT
[panel] Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza Direttiva 2014/35/UE
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
i) kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I.
4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo.
5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I.
...
Articolo 12 Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.
Articolo 13 Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali
1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione. I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...
Articolo 27 Abrogazione
La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.[/panel]
...
Formato: pdf
Pagine: +222
Ed.: 13.0 2024
Pubblicato: 31/10/2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-12-8
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 13.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 13.0 Ottobre 2024 |
3250 kB | 76 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 12.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 12.0 Aprile 2024 |
3263 kB | 76 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 11.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 11.0 Dicembre 2023 |
3252 kB | 66 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 10.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 10.0 Marzo 2023 |
2369 kB | 34 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 9.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 9.0 Gennaio 2023 |
3101 kB | 42 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 8.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 8.0 Maggio 2022 |
3044 kB | 41 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 7.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 7.0 Marzo 2022 |
3174 kB | 47 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 6.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Gennaio 2022 |
3137 kB | 51 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 5.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Giugno 2021 |
2311 kB | 27 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 4.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 Novembre 2020 |
2350 kB | 46 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 3.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 Agosto 2020 |
3065 kB | 44 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 2.0 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 Dicembre 2019 |
2449 kB | 39 | |
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Direttiva 2014 35 UE - BT - Ed. 1.0 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Agosto 2019 |
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Norme armonizzate Click: i testi consolidati delle norme pubblicate Marzo 2019 / Agosto 2019
I testi consolidati dell'elenco delle norme armonizzate per Direttiva / Regolamento UE pubblicate Marzo 2019 / Agosto 2019.
Come consultare i riferimenti delle norme armonizzate 2019
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi delle Direttive nuovo approccio UE devono essere letti in relazione alle pubblicazioni precedenti.
Per facilitare la consultazione sono stati realizzati dei "testi consolidati" che saranno aggiornati nel tempo, che riportano l'elenco di tutte le norme armonizzate pubblicate per Direttiva/Regolamento UE.
I testi consolidati Marzo 2019 / Agosto 2019:
06 Agosto 2019
Direttiva EMC
23 Luglio 2019
Direttiva Giocattoli
15 Luglio 2019
Direttiva ATEX
05 Giugno 2019
Direttiva Imbarcazioni da diporto
29 Maggio 2019
Documenti EAD CPR
20 Marzo 2019
Regolamento CPR
19 Marzo 2019
Direttiva Macchine
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Click
Direttiva click[/box-note]
RAPEX Report 33 del 16/08/2019 N. 1 A12/1259/19 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 33 del 16/08/2019 N. 1 A12/1259/19 Lituania
Approfondimento tecnico: Sedie da scrivania
Il prodotto, di marca UNIQUE, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 1335-2:2018 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza”.
La resistenza al rotolamento è troppo bassa.
Di conseguenza, la sedia può ribaltarsi facilmente, causando la caduta dell’utilizzatore.
Il punto 5.3 della norma tecnica EN 1335-2:2018 stabilisce che la sedia deve rispettare i seguenti requisiti:
- le rotelle devono essere tutte identiche;
- la resistenza al rotolamento deve essere ≥12 N.
Inoltre, la prova di resistenza al rotolamento deve essere effettuata dopo le prove di stabilità e dopo le prove di resistenza e durata indicate nei prospetti 1 e 2 della norma stessa.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 33 del 16_08_2019 N. 1 A12_1259_19 Lituania.pdf Sedie da scrivania |
390 kB | 2 |
Legge 6 agosto 2019 n. 84
Legge 6 agosto 2019 n. 84
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.
(GU Serie Generale n.190 del 14-08-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2019
...
Art. 1
1. All'articolo 1, comma 5, della Legge 7 ottobre 2015 n. 167 , le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta mesi».
...
Collegati:
[box-note]Legge 7 ottobre 2015 n. 167
Codice della Nautica da Diporto[/box-note]
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione del 2 agosto 2019 che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio
GU L 212/53 del 13.08.2019
...
Articolo 1
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
1) all'articolo 2 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1 «apparecchiature a corto raggio», apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;»;
«2 «su base di non interferenza e senza diritto a protezione», che nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e che non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;».
2) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 5 maggio 2020.
______
Collegati:
[box-note]Decisione 2006/771/CE[/box-note]
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Rev. 0.0 2019 (applicabile dal 16 Luglio 2022)
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003. (GU L 170/1 del 25.06.2019)
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
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Articolo 16 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato IV ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto fertilizzante dell’UE si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità pertinenti.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 17 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell’allegato IV.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati
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Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE
Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Dichiarazione Conformità UE Reg. Fertilizzanti Rev. 0.0 2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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Dichiarazione Conformità UE Reg. Fertilizzanti Rev. 0.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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EMC Prodotti | Direttiva 2014/30/UE e NTA
EMC Prodotti | Direttiva 2014/30/UE e NTA / Ed. 6.0 Giugno 2022
Disponibile il testo EMC Prodotti in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
[box-note]Ed. 6.0 del 10.06.2022
- Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/30/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (2018/C 246/01) – (GU C 246/1 del 13.07.2018).
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione del 5 agosto 2019 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(GU L 189/71 del 15.07.2019)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/660 della Commissione del 15 maggio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei contattori elettromeccanici e degli avviatori motore, dei dispositivi di spegnimento dell'arco, dei quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni e camion industriali. (GU L 155/16 del 18.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2020/1630 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica di apparecchi industriali, scientifici e medicali, elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi similari, apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari, apparecchiature multimediali, apparecchiature a bassa tensione. (GU L 366/17 del 04.11.2020)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/455 della Commissione del 15 marzo 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326per quanto riguarda le norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica dei dispositivi per circuiti di comando, degli elementi di manovra e delle apparecchiature multimediali. (GU L 89/17 del 16.3.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2022/622 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 per quanto riguarda le norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica degli apparati per la misura dell’energia elettrica e degli interruttori per installazioni domestiche e similari. (GU L 115/85 del 13.4.2022)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/910 della Commissione del 9 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 relativa alle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature a bassa tensione: interruttori di manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili e degli alimentatori esterni per telefoni mobili. (GU L 157/70 del 10.6.2022).
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/box-note]
L'ebook riporta:
[panel]- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (GU L 096 dell'29.3.2014, pag. 79)
Testo consolidato con le modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. (GU L 212/1 del 22.08.2018)
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica che ne dispone l'abrogazione. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228 )
Testo consolidato con le modifiche/abrogazioni di cui al:
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
- Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022[/panel]
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Ed. 6.0 2022
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Giugno 2022
Ed. 5.0 2022
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate ad Aprile 2022
Ed. 4.0 2021
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Marzo 2021
Ed. 3.0 2020
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate a Novembre 2020
Ed. 2.0 2020
- Aggiornato Elenco consolidato Norme armonizzate ad Maggio 2020
Ed. 1.0 2019
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. (GU L 096 dell'29.3.2014, pag. 79)
Testo consolidato con le modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio. (GU L 212/1 del 22.08.2018)
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 194
Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica che ne dispone l'abrogazione. (GU n.261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228 )
Testo consolidato con le modifiche/abrogazioni di cui al:
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016 n. 80 - Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. GU Serie Generale n.121 del 25-5-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
- Elenco consolidato Norme armonizzate ad Agosto 2019
...
Formato: pdf
Pagine: +110
Ed.: 6.0 2022
Pubblicato: 10/06/2022
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-08-1
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 6.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Giugno 2022 |
1736 kB | 54 | |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 5.0 2022.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Maggio 2022 |
1717 kB | 28 | |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 4.0 2021.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 Marzo 2021 |
1843 kB | 35 | |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 3.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 Novembre 2020 |
1855 kB | 34 | |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA Ed. 2.0 2020.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 maggio 2020 |
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Direttiva 2014 30 UE - EMC Prodotti NTA.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Agosto 2019 |
6039 kB | 113 |
RAPEX Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 31 del 02/08/2019 N. 3 A12/1154/19 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Accendini
Il prodotto, di marca PROF, art. art.40009425 codice a16, è stato sottoposto alla procedura di ritiro del mercato perché non conforme alla norma tecnica EN ISO 9994:2019 “Accendini - Specifiche di sicurezza”.
L'accendino non è resistente alle alte temperature. Il prodotto potrebbe rompersi, a seguito di una caduta, ed esplodere. I pezzi dell'accendino esploso possono causare lesioni gravi. Il gas dell'accendino esploso può incendiarsi e provocare un incendio.
Secondo la norma tecnica EN ISO 9994:2019, paragrafo 5.5, l’accendino deve essere testato ad una temperatura di 65 °C per 4 ore durante la quale deve resistere senza rompersi.
Per quanto riguarda, invece, la rottura a seguito di una caduta, il test previsto dalla EN ISO 9994:2019 consiste nel verificare la resistenza dell’accendino sottoponendolo a 3 cadute consecutive da (1,5 ± 0,1) m.
Il test prevede che l’accendino venga fatto cadere orientandolo:
- con la base verso il basso;
- con la base verso l’alto;
- orizzontalmente.
L’accendino deve resistere alle 3 cadute senza rompersi.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 31 del 02_08_2019 N. 3 A12_1154_19 Bulgaria.pdf Accendini |
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Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (UE) 2019/1009 | Regolamento fertilizzanti (FPR) / Testo consolidato Novembre 2024
ID 8865 | 20.10.2025 / In allegato Testo consolidato 17.11.2024
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
GU L 170/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
...
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell’UE.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
2. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione dei seguenti atti giuridici:
a) la direttiva 86/278/CEE;
b) la direttiva 89/391/CEE;
c) la direttiva 91/676/CEE;
d) la direttiva 2000/60/CE;
e) la direttiva 2001/18/CE;
f) il regolamento (CE) n. 852/2004;
g) il regolamento (CE) n. 882/2004;
h) il regolamento (CE) n. 1881/2006;
i) il regolamento (CE) n. 1907/2006;
j) il regolamento (CE) n. 834/2007;
k) il regolamento (CE) n. 1272/2008;
l) il regolamento (UE) n. 98/2013;
m) il regolamento (UE) n. 1143/2014;
n) il regolamento (UE) 2016/2031;
o) la direttiva (UE) 2016/2284;
p) il regolamento (UE) 2017/625.
Articolo 3 Libera circolazione
1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal presente regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che, al 14 luglio 2019, benefici di una deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi applicabili in tali Stati membri al 14 luglio 2019 fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato al 14 luglio 2019.
3. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino disposizioni riguardanti l’uso di prodotti fertilizzanti dell’UE volte a proteggere la salute umana e l’ambiente che siano conformi ai trattati, purché tali disposizioni non richiedano la modifica di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al presente regolamento e non influenzino le condizioni per la loro messa a disposizione sul mercato.
Articolo 4 Prescrizioni sui prodotti
1. Un prodotto fertilizzante dell’UE:
a) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato I per la pertinente categoria funzionale del prodotto;
b) soddisfa le prescrizioni stabilite nell’allegato II per la categoria o le categorie pertinenti di materiali costituenti; e
c) è etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di cui all’allegato III.
2. Per gli aspetti non disciplinati dagli allegati I o II, i prodotti fertilizzanti dell’UE non presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente.
3. Entro il 16 luglio 2020, la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e le autorità di vigilanza del mercato con informazioni chiare ed esempi sull’aspetto che dovrebbe avere l’etichetta di cui all’allegato III.
Articolo 5 Messa a disposizione sul mercato
I prodotti fertilizzanti dell’UE sono messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi al presente regolamento.
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. Al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.
2. Prima dell’immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell’UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15.
Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall’immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell’UE contemplato dai suddetti documenti.
Su richiesta, i fabbricanti mettono una copia della dichiarazione UE di conformità a disposizione di altri operatori economici.
4. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché i prodotti fertilizzanti dell’UE che sono fabbricati nell’ambito di una produzione in serie rimangano conformi al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche del processo produttivo o delle caratteristiche dei prodotti fertilizzanti dell’UE in questione, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all’articolo 14 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata o mediante applicazione delle quali è verificata la conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE.
Laddove ritenuto necessario in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali prodotti fertilizzanti dell’UE messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti fertilizzanti dell’UE non conformi e i loro richiami, tengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti si accertano che sull’imballaggio dei prodotti fertilizzanti dell’UE da loro immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione o, se i prodotti fertilizzanti dell’UE sono forniti senza imballaggio, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento di accompagnamento per ciascun prodotto fertilizzante.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, in un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.
7. I fabbricanti garantiscono che i prodotti fertilizzanti dell’UE siano accompagnati dalle informazioni richieste ai sensi dell’allegato III. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito in un imballaggio, le informazioni sono riportate su un’etichetta apposta sull’imballaggio. Se l’imballaggio è di dimensioni troppo piccole per contenere tutte le informazioni, le informazioni che non possono essere fornite riportate sull’etichetta sono fornite in un foglietto separato che accompagna l’imballaggio. Tale foglietto è considerato parte dell’etichetta. Se il prodotto fertilizzante dell’UE è fornito senza imballaggio, tutte le informazioni sono fornite in un foglietto. L’etichetta e il foglietto sono accessibili a fini ispettivi quando il prodotto fertilizzante dell’UE è messo a disposizione sul mercato. Le informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale prodotto fertilizzante dell’UE, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un prodotto fertilizzante dell’UE da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l’ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione i prodotti fertilizzanti dell’UE, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. A seguito di una richiesta motivata presentata da un’autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE al presente regolamento, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità. Essi collaborano con tale autorità, su sua richiesta, riguardo a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un prodotto fertilizzante dell’UE che hanno immesso sul mercato.
Articolo 13 Presunzione di conformità
1. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali norme o parti di esse.
2. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III sono effettuate in modo affidabile e riproducibile. Le prove conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui dette prove sono contemplate da tali norme o parti di esse.
Articolo 14 Specifiche comuni
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui all’allegato I, II o III o le prove di cui all’articolo 13, paragrafo 2, qualora:
a) tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b) rilevi indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste; o
c) abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse da cui tali prescrizioni o prove siano contemplate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 45, paragrafo 3.
2. I prodotti fertilizzanti dell’UE conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
3. Le prove volte a verificare la conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III che sono conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate affidabili e riproducibili nella misura in cui le prove sono contemplate da tali specifiche comuni o parti di esse.
Articolo 15 Procedure di valutazione della conformità
1. La valutazione della conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento è effettuata secondo la procedura di valutazione della conformità applicabile ai sensi dell’allegato IV.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.
Articolo 16 Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo di cui all’allegato V, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato IV ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto fertilizzante dell’UE è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un prodotto fertilizzante dell’UE si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un’unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti questi atti dell’Unione. Tale dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità pertinenti.
4. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
Articolo 17 Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’imballaggio del prodotto fertilizzante dell’UE oppure, se quest’ultimo è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del prodotto fertilizzante dell’UE.
2. La marcatura CE è apposta prima che il prodotto fertilizzante dell’UE sia immesso sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto ai sensi dell’allegato IV.
Il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
4. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.
Articolo 19 Cessazione della qualifica di rifiuto
Il presente regolamento definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. In tali casi l’operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità.
Articolo 48 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e misure, nonché eventuali successive modifiche delle stesse.
Articolo 49 Relazione
Entro il 16 luglio 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’applicazione del presente regolamento e il suo impatto complessivo per quanto concerne il raggiungimento dei relativi obiettivi, ivi compreso l’impatto sulle piccole e medie imprese. Tale relazione include:
a) una valutazione del funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti, compresa l’efficacia della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato e un’analisi degli effetti dell’armonizzazione opzionale sulla produzione, sulle quote di mercato e sui flussi commerciali dei prodotti fertilizzanti dell’UE e dei prodotti fertilizzanti immessi sul mercato in base alle norme nazionali;
b) un riesame dei valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurre tali valori limite a un livello inferiore appropriato sulla base delle tecnologie disponibili e dei dati scientifici relativi all’esposizione al cadmio e al suo accumulo nell’ambiente, tenendo conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche e dei fattori sanitari, come pure dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento;
c) una valutazione dell’applicazione delle limitazioni ai livelli di contaminanti fissati all’allegato I e una valutazione di eventuali nuovi dati scientifici pertinenti relativi alla tossicità e alla cancerogenicità dei contaminanti che diventino disponibili, inclusi i rischi derivanti dalla contaminazione da uranio nei prodotti fertilizzanti.
La relazione tiene debitamente conto del progresso tecnologico e dell’innovazione nonché dei processi di normazione che incidono sulla produzione e sull’uso di prodotti fertilizzanti. È corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 50 Riesame della biodegradabilità
Entro 16 luglio 2024, la Commissione procede a un riesame al fine di valutare la possibilità di determinare criteri di biodegradabilità per i teli pacciamanti e di integrarli nella categoria 9 dei materiali costituenti dell’allegato II, parte II.
Articolo 51 Abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato a decorrere dal 16 luglio 2022.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 52 Disposizioni transitorie
Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti che sono stati immessi sul mercato come concimi classificati «concimi CE» a norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 prima del 16 luglio 2022. Le disposizioni del capo V del presente regolamento si applicano tuttavia mutatis mutandis ai suddetti prodotti.
Articolo 53 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.
...
ALLEGATO I Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell’UE
ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC)
ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura
ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità
ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)
________
[box-info]Modifiche:
Regolamento delegato (UE) 2021/1768 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2088 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2087 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2021/2086 Testo Consolidato 07.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/1171 Testo Consolidato 10.2022
Regolamento delegato (UE) 2022/1519 Testo Consolidato 10.2022
Regolamento delegato (UE) 2023/409 Testo Consolidato 03.2023
Regolamento delegato (UE) 2024/1682 Testo Consolidato 07.2024
Regolamento (UE) 2024/2516 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2770 Testo Consolidato 11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2786 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2787 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2788 [...]
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 [...]
Rettifiche:
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 - 28.10.2021 Testo Consolidato 07.2022
Rettifica del regolamento (UE) 2019/100 - 25.06.1019 - Testo Consolidato 06.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1009 | 16.06.2022 Testo Consolidato 10.2022
Rettifica regolamento (UE) 2019/1009 | 16.10.2023 [...][/box-info]
...
Collegati:
[box-note]Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE
Decreto legislativo 75/2010 | Disciplina fertilizzanti - Consolidato[/box-note]
RAPEX Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 30 del 26/07/2019 N. 18 A12/1126/19 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Slime giocattolo
Il prodotto, di marca RT BEHEER BV, mod. 2570197, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alle norme tecniche armonizzate EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli - parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche” e EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione del boro rispetto alla sostanza contenuta è troppo elevata (valore misurato 2360 mg/kg).
L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il sistema riproduttivo. Inoltre, un bambino potrebbe soffocare con l'imballaggio a forma di piccola sfera tentando di aprirla con i denti.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
III. Proprietà Chimiche
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Boro
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200
- mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300
- mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 30 del 26_07_2019 N. 18 A12_1126_19 Lussemburgo.pdf Slime giocattolo |
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