Slide background
Slide background




Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti

ID 484 | | Visite: 43430 | Direttiva Sicurezza ProdottiPermalink: https://www.certifico.com/id/484

Direttiva 2001/95/CE / Direttiva sicurezza generale dei prodotti (GSPD)

ID 0484 | Update news 20.08.2023

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

GU L 11/4 del 15.1.2002

La Direttiva è abrogata dal 13 dicembre 2024 (Regolamento (UE) 2023/988 GSPR)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (GU L 135/1 del 23.5.2023)

La direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024.

In allegato il testo consolidato alla data del 17.03.2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (L 218 30 13.8.2008)
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (L 188 14 18.7.2009) - Testo consolidato 2019

Atto di Recepimento

Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172
Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
GU n. 165 del 16 luglio 2004

Abrogato da

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) ha disposto (con l'art. 146, comma 1, lettera o)) l'abrogazione del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172.
G.U. n.235 08/10/2005,  SO n.162


...

Art. 146. Abrogazioni 1. 
Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

...
o) il Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n.172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.[/box-warning]

Sintesi

La presente direttiva si applica in assenza di specifiche normative europee sulla sicurezza di talune categorie di prodotti o quando vi siano lacune in tali normative specifiche (settoriali). La sua applicazione non pregiudica l'applicazione della direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Requisito generale di sicurezza
La direttiva impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo o che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio. I beni di seconda mano con valore di pezzi d'antiquariato o che devono subire riparazioni non sono soggetti a tale requisito.

Un prodotto è sicuro quando non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi ridotti (compatibili con l'impiego del prodotto) e accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni di sicurezza previste dalla legislazione europea o, in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione. Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della presente direttiva. In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

- le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti);
- le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato;
- i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute;
- le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi.

Obblighi di fabbricanti e distributori
I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza. 
Essi devono inoltre:

- fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l'uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili;
- adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

Anche i distributori sono tenuti a:

- fornire prodotti che soddisfino il requisito di sicurezza generale;
- controllare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato;
- fornire la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti.

Se i fabbricanti o i distributori si rendono conto che un prodotto è pericoloso devono avvertire le autorità competenti e, se necessario, collaborare con esse. Tale obbligo di informazione viene precisato nell'allegato I della Direttiva.

Vedasi Codice del Consumo (recepimento DSPD)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2001 95 CE Consolidato 2010.pdf)Direttiva 2001/95/CE Consolidato 2010
 
IT110 kB2438
Scarica questo file (Direttiva 2001-95-CE.pdf)Direttiva 2001/95/CE
 
IT335 kB2907

Tags: Marcatura CE Direttiva sicurezza generale prodotti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 29, 2024 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 ID 21443 | 29.02.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1668 della Commissione del 10 novembre 2020 che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento… Leggi tutto
Marking of Cranes  Hooks   Hook Blocks considering European Legislation
Feb 24, 2024 312

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation

Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation / FEM 2022 ID 21424 | 24.02.2024 / Document FEM CLE N 0371 Frankfurt, 24.03.2022 FEM CLE: Marking of Cranes, Hooks and Hook Blocks considering European Legislation This position paper aims to provide guidance on how to… Leggi tutto
Feb 15, 2024 173

Regolamento delegato (UE) 2015/1187

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 ID 21364 | 15.02.2024 Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile… Leggi tutto
Decreto 13 dicembre 2023 n  227
Feb 06, 2024 1023

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227

Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 ID 21305 | 06.02.2024 Decreto 13 dicembre 2023 n. 227 - Regolamento recante modifica al decreto 10 maggio 2005, n. 121, concernente l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. (GU n.29 del 05.02.2024) Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 105232

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto