Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396

ID 9078 | | Visite: 3120 | Regolamento Dispositivi mediciPermalink: https://www.certifico.com/id/9078

Decisione di esecuzione 20191396

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione del 10 settembre 2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei gruppi di esperti nel settore dei dispositivi medici

GU L 234/23 dell'11 settembre 2019

_________

Articolo 1 Designazione dei gruppi di esperti

1. È designato un gruppo di esperti in ciascuno dei seguenti settori per svolgere i compiti di cui all'articolo 106, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 48, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/746:
1) ortopedia, traumatologia, riabilitazione, reumatologia;
2) sistema circolatorio;
3) neurologia;
4) sistema respiratorio, anestesiologia, terapia intensiva;
5) endocrinologia e diabete;
6) chirurgia generale e plastica, odontoiatria;
7) ostetricia e ginecologia, compresa la medicina riproduttiva;
8) gastroenterologia ed epatologia;
9) nefrologia e urologia;
10) oftalmologia;
11) dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD).

2. È designato un ulteriore gruppo di esperti incaricato della decisione di cui all'allegato IX, sezione 5.1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/745.

Articolo 2 Nomina di consulenti e istituzione dell'elenco centrale

1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745, i consulenti sono nominati nei gruppi di esperti in seguito a un invito a manifestare interesse e alla consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici («MDCG») sulla base dei criteri di selezione stabiliti in tale invito a manifestare interesse.
2. Il numero dei membri di ciascun gruppo di esperti è determinato nell'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/745 e previa consultazione dell'MDCG, i consulenti che soddisfano i criteri indicati nell'invito, ma non sono nominati membri di un gruppo di esperti, sono inclusi in un elenco centrale di esperti disponibili (l'«elenco centrale»).
4. I consulenti sono selezionati in base alla necessità di garantire:
a) competenze cliniche, scientifiche o tecniche adeguate e aggiornate nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
b) indipendenza, imparzialità, obiettività e assenza di conflitti di interessi, come previsto all'articolo 107 del regolamento (UE) 2017/745;
c) equilibrata rappresentanza geografica.
5. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti supplementari nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale.
6. Qualora ciò sia necessario a causa del carico di lavoro di un determinato gruppo di esperti o della necessità di fornire la competenza necessaria a un determinato gruppo di esperti, è possibile fornire a tale gruppo di esperti consulenti nominati tra quelli presenti nell'elenco centrale o tra i membri di un altro gruppo di esperti, per compiti specifici e per un periodo limitato.
7. L'elenco centrale può essere aggiornato avviando successivi inviti a manifestare interesse.

Articolo 3 Sottogruppi

1. Un gruppo di esperti può, d'intesa con la Commissione, istituire sottogruppi permanenti o ad hoc incaricati di compiti specifici e composti di un certo numero di suoi membri.
2. I sottogruppi operano secondo il regolamento interno comune dei gruppi di esperti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 4 Durata del mandato

1. I consulenti sono nominati membri di un gruppo di esperti per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo.
2. Qualora un consulente non soddisfi più le condizioni di cui agli articoli 12 e 15 o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenti le dimissioni o non sia più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, la Commissione lo può rimuovere dall'incarico.
3. Qualora un consulente sia rimosso durante il suo mandato, per il periodo residuo è nominato un sostituto tra i consulenti che figurano nell'elenco centrale.

[...]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2019 1396.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396
 
IT406 kB861

Tags: Marcatura CE Regolamento Dispositivi Medici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Feb 03, 2025 121

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025

Circolare Min Interno Prot. n. 3913 del 29 gennaio 2025 ID 23395 | 03.02.2025 Oggetto: Decisione di Esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione europea per la raccolta dei dati sugli incidenti correlati all'uso di articoli pirotecnici. Entrata in vigore della nuova raccolta dati...… Leggi tutto
Gen 20, 2025 271

Circolare MIT Prot. n. 1078 del 17.01.2025

Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 183

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Dic 13, 2024 252

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 120709

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto