Slide background
Slide background




Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773

ID 6239 | | Visite: 4842 | Direttiva MEDPermalink: https://www.certifico.com/id/6239

Regolamento 2018 773

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773

della Commissione del 15 maggio 2018 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali di cui alla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306» nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispettava i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 16 marzo 2020.

2.   L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuovo elemento inserito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'UE fino al 19 giugno 2021.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato.

___________

Allegato

Note applicabili al tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova indicate in maniera specifica nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
b) Colonna 3: laddove due serie di norme di prova sono separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Al contrario, qualora si usino altri separatori (quale la virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano i seguenti significati di «installazione a bordo» (indicati tra parentesi dopo le date):
I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE;
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
d) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.12), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
e) Nelle situazioni di cui alla lettera d), se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conforme ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).
f) Laddove vi siano tre righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (ad esempio MED/3.51a), la terza riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nelle prime righe (più in alto).

Sezioni allegato:

1.   Mezzi di salvataggio

2.   Prevenzione dell'inquinamento marino

3.   Protezione antincendio

4.   Apparecchiature di navigazione

5.   Apparecchiature di radiocomunicazione

6.   Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

7.   Altre apparecchiature di sicurezza

8.   Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.

9. equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

Note applicabili alla sezione 9:

Una serie di norme per la certificazione MED è considerata completa se

- le disposizioni IMO per:

- l'omologazione,

- i requisiti di trasporto e

- le norme di prova

sono disponibili e adeguati.

1. Mezzi di salvataggio

2.   Prevenzione dell'inquinamento marino

3.   Protezione antincendio

4.   Apparecchiature di navigazione

5.   Apparecchiature di radiocomunicazione 

6.   Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

7.   Altre apparecchiature di sicurezza

8.   Convenzione SOLAS, capitolo II-1 - Apparecchiature

...

GUUE L 133/1  del 30.05.2018

Entrata in vigore: 19.06.2018

____

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regulation EU  2018 773.pdf)Regulation (EU) 2018/773
 
EN960 kB1240
Scarica questo file (Regolamento di esecuzione UE 2018 773.pdf)Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773
 
IT1037 kB1177

Tags: Marcatura CE Direttiva MED

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Guidelines of CE marking in laser machines
Gen 07, 2025 112

Guidelines of CE marking in laser machines

Guidelines of CE marking in laser machines / CECIMO July 2022 ID | 07.01.2025 Machinery and equipment which are bound by specific European Directives cannot be placed on the single market unless they bear, among other things, the CE marking. CE marking affixed on a product indicates that the… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2018 608   MED
Gen 03, 2025 107

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 / Criteri tecnici etichette elettroniche equipaggiamento marittimo (MED) ID 23243 | 03.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per… Leggi tutto
Dic 13, 2024 164

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 207

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 119235

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto