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Valvole di sicurezza PED: Quadro normativo

ID 9070 | | Visite: 37661 | Documenti Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/9070

Indice documento

0. Premessa
1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE
1.1 Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED
1.2 Marcatura valvole di sicurezza EN ISO 4126-1:2013
1.3 Dichiarazione di Conformità UE valvola di sicurezza
2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
3. Decreto 11 Aprile 2011
4. Schema riepilogativo verifiche valvole di sicurezza

Excursus

_____________

1. Marcatura CE Direttiva 2014/68/UE

Campo applicazione Direttive PED

Direttiva 2014/68/UE
….

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Le valvole di sicurezza, sono obbligatorie ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, quando vi è la possibilità di un superamento dei limiti di pressione ammissibili (Rif. P. 2.10, allegato I) oppure se previste da una norma specifica di prodotto (ad esempio: UNI EN 12952-10:2005 “Caldaie a tubi d’acqua e installazioni ausiliarie – Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione”).

Certificazione PED

Figura 1 – Schema riepilogativo applicazione Direttiva 2014/68/UE PED

__________

2. Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004

Come per gli impianti e le apparecchiature in pressione, così per le valvole di sicurezza la normativa di riferimento in Italia è il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004.

Il Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 riguarda le seguenti verifiche (Rif. Articolo 1):

- verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio»;
- verifiche periodiche;
- verifiche di riqualificazione periodica;
- verifiche di riparazione o modifica.

Art. 1. Campo di applicazione

 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attrezzature a pressione e agli «insiemi» come definiti nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e, in particolare, ai seguenti oggetti:

a) le attrezzature di cui all'articolo 3 lettera a), b) e c);
b) i generatori di vapor d'acqua o di acqua surriscaldata, i recipienti in pressione di vapore d'acqua ovvero di gas compressi liquefatti o disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua e gli impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione preesistenti alla data del 29 maggio 2002 e omologati dall'Istituto superiore per la  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro (ISPESL) secondo la legislazione vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/2000;
c) gli apparecchi semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE;
d) i recipienti per liquidi e le tubazioni per liquidi, vapori e gas, preesistenti e gia' posti in esercizio alla data del 29 maggio 2002,  non  sottoposti ad alcuna omologazione nazionale e non rientranti nelle condizioni di esclusione del presente regolamento, da classificare secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000;

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti verifiche:

a) verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio», riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati negli impianti dagli utilizzatori, finalizzate al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi;

b) verifiche periodiche, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;

c) verifiche di riqualificazione periodica, verifiche da effettuare successivamente alla messa in funzione dell'attrezzatura a pressione ad intervalli di tempo predeterminati;

d) verifiche di riparazione o modifica.

Nel testo del DM sono presenti diversi riferimenti alle valvole di sicurezza, in particolare nell’articolo 13 su “Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche”. Si legge in proposito che per le valvole di sicurezza, la verifica può consistere nell’accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e comunque entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di riqualificazione. In altre parole, le verifiche vanno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal fabbricante o in base alle scadenze relative alle verifiche di riqualificazione del recipiente su cui sono installate.

Sempre nel Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004 si riporta il significato della formula “verifiche di riqualificazione”. Nella fattispecie, per verifiche di riqualificazione s’intendono:

a) verifiche di integrità come definite all’articolo 12 e
b) verifiche di funzionamento come definite all’articolo 13
.

Le ispezioni da parte di tecnici abilitati devono concentrarsi di conseguenza su due fronti, la verifica di integrità da un lato e la verifica di funzionamento dall’altro.

Per quanto riguarda la taratura delle valvole di sicurezza in occasione della verifica periodica di funzionamento occorre organizzare con anticipo la metodologia di verifica della taratura più idonea al caso e più rapida possibile per limitare fermi impiantistici. Le strade percorribili sono due:

- la taratura classica su banco di prova o

- la taratura in esercizio con martinetto idraulico.

Nel primo caso l’impianto va fermato, si smonta la valvola e si esegue la taratura, nel secondo caso, dopo opportuna manutenzione, si effettua la taratura della valvola in esercizio grazie a uno strumento chiamato per l’appunto martinetto idraulico.

[...]

Norme di riferimento Direttiva 2014/68/UE PED

EN ISO 4126-1:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 1: Valvole di sicurezza (ISO 4126-1:2013)

UNI EN ISO 4126-1:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 1: Valvole di sicurezza

UNI EN ISO 4126-2:2019 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - Parte 2: Dispositivi di sicurezza a disco di rottura (non armonizzata Direttiva 2014/68/UE)

EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006)

EN ISO 4126-4:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 4: Valvole di sicurezza comandate da pilota (ISO 4126-4:2013)

EN ISO 4126-5:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 5: Sistemi di sicurezza controllati (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

EN ISO 4126-7:2013 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni - parte 7: Dati comuni (ISO 4126-7:2013)

EN 13648-1:2008 Recipienti criogenici - Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione - parte 1: Valvole di sicurezza per il servizio criogenico

EN 14382:2005+A1:2009 Dispositivi di sicurezza per le stazioni e le installazioni di regolazione della pressione del gas - Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar

...

segue in allegato

Fonti
Direttiva 2014/68/UE PED
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)
EN ISO 4126-1:2013
Decreto Ministeriale n. 329 del 01/12/2004
Decreto 11 Aprile 2011
D.Lgs. 81/08

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