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Documento Sanitario personale DoSP

ID 11031 | | Visite: 14930 | Documenti Riservati Sicurezza

Documento sanitario personale DoSP

Documento Sanitario personale DoSP / Rev. 2.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11031 | Rev. 2.0 del 06.01.2023 Documento pdf/doc

A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto del Documento sanitario personale (DoSP) di cui all’art. 140 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, contenente i dati relativi alla sorveglianza medica sui lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

In allegato modello di DoSP in formato .doc compilabile, riservato Abbonati

Update Rev. 2.0 del 06.01.2023

- Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it

ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Modello di DoSP (Allegato C) e modalità di tenuta

Come riportato al punto 8.3 dell'Allegato XI è consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

Il modello è valido nel caso di esposizione contemporanea del lavoratore a radiazioni ionizzanti e altri fattori di rischio (Punto 8.1 dell'Allegato XI). Si veda il Decreto 12 luglio 2007 n. 155 per i Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

Nel caso di “doppia esposizione”, la visita e relativo giudizio d’idoneità per i rischi convenzionali deve essere eseguita da un medico competente, quella per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti di categoria A da un "medico autorizzato" (medico incaricato della sorveglianza medica)

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Allegato XXIII
...

8. Documento sanitario personale

8.1. Il documento sanitario personale di cui all' art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C. 

8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente. 

8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.

8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati.

...

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
...
Art. 140 Documento sanitario personale

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.
5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII. 

...segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 19.08.2020 D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 Certifico Srl
0.0 2020 -- Certifico Srl

Collegati

Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS (1)

ID 18571 | | Visite: 2182 | Prevenzione Incendi

Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS (1)

Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1) dell'11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. (Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1)). 

(GU n.131 del 09.06.2014)

Collegati

Esperto in interventi di risanamento radon

ID 16926 | | Visite: 9223 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Esperto in interventi di risanamento radon

Esperto in interventi di risanamento radon / Rev. 1.0 del 04.01.2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 16926 | 04.01.2023 / In allegato documento completo

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali ed artificiali, ed alla Sezione I (disposizioni Generali) con l’art. 15 stabilisce quali sono le figure professionali che in virtù del proprio titolo di studio e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II, possono essere considerate esperte in interventi risanamento e mitigazione radon.

Update Rev. 1.0 del 04 gennaio 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Gli esperti in interventi di risanamento radon di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII secondo il punto 2 dell’allegato II di cui all’art. 15 definisce i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon.

Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti (N.B. i requisiti a) e b) modificati dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203):

a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di  attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento,  organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi  con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Art. 15 Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II.
2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all'articolo 10 e, fino all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.

Tabella di concordanza requisiti

Requisiti ante D.Lgs. n. 203/2022

Requisiti post D.Lgs. n. 203/2022

Art. 15 Esperti  in  interventi  di  risanamento  radon  (direttiva  2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e  dei requisiti formativi di cui all'Allegato II.
_____

ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON

2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon

Art. 15 Esperti  in  interventi  di  risanamento  radon  (direttiva  2013/59/ EURATOM, allegato XVIII)

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e  dei requisiti formativi di cui all'Allegato II.
_____

ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON

2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon

Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione di  geometra, di ingegnere e di architetto;

a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;

b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di radon negli edifici;

b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di  attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi  con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma  3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.  50, l'iscrizione nell'albo professionale.

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma  3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.  50, l'iscrizione nell'albo professionale.

...

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, entrato in vigore il 27 Agosto 2020, introduce molte novità nel campo della protezione dal radon. Esso sono contenute nel Titolo IV.

La prima novità è che (diversamente dal passato) è regolamentata sia:

- La protezione dal radon negli ambienti di vita
- La protezione dal radon negli ambienti di lavoro

In entrambi i casi si tratta di situazioni di esposizione esistente

La seconda novità è nel caso di situazioni di esposizione esistente, lo strumento operativo per la radioprotezione NON è più il Livello di azione, ma è il Livello di Riferimento (LdR).

La terza novità è nel rafforzamento del legame tra d.lgs 81/08 e decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (vedere art. 244).

Sezione II ESPOSIZIONE AL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 244. Modifiche decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

1. L’articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Inquadramento generale

Dalle Definizioni:

86) «livello di riferimento»: in una situazione di esposizione di emergenza o in una situazione di esposizione esistente, il livello di dose efficace o di dose equivalente o la concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, derivanti dalle suddette situazioni di esposizione sebbene non rappresenti un limite di dose;

134) «situazione di esposizione esistente»: una situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è necessaria o non è più necessaria l’adozione di misure urgenti;

Il Livello di Riferimento (LdR) va a sostituire il Livello di Azione (LdA)

Livello di Azione (LdA) = la dose o la concentrazione di attività oltre la quale è richiesto di intervenire per ridurre le esposizioni.

Il valore di LdR scelto dipenderà dalle circostanze esterne ma l’ottimizzazione della protezione si applica anche al di sotto del LdR.

I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro sono espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria.

Ambienti di vita

a) 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m-3 per abitazioni costruite dopo il 31.12.2024;

Ambienti di lavoro

c) 300 Bq m-3 per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, c. 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua (pari ad un’esposizione integrata di 895 kBq h m-3).

Schema 1 - LdR Radon

Esperto in interventi di risanamento radon   Schema 1

Esposizione al radon nei luoghi di lavoro: Decreto legislativo 101/2020 - art. 16 Campo di applicazione

Le disposizioni si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei (ai fini dell’applicazione  del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente  dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno  circostante o meno); (art. 7 comma 1 lettera 86-bis – nuova definizione introdotta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203)
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (aree prioritarie);
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.

Obblighi dell'esercente

Obbligo per l’esercente di completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro 24 mesi decorrenti:

1. dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’art. 16 comma 1, lettere a) e d) (luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali);

2. dalla pubblicazione nella GURI dell’elenco delle aree di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (luoghi di lavoro in locali semint. o al PT, localizzati nelle aree prioritarie);

3. dalla pubblicazione nella GURI del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) o dall’inizio dell’attività, se questo è successivo (specifiche tipologie di luoghi di lavoro).

Fermo restando quanto previsto dai punti 1 e 2 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi  dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e  delle Province autonome di Trento e Bolzano.

[...]

Schema 2  - Art. 17 Obbligo dell’esercente

Esperto in interventi di risanamento radon   Schema 2

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 17. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies).

1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d);

b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);

c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c);

d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).

1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi  dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e  delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportatala valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d), l’esercente  adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109,  commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.

6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II.

Art. 18. Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).

1. I risultati delle misurazioni di cui all’articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all’articolo 155 all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 13 secondo le modalità indicate dall’ISIN.

2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, di cui all’articolo 17 comma 3, l’esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 6.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l’Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati.

4. L’esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all’esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall’articolo 17, comma 5.

[...]

Schema 3 - Decreto legislativo 101/2020 – art. 17-19

Esperto in interventi di risanamento radon   Schema 3

Note

(1) Le misure sono eseguite da servizi di dosimetria radon riconosciuti idonei (ex art. 155, 127).
(2) I risultati delle misure sono trasmessi dal serv. di dosim ogni 6 mesi alla banca dati nazionale c/o ISIN.
(3) Ripetizione della misura ogni 8 anni o in caso di modifiche del luogo di lavoro; elaborazione e conservazione (8 anni) di un documento sulla valutazione delle misure correttive attuabili (programma per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, art. 28 D.Lgs 81/08). Questo documento fa parte integrante del DVR (ex art. 17 D.Lgs 81/08).
(4) Comunicazione con relazione tecnica e descrizione dell’attività al MLPS, SSN, ARPA/APPA, INL territoriali (1 mese dalla rel.tec.).
(5) Esperto in interventi di risanamento (ex art.15).
(6) Comunicazione con relazione tecnica e descrizione delle misure correttive adottate al MLPS, SSN, ARPA/APPA, INL territoriali (1 mese dalla rel.tec.)
(7) O corrispondente valore di esposizione integrata al radon ( 895 kBq h m-3), mediante il fattore di conversione pari a (ICRP137)

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2023
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1.0 04.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
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Decreto Direttoriale n. 7 del 24/03/2022

ID 18568 | | Visite: 770 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n. 7 del 24/03/2022

Articolo 1 (Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione)

1. Per l’anno 2022 gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli esperti di radioprotezione si svolgono a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione sincroni.

2. Gli esami avranno inizio secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice in base al numero dei candidati che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it

3. Nel documento allegato al presente decreto sono riportate le indicazioni operative e le modalità tecniche per lo svolgimento a distanza degli esami di abilitazione
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Smart working: proroga al 31.03.2023 / Novità Legge Bilancio 2023

ID 18533 | | Visite: 12278 | News Sicurezza

Smart working proroga al 31 03 2022  Novit  Legge Bilancio 2023

Smart working: proroga al 31.03.2023 / Novità Legge Bilancio 2023

ID 18533 | 02.01.2023 / In allegato

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (di bilancio 2023) (GU n.303 del 29.12.2022 - S.O. n. 43), ha previsto la possibilità del lavoro agile (smart working) solo per i lavoratori fragili pubblici o privati fino al 31 Marzo 2023.

Non è più prevista, invece, la possibilità del lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 (ultima proroga terminata il 31 dicembre 2022).

Legge 29 dicembre 2022 n. 197

306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute (Decreto 14 febbraio 2022 / ndr) di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221

2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione (Decreto 14 febbraio 2022 / ndr), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico  e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilita'.

Certificazione patologie da parte del medico di medico di medicina generale del lavoratore

L’esistenza di patologie di cui al Decreto 14 febbraio 2022 deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Chi sono i lavoratori fragili: Decreto 14 febbraio 2022

Decreto 14 febbraio 2022

Articolo 1

1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/pl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età >60 anni;
- condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Circolare Min. Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021
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ALLEGATO 2

Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla dose booster di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

Aree di patologia/condizione

Definizione della condizione*

Malattie respiratorie

Fibrosi polmonare idiopatica;
Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie

Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA);
Pazienti post-shock cardiogeno.

Malattie neurologiche

Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
Sclerosi multipla;
Distrofia muscolare;
Paralisi cerebrali infantili;
Miastenia gravis;
Patologie neurologiche disimmuni.

Diabete / altre endocrinopatie severe

Diabete di tipo 1;
Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;
Morbo di Addison;

Malattie epatiche

Cirrosi epatica.

Malattie cerebrovascolari

Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva;
Stroke nel 2020-21;
Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.

Emoglobinopatie

Talassemia major;
Anemia a cellule falciformi;
Altre anemie gravi.

Altro

Fibrosi cistica;
Sindrome di Down.
Grave obesità (BMI >35)

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

*Ove i soggetti con tale condizione non siano già stati incusi, nelle categorie per i quali è stata già avviata in via prioritaria la somministrazione di una dose addizionale come da circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, in ragione di uno stato di marcata compromissione della risposta immunitaria.

Individuazione patologie croniche e gravi DL 221 2021

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Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 49459 | 29 Dicembre 2022

ID 18529 | | Visite: 960 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 3 del 29 dicembre 2022, n. 49459

Nozione di "Luogo di lavoro" in caso di azienda agricola

Penale Sent. Sez. 3 Num. 49459 Anno 2022
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 22/09/2022 

Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto appello avverso la sentenza dell'11/10/2021 del medesimo tribunale che ha assolto il sig. G.B. dal reato di cui agli artt. 64, comma 1, lett. a), Allegato IV, punto 1.8, e 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non sussiste.
1.1.Con unico motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 62 e 64, d.lgs. n. 81 del 2008, sotto il profilo dell'errata interpretazione del termine "terreno" richiamato, a fini derogatori, dall'art. 62, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 81 del 2008.
2. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, u.c., cod. proc. pen., la Corte di appello di Torino ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 568, u.c., cod. proc. pen.

Considerato in diritto

l. Il ricorso è fondato
2.Il G.B. risponde del reato a lui ascritto perché, «quale datore di lavoro dell'Azienda Agricola "E.B.", ha omesso di proteggere, delimitare e segnalare il bordo delle aree di lavoro esterne confinanti con il pendio boschivo, ivi utilizzate come deposito temporaneo di materiali e mezzi».
2.1. Secondo il Tribunale l'area esterna all'azienda agricola non può essere considerata "luogo di lavoro" e ciò in base all'interpretazione dell'art. 62, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 81 del 2008, che esclude dall'ambito applicativo della disciplina sulla sicurezza dei luoghi di lavoro i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. Secondo il Tribunale la locuzione «"altri terreni" senza alcuna specificazione, successivamente all'indicazione di campi e boschi, porta a ritenere che il vocabolo 'terreni' non possieda un connotato esclusivamente naturalistico, ma si riferisca ad ogni tipo di suolo rientrante nel perimetro de/l'azienda agricola forestale». Del resto, aggiunge il Tribunale, l'Allegato IV del d.lgs. n. 81, cit., contempla, al § 6, una serie di prescrizioni per le aziende agricole che non prevedono obblighi specifici in relazione ai luoghi di lavoro ed alle aree esterne dell'azienda agricola stessa, né impongono l'adozione di presidi di sicurezza finalizzati ad evitare il rischio di caduta dei lavoratori ed i pericoli connessi alla circolazione dei mezzi di lavoro in dette aree.

3.Il rilievo è infondato.
3.1. L'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, che apre il Titolo II - LUOGHI DI LAVORO - Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI -, così definisce i luoghi di lavoro:
«Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro». Il secondo comma così recita: «[/]e disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale».
3.2. Nella sua stesura originaria, l'art. 62 così recitava: <<1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale. 2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci».
3.3. L'art. 38, d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - aveva modificato la norma, inserendo "i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" tra i luoghi ai quali non si applicano le norme del Titolo Il del citato d.lgs. n. 81 del 2008.
3.4. L'art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 106, cit., aveva anche abrogato il sesto comma dell'art. 63d.lgs. n. 81 (intitolato "Requisiti di salute e di sicurezza"), che così recitava: «[i] requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 (rectius, 6) de/l'allegato IV».
3.5. Come ricordato dal Tribunale, la norma ha il suo antecedente storico nell'art. 30, lett. e), d.lgs. n. 626 del 1994, che, nel definire i "luoghi di lavoro", così si esprimeva: <<1.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro: a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci; e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda». 3.6.In estrema sintesi: prima dell'introduzione del d.lgs. n. 81 del 2008, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, non erano considerati luoghi di lavoro solo se situati fuori dell'area edificata dell'azienda; il d.lgs. n. 81 del 2008 aveva invece esteso la definizione di "luoghi di lavoro" a tutti i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, a prescindere dall'essere situati o meno fuori dell'area edificata dell'azienda; il d.lgs. n. 106 del 2009 ha invece ripristinato l'originaria esclusione senza più (apparentemente; infra, § 3.14)condizionarla al fatto che i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, fossero situati fuori dell'area edificata dell'azienda, ed ha espressamente escluso l'applicazione a tali luoghi dei requisiti di sicurezza e salute stabiliti dall'Allegato IV.
3.7.II Tribunale ne trae argomento per affermare che non può essere considerato "luogo di lavoro" qualsiasi terreno facente parte dell'azienda agricola, anche se interno all'area edificata dall'azienda stessa.
3.8. L'interpretazione non può essere condivisa.
3.9. Sul piano letterale, essa non considera che il termine "terreno" indica un "tratto, estensione più o meno grande di terra, con limiti determinati o indeterminati (...) su cui si compiono determinate operazioni o attività" (Treccani); "una porzione di terra più o meno estesa, coltivata o coltivabile (Garzanti); "porzione di terra in quanto oggetto di utilizzazione", "estensione limitata di terra su cui si svolgono determinate operazioni o attività"(Devoto-Oli). Si tratta di termine che, sopratutto se accostato a quelli di "campi" e "boschi", evoca uno spazio più o meno ampio nel quale viene concretamente disimpegnata l'attività agricola.
3.10. Sul piano sistematico, l'assimilazione dei "terreni" che l'aggettivo "altri" fa ai "campi" e ai "boschi" facenti anch'essi parte dell'azienda agricola (ed evidentemente esterni a qualsiasi fabbricato agricolo) rende evidente l'insostenibilità della tesi secondo cui per terreni devono intendersi anche l'area di sedime dei fabbricati destinati, per esempio, alla lavorazione dei prodotti e le relative immediate pertinenze. Per "altri terreni" devono intendersi, quindi, quelli, esterni al fabbricato, nei quali viene concretamente disimpegnata l'attività di coltivazione del fondo.
3.11. Peraltro, l'interpretazione del Tribunale porterebbe all'assurda conseguenza di non poter mai considerare l'azienda agricola come "luogo di lavoro" rendendo tale conclusione inconciliabile, per esempio, con quanto stabilisce l'art. 10, d.lgs. n. 81 del 2008, che, come modificato dal citato d.lgs. n. 106 del 2009, intende promuovere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute «nei luoghi di lavoro 1 in particolare nei confronti delle imprese artigiane 1 delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro» o con l'obbligo positivamente previsto anche per l'imprenditore agricolo di svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, d.lgs. n. 81 del 2008, e All. II), compiti che contemplano, tra gli altri, l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (art. 33, comma 1, lett. a), nonché l'obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro (artt. 33, comma 1, lett. f, 36, comma 1, lett. b).
3.12.II punto è che l'esclusione dei campi, dei boschi e degli "altri" terreni dalla definizione di luogo di lavoro delle aziende agricole deve essere coniugata con la definizione stessa di "luogo di lavoro" di cui al primo comma dell'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008.
3.13. Applicando l'interpretazione del Tribunale, infatti, non costituirebbero luoghi di lavoro dell'azienda agricola nemmeno quelli «ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produt tiva»1 laddove è evidente, come già detto, che l'estensione interpretativa delle parole "altri terreni" deve risentire di tale limite, non potendosi ritenere tali quelli fisicamente delimitati dall'opificio che costituisce sede (principale, secondaria o operativa, magazzino, deposito) dell'azienda.
3.14. In questo senso, deve ritenersi che l'originaria inclusione, da parte dell'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, dei campi dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale tra i luoghi di lavoro dell'azienda agricola presupponesse che il loro esser "situati fuori dall'area edificata dell'azienda" ne escludesse tale qualifica (come in precedenza predicava l'art. 30, d.lgs. n. 626 del 1994). In altre parole, nessuno aveva mai dubitato, prima del d.lgs. n. 81 del 2008, che l'area edificata dell'azienda agricola costituisse "luogo di lavoro"; nel dubbio che potessero essere considerati tali anche le aree esterne, il d.lgs. n. 626, cit., lo aveva escluso. Il d.lgs. n. 81 del 2008 aveva invece inteso ricomprendere anche tali luoghi tra quelli suscettibili di tutela, con scelta sconfessata l'anno immediatamente dopo dal d.lgs. n. 109, cit., che, però, non aveva mai inteso escludere dai luoghi di lavoro quelli che erano sempre stati considerati tali: le aree interne e/o di immediata pertinenza dell'area edificata dall'azienda.
3.15. Infine, la corretta interpretazione della locuzione "altri terreni" non può prescindere dalla definizione di azienda agricola ricavabile dall'art. 2135 cod. civ. secondo il quale <<1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animai, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
3.16. Orbene, è opinione della Corte che i terreni indicati dall'art. 62, d.lgs. n. 81 del 2008, siano quelli esterni all'area edificata dell'azienda nei quali viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell'art. 2135 cod. civ. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) con esclusione delle attività connesse (come descritte dal terzo comma della medesima norma) normalmente disimpegnate in luoghi chiusi.
3.17. Deve dunque essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati "luoghi di lavoro" i soli terreni esterni all'area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell'art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, "luoghi di lavoro" le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell'art. 2135 cod. civ..
3.18. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, in diversa composizione, che provvederà a riesaminare i fatti alla luce del principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma, il 22/09/2022.

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Circolare. n. 31 del 31 agosto 1978

ID 18472 | | Visite: 1821 | Prevenzione Incendi

Circolare. n. 31 del 31 agosto 1978

Norme di sicurezza per l'installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o macchina operatrice

Modificata da: Circolare n. 12 del 8 luglio 2003

Abrogata da: Decreto 22 ottobre 2007

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Circolare VVF n. 0025412 del 15 dicembre 2022

ID 18456 | | Visite: 1436 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF n. 0025412 del 15 dicembre 2022

OGGETTO: Criteri, modalità e procedure per l’uso gratuito degli emblemi e dei simboli distintivi

Al fine di uniformare i criteri, le modalità e le procedure per l’impiego degli emblemi e dei simboli distintivi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco vengono emanate le seguenti istruzioni operative con l’obiettivo di garantirne l’uso appropriato e di salvaguardare l’immagine e il prestigio del Corpo

Oggetto delle istruzioni

Disciplina dell’utilizzo, a titolo gratuito, dei simboli.

Presupposti per l’utilizzo dei simboli

Il Dipartimento, attraverso l’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo, può consentire l’uso temporaneo gratuito dei simboli, nell’ambito della concessione del proprio
patrocinio a eventi e manifestazioni organizzati o promossi da soggetti pubblici o da privati, senza finalità di lucro. Trattandosi di materia specifica, criteri, modalità e procedure saranno
regolamentati attraverso una distinta circolare (Vedi Circolare VVF n. 0025442 del 15 dicembre 2022).

Il Corpo, sempre attraverso l’Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo, può consentire l’uso temporaneo gratuito dei simboli in tutti gli altri casi, distinti dal patrocinio, in
cui sussista uno specifico interesse pubblico. Rientrano in tali categorie, ad esempio:

a. Eventi, manifestazioni, attività scientifiche e culturali di promozione e diffusione della cultura della sicurezza;
b. Iniziative di studio, di ricerca e di documentazione;
c. Realizzazione di prodotti editoriali cartacei o multimediali.

Questa regolamentazione non disciplina i casi di licenza d’uso dei simboli a titolo oneroso (c.d. merchandising).

L’utilizzo dei simboli è limitato a quelle iniziative ritenute particolarmente meritevoli sotto il profilo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o sportivo e che abbiano una specifica attinenza con i compiti e le funzioni del Corpo.
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segue in allegato

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Alcol e lavoro: indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni

ID 18453 | | Visite: 1099 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Fact sheet INAIL 2022   Alcol lavoro

Alcol e lavoro: alcuni risultati di un’indagine conoscitiva tra lavoratori dei settori trasporti e costruzioni

ID 18453 | 23.12.2022 / In allegato Fact Sheet Inail

A partire da dati di contesto sulle problematiche di salute alcol correlate e da una sintesi della normativa di riferimento, si illustrano alcuni risultati di un’indagine conoscitiva realizzata su un campione di lavoratori dei settori edilizia e autotrasporto, ambiti individuati dalla letteratura scientifica e dalla normativa vigente, ad elevato rischio di infortuni alcol correlati.

L’indagine va ad acquisire informazioni sulla percezione del rischio in materia “alcol e lavoro” anche al fine di contribuire all’identificazione di aspetti necessari di un’implementazione anche formativa per colmare eventuali lacune rispetto a conoscenze e comportamenti attesi, per un miglioramento continuo degli interventi di prevenzione, in ottica di tutela di salute globale.

Fact Sheet Inail - 2022

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Lavoro agile: FAQ sui termini entro i quali inviare la comunicazione

ID 18450 | | Visite: 1367 | News Sicurezza

Lavoro agile  FAQ sui termini entro i quali inviare la comunicazione

Lavoro agile: FAQ sui termini entro i quali inviare la comunicazione

ID 18450 | 23.12.2022

Pubblicata nell'Urponline del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la FAQ che indica i termini entro i quali inviare la comunicazione di smart working.

In particolare, i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo.

Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

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FAQ 23.12.2022

Qual’è il termine entro il quale bisogna inviare la comunicazione di smart working?

I datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di smart working di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi rispettivamente dall’inizio della prestazione in modalità agile o dall’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 5 aprile dello stesso anno).

I datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione devono inviare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo (es. un periodo con inizio in un qualsiasi giorno del mese di gennaio 2023 deve essere comunicato entro il 20 febbraio dello stesso anno, la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 deve essere comunicato entro il 20 aprile dello stesso anno)

[...]

Fonte: MLPS

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 48215 | 20 Dicembre 2022

ID 18447 | | Visite: 1055 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 20 dicembre 2022 n. 48215

Omessa realizzazione della segnaletica a pavimento. Rinvio per nuovo esame sulla determinazione della sanzione nei riguardi dell'ente

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48215 Anno 2022
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO
Data Udienza: 28/09/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 ottobre 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 13 magqio 2016 con cui lap T.C.Z. s.r.l. - considerata la riduzione ex art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché quella prevista per la scelta del rito - era stata condannata alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 quote, dell'importo di euro 300,00 ciascuna, nella ritenuta violazione degli artt. 5, 6 e 25-septìes d.lgs. n. 231 del 2001, quale responsabile, in persona del suo legale rappresentante, del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen.
1.1. Nella specie, infatti, era stata riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al dipendente C.F., inavvertitamente investito da un carrello elevatore guidato da un altro lavoratore mentre stava procedendo in retromarcia, con conseguente causazione al C.F. di lesioni personali giudicate guaribili in 55 giorni.
La responsabilità dell'ente era stata, in particolare, individuata per il fatto di non aver provveduto ad evidenziare - come invece previsto dal documento di valutazione dei rischi - specifiche vie di circolazione dei carrelli e dei pedoni, così realizzando una violazione cautelare a proprio vantaggio e interesse, derivante dal risparmio di spesa conseguente all'omessa realizzazione della segnaletica dipinta a pavimento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la T.C.Z. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, deducendo due motivi di censura.
Con il primo è stata eccepita mancanza, apparenza e contraddittorietà della motivazione, lamentandosi l'erroneità con cui il giudice di appello avrebbe configurato la sussistenza di un vantaggio o di un interesse da parte dell'ente, conseguente al reato, invece da ritenersi del tutto insussistente, atteso che le omesse spese per la realizzazione della segnaletica e per l'individuazione dei percorsi destinati a pedoni e veicoli si sostanzierebbero, in realtà, in una cifra praticamente irrisoria, corrispondente a poche centinaia di euro. Si trattava, tra l'altro, di un'opera già prevista e programmata da parte della società, per cui, al più, non si sarebbe trattato di un vantaggio conseguente ad un'omessa spesa, bensì solo di un ritardo nella sua realizzazione.
Con la seconda doglianza è stata eccepita contraddittorietà e carenza della motivazione con cui la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato l'invocata applicazione della riduzione della sanzione pecuniaria in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 12, comma l, d.lgs. n. 231 del 2001, nella ritenuta sussistenza della circostanza per cui «l'ente non ne ha ricevuto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo».

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 231 del 2021, nel resto invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il Collegio rileva la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con conseguente pronuncia dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla determinazione della sanzione.

2. Manifestamente infondata, invece, è la prima doglianza, con cui l'ente ricorrente ha lamentato l'erroneità della valutazione con cui la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell'avvenuto conseguimento, da parte della T.C.Z. s.r.l., di un vantaggio o di un interesse conseguente al reato, da identificarsi nelle omesse spese per la realizzazione della segnaletica dipinta a pavimento e per l'individuazione dei percorsi destinati a pedoni e veicoli, sul presupposto che - in ragione di quanto dedotto dalla difesa - si sarebbe trattato di una cifra sostanzialmente irrisoria, quantificabile in poche centinaia di euro.
Tale censura, nella sostanza, si appalesa come finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa certamente non fondata.
Il ricorrente, cioè, ha di fatto prospettato una non consentita lettura alternativa della valutazione operata in sede di merito, il cui esame è, tuttavia, precluso a questo giudice di legittimità, che non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e ad un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01).
D'altro canto, la deduzione difensiva per cui si sarebbe trattato solamente di un ritardo nella realizzazione della segnaletica, piuttosto che di un'omissione definitiva, rappresenta solo un dato fattuale irrilevante rispetto alla configurazione della fattispecie, posto che il criterio di imputazione dell'«interesse » ricorre anche solo quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di consegui re un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento - invece integrante il diverso criterio del «vantaggio» -.

3. Viceversa fondato è, come detto, il secondo motivo di ricorso, dovendosi ravvisare nel provvedimento impugnato il vizio motivazionali dedotto da parte del ricorrente.
Con riferimento alla valutazione del secondo motivo di appello - coincidente con quello oggetto del presente esame -, la Corte territoriale ha esplicato, infatti, come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione la riduzione fissa della sanzione pecuniaria stabilita dal combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001, sul presupposto che, all'evidenza, <<lo studio del percorso pedonale e veicolare e la relativa realizzazione avevano un costo (rispetto al cui ammontare, peraltro, nulla è documentato, salva la generica allegazione del costo di qualche centinaia di euro)».
Con l'indicata motivazione, pertanto, la Corte di appello ha affermato di non poter ravvisare un'ipotesi in cui l'ente non abbia ricavato .alcun vantaggio dal fatto criminoso, ovvero ne abbia ricavato uno solo minimo, rappresentato dal risparmio dell'indicato costo, conseguentemente escludendo l'operatività dell'invocata disposizione normativa di favore.
Pur tuttavia, il Collegio non può non osservare come, in maniera del tutto distonica, oltre che palesemente assertiva - non essendo stato esplicato sulla base di quali dati i giudici di appello abbiano ritenuto che il costo di realizzazione della segnaletica dipinta a pavimento non potesse essere ritenuto di esigua entità - , la Corte distrettuale abbia successivamente osservato, sia pur riferendosi ad un altro motivo di doglianza, che la realizzazione delle omesse opere richiedesse dei costi «non eccessivi». Risulta palese, infatti, l'aporia logica e la contraddizione motivazionale insita in tali antitetiche affermazioni, tali da imporre la conseguente necessaria rimeditazione, da parte dello stesso giudice di merito, della effettuata determinazione della sanzione nei riguardi dell'ente ricorrente.

4. Ne consegue, in conclusione, l'accoglimento del secondo motivo di doglianza, da cui deriva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla determinazione della sanzione, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna, nel resto dichiarandosi l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla determinazione della sanzione e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 28 settembre 2022

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Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025

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Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023 2025

Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025

ID 18446 | 22.12.2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022, con l’adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, da realizzare attraverso azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia.

Il Piano nazionale rappresenta per l’Italia l’opportunità di dotarsi - per la prima volta - di una strategia stabile in grado di valorizzare il ruolo e le sinergie tra i diversi attori, non solo istituzionali, coinvolti nella prevenzione, nel contrasto del lavoro irregolare e nella valutazione delle politiche, secondo un approccio multi-agenzia, anche in relazione alle diversità dei settori produttivi e dei contesti territoriali.

In particolare, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale delinea azioni volte a:

- affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità finalizzate a condividere il patrimonio informativo sul lavoro sommerso e favorire una più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno in funzione di monitoraggio e prevenzione di possibili ed inediti scenari di irregolarità;
- introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso;
- realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le più recenti iniziative adottate dalla Commissione Europea, per sensibilizzare i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare.
- prevedere una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure.

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Fonte: MLPS

GPDP: sanzione per illecito controllo di metadati delle e-mail di dipendenti

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GPDP sanzione per illecito controllo di metadati delle e mail di dipendenti

Lavoro: il Garante privacy sanziona la Regione Lazio illecito controllo di metadati delle e-mail di dipendenti

ID 18443 | 22.12.2022 / In allegato Ordinanza

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Regione Lazio - 1 dicembre 2022

No al controllo dei metadati della posta elettronica dei dipendenti senza adeguate tutele per la riservatezza e in violazione delle norme che limitano il controllo a distanza dei lavoratori.

Questa la decisione del Garante per la privacy nei confronti della Regione Lazio, cui ha comminato una sanzione di 100.000 euro e vietato i trattamenti tuttora in corso.

Il caso nasce dalla segnalazione di un sindacato che aveva lamentato un monitoraggio posto in essere dall’amministrazione sulla posta elettronica del personale in servizio presso gli uffici dell’avvocatura regionale. Nel corso dell’istruttoria, l’ente pubblico aveva dichiarato di aver avviato una verifica interna sulla base del sospetto di una possibile rivelazione a terzi di informazioni protette dal segreto d’ufficio. Oggetto del monitoraggio, i metadati relativi ad orari, destinatari, oggetto delle comunicazioni, peso degli allegati.

Il Garante ha accertato che la Regione aveva potuto effettuare il monitoraggio del personale dell’avvocatura, in particolare dei dipendenti che inviavano messaggi a uno specifico sindacato, sfruttando i dati conservati per generiche finalità di sicurezza informatica per 180 giorni, in assenza di idonei presupposti giuridici violando così i principi di protezione dei dati e delle norme sul controllo a distanza.

Nel provvedimento, l’Autorità ha chiarito che la generalizzata raccolta e l’estesa conservazione dei metadati della posta elettronica - che in quanto forma di corrispondenza è tutelata dalla Costituzione - non sono strumentali allo “svolgimento della prestazione” del dipendente, ai sensi dello Statuto dei lavoratori. In questi casi, infatti, il datore deve avviare le specifiche procedure di garanzia (accordo sindacale o autorizzazione pubblica) previste dalla legge. Il trattamento di dati personali posto in essere ha, tra l’altro, consentito al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni relative anche alla sfera privata dei dipendenti, a partire dalle loro opinioni, contatti e fatti non attinenti all’attività lavorativa.

Oltre alla sanzione amministrativa di 100.000 euro, il Garante ha vietato alla Regione Lazio ogni ulteriore operazione di trattamento dei metadati relativi all’utilizzo della posta elettronica dei lavoratori e disposto la cancellazione di quelli illecitamente raccolti.

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Fonte: GPDP

Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)

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Locali di lavoro NC  vincolati  All  IV D Lgs  812008   Autorizzazione  Art  63  c 5

Locali di lavoro non conformi (vincolati) All. IV D.Lgs. 81/2008 - Autorizzazione (Art. 63. c.5)

ID 18089 | 16.11.2022 / In allegato

Per i locali di lavoro non conformi all'Allegato IV (Art. 63 c. 5) del D.Lgs. 81/2008, relativa a vincoli urbanistici o architettonici, il datore di lavoro è autorizzato all'Utilizzo, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

- Per l'utilizzo in deroga dei locali sotterranei o semisotterranei Art. 65 c. vedasi Documento: Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga

Locali di lavoro seminterrati o interrati   Note e Deroga

In allegato Modello richiesta autorizzazione (consultare Dip. ASL competente).

Richiesta di rilascio di Autorizzazione 

La richiesta di rilascio di Autorizzazione ai sensi dell’Art. 63 c. 5 del D.Lgs. 81/2008 relativa all’utilizzo di locali ove vincoli urbanistici e architettonici ostini agli adempimenti di cui al comma 1, è relativa a:

1. immobili/locali soggetti a vincoli urbanistici intendendo quelli imposti da PRG.

2. immobili/locali storici soggetti a vincoli architettonici ossia quelli dove è stata notificata al proprietario una Dichiarazione di interesse culturale da parte della Soprintendenza di competenza secondo il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

3. immobili/locali soggetti ad autorizzazioni specifiche per vincoli urbanistici o architettonici che li rendono difformi dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Locali di lavoro non conformi (vincolati) all'Allegato IV - Autorizzazione

D.Lgs. 81/2008

Titolo II LUOGHI DI LAVORO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci.

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 64 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. (vedasi Documento: Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga).

Altezza luoghi di lavoro

D.Lgs. 81/2008
...
ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
..
1.1 Stabilità e solidità
..
1.2. Altezza, cubatura e superficie

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3 (*)
..

(*) Vedasi regolamenti edilizi locali per altezze inferiori e per deroghe/locali corridoi, locali tecnici, ecc

Locali di lavoro NC  vincolati  All  IV D Lgs  812008   Autorizzazione  Art  63  c 5    Fig  1

(*) Art. 65 co 5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

Fig. 1 - Schema procedura utilizzo luoghi di lavoro NC (vincolati) ai requisiti allegato IV.di cui Art. 63 co 5 D.Lgs. 81/2008
.
..
segue in allegato

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Rating di legalità: Quadro normativo

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Rating di legalita  2020

Rating di legalità: Quadro normativo / Rev. Novembre 2022

ID 11855 | Rev. 2.0 del 29.11.2022 / Documento completo allegato

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta all'AGCM (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato).
______

Aggiornato il Regolamento sul Rating di legalità di cui alla Delibera del 28 luglio 2020 n. 28361 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (disponibile nel allegato. Tra i requisiti, devono essere assenti condanne dei legali rappresentanti, procuratori con delega, ecc di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità.

Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.

Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma Webrating disponibile su questo sito. A tal fine, l’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.

Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità

Rating di legalita

 1.   Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012

Art. 5-ter (Rating di legalità delle imprese)

1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.

 2.  Delibera AGCM del 12 novembre 2012 n. 13779 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)

 3.  Delibera AGCM n. 28361 del 28 luglio 2016Regolamento Antitrust attuativo in materia di rating di legalità (Delibera n. 28361). (GU del 12 settembre 2016, n. 213)

 4.   Delibera AGCM del 15 Maggio 2018 n. 27165 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (Delibera n. 27165). (GU Serie Generale n.122 del 28-05-2018) (sostituita da Delibera AGCM del 28 luglio 2020 n. 28361)

 5.  Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU del 7 aprile 2014, n. 81)

 6.  Delibera AGCM del 28 luglio 2020 n. 28361 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalita' (Delibera n. 28361).  (GU n.259 del 19-10-2020)

Allegato
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita' (in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62)
...

Reati D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001

Art. 2. Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

..."Nei confronti degli amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"...


...
Regolamento in allegato

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 46971 | 13 Dicembre 2022

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 dicembre 2022 n. 46971

Infortunio con la pressa: carenza di manutenzione del quadro comandi e mancanza di formazione specifica dei dipendenti

Penale Sent. Sez. 4 Num. 46971 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: CIRESE MARINA
Data Udienza: 14/09/2022

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 10.6.2021 la Corte di appello di Firenze ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa nei confronti di P.A., giudicato colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 583 n. 1 cod. pen. e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.
La vicenda che ha dato luogo ai giudizi di merito attiene all'infortunio sul lavoro occorso il 13.5.2014 a C.G., operaio saldatore addetto alla pressa che, dopo aver inserito nel macchinario il pezzo metallico da lavorare senza attendere che il dipendente A.N. provvedesse ad accendere la pressa, come avveniva tutti i giorni per disposizione del datore di lavoro, aveva invece azionato il macchinario girando la chiave e, mentre si era sporto per sfilare il pezzo, era rimasto schiacciato con la mano destra con conseguenti lesioni gravissime consistite nella amputazione di quattro falangi della stessa mano.
Gli ispettori della Asl avevano accertato varie violazioni della normativa antinfortunistica, carenza di manutenzione del quadro comandi della pressa che a causa dello sporco accumulatosi era illeggibile nonché mancanza di formazione specifica dei dipendenti.
Il giudice di primo grado riteneva pienamente provata la responsabilità del P.A. essendo l'infortunio conseguente ad omissioni rilevanti sotto il profilo della carenza di formazione specifica del lavoratore (essendo stato il C.G. destinato ad una mansione diversa dalla propria per la quale non era stato addestrato) nonché della mancanza di manutenzione e di pulizia del quadro comandi della pressa (che risultando illeggibile impediva di verificare la modalità in cui si stava lavorando) e l'assenza di barriere protettive in caso di funzionamento a ciclo continuo.
L'impianto accusatorio della sentenza di primo grado trovava conferma nella sentenza di appello che riteneva la riferibilità dell'infortunio al P.A. per la inidoneità del macchinario sotto il profilo della carenza delle misure di protezione dal pericolo di contatto tra gli arti superiori del lavoratore e gli organi in movimento ed all'uso scorretto dello stesso macchinario.

2. P.A., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza articolando tre motivi.

Con un primo motivo denuncia l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità riconducibili al vizio di cui all'art. 606, comma 1, cod.proc. pen., lett. c), in riferimento al combinato disposto degli artt. 546, comma 3 cod. proc. pen., 125 e 552, comma 2 cod. proc. pen. assumendo la nullità della sentenza di primo grado per incompletezza del dispositivo stante il generico riferimento " a lui ascritto" dato che l'originaria formulazione dell'imputazione era stata modificata per effetto della nuova contestazione. Censura in tal senso la Corte d'appello che ha ritenuto erroneamente infondata detta eccezione.
Con un secondo motivo il ricorrente censura la mancanza della motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3 cod. proc.pen. e 11 comma 6 Cast. nella parte in cui omette del tutto la valutazione delle argomentazioni difensive proposte nell'atto di appello, riferite alla consulenza di parte sul rispetto della normativa prevista a tutela del lavoratore da parte del ricorrente, in particolare circa l'adozione di un piano della sicurezza redatto da un tecnico e relativamente alla informazione della persona offesa, giuste le previsioni di cui agli artt. 1520 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e incidenti sull'elemento soggettivo e sul nesso causale.
In particolare la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione sul fatto che l'azienda aveva un responsabile della sicurezza nella persona dell'Ing. B., che la persona offesa era stata ampiamente informata sulle modalità di utilizzo della macchina e che il sinistro è dovuto al comportamento imprevedibilmente colposo del lavoratore.
Inoltre la Corte territoriale ha ritenuto il C.G. non formato né informato senza motivare alcunché in ordine ai rilievi mossi nell'atto di appello e sulla condotta colposa del C.G..
Con un terzo motivo lamenta la inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) e 125 cod. proc. pen. sulla omessa motivazione relativa alla richiesta formulata nell'ultimo motivo di appello di conversione della pena detentiva irrogata in pena pecuniaria.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte dove ha chiesto in via subordinata dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
Il primo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
La Corte di appello si è già pronunciata sul punto ritenendo che l'omessa indicazione nel capo di imputazione riportato nella intestazione della sentenza della contestazione svolta dal PM non rientra tra i casi tassativamente contemplati dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. né comunque ha cagionato alcun "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato.

2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.
Ed invero, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (vedi Sez. 6, n. 34532 del 22.6.2022, Depretis, Rv. 281935).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità del P.A. nella sua qualità di datore di lavoro, trattandosi peraltro di un'impresa di piccole dimensioni e non essendo stata prevista alcuna delega di funzioni.
Del pari ha puntualmente posto in rilievo il mancato rispetto delle specializzazioni cosicché il C.G. non aveva avuto una specifica formazione ed informazione in relazione all'utilizzo della pressa. Inoltre la procedura di utilizzo della pressa consisteva unicamente nella prassi secondo cui era l'A.N. a doverla accendere ad inizio giornata e mediante apposita chiave e spegnerla a fine giornata, trattandosi all'evidenza di procedura inidonea ad elidere il pericolo di schiacciamento.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto una richiesta avanzata per la prima volta con il ricorso per cassazione (giacché in appello era stata chiesta non già la conversione ma l'applicazione della pena pecuniaria).
Va rammentato, invero, che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 settembre 2022

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Scheda personale dosimetrica

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Scheda personale dosimetrica

Scheda personale dosimetrica / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11372 | Rev. 1.0 del 06.01.2023

A seguito della pubblicazione nella GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, si illustrano nel presente documento, il contenuto delle schede personali dosimetriche di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, nelle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore: 18.01.2023

Update Rev. 1.0 del 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023


La scheda personale dosimetrica è istituita dal responsabile di radioprotezione per ogni lavoratore esposto.

Art. 7 Definizioni del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.

Art. 133 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101  Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

In allegato modello di Scheda personale dosimetrica in formato .doc compilabile, riservato Abbonati

Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

1. L’esperto di radioprotezione provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
[...]
d) le schede personali dosimetriche sulle quali sono annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze e i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all’articolo 124, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
f) i risultati della sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 112 e 115 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni professionali individuali, con le modalità stabilite nell’allegato di cui al comma 6.
3. Il datore di lavoro conserva:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell’attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell’attività dell’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f);
d) per almeno cinque anni i risultati della sorveglianza dosimetrica individuale e ambientale e delle analisi radio tossicologiche utilizzate dall’esperto di radioprotezione ai fini delle valutazioni di competenza.
4. Entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) , e) e f) è consegnata al medico autorizzato che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all’articolo 140, all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 140, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.
6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.

_______

ALLEGATO XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

Modello Scheda personale dosimetrica (Allegato B) e modalità di tenuta

...

7. Scheda personale dosimetrica
7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto è compilata in conformità al modello allegato B.
7.2. La scheda di cui al punto 7.1 è costituita da fogli legati e numerati progressivamente.
7.3. È consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso.
7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse.

[…]

11. Modalità di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria
11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce:
a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B.

...

Certifico S.r.l - IT Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.01.2023 D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 19.08.2020 ---  Certifico Srl

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Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1)

ID 18570 | | Visite: 2751 | Prevenzione Incendi

Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1)

Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

(GU n. 27 del 02.02.2001)
________

Integrata da: Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS (1)
________

Sono pervenuti quesiti in ordine alle precauzioni da adottare in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773).

Al riguardo sono state nel tempo diramate disposizioni che appare ora utile armonizzare ed unificare ai fini della omogenea applicazione da parte delle Autorità interessate, ferma restando 1a normativa in materia di pubblici spettacoli.

Collegati

 

 

Libretto personale di radioprotezione

ID 4271 | | Visite: 20365 | Decreti Sicurezza lavoro

Libretto personale radioprotezione 2020

Libretto personale di radioprotezione / Rev. 2.0 del 05.01.2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 4271 | Rev. 2.0 del 05.01.2023 / Modello A doc/pdf e doc.completo in allegato

Normativa di riferimento e Modello di libretto di radioprotezione aggiornato per i lavoratori (esterni) esposti a radiazioni ionizzanti.

I lavoratori (esterni) esposti a radiazioni ionizzanti, devono essere in possesso del Libretto Personale di Radioprotezione.

Il libretto è istituito per ogni lavoratore esterno di categoria A.

Update Rev. 2.0 del 05.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Art. 7 co. 1 p. 80) Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Definizioni
...
80) «lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone;
...

Art. 133. co. 3 Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

Libretto personale radioprotezione lavoratori esterni categoria A

Fig. 1 - Obbligo istituzione

In allegato modello A Allegato XXIII Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Libretto di radioprotezione in formato .doc/pdf riservato abbonati

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Entrata in vigore: 18.01.2023

_________

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Libretto Personale di Radioprotezione - Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 6, comma 1, lettera a) , 15, 1 comma, ultimo capoverso, 31, 2 comma, 40, 2 comma, 51, 2 comma; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 62).

i) istituisce per ogni lavoratore esterno di categoria A e consegna al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2 e si assicura della sua compilazione in relazione alla prestazione;

[...]

2. Ai sensi dell’articolo 132, comma 6, sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 1, lettera i). Il libretto contiene i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti all’attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

Art. 132. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 42, 43; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 81).

6. L’allegato XXIII stabilisce le modalità di tenuta della documentazione e i modelli della stessa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’istituzione e la conservazione in formato elettronico del registro di cui al punto 4 dell’allegato XXIII.

Allegato XXIII (articolo 112, comma 2)
DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2, DELL'ART. 132, COMMA 6 E DELL'ART. 140, COMMA 5, DELLE MODALITÀ DI TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E DEL LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORATORI ESTERNI

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio
1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto è istituito conformemente al modello A allegato;
1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.
1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radio-protezione

2.1. Il libretto personale è compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.
2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.
2.3. Il libretto personale è conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.
2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.
2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente è in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.
2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.

3. Sede di conservazione della documentazione della sorveglianza fisica

3.1. La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 132 del presente decreto, è conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro. 

4. Registro
4.1. La documentazione di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto 5.3, è costituita da un registro con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro.
4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate,  trasmesse al datore di lavoro per via telematica, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro.
4.3. Il registro di cui al punto 4.1 può essere suddiviso in più sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce.

5. Contenuti del registro
5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere:
a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;
b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;
c) l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art. 50 del presente decreto;
d) le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall’individuo individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo;
e) copia delle relazioni di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente decreto, qualora l'esperto di radioprotezione non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2;
f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto;
g) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto;
h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;
i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130.
5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera d), del presente decreto, vanno registrate per ogni località in relazione all'attività esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da:
a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui ai Titoli VI e VII del presente decreto;
b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle schermature solidali ai mezzi stessi è inferiore a 1 ȝSv/h.
5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive.
...

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla vidimazione del "libretto personale di radioprotezione" per i lavoratori esterni esposti a rischio di radiazioni ionizzanti classificati in Cat. A.

I datori di lavoro di lavoratore esterno o i lavoratori esterni se autonomi classificati esposti di categoria A, (art. 112, comma 1, lettera i, del D.lgs. n. 101/2020) hanno l'obbligo di predisporre il libretto personale di radioprotezione per ogni lavoratore, provvedendo a compilare le sezioni 1 e 2 e apponendo timbro e firma e di inviarlo, corredato della relativa istanza di vidimazione, a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Divisione II
Via Flavia, 6 - 00187 Roma

Se il datore di lavoro è un soggetto privato deve inviare - unitamente a ciascun libretto - l'attestazione del versamento di euro 12,91 da effettuare presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, direttamente ovvero sul conto corrente postale intestato alla sezione medesima, con l'indicazione della causale del versamento e l'imputazione al Capo XXVII, capitolo di entrata 3670, corredato della istanza di vidimazione. Se il datore di lavoro appartiene alle Amministrazioni pubbliche, deve inviare solo il libretto, corredato della relativa istanza di vidimazione.

Per i sottoindicati procedimenti si invitano i richiedenti a privilegiare l'invio delle richieste per posta, integrando tali richieste con un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di telefono che possa essere utilizzato per eventuali comunicazioni da parte di questa Amministrazione.

In casi eccezionali è possibile consegnare le richieste a mano, previo appuntamento da prendersi telefonando al numero 0646835602 o scrivendo al seguente indirizzo: mailto:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Il richiedente riceverà il numero di protocollo della sua richiesta; qualora ciò non fosse possibile si fornirà unicamente timbro e data della ricezione.

Sarà invece possibile ritirare i provvedimenti di persona o con delega previo accordo con l'Amministrazione (di regola l'utente potrà fissare un appuntamento al momento in cui riceve comunicazione della definizione del provvedimento).

___________

Rev. 00 2017

Le attività per le quali è previsto il Libretto Personale di Radioprotezione sono (D.Lgs. 230/1995):

D.Lgs. 230/1995

Art. 1 Campo di applicazione


a) costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari;

b) produzione, importazione, esportazione, manipolazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione, deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività o situazione che comporti un rischio significativo derivante dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attività con macchine radiogene, le attività minerarie e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le condizioni stabilite nell'allegato I.

Il libretto personale è istituito dal datore di lavoro di imprese esterne o da lavoratori esterni (se autonomi) e deve essere validato mediante timbro da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I datori di lavoro sono tenuti a compilare il  Libretto Personale di Radioprotezione, così come stabilito dal D.Lgs n.230/95 e s.m.i
________

Rilascio libretti personali di radioprotezione (Allegato XI, punto 1.2 del  D.Lgs 230/95 e s.m.i.).

Autorizzazione datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Autorizzazione lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Notifica datore di lavoro di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

Notifica lavoratore autonomo di impresa esterna per l'esercizio dell'attività presso terzi esercenti attività comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti (art. 62, comma 4, del D.L.gs. n. 230/95 e s.m.i. e D.M. 4/1/2001 - G.U. n. 78 del 3.4.2001).

....

Normativa di riferimento: 

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 (Abrogato dall'art. 243 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 a far data dal 27.08.2020)
Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
GU n. 136 del 13 giugno 1995, SO n. 74;

Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2001
Attuazione dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'obbligo di notifica o di autorizzazione delle attivita' di datore di lavoro di imprese esterne.
GU n. 78 del 3 aprile 2001;

Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
GU n. 153 del 04 luglio 2001

Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
GU n. 203 del 31 agosto 2000, SO n. 140;

Decreto Interministeriale del 3 ottobre 2001
Decreto di attuazione dell'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che stabilisce l'ammontare della spesa per il rilascio dei libretti personali di radioprotezione di cui all'allegato XI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241
GU n.287 dell'11 dicembre 2001;

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Libretto-personale-radioprotezione/Pagine/default.aspx

Collegati

Radiazioni ionizzanti: quadro normativo

Manuale operativo di radioprotezione nelle attività a scopo medico

________

D.Lgs 230/95 e s.m.i.

Art. 62 Obblighi delle imprese esterne


1. Il datore di lavoro di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura, direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle emanate in applicazione di esso.

2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è tenuto a:
a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63; 
c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 90;
e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua compilazione.

3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6 sono stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla valutazione delle dosi inerenti alla attività svolta, nonché i giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di validità.

4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero, in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono essere esposti, nei casi e con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.

5. Gli obblighi di notifica o autorizzazione non si applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai sensi del presente decreto.

Art. 63 Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono di lavoratori esterni

1. Gli esercenti una o più zone controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori esterni.

2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata è tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa
;

...

Art. 68 Obblighi dei lavoratori


1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attività pregresse.
I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione all'esercente le zone controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Art. 81 Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione

1. L'esperto qualificato deve provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1;
b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), e comma 5, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, in ciascuna scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.

2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede personali devono essere annotati tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali.

3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e).

4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'articolo 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 90, comma 3.

5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa, i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente articolo.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della stessa.

_______

D.Lgs. 241/2000
- D.Lgs. 275/2001
...

ALLEGATO XI
Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6 e dell'articolo 90, comma 5, delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni.

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio

1.1. Il libretto personale di all'art.62, comma 2, lettera e) istituito conformemente al modello A allegato.

1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro di irnpresa esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale Rapporti di Lavoro.

1.3.L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.

1. 4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.

2. Modalità di compilazione e di conservazione del libretto personale di radioprotezione

2.1.Il libretto personale e compilato in ogni sua parte, in conformità agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 62, comma 1, e 63, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti qualificati e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza.

2.2.Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto qualificato dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessaria i relativi dati di esposizione. L'esperto qualificato del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose.

2.3.Il libretto personale e conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore.

2.4 .Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art.80, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo.

2. 5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente e in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art.63, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione.

2. 6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati  per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati.
...

Certifico S.r.l - IT Rev. 2.0 2023
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 05.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
1.0 14.08.2020 D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 Certifico Srl
0.0 03.07.2017 --- Certifico Srl

Collegati:

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

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Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n  203

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 / Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 101/2020

ID 18577 | 03.01.2023 / In allegato

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
_______

Capo I Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorita' competenti
Capo II Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Capo III Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
Capo IV Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
Capo V Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
Capo VI Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori
Capo VII Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione
Capo VIII Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
Capo IX Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
Capo X Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorio
Capo XI Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
Capo XII Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Capo XIII Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
Capo XIV Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
Capo XV Disposizioni finali

Testo consolidato D.Lgs. n. 101/2020


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Collegati

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 01.2023

ID 18536 | | Visite: 9701 | Testo Unico Sicurezza

Dlgs81 08 2020

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 / Gennaio 2023

ID 18536 | 02.01.2023 / In allegato

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 01.2023 (1° Gennaio 2023)

Disponibile il testo coordinato Ingg. Amato e Di Fiore nell'edizione Gennaio 2023. 

Download TUS Ed. 01.2023

Novità in questa versione:

- Corretto il refuso all’allegato XXXVIII riguardante la classificazione CAS dell’ammoniaca anidra;

- Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006

- Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);

- Inserito l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 - Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;

- Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;

- Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);

- Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);

- Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;

- Inserita la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;

- Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: “decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”.

- Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;

- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 - Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

- Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

MLPS - 1° Gennaio 2023

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Ultime Edizioni

Circolare n. 12 del 8 luglio 2003

ID 18473 | | Visite: 1416 | Prevenzione Incendi

Circolare n. 12 del 8 luglio 2003

Modifiche ed integrazioni alla Circolare n° 31 MI.SA.(78)11 del 31 agosto 1978 recante “Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice”.

Abrogata da: Decreto 22 ottobre 2007

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Circolare prot. P 707-4188 del 30 maggio 2007

ID 18471 | | Visite: 1174 | Prevenzione Incendi

Circolare prot. P 707-4188 del 30 maggio 2007

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Il Comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi ha recentemente approvato lschema di regola tecnica indicata in oggetto, che, una volta emanata aggiornerà, abrogandole, le vigenti disposizioni di sicurezza antincendio per i gruppi elettrogeni (circolare. n. 31 del 31 agosto 1978circolare n12 de! 8 luglio 2003).

Decreto 22 ottobre 2007 (abrogato da D.M. 13 luglio 2011)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attivita' civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

(GU n. 256 del 03.11.2007)

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Connotazioni sicurezza dei tomografi superconduttori per risonanza magnetica

ID 18454 | | Visite: 1234 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Connotazioni tecnologiche e di sicurezza dei tomografi superconduttori per risonanza magnetica a basso contenuto di elio

ID 18454 | 23.12.2022 / In allegato Fact sheet Inail - 2022

Il fact sheet intende illustrare le caratteristiche tecniche dei tomografi di risonanza magnetica total body di ultima generazione facenti uso di magneti superconduttori a basso contenuto di elio, così consentendo di definire in modo univoco le regole per una corretta gestione della sicurezza, fornendo indicazioni operative finalizzate alla prevenzione del rischio per le attuali tecnologie immesse sul mercato dai principali costruttori di tomografi.

Fact sheet Inail - 2022

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Circolare VVF n. 0025442 del 15 dicembre 2022

ID 18451 | | Visite: 2496 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF n  0025442 del 15 dicembre 2022

Circolare VVF n. 0025442 del 15 dicembre 2022 / Uso del logo Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Criteri modalità e procedure per la concessione del patrocinio - Primi indirizzi

Al fine di uniformare i criteri e modalità e le procedure per la concessione del patrocinio vengono emanati primi indirizzi riguardanti la concessione di patrocinio e per l'autorizzazione all'uso dell'emblema del Dipartimento o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in conformità alle previsioni della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento del Cerimoniale di Statone 2.1 l.l.2 del 16 febbraio 2010 ed a quella dell"Ufficio del Cerimoniale dello Stato per le Onorificenze PCM UCE-0004 713-P del 10 giugno 2019, allegate per completezza.

Il patrocinio non oneroso e una forma di adesione ideale, ovvero la massima manifestazione di apprezzamento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (di seguito Dipartimento). ad iniziative promosse o organizzate da terzi di alto rilievo e d'interesse rispetto alle proprie finalità istituzionali. il patrocinio viene concesso al termine di istruttoria diretta ad accertare:

1. la validità dell'iniziativa/manifestazione proposta;

2 l'affidabilità e la serietà del1'organizzazione e dei promotori

3. la rispondenza dei contenuti dell'iniziativa/manifestazione alle finalità istituzionali del Dipartimento e del Corpo.

La concessione del patrocinio e dell'uso del logo è limitata a quegli eventi ritenuti particolarmente meritevoli di attenzione sono ii profilo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo e può essere accordata quando abbiano una specifica attinenza con i compiti e le funzioni del Dipartimento e/o del Corpo.

Nel campo di quest'ultime iniziative, ii patrocinio è concesso solo a quelle in cui siano riscontrabili contestualmente i seguenti tre requisiti:

- sia riconducibile ad almeno una delle materie di competenza istituzionale del Dipartimento e/o del Corpo
- sia di alto rilievo culturale, sociale. scientifico, artistico, storico e sportivo;
- sia di chiaro e apprezzabile rilievo/interesse nazionale o internazionale.

Sono escluse, pertanto, tutte le iniziative che:

I. abbiano scopo di lucro diretto o indiretto. Non si considera con scopo di lucro l'iniziativa di raccolta fondi, avente una finalità ritenuta meritevole, da parte di ONLUS, iscritte negli appositi elenchi o riconosciute dalla legge;

II. abbiano un ambito di diffusione strettamente locale. Possono essere ammesse al Patrocinio le iniziative che, pur di carattere prevalentemente locale, abbiano profili di particolare rilevanza istituzionale e che riguardino temi o eventi di interesse per tutti i cittadini italiani;

III. abbiano natura politica o esclusivamente religiosa, ovvero che rappresentino interessi esclusivamente privati;

IV. rientrino nell'ordinaria attività di istituti di istituzione, stagioni teatrali ordinarie, seminari estivi, corsi di perfezionamento, master:

V. abbiano elementi identificativi di uno sponsor nel titolo o nel logo (title sponsor);

VI. prevedano il pagamento di una quota di partecipazione, fatto salvo che il richiedente dimostri che quanto percepito per la vendita dei biglietti di ingresso alla esclusiva copertura dei costi delle stesse iniziative.

Il richiedente deve fornire sempre tutti gli elementi necessari all'istruttoria. A tal fine viene predisposto un modello di istanza specificatamente predisposto che deve essere impiegato per le istanze.

Nei casi in cui il richiedente ha intenzione di coinvolgere le articolazioni territoriali del Corpo, il modello di istanza deve essere trasmesso all'Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco unitamente a motivato parere del Comandante e del Direttore regionale. In questi ultimi casi, previamente alla trasmissione della istanza di Patrocinio, ii Comando acquisita la verifica, attraverso la locale Prefettura/Questura, dell'affidabilità e della serietà dell'organizzazione e dei promotori per il successivo inoltro unitamente all'istanza.

La concessione del patrocinio è accordata esclusivamente a titolo gratuito per la singola iniziativa specificata nell'istanza, non ammette rinnovi automatici e non si estende ad ulteriori iniziative, connesse o affini dello stesso tipo o presentate dallo stesso soggetto; in tal caso, ii soggetto richiedente i: tenuto ad inoltrare una nuova ed autonoma istanza che determinerà l'avvio di un nuovo iter, completamente distinto dal precedente.

Alla concessione del patrocinio non corrisponde l'utilizzazione automatica del logo: e necessario, quindi, richiedere in maniera esplicita questa autorizzazione, contestualmente o anche successivamente alla domanda di Patrocinio.

II Dipartimento autorizza l'uso del logo esclusivamente per iniziative di eccezionale e straordinaria rilevanza e che interessino direttamente e in maniera significativa la propria attività istituzionale.

L'uso del logo può avvenire unicamente nell'ambito della concessione di un patrocinio, ad esclusione degli altri casi previsti dall'art. 8, del decreto ministeriale del 19.9.2017, n. 215.

Nei casi in cui non vi sia 1'autorizzazione dell'uso del logo, l'iniziativa potrà essere svolta utilizzando esclusivamente la dicitura "con il patrocinio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco".

L'utilizzo della dicitura e del logo, ove richiesto ed autorizzato, può avvenire esclusivamente per ii periodo dl svolgimento dell'iniziativa patrocinata, come indicato nell'atto di nulla osta e conformemente al piano della comunicazione. Al termine dell'iniziativa l'utilizzo del logo dovrà cessare.

II Dipartimento tutelerà in tulle le sedi opportune l'utilizzo non autorizzato dei propri loghi da parte di terzi.

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Organismi paritetici: precisazioni domanda di iscrizione nel Repertorio

ID 18449 | | Visite: 810 | News Sicurezza

Organismi paritetici: precisazioni sulla modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Repertorio

MLPS 23 dicembre 2022

La domanda di iscrizione nel Repertorio degli organismi paritetici, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, deve essere presentata alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La domanda, in bollo, deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- una copia dell’atto costitutivo;
- una copia dello Statuto;
- una copia del regolamento;
- un elenco dettagliato delle sedi in cui l’organismo opera;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A Tariffa/Parte I - Art. 3 - comma 1 bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante “Disciplina dell'imposta di bollo”, per le istanze trasmesse per via telematica, tendenti a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo, l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00.

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Fonte: MLPS

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3/2022

ID 18420 | | Visite: 2182 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 20 Dicembre 2022

ID 18420 | 20.12.2022 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 20 Dicembre 2022 (n. 3/2022):

20/12/2022 - n. 3 / 2022 - Destinatario: Segreteria DICCAP Dipartimento autonomie locali e polizie locali e SULPL
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina RSPP”. Seduta della Commissione del 15 dicembre 2022

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Nomina RSPP"

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?”

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera f) definisce il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi” e alla successiva lettera l) definisce il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;

- il medesimo articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera t), definisce l’“unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;

- l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” al comma 1 dispone che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;

- l’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Servizio di prevenzione e protezione”, al comma 1, stabilisce che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;

- il medesimo articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 8, prevede che “Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”

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Allegato riservato Interpello TUS n. 3 del 20 dicembre 2022.pdf
 
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La disinfezione di dispositivi ed impianti come misura di sicurezza negli ambienti sanitari

ID 18441 | | Visite: 1304 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La disinfezione di dispositivi ed impianti come misura di sicurezza negli ambienti sanitari

La disinfezione di dispositivi ed impianti come misura di sicurezza negli ambienti sanitari ed in quelli ad essi assimilabili

ID 18441 | 22.12.2022 / Fact sheet INAIL 2022 in allegato

L’attività di disinfezione ha acquistato recentemente un’importanza fondamentale nel contrasto delle infezioni causate da agenti biologici.

Questi agenti, sempre più aggressivi, si stanno rivelando resistenti anche ai farmaci più innovativi e spesso le terapie farmacologiche non si dimostrano efficaci. Nelle strutture sanitarie e in quelle assimilabili negli anni si è registrato un forte aumento delle infezioni correlate all’assistenza.

Il fact sheet descrive l’attuazione delle modalità di disinfezione, intese come misure di sicurezza, per alcuni significativi dispositvi e impianti correlati alle attività che si svolgono nelle suddette strutture ed in quelle ad esse assimilabili. Quanto sopra viene evidenziato considerando le attuali conoscenze tecnico-scientifiche, l’innovazione tecnologica e gli adempimenti della vigente legislazione.

Fact sheet Inail - 2022

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35° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 18418 | | Visite: 1936 | Decreti Sicurezza lavoro

35° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 116 del 19 Dicembre 2022

ID 18418 | 20.12.2022

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 Dicembre 2022

Con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 Dicembre 2022, è stato adottato il trentacinquesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Sospensione)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Ordinanza CC n. 29611 dell'11 ottobre 2022

ID 18404 | | Visite: 2254 | Cassazione Sicurezza lavoro

Ordinanza CC n  n  29611 del 11 ottobre 2022   Tecnopatia indennizzabile

Ordinanza CC n. 29611 dell'11 ottobre 2022 / Tecnopatia indennizzabile anche se malattia non tabellata Testo Unico n. 1124/65

ID 18404 | 19.12.2022 / Download scheda

Depressione e ansia del lavoratore: sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro anche se non tabellate nel D.P.R. n. 1124 del 1965.

L'Ordinanza ha statuito che non rileva, ai fini dell’indennizzabilità da parte dell’Inail, solo il rischio specifico della lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ossia quello non strettamente insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, ma genericamente collegato con la prestazione lavorativa stessa.

Nell’ambito del sistema del testo unico n. 1124/65, infatti, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che esso riguardi la lavorazione in sé e per sé considerata, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica sia psichica. Ne consegue che ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata dall’Inail, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo, in tale caso, il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
_________

Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 ottobre 2022, n. 29611 - Depressione e ansia del lavoratore: sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro - Presidente Berrino – Relatore Calafiore

Rilevato che:

con sentenza n. 267/2016 la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'impugnazione proposta da P.L. nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della stessa tesa ad ottenere la condanna dell'Istituto ad erogare l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale (disturbo dell'adattamento con umore depresso ed ansia compatibili con situazione lavorativa anamnesticamente avversativa); la Corte ha ritenuto estranea alla copertura assicurativa dell'INAIL il danno psichico subito dai lavoratori per situazioni di costrittività organizzativa dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della circolare INAIL del 17.12.2003 e del D.M. n. 134 del 2004;

avverso tale sentenza ricorre P.L. con un articolato motivo;

resiste l'INAIL con controricorso.

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1,2,3.4,13 comma 2 lett. a) e ART. 139 (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e ciò per avere la Corte d'appello negato l'indennizzabilità della malattia professionale non tabellata di natura psichica dipendente dal cosiddetto stress lavorativo, anche in base al D.M. n. gennaio 2008 che ritiene non annullato dalla sentenza n. 1576/2009 del Consiglio di Stato;

il motivo è fondato e va accolto, in continuità con diversi precedenti di questa Corte di cassazione;

in particolare, (Cass. 17/08/2018, n. 20774; Cass. n. 5066 del 2018) si è affermato che rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio; ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa ex art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, Cass. 13882/16, Cass.7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, Cass. 16417/2005, Cass.7633/2004, Cass.3765/2004, Cass. 131/1990; Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, Cass.1944/2002, Cass.6894/2002, Cass.5841/2002" Cass. 5354/2002);

lo stesso orientamento è stato riaffermato, a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, situazione ritenuta meritevole di tutela ancorché, certamente, non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come "rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente;

l'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto; apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (Cass.7313/2016);

rileva, dunque, che la Corte Cost. n. 179 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del testo unico numero 1124 del 1965 nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata", talché, come riconosciuto da questa Corte con sentenza n. 5577 del 1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro;

pertanto, non può essere seguita la tesi espressa dalla sentenza impugnata e secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle; posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge; non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico, ai sensi degli artt. 1 e 3 del TU;

tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 dal quale risulta che "sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale";

deve dunque affermarsi che, nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi l'art. 28, comma 1 del tu. 81/2008);

in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata;

a tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona; dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l'"oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela" (sentenza n. 100 del 2.3.1991);

nella stessa ottica, pertanto, non può neppure sostenersi - al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata - che il premio assicurativo abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle, assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti: "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la sentenza di questa Corte numero 179 del 1988) è sollecitata da un'interpretazione dell'art. 38, comma 2, coordinata con l'art. 32 Cost. allo scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori" (ancora Corte Cost. n. 100/1991);

sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa per un nuovo esame al giudice designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi sopra formulati in materia di tutela della malattia professionale discendente dall'organizzazione del lavoro e provvederà altresì alla statuizione sulle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

Collegati

Il rischio esposizione occupazionale benzene

ID 6148 | | Visite: 34267 | Documenti Riservati Sicurezza

rischio occupazionale esposizione al benzene

Il rischio esposizione occupazionale al benzene: Info e Documenti / Rev. 1.0 Dicembre 2022

ID 6148 | Rev. 1.0 del 06.12.2022

La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (non recepita alla data articolo / entrata in vigore il 05.04.2024, da recepire entro il 05.04.2024), porterà il VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.

Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

Rischio occupazionale al benzene, con Documenti Ufficiali EU, di Enti, Studi sul rischio di esposizione occupazionale alla sostanza e relativi valori riscontrati. Il benzene è presente come sostanza cancerogena nell'Allegato XLIII del
 D Lgs. 81/08 e s.m.i.:

1. European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure Scenary
2. European Union Risk Assessment Report Benzene
3. French service station study of ambient benzene levels
4. Esempio SDS Benzene
5. IARC monograph 100F benzene
6. Health risk characterization for exposure to benzene in service stations
7. Profilo di rischio nel comparto distributori di benzina
8. Misurazione esposizione benzene stazioni carburanti ASL BG 2000
9. Prevenzione rischi salute lavoratori benzene aree carburante
10. Linee guida rischio benzene ISPESL 1998
11. Min salute benzene 2015
12. Scheda ILO (Rev. 1.0 2022)
13. Scheda Dors (Rev. 1.0 2022)

Cos'è il benzene

Il benzene (C6H6) è un composto organico volatile (COV) capostipite del gruppo degli idrocarburi aromatici. È un liquido incolore, facilmente infiammabile, dal caratteristico odore aromatico che a temperatura ambiente volatilizza facilmente.

È impiegato per la produzione di composti chimici di base utilizzati a loro volta per la produzione di policarbonati, resine epossidiche e nylon ed è un costituente in tracce della frazione aromatica della benzina impiegata, in sostituzione dei composti del piombo, come antidetonante nella “benzina verde”. La composizione delle benzine, associata al numero di veicoli circolanti, rende il traffico la principale sorgente dell’inquinamento da benzene. Infatti circa il 90% delle emissioni vengono attribuite alle produzioni legate al ciclo della benzina: raffinazione, distribuzione dei carburanti e traffico veicolare, che incide per circa l’80% sul totale.

Negli ambienti indoor il benzene può essere emesso dal fumo di sigaretta e da vari prodotti eventualmente contaminati (es. colle, adesivi, solventi, vernici). Importanti concentrazioni di benzene sono riscontrabili in particolare nei periodi immediatamente successivi alla posa dei vari materiali. Un'errata collocazione delle prese d'aria in prossimità di aree ad elevato inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggio sotterraneo, autofficina) può determinare una importante penetrazione di benzene dall'esterno.

Nelle abitazioni senza fumatori sono generalmente rilevati livelli inferiori a 0,01 mg/m3, mentre in quelle con fumatori sono presenti livelli generalmente superiori (0,01-0,02 mg/m3).

Attenzione

Il benzene è un inquinante ubiquitario, in quanto già presente nell'aria ed eventualmente presente nell'attività lavorativa. I lavoratori per i quali si riscontra il "rischio esposizione benzene lavoro", potrebbero in effetti essere sospetti esposti anche a rischio benzene nell'aria/altro (ambientale).

Occorre stabilire e quantificare il livello di rischio occupazionale dal livello di rischio ambientale, con studi/procedure/campionamenti adeguati.

Secondo l’OMS il benzene "inquinante ubiquitario" con concentrazioni medie variabili fra 1 e 160 μg/m3. 

CLP

Info

GHS 02 GHS 07 GHS 08
GHS 02 - Infiammabile GHS 07 - Varie GHS 08 - Pericolo per la salute

Classificazione IARC

Il benzene è una sostanza cancerogena, classificato dallo IARC nel gruppo 1, cioè tra le sostanze per le quali esiste un’evidenza accertata di induzione di tumori nell’uomo.
Può essere facilmente assorbito per inalazione, contatto cutaneo o ingestione.

H350 Carc. 1A
H340 Muta. 1B 

Effetti sulla salute occupazionale e indor

Il benzene viene facilmente assorbito dopo l'inalazione e il contatto con la pelle.

L'esposizione dermale è generalmente bassa a causa della rapida evaporazione del benzene e soltanto un'esposizione prolungata potrebbe rappresentare un rischio. Per esposizione cutanea prolungata e inalazione esposizione a livelli inferiori a 1 ppm (3,2 mg/m3) le uniche preoccupazioni sono per la mutagenicità e cancerogenicità.

E' stato ipotizzato che l'inquinamento indoor da benzene possa costituire un significativo rischio cancerogeno per i soggetti che trascorrono molto tempo in ambienti confinati, anche se l'insufficiente caratterizzazione di tale inquinamento rende questa valutazione non ancora conclusiva.

Il rischio esposizione occupazionale benzene

In allegato il Documento completo

Normativa occupazionale e ambientale

Il valore di esposizione occupazione al benzene è riportato D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIII). Per l’aria atmosferica esterna esiste come riferimento normativo il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in recepimento della Direttiva sulla Qualità dell’Aria Ambiente e Aria più Pulita per l’Europa n. 50/2008 del 21 maggio 2008, che fissa i valori limite e gli obiettivi di qualità per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. 

Valori limite e di consenso EU/Altri

Valore limite (TLV-TWA) D Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato XLIII):  3,25 μg/m3 o 1 ppm Direttiva 2004/37/CE (6a Direttiva particolare).

Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022): 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm. (dal recepimento).

Misure transitorie 

La Direttiva (UE) 2022/431 (GU L 88/1 del 16.03.2022) (non recepita alla data articolo / entrata in vigore il 05.04.2024 da recepire entro il 05.04.2024), rivede i VLEP sul benzene da 3,25 mg/m3 o 1 ppm (attuale) a 0,66 mg/m3 o 0,2 ppm.

Introduce, anche, un transitorio di 4 anni su tale valore pari a VLEP 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024 e 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

(considerando 23):

(23) Per quanto riguarda il benzene, potrebbe essere difficile rispettare un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in alcuni settori nel breve termine. È pertanto opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva. Come misura transitoria, il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/m3) di cui alla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 5 aprile 2024, mentre dal 5 aprile 2024 e fino al 5 aprile 2026 dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m3).

La Direttiva 97/42/CE (abrogata dalla Direttiva 2004/37/CE) prevedeva, inizialmente, un transitorio Valore limite di 3 ppm (= 9,75 mg/m3) fino al 27 giugno 2003, vedi timeline a seguire.

Fig 1   Timeline VLEP Benzene

Fig. 1 - Timeline VLEP Benzene

Nome agente

N. CE

N. CAS

Valori limite
(*)

Osservazioni

Misure transitorie
(*)

mg/m3 (1)

ppm
(2)

f/ml
(3)

Benzene

200-753-7

 71-43-2

3,25 (0.66)

 1
(0,2)

 -

 Pelle (4)

VL 1 ppm (3,25 mg/m3) fino al 5 aprile 2024. 
VL 0,5 ppm (1,65 mg/m3) dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026

(*) Direttiva (UE) 2022/431 - Da recepire

(1) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(2) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(3) f/ml = fibre per millilitro.
(4) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

Valore limite TLV-TWA ACGIH: 1600 μg/m3 (Vedi)

Valori proposti dall’AGS Committee in Germania:
1900 μg/m3 - rischio tollerabile
200 μg/m3 - rischio accettabile** 
20 μg/m3 dal 2018, come rischio accettabile** 

*Rischio tollerabile

Concentrazione di una sostanza che determina un rischio di 4:1000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 1000 esposti) per esposizioni 8 ore/die per 40 anni di vita lavorativa. Il rischio, stimato sulla base di dati sull'uomo e/o sull'animale da esperimento, corrisponde al rischio di tumore polmonare di un soggetto non fumatore, non esposto a sostanze pericolose nell'ambiente di lavoro. I lavoratori non dovrebbero essere esposti per nulla a concentrazioni superiori al valore di rischio tollerabile

Rischio Tollerabile = Soglia di pericolo

**Rischio accettabile

Concentrazione di una sostanza che determina un rischio pari a 4:10000 (4 casi aggiuntivi di tumore ogni 10000 esposti) fino al 2013 (periodo di transizione necessario poichè in molti casi un'ulteriore riduzione non appariva possibile); dal 2018 sarà ridotto a 4:100000. Corrisponde al rischio generico di insorgenza di neoplasia per esposizioni al di fuori dell'ambiente di lavoro (“rischio ambientale residuo generico”).

Rischio Accettabile = Soglia di attenzione (‘preoccupazione’)

US OSHA (PEL): 1 ppm TWA  5 ppm STEL (vedi)

US NIOSH (REL): 0.1
ppm TWA 1 ppm STEL (vedi)

Olanda: 700
μg/m3

Svizzera: 1600
μg/m3

Danimarca: 1600
 μg/m3

UE Risk Assessment Report Benzene Exposure Benzene 2008

Nel Documento UE European Union Risk Assessment Report Benzene Exposure 2008 (vedi allegato) sono riportati dati di OEL per diversi scenari di esposizione occupazionale:

Scenario 1: Production, further processing and refinery
Scenario 2: Recovering of benzene in coking plants
Scenario 3: Production of perfumes
Scenario 4: Production of formulations
Scenario 5: Distribution of gasoline
Scenario 6: Automobile industry, mechanical engineering, car repair, and car recycling
Scenario 7: Service stations
Scenario 8: Tank cleaning
Scenario 9: Use of formulations containing residual benzene
Scenario 10: Tire making and retreading
Scenario 11: Release of benzene as a decomposition product in foundries
...
Exposure to benzene in car repair shops and garages

Rischio occupazionale benzene 00
1) 8 h time weighted average were calculated on the basis of short-term levels
2) Metal working industry , repair shops, activities: repair, maintenance, work at test stands, High exposure levels were obtained around motor
test stands and in the area of repairing gasoline pumps or engines
3) Exposure in the range of the 90th percentile (7.8 mg/m3) were found during maintenance and repair of gasoline engines
4) Duration of exposure relevant activities
...

Benzene exposures at workplaces belonging to service stations

Rischio occupazionale benzene 01

1) Highest measurement result associated with small spillage
VR: vapour recovery
...

Articolo 3 Direttiva 98/24/CE Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici

1. La Commissione valuta il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici pericolosi e il livello di esposizione professionale in base ad una valutazione scientifica indipendente dei più aggiornati dati scientifici disponibili.

2. In base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, la Commissione propone, sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale, obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello comunitario.

Tali valori limite sono fissati o riveduti tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE. Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello comunitario.

3. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione, tenendo conto del valore limite comunitario, e ne determinano la natura in base alla normativa e alla prassi nazionali.

4. I valori limite di esposizione professionale obbligatori possono essere fissati a livello comunitario e, in aggiunta ai fattori considerati per la determinazione dei valori limite indicativi di esposizione professionale, tengono conto dei fattori di fattibilità mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e indicati nell'allegato I della presente direttiva.

5. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite di esposizione professionale obbligatorio, gli Stati membri fissano un valore limite nazionale di esposizione professionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

6. I valori limite biologici obbligatori possono essere ricavati a livello comunitario in base alla valutazione di cui al paragrafo 1 e alla disponibilità di tecniche di misurazione e riflettono i fattori di fattibilità mantenendo, al tempo stesso, l'obiettivo di garantire la salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Detti valori limite sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato e sono indicati nell'allegato II della presente direttiva, insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di sorveglianza sanitaria.

7. Per ogni agente chimico in relazione al quale sia fissato un valore limite biologico obbligatorio, gli Stati membri stabiliscono un valore limite biologico nazionale obbligatorio corrispondente, basato sul valore del limite comunitario, ma non superiore ad esso.

8. Quando uno Stato membro introduce o modifica un valore limite nazionale di esposizione professionale o un valore limite biologico nazionale relativi ad un agente chimico, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri, fornendo i relativi dati scientifici e tecnici. La Commissione intraprende le azioni adeguate.

9. Sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, la Commissione effettua una valutazione del modo in cui gli Stati membri hanno tenuto conto dei valori limite indicativi della Comunità laddove fissano i corrispondenti valori limite nazionali di esposizione professionali.

10. A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, vengono sviluppati metodi standardizzati di misurazione e valutazione delle concentrazioni atmosferiche presenti sul posto di lavoro in relazione ai valori limite di esposizione professionale.

...

Esempi di attività lavorative e dati di OEL al benzene su Studi

A. Lavoratori con esposizione occupazionale primaria

A seguire un elenco di range di valori di Livelli di esposizione occupazionale a benzene per alcune attività e mansioni lavorative (fonte dati IT studi: Carrieri et, Fracasso et, Lovreglio et, De Palma et, Campo et, Violante et):

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell’industria petrolchimica:
- addetti industria petrolchimica 3.0-930.0 μg/m3

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nelle attività di distribuzione dei carburanti:
- addetti distribuzione carburanti: 5.0-284.0 μg/m3 tra 5° e 95° percentile
- manutentori pompe: 4.6-514.9 μg/m3
- autisti trasporto carburante: 7.4-1017.1 μg/m3

Livelli di esposizione occupazionale a benzene nell'industria petrolchimica:
- addetti insdustria chimica di sintesi: dati recenti non disponibili.
- addetti cokerie: 3.9-105.0 μg/m3

Altri:
- addetti riparazione autoveicoli: valore mediano 140 μg/m3, Javelaud et al. 1998-
- lavoratori della manifattura di scarpe: nd
- operatori di tipografie: nd
- operatori di laboratori chimici e farmaceutici: nd
- operatori dell’industria di pesticidi, esplosivi, farmaci e cosmetici: nd 

B. Lavoratori con esposizione occupazionale secondaria

Lavoratori che svolgono la loro mansione in ambienti di vita con concentrazioni di benzene relativamente alte (es. aree urbane ad alta densità di traffico)
- Vigili urbani: 2.0-76.0 μg/m3
- Autisti bus urbani: IT non disponibili
- Taxisti: ---

Valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene

Il monitoraggio biologico rappresenta uno strumento indispensabile per la valutazione dell’effettiva esposizione individuale e di gruppo a benzene, complementare ma non alternativo al monitoraggio ambientale.

Misure generali per ridurre l’esposizione

- Non utilizzare materiali contenenti benzene.
- Non fumare negli ambienti chiusi.
- Ridurre al minimo l’uso di materiali che possono contenere benzene (colle, adesivi, solventi, vernici).
- Ventilare adeguatamente i locali quando vi sono possibili sorgenti di benzene e particolarmente durante e subito dopo la posa di materiali di costruzione e rivestimento.
- Mantenere ambienti sempre ben ventilati.
- Eventuali sistemi di ventilazione meccanica devono essere dotati di idonei filtri e regolarmente controllati.
- Il benzene è un agente cancerogeno si raccomanda di mantenere il livello di concentrazione il più basso possibile. 

Valori limite stabiliti e valori cautelativi

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore Limite, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.

Rimane però ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo. Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze e che consentono di estrapolare il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero (NOEL, Not Observed Effect Limit). 

Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile ed adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio. Nonostante i dubbi sulla loro efficacia, sono fissati a livello nazionale ed internazionale dei valori limite di esposizione professionali anche per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori. 

La definizione di Valore Limite nella nostra legislazione è, secondo l’art 222 comma 3 d del D. Lgs. 81/2008:

“d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;”. [/panel] 

Sorveglianza sanitaria

D Lgs. 81/08 e s.m.i.

Titolo IX
Sezione III Sorveglianza sanitaria
...
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
...
Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.


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Dati Inail n. 11 Novembre 2022

ID 18375 | | Visite: 917 | News Sicurezza

Dati INAIL nr  11 Novembre 2022

Dati Inail n. 11/2022: il trasporto e magazzinaggio tra le attività più a rischio di infortunio e malattia professionale

ID 18375 | 14.12.2022

Nel quinquennio 2017-2021 gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel trasporto e magazzinaggio mostrano un andamento in leggero aumento nel primo triennio e una netta diminuzione, pari al 21,5%, tra il 2019 e il 2020, per effetto della pandemia, per tornare nell’ultimo anno analizzato ai livelli del 2017 (47.939 infortuni contro i 47.566 di cinque anni prima, con un incremento dello 0,8%). I casi mortali, invece, fanno registrare un +20,1%, dai 149 casi del 2017 ai 179 del 2021, aumento tutto imputabile alla letalità del Covid-19. A questo settore di attività, che dà lavoro a circa 1,1 milioni di addetti e nel 2020 è stato notevolmente influenzato dal lockdown, con una riduzione del valore aggiunto rispetto all’anno precedente pari al 15,6%, a fronte di un calo del 6,8% nel complesso, è dedicato il nuovo numero di Dati Inail. Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto segnala anche la parziale ripresa rilevata dall’Istat nel 2021, con una crescita superiore rispetto alla media delle attività economiche (+8,4% contro +6,4%), che però non ha permesso di recuperare i livelli pre-pandemia.

Le fasce di età più colpite sono quelle over 45 anni. Concentrando l’attenzione sugli infortuni definiti positivamente nel quinquennio 2017-2021, l’esposizione al rischio dei lavoratori del trasporto e magazzinaggio risulta tra le più alte. Il settore, infatti, è terzo per incidenza percentuale sul totale degli infortuni della gestione Industria e servizi e se non si considerasse il 2020, anno in cui la sanità ha registrato un numero di casi assolutamente anomalo a causa del Covid-19, sarebbe preceduto soltanto dal manifatturiero. Nel quinquennio analizzato il 12,1% degli infortuni accertati è avvenuto in itinere, nel percorso di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, e il restante 87,9% in occasione di lavoro, percentuali che passano rispettivamente al 16,0% e all’84,0% per i casi mortali. L’82,8% degli infortuni riguarda lavoratori di sesso maschile, a conferma della forte prevalenza di uomini rispetto alle lavoratrici in questo settore. Le fasce di età più colpite sono quelle tra i 45-49 e 40-44 anni, con percentuali pressoché identiche (rispettivamente 14,8% e 14,4%), seguite da quelle 50-54 anni (13,7%) e 55-59 anni (12,3%).

Un incidente su 10 avviene nelle ore notturne. La distribuzione degli infortuni per ora di accadimento mostra che la maggior parte è concentrata nelle ore centrali della giornata lavorativa, tra le 7 e le 13 (45,6%) e tra le 13 e le 19 (35,7%), mentre il 10,0% avviene nelle ore notturne, tra la mezzanotte e le 7, percentuale che per l’intera gestione Industria e servizi scende al 6,5%, a dimostrazione del fatto che l’attività lavorativa del trasporto e magazzinaggio è svolta, più che in altri settori, nelle ore notturne, con tutti i rischi che ne derivano. Nel 36,8% dei casi i lavoratori si procurano delle contusioni, seguite da lussazioni e distorsioni (32,0%), mentre fratture (16,3%) e ferite (10,2%) sono meno frequenti.

È al secondo posto per numero di decessi da Covid-19. Il trasporto e magazzinaggio è anche uno dei settori più esposti al contagio professionale da Sars-CoV-2. Alla data di rilevazione dello scorso 31 ottobre le denunce pervenute all’Inail dall’inizio della pandemia sono state 18.780, di cui 106 con esito mortale. Numeri che nell’ambito dell’Industria e servizi rappresentano l’8,2% degli infortuni per contagio e il 15,2% dei decessi, collocando il settore al terzo posto per denunce e al secondo posto per casi mortali nella classifica per attività economica. Circa il 60% dei contagi si è verificato nei primi 10 mesi del 2022, con il picco da inizio pandemia registrato a gennaio (3.795 casi), mentre i decessi sono concentrati prevalentemente nelle fasi più acute della pandemia, con oltre sei su 10 avvenuti nel 2020, il 36% nel 2021 e meno dell’1% quest’anno.

Il 78% delle patologie denunciate riguarda il sistema osteomuscolare e il tessuto connettivo. Dall’analisi delle malattie professionali nel quinquennio 2017-2021 emerge una crescita delle denunce dell’8,3% tra il 2017 e il 2019 (da 2.766 a 2.996 casi), seguita nel 2020 da un calo del 24,8% (2.253), come conseguenza della pandemia da Covid-19, e da un nuovo aumento del 17,7% nel 2021 (2.651). Quasi otto denunce su 10 riguardano patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (2.057 casi), in particolare dorsopatie, malattie a carico della colonna vertebrale e disturbi dei tessuti molli. Tra i settori dell’Industria e servizi il trasporto e magazzinaggio si conferma anche nel 2021 al quarto posto per patologie denunciate (7,8% dei 34.045 casi denunciati in complesso, al netto dei non determinati), dopo manifatturiero (29,5%), costruzioni (26,0%) e commercio (9,8%).

Il focus sulla sicurezza stradale. Nel riprendere le considerazioni sulla sicurezza stradale contenute nel numero del luglio 2018, Dati Inail ribadisce che la principale forma di prevenzione attiva è la conduzione del veicolo da parte di un guidatore concentrato sulla sola guida, riposato e non distratto da alcuna altra attività. Le valutazioni di sicurezza effettuate dal consorzio europeo indipendente Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) confermano, inoltre, come sia più sicura la conduzione di un veicolo allo stato dell’arte, dotato di quegli aiuti alla guida e alla sicurezza che vanno progressivamente migliorando. Alcuni veicoli di recente introduzione, come i monopattini, non sembrano però rappresentare una miglioria, in particolare rispetto a stabilità e capacità di frenata. Un interessante progresso nello sviluppo di elementi di sicurezza per i conduttori di mezzi a due ruote è costituito invece dallo sviluppo degli airbag personali, che limitano i danni a livello vertebrale.

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Fonte: INAIL

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