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ID 17667 | 22.09.2022 / Nota completa in allegato
Prorogata al 31 Marzo 2023
La Legge 21 settembre 2022 n. 142 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 , cd. “Decreto aiuti bis”, pubblicata nella GU n.221 del 21.09.2022, ha disposto:
- all’art. 23 bis la proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 al 31 dicembre 2022, e
 - all’art. 25-bis la proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato al 31 dicembre 2022.
Art. 23-bis Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14
1. All’articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
2. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l’anno 2022, si provvede quanto a euro 8 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a euro 10.660.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 25-bis Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato
1. All’articolo 10, comma 2-bis , del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
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