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Raccomandazione ECHA nuovi OEL per benzene, acrilonitrile, nichel

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Raccomandazione ECHA OEL 21 marzo 2018

Raccomandazione ECHA nuovi OEL per benzene, acrilonitrile, nichel

Helsinki, 21 marzo 2018

Il benzene è un agente cancerogeno genotossico, noto per causare leucemia. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA è del parere che una soglia basata sugli effetti genotossici indiretti (cioè non direttamente dannosi per il DNA) del benzene nei lavoratori possa essere utilizzata per derivare un nuovo limite di esposizione professionaleL'OEL proposto di 0,05 parti per milione proteggerà i lavoratori dalla leucemia e da altri effetti avversi sulla salute. L'esposizione al benzene si verifica nelle industrie petrolifere e chimiche e anche come risultato delle emissioni dei motori a benzina e dei prodotti di combustione (attualmente l'OEL è di 1 parti per milione previsto dalla direttiva 2004/37/CE).

Nella riunione di marzo, il RAC ha anche raccomandato limiti di esposizione professionale (OEL) per altre due sostanze: il nichel e i suoi composti e l'acrilonitrile. Tali pareri concludono la risposta alla Commissione europea, che per la prima volta ha chiesto al RAC di valutare le basi scientifiche per la fissazione degli OEL.

Il RAC ha anche proposto un OEL di 0,45 parti per milione per acrilonitrile, un monomero utilizzato in molte materie plastiche. Per il nichel e i suoi composti, ha proposto OEL di 0,005 mg/m3 per la polvere respirabile e 0,03 mg/m3 per la polvere inalabile. Le proposte sono basate sulle ultime prove scientifiche e sono state sottoposte a consultazione pubblica. Inoltre, l'industria e i sindacati hanno potuto partecipare alle sessioni plenarie del RAC e fornire ulteriori commenti sui progetti di parere del comitato.

Tali pareri seguono la richiesta della Commissione europea, nel marzo 2017, che il RAC fornisca entro un anno pareri scientifici su cinque OEL per sostanze chimiche ai sensi della legislazione sulla sicurezza e salute sul lavoro per l'esame del comitato consultivo della Commissione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il parere scientifico del RAC aiuterà la Commissione a modificare esistenti o aggiungere nuovi OEL alla direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e a proteggere meglio i lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene.

Gli OEL stabiliscono la concentrazione massima per tali sostanze nell'aria nei luoghi di lavoro nell'UE.

Limiti OEL del RAC ECHA (21 Marzo 2018)

Sostanza OEL RAC Opinion
benzene 0,05 parti per milione Download
acrilonitrile 0,45 parti per milione Download
nichel e i suoi composti 0,005 mg/m3 polvere respirabile
0,03 mg/m3 per la polvere inalabile
Download

ECHA/PR/18/07

La situazione sui limiti di esposizione professionale agenti cangerogeni


1. Direttiva agenti cangerogeni UE direttiva 2004/37/CE

D.Lgs. 81/2008 ALLEGATO XLIII

Valori limite di esposizione professionale OEL:

Nome agente EINECS (1)  CAS (2)  V.L. esposizione
professionale 
osservazioni Misure transitorie
       Mg/m3 (3) Ppm (4)    
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 (5) 1 (5) Pelle (6) Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite
è di 3 ppm (=9,75 mg/m3)
Cloruro di vinile monomero  200-831 75-01-4 7,77 (5) 3 (5) -  -
Polveri di legno - - 5,00 (5) (7) - - -

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio). 
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore. 
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea. 

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

2. Nuova Direttiva agenti cancerogeni (UE) 2017/2398 Direttiva (UE) 2017/2398

La Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 ha modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), aggiungendo le seguenti sostanze (da recepire entro il entro il 17 gennaio 2020)

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

 -

 -

2 (7)

 -

 -

 -

Valore limite:
3 mg/m3 fino al
17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

 -

 -

0,005

 -

 -

 -

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025
Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino
al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)

 -

 -

-

 -

0,3

 -

 -

Polvere di silice cristallina respirabile

 -

 

0,1 (8)

 -

 -

 

 -

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

 -

Pelle (9)

 -

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 -

-

 -

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

 

Pelle (9)

 -

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

-

 -

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

-

 

Pelle (9)

 -

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

-

 -

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

 

Pelle (9)

 -

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

-

 -

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

 

Pelle (9)

 -

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

-

 -

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6) f/ml = fibre per millilitro.
(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8) Frazione inalabile.
(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea


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Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico