Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Direttiva 2008/50/CE

ID 4126 | | Visite: 20008 | Legislazione ariaPermalink: https://www.certifico.com/id/4126

Direttiva 2008 50 CE

Direttiva 2008/50/CE

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

(GU L 152/1 del 11.6.2008)

Entrata in vigore: 11.6.2008
________

La Direttiva stabilisce obiettivi di qualità dell’aria, ambiziosi ed economicamente vantaggiosi, per migliorare la salute dell’uomo e la qualità dell’ambiente fino al 2020. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme. Prevede che il pubblico venga informato in proposito.

La presente direttiva fonde la maggior parte della legislazione esistente sulla qualità dell’aria in un’unica direttiva e comprende i seguenti elementi chiave:

- vengono stabiliti soglie, valori limite e valori-obiettivo per la valutazione di ogni inquinante compreso nella direttiva: biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene e monossido di carbonio;
- le autorità nazionali assegnano tali compiti di valutazione a organismi specifici che utilizzano dati raccolti in punti di campionamento selezionati;
- laddove i livelli di inquinamento in una determinata area siano superiori alle soglie, devono essere introdotti piani per la qualità dell’aria che correggano la situazione. Tali piani possono comprendere misure specifiche a tutela di gruppi sensibili di popolazione, quali i bambini;
- se esiste il rischio che i livelli di inquinamento possano superare le soglie, devono essere attuati piani d’azione a breve termine per arrestare il pericolo, volti ad esempio a ridurre il traffico stradale, le opere di costruzione o determinate attività industriali;
l- e autorità nazionali devono garantire che non solo il pubblico, ma anche le organizzazioni ambientali, dei consumatori e di altro tipo, fra cui organismi di assistenza sanitaria e federazioni industriali, vengano informati sulla qualità dell’aria ambiente (ossia dell’aria esterna) nella loro zona;
- i governi dell’Unione europea (UE) devono pubblicare relazioni annuali sugli inquinanti compresi nella normativa.

...

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva istituisce misure volte a:

1) definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;

2) valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;

3) ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;

4) garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;

5) mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;

6) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Articolo 3 Responsabilità

Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

a) della valutazione della qualità dell’aria ambiente;

b) dell’approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);

c) della garanzia dell’accuratezza delle misurazioni;

d) dell’analisi dei metodi di valutazione;

e) del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione;

f) della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione.

Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell’allegato I, punto C.

___________

Modificata da:

Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione del 28 agosto 2015 

Atto di recepimento IT:
Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva 2008 50 CE Consolidato 18.09.2015.pdf)Direttiva 2008/50/CE Consolidato 18.09.2015
 
IT583 kB408
Scarica questo file (Direttiva 2008 50 CE.pdf)Direttiva 2008/50/CE
 
IT483 kB1258

Tags: Ambiente Clima Aria

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento delegato  UE  2025 1253
Giu 26, 2025 115

Regolamento delegato (UE) 2025/1253

Regolamento delegato (UE) 2025/1253 ID 24169 | 26.06.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/1253 della Commissione, dell’11 febbraio 2025, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il… Leggi tutto
Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale
Giu 24, 2025 187

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale

Impiego e gestione di droni nel SNPA per il monitoraggio e il controllo ambientale / 2025 ID 24159 | 24.06.2025 / In allegato I velivoli a pilotaggio remoto (più comunemente droni o UAS – Unmanned Aircraft System) e le tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione costituiscono una tematica… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 1162
Giu 24, 2025 226

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 ID 24156 | 24.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1162 della Commissione, del 5 giugno 2025, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del… Leggi tutto
Decisione 2005 381 CE
Giu 24, 2025 195

Decisione 2005/381/CE

Decisione 2005/381/CE ID 24155 | 24.06.2025 Decisione della Commissione, del 4 maggio 2005, che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a… Leggi tutto
Giu 19, 2025 387

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 421

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 411

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 418

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 428

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto

Più letti Ambiente