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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 01.2022

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Dlgs81 08 2020

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 01.2022

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 01.2022 (28 Dicembre 2021)

Disponibile il testo coordinato MLPS nell'edizione Gennaio 2022. 

Download TUS Ed. 01.2022

Novità in questa versione:

- Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44
- Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
- Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
- Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
- Modifiche agli allegati XLVIIXLVIII dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
- Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Integrazione;
- Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 - Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Inserite le modifiche agli allegati XLIIXLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
- Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
- Aggiornato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
- Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale;
- Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 - Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
- Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga deti termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
- Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del
04/10/2021);
- Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto “D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto “D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di Iavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Iettera a), punto 4 e Iettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 - Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto “D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di Iavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Iettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni;
- Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
- Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’Allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

MLPS - 28 Dicembre 2021

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ID 13941 | 06.07.2021 / Documento di lavoro completo in allegato

Il documento illustra anche con il supporto di immagini e schemi il campo di applicazione ed i requisiti in materia di sicurezza propri delle attività di spettacolo musicale, cinematografico, teatrale e delle manifestazioni fieristiche, analizzando gli aspetti peculiari del cd. "Decreto Palchi".

Il comma 2-bis dell’articolo 88 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1)(2)(4)
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6)

Note
(1) Il 
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della 
legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il 
Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
(6) 
Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi", pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, recante “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014, ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 con le “Istruzioni operative tecnico–organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”.

La circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto del 22 luglio 2014, e, seguendo i capi e gli articoli del decreto stesso, ne descrive e illustra l’azione e le richieste.

...

Normativa
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
- Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"

Prassi
- Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014

Norme tecniche

UNI EN 13782:2015 Strutture temporanee - Tende - Sicurezza

La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole multiple, che non sono normalmente trattate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superficie maggiore di 50 m2.

UNI EN 13814-1:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 1: Progettazione e fabbricazione

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione ed installazione di macchinari e strutture sia mobili, sia installate temporaneamente o permanentemente che sono destinate all'uso da parte di persone come attività per il divertimento, quali giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, padiglioni, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree. I suddetti elementi, detti attrazioni per divertimento, sono destinati ad essere installati sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo.

Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla norma.

Per tutte le apparecchiature non trattate dalla norma, si applicano le norme tecniche pertinenti.

Tuttavia questo documento può essere utilizzato nella progettazione di qualsiasi struttura o dispositivo da divertimento per il trasporto dei passeggeri che sono similari, anche se non esplicitamente menzionati. Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.

Il documento è applicabile alla fabbricazione e modifiche importanti delle attrazioni per divertimento progettate dopo la data effettiva di pubblicazione.

UNI EN 13814-2:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 2: Funzionamento, manutenzione ed uso

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza della manutenzione, del funzionamento, dell’ispezione e del collaudo delle giostre ed attrazioni per il divertimento che sono destinate ad essere installate sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo. Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla presente norma.

Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.

UNI EN 13814-3:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 3: Requisiti per l'ispezione durante la progettazione, fabbricazione, funzionamento ed uso

La norma definisce i requisiti per le necessarie ispezioni indipendenti delle attrazioni per divertimento progettate, fabbricate, funzionanti ed utilizzate conformemente alla UNI EN 13814-1 e alla UNI EN 13814-

UNI 11580:2015 Sistemi per pubblico spettacolo - Specifiche per la progettazione, la fabbricazione e le ispezioni degli elementi strutturali in alluminio e/o acciaio.

Il presente documento specifica i requisiti per la progettazione, il calcolo, la fabbricazione, e le ispezioni di travature, torri e di ogni elemento ad essi associabili, costruiti in alluminio e/o acciaio per impiego nel pubblico spettacolo.

Strutture composte da questi elementi possono anche avere forma complessa tramite l’utilizzo di elementi angolari, archi o combinazioni di altri elementi speciali che non siano travi lineari.

Le travature e le torri sono utilizzate prevalentemente per supportare carichi statici e dinamici o per finalità puramente decorative. Possono essere sospese, supportate da terra o a parete, installate permanentemente o usate come struttura mobile.

UNI EN 13200-1:2019 Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori.

La norma specifica i requisiti di progettazione e di gestione relativi alle installazioni per spettatori in luoghi di intrattenimento permanenti o temporanei, compresi stadi sportivi, palazzetti dello sport, installazioni al chiuso e all'aperto, al fine di garantire la loro funzionalità.

[...omissis]

Il palco e le sue componenti

Figura 1   Componenti di un opera temporanea per eventi

Figura 1 - Componenti di un’opera temporanea per eventi (spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento). 
Fonte immagine: INAIL

Struttura inferiore (palcoscenico)

Il palcoscenico può svilupparsi su un unico livello o su diversi livelli (ad es. gradoni o cavee). Esso può essere fisso o mobile, in quest’ultimo caso è generalmente semovente su ruote e viene denominato rolling stage.

Il palcoscenico sostiene gli artisti durante le rappresentazioni, oltre che l’allestimento scenotecnico inferiore; può anche contenere attrezzature scenotecniche per la movimentazione di artisti e/o materiale scenografico (c.d. macchine per la meccanica inferiore).

Struttura superiore

La struttura superiore, laddove prevista, sostiene l’allestimento scenotecnico superiore, composto da attrezzature scenotecniche, strutture di ausilio e altri materiali scenografici. Essa è generalmente realizzata in opera, direttamente in quota oppure a terra. In quest’ultimo caso, viene portata nella sua posizione finale in quota mediante sistemi di sollevamento manuali o motorizzati nei quali vengono usualmente impiegati dei paranchi a catena.

Figura 2   Esempi di struttura superiore realizzata sul palco

Figura 2 – Esempi di struttura superiore realizzata sul palco e portata in quota mediante sistemi di sollevamento motorizzati

Il sistema di sospensione

Il progetto di allestimento scenotecnico richiede un posizionamento preciso nello spazio degli impianti illuminotecnici, audio, video ed effetti scenografici, sia per motivi artistici che per esigenze tecniche.

A tal fine si fa riferimento al rigging plot e generalmente, la collocazione nelle posizioni finali previste, si ottiene mediante l’interposizione, fra la struttura di sostegno e il carico, di un sistema di sospensione che, oltre a rendere compatibili i punti di ancoraggio con i punti di sospensione, trasferisce i carichi statici e dinamici (sia nella fase di montaggio e smontaggio che nella fase di esercizio) trasmessi dalle strutture di ausilio e dalle attrezzature scenotecniche a punti della struttura di sostegno idonei a tal fine (punti di ancoraggio).

[...]

Le strutture di ausilio

Le strutture di ausilio sono opere temporanee a servizio dell’evento per il supporto delle attrezzature scenotecniche e del materiale scenografico.

Generalmente sono strutture dalle forme diverse in relazione al tipo di elemento che devono sostenere. Di solito vengono utilizzate strutture a torre per i proiettori luce, i sistemi audio e le postazioni regia, strutture ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, strutture lineari o ad anello, a traliccio (es. truss americane, ring di americane, mother grid) oppure costituite da profilati metallici (es. travi IPE, HE) per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Figura 6   Mother grid   Figura 7   Truss americane

                     Figura 6 - Mother grid                                                   Figura 7 - Truss americane

...

Montaggio, smontaggio ed allestimento

Le fasi di montaggio, smontaggio ed allestimento, considerata la loro complessità e l’interferenza con altre attività lavorative, sono da considerarsi fasi critiche del processo di realizzazione del palco che rendono necessarie opportune azioni di coordinamento e controllo.

Corretto montaggio

Durante il montaggio è necessario controllare che:

- siano disponibili gli schemi di installazione forniti dal fabbricante e/o dal progettista del palco o, in alternativa, i disegni esecutivi di progetto dello stesso redatti da un professionista iscritto all’albo professionale;

Palchi per spettacoli ed eventi similari

- siano disponibili le istruzioni di montaggio del palco comprensive dell’illustrazione delle modalità di montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ‘passo dopo passo’, nonché la descrizione delle misure di sicurezza da adottare e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
- vi sia la documentazione dell'esecuzione dell'ultima verifica degli elementi del palco in oggetto;
- il serraggio dei collegamenti fra gli elementi del palco sia mantenuto in efficienza secondo le modalità previste dal fabbricante, riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- gli ancoraggi e/o le zavorre siano mantenuti in efficienza, secondo le modalità previste dal fabbricante e/o dal progettista riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- i montanti siano verticali;
- le controventature di pianta e di facciata siano mantenute in efficienza mediante:
-- controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
-- controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta.

Il personale addetto al montaggio ed, in particolare, il preposto al montaggio:

- dovrà attenersi scrupolosamente alla sequenza di montaggio dei vari elementi;
- dovrà verificare la completezza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto, prima di proseguire con le fasi successive.

È necessario prevedere un documento ove il preposto al montaggio, registri:

- l’avvenuto controllo;
- la rispondenza della struttura alle varie configurazioni riportate nella sequenza di montaggio prevista dal fabbricante e/o dal progettista.

Dichiarazione di corretto montaggio

La dichiarazione di corretto montaggio, redatta da un professionista, ingegnere o architetto (laurea magistrale o equipollente), abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, dovrebbe contenere:

- la dichiarazione che le strutture, le pedane, le impalcature, gli appendimenti, ecc. siano stati montati a regola d’arte e posizionati conformemente ai disegni esecutivi.
- la certificazione, a firma di un professionista abilitato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla eventuale documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.

Idoneità all’impiego

Un palco può essere idoneo all’impiego quando è stato:

- realizzato secondo il progetto;
- montato e smontato in accordo alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- utilizzato conformemente alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- immagazzinato e trasportato secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- ispezionato e controllato in conformità alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- manutenuto secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- eventualmente riparato e garantito dal fabbricante o da persona da lui qualificata.

...

Verifica dei carichi sospesi

Ministero dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.

Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.

Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell'ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).

Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.

Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo.

Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.

Carichi sospesi.

La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.

Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;

Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa

Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).

Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.

Legenda:

A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);
D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
E. Motore/paranco (eventuale);
F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane)

Immagine   Verifica carichi sospesi

Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziami, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del d.lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" (in GU n. 183 dell'8 agosto 2014).

Le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle OT impiegate in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili risultano particolarmente rischiose se si pensa alle peculiarità del contesto operativo, quali, ad esempio, la presenza contemporanea di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, l’elevato numero di lavoratori anche di diverse nazionalità e la necessità di completamento dei lavori in tempi brevi e in spazi ristretti.

Inoltre tali OT sono strutture, in genere prefabbricate, che vengono installate, di volta in volta, in luoghi diversi, aventi caratteristiche differenti, sia dal punto di vista della portanza del suolo, che delle condizioni meteorologiche. Tali caratteristiche ne influenzano la progettazione strutturale e la stabilità, e devono essere valutate ad ogni cambiamento di sito.

La fornitura delle OT realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, comprende le attività di montaggio e smontaggio, allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio carico, scarico e movimentazione delle attrezzature.

Schema 1 - Decreto palchi - Capo I

Schema 1   Decreto palchi   Capo I

Campo di applicazione - Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.

Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.

Sono escluse dall’applicazione del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e dall’applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008:

- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestagli che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.

- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.

- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all’estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

Particolari esigenze

L’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT.

Terminologia e definizioni

Cantiere

È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Opere Temporanee

OT:
- temporanee;
- modulari;
- montabili / smontabili;
- trasportabili;
- reimpiegabili.

Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).

I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:

- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
« ecc..

Il palco è l’OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.

Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.

La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti.

La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.

Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere.

Ad esempio:

- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.

Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell’OT di cui all’Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell’opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

Luogo o sito dello spettacolo

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’evento sono:

Tabella 1   Luogo o sito dello spettacolo

Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.

È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:

- dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
- strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
- caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.

...Segue in allegato

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D.lgs 8 novembre 2021 n. 194 - Avviso di rettifica 28.12.2021

ID 15297 | | Visite: 1385 | Legislazione Sicurezza

D.lgs 8 novembre 2021 n. 194 - Avviso di rettifica 28.12.2021 

Comunicato relativo al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 194, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.». (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 30 novembre 2021). 

(GU  n.307 del 28.12.2021)

...

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Circolare Ministero della Salute n. 005875 del 22 Dicembre 2021

ID 15269 | | Visite: 2077 | Documenti Sicurezza

Circolare Ministero della Salute n  005875 del 22 Dicembre 2021

Circolare Ministero della Salute n. 005875 del 22 Dicembre 2021

Formazione personale navigante marittimo: Proroga termini per il conseguimento della certificazione dei corsi di primo e secondo livello First Aid e Medical Care per il personale navigante

[...]

Estratto

... lo scrivente dicastero, al fine di agevolare quella quota residua di personale navigante non ancora in regola con i certificati di formazione e addestramento di cui al Capo VI, Regola VI/4, First Aid e Medical Care, ritiene, in via del tutto eccezionale, di:

1) poter estendere le disposizioni contenute nella Circolare n° 0037560 del 18/08/2021 a tutta la durata del suddetto stato di emergenza sanitaria nazionale, al fine di consentire l’iscrizione ai soli corsi di aggiornamento / refresh First aid e Medical care anche a quei marittimi imbarcati i cui certificati scadano in corso di navigazione ovvero durante il periodo di malattia o infortunio consecutivo allo sbarco, successivamente alla data del 31/12/2021 e comunque entro il termine dichiarato dello stato di emergenza a livello nazionale;
2) considerare validi tutti i certificati di formazione / addestramento ottenuti dai naviganti in possesso di certificazione scaduta entro il 31/12/2021 che abbiano effettuato parte della formazione on line entro il 31/12/2021 e la restante formazione pratica e prova finale nell’anno 2022, comunque entro il termine dichiarato dello stato di emergenza;
3) aumentare ulteriormente, ad integrazione della circolare n° 0011565 del 23/03/2021, almeno fino alla fine dello stato di emergenza, il numero massimo di allievi iscrivibili ai corsi di aggiornamento portandolo a 35 per il refresh First Aid e 30 per il refresh Medical Care sempre che vi sia il rispetto delle normative e delle misure anti covid 19 vigenti; inoltre, i limiti di cui sopra potranno essere superati, in deroga e previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute, da tutti gli enti accreditati che abbiano adottato e/o già implementato modalità di formazione on line come descritto nelle precedenti circolari sul tema.

Resta inteso che i marittimi con certificato scaduto e che frequentano i corsi di aggiornamento (refresh) non potranno prendere imbarco fino alla data di rilascio della nuova certificazione di addestramento/formazione.

Fonte: Ministero della Salute

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Formazione addetti primo soccorso

ID 14506 | | Visite: 6433 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover corso formazione addetti primo soccorso 2021

Formazione addetti primo soccorso / Rev. 0.0 del 04 Novembre 2021

ID 14506 | Rev. 0.0 del 04.11.2021 / Documento slides formazione addetti primo soccorso

Documento composto da n.195 slides (pptx modificabile) e modulo test/correttore, strutturato in modo da risultare un utile strumento di formazione per addetti primo soccorso, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e del Decreto 15 luglio 2003 n. 388.

Struttura del documento (n.195 slides)

1° Modulo
Premessa
Normativa di riferimento
Pianificare il primo soccorso
Gli addetti al primo soccorso
Documentazione necessaria
Scheda di sicurezza (SDS)
Infortunio sul lavoro
Cassetta di pronto soccorso
Pacchetto di medicazione
DAE (Defibrillatore automatico extraopedaliero)
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Gestione dell’emergenza
Compiti addetti primo soccorso
Valutazione e sicurezza della scena
Procedura attivazione del p.s. esterno
Procedura attivazione del p.s. interno
2° Modulo
Il corpo umano
L’apparato respiratorio
Ventilazione
La diffusione
L’apparato cardiocircolatorio
Valutazione dell’infortunato
Fasi della rianimazione cardio polmonare (RCP)
Valutazione primaria dell’infortunato e BLS
Il danno anossico cerebrale
Valutazione dell’infortunato
Il massaggio cardiaco
Effettuare le ventilazioni
Effettuare la defibrillazione precoce
Posizione laterale di sicurezza
Angina pectoris
Infarto miocardico
Lo shock
Sincope
Lipotimia
Emorragia
Ferite
Amputazioni
3° Modulo
L’apparato locomotore
Il sistema nervoso
Il trauma cranico
I traumi della colonna
I traumi del torace
I traumi dell’addome
Traumi cutanei, articolari ed ossei
Tipi di fratture
Lesioni da schiacciamento
La rianimazione cardiopolmonare nel traumatizzato
Immobilizzazione del traumatizzato
Spostamento del traumatizzato
Ostruzione delle vie aeree
Le intossicazioni
Cute
Le ustioni
I corpi estranei nell’occhio
Elettrocuzione
Ipotermia
Ipertermia
Malattie infettive

Formazione addetti primo soccorso Rev. 0.0 2021 Preview

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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[...]
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Art 43 Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 45 Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

...

Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Art. 1. Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unita produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unita produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (SEVESO RiR), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.

4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.

Art. 4. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5 Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato.
...

Allegato I

ALLEGATO 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia). Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile
10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici. Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
Istruzioni sul modo di usare i presidi sud
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

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Cappe chimiche: Guida installazione, uso e manutenzione

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Cappe Chimiche   Guida installazione uso e manutenzione Rev  00 2021

Cappe chimiche: Guida installazione, uso e manutenzione / 07.2021

ID 14133 | 27.07.2021 / Documento di approfondimento completo in allegato

Il presente elaborato illustra, con il supporto di immagini e schemi, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle cappe chimiche. In allegato modelli in formato .doc compilabili di scheda tecnica e scheda dei controlli e manutenzione.

La cappa è definita come uno spazio di lavoro chiuso e ventilato con la funzione di catturare, contenere ed espellere gas, vapori e particolato generati al proprio interno. È costituita da pannelli di chiusura ai lati, sul fondo e nella parte sommitale, possiede un piano di lavoro, un’apertura di accesso frontale, un telaio con schermo frontale apribile e un plenum di espulsione dell’aria.

Una cappa chimica correttamente progettata, se ben installata e sottoposta ai necessari interventi di manutenzione, può garantire un notevole livello di protezione per l’operatore, a patto che sia utilizzata in modo corretto.

Le cappe chimiche sono aree nelle quali sono manipolate sostanze caratterizzate da potenziale pericolo.

Infatti all’interno delle cappe si possono sviluppare atmosfere anche tossiche, infiammabili, o esplosive. La cappa, per tale motivo deve essere mantenuta perfettamente efficiente.

Le prestazioni di questi apparecchi devono essere conformi alla norma UNI EN 14175 e devono possedere il marchio CE.

Corretto utilizzo

- Tutte le operazioni con prodotti chimici pericolosi devono essere compiute sotto cappa.
- Prima di iniziare la lavorazione, accertarsi che la cappa sia in funzione.
- Controllare il funzionamento con un manometro. se esistente, altrimenti verificare che l’aspirazione funzioni con un fazzoletto o foglio di carta.
- Controllare la avvenuta manutenzione periodica con le specifiche modalità previste.
- Evitare correnti d’aria derivanti da apertura di porte o finestre o da transito frequente di persone.
- La zona lavorativa e tutto il materiale nella cappa devono essere lontani dall’apertura frontale almeno 15-20 cm.
- Abbassare il frontale a massimo 40 cm di apertura durante il lavoro; non introdursi all’interno della cappa (es. con la testa) per nessun motivo. Ricordarsi che più il frontale è abbassato, meno il funzionamento della cappa risente di correnti spurie nella stanza.
- Mantenere pulito e ordinato il piano di lavoro dopo ogni lavorazione.
- Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all’attività: non usare la cappa come deposito. Non ostruire il passaggio dell’aria lungo il piano della cappa e, qualora sia necessario utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, sollevarle almeno di 5 cm rispetto al piano stesso con dei tappi opportuni e tenerle distanziate anche dalle pareti. Tener conto in ogni caso che non vanno ostruite le feritoie di aspirazione della cappa.
- Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.
- Quando la cappa non è in uso, spegnere l’aspirazione e chiudere il frontale.
- Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.
- Qualora si utilizzino nella cappa apparecchiature elettriche (che devono essere adatte ad atmosfera con pericolo d’incendio) ogni connessione elettrica deve essere esterna alla cappa.
- Tutti gli utenti della cappa devono essere a conoscenza delle procedure di emergenza da compiere in caso di esplosione o incendio nella cappa.

Le verifiche periodiche

Tutti i dati relativi alla manutenzione e alle verifiche di efficienza, vanno annotati cronologicamente con data su un registro allegato alla cappa e firmati da chi ha eseguito l’operazione.

Efficienza

Una buona efficienza di una cappa utilizzata per il trattamento di sostanze tossico-nocive, si ha quando l’aspirazione (distribuita in tutte le direzioni) garantisce una velocità frontale dell’aria aspirata non inferiore a 0,5 m/s; tali valori sono da intendersi riferiti a 40 cm di apertura del frontale e sono da controllare con cadenza annuale.
Per sostanze tossiche-nocive non volatili è possibile l’uso di cappa con velocità frontale dell’aria fra 0,3 e 0,5 m/s.

NB. Nel caso in cui non si possa conoscere preventivamente la pericolosità di una sostanza, come può accadere in attività di ricerca, è sempre opportuno considerare i prodotti di reazione sconosciuti come potenzialmente pericolosi, prendendo di conseguenza le precauzioni del caso.

Dispositivi di sicurezza

Ogni cappa deve essere dotata di spia luminosa che sia accesa quando la cappa è in funzione: le relative lampadine devono essere sostituite se rotte o difettose. Lo schermo saliscendi deve essere mantenuto efficiente: annualmente vanno verificate ed eventualmente sostituite le funicelle dei contrappesi, testate le carrucole e i fermi di sicurezza (quando presenti). Tali verifiche vanno annotate nel registro allegato alla cappa.

Filtri

Nelle cappe con espulsione d’aria all’esterno attraverso camini convogliati al di fuori dei locali e superiormente alla maggiore altezza degli edifici circostanti, può non richiedere l’applicazione dei filtri in uscita dalla cappa. Se presenti invece sistemi di filtrazione sia in presenza o in assenza dei canali convogliati all’esterno, ad esempio a carbone attivo, per quanto riguarda la periodicità della sostituzione, questa è funzione di diversi fattori (portata dell’elettroventilatore, tipologia di contaminante, ecc.), in ogni caso, in assenza di indicazioni più specifiche, va prevista la sostituzione di essi almeno ogni 9-12 mesi, indipendentemente dall’utilizzo della cappa.

I filtri devono essere asportati evitando possibilmente di produrre polvere; questi, devono essere immediatamente inseriti in un doppio sacco di plastica che deve essere subito chiuso ermeticamente e poi eliminato con i rifiuti pericolosi

La scelta dei filtri da applicare alle cappe sia quelle a ricircolo interno sia quelle canalizzate, va fatta in funzione delle lavorazioni effettuate.

Qualora, malgrado tutte le precauzioni, durante le operazioni si producesse polvere, essa non deve assolutamente essere rimossa a secco (come ad esempio con panno asciutto, scopa, aspirapolvere), ma esclusivamente con un panno inumidito con una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio, partendo dalla zona più pulita verso il centro di quella più sporca, ripetendo la pulizia tre volte, e cambiando ogni volta il panno usato. I panni alla fine devono essere eliminati con i rifiuti pericolosi.

Pulizie periodiche

È opportuno che ogni operatore alla fine di ogni utilizzo della cappa la pulisca usando prodotti specifici a seconda delle sostanze adoperate in modo da evitare rischi impropri per chi userà la cappa in tempi successivi.

Riferimenti normativi

La Norma EN 14175, alla quale deve essere conforme, definisce la cappa chimica come “un dispositivo di protezione ventilato mediante un flusso d’aria indotto attraverso un’apertura di lavoro regolabile”.

Più comunemente, la cappa chimica viene intesa come un’area di lavoro protetta in cui si svolgono attività che potrebbero comportare il rilascio di gas, vapori, aerosol o polvere in concentrazioni tossiche, irritanti o pericolose.

Per impedire che queste sostanze nuocciano al sistema respiratorio dell’operatore, è necessario che l’area di lavoro sia chiusa e collegata a un sistema di estrazione dell’aria. L’accesso alla cabina o zona di lavoro deve essere protetto da una finestra saliscendi con ante scorrevoli orizzontali.

Oltre alle caratteristiche strutturali ed alle caratteristiche di resistenza dei materiali, ai fini della Norma EN 14175 sono particolarmente rilevanti alcuni concetti quali: il contenimento (capacità di trattenere il contaminante all’interno della cabina), la robustezza (capacità di contenimento in presenza di perturbazioni) e lo smaltimento (capacità di espulsione).

In Italia la norma UNI EN 14175 è alla base del manuale UNICHIM1 193/3 edizione 2009 preso come base per la redazione delle presenti linee guida come specificato nei successivi capitoli.

UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza e prestazione per tutte le nuove cappe di aspirazione immesse sul mercato comunitario.

Vedi Norme della serie UNI EN 14175-X per le cappe chimiche

In particolare la norma tecnica EN 14175 - Cappe di aspirazione - è divisa in 7 parti:

UNI EN 14175-1:2004 Cappe di aspirazione - Parte 1: Vocabolario

Recepisce: EN 14175-1:2003

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14175-1 (edizione maggio 2003). La norma fornisce le definizioni per i termini inerenti le cappe di aspirazione di impiego generale.

UNI EN 14175-2:2004 Cappe di aspirazione - Parte 2: Requisiti di sicurezza e di prestazione

Recepisce: EN 14175-2:2003

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14175-2 (edizione maggio 2003). La norma descrive i requisiti di sicurezza e prestazione e gli scopi delle cappe di aspirazione di uso generale.

UNI EN 14175-3:2019 Cappe di aspirazione - Parte 3: Metodi per le prove di omologazione

Recepisce: EN 14175-3:2019

La norma specifica le prove di omologazione per la sicurezza e per le prestazioni delle cappe di aspirazione con espulsione di aria verso l’esterno. I requisiti rilevanti sono specificati nella EN 14175-2.

Per la terminologia e le definizioni si applica la EN 14175-1. Per la sicurezza ed i requisiti delle prestazioni si applica la EN 14175-2. Per i test in loco delle cappe di aspirazione, si applica la EN 14175-4. Per le prove di omologazione e le prove in loco delle cappe a volume variabile, in aggiunta a questa norma si applica la EN 14175-6. Per le cappe di aspirazione ad alta temperatura e per acidi, si applica la EN 14175-7.

Per collaudare le cappe di aspirazione a ricircolo si applica la prEN 17242.

Per verificare la sicurezza delle cappe biologiche si applica la EN 12469.

UNI EN 14175-4:2005 Cappe di aspirazione - Parte 4: Metodi di prova in loco

Recepisce: EN 14175-4:2004

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14175-4 (edizione settembre 2004).

La norma descrive alcuni metodi di prova in loco per le seguenti cappe di aspirazione di impiego generale:
- cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e sottoposte a prova di tipo secondo la parte 3 della presente norma;
- cappe progettate secondo la parte 2 della presente norma e non sottoposte a prova di tipo.

UNI CEN/TS 14175-5:2007 Cappe di aspirazione - Parte 5: Raccomandazioni per l'installazione e la manutenzione

Recepisce: CEN/TS 14175-5:2006

La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 14175-5 (edizione agosto 2006). La norma descrive alcune raccomandazioni per l'installazione e la manutenzione delle cappe di aspirazione in accordo con la UNI EN 14175 parte 2 e parte 6.

UNI EN 14175-6:2006 Cappe di aspirazione - Cappe di aspirazione a volume d'aria variabile

Recepisce: EN 14175-6:2006

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 14175-6 (edizione maggio 2006). La norma descrive i requisiti e i metodi di prova di omologazione per i sistemi VAV. Essa specifica anche requisiti aggiuntivi a quelli della UNI EN 14175-2 e metodi di prova aggiuntivi a quelli delle UNI EN 14175-3 e UNI EN 14175-4 per cappe di aspirazione con sistemi VAV (cappe di aspirazione VAV).

UNI EN 14175-7:2012 Cappe di aspirazione - Parte 7: Cappe chimiche per alta temperatura e carica acida

Recepisce: EN 14175-7:2012

La norma è applicabile a:

- cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura;
- cappe chimiche per manipolazione ad alta temperatura in combinazione con assimilazioni acide;
- cappe chimiche per la manipolazione di acido perclorico;
- cappe chimiche per la manipolazione di acido fluoridrico.

Questo documento è applicabile in combinazione con la UNI EN 14175-1 fino alla UNI EN 14175-4 e, dove appropriato, con la UNI EN 14175-6 e determina informazioni supplementari pertinenti al vocabolario, alla sicurezza e ai requisiti di protezione, tipologia del metodo di prova, metodi di prova sul sito e la marcatura delle cappe chimiche con la finalità speciale elencata.
_____

La cappa aspirante è un'attrezzatura indispensabile nel laboratorio chimico e la legislazione italiana, attraverso il D. Lgs. 81 e s.m.i., fissa dei precisi obblighi a carico del datore di lavoro.

Art. 71 D. Lgs. 81 e s.m.i.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. 

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Le cappe chimiche sono dei dispositivi di protezione collettiva (DPC).

Art. 64 D. Lgs. 81 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

La stessa azione di controllo e prevenzione è ancora richiamata con riferimento specifico al Titolo IX - Sostanze pericolose del medesimo D.Lgs. ed in particolare:

Art. 224 D. Lgs. 81 e s.m.i. - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1… omissis… i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luoghi di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

Art. 225 D. Lgs. 81 e s.m.i. - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1… omissis… il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione di
….
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

Allegato VI D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
[...]
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

Tipologie di cappe

La cappa chimica è caratterizzata da un sistema di aspirazione che, aspirando aria dall’ambiente attraverso l’apertura di lavoro frontale, determina un flusso d’aria innescato e mantenuto da un elettroaspiratore.

Le cappe chimiche sembrano apparentemente tutte uguali ma sono molte le differenze che le caratterizzano e non sempre di immediata comprensione.

La prima distinzione deve essere fatta tra cappe canalizzate all’esterno (o convenzionali) con elettroventilatore esterno e quasi sempre in posizione remota al termine del condotto di espulsione, e cappe a ricircolo (cappe non convenzionali) dotate di elettroventilatore e gruppi filtranti a bordo.

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Immagine 1

Cappa chimica canalizzata all’esterno

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Immagine 2

Immagine 2 - Cappa chimica canalizzata all’esterno

Le cappe chimiche ad espulsione d’aria si compongono essenzialmente di una cabina, un condotto di aspirazione e un elettroventilatore.

Gli inquinanti aspirati sono convogliati all’esterno con o senza depurazione (filtraggio).

L’elettroventilatore può essere interno o esterno al laboratorio (a tetto). Esistono diverse tipologie di cappe chimiche ad espulsione d’aria, (occorre fare sempre riferimento al libretto specifico della casa costruttrice) ma in genere sono composte dagli elementi mostrati in fig. 1.

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Figura 1

Fig. 1 Schema semplificato di cappa chimica ad espulsione d’aria

Legenda

1) saliscendi frontale e orizzontali;
2) piano di lavoro;
3) pulsantiera dei comandi;
4) vetrata;
5) pannello frontale mobile;
6) polmone di aspirazione;
7) parete di canalizzazione d’aria con moduli portaservizi;
8) spalla laterale parzialmente vetrata;
9) portello per passaggio cavi;
10) mobiletto autoportante con traversa

Cappa chimica a ricircolo d’aria

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Immagine 3

Immagine 3 - Cappa chimica a ricircolo d’aria

Le cappe a ricircolo d’aria hanno dimensione ridotta e comprendono in un corpo unico tutti i componenti della cappa. Sono costruite in forma appoggiabile al pavimento o al banco.

Il piano di lavoro è chiuso entro una cabina frontale apribile trasparente collegata al sistema di depurazione (trappole ad assorbimento chimico, filtri a carbone attivo, ecc.) e di aspirazione (elettroventilatore) (fig. 2).

La depurazione dell’aria dai vapori tossici ha luogo per adsorbimento in fase solida; l’aria aspirata dall’elettroventilatore attraversa un letto di sostanze assorbenti (il filtro) che la purifica trattenendo le sostanze inquinanti per adsorbimento fisico o chimico.

Il grado di saturazione dei filtri è un fattore critico poiché la durata di un filtro dipende, oltre che dalla sua granulometria e dalla concentrazione e frequenza d’impiego delle sostanze da assorbire, anche dalle condizioni termo igrometriche dell’ambiente e dalla possibilità di assorbire sostanze volatili presenti nell’atmosfera del laboratorio anche nei periodi di non funzionamento della cappa.

[...]

Le cappe convenzionali possono essere a volume di aria espulsa costante (a velocità variabile, CAV) o a volume variabile (VAV), che permette di mantenere costante la velocità dell’aria indipendentemente dall’altezza dell’apertura frontale.

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Immagine 4

Possono essere dotate di doppia parete posteriore per la ripresa dell’aria o esserne prive (cabine ventilate), avere rivestimenti interni e dotazioni speciali per specifiche applicazioni, come le cappe per radiochimica, per acido perclorico, acido fluoridrico, o quelle per distillazione.

Attenzione particolare merita il sistema VAV che garantisce maggiori prestazioni rispetto al sistema CAV poiché il controllo automatico del flusso assicura che il plenum della cappa non sia invaso da turbolenze indesiderate. E’ inoltre un sistema che consente una notevole riduzione dei consumi energetici, dato che viene richiesta solo la portata necessaria al buon funzionamento della cappa.

Si distinguono dalle cappe chimiche, le cappe biologiche a flusso laminare (utilizzate per la manipolazione di agenti biologici) e i "glove box" (cappe tradizionali ad aspirazione diretta, utilizzate per operazioni in cui è necessario un completo isolamento dall'ambiente esterno).

Efficienza delle cappe chimiche ed idoneità all’utilizzo

L’efficacia di aspirazione della cappa è determinata dalla velocità frontale dell’aria in entrata, nella sezione libera fra il bordo inferiore del telaio del pannello scorrevole ed il piano di lavoro nella zona sottostante.

La tabella 1, tratta dal manuale UNICHIM192/3, riporta le indicazioni sulla velocità frontale in cappe per laboratori chimici fornite dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale da normative europee, e da enti statunitensi.

Tali indicazioni prevedono che la velocità frontale sia attestata fra 0.4 m/s, accettabile nel caso di sostanze a bassa pericolosità per la salute, a 0.85 m/s necessaria per sostanze molto tossiche, cancerogene, mutagene, ovvero sostanze con livelli di pericolosità inferiori ma i cui vapori sono pesanti.

Nel caso di lavorazioni con polveri, è opportuno che la velocità frontale sia prossima a 1 m/s, secondo l’indicazione COSHH3; velocità frontali superiori potrebbero comportare rischi di turbolenza, con possibile fuoriuscita degli inquinanti nella zona di lavoro.

Guida installazione uso e manutenzione cappe chimiche   Tabella 1

Tabella 1 - Indicazioni di fonte normativa, legislativa e di buona tecnica sulla velocità frontale in cappe per laboratori chimici. (Fonte: Manuale UNICHIM 192/3)

[...]

I valori di velocità frontale riportati nel manuale UNICHIM 192/3 è riferita ad una apertura frontale di 40 cm. Questo valore non corrisponde però all’indicazione fornita dalla norma EN 14175-3, nella quale viene riportata un’apertura frontale di 50 cm ± 1.

Nel maggio del 2018 è entrata a far parte del corpo normativo nazionale la UNI/TS 11710 elaborata sotto la competenza dell’UNICHIM.

UNI/TS 11710:2018 Cappe per la manipolazione di sostanze chimiche - Valori limite per contenimento, velocità frontale e ricambi d'aria

Data entrata in vigore: 10 maggio 2018

La specifica tecnica contiene le specifiche prestazionali richieste per cappe da utilizzare nella manipolazione di sostanze chimiche in attività industriali, di ricerca e didattiche, in particolare i valori limite di accettabilità per:

- Contenimento e robustezza del contenimento
- Velocità frontale
- Numero di ricambi.

Metodologie e procedure per la conduzione delle prove di verifica dei requisiti di cui sopra sono definite nella norma UNI EN 14175-3.

Per cappe di uso speciale (ad esempio quelle utilizzate in processi di produzione in continuo), potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi a quelli sopra elencati, da definire caso per caso in funzione della specifica tipologia di impiego.

La presente specifica tecnica non si applica ad armadi aspirati.

Controlli e manutenzione periodiche

Come riportato nell’ introduzione normativa è obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento tutte le cappe chimiche presenti ed in uso presso i laboratori assegnati. Ogni cappa deve essere identificata attraverso una Scheda Tecnica da apporre sulla cappa o in prossimità della stessa e corredata del Registro dei Controlli e Manutenzioni secondo quanto specificato nel paragrafo seguente.

Scheda Tecnica cappe chimiche e Registro dei Controlli e Manutenzione

Ogni cappa deve essere corredata di una SCHEDA TECNICA conforme all’allegato 1, preferibilmente da affiggere sulla cappa stessa.

Per ogni cappa inoltre dovrà essere predisposto Il REGISTRO DEI CONTROLLI E MANUTENZIONI costituito da copia della Scheda Tecnica come frontespizio e dalle schede dei controlli e manutenzione conformi all’allegato 2, conservate in ordine cronologico. In ogni “Scheda controlli e manutenzione” saranno annotati, oltre ai dati identificativi della cappa, tutti i dati delle manutenzioni e verifiche dell’efficienza effettuate. Dovranno inoltre essere allegati al suddetto Registro i verbali dei controlli e manutenzioni rilasciati dai tecnici autorizzati che hanno effettuato l’intervento.

E’ Responsabilità del Datore di Lavoro, coadiuvato dal Responsabile dell’attività didattica e di ricerca in Laboratorio, la regolare tenuta ed aggiornamento della Scheda Tecnica e del Registro dei Controlli e Manutenzione.

Di seguito sono indicati gli interventi raccomandati per la generalità delle cappe chimiche; ulteriori controlli e operazioni potrebbero rendersi necessarie quando previste dalla casa costruttrice e/o installatrice della cappa secondo quanto riportato nel manuale rilasciato dal fabbricante.

Pulizie periodiche

La prima regola da rispettare per mantenere efficiente una cappa chimica è la pulizia quotidiana a fine giornata per rimuovere le macchie prodotte da eventuali spruzzi di materiale: molte sostanze chimiche possono macchiare le superfici interne della cappa se non prontamente rimosse.

E’ inoltre raccomandabile:

- Pulizia del plenum di estrazione: semestrale o annuale, a seconda dell’uso.
- Lavaggio interno della cappa: annuale.

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Fonti: 
UNI
Cappe chimiche - Linee guide per l'acquisto, l'installazione, l'uso e la manutenzione (Univers. Politecnico delle Marche)

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Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile

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Protocollo nazionale sul lavoro in modalit  agile

Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile settore privato del 07 dicembre 2021 / Definitivo

ID 15114 | Update 09.12.2021 / In allegato Protocollo smart working privati

In allegato:
Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile - Definitivo (09 Dicembre 2021)
- Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile - Bozza (07 Dicembre 2021)

Update 09.12.2021

​Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato. Hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

"Si conclude un percorso in cui dialogo e confronto sono stati fondamentali", dichiara il ministro Andrea Orlando. "Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo - aggiunge Orlando - fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, nel rispetto della disciplina di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, e affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi".

Di seguito, i punti chiave del Protocollo:

Adesione volontaria
L'adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l'eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Disconnessione
L'attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l'effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l'accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell'utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

Estratto

Nell’attuale fase storica sono in corso grandi trasformazioni che hanno un significativo impatto sull’organizzazione del lavoro.

In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.

Più in generale, vi è la necessità di procedere a un più ampio rinnovamento di prospettiva, ridefinendo il lavoro in un quadro di fiducia, autonomia e responsabilità condivise.

Questi bisogni si sono resi ancor più evidenti con l’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha innescato l’accelerazione dei percorsi di innovazione.

Il processo di diffusione del lavoro agile dà impulso al cambiamento organizzativo e di processo, con l’utilizzo di strumenti tecnologici idonei e comporta anche la promozione di specifici percorsi formativi utili a consentire a tutti i lavoratori lo svolgimento del lavoro secondo tali modalità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi di un Gruppo di studio denominato “Lavoro agile” (istituito con i decreti-legge nn. 87 del 13 aprile 2021 e 99 del 21 aprile 2021), ha esaminato gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in modalità di agile, con l’obiettivo di individuare e proporre alle Parti sociali possibili soluzioni e nuovi obiettivi che tengano conto della straordinaria esperienza che si è realizzata nel lungo periodo di lavoro da remoto imposto dalla pandemia.

Lo studio ha esaminato gli impatti che l’emergenza sanitaria ha avuto sull’organizzazione del lavoro, verificando se i vantaggi associati dalla letteratura scientifica al lavoro agile abbiano trovato un reale riscontro nella specifica realtà nazionale e rilevando quali criticità i lavoratori abbiano trovato sul piano operativo e personale nella sua applicazione.

Un primo dato emerso dall’indagine è che il ricorso al lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico.

La consultazione delle Parti sociali e l’analisi dei contratti collettivi che hanno regolato lo svolgimento del lavoro in modalità agile, sia nella fase pre-pandemica sia nella fase emergenziale, oltre a evidenziare il ruolo centrale della fonte contrattuale, hanno confermato che il lavoro agile, dopo una prima fase di adattamento, è diventato un tassello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro (almeno di quelle in cui il lavoro in modalità agile è maggiormente compatibile con le attività proprie del settore produttivo) e come, attraverso di esso, sia stato possibile migliorare il benessere della persona e l’organizzazione aziendale.

L’indagine ha anche rilevato che il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, ma anche dell’autonomia e della responsabilità individuale verso il raggiungimento degli obiettivi, favorendo altresì un risparmio in termini di costi e un positivo riflesso sulla produttività.

Allo stesso modo, l’analisi condotta dal Gruppo di studio ha consentito di rilevare anche alcune criticità, fra le quali, quelle legate alle dimensioni del coordinamento del lavoratore agile con la complessiva organizzazione del lavoro, alla condivisione di informazioni e alla riduzione dei tempi di risposta alle richieste, al bilanciamento corretto delle pause.

Le Parti sociali vedono nel lavoro agile un grande impulso al raggiungimento di obiettivi personali e organizzativi, funzionale, in modo efficace e moderno, a una nuova concezione dell’organizzazione del lavoro, meno piramidale e più orientata a obiettivi e fasi di lavoro, tale da consentire sia una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore, sia una organizzazione più produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro.

Allo stesso tempo, però, vi è la necessità di una migliore definizione del lavoro agile e di un maggior supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro nel suo utilizzo, anche in considerazione del ricorso massivo che esso consente alle tecnologie digitali, con tutte le implicazioni sul piano di un corretto utilizzo di tali tecnologie e della necessità di idonee garanzie della sicurezza dei dati aziendali e della tutela dei dati personali dei lavoratori.

È necessario, altresì, ferme restando le previsioni di legge, valorizzare la contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono sulla necessità di realizzare azioni condivise per fornire risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi aziendali e, di conseguenza, nei modi di pensare il lavoro, favorendo così, allo stesso tempo, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni industriali.

Con il presente Protocollo si intendono così porre le basi per creare un clima di fiducia, coinvolgimento e partecipazione, quale premessa fondamentale per la corretta applicazione del lavoro agile nel settore privato, fornendo delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali.

...

Art.1 Principi generali

1. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento, condiviso tra le Parti sociali, per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile esprimendo pertanto linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.
2. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
3. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
4. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.

[...]

Art.2 Accordo individuale
Art.3 Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
Art.4 Luogo di lavoro
Art.5 Strumenti di lavoro
Art.6 Salute e sicurezza sul lavoro
Art.7 Infortuni e malattie professionali
Art.8 Diritti sindacali
Art. 9 Parità di trattamento e pari opportunità
Art.10 Lavoratori fragili e disabili
Art. 11 Welfare e inclusività
Art. 12 Protezione dei dati personali e riservatezza
Art.13 Formazione e informazione
Art. 14 Osservatorio bilaterale di monitoraggio
Art. 15 Incentivo alla contrattazione collettiva
Art.16 Disposizioni finali

...

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Novembre 2021

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Scheda nazionale   I dati sulle denunce da Covid 19  monitoraggio al 30 novembre 2021

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Novembre 2021

Contagi sul lavoro da Covid-19, nel 2021 tra gennaio e novembre in calo denunce (-69,5%) e casi mortali (-50,7%)

Le infezioni di origine professionale denunciate all’Inail dall’inizio della pandemia sono 185.633 con 797 decessi, di cui sette su 10 sono avvenuti l’anno scorso. Rispetto al monitoraggio di fine ottobre, l’incremento registrato dal nuovo report mensile della Consulenza statistico attuariale, pubblicato oggi insieme alle schede regionali aggiornate, è di 2.486 casi (+1,4%).

ROMA - Dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 novembre i contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail sono 185.633, pari a oltre un sesto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e al 3,7% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. A rilevarlo è il 22esimo report nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, da cui emerge anche che rispetto alle 183.147 denunce registrate dal monitoraggio mensile precedente i casi in più sono 2.486 (+1,4%), di cui 1.525 riferiti a novembre, 425 a ottobre, 62 a settembre e 67 ad agosto scorsi, mentre gli altri 407 casi sono riferiti per il 57,0% agli altri mesi del 2021 e il restante 43,0% al 2020. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti.

Il 79,9% delle segnalazioni all’Istituto concentrato nel 2020. Rispetto ai primi 11 mesi del 2020, le infezioni di origine professionale denunciate da gennaio a novembre di quest’anno, benché non consolidate, sono in calo del 69,5%. Il 2020, con 148.391 contagi sul lavoro, raccoglie il 79,9% di tutti i casi segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia, con i mesi di novembre (40.621 denunce) e marzo (28.684) ai primi due posti. Il 2021, con 37.242 denunce in 11 mesi, al momento pesa invece per il restante 20,1%. Da febbraio di quest’anno il fenomeno è in significativa discesa e i 240 casi di giugno, sebbene ancora provvisori, continuano a rappresentare il minor numero di contagi mensili registrati dall’anno scorso, sensibilmente inferiore anche al minimo precedente osservato a luglio del 2020 (con poco più di 500 casi). In generale, se nel 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati all’Inail è stata di una denuncia ogni quattro, nei primi 11 mesi del 2021 si è scesi a una su 14.

Nei primi 11 mesi di quest’anno dimezzata l’incidenza del virus sul totale delle morti. I decessi sul lavoro da nuovo Coronavirus segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia sono 797, oltre un quarto degli infortuni sul lavoro con esito mortale denunciati da gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,6% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla stessa data. Rispetto ai 782 rilevati dal monitoraggio dello scorso 31 ottobre, i casi mortali sono 15 in più, di cui due avvenuti a novembre e 13 nei mesi precedenti (nove nel 2021 e quattro nel 2020). Rispetto ai primi 11 mesi del 2020, i decessi tra gennaio e novembre di quest’anno, benché non consolidati, sono in calo del 50,7%.  Il 2020, con 563 decessi, raccoglie il 70,6% di tutti i casi mortali da contagio pervenuti fino al 30 novembre di quest’anno, con i mesi di aprile (196 casi) e marzo (141) ai primi due posti. Il 2021, con 234 decessi da Covid-19 nei primi 11 mesi, per ora pesa invece per il restante 29,4% sul totale dei contagi con esito mortale denunciati da inizio pandemia, con marzo e aprile al primo posto per numero di casi (51 per entrambi). Se l’anno scorso l’incidenza media dei decessi da nuovo Coronavirus sul totale dei casi mortali segnalati all’Inail è stata di circa una denuncia ogni tre, tra gennaio e novembre di quest’anno è scesa a una su sei.

L’identikit dei lavoratori contagiati. La maggioranza dei casi mortali riguarda gli uomini (82,7%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (71,4%), over 64 anni (18,6%) e 35-49 anni (9,4%), mentre tra gli under 35 si registra solo lo 0,6% dei morti. Allargando l’analisi a tutti i contagi sul lavoro, il rapporto tra i generi si inverte. La quota delle lavoratrici contagiate sul totale dei casi denunciati, infatti, è pari al 68,3%. La componente femminile, in particolare, supera quella maschile in tutte le regioni, a eccezione della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle donne sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 48,7%, del 46,0% e del 44,3%. L’età media dei contagiati dall’inizio della pandemia è di 46 anni per entrambi i sessi e 59 per i deceduti (57 per le donne, 59 per gli uomini). Il 42,4% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni. Seguono le fasce 35-49 anni (36,6%), under 35 anni (19,0%) e over 64 anni (2,0%). Gli italiani sono l’86,5%, mentre il restante 13,5% delle denunce riguarda lavoratori stranieri, concentrati soprattutto tra rumeni (21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (12,5%), albanesi (8,1%), moldavi (4,6%), ecuadoriani (4,1%) e svizzeri (4,0%). Più di nove morti su 10 sono italiani (90,2%), mentre la comunità straniera con più decessi denunciati è quella peruviana, con il 15,4% dei casi mortali dei lavoratori stranieri, seguita da quelle albanese (11,5%) e rumena (7,7%).

L’Industria e servizi al primo posto tra le gestioni assicurative. Quasi tutti i contagi sul lavoro (96,9%) e i casi mortali (88,0%) denunciati riguardano la gestione assicurativa dell’Industria e servizi, mentre le infezioni di origine professionale registrate nelle restanti gestioni per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione sono 5.883, con 95 decessi. Sono circa 3.200, in particolare, i contagi di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi.

I settori di attività più colpiti. Rispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – si conferma al primo posto con il 64,8% delle denunce e il 22,4% dei casi mortali codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% dei contagi e il 10,4% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, secondo per numero di decessi con il 12,9% del totale, il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), al terzo posto per casi mortali denunciati con l’11,8%, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale).

L’andamento del fenomeno per comparto produttivo. Nei primi 11 mesi di quest’anno in vari settori produttivi si riscontrano, però, alcune differenze nell’evoluzione dei contagi rispetto al 2020. In termini assoluti la sanità e assistenza sociale ha mostrato un numero di infortuni da Covid-19 in costante discesa, registrando nel mese di giugno il suo livello più basso, con una sessantina di casi (erano più di 400 a giugno 2020), per proseguire nella seconda parte dell’anno con un andamento altalenante e due lievi risalite in corrispondenza di agosto e novembre, mesi in cui si superano i 470 contagi. In termini di incidenza, a partire dallo scorso febbraio il settore ha avuto riduzioni che, tuttavia, negli ultimi cinque mesi mostrano segnali di ripresa. Altri comparti produttivi, come il trasporto e magazzinaggio e il commercio, nel corso del 2021 hanno invece fatto registrare incidenze di contagi professionali maggiori rispetto allo scorso anno.

Un decesso su quattro tra il personale sanitario e socio-assistenziale. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge che più di un quarto dei decessi (26,0%) riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale, con la categoria dei tecnici della salute al primo posto con il 37,3% delle denunce complessive, l’82,6% delle quali relative a infermieri, e il 9,7% dei casi mortali codificati (il 65,8% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,1% delle denunce (e il 3,8% dei decessi), i medici con l’8,5% (e il 5,1% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 6,8% (e il 2,6% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (e il 3,3% dei decessi). Il restante personale coinvolto riguarda, tra le prime categorie professionali, gli impiegati amministrativi, con il 4,7% delle denunce e il 10,0% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia, con il 2,3% dei contagiati e il 2,4% dei deceduti, i conduttori di veicoli, con solo l’1,3% dei contagi ma ben il 7,8% dei decessi, gli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta (1,0%), gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia, e i professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate (entrambi con lo 0,9%).

Dallo scorso febbraio incidenze in calo per le professioni sanitarie. A partire dallo scorso febbraio, si osserva in generale un calo significativo delle denunce anche rispetto alla professione dell’infortunato, con incidenze in riduzione per alcune categorie, tra le quali le professioni sanitarie, che negli ultimi cinque mesi mostrano, però, segnali di ripresa dei contagi. Altre professioni, con il ritorno alle attività, hanno visto aumentare l’incidenza delle infezioni di origine professionale rispetto al 2020. È il caso, per esempio, degli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, degli insegnanti di scuola primaria e degli impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro.

I maggiori incrementi percentuali su base mensile nelle province di Messina, Trieste e Ascoli Piceno. L’analisi territoriale, che è possibile approfondire anche attraverso le nuove schede regionali, evidenzia una distribuzione delle denunce del 42,2% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,0%), del 24,6% nel Nord-Est (Veneto 10,5%), del 15,3% al Centro (Lazio 6,7%), del 12,9% al Sud (Campania 5,9%) e del 5,0% nelle Isole (Sicilia 3,4%). Le province con il maggior numero di contagi da inizio pandemia sono quelle di Milano (9,6%), Torino (6,9%), Roma (5,4%), Napoli (4,0%), Brescia e Varese (2,5% ciascuna), Verona e Genova (2,4% ciascuna), Bologna (2,3%) e Firenze (2,0%). Milano è la provincia che registra il maggior numero di contagi professionali accaduti nel solo mese di novembre, seguita da Roma, Torino, Trieste, Napoli, Brescia, Venezia, Messina, Genova, Bologna, Imperia, Como, Cremona e Verona. Le province che registrano i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di ottobre – non per contagi avvenuti in novembre ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti – sono però quelle di Messina (+7,1%), Trieste e Ascoli Piceno (+6,9% per entrambe), Crotone (+6,0%), Pistoia (+5,9%), Gorizia (+4,5%), Siracusa (+4,4%), Cosenza e Catania (+4,2% per entrambe).

A Napoli la maglia nera dei casi mortali. Prendendo in considerazione solo i decessi, la quota del Nord-Ovest sul totale scende al 36,3% (prima la Lombardia con il 24,7%), mentre il Sud, con il 26,0% dei casi mortali denunciati, contro il 12,9% riscontrato sul complesso delle denunce, precede il Centro (18,3%), il Nord-Est (12,8% rispetto al 24,6% delle denunce totali) e le Isole (6,6%). Le province con più decessi da inizio pandemia sono Napoli (7,9%), Roma (7,8%), Milano (6,5%), Bergamo (6,4%), Brescia e Torino (4,0% ciascuna), Cremona e Genova (2,4% ciascuna), Bari, Caserta e Palermo (2,1% ciascuna), Parma e Salerno (2,0% ciascuna).
 
 

Conversione Decreto Legge n. 146/2021 (Sicurezza Draghi) Tabella di lettura nuove modifiche D.Lgs. 81/2008

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Conversione Decreto Legge n  146 2021  Sicurezza Draghi  nuove modifiche D Lgs  81 2008

Conversione Decreto Legge n. 146/2021 (Sicurezza Draghi) / Nuove modifiche D.Lgs. 81/2008 della Legge n. 215/2021

ID 15193 | 21.12.2021

Pubblicata nella GU n.301 del 20.12.2021 la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021.

Allegati:
- Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021 convertito con mod. in Legge 215/2021
- Disegno di legge n. 2426 2021 contenente tutte le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
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TUS Articoli ed Allegati modificati:

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 51 - Organismi paritetici
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 51 - Organismi paritetici
Art. 99 - Notifica preliminare
Allegato I - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14
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Vedi Nuova Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021 convertito con mod. in Legge 215/2021

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Note nuove modifiche D.Lgs. 81/2008

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 al comma 1 dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;"

all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";

- all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."
...
all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
“8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale  che svolge la funzione di preposto”;
...

- all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;
...
- all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
“7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi” »;
...
segue in allegato

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Bando Isi 2021

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Bando Isi 2021

Bando Isi 2021 / Tutta la procedura INAIL finanziamenti per investimenti salute e sicurezza sul lavoro

Avviso pubblico ISI 2021 (GU n.298 del 16.12.2021) / Documenti allegati

Avviso pubblico Isi 2021:
In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità:
Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti:
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

Progetti ammessi a finanziamento:
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti:
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2021 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.

a) Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
 
- Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000,00 euro nè superiore a 130.000,00 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2);

- Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro nè superiore a 50.000,00 euro.

b) Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:

- 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1)
- 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2)
e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro nè superiore a 60.000,00 euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda:
Sul portale Inail - nella sezione Accedi ai Servizi Online - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’Avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.
È, anche, possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale.
Chiarimenti e informazioni di carattere generale sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Allegato CalendarioScadenze Isi 2021
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda Dal 26 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 l'aggiornamento      
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Download codici identificativi
Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e date dell'apertura dello sportello informatico
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)
Periodo di apertura della procedura
comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori

Fonte: INAIL

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Modello Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS

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Modello verbale di Riunione Periodica Sicurezza Art. 35 TUS

Rev. 1.0 2019 del 10 gennaio 2019

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Rev. 1.0 Gennaio 2019:
Rivalutate le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

...

Articolo 35 Decreto Legislativo 81/2008

Riunione periodica:

“1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.”

Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 4: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

Sanzioni Amministrative
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]
Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Formato doc
Elaborato Certifico Srl Rev. 1.0 2019

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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Gennaio 2019 Normativo Certifico Srl
0.0 Maggio 2017 -- Certifico Srl

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Rischi psicosociali e disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati

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Rischi psicosociali e disturbi muscolo scheletrici lavoro correlati

Rischi psicosociali e disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati: nessi e strategie di prevenzione

EU-OSHA, 14.12.2021

Una nuova relazione esamina i nessi esistenti tra fattori psicosociali e disturbi muscolo-scheletrici (DMS) sul luogo di lavoro in base ai dati delle ultime edizioni dell’Indagine europea sulle condizioni di lavoro e dell’Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti.

Rileva che alcuni fattori psicosociali - come l’orario di lavoro, la stabilità del posto di lavoro e il sostegno da parte della dirigenza - incidono maggiormente sui DMS rispetto a quelli legati alla sociodemografia, al paese o al settore economico. Ciò vuol dire che le misure prese a livello di luogo di lavoro intese ad affrontare e a eliminare i rischi psicosociali possono essere molto efficaci nella prevenzione dei DMS.

La relazione evidenzia l’importanza delle valutazioni olistiche dei rischi e dell’instaurazione di una cultura aziendale della salute per affrontare i rischi psicosociali e quelli legati ai DMS nonché per migliorare il benessere dei lavoratori.

...

Fonte: EU-OSHA

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 44944 | 06 Dicembre 2021

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 06 dicembre 2021 n. 44944

Ustioni mortali per il lavoratore durante le operazioni di messa in pressione dell'impianto di adduzione e distribuzione della rete del gas metano

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44944 Anno 2021
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 08/09/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani (già sezione distaccata di Ruvo di Puglia), riconosciute in favore di tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena nei confronti di P.V., N.N., R.D. e G.S. in anni 2 di reclusione ciascuno, concedendo la sospensione condizionale della pena a P., N.N. e G.S.. Ha confermato nel resto.
2. I predetti imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. per avere, in rapporto di cooperazione colposa nella determinazione dell'evento, cagionato per colpa la morte del minore DV.G.:
R.D., in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; P., in qualità di legale rappresentante della ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." e committente dei lavori idraulici e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas alla ditta "TERMO IN s.n.c."; N.N., in qualità di cotitolare (unitamente a G.M., non ricorrente) della ditta TERMO IN s.n.c., apparente subappaltatrice ma, in realtà, incaricata dal P. delle opere di realizzazione dell'impianto a gas nell'immobile (di cui si dirà più oltre), nonché datore di lavoro (unitamente al predetto G.M.) dell'infortunato DV.G.; G.S., dipendente della citata "IDROTERMICA DI P.", in qualità di coesecutore dei lavori di realizzazione dell'impianto a gas e, in particolare, delle operazioni di messa in pressione dell'impianto di adduzione e distribuzione della rete del gas metano. La giovane vittima subiva lesioni gravissime per ustioni di I, II, III e IV grado, diffuse sul 90% circa della superficie corporea, a seguito di infortunio sul lavoro, avvenuto il 17/03/2007, e, successivamente, decedeva presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli (ove era stato ricoverato d'urgenza per "insufficienza cardiorespiratoria acuta ed arresto cardiaco"). Mentre il DV.G. era intento ad assistere il G.M. nei lavori di riparazione di una curva a gomito della tubazione del gas, posta in opera nei giorni precedenti, che risultava avere una perdita, veniva investito da una fiammata determinata dall'esplosione causata dalla violenta espansione dell'ossigeno presente nella tubazione, innescata dal prodotto schiumogeno utilizzato per la rilevazione della perdita, riscaldato dalla saldatrice azionata dal G.M. per la riparazione. Colpa consistente in imprudenza, imperizia, negligenza, anche nelle attività di vigilanza, scelta e controllo, nonché nell'inosservanza delle norme dettagliatamente descritte, rispetto a ciascuno di essi, nel capo di imputazione cui si rimanda.
3. La vicenda è stata così ricostruita nei giudizi di merito: la società "C.E.A.M. s.r.l." (amministratore unico S.G. Elisabetta) concedeva in affitto alla società "ESSEGI s.r.l." (legale rappresentante S.G.) una struttura destinata a sala ristorante (nel 2002) e dei fondi rustici limitrofi alla struttura (2003) dei quali tutti era proprietaria, autorizzando la conduttrice "ESSEGI s.r.l." ad effettuare tutte le opere relative all'ampliamento del ristorante già esistente e alla contestuale costruzione di una nuova sala ricevimenti. In data 23/02/2004, la "C.E.A.M. s.r.l." presentava al Comune di Corato il progetto edilizio inerente la costruzione di sale per la somministrazione di alimenti e bevande, cucine, depositi e uffici a supporto dell'attività di ristorazione, in ampliamento dell'attività esistente. In data 26/03/2004, la "C.E.A.M. s.r.l." conferiva al geometra R.D. l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Il 24/10/2006, la "ESSEGI s.r.l." stipulava un contratto di appalto con la menzionata "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c.", in persona del legale rappresentante P.V., per la realizzazione presso la sala ricevimenti "Corte Bracco dei Germani" di impianto idrico-fognante, di impianto di termorefrigerazione e di impianto di adduzione gas metano, con l'autorizzazione a dare in subappalto tutti o parte dei lavori. La IDROTERMICA incaricava la ditta "TERMO IN" di G.M. e di N.N. di realizzare l'impianto di adduzione del gas.
4. Gli accadimenti dei giorni 16 e 17 marzo 2007. In base alle dichiarazioni del teste C., operaio della TERMO IN - che il primo Giudice ha ritenuto assolutamente credibile - i lavori della sua ditta, iniziati in cantiere il 12 marzo, si sostanziarono nel posizionare tubi di gas in polietilene in uno scavo già realizzato. La mattina del venerdì 16 fu completato il posizionamento dell'impianto e le operazioni di saldatura dei vari tubi mentre nel pomeriggio di quel giorno si dette luogo alla prova di tenuta dell'impianto, il cd. collaudo. Tale operazione fu eseguita da N.N. e da G.S. (dipendente della ditta "IDROTERMICA DI P.") e si sostanziò nell'immettere nell'impianto, ormai completato, aria compressa e ossigeno. Sulla presenza dell'ossigeno in cantiere nei giorni 16 e 17 marzo, il Tribunale richiama, oltre alle dichiarazioni del C.G., il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri di Corato e del verbale di sequestro, da cui risulta il rinvenimento, subito dopo l'incidente, ad un'estremità della tubazione di manometri e, nelle immediate vicinanze, di una bombola di ossigeno; nonché quanto ricordato dall'ispettore Balducci sul rinvenimento di una bombola vuota e la documentazione prodotta dal pubblico ministero da cui risulta la consegna il giorno 16 alla ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." di ossigeno compresso. In definitiva, i giudici del merito sono pervenuti alla pacifica conclusione che N.N. e G.S., il 16 marzo pomeriggio, operarono sull'impianto di adduzione del gas, eseguendo la prova di tenuta con l'immissione di aria compressa e ossigeno.
4.1. Il 17 marzo erano presenti in cantiere G.M. e il minore DV.G.. Sulla base delle dichiarazioni rese dal teste P.G. e delle dichiarazioni spontanee del coimputato G.M. - che ha confermato l'uso delle bombolette cercafughe - e del fatto che, sul luogo del sinistro, furono rinvenuti due bombolette rilevatrici di perdite (cd. cercafughe, che si posavano sulle giunzioni dei diversi segmenti dell'impianto) - delle quali una infiammabile - risultate parzialmente utilizzate, nonché un manometro ad un'estremità della tubazione, fu accertato che il G.M. e il minore erano intenti ad individuare un punto di perdita la cui presenza era stata rivelata dalla perdita di pressione dell'impianto, già riempito dal pomeriggio prima di aria ed ossigeno, segnalata dal manometro applicato. Meno di ventiquattro ore dopo, la pressione era scesa; si decise, pertanto, di intervenire per individuare la perdita ed eliminarla attraverso la termosaldatrice. Anche in considerazione delle conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero, geom. Clary, il giudizio di primo grado ha consentito di accertare che il livello di pressione era molto elevato. Individuata la perdita, il G.M. - direttamente, senza svuotare l'impianto - utilizzò la termosaldatrice (con conseguente innalzamento della temperatura) che infiammò la massa gelatinosa (un liquido schiumogeno) del cercafughe. Alimentata dall'ossigeno presente in pressione all'interno della tubazione, la fiammata trovò sfogo esterno nel punto ad angolo dell'impianto dove sostava il povero DV.G..
5. Il Giudice di primo grado aveva, poi, evidenziato l'irregolarità di tutta l'operazione posta in essere. Prescindendo dagli affermati ed illustrati gravi errori commessi nell'esecuzione della prova di verifica, erano stati evidenziate le seguenti anomalie: riempimento irregolare dell'impianto, in occasione della prova di tenuta, con ossigeno e non con aria compressa o gas inerte, come prescritto dal DM 24/11/1984 e succ. mod. (per il quale detta prova deve essere eseguita di preferenza idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria o di gas inerti purché si adottino tutti gli accorgimenti necessari all'esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza); la pressione dell'impianto era molto elevata e sproporzionata rispetto al tipo di conduttura; al momento della prova di tenuta, la tubazione era già parzialmente coperta, laddove la corretta procedura di verifica imponeva la scopertura dell'impianto; mancato svuotamento dell'impianto prima di procedere alla individuazione del punto di perdita e alla saldatura dello stesso (errore ancor più grave se si consideri l'ossigeno presente all'interno della tubatura); l'utilizzo di un cercafughe "Met", altamente infiammabile; la saldatura fu effettuata con una termosaldatrice di marca (Calder) diversa da quella delle tubazioni (Picenum Plast) e non vi è prova che fosse abilitata per i raccordi elettrosaldabili della tubazione (come previsto dalla Raccomandazione per l'installazione delle tubazioni in PEAD), non risultando, inoltre, provata una tempestiva trasmissione del libretto di istruzioni da parte di chi aveva noleggiato lo strumento (la ditta "IDROTERMICA") all'utilizzatore G.M..
6. Sui rapporti tra la ditta "IDROTERMICA DI P. LUIGI & C. s.n.c." e la ditta "TERMO IN", il primo giudice ha sollevato qualche dubbio sull'effettività della stipula in data 07/03/2007 del contratto di appalto, considerato, tra altre circostanze dettagliatamente indicate nella sentenza di primo grado, che tale contratto, non rinvenuto dagli ispettori dello SPESAL intervenuti verso le 12, veniva prodotto a distanza di qualche ora dal sinistro, che la dichiarazione del 07/03/2007 (stesso giorno del contratto), a firma di G.M., che afferma di "avere personalmente visionato le parti del procedimento del piano di sicurezza e coordinamento che lo coinvolgono, di conoscere e, quindi, di accettare le procedure di sicurezza previste dal piano di sicurezza e coordinamento, nonché delle procedure operative previste nello stesso piano..." risulta incongrua perché il PSC redatto dal geom. R.D. reca la data del 08/03/2007, il giorno successivo. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, adeguatamente provato (mediante riscontri documentali e dichiarazioni testimoniali) che il materiale con il quale realizzare l'impianto era stato fornito dalla ditta "IDROTERMICA" e che un dipendente della stessa, G.S. seguiva i lavori e forniva indicazioni al G.M.. G.S., in particolare, si occupava di dirigere i lavori, fornendo spiegazioni al G.M. e al N.N.; la prova di tenuta fu eseguita da lui unitamente al N.N.. Tutto ciò premesso, il Tribunale - considerato altresì che il prezzo stabilito tra le parti, pari ad euro 4.000,00, era assolutamente sproporzionato rispetto ad un reale subappalto e che una delle prime preoccupazioni, subito dopo l'incidente, di un dipendente della "IDROTERMICA", D.G., fu quella di andare a controllare la posizione lavorativa della vittima - ha reputato il rapporto tra la "IDROTERMICA" e la "TERMO IN" inquadrabile nell'ambito dell'appalto di mere prestazioni di lavoro, con la fondamentale conseguenza che P.V., titolare della ditta formalmente appaltante, andrebbe considerato, sotto il profilo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, come datore di lavoro rispetto ai dipendenti della ditta appaltatrice.
7. La Corte di appello, disposta una perizia a firma dell'ing. Maretta - che ha ricostruito l'infortunio in termini analoghi a quelli della sentenza di primo grado - ha concluso nei seguenti termini rispetto a ciascun imputato.
7.1. Con riguardo al N.N. (socio del G.M. nella "TERMO IN s.n.c." e in posizione pressoché analoga) ricorda come questi, il giorno precedente l'infortunio, eseguì il riempimento dell'impianto con aria e ossigeno compresso - iniziativa che pose le basi per la tragedia del giorno dopo - in palese e grossolana violazione delle procedure di esecuzione della prova di tenuta di un impianto.
7.2. Analoga condotta a quella del N.N. ha tenuto il G.S. (dipendente della "IDROTERMICA"), dovendosi aggiungere che egli forniva direttive al G.M. in ordine alla posa in opera: il che, secondo i Giudici di merito, rafforza il profilo colposo della sua condotta, dato che il suo ruolo era di soggetto pienamente attivo nella realizzazione dell'impianto, con capacità direttive e quindi con maggiori obblighi di considerazione e rispetto delle norme tecniche di esecuzione delle opere.
7.3. Quanto al P., entrambi i giudici della cognizione gli ascrivono la responsabilità di aver fornito la saldatrice monovalente Carver (invece della elettrica per politilene di marca Picenu Plast) senza istruzioni; di aver fatto eseguire i lavori di posa in opera della tubazione in PEAD alla ditta "TERMO IN", fornendo agli incaricati dell'esecuzione (G.M., N.N. e G.S.) una saldatrice monovalente di cui non forniva la relativa documentazione e le informazioni d'uso che ne dimostrassero l'efficienza e la sicurezza; di aver omesso di verificare se l'impresa "TERMO IN" effettuasse le lavorazioni attuando le prescritte norme di sicurezza; di non aver fornito alla ditta subappaltatrice la progettazione relativa alle opere da eseguire. Di conseguenza, consentiva la realizzazione dell'impianto, violando le norme di sicurezza nei termini di cui si è riferito nei paragrafi precedenti.
7.4. La penale responsabilità di R.D., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, è stata ravvisata nel fatto che egli era sostanzialmente assente dal cantiere. A fondare la sua colpevolezza sta poi la circostanza, reputata sicura dai giudici di merito, per la quale il POS della "TERMO IN" è stato formato successivamente al sinistro. Se si considera che l'inizio dei lavori era subordinato, tra l'altro, alla verifica da parte del coordinatore della congruenza tra POS e PSC (con conseguente organizzazione di una riunione di coordinamento), appare chiara, a detta dei giudici di merito, l'inadempienza dell'imputato il quale consentì l'inizio dei lavori in assenza di un POS della "TERMO IN". Gli vengono, altresì, ascritte più specifiche carenze quali, in particolare, quella di tenere nella dovuta considerazione gli effettivi rischi connessi all'esecuzione dei lavori inerenti l'impianto di adduzione e distribuzione del gas e di predisporre il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini preventivi (in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 494/96 e succ. modif.); di organizzare la cooperazione e il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro delle ditte presenti in cantiere (in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. e) d.lgs. 494/96 e succ. modif.).
8. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari interpongono ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori.
9. Gli avvocati Franco Coppi e Domenico Di Terlizzi, nell'interesse del P., sollevano quattro motivi con cui deducono:
9.1. Violazione dell'art. 604 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per omessa declaratoria di nullità della sentenza appellata, nonostante fosse stato accertato che la condanna pronunciata dal Giudice di primo grado era intervenuta per un fatto diverso da quello contestato. Nella contestazione originaria, il P. era qualificato come "committente dei lavori idraulici e degli impianti di adduzione e distribuzione del gas della ditta Termo In S.n.c...." e di avere, in tale qualità, cooperato a cagionare per colpa la morte di DV.G.. La posizione di garanzia ascritta al P. non era, dunque, quella di effettivo datore di lavoro della vittima ma di sub-appaltante dei lavori inerenti all'impianto di adduzione del gas. A fronte della nuova e diversa posizione di garanzia, operata dal Tribunale, che immutava radicalmente il fatto contestato (nell'anzidetto senso di qualificare il rapporto come appalto di mere prestazioni di lavoro e, quindi, di considerare l'imputato datore di lavoro), la Corte di appello, pur concordando con la difesa in ordine alla correttezza della qualità di impresa appaltatrice della "IDTROTERMICA" e di stazione subappaltante della realizzazione dell'impianto del gas in capo alla "TERMO IN", non ha dichiarato, ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen., la nullità della sentenza di primo grado.
9.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 d. lgs. 626/94, degli artt. 2,6 e 20 d. lgs. 494/96 e degli artt. 1658, 1662 e 1665 cod. civ., per avere qualificato come "ingerenza" della "IDTROTERMICA" di P. nei confronti della "TERMO IN" quelle che devono intendersi come esplicazione delle attività di coordinamento e cooperazione, espressamente previste dalle norme citate in caso di subappalto. L'aver fornito alla "TERMO IN" la tubatura per la realizzazione dell'impianto di addizione del gas, ovvero altro tipo di materiale, così come l'essersi interfacciato con G.M. e N.N., dando loro direttive sull'esecuzione dei lavori, non costituiscono "ingerenza". Il rischio che si è concretizzato nell'infortunio era legato al mancato rispetto delle procedure riguardanti l'individuazione e l'eliminazione di alcune perdite riscontrate nelle tubazioni del gas, espressamente previste nei Piani di sicurezza, con la conseguenza che tale rischio é da considerarsi certamente specifico dell'attività della ditta appaltatrice (''TERMO IN").
9.3. Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento
soggettivo della colpa in termini di prevedibilità ed evitabilità della concorrente condotta colposa addebitata al G.M., datore di lavoro della vittima. Atteso che la verifica in ordine alla sussistenza o meno di profili di responsabilità nel caso di specie deve concentrarsi sulla sola fase esecutiva e, quindi, sulla condotta del G.M. che aveva proceduto alla saldatura della tubazione senza assicurarsi preventivamente che l'impianto fosse privo a suo interno di gas infiammabili e che la mattina in cui si è verificato il tragico incidente (sabato) nessuno della ditta del P. si trovava in cantiere, essendo noto che non si sarebbe lavorato di sabato, non si capisce quale responsabilità sia ascrivibile al P. in riferimento ad un fatto del tutto imprevedibile.
9.4. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed erronea applicazione dell'art. 513, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 11 Cost., per avere utilizzato, ai fini dell'individuazione delle cause che hanno determinato l'evento, la perizia dell'ing. Maretta (nominato dalla Corte territoriale) le cui conclusioni si fondano sulle dichiarazioni rese dal coimputato G.M. durante le indagini preliminari, trasfuse nel verbale dello Spesai n. 46/09 del giorno 11/03/2009 e nell'integrazione di consulenza da parte del c.t. della pubblica accusa, nonostante la difesa dell'imputato non avesse espresso il consenso alla loro utilizzabilità. La produzione del citato verbale dello Spesai e la lettura del suo contenuto inducevano la Corte di appello a precisare, con ordinanza resa all'udienza del 27/11/2018 - pure essa oggetto di impugnazione nella presente sede di legittimità - di dover confermare la sentenza di primo grado avente ad oggetto l'espunzione dagli atti utilizzabili del citato verbale limitatamente al relativo contenuto costituito dalle dichiarazioni del coimputato G.M., decidendo, al contrario, di ritenere utilizzabili in toto e, quindi, anche nella parte in cui si fa riferimento a tali dichiarazioni, la consulenza tecnica integrativa del geom. Clary (c.t. del pubblico ministero) sull'erroneo presupposto che nessuna questione fosse stata posta dalle difese sulla utilizzabilità di tale relazione, né in primo grado né in appello. Ne deriva che costituisce una mera ipotesi, priva di riscontro certo che la bombola in sequestro, l'unica rinvenuta in cantiere, sia stata utilizzata e in che misura, con la conseguenza che quanto sostenuto sul punto in sentenza non trova alcun fondamento negli accertamenti eseguiti dal perito il quale ha più volte confermato di non avere eseguito alcun accertamento di natura tecnica sotto questo profilo. Con il medesimo quarto motivo si deduce altresì il travisamento della prova con riferimento alla deposizione resa da C.G. (operaio alle dipendenze di "TERMO IN"), con particolare riferimento alla sua presenza in cantiere la mattina dell'incidente, nonché con riferimento al presunto esame diretto del materiale in sequestro da parte del perito, ing. Maretta. Le dichiarazioni del C.G. sono confuse e vaghe, avendo reso il teste, nel corso del suo esame, due versioni diverse tra loro.
10. L'avv. Vincenzo Operamolla, nell'interesse di N.N., formula tre motivi con cui deduce:
10.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.; insussistenza di responsabilità. Difetto assoluto di nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, come emerge dalla stessa sentenza impugnata. L'infortunio mortale è avvenuto il sabato mattina mentre la condotta del prevenuto è limitata al venerdì pomeriggio. L'operazione di messa in pressione delle tubature, effettuata il sabato mattina dal G.M. per verificare la presenza di eventuali perdite, rende, quindi, del tutto privo di collegamento con l'evento mortale la messa in pressione delle tubature effettuata il venerdì pomeriggio dal N.N. unitamente al G.M..
10.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per contrasto con gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di primo grado e con la testimonianza di C.G. resa all'udienza del 17/06/2007, nonché mancanza di motivazione e motivazione apparente in relazione agli art. 125, comma 3, e 111, comma 6, Cost. La circostanza che la prova di tenuta delle tubature fu eseguita immettendo aria compressa e ossigeno è stata dedotta dalla sola testimonianza del C.G.. Questi, tuttavia, non riferisce in alcuna parte di aver verificato, il venerdì pomeriggio, l'immissione dell'ossigeno nei tubi, ma solo che in cantiere erano presenti due bombole di ossigeno. Risulta evidente che le condotte del Galantine del sabato mattina abbiano determinato l'evento in maniera del tutto indipendente dalla condotta compiuta dal N.N. unitamente al G.M. il venerdì pomeriggio. Sul punto, la motivazione è del tutto carente.
10.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità della pena irrogata; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 e 69 cod. pen. La Corte territoriale non ha dato alcun conto dei criteri ai quali si è attenuta nella scelta tra il minimo e il massimo della pena edittale; né ha motivato sul mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
11. L'avv. Rocco Goffredo, nell'interesse di R.D., sviluppa tre motivi con cui deduce:
11.1. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 d. lgs. 494/96; erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen. Nell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha riformato in termini significativi il percorso motivazionale del primo Giudice giacché non si rinvengono più i plurimi addebiti ritenuti fondati dal Tribunale di Trani, risultando pertanto confutate e superate le valutazioni in ordine alla presunta inadeguatezza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza e tanto sulla base dell'assunto che, anche a prescindere dall'effettiva data di redazione o modifica del PSC e del POS (postuma all'evento nella prospettazione accusatoria recepita nella pronuncia di primo grado), in realtà la fase del collaudo era già contemplata e disciplinata sia dal PSC previgente, sia dal documento di valutazione dei rischi della "TERMO IN", sia della normativa nazionale. Quanto alla omessa vigilanza, da parte del Rosita sulle fasi relative al collaudo dell'impianto, si osserva che l'art. 5 d.lgs. 494/96 non assegna affatto al coordinatore per la sicurezza il compiuto di vigilare su ogni singola attività operativa che sia disciplinata dal POS, vigilanza che è invece affidata al datore di lavoro; tant'è che l'obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni insorge a carico del coordinatore solo laddove la situazione i pericolo sia "direttamente riscontrata". Posto che la funzione del coordinatore si esprime compiutamente nell'ambito del cosiddetto rischio interferenziale, ossia con riguardo alle simultanee, e potenzialmente interferenti tra loro, attività poste in essere dalle singole imprese operanti in cantiere, si osserva che, nel caso di specie, il fattore rischio no era affatto collegato alla possibile interferenza tra più imprese bensì alla concreta attuazione della fase del collaudo di un solo specifico impianto, operazione che prevedeva l'intervento di una sola ditta (o, comunque, come ritiene la Corte territoriale di due ditte non interferenti ma cooperanti nella medesima attività, l'una come appaltatrice/subappaltante, l'altra come subappaltatrice). Ne consegue che l'imputato, nella qualità di coordinatore per la sicurezza, non era affatto chiamato ad una puntuale attività di vigilanza sulla specifica operazione in corso. Il concetto giuridico della "causalità della colpa" esige che la condotta impeditiva possa essere considerata causa colposa di un evento solo laddove essa sia giuridicamente esigibile. L'intervento impeditivo che si pretende il Rosita ponesse in essere non rientrava affatto, per quanto appena detto, nel perimetro delle condotte esigibili dal medesimo. Per le medesime argomentazioni è ugualmente vulnerabile l'affermazione della Corte di appello secondo cui l'omessa vigilanza sulla fase di controllo e l'eventuale riparazione delle perdite avrebbe scongiurato l'evento. Nel sostenere essere irrilevante la circostanza che la riparazione si sia svolta nella giornata di sabato, la Corte territoriale innalza il parametro della esigibilità delle condotte di controllo oltre i limiti della stessa ragionevolezza in quanto sottende un dovere di vigilanza praticamente illimitato e perciò stesso inattuabile. Parimenti, non era sussumibile nel raggio di interpretazione dell'art. 5 d.lgs. 494/96 l'ultimo addebito ossia quello di non avere concordato il giorno di effettuazione dell'attività di controllo relativamente ad eventuali perdite di gas.
11.2. Mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità penale del prevenuto. Secondo la sentenza impugnata, l'operazione di messa in pressione dell'impianto, avvenuta il giorno precedente alla verificazione dell'evento, imponeva la presenza del coordinatore al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza specificatamente dettate dal regolamento CEE e dal POS per tale specifica attività. Si tratta di motivazione apparente perché non supportata da alcun dato probatorio in ordine alla presunta rilevanza dell'operazione di collaudo intrapresa il venerdì, in quanto la fase del riempimento non ha alcuna rilevanza in sé, essendo essa dedotta dalla gravità dell'evento poi occorso allorché le concrete modalità operative dell'operazione si sono discostate del tutto dalle procedure di sicurezza programmate e disciplinate anche dal D.M. 24/11/1984. Nel caso specifico, l'esecutore della lavorazione era lo stesso datore di lavoro rispetto al quale opera, da parte del coordinatore, il principio di affidamento, essendo l'obbligo di quest'ultimo unicamente circoscritto alla "alta vigilanza". L'operazione di cui si tratta non presentava alcun profilo di elevato rischio che esigesse la presenza del coordinatore. Il ricorrente stigmatizza poi l'assunto della Corte di merito secondo cui la stessa presenza di operai in cantiere nella giornata di sabato (17 marzo) dimostra che lo svolgimento di lavori di sabato non costituiva una circostanza imprevedibile.
11.3. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 63, 132 e 133 cod. pen. I Giudici di secondo grado non hanno indicato l'incidenza attenuante delle pur riconosciute circostanze generiche. La Corte barese avrebbe dovuto indicare la pena applicabile al R.D. in assenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e, in seguito, operare la diminuzione della pena. Essa ha impropriamente operato un giudizio di equivalenza tra il grado di colpa e l'effetto diminuente delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., laddove, invece, tale comparazione è consentita solo in ipotesi di ricorrenza di circostanze aggravanti e attenuanti e non anche tra il grado della colpa, che invece, deve sempre essere espresso in una precisa indicazione di pena applicabile, e le circostanze attenuanti. La Corte territoriale, pur affermando di rideterminare la pena finale in ragione delle riconosciute attenuanti generiche, non ha tuttavia applicato alcuna riduzione di pena, al punto che questa è rimasta la stessa irrogata all'esito del giudizio di primo grado.
12. L'avv. Michele Quinto, nell'interesse di G.S., articola quattro motivi con cui eccepisce :
12.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.), nonché mancanza e/o motivazione apparente. La sentenza impugnata, pur rideterminando la pena, non si soffermava minimamente sui passaggi motivazionali così da confutare le censure proposte nell'atto di appello. Queste erano specifiche rispetto alla ricostruzione del fatto così come effettuata dal Tribunale e richiamavano varie testimonianze.
12.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, contraddittoria e/o manifesta illogicità della motivazione. Questa, invero, contraddice le specifiche ed univoche risultanze probatorie. Il ricorrente riferisce degli atti processuali dai quali si doveva desumere l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli. Sbaglia la Corte di merito a ritenere che il C.G. fosse presente anche il giorno 17, giorno di verificazione dell'infortunio. La circostanza non è, infatti, evincibile da alcun dato processuale. Il teste C.G. dice, in sostanza, che
il G.S. non ha messo le mani sull'impianto di adduzione del gas, giacché si era trattenuto solo per pochi minuti con N.N. e G.M.. Né la posizione di garanzia dell'imputato è emersa da una prova rigorosa.
12.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
in ordine ad una prova decisiva: il riferimento è al contratto di sub-appalto. La "IDROTERMICA" ha affidato l'opera di realizzazione dell'impianto del gas ad un'impresa ("TERMO IN") esperta nel settore di realizzazione di impianti di gas, come emergeva dalla visura camerale. La "TERMO IN" ha, pertanto, assunto tutte le obbligazioni facenti capo all'appaltatore, tra queste quelle relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
12.4. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla entità della pena irrogata, nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 e 69 cod. pen. La Corte territoriale non ha dato conto dei criteri legali ai quali si è attenuta nella scelta tra il minimo e il massimo della pena, né ha motivato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, considerato altresì che l'imputato (unitamente ad altri) ha provveduto al totale risarcimento del danno ai familiari della vittima. Non si è tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D., dovendo il suo ricorso essere rigettato nel resto. Vanno parimenti rigettati i ricorsi di P.V., N.N. e G.S., perché tutti infondati.
2. RICORSO P.V.:
2.1. Il primo motivo non ha alcun fondamento. Sul punto, va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, è quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale e che consente di escludere l'evocata nullità ogniqualvolta il prevenuto - come nella specie - abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata. Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, soprattutto nella fattispecie, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza degli imputati e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché l'imputato abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio, posto a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro Rv. 257278; Sez. 6, n. 29533 del 02/07/2013, Tornasse, Rv. 256150; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866). Se quindi il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 239320).
Nulla di tutto ciò si è verificato nell'odierna vicenda: la sentenza della Corte di appello ha, infatti, ricordato (p. 6) come il P. abbia predisposto e svolto le proprie difese nel giudizio di primo grado con riguardo alla qualificazione operata nel capo di imputazione ove si indica nell'impresa dell'imputato (''IDROTERMICA") l'impresa appaltatrice dei lavori e nella "TERMO IN" la stazione subappaltante della realizzazione dell'impianto del gas. Congruamente, la Corte di merito ne fa discendere l'assunto per il quale «è sotto tale profilo che devono essere vagliate le censure articolate nell'atto di appello e non, invece, con riferimento alla diversa posizione di datore di lavoro della vittima, erroneamente ritenuta nella sentenza di primo grado».
L'imputato avrebbe avuto interesse a rimuovere la sentenza del giudice di secondo grado, che aveva disatteso l'eccezione di nullità della pronuncia di primo grado, laddove vi fosse stata una conferma della prima condanna per un fatto diverso da quello contestato, ma non anche a rimuovere una sentenza di appello che - come avvenuto nel caso di specie - ha qualificato il fatto conformemente all'imputazione originaria. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso in disamina, si sia determinata alcuna nullità per violazione del diritto di difesa, giacché l'imputato è stato condannato in secondo grado per lo stesso reato che gli era stato originariamente contestato al momento dell'esercizio dell'azione penale, con riferimento al quale egli ha avuto ampia possibilità di fare valere le proprie ragioni e di esercitare appieno il diritto di difesa.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il ricorrente esclude che possano essere qualificate come "ingerenza" (della "IDROTERMICA DI P." nei confronti della "TERMO IN") quelle che, a suo dire, devono intendersi come esplicazione delle attività di coordinamento e cooperazione, espressamente previste dalle norme in tema di subappalto.
Al riguardo, è necessario ricordare che il contratto d'appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorché lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera; in tal caso, invero, anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, e, dunque, anche di quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011, dep. 2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253295). Si è, in particolare, affermato che responsabile di eventuali infortuni, oltre all'imprenditore, è anche il committente che si ingerisca nell'esecuzione dei lavori (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241063; Sez. 4, n. 46383 del 06/11/2007, Grossi e altro, Rv. 239338, la quale ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde, a garanzia della prevenzione infortunistica, anche il committente il quale si ingerisca nell'organizzazione del lavoro, così partecipando all'obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l'imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).
L'ingerenza, cioè, deve portare in sé lo stigma della causazione (nel concorrere, anche ed eventualmente, di altri fattori tra i quali pure la condotta illegittima dell'appaltatore) dell'evento di danno. Essa, pertanto, si risolve nell'istigare alla condotta illecita o nel determinarla. In definitiva, si concretizza in una ipotesi di concorso materiale nel reato, giacché contribuisce causalmente alla sua verificazione. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come l'ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non si identifichi con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest'ultimo, ma deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi.
Conclusivamente, sul punto, deve affermarsi il principio secondo il quale il committente risponde degli eventi di danno subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione della opera, e di ogni singola operazione di lavoro, mediante una condotta che, comunque, abbia implicato l'inosservanza delle norme di legge o di regolamento o prudenziali dettate, o comunemente seguite, a tutela degli addetti, esplicando così un ruolo sinergico nella produzione dell'evento di danno, configurandosi un'esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, circostanza che non si verifica nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere (Sez. 4, n. 5977 del 15/12/2005, dep. 2006, Chimenti, Rv. 233245).
Ciò detto, non può dubitarsi che, nel caso di specie, tale ingerenza vi sia stata, posto che la sentenza impugnata ne ha evocato i profili significativi che qui si richiamano:
a) la fornitura alla "TERMO IN", da parte dell'impresa del P., della tubazione in PEAD per la realizzazione dell'impianto del gas, della termosaldatrice, delle bombole di ossigeno e di una bomboletta cercafughe, circostanze emerse dalle omologhe deposizioni dei testi C.G., operaio dipendente della "TERMO IN", e D.G., operaio dipendente dell"'IDROTERMICA DI P.", le cui dichiarazioni non sono state, a detta della sentenza impugnata, contestate dal P. con l'atto di impugnazione e che, comunque, risultano documentalmente riscontrate;
b) gli interventi di G.S., dipendente dell'impresa del P., nella parte del cantiere interessata dai lavori di realizzazione dell'impianto del gas volti a fornire spiegazioni al G.M. e al N.N. in ordine alla relativa esecuzione. Il G.S., in particolare, era presente in cantiere venerdì' 16 settembre, ossia il giorno precedente il tragico evento, operando insieme al N.N. per la messa in pressione dell'impianto.
Esattamente, dunque, la Corte del merito ne trae la conclusione che il G.M. e il N.N. - cotitolari delle "TERMO IN" - abbiano eseguito i lavori di cui erano stati incaricati non in totale autonomia rispetto alla stazione subappaltante, cosicché il P. e il G.S.- coesecutore, come si è appena ricordato, della messa in pressione dell'impianto - sono pariteticamente responsabili delle condotte colpose loro ascritte nell'imputazione.
2.3. Sulla scorta delle pregresse considerazioni si appalesa manifestamente infondato il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla prevedibilità ed evitabilità, in capo all'imputato P., della concorrente condotta colposa addebitata al G.M., datore di lavoro della vittima. Invero, il ricorrente parte da una premessa errata, correttamente confutata dai Giudici di merito, secondo cui l'accertamento di profili di responsabilità dovrebbe appuntarsi sulla sola fase esecutiva e, quindi, sulla condotta del G.M. che aveva proceduto alla saldatura della tubazione senza assicurarsi preventivamente che l'impianto fosse privo a suo interno di gas infiammabili. Si tratta, tuttavia, di asserzione che non tiene conto di quanto emerso ed accertato nei giudizi di merito ove sono stati evidenziati precisi profili di responsabilità in capo a ciascuno degli odierni imputati, concretandosi in una serie causale di condotte attive colpose, aventi tutte efficacia causale rispetto alla verificazione dell'evento. In conseguenza, che il P. fosse o meno a conoscenza di quanto avrebbe fatto il G.M. nella giornata di sabato, giorno del fatto, risulta del tutto irrilevante ai fini della configurazione della sua responsabilità.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Esso, si rammenta, è articolato in tre punti: inutilizzabilità della perizia dell'ing. Marotta (per le ragioni più sopra illustrate) e della consulenza integrativa a firma del geom. Clary (c.t. della Procura) con riguardo ai passaggi della stessa in cui venivano richiamate le dichiarazioni del coimputato G.M. alla cui utilizzabilità la difesa del P. non aveva prestato il consenso; travisamento della prova con riferimento all'esame diretto da parte del perito del materiale in sequestro, nonché alla deposizione del teste C.G. (operaio della "TERMO IN") con riguardo alla sua presenza in cantiere la mattina dell'incidente. Quanto al primo aspetto, la Corte di appello risponde adeguatamente laddove (p.2) ricorda che, su eccezione della difesa, «emetteva ordinanza con la quale disponeva l'espunzione dagli atti utilizzabili per la decisione del verbale n. 46/09 dell'11 marzo 2009, limitatamente al contenuto costituito dalle dichiarazioni del coimputato G.M.». Deve, tuttavia, rilevarsi che, per la decisione, può, anche in sede di legittimità ((Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678), prescindersi dalle prove ritenute inutilizzabili (perizia Marotta e consulenza integrativa Clary) in ragione della cosiddetta "prova di resistenza", che consiste, come è noto, nel valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sé sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex multis, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 2004, Bonandrini e altro, Rv. 226972; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, dep. 1999, Archinà e altri, Rv. 212274). In applicazione di tali principi, dalla lettura della sentenza impugnata, effettuata congiuntamente a quella di primo grado, emerge come i fatti contestati risultino compiutamente accertati sulla base di ulteriori elementi probatori che prescindono completamente dalle dichiarazioni considerate inutilizzabili. Detti ulteriori elementi sono rappresentati oltre che dai dati, più sopra menzionati e relativi alla fornitura dei materiali — che le sentenze di merito hanno stimato adeguatamente provati — anche dalle dichiarazioni testimoniali, in specie di C.G., presente sia al momento della prova di tenuta, avvenuta venerdì 16 settembre 2007, sia il giorno 17 allorché si é proceduto alla riparazione ella tubazione nei punto di verificazione della perdita di gas; dall’esame diretto dei materiale sequestrato in loco il giorno dell'evento dai Carabinieri, costituito, tra l’altro, da un manicotto a gomito in PE-AD, da una barra rettilinea di circa cm. 137 di tubazione in PE 80 con diametro esterno di circa mm. 160 e diametro interno di circa mm. 128, da una macchina per termosaldatura MCA CALDER tipo SAM 3 e relativo collegamento elettrico di alimentazione, da una bombola di ossigeno compresso industriale della ditta SOL s.p.a. con capacita di 40,9 litri, da una doppia tubazione facente parte di un apparato di saldatura ossiacetilenica con relativo cannello per la saldatura.
Ricorda ancora la Corte territoriale come, attraverso Ia verifica dei suindicati reperti in sequestro relativi all’impianto dei gas, il perito, mediante simulazioni in laboratorio, abbia potuto riscontrare la perdita di percentuali di materia dei medesimo dovuta alla permanenza di ossigeno per un apprezzabile lasso di tempo (stimato in circa 17 ore) determinativa dei processo di pirolisi dei detti materiali. Conclusione, questa, avvalorata dalla intensità della fiammata che avvolse il corpo della vittima, dovuta al fatto che i suoi indumenti si permearono di ossigeno presente in misura sovrabbondante nella zona interessata dall’evento a causa della relativa fuoriuscita dalla predetta tubatura avvenuta per tutto il tempo suindicato. Ne consegue, continua la sentenza impugnata, <<il ragionevole convincimento che, al fine di mettere a pressione l’impianto il giorno precedente l'evento, fu utilizzato ossigeno - ovverosia gas infiammabile — in concentrazione certamente superiore a quella consentita per l’utilizzo industriale (2,3 bar) dalla normativa CEE... riportato sulla scheda di sicurezza inerente alla bombola in sequestro». La Corte di appello - ricordato che il C.G. ha dichiarato di aver notato il pomeriggio di venerdì 16 settembre, durante l’operazione di messa in pressione, la presenza di due bombole fornite dalla ditta P., pur senza poterne precisare il contenuto — afferma che, considerando che, subito dopo l’evento mortale, fu rinvenuta sul luogo una sola bombola di ossigeno vuota, <<deve inferirsi plausibilmente, proprio alla luce di quanto acclarato dal perito attraverso l'esame diretto di porzioni dell’impianto interessate dai processo di pirolisi, che le due bombole notate dai teste C.G. avessero contenuto ossigeno immesso nell’impianto predetto: conclusione la quale appare logicamente in linea con la puntualizzazione dei medesimo perito secondo il quale, ai fini della messa in pressione dellI'impianto in questione, si fosse reso necessario quantomeno il contenuto di due bombole d'ossigeno dei tipo di quella in sequestro».
A fronte della correttezza in diritto e della congruità della motivazione or ora richiamata, l'ulteriore assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni del teste C.G. sarebbero confuse e vaghe, nonché contraddittorie tra loro, non può trovare spazio in questa sede trattandosi di valutazioni in fatto precluse alla Corte di legittimità.
3. RICORSO N.N.:
3.1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione. I Giudici del merito hanno compiutamente motivato in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato e l'evento.
Il Tribunale ricorda che il teste C.G. - ritenuto «assolutamente credibile, in assenza assoluta di emergenze di segno contrario» (così la sentenza di primo grado, p. 84) -, pur dichiarando di non ricordare precisamente se il N.N. e il G.S. avessero eseguito l'operazione di immissione dell'ossigeno, non smentiva, in seguito ad apposita contestazione, quanto da lui dichiarato in sede predibattimentale e cioè che i due immettevano nella tubazione "due bombole alte circa metri 1,80 e di ridotto diametro rispetto all'altezza". Affermava, poi, in sede di esame, di aver visto il compressore attaccato e in moto.
La messa in pressione dell'impianto, caricandolo con il contenuto di due bombole (costituito da ossigeno in concentrazione sicuramente superiore ai 2,3 bar) ha costituito, secondo la condivisibile conclusione della Corte territoriale, l'antecedente causale dell'evento mortale. Con corretta argomentazione in diritto, i Giudici di appello sostengono che le condotte colpose del N.N. e di G.S. rappresentano la conditio sine qua non dell'evento, siccome collocatesi in un'indissolubile sequenza completata dall'azione negligente di G.M.. Quest'ultima, consistente nella verifica dell'esistenza o meno di perdite a carico dell'impianto, dopo la relativa messa in pressione, non rappresentava una mera eventualità - e, come tale, circostanza imprevedibile ed inattesa per il N.N. e per il G.S.- ma una necessità ai fini del collaudo dell'impianto, la quale doveva seguire cronologicamente l'anzidetta messa in pressione ad una distanza di tempo apprezzabile. L'aver operato, il N.N., unitamente al G.S., il caricamento dell'impianto con gas infiammabile, anziché inerte, in violazione della specifica normativa, comportava in capo ai due, a detta della Corte di appello, il preciso obbligo di assicurarsi che la successiva fase di riparazione dell'impianto da eventuali perdite di gas - qualora materialmente eseguita da un soggetto diverso, come appunto avvenne - avesse luogo in piena sicurezza mediante la verifica della presenza di gas infiammabili all'interno dell'impianto e, in caso affermativo, attraverso il preventivo svuotamento del medesimo. Il Tribunale di Trani richiama le argomentazioni del consulente del pubblico ministero laddove questi osserva che se non ci fosse stato gas ossigeno ma semplice gas inerte l'incendio non si sarebbe sviluppato; l'ossigeno, infatti, ha fatto da comburente, rapidamente determinando il cosiddetto globo di fuoco.
I primi due motivi sono, pertanto, infondati.
3.2. Il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, é inammissibile perché manifestamente infondato. La determinazione della pena da irrogare in concreto rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito che, per l'articolo 132 cod. pen., l'applica discrezionalmente, indicando i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale.
In sede di legittimità è consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso dell'anzidetto potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici ed abbia motivato adeguatamente il suo convincimento (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, in motivazione).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati. La Corte di appello ha rideterminato la pena inflitta agli imputati in ragione del riconoscimento, dalla stessa operato, delle circostanze attenuanti generiche conseguente all'avere tutti gli imputati, nel corso del giudizio di appello, provveduto all'integrale risarcimento dei danni in favore della parte civile ed altresì della Regione Puglia. La sentenza impugnata ha, sul punto, operato un giudizio di equivalenza che ha motivato considerando la «rilevanza e consistenza del grado di colpa di tutte le condotte commissive ed omissive ad essi ascritte nelle rispettive qualità...»; formulando poi un giudizio prognostico favorevole, ha concesso a tutti la sospensione condizionale della pena.
4. RICORSO G.S.:
4.1. Valgono anche per il G.S. le considerazioni già svolte con riguardo al N.N. e al P., di talché esse si intendono richiamate per quanto attiene a profili comuni di doglianza.
Con riferimento al G.S., la Corte di appello motiva adeguatamente sui rispettivi punti. Ed infatti, la sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali. I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Deve, inoltre, precisarsi che la responsabilità penale ascritta all'imputato non deriva affatto da una posizione di garanzia che lo stesso avrebbe ricoperto rispetto alla vittima. La sua responsabilità, per quanto si è sin qui illustrato, discende dall'aver egli direttamente concorso, con la propria condotta attiva colposa, già ampiamente descritta, a cagionare l'evento mortale.
Con riguardo alle considerazioni sul contratto di subappalto (di cui al terzo motivo) si rinvia a quanto già osservato sul tema al par. 2.2. Analogamente, in relazione al quarto motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, si rinvia al par. 3.2., dovendosi richiamare il comma 3 dell'art. 62-bis a mente del quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. RICORSO R.D.
5.1. Fondato è unicamente il terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
5.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente afferendo entrambi a profili di responsabilità dell'imputato.
Deve essere preliminarmente disattesa la premessa dell'argomentare difensivo secondo cui, nella sentenza di appello, con riguardo alla posizione del R.D., sarebbero "del tutto confutate e superate le valutazioni in ordine alla presunta inadeguatezza del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza", residuando a carico del R.D. una valutazione di omessa vigilanza sulle fasi relative al collaudo (riempimento della condotta), alla verifica della tenuta dell'impianto e all'eventuale riparazione dei punti di rottura.
Si tratta di un assunto errato. La conferma, operata dalla Corte distrettuale, della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato comporta, all'evidenza, l'integrale condivisione della motivazione del primo Giudice. Soccorrono, all'uopo, il principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); nonché il principio per il quale è del tutto legittima la motivazione per refationem della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (ex multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929).
Tanto precisato, quanto ai compiti e alla funzione normativamente attribuiti alla figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, giova rammentare che essi risalgono all'entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996 (di attuazione della Direttiva 92/57/CEE), nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche. La definizione dei relativi compiti e della connessa sfera di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, di alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco, originariamente contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 494/1996 ed attualmente trasfuso nell'art. 92 d.lgs. n. 81/2008, a mente del quale il coordinatore per l'esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alle aziende sanitarie locali e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione riveste, dunque, un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (ex multis, Sez. 4, n. 24915 del 10/06/2021, Paletti Giancarlo Rv. 281489; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267735; Sez. 4, n. 443 del 17/01/2013, Palmisano e altri, Rv. 255102).
Nel caso in disamina, la Corte di appello non ha affatto disatteso i richiamati principi laddove ha sottolineato che, alla data di verificazione dell'incidente, la "TERMO IN" era già operativa in cantiere (nel cantiere di "IDROTERMICA") da almeno 5 giorni e che, attesa la rilevanza dell'operazione della messa in pressione dell'impianto, che rappresentava una obiettiva situazione di pericolo, era certamente necessaria la presenza del coordinatore al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza dettate dal regolamento CEE e dal POS. Invero, se il R.D. avesse impedito l'utilizzazione di un gas infiammabile (ossigeno) per la messa in pressione dell'impianto, in favore dell'impiego di un gas "inerte", non si sarebbe realizzata, afferma correttamente la sentenza impugnata, la conditio sine qua non della sequenza causale determinativa dell'evento. Questo, peraltro, sarebbe stato parimenti scongiurato se il R.D. - che è risultato essere sostanzialmente assente dal cantiere - si fosse interessato a che la fase, successiva e necessaria, di rilevazione di eventuali perdite e della conseguenziale riparazione si svolgesse nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal P.O.S., tanto più che detta opera di rilevazione e di riparazione fu eseguita da soggetti diversi rispetto a coloro che avevano provveduto al precedente collaudo.
Quanto alla circostanza che l'operazione di riparazione della tubatura fosse stata eseguita di sabato, la motivazione della sentenza impugnata è più ampia e specifica rispetto a quanto riportato dal ricorrente. In essa, si menziona il teste P.G. - figlio di Pa., titolare dell'omonima impresa edile aggiudicataria di un concorrente appalto -, il quale, trovandosi quel giorno in cantiere per i lavori inerenti a detto appalto, ha riferito che, intenti a lavorare, erano anche alcuni operai idraulici ed il manovratore dell'impresa S.. Attività e presenze di cui il coordinatore per la sicurezza non poteva o non avrebbe dovuto essere all'oscuro.
Inoltre, e più specificamente rispetto al suo ruolo di coordinatore per la sicurezza, il contributo causale del R.D. alla verificazione dell'evento è stato altresì rinvenuto, da parte del Giudice di primo grado, nell'aver egli, invece di impedirli, consentito l'avvio dei lavori in assenza di un P.O.S. della "TERMO IN", risultando pacificamente accertato che detto P.0.S. fu formato successivamente al sinistro. Non vi era stata, pertanto, da parte dell'imputato, alcuna verifica della congruenza tra P.O.S. e P.S.C.
Sulla base delle anzidette considerazioni, primi due motivi sono da rigettare.
5.3. Meritevole di accoglimento, come si è detto, è il terzo motivo di ricorso del R.D., afferente al trattamento sanzionatorio. Invero, la Corte territoriale, pur affermando di rideterminare la pena finale in ragione delle riconosciute attenuanti generiche, non ha tuttavia applicato all'imputato alcuna riduzione di pena, atteso che questa è la medesima irrogata all'esito del giudizio di primo grado.
6. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D., con rinvio sul punto alla Corte di appello di Bari, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di P.V., N.N. e G.S. che vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di R.D. e rinvia sul punto alla Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di P.V., N.N. e G.S., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 settembre 2021

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 44944 Anno 2021.pdf
 
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Direttiva n. 3 del 2017

ID 15132 | | Visite: 1599 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Direttiva n. 3 del 2017

“DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEI COMMI 1 E 2 DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124 E LINEE GUIDA CONTENENTI REGOLE INERENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO FINALIZZATE A PROMUOVERE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DEI DIPENDENTI”

Visto l’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, il comma 3, secondo cui “Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

Vista il Capo II del DDL A.S. 2233-B, nel testo definitivamente approvato dal Senato il 10 Maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista, la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”, ed in particolare l’art. 25 sul principio di non discriminazione;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;

Visto l’articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, in materia di bilancio di genere;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali.”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante “Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”;

Visto l’Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale e alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche;

Vista la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nella seduta del 25 maggio 2017, ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

Emana la seguente direttiva

La legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 14, introduce nuove misure per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

La disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a:

- fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro;

- sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working.

Le finalità sottese sono quelle dell’introduzione, di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A questo riguardo assumono rilievo le politiche di ciascuna amministrazione in merito a: valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell’ottica di una maggiore produttività ed efficienza;  responsabilizzazione del personale dirigente e non; riprogettazione dello spazio di lavoro; promozione e più ampia diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance; agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le misure da adottare devono permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

L’adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Le amministrazioni dovranno verificare l'impatto delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.

Nel contesto della promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

La presente direttiva, emanata ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 della legge 124/2015, nonché dell’articolo 18, comma 3, dell’A.S. 2233-B citato nelle premesse, fornisce indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso una fase di sperimentazione. Le linee guida, che ne costituiscono parte integrante, contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Gli indirizzi, elaborati sulla base di un percorso condiviso con alcune amministrazioni, sono forniti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire una efficace applicazione delle predette misure da parte delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale.

Ai fini dell’attuazione delle misure e degli obiettivi fissati dalla norma, con particolare riferimento alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, proseguirà la collaborazione già avviata con le amministrazioni attraverso le attività di monitoraggio definite nelle linee guida.

Roma, 1° giugno 2017

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
On.le Dott.ssa Marianna Madia

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Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti

ID 14538 | | Visite: 13654 | Documenti Riservati Sicurezza

Obbligo Green Pass   Tabella attivit  soggetti Rev  0 0 2021

Obbligo Green Pass Tabella: Attività / Soggetti - Rev. 4.0 del 29.11.2021

ID 14538 | Rev. 4.0 del 29.11.2021 / Tabella riepilogativa in allegato 

In allegato tabella con l'individuazione dei settori, attività ed i servizi per cui l'accesso comporta l'obbligo o meno del possesso della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.

Green pass rafforzato / Super green pass (introdotto dal Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172)

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Super green pass   Schema

Fig. 1 - Super Green pass / Green pass rafforzato - Modalità

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

In zona gialla o arancione, già dal 29 novembre, chi possiede un green pass rafforzato potrà accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero limitati o sospesi. Dal 29 novembre al 5 dicembre in zona gialla e arancione i controlli potranno essere effettuati sulla Certificazione cartacea.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni (DL n. 52/2021):

Fig  2   Green pass   Certificazione verde   Modalita

Fig. 2 - Green pass / Certificazione verde - Modalità

(*) Estensione a 72 ore della validità del test molecolare per la durata della certificazione verde introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133, conversione in legge del DL 111/2021.

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- per le dosi successive alla prima e per la vaccinazione a seguito di guarigione o infezione successiva alla prima dose della vaccinazione dopo almeno 14 giorni, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido e di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

ATTENZIONE: dal 15 dicembre 2021 la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione dopo una dose di vaccino passa da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Se si desidera avere il proprio green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

Terza dose di vaccino e Certificazione verde COVID-19

Viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e verrà inviato via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e, a partire dal 15 dicembre 2021, hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 12 novembre 2021, i nuovi green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo":

2 di 2 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);

2 di 2 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;

3 di 3 nel caso di richiamo dopo il completamento del primo ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Vaccini che consento il rilascio della certificazione verde COVID-19

Vaccini autorizzati in Italia

- Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech - è il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea: il 21 dicembre 2020 dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e il 22 dicembre dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
- Vaccino Spikevax (Moderna) - il 6 gennaio è stato autorizzato dall'EMA e il 7 gennaio dall'AIFA .
- Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca - il 29 gennaio è stato autorizzato dall’EMA e il 30 gennaio dall’AIFA.
- Vaccino Janssen (Johnson & Johnson) - è il quarto vaccino autorizzato dall'EMA l'11 marzo e dall'AIFA il 12 marzo 2021.

Equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero

Circolare Ministero della Salute n. 042957 del 23.09.2021

Sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea;
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:

In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

Lavoro pubblico e privato

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
- il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici dal 23 luglio 2021.

Scuole e Università

Fino al 31 dicembre 2021, l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

L’obbligo riguarda:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.
- chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.

Mezzi di trasporto

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione ";
- volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

Strutture sanitarie

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di:

- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

Attività e servizi

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;
- alberghi e strutture ricettive;
- spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
- feste per cerimonie civili e religiose;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati.

Dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione soltanto ai possessori di green pass da vaccinazione o da guarigione è consentito accedere alle attività e ai servizi limitati o sospesi dalla normativa vigente, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali valgono tutti i tipi di green pass.

Green pass rafforzato

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nei territori in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente a chi è in possesso del green pass da vaccinazione o da guarigione.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Esenzioni

L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:

- ai bambini sotto i 12 anni;
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.
-  persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

...

Tabella Obbligo Green Pass Tabella Attività / Soggetti

Tabella green pass   1

[...] Segue in allegato

(*) Esenzioni

- bambini sotto i 12 anni.
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre 2021.
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata.

(**) Art. 9-bis Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 Impiego certificazioni verdi COVID-19. Modifiche in rosso di cui al DL 172/2021

1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
a -bis) alberghi e altre strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, ((salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche,)) parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste salvo quanto previsto al comma 2 -bis.
...

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122

Art. 1 Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87

1. Al Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per i soggetti/attività con obbligo vaccinale vedasi il documento specifico:

Obbligo vaccinale   Tabella Soggetti Professionisti   lavoratori

Maggiori info

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 29.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
3.0 02.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Certifico Srl
2.0 24.09.2021 Legge 16 settembre 2021 n. 126
Circolare Min. Salute n. 042957 del 23.09.2021
Certifico Srl
1.0 23.09.2021 Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 Certifico Srl
0.0 13.09.2021 ---- Certifico Srl

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Decreto 18 settembre 2008 n. 163

ID 15092 | | Visite: 2231 | Prevenzione Incendi

Decreto 18 settembre 2008 n  163

Decreto 18 settembre 2008 n. 163

Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.249 del 23.10.2008)

Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2008

...

Modificato dal Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

...

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Decreto Ministeriale n.252 del 29 dicembre 2021

ID 15360 | | Visite: 2792 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n 252 del 29 dicembre 2021

Decreto Ministeriale n.252 del 29 dicembre 2021

Ricostituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

...

Articolo 1

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 183 del 25 maggio 2016, è ricostituito come segue:
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;
- dott.ssa Maria Teresa Palatucci.
in rappresentanza del Ministero della salute:
- dott.ssa Miriam Di Cesare.
in rappresentanza del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale:
- ing. Stefano Van Der Byi
in rappresentanza dell'INL:
- dott. Bruno Giordano in rappresentanza dell'INAIL:
- ing. Ester Rotoli - effettivo
- dott.ssa Silvia D'Amario -supplente in rappresentanza dell'INPS:
- dott. Raffaele Migliorini
in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:
componenti effettivi
- dott.ssa Barbara Alessandrini - Regione Friuli Venezia Giulia
- dott. Paolo Bruno Angori - Regione Toscana
- dott.ssa Nicoletta Cornaggia - Regione Lombardia
- dott. Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio
- dott. Rocco Graziano - Regione Campania
componenti supplenti
- dott. Marco Broccoli - Regione Emilia-Romagna
- dott.ssa Annamaria Gianmaria - Regione Abruzzo
- dott. Antonello Lupi - Regione Marche
- dott. Michele Mongillo - Regione Veneto
- dott. Roberto Zanelli - Regione Piemonte
2. Per le ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 25 maggio 2016, n. 183, possono essere invitati, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti degli altri ministeri competenti.

Articolo 2

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 25 maggio 2016, n. 183:
a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2018 [2008 n.d.r.].

Articolo 3

1. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL, che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. All'attuazione delle attività previste dall'articolo 5 del citato decreto 25 maggio 2016, n. 183 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

...

Fonte: MLPS

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Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31.03.2022

ID 15307 | | Visite: 6479 | News Sicurezza

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31 03 2022

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31.03.2022

ID 15307 | 29.12.2021 / Download Scheda

Comunicato INAIL 27 dicembre 2021 - Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Prorogati, fino al 31 marzo 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, rinvia i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL

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Green Pass - Domande frequenti (FAQ)

ID 14308 | | Visite: 132810 | News Sicurezza

Green pass FAQ   4 0 2021

Green Pass - Domande frequenti (FAQ) / Fonte GOV Rev. 5.0 del 26.12.2021

ID 14308 | 26.12.2021 / In allegato Documento Faq aggiornate al 26.12.2021

FAQ Governo su Green pass / Certificazione verde COVID-19, così articolate:

1. Bambini
2. Green pass rafforzato
3. Informazioni generali
4. Persone vaccinate
5. Vaccinati all'estero
6. Persone guarite
7. Viaggi
8. Lavoro pubblico e privato
9. Scuola e Università
10. Esenzioni
11. Privacy e sicurezza
12. Come fare per
13. VerificaC19 - Informazioni per gli operatori

Update 26.12.2021 Rev. 5.0 2021

Aggiornamento FAQ GOV

In calce all'articolo Documento PDF Green Pass - Domande frequenti (FAQ) Riservato Abbonati sicurezza

Green Pass   Domande e risposte

1. Bambini (Rev. 5.0)

I bambini dai 5 agli 11 anni che effettuano la vaccinazione ricevono la Certificazione verde COVID-19?

Sì, viene emessa una Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, come già avviene per guarigione e test antigenico rapido e molecolare. Tuttavia i bambini sotto i 12 anni sono esenti dall’obbligo di green pass per accedere ad attività e servizi in Italia, come indicato nel Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172.

La notifica di emissione della Certificazione verde Covid-19 viene inviata ai recapiti forniti dai genitori o tutori in sede di vaccinazione.

I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento?

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento, prendere mezzi di traporto locale o a lunga percorrenza.

La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l'infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.

Il green pass da vaccinazione dei bambini al di sotto dei 12 anni è necessario per viaggiare?

No. Il green pass per vaccinazione è necessario solamente al fine di non sottoporsi all’isolamento fiduciario, qualora i bambini dai 6 ai 12 anni viaggino senza il/i genitore/i che fanno ingresso in Italia da un viaggio all’estero in uno dei Paesi di cui all’Elenco C o D, oppure per poter partire all’interno dei Corridoi turistici covid-free.

Tutti i bambini di età inferiore ai 6 anni che fanno ingresso in Italia sono esentati dalla presentazione del tampone.

I bambini dai sei anni in su, invece, sono tenuti ad effettuare il tampone antigenico o molecolare prima della partenza, in base agli adempimenti previsti per chi proviene dai Paesi degli Elenchi C, D ed E.

Qualora oltre al tampone abbiano un green pass da vaccinazione o da guarigione saranno esentati dall’isolamento all’arrivo in Italia, laddove previsto. Se non hanno il green pass da vaccinazione o guarigione sono esentati dall’isolamento, a condizione che si sottopongano a tampone, se il genitore che li accompagna è in possesso di green pass da vaccinazione o da guarigione e di un tampone pre-partenza negativo, sempre in accordo alle regole stabilite dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

Il green pass ai minori di 12 anni non è richiesto per utilizzare il trasporto pubblico locale o altri mezzi di trasporto a lunga percorrenza sul territorio italiano.

Per i viaggi fuori dall'Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologicaPrima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

2. Green pass rafforzato (Rev. 5.0)

Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

A cosa serve il green pass rafforzato?

Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Ad esempio, in zona bianca e gialla, è richiesto per l’accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), discoteche e cerimonie pubbliche, e, in zona arancione, per l’accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito governo.it.

Attenzione

Il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 ha esteso l’uso del green pass rafforzato anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso e ad altre attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Inoltre dal 30 dicembre i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?

Per green pass rafforzato si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non è una nuova certificazione.

Pertanto, se ne sei già in possesso, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione in corso di validità.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

Quando è entrato in vigore il green pass rafforzato?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il green pass rafforzato.

Controlla sempre la scadenza della tua Certificazione verde COVID-19 e assicurati che non sia scaduta o stia per scadere.

3. Informazioni generali (Rev. 5.0)

Che cos’è la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma comune (Gateway europeo) per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutti i Paesi dell’UE. In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia cartaceo.

Chi può ottenere la Certificazione verde COVID-19?

La Certificazione verde COVID-19 viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
- essere vaccinati, a ogni dose di vaccino viene rilasciata una nuova certificazione;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Quali tipi di test sono validi per avere la Certificazione verde Covid-19 in Italia?

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

- test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.

- test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.

I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze:

- per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico);

- nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico;

- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio;

- per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo.

- In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.

Quando e dove è obbligatoria la Certificazione verde COVID-19 in Italia?

In Italia, la Certificazione verde COVID-19, o green pass, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

All’interno delle seguenti sezioni è possibile scoprire a chi, quando e dove è richiesta.

Lavoro pubblico e privato
Scuole e Università
Mezzi di trasporto
Strutture sanitarie
Attività e servizi

E' gratuita la Certificazione verde COVID-19?

Sì, la Certificazione verde COVID-19 è gratuita. Non occorre pagare nulla per scaricarla o visualizzarla o stamparla. Nessun costo viene richiesto con la notifica, che puoi ricevere soltanto:

- via email da mittente "Ministero della Salute" (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. )
- via SMS da mittente MIN SALUTE

In quanto tempo viene generata e per quanto tempo è valida la Certificazione?

Il tempo di emissione e la durata della Certificazione variano a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose, a partire dal 9 dicembre 2021, la Certificazione sarà generata entro 48 ore dopo la somministrazione, ma avrà validità a partire dal 15° giorno dalla prima dose e fino alla dose successiva;

- per le dosi successive alla prima e vaccinazione a seguito di guarigione, la Certificazione sarà generata entro 48 ore e, dal 15 dicembre 2021, sarà valida per 9 mesi dalla data di vaccinazione.

Nei casi di guarigione da COVID-19:

- se si è contratta l’infezione Covid-19 senza essere vaccinati, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;

- se si è contratta l’infezione Covid-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la Certificazione per guarigione sarà generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione e, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo;

- se si è contratta l’infezione Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino oppure dopo il completamento del ciclo vaccinale primario oppure dopo la dose di richiamo (booster), la Certificazione è generata entro il giorno seguente l’emissione del certificato di guarigione. Questa nuova Certificazione verde COVID-19 per guarigione post vaccinazione, valida per 9 mesi dalla data del certificato di guarigione, verrà emessa a partire dal 28 dicembre 2021. Per scaricarla si riceverà un nuovo AUTHCODE via SMS o email ai recapiti comunicati in sede di vaccinazione.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità di:

- 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido;

- 72 ore dall’ora del prelievo in caso di test molecolare.

Se hai fatto una dose di richiamo (booster) di vaccino, ricorda che verrà emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE per scaricarla. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

ATTENZIONE

- Dal 15 dicembre 2021 la durata della validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione è passata da 12 a 9 mesi. L'App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Certificazione validità 12 mesi". Se desideri avere il green pass con l’indicazione della nuova scadenza, sarà necessario riscaricarlo utilizzando lo stesso AUTHCODE che hai ricevuto, quando hai completato il ciclo vaccinale, via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato.

- Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

In quali casi una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità può essere revocata?

La Certificazione verde COVID-19 può essere revocata nei seguenti casi:

- test risultato positivo al SARS-CoV-2 di una persona in possesso di Certificazione verde COVID-19, in corso di validità;
- certificazione rilasciata od ottenuta in maniera fraudolenta;
- sospensione di una partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa.

Al verificarsi di uno di questi casi, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, inserendo i relativi identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in fase di verifica e comunicate al Gateway europeo affinché siano considerate non valide anche negli altri Stati membri.

La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della revoca all’interessato, attraverso i dati di contatto eventualmente disponibili, eccetto che per le certificazioni rilasciate od ottenute in maniera fraudolenta

Nel caso di infezione al SARS-CoV-2, la revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, una funzione di annullamento della revoca indicandone la motivazione.

Per saperne di più:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

4. Persone vaccinate (Rev. 5.0)

È cambiata la scadenza da 12 a 9 mesi della Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, cosa devo fare?

Dal 15 dicembre 2021, la validità della Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, per le dosi successive alla prima o dose dopo guarigione, è passata da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.
Controlla quando hai fatto l'ultima dose, se sono passati quasi 9 mesi sei tra coloro che si troverebbero a breve privi di Certificazione verde COVID-19 a seguito di questa variazione. Prenota subito la tua la dose di richiamo, riceverai così la nuova Certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per 9 mesi.

Attenzione
Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi

Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò una Certificazione verde COVID-19?

Sì, per ogni dose viene emessa una nuova Certificazione verde COVID-19 e riceverai via SMS o email un messaggio con un nuovo codice AUTHCODE. Se non dovessi riceverlo entro 48 ore dalla vaccinazione puoi provare a recuperarlo autonomamente su questo sito.

Le nuove Certificazioni per “terza dose” (anche dette dose “booster” o “richiamo”) e “seconda dose” nel caso di vaccino Janssen (Johnson & Johnson) o vaccino dopo guarigione vengono emesse entro 48 ore dalla vaccinazione e hanno validità per 9 mesi dalla data della somministrazione.

Dal 27 dicembre 2021, come da decisione europea, i green pass vaccinali di richiamo vengono emessi indicando nel "numero di dosi effettuate / numero totale dosi previste":

2 di 1 nel caso di richiamo dopo un vaccino monodose (Janssen);

2 di 1 nel caso di richiamo dopo dose unica a seguito di guarigione da Covid-19;

3 di 3 nel caso di richiamo dopo un ciclo vaccinale con due dosi o nel caso di richiamo per le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA.

Gli iscritti all’AIRE, i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia possono acquisire la Certificazione verde COVID-19?

Sì, anche i dipendenti delle istituzioni dell’UE, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), possono acquisire la certificazione verde COVID-19 dal sito istituzionale.

Seleziona la funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia, inserisci il codice fiscale o l'identificativo assegnato dal Sistema Tessera Sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’AUTHCODE.

Attenzione: se sei in possesso della Tessera Sanitaria, devi ottenere la Certificazione selezionando su questo sito "Utente provvisto di Tessera sanitaria" o negli altri modi e canali disponibili.
Come ottenere la certificazione

5. Vaccinati all'estero (Rev. 5.0)

Sono un cittadino italiano vaccinato o guarito all’estero, attualmente in Italia, come posso ottenere la Certificazione verde Covid-19?

I cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2 o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano , il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. I cittadini dovranno recarsi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l’eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

ATTENZIONE. Una volta ricevuto il codice AUTHCODE, che viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione alla Asl, l’utente potrà recuperare la Certificazione da questo sito accedendo alla sezione recupero con Tessera sanitaria ma selezionando la seconda opzione “Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero” e quindi inserendo il codice AUTHCODE, il tipo e numero di documento presentato alla Asl.

Quali vaccini somministrati all’estero sono validi in Italia per ottenere la Certificazione verde COVID-19?

Sono validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19 in Italia i vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e inseriti nel Piano nazionale vaccini, ad oggi: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson)

Sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea. L’elenco completo è consultabile nella Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021.
- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero), dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti, sono considerati come equipollenti alla Certificazione verde COVID-19.

Le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco. Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 emessa dallo Stato italiano.

I cittadini senza fissa dimora, vaccinati all'estero, possono accedere alle mense e ai servizi sociali?

Sì, i cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, possono accedere alle mense e ai servizi sociali. Per poter garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici, sono assegnati, ove possibile, una Certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale.

6. Persone guarite (Rev. 5.0)

Sono guarito dal Covid da meno di sei mesi, come faccio a ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Per prima cosa è necessario che il tuo certificato di guarigione venga trasmesso a livello centrale. Il tuo medico curante o l'ASL che ha emesso la certificazione di fine isolamento dovranno infatti inserire i tuoi dati nel Sistema Tessera Sanitaria. Solamente dopo tale inserimento il Ministero della Salute potrà generare in automatico la tua Certificazione verde Covid-19 che, in Italia, varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione europea varrà per 180 giorni dal primo tampone molecolare positivo.

Perché il mio certificato di guarigione dura solo 6 mesi?

La durata del certificato COVID digitale dell'UE (EU Digital COVID Certificate - EUDCC), rilasciato successivamente alla guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2, è stata stabilita dal Regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021 in 180 giorni dalla data di effettuazione del primo test molecolare risultato positivo. Tale normativa deve essere applicata in tutti gli Stati Membri dell’UE. Tuttavia in Italia la durata di validità della Certificazione vede COVID-19 è maggiore, e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione.

La data di fine validità indicata nella certificazione si riferisce alla scadenza nel resto dell’Unione europea, ma in Italia resterà valida fino allo scadere dei 6 mesi dalla guarigione.

Sono guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi, ma non ho ricevuto la Certificazione COVID-19. Che cosa posso fare?

Solo alcune Regioni hanno trasmesso alla Piattaforma nazionale-DGC i dati delle guarigioni per l'emissione automatica delle Certificazioni verdi per guarigione. Se non hai ricevuto un SMS o email con l'AUTHCODE e non la trovi nella sezione “Messaggi” dell’App IO o accedendo con SPID dal sito www.dgc.gov.it, è probabile che il medico o la Asl non abbiano inserito nel sistema Tessera sanitaria i dati relativi al tuo certificato di guarigione. In questo caso devi rivolgerti al tuo medico di famiglia o alla Asl perché inseriscano i dati nel sistema. La Certificazione verde COVID-19 per guarigione verrà rilasciata dopo qualche minuto.

Ho fatto la prima dose di vaccino e dopo ho preso il Covid-19, posso avere il green pass per vaccinazione completata?

Se hai contratto il Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di un vaccino che ne prevede due, e l'infezione da Covid-19 è avvenuta oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (fa fede la data del primo test molecolare positivo), riceverai la Certificazione verde Covid-19 insieme al green pass per guarigione.

Se hai contratto il Covid-19 entro quattordici giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, per ricevere il green pass di ciclo vaccinale primario completato è necessaria una seconda dose, da effettuare entro 180 giorni dall'infezione (fa fede la data del primo test molecolare positivo).

7. Viaggi (Rev. 5.0)

Ho il Green pass, devo sottopormi a isolamento al mio rientro in Italia da un Paese UE?

No, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19, o altra certificazione equipollente, attestante il completamento del ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, o l’avvenuta guarigione da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione della certificazione attestante un tampone risultato negativo e del Passenger Locator Form.
Viceversa, se sei in possesso di una Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta effettuazione di un tampone, risultato negativo, si applica l’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, al termine dell’isolamento.

Per saperne di più consulta:

Viaggiatori
FAQ Covid-19, viaggi

8. Lavoro pubblico e privato (Rev. 5.0)

Servirà un green pass rafforzato per recarsi al lavoro?

No, sarà valido qualsiasi green pass compreso quello da test antigenico rapido o molecolare.

Come viene effettuato il controllo della Certificazione verde COVID-19 dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM del 12 ottobre 2021.

I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzata o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’App “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Tutti i pubblici dipendenti devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al personale in regime di diritto pubblico, per accedere ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. L’obbligo riguarda anche il personale delle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), la Banca d’Italia, gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale. Inoltre, l’obbligo di green pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni, anche con contratto esterno

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Tutti i lavoratori del settore privato devono possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro?

Sì, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19.

L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Chi è tenuto a possedere la Certificazione verde COVID-19 per accedere agli uffici giudiziari?

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, il personale, i magistrati, i componenti delle commissioni tributarie, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazione verde COVID-19.

Non sono soggetti all’obbligo gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Come avviene l’accesso ai luoghi di lavoro nella PA di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica?

L’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19 non si applica ai lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Nel settore pubblico, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, secondo quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR Code. Nelle more del rilascio del predetto codice, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Avrei dovuto ricevere il codice per scaricare la Certificazione verde, ma non è arrivata la notifica, posso utilizzare un altro certificato?

Sì, i lavoratori possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose da 15 giorni (documento valido fino alla data prevista per la dose successiva);
- aver effettuato una dose di vaccino dopo una precedente infezione da COVID-19;
- aver effettuato le dosi di vaccino successive alla prima. Ad ogni dose si riceve una nuova certificazione verde COVID-19;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il lavoratore che effettua la prestazione in lavoro agile deve essere in possesso della Certificazione verde COVID-19?

No, perché il possesso del green pass è previsto per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, nella pubblica amministrazione, il lavoratore che non possiede il green pass o non è in grado di esibirlo non può essere adibito per tale motivo a modalità di lavoro agile e risulta assente ingiustificato.

Il dipendente che non è in possesso della Certificazione verde COVID-19 al momento dell’accesso al luogo di lavoro e ne entra in possesso successivamente, può rientrare al lavoro?

Sì, perché il soggetto che non risulta in possesso del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro deve essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, che ne abilita quindi il rientro in servizio.

Gli utenti che accedono a un ufficio pubblico devono possedere la Certificazione verde COVID-19?

No, gli utenti che accedono a un ufficio pubblico non devono possedere la Certificazione verde COVID-19, in quanto il relativo obbligo è previsto ai fini dell’accesso ai luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della Certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Quali sistemi automatici di verifica della Certificazione verde COVID-19 sono previsti per le aziende private?

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle aziende private, oltre all’app Verifica C19, sono previste due soluzione di sistemi automatizzati di verifica:

il pacchetto di sviluppo per applicazioni Software Development Kit - SDK rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source;

il servizio Greenpass50+ messo a disposizione dall’INPS per le aziende con più di 50 dipendenti.

Quali sistemi automatici di verifica della Certificazione verde COVID-19 sono previsti per la Pubblica amministrazione?

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni, oltre all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati di verifica che rispondono a differenti esigenze e al numero di dipendenti.

9. Scuola e Università (Rev. 5.0)

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno degli istituti scolastici?

Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Decreto-legge n.111/2021).

L'obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici (Decreto-legge n.111/2021).

Sono esenti:

i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno delle università?

Il personale universitario interno ed eterno, gli studenti universitari e chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Sono esenti:

i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021, sono esenti dalla campagna vaccinale.

Il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari che non hanno ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, possono accedere ai locali della scuola e dell’università con altro certificato?

Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l'avvenuta guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

10. Esenzioni (Rev. 5.0)

Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

- bambini sotto i 12 anni;

- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021;

- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021.

- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111, il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146).

In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le mie condizioni di salute non mi permettono di fare la vaccinazione, che cosa devo fare per accedere alle attività e ai servizi dove è richiesta la Certificazione verde COVID-19?

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021.

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Sono un volontario che ha partecipato alla sperimentazione del vaccino ReiThera, come posso ottenere la Certificazione verde COVID-19?

Ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione denominata Covitar, possono utilizzare un Certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, in formato cartaceo o digitale, per l’accesso ai servizi e attività sul territorio nazionale per i quali è necessario il green pass.

La certificazione, con validità fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, è quella che è stata rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, in attesa di definire indicazioni per la vaccinazione con un altro vaccino approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2021.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Le persone con Certificazione di esenzione dovranno continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, sono idonee anche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro?

Sì, l’obbligo del possesso di Certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso al luogo di lavoro non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021. In assenza di ulteriori indicazioni, anche le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate per gli usi previsti dalla normativa anteriore al decreto legge n. 127 del 2021, la cui validità si intende automaticamente prorogata fino al 31 dicembre 2021, con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021, devono ritenersi idonee per l’esonero dall’obbligo del possesso del green pass per l’accesso al luogo di lavoro, in quanto attestano condizioni di salute che impediscono la vaccinazione.

I cittadini della Repubblica di San Marino possono spostarsi in Italia e accedere ad attività e servizi, scuole e università con il certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dal proprio Stato?

Sì, fino al 31 dicembre 2021 tutte le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino possono viaggiare in Italia utilizzando i mezzi di trasporto (aerei, treni, navi, pullman, funivie) e accedere ad attività e servizi, scuole e università, luoghi di lavoro dove è previsto l’obbligo di green pass.

11. Privacy e sicurezza (Rev. 5.0)

È possibile falsificare o manomettere una Certificazione verde COVID-19?

No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle Certificazioni, e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia VerificaC19).

Questo sistema di crittografia a doppia chiave assicura che non sia possibile risalire dalla chiave pubblica alla chiave privata e quindi rende impossibile produrre certificazioni non autentiche.L'app non ha bisogno di essere collegata alla rete per verificare le informazioni sulle Certificazioni. VerificaC19, si collega alla rete unicamente una volta al giorno per aggiornare le chiavi pubbliche di tutti i paesi europei. Nessun dato personale contenuto nelle Certificazioni viene quindi veicolato all’esterno al momento della verifica, né memorizzato sul dispositivo del verificatore.

In fase di verifica della Certificazione, i miei dati personali sono tutelati?

Grazie all’utilizzo di un’App di verifica, che in Italia si chiama VerificaC19, il personale addetto avrà la possibilità di verificare la validità e l’autenticità delle Certificazioni. Sarà sufficiente mostrare il QR Code della Certificazione. In caso di formato cartaceo, piegando il foglio, sarà possibile tutelare le proprie informazioni personali. Il QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione verde. Le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno quelle necessarie per assicurarsi che l'identità della persona corrisponda con quella dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

12. Come fare per (Rev. 5.0)

Come si acquisisce la Certificazione?

Per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione, a prescindere dal livello di digitalizzazione, è possibile acquisire la Certificazione in diversi modi. Si può infatti scegliere tra canali digitali e canali fisici. La disponibilità della Certificazione viene comunicata tramite email o SMS (ai contatti indicati in fase di prestazione sanitaria: vaccinazione, test o guarigione) con un codice per scaricarla.

- Canali digitali

- Via App

- - Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

- - App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’App IO (che già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. La Certificazione verde COVID-19 è visibile nella sezione “Messaggi”, dove resterà disponibile.

- Siti web

- - Sito dedicato, è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN o che sono stati vaccinati all’estero e hanno registrato la vaccinazione presso una Asl italiana) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria.

- Fascicolo sanitario elettronico, accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria Certificazione.

- Canali fisici

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Come posso ottenere la Certificazione con Immuni?

Su Immuni per il recupero della Certificazione è stata attivata una apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 devi inserire:

le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria (lo trovi sul retro della tessera, l’ultimo codice in basso)

la data di scadenza della stessa

uno dei codici univoci ricevuti rispettivamente con:

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG)

In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR Code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

Quest’azione non avrà nessun tipo di ripercussione a livello di privacy. Lo strumento è e rimarrà assolutamente privacy preserving, nel senso che in nessuno modo le informazioni dell’utente lasceranno il dispositivo mobile né verranno messe in relazione con le informazioni di contact tracing.

La Certificazione rimarrà soltanto sul cellulare dell’utente e non verrà veicolata in nessun altro luogo. Il flusso è quindi unidirezionale: dal database centrale che gestirà le Certificazioni, verso il cellulare dell’utente.

Le informazioni che si dovranno inserire su Immuni (Codice e Tessera Sanitaria) serviranno solamente per permettere il recupero della propria Certificazione, e non contribuiranno in nessun modo a una profilazione degli utenti. L’App quindi rimarrà anonima.

Come si ottiene la Certificazione su App IO?

Il recupero della Certificazione su App IO è automatico, senza doverne fare richiesta né inserire codici o altri dati. Gli utenti ricevono infatti una notifica sul proprio dispositivo mobile e, dopo aver visualizzato la Certificazione, è possibile salvarla nella memoria locale (es. come immagine nella galleria fotografica del cellulare). In questo modo sarà sempre disponibile anche in modalità offline e non dovrai inserire codici o altri dati, sarà sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

La Certificazione resterà comunque disponibile nella sezione “Messaggi” dell’App IO.

Come posso ottenere la Certificazione con l’identità digitale (SPID/CIE)?

Grazie all’identità digitale (SPID/CIE) è possibile acquisire la Certificazione dal sito www.dgc.gov.it . È necessario accedere alla sezione dedicata e inserire le proprie credenziali. Non sarà necessario inserire nessun altro tipo di informazione.

Lo stesso può essere fatto utilizzando app IO, inserendo le proprie credenziali SPID o CIE.

Posso acquisire la Certificazione senza identità digitale (SPID/CIE)?

Sì, all’indirizzo email o numero di telefono fornito quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione viene inviato un codice (AUTHCODE). Andando sul sito www.dgc.gov.it o su App Immuni è sufficiente inserire il codice assieme al numero e data di scadenza della propria Tessera Sanitaria per ottenere la Certificazione. Se non sei iscritto al SSN e non hai la Tessera Sanitaria puoi inserire insieme all’AUTHCODE il numero del documento di identità registrato per il test o il certificato di guarigione.

In alternativa, è possibile recarsi dal proprio medico di base o andare in farmacia fornendo il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria.

Posso acquisire la Certificazione se non ho un cellulare o computer?

Sì, è possibile rivolgersi al proprio medico di base o in farmacia e fornire il proprio Codice Fiscale e Tessera Sanitaria. A quel punto l’intermediario (medico o farmacista) potrà o stampare la Certificazione con il QR Code o inviarlo ad un indirizzo email da te indicato.

Come ottengo il codice (AUTHCODE) per acquisire la Certificazione?

Al momento della generazione della Certificazione verde COVID-19, la piattaforma nazionale invia un messaggio con il codice AUTHCODE associato alla certificazione ai recapiti email o SMS se forniti quando hai fatto la vaccinazione o il test antigenico/molecolare o è stato emesso il certificato di guarigione.

Questo codice, assieme ai dati della Tessera Sanitaria, permette di ottenere la Certificazione su www.dgc.gov.it o su app Immuni.

Segui le istruzioni contenute nel messaggio e fai attenzione che il mittente sia "Ministero della Salute" (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) per la email e Min Salute per gli SMS.

Posso recuperare il mio codice AUTHCODE da solo in caso di smarrimento o se non l’ho ricevuto?

Dal 30 luglio è possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS o l'email, recuperare l’AUTHCODE in autonomia.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l'AUTHCODE si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con App IMMUNI.

Ricorda che la certificazione dopo la prima dose della vaccinazione viene emessa solo dopo 12 giorni e ha validità dal 15esimo giorno dalla somministrazione.

Assicurati di aver fornito i tuoi contatti (numero di cellulare o l’indirizzo email) in occasione delle prestazioni sanitarie che danno diritto a ottenere la Certificazione verde COVID-19, in questo modo sarai sicuro di ricevere tempestivamente la notifica con l’AUTHCODE.

Ho ricevuto il codice AUTHCODE via mail o sms ma utilizzandolo sul sito o app IMMUNI risulta che la Certificazione non è disponibile, come mai?

La Piattaforma nazionale invia il codice AUTHCODE ai contatti mail o SMS comunicati in fase di prestazione sanitaria (per esempio la vaccinazione). Se hai lasciato i tuoi contatti per un parente (per esempio un genitore anziano), potresti ricevere il codice AUTHCODE di una Certificazione che non è intestata a te. Nei messaggi di contatto vengono specificate le prime due lettere del nome e la prima lettera del cognome dell'intestatario della Certificazione, intervallate da un asterisco. Verifica che siano le tue. Anche la Tessera sanitaria da abbinare all'AUTHCODE deve essere della persona a cui sono riferite le iniziali riportate nel messaggio.

Posso ricevere il codice (AUTHCODE) per i miei familiari?

La piattaforma nazionale invia, ai recapiti comunicati per la vaccinazione, il test o il certificato di guarigione, il codice AUTHCODE per acquisire la Certificazione. Pertanto se, per esempio, i genitori hanno lasciato i propri recapiti per i figli, avranno la possibilità di acquisire la Certificazione a nome loro. Una volta ricevuto il codice basta seguire i canali a disposizione e le istruzioni nel messaggio.

Non ho la Tessera Sanitaria in quanto non iscritto al Sistema sanitario nazionale, è un problema?

Non è un problema, dal sito www.dgc.gov.it è comunque possibile recuperare la propria Certificazione. È sufficiente inserire il codice (AUTHCODE) ricevuto via SMS o email insieme al numero del documento, che hai comunicato quando hai fatto il tampone o è stato emesso il certificato di guarigione.

Quale numero posso chiamare per informazioni e assistenza telefonica?

Per informazioni e assistenza sulla Certificazione verde COVID-19 chiama il numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni, 24 ore su 24).

Per recuperare il tuo codice AUTHCODE (se lo hai smarrito o non lo hai ricevuto anche se hai fatto il vaccino o il tampone o sei guarito dal COVID-19) dal 30 luglio 2021 è disponibile una nuova applicazione che ti permette di ottenere l’AUTHCODE in autonomia.

Se hai comunque bisogno di aiuto per recuperare l'AUTHCODE, chiama il numero di pubblica utilità 1500 (il servizio di recupero AUTHCODE è attivo dal 12 luglio 2021).

(Dal 1° ottobre 2021 il numero verde 800.91.24.91 risponderà soltanto per assistenza App Immuni e non saranno più attive le caselle di posta elettronica)

13. VerificaC19 – Informazioni per gli operatori (Rev. 5.0)

Come posso verificare un green pass rafforzato?

Prima di scansionare il QR code, seleziona sul tuo dispositivo con il quale procedi manualmente al controllo del green pass, la tipologia di verifica:

- “base” per certificazione da vaccinazione, guarigione o test antigenico rapido o molecolare;

- “rafforzata” per certificazione da vaccinazione o guarigione.

Assicurati di utilizzare sempre la tipologia di verifica più appropriata in base alla normativa e al contesto in cui effettui la scansione.

Consulta la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 sul sito governo.it.

Cos’è VerificaC19?

La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile.

L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle Certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

VerificaC19 permette anche il controllo dell’EU Digital Covid Certificate emesso da altri paesi europei.

L’App VerificaC19 è gratuita e può essere scaricata da Appstore, Playstore e AppGallery.

Per facilitare le operazioni di verifica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all’app Verifica C19, sono previsti diversi sistemi automatizzati che rispondono a differenti esigenze.

A che cosa serve l’App?

La Certificazione verde COVID-19 (in Europa EU Digital Covid Certificate) è lo strumento ideato per permettere di viaggiare in maniera più sicura nei Paesi dell'Unione europea.

L’App VerificaC19 ha due funzioni:

- validare l’autenticità della Certificazione

- verificare che l'intestatario della Certificazione abbia i requisiti necessari per entrare in Italia o nel Paese di destinazione, nel caso di un viaggio all’estero, o per compiere una specifica attività sul territorio italiano.

Come si usa l’App?

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

- il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

- il verificatore, in base alla normativa e al contesto in cui effettua la scansione, seleziona la tipologia di verifica da utilizzare (base o rafforzata);

- l’App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.

- l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo due possibili risultati:

- - schermata verde: la Certificazione è valida;

- - schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.

Ho bisogno di accesso ad internet per verificare le Certificazioni?

Per utilizzare correttamente l’App VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno ad una rete internet. Successivamente l’applicazione funziona correttamente offline. Il collegamento serve per due motivi:

- aggiornare l’elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l’autenticità delle Certificazioni;

- aggiornare l’App con nuove ed eventuali funzionalità operative.

Quali dati vengono letti?

La lettura del QR Code non rivela l’evento sanitario che ha generato la Certificazione (tampone, vaccino o guarigione). Le uniche informazioni personali visualizzabili dal verificatore saranno quelle necessarie ad accertare la validità della certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cittadino sul dispositivo del verificatore.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione?

Di seguito è riportato l’elenco degli operatori incaricati di verificare la Certificazione verde COVID-19.

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.

Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.

I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.

I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.

Il Prefetto territorialmente competente adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica limitata al possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti soltanto ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Certificazione non valida”, cosa vuol dire?

Una Certificazione può essere non valida per due motivi.

- Certificazione scaduta, tutte le Certificazioni hanno durata limitata a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata: 48 ore per i tamponi antigenici, 72 ore per i tamponi molecolari, 6 mesi per i certificati di guarigione e, a partire dal 15 dicembre 2021, 9 mesi per ogni dose di vaccino successiva alla prima. La Certificazione generata con la prima dose di vaccino scadrà con la generazione della Certificazione per seconda dose.

- Certificazione verde COVID-19 non autentica.

Ho effettuato una scansione ed è comparsa la schermata rossa “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19”, cosa vuol dire?

Quando compare la schermata rossa con la scritta “Errore di lettura QR Code, oppure non è una Certificazione verde COVID-19” le cause sono due:

- Errore di lettura QR Code: c’è stato un errore di lettura da parte dell’app VerificaC19. Puoi riprovare cercando condizioni di luce migliori, e assicurandoti che l’inquadratura della fotocamera sia allineata al QR Code da scansionare.

- VerificaC19 riconosce solamente i QR Code che rispettano le specifiche europee dell’EU Digital Covid Certificate. Nessun’altra tipologia di QR Code potrà quindi essere scansionata con successo dall’App.

Quali altri Certificazioni extra-Ue vengono riconosciute come valide in Italia per spostamenti e attività?

Con l’ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell’Unione Europea emesse dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da COVID-19.

Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute: apre una nuova finestra per quanto riguarda vaccinazione e guarigione. Le Certificazioni permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19.

In caso di viaggio (ingresso o ritorno in Italia), l'utilizzo della Certificazione dipende dal Paese di provenienza o transito. Per approfondire consulta le pagine dedicate ai viaggiatori https://www.salute.gov.it/viaggiatori 
nel sito del ministero della salute.

A cosa serve la "modalità automatica" dell'App VerificaC19?

Per facilitare e rendere più veloce la scansione di un alto numero di Certificazioni, nell'App VerificaC19 è stata introdotta la "modalità automatica". Il verificatore, selezionandola sul proprio dispositivo con il quale procede manualmente alle verifiche dei green pass, potrà effettuare le scansioni in maniera continuativa.

Sto riscontrando dei problemi tecnici nel funzionamento di VerificaC19, cosa posso fare? A chi mi posso rivolgere?

In caso di malfunzionamento nella scansione delle Certificazioni verdi COVID-19 è consigliabile disinstallare e riscaricare l'applicazione. Se i problemi dovessero persistere, è possibile chiamare il numero di pubblica utilità 1500 che risponde tutti i giorni, 24 ore su 24.

Fonte: Governo

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 26.12.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
4.0 02.12.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
3.0 13.10.2021 Aggiornamento FAQ GOV Certifico Srl
2.0 27.09.2021 Aggiornamento FAQ GOV
- Decreto-Legge 10 Settembre 2021 n. 122
- Decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127
Certifico Srl
1.0 16.08.2021 Inserite le FAQ relative alle
“misure in area bianca” riguardanti il green pass
Certifico Srl
0.0 15.08.2021 -- Certifico Srl

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Il rischio da sostanza pericolose per acconciatori ed estetiste

ID 15260 | | Visite: 2822 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il rischio da sostanza pericolose per acconciatori ed estetiste

Il rischio da sostanza pericolose per acconciatori ed estetiste

INAIL 2021

L’opuscolo, rivolto ad acconciatori e estetiste, è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-Osha), e dal network nazionale, nell’ambito della campagna europea “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”, promossa da EU-Osha nel biennio 2018-2019.

L’opuscolo intende fornire le informazioni necessarie ai fini di una corretta valutazione e gestione del rischio da sostanze pericolose in tale settore, in cui i lavoratori sono maggiormente esposti, con un approccio comunicativo e divulgativo, nell’ottica di una sempre maggiore diffusione della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.

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Fonte: INAIL

Le malattie asbesto correlate

ID 15261 | | Visite: 1728 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Le malattie asbesto correlate

Le malattie asbesto correlate

INAIL 2021

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail aggiornati 30/04/2021 e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

...

Fonte: INAIL

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Study on collecting information on substances with possible amendments of Directive Chemical Agents and Asbestos

ID 15239 | | Visite: 892 | Documenti Sicurezza UE

Study on collecting information on substances with possible amendments of Directive Chemical Agents and Asbestos

Study on collecting information on substances with possible amendments of Directive Chemical Agents and Asbestos

ID 15239 | 23.12.2021

Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos)

This report summarises the key findings from four reports written within the framework of a study commissioned by the European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG EMPL) by a consortium comprising RPA (Risk & Policy Analysts) (United Kingdom), COWI A/S (Denmark), FoBiG (Forschungsund Beratungsinstitut Gefahrstoffe) (Germany), and EPRD (Office for Economic Policy and Regional Development) (Poland).

The four reports are:

- Report for lead and its compounds;
- Report for asbestos;
- Report for diisocyanates; and
- Methodological note.

Ensuring a safe and healthy work environment for over 200 million workers in the EU is an ongoing strategic goal for the European Commission according to the Communications from the Commission on the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014 – 20201 and 2021 20272. Cancer and other work-related health problems caused by exposure to carcinogenic and other hazardous chemical substances at the workplace leads to suffering of workers and their caring families. It reduces the length, quality, and productivity of the working lives of European workers. It is important to ensure that risks to workers' health that arise from exposure to carcinogenic and other hazardous chemicals at the workplace are effectively controlled including, where appropriate, by the use of limit values.

Fonte: EC
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Informativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro MLPS 22 Dicembre 2021

ID 15231 | | Visite: 1248 | News Sicurezza

Informativa del ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

ID 15213 | 22.12.2021 Camera dei deputati - Min. Orlando

​Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, è intervenuto oggi alla Camera dei Deputati per rendere l'informativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dell'intervento, il ministro ha richiamato l'attenzione sulla "necessità di proseguire e rafforzare, con decisione e costanza, il lavoro avviato dal Governo, dal Parlamento, dalle Autorità di vigilanza, da tutte le istituzioni competenti, anche in raccordo con le parti sociali".

Ripercorrendo il cammino compiuto fin dalle prime settimane dal suo insediamento, Orlando ha ricordato quanto "in questi mesi il Governo ha inteso muoversi con interventi di carattere strutturale e organico, che hanno riportato al centro dell'azione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche cercando di invertire quel senso di rassegnazione, talvolta di accettazione fatalistica che spesso si è registrato in occasione delle morti sul lavoro".

Venendo alla stretta attualità, il titolare del Dicastero ha posto in evidenza l'importante risultato dell'attività operativa svolta della task force "Settore logistico e trasporto merci", costituita per contrastare il dumping sociale, lo sfruttamento del lavoro e i comportamenti illegali nel settore. Solo nella giornata di ieri, ha detto, sono state sottoposte a verifica complessivamente 90 aziende, la metà delle quali è già risultata irregolare al momento del primo accesso.

"Questo metodo di cooperazione interistituzionale, per la prima volta applicato nell'ambito delle politiche di vigilanza - ha rilevato il ministro - è il percorso virtuoso su cui proseguire nel futuro".
...
segue informativa completa in allegato

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Legge 17 dicembre 2021 n. 215

ID 15216 | | Visite: 31511 | Legislazione Sicurezza

Legge 17 dicembre 2021 n  215 Convers  in Legge DL Sicurezza lavoro Draghi

Legge 17 dicembre 2021 n. 215 / Conversione in Legge del DL n. 146/2021 "Sicurezza lavoro Draghi"

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(GU n.301 del 20.12.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021
...

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
...

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTO-BRE 2021, N. 146

[...]

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Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017

ID 10245 | | Visite: 31489 | News Sicurezza

Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile

Informativa Salute e Sicurezza nel lavoro Agile art. 22 co.1 L. 81/2017

ID 10245 | Update 10.12.2021 / Allegato Modello 2021 di informativa  formato doc (consegna cadenza annuale lavoratori e RLS)

La Legge 81/2017 sul lavoro agile (smart working), prevede all'Art. 22 che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07.12.2021 stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere.

In allegato Modello Informativa ai sensi:
- della Legge 81/2017 e
- del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07.12.2021

La consegna dell'Informativa sul lavoro agile a lavoratori ed RLS ha cadenza annuale.
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Update 07.12.2021

Il 7 Dicembre 2021 è stato stipulato il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, il quale stabilisce che in tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall'uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l'infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.


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Update 26.02.2021

Emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio e disponibile l'"informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile"

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono emanate misure volte a contenere la diffusione del Coronavirus nelle regioni Lombardia e Veneto e sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso.

Per contrastare la diffusione del virus sul territorio nazionale, è altresì previsto l’obbligo, per gli individui che abbiano transitato e sostato nei suddetti comuni, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria.

Il decreto dispone inoltre l’applicabilità in via automatica della modalità di "lavoro agile" nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all'art. 2, è stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione in allegato.

Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo smart worker.

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
...

Update 13.06.2017

Legge 22 maggio 2017 n. 81

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. (GU n.135 del 13.06.2017)

Articoli in evidenza:

CAPO I TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile. 
....

Capo II LAVORO AGILE

Art. 18. Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
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Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

...

segue in allegato Modello Informativa

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Cassazione Penale Sent. Sez. 7 Num. 45382 | 09 dicembre 2021

ID 15190 | | Visite: 1213 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 7 del 09 dicembre 2021 n. 45382

Infortunio con il pantografo. Responsabilità del datore di lavoro per omesso controllo e verifica dell'adeguatezza funzionale e della sicurezza del macchinario

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45382 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/11/2021

Fatto e diritto

Il ricorso di D.E.H.F. avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 590, cod.pen. è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, denuncia genericamente l'assenza di responsabilità penale in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al dipendente E.Q., in quanto il macchinario usato, un pantografo non adeguato al taglio della porta e con una lama difettosa, era di proprietà di C. ed era stato concesso in comodato alla impresa individuale di cui era titolare l'imputato; la Corte sul punto ha applicato correttamente i principi giuridici in quanto la persona offesa stava lavorando alle dipendenze dell'imputato e il macchinario era stato messo a disposizione dal D.E.H.F. che aveva omesso di verificarne l'adeguatezza funzionale e la sicurezza. Il ricorso è pertanto è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 24383801).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.11.2021

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Direttiva 2008/96/CE

ID 6384 | | Visite: 4684 | Decreti Sicurezza lavoro

Direttiva 2008 96 CE Gestione sicurezza infrastrutture stradali

Direttiva 2008/96/CE / Consolidato 12.2019

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

GU L 319/59 29.11.2008

Attuazione: D.Lgs. 15 marzo 2011 n. 35
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Modificata da:

M1 - Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (GU L 305/1 26.11.2019)
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Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi 2019

ID 15166 | | Visite: 1313 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi 2019

Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi 2019

INAIL 2021

Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore nuove tariffe dei premi. Per facilitare l’applicazione delle tariffe, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, la Consulenza tecnica accertamento del rischio e prevenzione e la Direzione centrale rapporto assicurativo hanno elaborato le relative Istruzioni Tecniche.

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Fonte: INAIL

Collegati

Circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021

ID 15134 | | Visite: 4313 | Documenti Sicurezza

Circolare n  4 del 9 dicembre 2021

Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 / DL 146/2021 - Allegato I del D.lgs. n. 81/2008

ID 15134 | 10.12.2021 / In allegato Testo Circolare

OGGETTO: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).

La circolare n. 3 del 9 novembre u.s. ha fornito prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal d.l. 146/2021 con specifico riguardo all’articolo 14 del TUSL rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge in oggetto.

Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del MLPS (prot. n. 11057 del 6/12/2021 e prot. n. 11130 del 7/12/2021) e tenuto conto che il provvedimento normativo è attualmente in fase di conversione, appare opportuno, al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

In ragione dell’estensione delle competenze di cui al novellato articolo 13 del d.lgs. n. 81/2008 e nel richiamare le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.

Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare.

Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali.

Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo.

Vedi: Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021

In calce all'articolo testo della Circolare INL n. 4 del 9 dicembre 2021

Estratto

1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell’illecito di cui all’articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all’annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

Si rammenta, infatti, che la previsione dell’articolo 28, comma 2, del d.lgs. 81/2008 contempla “la data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.

La mancata elaborazione del DVR sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (Art. 29, comma 1 (eccetto aziende per le quali è previsto il solo arresto).

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il DVR.

Va tuttavia considerato che per talune fattispecie l’assenza del DVR non è oggetto di prescrizione. Si tratta delle seguenti ipotesi, di cui al TUSL, in cui l’illecito è punito solo con l’arresto:

- aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

In tali casi, il personale ispettivo, oltre a comunicare ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, avrà cura di indicare, nel provvedimento di sospensione, la necessaria elaborazione del DVR quale condizione della revoca.

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall’art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

3. Mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.

Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

Ai fini di quanto previsto da quest’ultimo articolo, considerato l’accordo Stato Regioni del 2011 (formazione lavoratori), il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi solo ove, dalle circostanze accertate in corso di accesso, sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività. Qualora non sia esibita la documentazione inerente alla formazione obbligatoria effettuata, si procederà con l’adozione del provvedimento di sospensione.

In relazione al provvedimento di sospensione dell’attività di impresa o dell’attività lavorativa, qualora sia stata riscontrata la violazione di cui al punto 3, la revoca del medesimo provvedimento potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione - fermi la regolarizzazione di altre violazioni concomitanti di cui all’Allegato I e il pagamento di tutte le somme aggiuntive dovute - atteso che, per effetto del provvedimento di prescrizione, il lavoratore non potrà essere adibito alla specifica attività per cui, ai fini della sospensione, è stata riscontrata la carenza formativa, fino a quando non sia attestato il completamento della formazione e addestramento.

Ai fini della definizione del procedimento di prescrizione in questione, che potrà aver luogo successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, il trasgressore dovrà produrre documentazione attestante il completamento della formazione ed addestramento.

Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, quindi, l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 in commento potrà essere contestata solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TULS e della visita medica, ove obbligatoria.

A tale ultimo proposito, la circolare n. 3/2021 ha richiamato precedenti indicazioni di prassi, riferite al settore edile, che andranno osservate in tutti gli altri settori ove l’accertamento preveda come oggetto principale il rispetto della disciplina prevenzionistica o comunque contempli la partecipazione di personale ispettivo appartenente al profilo tecnico.

Con riferimento alla prima fase applicativa della nuova disciplina, in caso di vigilanza esclusivamente ordinaria e nei casi in cui l’obbligatorietà o meno della sorveglianza sanitaria non sia agevolmente definibile in sede di accesso, ai fini della regolarizzazione del lavoro “nero” sarà sufficiente la verifica degli obblighi inerenti la formazione di cui all’art. 37 TULS.

Ciò non toglie la possibilità, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, di estendere l’accertamento ai profili di sicurezza o di ricondurre le relative valutazioni alla fase successiva all’accesso.

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell’art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.

L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.

In proposito va ricordato che l’art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l’obbligo di redazione del POS relativamente “alle mere forniture di materiali o attrezzature”. Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS “in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

*****
Si ribadisce che per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo provvederà altresì ad adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del d.lgs. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili alla predetta procedura.

La revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta, salvo quanto previsto al punto 3, alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all'allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

In riferimento a quest’ultima esigenza, i Dirigenti e i responsabili delle articolazioni organizzative preordinate alla vigilanza dovranno tener conto di adeguate misure di flessibilità della programmazione e relativa attuazione degli accertamenti disposti.

In fase di prima applicazione, nelle more dell'evoluzione normativa e delle modalità operative della vigilanza, l’adozione del provvedimento di sospensione di cui alle ipotesi riportate nei punti 3 e dal 6 al 12 è da ricondurre esclusivamente al personale con specializzazione tecnica in base al profilo professionale di inquadramento.

Negli altri casi (punti 1, 2, 4 e 5), previo svolgimento di dedicati percorsi di aggiornamento professionale, l’adozione del provvedimento è rimessa anche agli ispettori del lavoro non appartenenti ai profili tecnici, ivi compreso il personale ispettivo INPS e INAIL.

Restano ferme le competenze alla adozione del provvedimento in caso di utilizzazione di personale “in nero” da parte del personale ispettivo “ordinario” e appartenente ai ruoli INPS e INAIL, così come del resto avveniva sulla base della nota prot. 5546 del 20 giugno 2017.

Nei casi di provvedimenti adottati per le violazioni di cui ai punti precedenti, attesa la sostanziale assenza di un sistema di sicurezza aziendale, andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sez. 4 n. 42110 | 18 Novembre 2021

ID 15112 | | Visite: 1432 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 18 novembre 2021 n. 42110

Arto tranciato dalla macchina spargisale. Responsabilità degli amministratori della società rivenditrice

Penale Sent. Sez. 4 Num. 42110 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 21/10/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed ha ridotto la pena a mesi 2 di reclusione, confermando la condanna, ivi compresa quella al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, di G.D. e L.G., nella qualità di soci ed amministratori della società rivenditrice di una macchina spargisale, per il reato di cui agli artt. 113 e 590 cod.pen. (per avere cagionato, con colpa consistita nella violazione dell'allegato, punto 1.4.3, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, mettendo in commercio una macchina priva del dispositivo di sicurezza che impedisse a chiunque di raggiungere gli elementi mobili in movimento, lesioni gravissime, consistenti nell'amputazione della mano destra, ad A.F., il quale, pur non essendo dipendente del figlio M.F., si avvicinava a tale macchina e, nel tentativo di rimuovere un grosso pezzo di sale posto sul fondo della tramoggia, rimaneva impigliato nel rimescolatore, che gli tranciava l'arto, in data 30 novembre 2013).
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che hanno dedotto: 1) la mancanza di motivazione in ordine alla prima censura di appello, con cui si è allegata l'interruzione del nesso di causalità tra la contestata violazione e l'evento lesivo, determinata dalla condotta imprevedibile di volontaria esposizione al rischio di A.F., atteso che su tale aspetto la Corte territoriale si è limitata ad affermare, in modo apodittico, che "i riferimenti contenuti nell'atto di appello al datore di lavoro, alla sicurezza nel luogo di lavoro, al terzo estraneo all'ambiente di lavoro che si espone volontariamente al rischio, alla condotta abnorme ed imprevedibile di A.F. non sono pertinenti ed dirimenti per escludere il nesso di causalità e responsabilità"; 2) la violazione degli artt. 40, 41 e 590 cod.pen. in considerazione della ritenuta esclusione dell'interruzione del nesso causale, in quanto, nel caso di specie, la persona offesa, del tutto estranea all'organizzazione dell'impresa, non ha semplicemente subito la pericolosità del luogo di lavoro, ma si è intromessa nelle operazioni produttive e si è volontariamente esposta al rischio, con una iniziativa in concreto imprevedibile ed estemporanea, ponendo in essere una acrobazia al fine di arrivare a toccare l'albero rotante, nonostante fosse consapevole delle istruzioni contenute nel manuale di uso (evidenziate anche con appositi pittogrammi sull'esterno dello spargisale), secondo cui le operazioni di manutenzione dovevano essere effettuate, con una serie di precauzioni (rispetto della distanza di sicurezza e divieto di rimescolare il sale con le mani), da personale specializzato ed a macchina spenta (mentre, nell'episodio in esame, la macchina era accesa ed a velocità elevata); 3) la violazione degli artt. 42, 43 e 590 cod.pen. in relazione all'art. 4 del d.lgs. n. 17 del 2010, essendo stata ritenuta pericolosa la macchina, che presentava una distanza tra tramoggia e parti mobili pari a 92cm, tale da impedire fisicamente il contatto accidentale con le parti in movimento, nonostante la dichiarazione di conformità CE e nonostante il rispetto della normativa unificata UNI EN 13857 in tema di distanze di sicurezza, senza tenere conto che l'apposizione di una griglia ne avrebbe reso disagevole e addirittura impedito il buon funzionamento e che, di fatto, nel periodo di immissione nel mercato tutti gli spargisale ne erano sprovvisti, in considerazione dello stato dell'arte (come dimostrato dalla produzione documentale del 22 febbraio 2018, trascurata dalla Corte territoriale, del libretto riferibile alla macchina acquistata da M.F.) - stato dell'arte superato solo successivamente, con compromissione delle esigenze di corretta utilizzazione, secondo le risultanze dell'istruttoria.
3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione e la parte civile hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1.I ricorsi sono inammissibili.
2. I primi due motivi, aventi ad oggetto l'omessa motivazione in ordine alla prima censura dell'appello (relativa all'interruzione del nesso di causalità in considerazione della condotta abnorme della vittima) e la violazione degli artt. 40, 41 e 590 cod.pen., sono inammissibili.
Le motivazioni delle due sentenze di merito, essendo conformi, si integrano sul punto, per cui non si ravvisa la prospettata lacuna motivazionale. A ciò si aggiunga che il giudice di appello, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ricostruito tutti i passaggi della vicenda, individuando con precisione gli elementi che inducono ad escludere che la condotta della vittima abbia interrotto il nesso di causalità, ed ha affermato, in modo esplicito, la non pertinenza rispetto alla fattispecie esaminata degli orientamenti di giurisprudenza richiamati dai ricorrenti nell'appello.
Neppure si configura alcuna violazione di legge, atteso che l'introduzione di un terzo, estraneo all'organizzazione aziendale, nel ciclo produttivo e la conseguente prestazione, da parte sua, di una qualsiasi forma di collaborazione, anche laddove non sollecitata dall'imprenditore o dai suoi preposti e dipendenti, integra una ipotesi che, sebbene irregolare, non si presenta come eccezionale (soprattutto nelle piccole imprese e nelle realtà familiari) ed è, quindi, del tutto prevedibile, salvo che non avvenga all'insaputa e contro la volontà del datore di lavoro.
Invero, nella sentenza di primo grado il Tribunale ha correttamente premesso che, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., con conseguente perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., cod. pen., purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi (Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S. e altro, Rv. 258436). Si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico (così Sez. 4, n. 32178 del 16/09/2020, Dentamaro, Rv. 280070).
Proprio alla luce di tali principi, la decisione risulta corretta, atteso che, come già evidenziato, la prestazione di un aiuto nella pulizia dello spargisale da parte del padre dell'imprenditore non ricade nell'orbita dell'eccezionalità, inserendosi nelle ordinarie attività collegate al ciclo produttivo ed all'uso stesso della macchina in esame, che così come possono essere poste in essere da lavori inesperti, allo stesso modo possono essere effettuate da soggetti non legati da un rapporto di lavoro all'imprenditore, su sua richiesta o, comunque, con la sua tolleranza e senza la sua reale (e non solo nominale) opposizione.
A ciò si aggiunga che, nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, l'abnormità può effettivamente configurarsi solo di fronte ad uso improprio e del tutto anomalo della macchina e non certo nell'ipotesi di un uso proprio della stessa, collegato proprio alla sua funzione.
Pure corretta la decisione dei giudici di merito nell'escludere che la condotta della persona offesa, che ha effettuato operazioni di pulizia con la macchina accesa, a velocità elevata, ponendo in essere una manovra pericolosa (secondo la difesa, acrobatica), possa interrompere il nesso di causalità tra la violazione della norma cautelare contestata e l'evento lesivo, in quanto tali imprudenze non esulavano dai rischi valutabili. Difatti, anche recentemente la Corte di cassazione ha ribadito che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Come tutta la disciplina anti-infortunistica, anche tale principio opera necessariamente pure nei confronti del terzo estraneo all'organizzazione aziendale, ma coinvolto, sia pure saltuariamente ed occasionalmente, nel ciclo produttivo.
Parimenti, il comportamento, seppure irresponsabile, dell'utilizzatore di una macchina non può considerarsi abnorme o eccentrico e non interrompe, pertanto, il nesso di causalità tra la violazione, da parte del produttore e/o venditore, della specifica norma cautelare, finalizzata proprio a prevenire quella tipologia di imprudenza, e l'evento lesivo - nel caso di specie, la violazione del punto 1.4.3 del primo allegato del d.lgs. n. 17 del 2010, secondo cui i dispositivi di protezione, la cui mancanza o il cui guasto deve impedire l'avviamento o provocare l'arresto degli elementi mobili, devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando in modo tale che la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile se l'operatore può raggiungerli e che le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento.
3. La terza censura, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 42, 43 e 590 cod.pen. in relazione all'art. 4 del d.lgs. n. 17 del 2010, è inammissibile.
In primo luogo, nella prospettazione di tale motivo, i ricorrenti insistono nel riproporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, i quali, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, hanno ritenuto che: 1) nel manuale di istruzione di cui era dotata la macchina in esame (sequestrato in occasione del sinistro, sia pure in una versione non coincidente con quella prodotta dalla difesa, in cui risultano anche istruzioni diverse in ordine ai divieti e pericoli), era indicata la tramoggia con apposita griglia di protezione, per cui la griglia era una delle misure di sicurezza previste già al tempo della vendita; 2) l'introduzione della griglia non è incompatibile con il corretto funzionamento della macchina, come confermato dallo stesso consulente della difesa (sentenza di primo grado p. 4), che ha menzionato problematiche solo nell'ipotesi dell'apposizione di maglie di particolari dimensioni (e, cioè, inferiore a 40 cm); 3) senza la griglia il rimescolatore del sale (un cilindro di acciaio con spuntoni) era facilmente raggiungibile, per cui era prevedibile che l'arto di una persona potesse rimanervi impigliato (sentenza di primo grado p. 3). In particolare, i ricorrenti continuano a insistere, senza neppure denunciare un vizio motivazionale della sentenza impugnata, nella loro versione difensiva, secondo cui la macchina non era pericolosa rispettando la normativa Uni En 13857 in materia di distanze, il libretto di istruzione sequestrato non coincideva con quello consegnato al momento della vendita, potendo essere stato sostituito con altro di epoca successiva e più aggiornato, e l'apposizione della griglia comportava problemi di funzionamento. Va, però, ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Per quanto concerne, infine, la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità dei macchinari, l'art. 4 d.ls. n. 17 del 2010 è rubricato "Presunzione di conformità e norme armonizzate", sicché, pur facendosi riferimento, in modo esplicito, alla presunzione solo al comma 2, deve ritenersi che anche il comma 1 di tale disposizione ricolleghi alle macchine, provviste della marcatura CE e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità, una mera presunzione iuris tantum di corrispondenza alla legge - presunzione che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno superato con una motivazione esaustiva e ragionevole.
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" valga ad esonerarlo da responsabilità (cfr. Sez. 4, n. 6566 del 2020, Vitrano, non massimata, in cui è escluso l'esonero di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio che ha coinvolto un suo dipendente in cui il macchinario che aveva causato le lesioni era provvisto di marchiatura CE; cfr. Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020, in cui la Corte specifica che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità). Tale orientamento va necessariamente esteso anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, in quanto l'interpretazione di una disposizione legislativa non può differenziarsi nei confronti dei diversi destinatari, sicché se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura e dichiarazione CE è superabile rispetto al datore di lavoro, non operando quale causa di esenzione da responsabilità, lo è anche rispetto al produttore o venditore, i quali, peraltro, hanno maggiori possibilità di controllo del macchinario.
4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile A.F., che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021

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Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | 02.12.2021

ID 15083 | | Visite: 3513 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida riaperture 02 12 2021

Linee guida Regioni e PA per la riapertura delle attività | Versione 02.12.2021

ID 15083 | 03.12.2021 / In allegato documento Linee guida riaperture 02.12.2021

Roma, 2 dicembre 2021 -  “La Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare, dopo le ulteriori indicazioni del CTS, le linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, ad annunciarlo è il presidente, Massimiliano Fedriga.

“Abbiamo lavorato per migliorare il testo secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, abbiamo definito meglio le regole di prevenzione con l’obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo anche riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di green pass. E’ stata infine definita meglio la normativa relativa alla capienza di convegni e congressi, attraverso un coinvolgimento attivo delle autorità sanitarie locali in base alla specificità degli eventi.

Ora attendiamo – conclude Fedriga - l’ordinanza del Ministro della Salute che recepisca tali linee guida che, con la stagione invernale ormai avviata, assumono carattere di assoluta urgenza”.

____

Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” tengono conto delle disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i., del decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati efficaci per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una ripresa delle attività economiche e ricreative compatibile con la tutela della salute pubblica.

Pertanto, in continuità con le precedenti Linee Guida, delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19. In particolare, si è ritenuto più utile rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Si evidenzia che il presente documento individua i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione, distanziamento e contact tracing, per tutelare i fruitori delle attività e dei servizi di seguito descritti.

Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto di tali principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali successive all’adozione delle presenti linee guida che intervengono a modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali. Si evidenzia, altresì, che nella fase attuale nelle quale la campagna vaccinale è in corso e le indicazioni scientifiche internazionali non escludono la possibilità
che il soggetto vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in particolare l’utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ambienti chiusi.

 Per l’accesso alle attività economiche e ricreative è necessario tenere conto delle previsioni del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con particolare riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19.

...

Fonte: Regioni


Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

ID 15091 | | Visite: 2843 | Prevenzione Incendi

Decreto 5 ottobre 2021 n  203

Decreto 5 ottobre 2021 n. 203

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.288 del 03.12.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2021

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