Slide background




Cassazione Penale Sent. Sez. 7 Num. 45382 | 09 dicembre 2021

ID 15190 | | Visite: 1481 | Cassazione Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/15190

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 7 del 09 dicembre 2021 n. 45382

Infortunio con il pantografo. Responsabilità del datore di lavoro per omesso controllo e verifica dell'adeguatezza funzionale e della sicurezza del macchinario

Penale Ord. Sez. 7 Num. 45382 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 04/11/2021

Fatto e diritto

Il ricorso di D.E.H.F. avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art 590, cod.pen. è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, denuncia genericamente l'assenza di responsabilità penale in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al dipendente E.Q., in quanto il macchinario usato, un pantografo non adeguato al taglio della porta e con una lama difettosa, era di proprietà di C. ed era stato concesso in comodato alla impresa individuale di cui era titolare l'imputato; la Corte sul punto ha applicato correttamente i principi giuridici in quanto la persona offesa stava lavorando alle dipendenze dell'imputato e il macchinario era stato messo a disposizione dal D.E.H.F. che aveva omesso di verificarne l'adeguatezza funzionale e la sicurezza. Il ricorso è pertanto è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Amone e altri, Rv. 24383801).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4.11.2021

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Ord. Sez. 7 Num. 45382 Anno 2021.pdf
 
52 kB 8

Tags: Sicurezza lavoro Cassazione

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Feb 23, 2025 56

Legge 12 febbraio 1955 n. 51

Legge 12 febbraio 1955 n. 51 / Legge delega sicurezza 1955 ID 23510 | 23.02.2025 Legge 12 febbraio 1955 n. 51 Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)… Leggi tutto
Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato nelle aziende RL 2015
Feb 23, 2025 68

Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende

Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende / R. Lombardia - INAIL 2015 ID 23506 | 23.02.2025 / In allegato Opuscolo informativo realizzato dall’Unità Operativa Lombardia nell’ambito del Progetto CCM Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della… Leggi tutto
Dati Inail n  1 2025   I primi dati sugli infortuni 2024
Feb 12, 2025 411

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024

Dati Inail n. 1/2025 - I primi dati sugli infortuni 2024 ID 23450 | 12.02.2025 / In allegato Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto esamina l’andamento infortunistico e tecnopatico nell’anno appena concluso. L’approccio adottato è in linea con la nuova impostazione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza