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Circolare Ministero della Salute n. 042957 del 23.09.2021

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Circolare Ministero della Salute n. 042957 del 23.09.2021

OGGETTO: equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero

Facendo seguito alle circolari prot. n° 9662-26-07-2021-DGSISS, prot. n° 34414-30/07/2021- DGPRE e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRE, visto il parere espresso dal Gruppo Permanente sull’infezione da SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità, acquisito con prot. n° 39607- 03/09/2021-DGPRE, si rappresenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del dl n. 127 del 21 settembre 2021 e per le finalità previste dalla normativa sulle certificazioni verdi COVID-19, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2:

- vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea (allegato 1);

- Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Pertanto, nel confermare quanto disposto con le circolari prot n° 9662-26-07-2021-DGSISS e prot. n° 35209-04/08/2021-DGPRE, si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) ai i loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2.

Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge.

Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:

- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
- tedesco.

Nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde COVID-19 (Certificato COVID digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano.

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Fonte: Ministero della Salute

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