Slide background




Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

ID 14282 | | Visite: 4156 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/14282

Circolare Ministero della Salute n  28862 del 28 giugno 2021

Circolare Ministero della Salute n. 28862 del 28 giugno 2021

OGGETTO: Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form.

______

Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica

Si rende noto che a partire dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore in Italia e negli altri Paesi dell’Unione europea il Regolamento europeo in materia di EU Digital Covid Certificate. Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell’Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

Tali certificazioni, che potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un format unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un QR code. La strutturazione delle suddette certificazioni, nonché dei soggetti atti ad emetterli e a verificarli è approfonditamente trattata nel DPCM del 17 giugno 2021. Tra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni.

Per la verifica di tali certificazioni sarà necessario dotarsi di un’applicazione gratuita (VerificaC19) che è possibile scaricare dagli store (App “VerificaC19”). 

Poiché il Regolamento entra in vigore in tutti gli Stati Membri in data 1 luglio 2021, fino a tale data sarà possibile accettare certificazioni verdi riconosciute ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge del 22 aprile 2021, n.52.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:

- Identificativi della persona;
- Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.

Si ricorda che i certificati dovranno essere accettati se in lingua italiana, inglese, francese o spagnola. Nel caso il certificato non fosse stato rilasciato in forma bilingue e non in una delle quattro lingue indicate dall’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021, si ribadisce la necessità che venga accompagnato da una traduzione giurata.

I vaccini ad oggi accettati in Italia ai fini dell’ingresso dai Paesi della lista C, Canada, Giappone e Stati Uniti sono:
1. Comirnaty di Pfizer-BioNtech;
2. Moderna;
3. Vaxzevria di AstraZeneca;
4. Janssen (Johnson & Johnson).

Con completamento del ciclo vaccinale prescritto si intendono due dosi per i primi tre vaccini della lista e una dose per il quarto. Tuttavia, per i soggetti guariti da COVID-19 la fine del ciclo vaccinale prescritto corrisponde all’aver ricevuto una dose di uno dei quattro vaccini.

Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.

Ad ogni buon fine, si allegano i format dei certificati vaccinali rilasciati dalle Autorità statunitensi e israeliane. Per quanto riguarda i certificati emessi dal Giappone, ad oggi sussistono solo in giapponese, e nelle prossime settimane saranno emessi anche in inglese.

Per quelli canadesi, invece, il rilascio delle certificazioni è imputato alle Autorità delle single province canadesi.

I certificati di guarigione hanno uno standard comune, per gli Stati Membri dell’Unione europea, che li rilasceranno in ottemperanza al Regolamento europeo n. 2021/953, in vigore dal 1 luglio. Si rammenta che alcuni Stati, tra i quali l’Italia, stanno già rilasciando tali certificati, conformemente al regolamento e con una validità di 180 giorni a partire dal tampone molecolare positivo.

Inoltre, il Regolamento UE n.2021/953 prevede una fase di transizione fino al 12 agosto, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all’articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

Per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall’ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell’Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

[...] Segue in allegato

Collegati

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Coronavirus

Ultimi archiviati Sicurezza

Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 160

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 152

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 147

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 157

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto
Apr 13, 2025 211

Decreto ministeriale 13 luglio 1965

Decreto ministeriale 13 luglio 1965 ID 23810 | 13.04.2025 Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'Ente nazionale prevenzione infortuni delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a… Leggi tutto
Apr 13, 2025 192

Legge 22 marzo 1908 n. 105

Legge 22 marzo 1908 n. 105 ID 23809 | 13.04.2025 / In allegato testo nativo Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.80 del… Leggi tutto
Apr 13, 2025 188

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981

Circolare MLPS n. 61 del 4 Giugno 1981 ID 23808 | 13.04.2025 Applicazione della circolare n. 46 del 12 giugno 1979 concernente la normativa tecnica per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Collegati
Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979
Leggi tutto
Apr 13, 2025 171

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979

Circolare ML n. 46 del 12 giugno 1979 ID 23807 | 13.04.2025 / In allegato Ministero del Lavoro circolare 12 giugno 1979 n. 46 Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie. Data di promulgazione: 12/06/1979 I rischi sempre più gravi, sia per la… Leggi tutto

Più letti Sicurezza