Vademecum DPI Protezione occhi e viso
Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024
ID 22962 | 19.11.2024 / Vademecum in allegato
Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in riferimento al Regolamento DPI UE 2016/425 e le norme tecniche di prodotto.
Gli occhi vengono protetti utilizzando occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali e la protezione del viso avviene mediante l’uso di visiere o schermi di protezione.
La funzione dei protettori dell’occhio è fornire protezione contro:
- impatti di diversa gravità;
- radiazioni ottiche;
- metalli fusi e solidi caldi;
- goccioline e spruzzi;
- polvere;
- gas;
- arco elettrico da corto-circuito.
La protezione dai rischi di proiezione legati alle lavorazioni meccaniche, all’utilizzo di sostanze chimiche e da radiazioni ottiche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione si può ottenere con dispositivi diversi, anche in funzione alla necessità di proteggere il viso. Gli occhi vengono protetti mediante occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali, la protezione del viso avviene per mezzo di visiere o schermi di protezione.
Le principali tipologie di DPI:
Occhiali di protezione |
Formati dalla montatura, che deve posizionarsi in modo perfetto sul volto, e dalle lenti, la cui dimensione determina l’ampiezza del campo visivo. La presenza di ripari laterali evita la penetrazione laterale sia di sostanze che di radiazioni. In commercio si trovano occhiali di protezione con ripari laterali dotati di aperture per l’aerazione. Sia la montatura che le lenti devono mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell’umidità (anche dovuta al sudore), e quindi devono essere costituiti con materiali non deformabile né infiammabile, e contemporaneamente non nocivi per la salute |
Maschere / occhiali a visiera |
Fissate direttamente tramite bardatura al capo o al casco, le visiere proteggono non solo gli occhi ma tutto il volto dalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, ma non forniscono protezione laterale. La finestra della visiera contiene lastre trasparenti, leggere, filtranti, facilmente sostituibili e regolabili |
Schermi / Ripari facciali di protezione |
Gli schermi di protezione sono generalmente fissati all’elmetto di protezione o ad altri dispositivi di sostegno, ma non sono completamente chiusi. Devono proteggere dalle schegge, dagli schizzi, dalle scintille, dal calore radiante e dalle sostanze chimiche e devono essere difficilmente infiammabili. Alcuni schermi hanno lastre di sicurezza trasparenti con azione filtrante. Una lamina posizionata nella parte interna dello schermo protegge dalle scariche elettrostatiche. Gli schermi a mano sono formati da una costruzione in materiale leggero con apertura per lastra scambiabile. Vengono tenuti con la mano e salvaguardano gli occhi, il viso e parti del collo da materiali scagliati, spruzzi e radiazioni. Le cappe, in diversi materiali, vengono impiegate insieme all’elmetto di protezione o altri dispositivi di supporto. A differenza degli schermi, sono praticamente chiuse, coprono anche la testa e nel caso le spalle e sono munite frontalmente di lastre di protezione trasparenti sollevabili, le quali, a seconda della loro efficacia protettiva, possono presentare anche azione filtrante |
Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Come requisiti tecnici, i DPI devono:
- essere conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.
Il Regolamento DPI (UE 2016/425 è la norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
[box-info]La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:
Categoria I - DPI che proteggono da rischi minimi;
Categoria II - Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III - Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili[/box-info]
I DPI per gli occhi e il viso devono essere leggeri ed ergonomici (aderenti, disponibili in taglie diverse, con astine regolabili per essere adattabili, ponte nasale in materiale antiscivolo) e limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore.
Non devono avere asperità, spigoli vivi e sporgenze; i materiali devono essere morbidi non devono provocare allergie o irritazioni alla pelle.
Il fabbricante deve fornire per ogni DPI una nota informativa che fornisce una serie di informazioni utili per effettuare una scelta corretta, un uso appropriato e una adeguata gestione del dispositivo.
Oltre alla marcatura CE, i DPI per gli occhi e il viso, devono avere una marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura. La marcatura è rappresentata da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che indicano le capacità protettive e le caratteristiche delle sue parti. La sequenza alfanumerica può avere fino a 7 posizioni, ma non è obbligatorio che siano tutte presenti.
Il Vademecum risulta essere così strutturato:
[box-note]Premessa
1. Normativa di riferimento
1.1 D.M. 2 maggio 2001
1.2 D.lgs 81/2008
1.3 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
1.4 Norme armonizzate DPI
2. Tipologie DPI occhi
3. DPI occhi e viso Regolamento UE 2016/425
4. Protezione degli occhi e del viso per uso professionale
4.1 UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
4.2 Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022
5. Protettori a rete degli occhi e del viso
6. Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
Fonti [/box-note]
Normativa di riferimento
Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:
1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);
3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica):
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/425
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
- Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche
4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.
[...]
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
[panel]Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo[/panel]
Figura 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI
Norme armonizzate DPI
Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425
Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale.
EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 172:1994 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 174:2001 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 la norma è ritirata dall’11.11.2024 |
EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi |
|
EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell’occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser) |
|
EN 208:2009 Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazioni laser)
|
|
EN 379:2003+A1:2009 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 1731:2006 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 1938:2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori
|
|
EN ISO 12312-1:2013 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi similari - parte 1: Occhiali da sole per uso generale (ISO 12312-1:2013) EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 |
|
EN ISO 12312-2:2015 |
|
EN 13178:2000 Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per utilizzatori di motoslitte |
|
EN 14458:2018 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione
|
|
EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021) |
|
EN ISO 16321-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 2: Requisiti aggiuntivi per protezioni utilizzate durante la saldatura e tecniche correlate (ISO 16321-2:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.
|
|
EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022. |
|
EN ISO 18527-1:2022 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per utilizzo sportivo - parte 1: Requisiti delle maschere per lo sci da discesa e lo snowboard (ISO 18527-1:2021) |
|
EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021) |
[...]
Protezione degli occhi e del viso per uso professionale
UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso.
Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol.
Data entrata in vigore: 27 ottobre 2022
Sostituisce: UNI EN 172:2003, UNI EN 379:2009, UNI EN 166:2004, UNI EN 169:2003, UNI EN 170:2003, UNI EN 171:2003
EN ISO 16321 comprende EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022.
Introduce numerose modifiche rispetto a EN 166 per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza e i requisiti di prova.Inizio moduloFine modulo
Di seguito vengono descritte più in dettaglio le modifiche più significative:
[...] Segue in allegato
Requisiti di sicurezza
Forme della testa
Il cambiamento più grande nel nuovo standard ISO riguarda le forme della testa. Le forme e le dimensioni della testa possono variare notevolmente da persona a persona. La norma EN 166 specificava solo forme della testa medie e piccole, con la stragrande maggioranza dei test effettuati sulla taglia media. Questo approccio ha portato troppo spesso a un approccio one-size-fits-all per gli occhiali di sicurezza che ha compromesso il comfort dei lavoratori e le prestazioni delle loro attrezzature.
La norma ISO 16321 copre sei diverse opzioni che, in seguito a un'ampia ricerca internazionale, rappresentano circa il 95% delle forme e delle dimensioni della testa della popolazione mondiale. I produttori devono effettuare test basati sulla vestibilità e sull'area di copertura della specifica forma della testa.
Se un prodotto è certificato solo per la taglia M, non è richiesta alcuna marcatura sul prodotto. Tuttavia, se un prodotto si adatta a più taglie di testa, la marcatura che lo indica può essere trovata sul prodotto e/o sulla confezione del prodotto.
Resistenza meccanica
La resistenza meccanica, altrimenti nota come resistenza all'impatto, è fondamentale negli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da potenziali lesioni causate da detriti volanti, proiettili o altri impatti in ambienti di lavoro pericolosi. Viene eseguito un "test del proiettile" per determinare la resistenza all'impatto meccanico contro i proiettili in base alla loro velocità, misurata in metri al secondo.
Nella vecchia norma EN166:2001 erano previsti diversi livelli di resistenza all'impatto, che andavano da una maggiore robustezza nel test di caduta della palla (livello S), alla resistenza all'impatto a bassa energia (livello F), alla resistenza all'impatto a media energia applicabile agli occhiali (livello B) e all'impatto ad alta energia (livello A) utilizzato solo per le visiere protettive.
Filtri per lenti
I filtri integrati nella lente devono soddisfare una serie di requisiti per proteggere gli occhi dai vari pericoli delle radiazioni ottiche. Possono anche richiedere caratteristiche aggiuntive, come la capacità di trasmettere e differenziare accuratamente i colori come richiesto per specifici sistemi di segnalazione o di allerta.
Le caratteristiche di protezione previste dal nuovo standard ISO rimangono sostanzialmente le stesse della EN 166, ma le marcature cambieranno.
Filtri protettivi ultravioletti
I filtri UV sono progettati per proteggere gli occhi dalle radiazioni UV dannose. Le radiazioni UV possono provenire dal sole (radiazioni UVB e UVA) e da fonti di luce artificiale come (radiazioni UVC, UVB e UVA).
[...]
[panel]Estratto UNI EN ISO 16321-1:2022
Traduzione IT non ufficiale
1 Ambito di applicazione
Questo documento specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione per occhi e viso. Questi dispositivi di protezione sono intesi a fornire protezione per occhi e viso delle persone contro uno o più comuni rischi professionali quali impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, spruzzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol.
I requisiti aggiuntivi per i dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati durante la saldatura e tecniche correlate e per i dispositivi di protezione in rete sono forniti rispettivamente in ISO 16321-2 e ISO 16321-3.
Questo documento si applica a:
- tutti i dispositivi di protezione e componenti con lenti plano, correttive e graduate;
- quei dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati per attività di tipo professionale che vengono svolte in modo simile a un'occupazione, ad esempio "fai da te";
- quei dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati in istituti scolastici. Il presente documento non si applica a:
- protezioni specificamente destinate alla protezione solo dalle radiazioni solari e utilizzate in ambienti non occupazionali per i quali si applica la serie ISO 12312;
- protezioni per applicazioni prescritte da un medico (non occupazionali), ad esempio protezione degli occhi per grave secchezza oculare, tinte prescritte per condizioni mediche;
- protezioni degli occhi del paziente durante la diagnosi o il trattamento (ad esempio ISO/TR 22463);
- protezioni per l'uso durante applicazioni mediche o ad esempio estetiche, ad esempio sorgenti di luce intensa (ILS) per i quali si applica la serie ISO 12609;
- protezioni specificamente destinate agli sport per i quali si applica la serie ISO 18527;
- protezioni laser;
- protezioni per il viso destinate al lavoro sotto tensione per proteggere dagli archi elettrici da cortocircuito per i quali si applica la IEC 62819;
- protezioni destinate alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad esempio raggi X, per i quali si applica la IEC 61331-3.
[…]
4 Requisiti generali per i protettori
4.1 Temperature ambiente
I protettori1) descritti in questo documento sono destinati all'uso a temperature ambiente normali (23 ± 5) °C. Per garantire che gli aspetti critici della protezione non siano compromessi a causa di temperature vicine agli estremi dell'intervallo normale degli ambienti di lavoro da (−5 ± 2) °C a (+55 ± 2) °C, i requisiti fisici e meccanici a temperature estreme sono inclusi (talvolta facoltativamente) in questo
documento. Questi requisiti fisici e meccanici possono anche essere forniti dai produttori per la convalida delle dichiarazioni di protezione a temperature inferiori a (−5 ± 2) °C e/o superiori a (+55 ± 2) °C.
[...]
8 Marcatura dei protettori
8.1 Generale
Quando verificati in conformità alla norma ISO 18526-3:2020, paragrafo 8, tutti i contrassegni devono essere chiari e sufficientemente durevoli da rimanere leggibili per tutta la durata prevista del protettore.
Il contrassegno deve essere completamente visibile quando il protettore completo è assemblato. Il contrassegno non deve invadere il campo visivo minimo. Se le lenti o i filtri e la parte anteriore della montatura formano un'unica unità, il contrassegno completo deve essere applicato almeno a una delle parti anteriori della montatura o a una delle lenti o dei filtri.
Poiché il livello di impatto di base è il livello di resistenza meccanica minima predefinito, non viene assegnata alcuna lettera di codice specifica per questo contrassegno.
Per i protettori che dichiarano la conformità a questo documento, il contrassegno deve mostrare solo quegli aspetti di quelli elencati nella Tabella 18 che sono stati dimostrati tramite test.
Tabella 18 - Lettere di codice/numeri di codice per la marcatura dei protettori
8.3 Marcature obbligatorie sulle montature
Per le montature la sequenza delle marcature deve essere:
a) numero di questo documento (ad es. 16321);
b) marchio identificativo del produttore o marchio commerciale del produttore;
c) lettera del codice di prestazione di filtraggio (U, R, GL, SF, ecc.), se è applicabile 6.6;
d) numero/i di tonalità massima/i, se è applicabile 6.6;
e) livello di impatto; se i simboli del livello di impatto non sono uguali sia per la lente che per la montatura, allora è il livello inferiore che deve essere assegnato al protettore completo;
f) dimensione della testa applicabile:
Se il produttore desidera indicare la dimensione della/e testa/e di forma/e (secondo ISO 18526-4) a cui si adatterà il protettore, i seguenti simboli devono essere aggiunti alla marcatura del prodotto:
- una singola dimensione è indicata dal rispettivo simbolo: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L o 2-S, 2-M, 2-L
- più dimensioni sono indicate dai simboli della dimensione più piccola e della più grande rispettivamente, divisi da una barra, ad esempio 1-M/1-L, 2-M/2-L
Si devono osservare le normative nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura.
8.4 Marcature facoltative su lenti/filtri
Per lenti o filtri, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è:
a) identificazione del modello;
b) richiesta di prestazioni ottiche migliorate;
c) temperature estreme per prove meccaniche;
d) resistenza ai danni superficiali;
e) resistenza della lente/filtro all'appannamento;
f) resistenza alle sostanze chimiche;
g) resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;
h) protezione dal calore radiante.
NOTA Norme nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura potrebbero rendere obbligatorie queste marcature facoltative.
8.5 Marcature facoltative su montature
Per le montature, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è:
a) identificazione del modello;
b) temperature estreme per prove meccaniche;
c) resistenza alle goccioline;
d) resistenza a spruzzi;
e) resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni;
f) resistenza ai gas/polveri sottili;
g) resistenza alle sostanze chimiche;
h) resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;
i) protezione dal calore radiante.
[...]
Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022
[...] Segue in allegato
Pagine Vademecum: 49
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
www.tussl.it
Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use
ISO 16321-1:2021
UNI EN ISO 16321-2:2022[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Vademecum DPI Protezione occhi e viso Rev. 0.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2024 |
886 kB | 204 |
Safety Gate Report 42 del 18/10/2024 N. 34 A12/02897/24 Lituania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 42 del 18/10/2024 N. 34 A12/02897/24 Lituania
Approfondimento tecnico: Sedia da esterno
Il prodotto, di marca Progarden, barcode 8009271006669, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
La sedia ha una resistenza insufficiente e potrebbe rompersi durante l’uso.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 42 del 18_10_2024 N. 34 A12_02897_24 Lituania .pdf Sedia da esterno |
98 kB | 0 |
Regolamento (UE) 2024/2748
Regolamento (UE) 2024/2748 / Procedure di emergenza valutazione della conformità (Modifiche Regolamenti)
ID 22893 | 08.11.2024
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno
GU L 2024/2748 dell'8.11.2024
Entrata in vigore: 28.11.2024
Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 2679/98
Regolamento (UE) 2024/2747
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento (UE) 2023/1230[/box-note]
11° Rapporto attività sorveglianza del mercato delle macchine
11° Rapporto attività sorveglianza del mercato macchine
ID 22863 | 04.11.2024
Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine
Milano, 28 e 29 novembre. L’evento è articolato in due giornate seminariali con il rilascio di crediti Ecm per i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Presentazione dell’11° rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine
È in programma presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda il 28 e 29 novembre la presentazione dell’11° Rapporto Inail sull’accertamento tecnico per la sorveglianza del mercato delle macchine. L’evento prevede lo svolgimento di due giornate seminariali: la prima dedicata a “L’accertamento tecnico di Inail per la sicurezza delle macchine. Sessione di approfondimento sul Regolamento 2023/1230” e la seconda sul tema “La sicurezza degli apparecchi di sollevamento”.
L’11° Rapporto offre una sintesi dettagliata dell’attività di accertamento tecnico condotta da oltre 20 anni dall’Istituto, proponendosi come strumento di supporto e di indirizzo per quanti ruotano intorno alla sicurezza delle macchine e che, attraverso la conoscenza di percorsi di accertamento di conformità già conclusi, possono trovare indicazioni per azioni di controllo più mirate e puntuali, al fine di garantire livelli di sicurezza sempre crescenti per gli operatori.
La presentazione del documento rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e punto di riferimento nazionale nel campo della sicurezza delle macchine. Un’occasione per presentare l’analisi dei dati sull’attività di sorveglianza del mercato e approfondire insieme agli esponenti dei ministeri competenti e agli organi di vigilanza alcune considerazioni inerenti l’ attività di accertamento tecnico.
Entrambi gli eventi rilasceranno crediti Ecm per i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e sono in fase di accreditamento presso l’Ordine ingegneri di Milano per il rilascio dei crediti CFP.
...
Tipologia Evento: Seminari e corsi
Data Inizio: 28 novembre 2024
Data Fine: 29 novembre 2024
Orario: 9.00 - 18.00
Sede Evento: Assolombarda, Auditorium Giorgio Squinzi
Indirizzo: Via Pantano 9
Info Email Evento: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2.3 - Aprile 2024
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento (UE) 2023/1230[/box-note]
Safety Gate Report 41 dell’11/10/2024 N. 08 A12/02828/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 41 dell'11/10/2024 N. 08 A12/02828/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Cappellino da baseball con LED incorporato
Il prodotto, di marca SPRALLA, mod. 21067 è stato respinto durante le procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.
Le saldature nel prodotto hanno una concentrazione eccessiva di piombo (valore misurato fino al 33% in peso). Il piombo è pericoloso per l’ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 – Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 41 dell’11_10_2024 N. 08 A12_02828_24 Svezia.pdf Cappellino da baseball con LED incorporato |
91 kB | 0 |
Regolamento delegato (UE) 2024/2787
Regolamento delegato (UE) 2024/2787
ID 22847 | 01.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione dei teli pacciamanti nella categoria di materiali costituenti 9
GU L 2024/2787 del 31.10.2024
Entrata in vigore: 20.11.2024
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2024/2786
Regolamento delegato (UE) 2024/2786
ID 22845 | 01.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le Enterococcaceae e la presunzione di conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE senza verifica
GU L, 2024/2786, 31.10.2024
Entrata in vigore: 20.11.2024
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH[/box-note]
Decisione (UE) 2024/2779
Decisione (UE) 2024/2779
ID 22821 | 29.10.2024
Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile)
(GU L 2024/2779 del 29.10.2024)
...
Articolo 1 Oggetto
È istituito il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica, il forum sulla progettazione ecocompatibile («il gruppo»).
Articolo 2 Compiti
Il gruppo:
svolge i compiti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1781;
assiste la Commissione nello svolgimento delle sue attività a norma del regolamento (UE) 2017/1369;
assiste la Commissione nella fase iniziale della preparazione degli atti di esecuzione menzionati all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del medesimo regolamento e all’articolo 12, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1369, prima che vengano presentati al comitato a norma del regolamento (UE) n. 182/2011;
realizza uno scambio di esperienze e buone pratiche nel settore dei prodotti sostenibili.
Articolo 3 Consultazione
I servizi competenti della Commissione possono consultare il gruppo su qualsiasi questione riguardante l’elaborazione e l’attuazione di politiche nel settore dei prodotti sostenibili e dell’etichettatura energetica.
Articolo 4 Composizione
1. I membri sono persone nominate per rappresentare un interesse comune, organizzazioni, autorità degli Stati membri o altri soggetti pubblici.
2. Il gruppo è composto da un massimo di 250 membri.
3. I membri nominati per rappresentare un interesse comune non rappresentano un singolo portatore di interessi, ma un orientamento strategico comune a diverse organizzazioni di portatori di interessi.
4. Le autorità degli Stati membri, le organizzazioni e altri soggetti pubblici nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenze.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che non soddisfano, secondo il parere dei servizi competenti della Commissione, le condizioni stabilite all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o che si dimettono, non sono più invitati a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato. Anche i servizi competenti della Commissione interessati possono porre fine all’adesione di tali membri.
Articolo 5 Procedura di selezione
1. La selezione delle persone nominate per rappresentare un interesse comune e delle organizzazioni è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature sempre aperto, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»). L’invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui appositi siti web. L’invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all’attività da svolgere.
2. Ai fini della nomina è necessario che le persone che rappresentano un interesse comune e le organizzazioni siano iscritte nel registro per la trasparenza.
3. I membri del gruppo sono nominati dai servizi competenti della Commissione, che li selezionano tra i candidati competenti nei settori di cui agli articoli 2 e 3.
4. I membri sono nominati per un periodo di cinque anni, che si rinnova automaticamente salvo decisione contraria dei servizi competenti della Commissione. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione.
Articolo 6 Presidenza
Il gruppo è presieduto da un rappresentante dei servizi competenti della Commissione.
Articolo 7 Funzionamento
1. Il gruppo agisce su richiesta dei servizi competenti della Commissione in conformità delle norme orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti («norme orizzontali»).
2. Le riunioni del gruppo si tengono, in linea di principio, nei locali della Commissione o in modalità virtuale, secondo le circostanze.
3. I servizi competenti della Commissione assicurano i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
4. D’intesa con la presidenza, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.
5. Il verbale delle discussioni in merito a ciascuno dei punti all’ordine del giorno e ai pareri espressi dal gruppo deve essere informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.
6. Per quanto possibile il gruppo adotta i pareri, le raccomandazioni o le relazioni per consenso. In caso di votazione, esso si pronuncia a maggioranza semplice dei membri. I membri che esprimono voto contrario o si astengono hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento riepilogativo sui motivi della loro posizione.
Articolo 8 Sottogruppi
1. È istituito un sottogruppo composto da esperti designati dagli Stati membri («gruppo di esperti degli Stati membri»).
2. I servizi competenti della Commissione hanno la facoltà di istituire ulteriori sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dagli stessi servizi. Questi sottogruppi operano in conformità delle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
3. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell’articolo 5 e delle norme orizzontali.
Articolo 9 Esperti invitati
Su base ad hoc, i servizi competenti della Commissione possono invitare esperti con competenze specifiche su una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
Articolo 10 Osservatori
1. È possibile concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni e soggetti pubblici diversi dalle autorità degli Stati membri, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto o in seguito a un invito a presentare candidature.
2. Le organizzazioni e i soggetti pubblici nominati in qualità di osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare alle discussioni del gruppo e dei suoi sottogruppi nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo o dei suoi sottogruppi.
Articolo 11 Regolamento interno
Su proposta dei servizi competenti della Commissione, e di concerto con essi, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti, in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano nel rispetto del regolamento interno del gruppo.
Articolo 12 Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti invitati e gli osservatori, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applicano a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.
Articolo 13 Trasparenza
1. Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («registro dei gruppi di esperti»).
2. Per quanto riguarda la composizione del gruppo e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
- il nome delle autorità degli Stati membri;
- il nome degli altri soggetti pubblici, compreso il nome delle autorità di paesi terzi;
- il nome delle persone nominate per rappresentare un interesse comune; gli interessi rappresentati;
- il nome delle organizzazioni aderenti; gli interessi rappresentati;
- il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili nel registro dei gruppi di esperti. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 14 Sostegno finanziario
La Commissione può fornire sostegno finanziario ai membri, in particolare alle organizzazioni dei consumatori, alle ONG ambientaliste o ai rappresentanti delle PMI, specialmente quelli delle microimprese quali definite all’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, per consentire la loro effettiva partecipazione al gruppo, entro i limiti degli stanziamenti disponibili nell’ambito delle dotazioni dei pertinenti programmi dell’UE.
Articolo 15 Spese per le riunioni
1. I partecipanti alle attività del forum sulla progettazione ecocompatibile e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per le attività del forum sulla progettazione ecocompatibile e dei sottogruppi a un rappresentante per Stato membro e agli esperti invitati a norma dell’articolo 9. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Regolamento delegato (UE) 2024/2770
Regolamento delegato (UE) 2024/2770 / Criteri di biodegradabilità agenti di rivestimento e polimeri idroretentori
ID | 28.10.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, del 15 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori
GU L 2024/2770 del 28.10.2024
Entrata in vigore: 17.11.2024
L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.
______
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Conformemente alle prescrizioni per la categoria di materiali costituenti 9 di cui all’allegato II di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere polimeri finalizzati a controllare il rilascio di nutrienti («agenti di rivestimento»), aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell’UE («polimeri idroretentori») o legare materiale. Gli agenti di rivestimento sono utilizzati in particolare nella produzione di fertilizzanti a rilascio controllato. Il loro scopo è quello di rilasciare lentamente e al momento opportuno i nutrienti alle piante e ridurre quindi la lisciviazione dei nutrienti. L’uso di tali prodotti è molto importante per raggiungere l’obiettivo stabilito nella comunicazione della Commissione sulla strategia «Dal produttore al consumatore» di ridurre le perdite di nutrienti di almeno il 50 %, garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo. I polimeri idroretentori possono essere utilizzati anche in altre categorie di prodotti fertilizzanti dell’UE, quali ammendanti e substrati di coltivazione. Essi contribuiscono direttamente, tra l’altro, a un uso sostenibile dell’acqua in agricoltura. I materiali leganti a base di polimeri possono essere utilizzati nei substrati di coltivazione. Tali prodotti non devono essere utilizzati a contatto con il suolo.
(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell’UE che sono successivamente rilasciati nell’ambiente. Per rispondere a questa preoccupazione diffusa, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2055, che introduce nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio una restrizione generale all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici. Alcuni tipi di polimeri (come i polimeri naturali non modificati chimicamente) e i polimeri che soddisfano determinati criteri di biodegradabilità o di solubilità non sono interessati dalla restrizione generale e possono continuare a essere immessi sul mercato.
Il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione di valutare, entro il 16 luglio 2024, i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori utilizzati come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. I prodotti fertilizzanti dell’UE sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione ha valutato, con il sostegno di uno studio esterno («studio»), i criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori e i metodi di prova per verificare la conformità a tali criteri.
(3) Lo studio ha prodotto uno strumento per prevedere il comportamento di biodegradabilità dei polimeri utilizzando un modello matematico, che dimostra la correlazione tra la biodegradabilità in condizioni di prova e in ambienti naturali rappresentativi delle diverse regioni dell’Unione. A tal fine lo studio ha valutato vari fattori, quali la temperatura, il pH e il tenore di umidità del suolo, la temperatura dell’acqua e altri fattori legati alle caratteristiche dei polimeri (struttura chimica, cristallinità, superficie e spessore). Lo studio ha avanzato proposte relative ai criteri di biodegradabilità nel suolo e nell’acqua.
(4) I criteri di biodegradabilità dovrebbero essere stabiliti sia per il suolo (il comparto principale nel quale sono applicati i prodotti) sia per gli ambienti acquatici (in caso di lisciviazione o altra presenza accidentale nei corpi idrici superficiali).
Per quanto concerne la biodegradazione nel suolo, dovrebbero essere ammessi come materiali costituenti solo i polimeri che possono raggiungere la degradazione ultima o la mineralizzazione entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Al fine di ridurre il periodo di prova, dovrebbe essere consentito un metodo di prova accelerato. Lo studio ha dimostrato un’adeguata correlazione tra le condizioni di utilizzo reale e temperature superiori a 25 °C, che è la temperatura utilizzata nelle condizioni di prova. Una temperatura di prova più elevata, ad esempio 37 °C, accelera la biodegradazione pur rimanendo accettabile in termini di microbiologia e fattori che dipendono dall’ambiente in condizioni di utilizzo reale. I risultati ottenuti dallo strumento per il comparto suolo sviluppato nell’ambito dello studio hanno dimostrato che il periodo di prova potrebbe essere ridotto in casi specifici. È pertanto opportuno introdurre una prova accelerata a 37 °C in condizioni specifiche come opzione alternativa per dimostrare una degradazione ultima o una mineralizzazione del 90 %.
(5) I criteri di biodegradabilità per gli ambienti acquatici dovrebbero tenere conto sia della funzione del polimero sia dei metodi di prova disponibili. Per quanto riguarda la funzione del polimero, lo scopo degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori è rilasciare nutrienti nel suolo lentamente e aumentare la ritenzione idrica, in media per 6-9 mesi. Tali polimeri sono pertanto progettati per degradarsi lentamente quando esposti a vari fattori nel suolo, come l’umidità. La biodegradazione nel suolo, che si verifica inevitabilmente durante il periodo di funzionalità, dovrebbe essere limitata in modo che il polimero possa ancora svolgere la sua funzione. I metodi di prova disponibili per misurare la biodegradabilità nell’acqua sono affidabili per un periodo di 12 mesi. Pertanto, applicare agli ambienti acquatici criteri rigorosi come quelli di cui al regolamento (UE) 2023/2055 inciderebbe negativamente sulla funzione primaria degli agenti di rivestimento e dei polimeri idroretentori biodegradabili nel suolo. La biodegradabilità negli ambienti acquatici dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello inferiore durante il periodo di prova, ma comunque sufficientemente elevato da garantire che non vi sia un accumulo di polimeri negli ambienti acquatici. Si presume che il processo di biodegradazione prosegua oltre il periodo di prova di 12 mesi e raggiunga il 90 % entro 48 mesi dal termine del periodo di funzionalità. Sebbene tale degradazione ultima non possa essere dimostrata con i metodi di prova esistenti, è lecito supporre che essa abbia luogo in quanto il materiale ha già dimostrato un potenziale di biodegradazione e continuerà a essere esposto agli stessi fattori ambientali.
(6) In condizioni reali, gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori sono contenuti nei prodotti fertilizzanti dell’UE da applicare al suolo. Essi non dovrebbero raggiungere gli ambienti acquatici. Sebbene non sia possibile escludere completamente la lisciviazione, i potenziali rischi per gli ambienti acquatici sono ridotti in quanto i polimeri in questione raggiungerebbero i corpi idrici solo dopo aver già iniziato la loro degradazione nel suolo. Per limitare ulteriormente i rischi potenziali, è opportuno stabilire un obbligo di etichettatura che avverta gli utilizzatori finali di non utilizzare il prodotto in prossimità di corpi idrici superficiali e di mantenere zone cuscinetto, conformemente alle misure nazionali sull’uso di fertilizzanti. In assenza di tali norme, dovrebbe essere rispettata una zona cuscinetto minima di 3 m.
(7) Al fine di garantire pari condizioni di concorrenza e conformemente ai requisiti relativi ai criteri di cui all’articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1009, è opportuno fornire un elenco dei metodi di prova atti a dimostrare la conformità ai criteri di biodegradabilità. Tali metodi di prova sono definiti in norme europee o internazionali e sono quindi affidabili e riproducibili.
(8) Per quanto riguarda i polimeri utilizzati come materiali leganti, la Commissione ha ricevuto informazioni sull’uso di polimeri biodegradabili come materiali leganti. Se soddisfano le condizioni stabilite per i polimeri che appartengono alla CMC 1, tali polimeri non suscitano preoccupazioni ambientali e le prescrizioni specifiche in materia di etichettatura relative all’uso e allo smaltimento dei prodotti fertilizzanti dell’UE contenenti tali polimeri non sono giustificate e non dovrebbero applicarsi.
(9) Il regolamento (UE) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni relative alla biodegradabilità dei polimeri introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I e l’allegato II, punto 1, si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2028.
[...] Segue in allegato
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009[/box-note]
Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)
Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)
ID 22774 | 22.10.2024 / Download scheda allegata
A partire dal 1° gennaio 2019, i fornitori devono registrare i modelli dei loro prodotti sottoposti agli obblighi di etichettatura energetica nella "banca dati dei prodotti "prima di immettere sul mercato dell'Unione il primo prodotto di un modello che rientra nell'ambito di applicazione della normativa sull'etichettatura.
La "banca dati dei prodotti ", istituita in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2017/1369 regolamento sull'etichettatura energetica, è denominata" EPREL" (Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica).
[panel]Regolamento (UE) 2017/1369
Articolo 12 Banca dati dei prodotti
1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti.
La banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:
a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.
3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i criteri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca dati riguardano soltanto:
a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;
d) i parametri tecnici misurati del modello;
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).
Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione tecnica.
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e
c) che siano evitate automaticamente le registrazioni in soprannumero.
8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigorose in materia di sicurezza;
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 95/46/CE, a seconda dei casi;
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione tecnica.
9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione. In particolare, si applicano le disposizioni specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facilmente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confrontare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2. [/panel]
I fornitori devono caricare i dati dei modelli in un "Sistema di conformità":
le informazioni pubbliche, divenute in seguito disponibili come "Scheda informativa del prodotto" (o "Scheda prodotto", come denominata nella Direttiva abrogata Direttiva 2010/30/UE) e come "etichetta energetica" da un diverso sistema pubblico
I dati relativi alla conformità, indicati nella normativa come "documentazione tecnica ", saranno accessibili solo in base alla necessità di conoscenza da parte delle autorità di controllo della conformità per svolgere i propri compiti di vigilanza del mercato.
Le informazioni del modello pubblico sono destinate a facilitare la scelta di acquisto, sia da parte dei cittadini comuni che negli acquisti all'ingrosso, come negli appalti pubblici verdi. Questi dati vengono anche utilizzati per stabilire criteri di ammissibilità in cui sono prese di mira le classi di prestazioni più elevate (ad esempio la classe superiore o le due classi più elevate), come nella Tassonomia verde o per incentivi o misure di riduzione dell'IVA a livello nazionale o per altre esigenze di analisi dei dati.
EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) è un database completo creato e gestito dalla Commissione Europea. Il suo scopo principale è rendere facilmente accessibili le informazioni sulle prestazioni energetiche e ambientali di tutti i modelli di prodotti che recano l'"etichetta energetica": tra questi rientrano i prodotti per la casa, così come i prodotti per il mercato business-to-business.
Questa iniziativa è in linea con i requisiti del Regolamento quadro sull'etichettatura energetica dell'UE.
Istituito nell'ambito del regolamento quadro sull'etichettatura energetica (UE) 2017/1369, il registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) apre nuove strade nell'aiutare i consumatori dell'UE, ma anche gli acquirenti e le aziende, a scegliere i prodotti più efficienti e a contribuire a ridurre l'impatto ambientale.
Dal 1° gennaio 2019 i fornitori devono caricare le informazioni sui loro prodotti nel database EPREL. L'accesso pubblico e illimitato è stato concesso da marzo 2021 semplicemente leggendo il codice QR sull'etichetta dei prodotti in vendita. Da aprile 2022 l'interfaccia web aiuta a selezionare e ordinare i modelli, per una scelta di acquisto più consapevole.
EPREL supporta inoltre le autorità pubbliche quando si definiscono azioni di appalto pubblico o sovvenzioni (secondo l' art. 7(2)) per identificare le classi più significativamente popolate dell'etichetta energetica). Per ogni prodotto nell'ambito del regolamento sull'etichettatura (compresi gli pneumatici), inoltre, EPREL è una bussola per determinare i prodotti ammissibili secondo la tassonomia verde dell'UE.
EPREL ha attualmente quasi 2 milioni di registrazioni per quasi 40 gruppi di prodotti coperti da circa 20 normative di etichettatura.
L'EPREL comprende informazioni accessibili al pubblico (parte delle quali è riportata nell'etichetta energetica e la restante nella scheda informativa del prodotto o nella scheda prodotto) e informazioni necessarie ai fini del controllo della conformità, accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato (MSA) degli Stati membri per le loro funzioni.
I fornitori devono registrare nell'EPREL qualsiasi modello di prodotto rientrante nell'ambito della normativa sull'etichettatura energetica prima di immettere la prima unità di tale modello sul mercato dell'UE.
EPREL offre ai fornitori 3 opzioni per registrare i modelli di prodotto:
In modo interattivo nell'interfaccia online, inserendo manualmente ogni campo obbligatorio, per ogni singolo modello;
Registrando modelli di prodotto su larga scala in un file XML (modello di dati) e caricando il file tramite l'interfaccia online;
Tramite un'integrazione diretta con il componente e-Delivery della Commissione Europea, una comunicazione da sistema a sistema per registrare modelli di prodotto su larga scala in un file XML (utilizzato dai maggiori fornitori).
La responsabilità dei dati registrati ricade sui fornitori. Le autorità nazionali di sorveglianza del mercato sono le uniche responsabili del controllo e dell'applicazione della conformità (sia sui dati registrati che sul prodotto stesso).
EPREL è una risorsa inestimabile messa a disposizione delle autorità degli Stati membri (MSA) per svolgere i propri compiti. Inoltre, la notifica di sospetta non conformità è "crowdsourcing" in quanto le registrazioni sospette/errate possono essere segnalate da qualsiasi visitatore EPREL tramite la funzione "segnala un problema" nell'interfaccia pubblica EPREL.
Il sito web pubblico EPREL
Per accedere al sistema di conformità, l'utente deve prima creare un account nell'ambiente della Commissione, denominato EU Login.
In sintesi, i passaggi preliminari, da eseguire una volta sola, prevedono:
[box-info]Creazione dell'account utente EU-Login
- Creazione dell'organizzazione (mediante tale accesso UE, diventando quindi il principale amministratore fornitore per quel fornitore)
(facoltativo) Invito di utenti aggiuntivi (che possono ottenere ruoli diversi, con diritti di accesso diversi come attribuito dall'amministratore del fornitore)
- Superamento del processo di verifica del fornitore (da eseguirsi una sola volta dall'amministratore del fornitore).
- Solo dopo aver completato i passaggi sopra menzionati sarà possibile registrare i modelli dei prodotti.[/box-info]
Vedi: https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers/eprel-suppliers_en
In una fase transitoria era possibile registrare modelli di prodotti senza aver superato la "Verifica del fornitore", ma dal 22 ottobre 2024 ciò non sarà più possibile.
[box-warning]A partire dal 22 ottobre 2024, la verifica dell'identità digitale è obbligatoria per tutti i fornitori che registrano i modelli dei propri prodotti nel Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL).
Il requisito di verifica contribuirà a garantire la qualità, l'affidabilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e alle autorità pubbliche tramite il database EPREL, in cui tutti i prodotti con etichetta energetica devono essere registrati dai fornitori al momento dell'immissione sul mercato UE. I fornitori non verificati non saranno più in grado di registrare i prodotti e tutti i prodotti immessi sul mercato da fornitori non verificati dopo questa data non appariranno nelle ricerche generali nel database EPREL.[/box-warning]
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/1369
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994
Nuove etichette energetiche elettrodomestici dal 1° marzo 2021
Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo requisiti di etichettatura energetica/ecodesign
Piano di lavoro progettazione ecocompatibile etichettatura energetica 2022-2024[/box-note]
Safety Gate Report 39 del 27/09/2024 N. 32 A12/02707/24 Croazia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 39 del 27/09/2024 N. 32 A12/02707/24 Croazia
Approfondimento tecnico: Friggitrice
Il prodotto, di marca KORKMAZ, mod. A486, è stato sottoposto alle procedure di ritiro dal mercato e richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza Parte 1: Norme generali” e EN 60335-2-13:2010 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per padelle per friggere, friggitrici e apparecchi similari”.
Le viti della friggitrice potrebbero danneggiare l’isolamento dei conduttori e l’utilizzatore potrebbe ricevere una scossa elettrica toccando l’oggetto.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 39 del 27_09_2024 N. 32 A12_02707_24 Croazia.pdf Friggitrice |
103 kB | 0 |
Interazione uomo-macchina - L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?
Interazione uomo-macchina - L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile?
ID 22747 | 17.10.2024 / In allegato
Valutare e prevedere le prestazioni cognitive è fondamentale per qualsiasi disciplina che si occupi di operatori umani nel contesto di comportamenti critici per la sicurezza. In materia di sicurezza del macchinario, questo si traduce in una progettazione antropocentrica finalizzata ad un sistema di interazione che favorisce una condizione di comfort cognitivo dell’operatore, alta performance e comportamento sicuro.
Questo lavoro identifica gli stati cognitivi a cui sono ascrivibili comportamenti involontari/ragionevolmente prevedibili che possono determinare l’uso scorretto, nella convinzione che progettare in termini di sicurezza significhi produrre un’interazione che attivi stati cognitivi scientificamente associabili alla performance dell’operatore.
...
Fonte: INAIL
Collegati
[box-note]Interfaccia uomo-macchina: requisiti, illustrazioni e rif. normativi[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Interazione uomo-macchina - L’uso scorretto può essere ragionevolmente prevedibile.pdf INAIL 2024 |
372 kB | 130 |
Orientamenti CE - Compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine
Orientamenti CE - Modalità di compilazione modello raccolta dati art. 6 par. 5 Regolamento macchine
ID 22726 | 14.10.2024
Comunicazione della Commissione - Orientamenti agli Stati membri per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2024/6845
GU C C/2024/6142del 14.10.2024
______________
INDICE
Avviso importante
Introduzione
Orientamenti sulle modalità di compilazione del modello
Istruzioni generali
Istruzioni particolari
Allegato A - Numerazione delle colonne del modello 1
Allegato B - Elenco dei codici a 4 e 8 cifre della classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell’ambito di applicazione dell’allegato I del regolamento 14
______________
AVVISO IMPORTANTE
Scopo del presente documento, basato sull'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine («regolamento»), è fornire orientamenti solo su questioni attinenti alla raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento e sulla compilazione del modello standardizzato di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).
Il presente documento è destinato agli Stati membri, ma interessa anche i paesi terzi - ossia i paesi che non sono Stati membri dell'Unione europea (UE) - che hanno concluso un accordo con l'UE finalizzato ad estendere agli stessi l'applicabilità del regolamento. Di conseguenza i riferimenti agli «Stati membri» o all'«UE» contenuti nel presente documento si intendono rivolti anche a tali paesi terzi.
Il presente documento ha uno scopo puramente orientativo. Solo il testo dell'atto di armonizzazione dell'Unione ha valore giuridico.
L'interpretazione vincolante della legislazione dell'Unione è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri espressi nel presente documento non pregiudicano la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.
Il presente documento riflette la normativa vigente al momento della sua redazione e gli orientamenti proposti possono essere soggetti a successive modifiche.
INTRODUZIONE
Il regolamento, entrato in vigore il 19 luglio 2023 e applicabile a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato dell'UE o la loro messa in servizio nell'UE, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza. Dal 20 gennaio 2027 esso inoltre abrogherà e sostituirà la direttiva 2006/42/CE.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9, dello stesso regolamento. Un siffatto modello standardizzato ha lo scopo di garantire condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.
Il modello standardizzato vigente è quello che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione («modello»).
A norma dell'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento la Commissione emana inoltre orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità. Scopo del presente documento è fornire orientamenti agli Stati membri, come previsto all'articolo 6, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento.
ORIENTAMENTI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO
Istruzioni generali
A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento, il modello deve essere compilato e presentato entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni.
Il modello, presentato in un determinato anno (Y), raccoglie i dati e le informazioni afferenti a un periodo di cinque anni, come indicato nelle pertinenti colonne del modello stesso.
Nell'ambito del modello:
Y-2 (anno di presentazione meno 2): riguarda il secondo anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-3 (anno di presentazione meno 3): riguarda il terzo anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-4 (anno di presentazione meno 4): riguarda il quarto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-5 (anno di presentazione meno 5): riguarda il quinto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione;
Y-6 (anno di presentazione meno 6): riguarda il sesto anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente l'anno di presentazione della relazione.
Per «normativa dell'UE sulle macchine» si intende: il regolamento, oppure la direttiva 2006/42/CE oppure la normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE.
È preferibile che il modello sia compilato in lingua inglese.
Ciascuno Stato membro dovrebbe compilare e presentare un solo modello, in formato Excel, comprendente tutti i dati relativi a tale Stato membro.
Il modello può essere trasmesso per via elettronica tramite la casella funzionale di posta elettronica pertinente.
Istruzioni particolari
Parte superiore del modello (da sinistra a destra)
- Anno («Y») di presentazione della relazione [campo numerico intero]
In questo campo deve essere indicato l'anno civile in cui lo Stato membro presenta alla Commissione il modello compilato.
- Stato membro [campo di testo, massimo 10 parole]
In questo campo deve essere indicato il nome del paese che presenta i dati e le informazioni.
Tabella principale del modello (da sinistra a destra)
Per agevolare la lettura dell'ordine delle colonne si è provveduto a numerare queste ultime nell'allegato A dei presenti orientamenti.
- Prima colonna (1): Categoria nell’allegato I del regolamento [scelta a scorrimento verso il basso]
Il termine «categoria» fa riferimento alle categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento al momento della presentazione del modello alla Commissione (nella prima colonna: «Sì») o ad altre categorie che gli Stati membri reputano potenzialmente inseribili in tale allegato (nella prima colonna: «No»).
Tutti i dati e le informazioni di cui alle colonne successive (dalla seconda alla trentanovesima) si riferiscono alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta in questa prima colonna.
Gli spazi del modello possono essere estesi al fine di includere, nella quantità necessaria, eventuali altre categorie di macchine e prodotti correlati che in futuro potrebbero essere aggiunte all'allegato I del regolamento tramite un atto delegato pertinente.
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa prima colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Seconda colonna (2): Parte dell’allegato I del regolamento in cui si trova la categoria [scelta a scorrimento verso il basso]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «Sì») occorre indicare in quale parte di tale allegato sono elencate: nella parte A (nella seconda colonna: «A») oppure nella parte B (nella seconda colonna: «B»).
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa seconda colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Terza colonna (3): Numero della categoria (se la categoria è compresa nell’allegato I del regolamento) [scelta a scorrimento verso il basso]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento occorre indicare il numero assegnato a ciascuna categoria di macchine e prodotti correlati nello stesso allegato.
Al momento della stesura dei presenti orientamenti vi sono sei (6) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte A, e diciannove (19) categorie di macchine e prodotti correlati nell'allegato I, parte B.
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No») occorre indicare che questa informazione non è applicabile (nella seconda colonna: «N/A»).
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa terza colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Quarta colonna (4): Descrizione della categoria (se la categoria non è compresa nell’allegato I del regolamento) [campo di testo, massimo 100 parole]
Per le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato I, parte A o B, del regolamento non occorre indicare alcunché in questa colonna, in quanto la descrizione della categoria di macchine e prodotti correlati è già compresa nel suddetto allegato.
Per le categorie di macchine e prodotti correlati non elencate nell'allegato I del regolamento (nella prima colonna: «No» e nella seconda colonna: «N/A») occorre fornire una descrizione breve ma chiara di ciascuna nuova categoria di macchine o prodotti correlati che si propone di aggiungere a tale allegato.
In caso di modifiche dell'allegato I del regolamento tramite atti delegati pertinenti, questa quarta colonna dovrebbe essere adattata di conseguenza.
- Quinta colonna (5): Articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento: indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]
L'espressione «indicazioni del danno» si riferisce a informazioni quali:
- la natura del pericolo, che ha causato il danno, intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- la durata dell'esposizione al pericolo;
- la gravità del danno subito, incluso il grado di reversibilità del danno;
- il numero di persone interessate dal danno;
- altre informazioni pertinenti.
- Dalla sesta alla decima colonna (6-10): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Quantità di unità di macchine o prodotti correlati trovati difettosi per anno [campo numerico intero]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi d'informazione rapida; la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche nazionali degli infortuni sul lavoro; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nell'undicesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
- Undicesima colonna (11): Articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento: informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato ed elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione, ossia misura correttiva adottata (messa in conformità), ritiro o richiamo / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.
Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.
In questo campo deve essere inoltre fornita una descrizione dei principali difetti e cause di avarie riscontrati nonché dei potenziali danni che tali difetti o avarie potrebbero causare.
- Dodicesima colonna (12): Articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del regolamento: informazioni sugli infortuni noti (sul lavoro o in contesto non lavorativo) e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni (da Y-2 a Y-6) [campo di testo, massimo 500 parole]
In questo campo deve essere fornita una descrizione delle principali caratteristiche degli infortuni o dei quasi infortuni, quali:
- scenari principali d'infortunio;
- cause principali degli infortuni;
- individuazione dei rischi residui durante gli infortuni;
- numero di vittime;
- altre informazioni pertinenti.
- Dalla tredicesima alla diciassettesima colonna (13-17): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (mortali) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente mortale» si intende un incidente causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla tredicesima alla diciassettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (4).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla diciottesima alla ventiduesima colonna (18-22): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (gravi) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente grave» si intende un incidente (non mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che provoca danni permanenti alla vittima o danni fisici significativi, come l'amputazione di una parte del corpo.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla diciottesima alla ventunesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) - Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (5).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla ventitreesima alla ventisettesima colonna (23-27): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti sul lavoro (altro) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente sul lavoro» si intende un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «altro incidente» si intende qualsiasi incidente (non grave o mortale) causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che richieda un ricovero ospedaliero e/o un'assenza dal lavoro di almeno quattro giorni.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat; il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Nessuna cella deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Gli infortuni devono essere riportati nelle colonne dalla ventitreesima alla ventisettesima e in riferimento alla descrizione della categoria (dalla prima alla quarta colonna) quando:
- la macchina o il prodotto correlato in questione è l'«agente materiale» associato: all'«attività fisica specifica» (vale a dire: lo strumento, l'utensile o l'oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell'infortunio, immediatamente prima dell'infortunio); o alla «deviazione» (vale a dire, quando le circostanze dell'infortunio deviano dalla prassi normale e la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto coinvolto nell'evento anormale); o al «contatto - modalità di lesione» (vale a dire, quando la macchina o il prodotto correlato è lo strumento, l'utensile o l'oggetto che ha causato alla vittima una lesione fisica o psicologica); e
- l'infortunio in questione è imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, come ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
«Agente materiale»: il termine è definito nell'edizione più recente del documento EUROSTAT «European statistics on accidents at work (ESAW) — Summary Methodology» pubblicato sul sito web di Eurostat. La versione attuale del documento è la «2013 edition» (6).
La tabella di cui all'allegato B del presente documento elenca i codici di classificazione ESAW degli agenti materiali sotto i quali si trovano catalogate, al momento della stesura dei presenti orientamenti, talune categorie di macchine o prodotti correlati rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I del regolamento. I codici elencati nell'allegato B del presente documento hanno funzione indicativa e sono da utilizzarsi nel caso in cui la fonte dei dati usata sia costituita dai dati estesi nazionali raccolti nel quadro dell'ESAW e la descrizione ESAW dell'agente materiale corrisponda esattamente ai dati riportati nella riga pertinente del modello. I codici possono essere utilizzati anche per facilitare la comprensione e/o la ricerca nelle banche dati pertinenti delle categorie di macchine o prodotti correlati attualmente elencate nell'allegato I del regolamento. Si osservi che la classificazione a 8 cifre della variabile ESAW «agente materiale» non trova attualmente applicazione nella banca dati ESAW (che utilizza solo la classificazione a 4 cifre). I codici a 8 cifre, sebbene non compaiano nella banca dati ESAW, possono aiutare a comprendere meglio cosa dovrebbe essere incluso nei corrispondenti codici a 4 cifre. In ogni caso, i dati e le informazioni forniti nel modello dovranno riferirsi esattamente alla categoria di macchine o prodotti correlati descritta nella terza o quarta colonna del modello.
- Dalla ventottesima alla trentaduesima colonna (28-32): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (mortali) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «incidente mortale» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'incidente in contesto non lavorativo.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nell'ambito di una categoria di macchine o prodotti correlati, è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione. Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
- Dalla trentatreesima alla trentasettesima colonna (33-37): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Numero di incidenti in contesto non lavorativo (gravi o altro) per anno [campo numerico intero]
Per «incidente in contesto non lavorativo» si intende un evento fortuito, durante l'uso non professionale, che conduce a un danno fisico o mentale e che è causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Per «grave o altro» si intende un incidente in contesto non lavorativo causato dalla macchina o dal prodotto correlato utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, che non sia un incidente mortale.
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre indicare il numero di casi verificatisi in un determinato anno. Le fonti dei dati possono essere tutte o parte di quelle indicate di seguito: la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB); il gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO); altre fonti pertinenti.
Questo campo comprende tutti i tipi di lesioni, ad esempio: ferite e lesioni superficiali; lussazioni, distorsioni e stiramenti; sindrome commotiva e lesioni interne, fratture ossee, avvelenamenti e infezioni; shock; ustioni, scottature e congelamenti; amputazioni (perdita di parti del corpo); effetti di suoni, vibrazioni e pressione; effetti di condizioni di temperatura estreme, della luce e delle radiazioni; annegamento e asfissia; lesioni multiple; lesioni psicologiche.
Le celle in grigio riguardano categorie di macchine o prodotti correlati per le quali non si riscontrano usi non professionali e pertanto non vanno compilate. Nessuna cella, ad eccezione di quelle in grigio, deve essere lasciata vuota. Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare, nella trentottesima colonna, se non esistono dati o non esistono casi.
Presupposto necessario per poter segnalare un infortunio nelle colonne dalla trentatreesima alla trentasettesima, in riferimento a una categoria di macchine o prodotti correlati (dalla prima alla quarta colonna), è che l'infortunio sia imputabile alla macchina o al prodotto correlato, utilizzato secondo l'uso previsto, compreso qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile, purché tale uso scorretto ragionevolmente prevedibile non comporti l'eliminazione di misure di sicurezza previste dal fabbricante, ad esempio la rimozione dei ripari di protezione.
Un infortunio può essere imputabile alla macchina o al prodotto correlato se si verifica una delle condizioni seguenti:
- l'infortunio è dovuto alla progettazione o alla costruzione della macchina o del prodotto correlato, indipendentemente dal fatto che la macchina o il prodotto correlato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate o che tali norme armonizzate presentino o meno lacune per quanto riguarda la loro idoneità a conferire una presunzione di conformità alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento dell'immissione sul mercato dell'UE della macchina o del prodotto correlato;
- l'infortunio è dovuto a errori dell'operatore, se tali errori sono ragionevolmente prevedibili o aggravati da un'ergonomia di livello scadente;
- l'infortunio è causato da una manutenzione inadeguata dovuta ad istruzioni di manutenzione inesatte o incomplete.
- Trentottesima colonna (38): Articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento: dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per gli anni precedenti (da Y-2 a Y-6) / Spiegazioni [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati occorre fornire informazioni pertinenti sulle fonti di dati utilizzate, nonché sulla qualità e sulla copertura dei dati per fonte.
Quando il numero di casi in un determinato anno è indicato pari a zero, occorre precisare se non esistono dati o non esistono casi.
In questo campo deve essere inserita anche la descrizione dei principali motivi per cui la macchina o il prodotto correlato era difettoso.
- Trentanovesima colonna (39): Altre informazioni utili [campo di testo, massimo 500 parole]
Per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati possono essere inserite in questo campo informazioni (nella misura in cui siano disponibili e siano considerate dallo Stato membro idonee a facilitare ulteriormente la valutazione che la Commissione è tenuta a effettuare) quali:
- la quantità di unità di macchine o prodotti correlati vendute nel territorio dello Stato membro;
- il numero di lavoratori del settore;
- quando la macchina o il prodotto correlato è stato immesso sul mercato dell'UE;
- se non esistevano norme armonizzate (e, per quanto riguarda il regolamento, specifiche comuni stabilite a norma del regolamento) relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- i rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, che comportano infortuni gravi o mortali o danni alla salute ricorrenti;
- l'applicazione erronea delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
- l'incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove tecnologie;
- la conformità o meno della macchina o del prodotto correlato alla normativa dell'UE sulle macchine applicabile al momento della sua immissione sul mercato dell'UE. In caso di non conformità: se sono state applicate le pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, le eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento); o se la non conformità era dovuta a lacune nelle pertinenti norme armonizzate citate in tale normativa dell'UE (o, per quanto riguarda il regolamento, in eventuali specifiche comuni stabilite a norma del regolamento);
- per quanto riguarda la quantità totale di macchine o prodotti correlati difettosi segnalata a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento:
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati:
- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:
- del regolamento;
- della direttiva 2006/42/CE;
- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;
- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati segnalati;
- la percentuale (%) di macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;
- per quanto riguarda il numero totale di infortuni comunicati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera d), del regolamento:
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati:
- che non hanno subito modifiche dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche non sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- che hanno subito modifiche sostanziali dopo l'immissione sul mercato dell'UE;
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati immessi sul mercato dell'UE nel periodo di applicabilità:
- del regolamento;
- della direttiva 2006/42/CE;
- della normativa dell'UE sulle macchine applicabile prima della direttiva 2006/42/CE;
- il numero di fabbricanti che producono le macchine o i prodotti correlati coinvolti negli infortuni comunicati;
- la percentuale (%) di infortuni con macchine o prodotti correlati per i quali è stato coinvolto un organismo notificato;
- altre informazioni pertinenti.
[panel]Regolamento (UE) 2023/1230
Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità
1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.
5. Nello svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:
a) le indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) le informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato e gli elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione;
c) le informazioni sugli infortuni noti e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni;
d) i dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per almeno i quattro anni precedenti. In particolare le informazioni ottenute, tra l'altro, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, i sistemi d'informazione rapida, la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB), le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO).
Oltre alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi altra informazione disponibile pertinente per la valutazione di cui al paragrafo 4.
6. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), sono forniti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 9.
7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.
Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.
8. Uno Stato membro che nutra preoccupazioni in merito a una categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.
La Commissione effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 immediatamente dopo essere stata informata dallo Stato membro.
Dopo aver effettuato tale valutazione, la Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 2.
9. Entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, comprese le informazioni indicanti che non si è verificato nessuno degli eventi di cui al paragrafo 5, per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, qualora la non inclusione sia motivo di preoccupazione per lo Stato membro.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono e, ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, aggiornano un modello riguardante la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d).
Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione emana orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato al più tardi il 20 luglio 2024.
11. Se necessario dopo aver presentato la relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il paragrafo 5 del presente articolo specificando gli obblighi incombenti agli Stati membri di fornire i dati e le informazioni richiesti a norma del presente articolo attraverso la creazione di una metodologia comune relativa ai dati e alle informazioni da raccogliere, compresi i metodi per la loro raccolta e compilazione e le procedure per la loro trasmissione, nonché le pertinenti definizioni, in modo da garantire che la Commissione disponga di dati sufficienti e comparabili per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4.[/panel]
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Dichiarazione di conformità UE macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine
Procedure di Valutazione della Conformità Regolamento macchine[/box-note]
Safety Gate Report 37 del 13/09/2024 N. 34 A12/02601/24 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 37 del 13/09/2024 N. 34 A12/02601/24 Germania
Approfondimento tecnico: Slime
Il prodotto Crystal Sojl Hello Summer, mod. H-1689, è stato respinto durante la procedura di importazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli - parte 3: Migrazione di alcuni elementi”.
La migrazione del boro del giocattolo è troppo elevata (valore misurato: 854 mg/kg). L'ingestione o il contatto con una quantità eccessiva di boro può nuocere alla salute dei bambini danneggiando il sistema riproduttivo.
Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza
III. Proprietà Chimiche
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Boro
- mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile = 1200
- mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso = 300
- mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura = 15000
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 37 del 13_09_2024 N. 34 A12_02601_24 Germania.pdf Slime |
83 kB | 0 |
Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): FAQ
Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): FAQ / 25.09.2024
ID 22651 | 02.10.2024
Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR): Frequently Asked Questions (FAQ)
This document provides answers to questions frequently asked by stakeholders related to Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products (ESPR).
Any views expressed in this document are the preliminary views of the European Commission (EC) services and may not under any circumstances be regarded as stating an official position of the EC.
The information transmitted intends to clarify Regulation 2024/1781. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively interpret EU law.
__________
Contents
1. Scope of the ESPR
1.1. General Scope
1.2. Spare Parts and Components
1.3. Vehicles and Mobile Machinery (and components/(spare)parts thereof)
1.4. Miscellaneous Product Categories
1.5. Product Parameters in scope
2. ESPR Interplay with Other Regulations
3. ESPR Timeline and Application
4. Ecodesign Forum incl. Member State Expert Group
4.1. Establishment & Membership
4.2. Member States Expert Group
4.3. Transition between the Consultation Forum and the Ecodesign Forum
5. Digital Product Passport (DPP)
5.1. General questions on DPP - timeline, scope and content
5.2. DPP technical aspects
5.3. DPP Value chain aspects and complex products
5.4. DPP Compliance and Enforcement
6. Energy Label and ‘Old’ Ecodesign
7. Working plan and preparation of delegated acts
7.1. Working plan and product prioritisation
7.2. Preparation of delegated acts (general)
7.3. Preparation of delegated acts (specific product groups or aspects)
7.4. Delegated acts on intermediate products
7.5. Product Prioritisation report of the JRC
8. Methodology for Ecodesign of Energy-related Products (MEErP) and ESPR methodology, including Product Environmental Footprint (PEF)
9. Self-Regulation
10. Substances of Concern
11. Provisions on unsold consumer products
12. ESPR Label and classes of performance
13. Green Public Procurement (GPP)
14. Guidance, funding, SMEs & competitiveness
15. Online Marketplaces
16. Transition / Application
17. Enforcement & Market surveillance
18. Verification & Conformity
19. International & Trade
[...]
Fonte: EC
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) Obblighi di informazione / Note
Dichiarazione UE di conformità Regolamento ESPR[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ESPR - Frequently Asked Questions - 25.09.2024.pdf EC - 25.09.2024 |
1188 kB | 0 |
Safety Gate Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 35 del 30/08/2024 N. 68 A12/02422/24 Austria
Approfondimento tecnico: Gilet gonfiabile per il nuoto
Il prodotto, di marca Abuytwo, venduto online, in particolare tramite Amazon (ASIN: B0C61J19PH), è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Del prodotto non esiste nessuna documentazione tecnica e nessuna valutazione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, quindi potrebbe essere pericoloso.
Regolamento (UE) 2016/425
Capo II Obblighi degli operatori economici
Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.
2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato III («documentazione tecnica») ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.
Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15 e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 35 del 30_08_2024 N. 68 A12_02422_24 Austria.pdf Gilet gonfiabile per il nuoto |
129 kB | 0 |
In evidenza Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024
In evidenza Norme armonizzate Direttiva macchine Settembre 2024
ID 22566 | 17.09.2024 / Download Scheda
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), si segnalano le seguenti 2 norme che entrano in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine":
1a
UNI EN 13557:2024 / Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando
ID 21863 | Update 16.09.2024 / Preview in allegato
UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi e stazioni di comando
La norma specifica i requisiti di progettazione in materia di salute e sicurezza per i dispositivi di comando e le stazioni di comando delle loro postazioni operative per tutte le tipologie di apparecchi di sollevamento.
Data entrata in vigore: 16 maggio 2024
Sostituisce: UNI EN 13557:2008
Recepisce: EN 13557:2024
[box-info]EN 13557:2024 Armonizzata Direttiva macchine
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), la EN 13557:2024 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" a partire dalla data del 16 Settembre 2024. La norma sostituita, EN 13557:2003+A2:2008, è soppressa dal 16 marzo 2026 (cessazione Presunzione di Conformità).[/box-info]
2a
EN 1570-1:2024 / Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili 2 livelli
ID 21804 | Update 16.09.2024 / Preview in allegato
UNI EN 1570-1:2024 Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili con le seguenti caratteristiche:
- non servono più di 2 livelli fissi ma possono superare un livello fisso, e
- con una velocità di spostamento verticale non superiore a 0,15 m/s, a meno che la posizione non sia sicura, e
- per il sollevamento o l'abbassamento di merci (con o senza operatore/i e/o persona/e autorizzata/e, oppure
- per il sollevamento o l'abbassamento di operatori e/o persone autorizzate con o senza merci, in posizioni in cui possono svolgere il lavoro da un tavolo di sollevamento fisso o mobile che è guidato solo durante la sua corsa verticale.
La norma specifica le misure tecniche appropriate per eliminare e ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi elencati nell'Allegato B.
Data entrata in vigore: 16 maggio 2024
Sostituisce: UNI EN 1570-1:2015
Recepisce: EN 1570-1:2024
[box-info]EN 1570-1:2024 Armonizzata Direttiva macchine
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408 (GU L 306/26 del 16.09.2024), la EN 1570-1:2024 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "Direttiva macchine" a partire dalla data del 16 Settembre 2024. La norma sostituita, EN 1570-1:2011+A1:2014, è soppressa dal 16 marzo 2026 (cessazione Presunzione di Conformità)[/box-info]
Collegati
[box-note]Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Decisione di esecuzione (UE) 2024/2408
Direttiva macchine 2006/42/CE
UNI EN 13557:2024 Apparecchi di sollevamento - Dispositivi di comando
EN 1570-1:2024 / Safety requirements for lifting tables[/box-note]
Safety Gate Report 33 del 16/08/2024 N. 207 A12/02113/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 33 del 16/08/2024 N. 207 A12/02113/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Altoparlante senza fili
Il prodotto, di marca sconosciuta, Mod. HM11, è stato sottoposto alla procedura che ne impone la rimozione dai siti internet sui quali era in vendita perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III, al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed al Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti.
Le saldature nel prodotto presentano una concentrazione eccessiva di piombo e cadmio (valori misurati: oltre il 70% e lo 0,27% in peso, rispettivamente).
Il materiale plastico del cavo e del prodotto presenta una concentrazione eccessiva di DEHP e DBP (valori misurati: 0,8% e 0,17% in peso, rispettivamente).
Il prodotto presenta, infine, una concentrazione eccessiva di paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato: 1,6 % in peso).
Il piombo è pericoloso per l’ambiente.
Il cadmio si bioaccumula ed è pericoloso per l'ambiente.
Gli ftalati sono pericolosi sia per la salute umana che per l'ambiente.
Le SCCP persistono nell'ambiente, sono tossiche per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si bioaccumulano nella fauna selvatica e nell'uomo. L'esposizione prolungata attraverso la pelle può causare il cancro.
Articolo 4 – Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. […]
[…] Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS) […]
Allegato I
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
2. L'uso è consentito per quanto concerne:
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.
3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 33 del 16_08_2024 N. 207 A12_02113_24 Svezia.pdf Altoparlante senza fili |
181 kB | 1 |
Direttiva (UE) 2024/2853
Direttiva (UE) 2024/2853 / Nuova Direttiva responsabilità per danno da prodotti difettosi
ID 22950 | 18.11.2024
Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio
GU L 2024/2853 del 18.11.2024
Entrata in vigore: 08.12.2024
Recepimento: entro il 9 dicembre 2026
[box-info]Abrogazione
La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026.
La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.[/box-info]
________
Articolo 1 Oggetto e finalità
La presente direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno.
L’obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
2. La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.
3. La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
4. La presente direttiva non pregiudica:
a) l’applicabilità del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680;
b) i diritti di cui il danneggiato gode in forza delle norme nazionali in materia di responsabilità contrattuale, oppure di responsabilità extracontrattuale per motivi diversi dal carattere difettoso di un prodotto a norma della presente direttiva, comprese le norme nazionali di attuazione del diritto dell’Unione;
c) i diritti di cui il danneggiato gode in forza di un regime speciale di responsabilità in vigore nel diritto nazionale il 30 luglio 1985.
Articolo 3 Livello di armonizzazione
Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse disposizioni più rigorose o meno rigorose, per garantire ai consumatori e ad altre persone fisiche un livello di tutela diverso.
[...]
Articolo 5 Diritto al risarcimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche:
a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure
b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale.
Articolo 6 Danno
1. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 si applica solo alle seguenti tipologie di danno:
a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico;
b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne:
i) il prodotto difettoso in sé;
ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante;
iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali;
c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.
2. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il diritto al risarcimento copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.
3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.
Articolo 7 Prodotto difettoso
1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale.
2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui:
a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione;
b) l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto;
c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio;
d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione;
e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;
f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;
g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente, o di un operatore economico di cui all’articolo 8, in relazione alla sicurezza del prodotto;
h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto;
i) nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto.
3. Un prodotto non è considerato difettoso per l’unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.
Articolo 8 Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti operatori economici siano responsabili del danno a norma della presente direttiva:
a) il fabbricante di un prodotto difettoso;
b) il fabbricante di un componente difettoso, se tale componente è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante e lo ha reso difettoso, fatta salva la responsabilità del fabbricante di cui alla lettera a); e
c) nel caso di un fabbricante di un prodotto o di un componente stabilito al di fuori dell’Unione, e fatta salva la responsabilità di tale fabbricante:
i) l’importatore del prodotto o componente difettoso;
ii) il rappresentante autorizzato del fabbricante; e
iii) se non vi è un importatore stabilito nell’Unione o un rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi di logistica.
La responsabilità del fabbricante di cui al primo comma, lettera a), copre anche l’eventuale danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante.
2. Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante e lo metta successivamente a disposizione sul mercato o lo metta in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora non sia possibile identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, ciascun distributore del prodotto difettoso sia responsabile se:
a) il danneggiato chiede a tale distributore di identificare un operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 1 e stabilito nell’Unione, o il proprio distributore che gli ha fornito tale prodotto; e
b) tale distributore omette di identificare un operatore economico o il proprio distributore di cui alla lettera a) entro un mese dal ricevimento della richiesta di cui alla lettera a).
4. Il paragrafo 3 del presente articolo si applica anche a qualsiasi fornitore di una piattaforma online, diverso da un operatore economico, che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065.
5. Qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché nessuna delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere ritenuta responsabile a norma della presente direttiva, o perché le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell’ambito del diritto nazionale, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, per risarcire adeguatamente i danneggiati a causa di prodotti difettosi.
[...]
Articolo 21 Abrogazione e disposizione transitoria
La direttiva 85/374/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 9 dicembre 2026. La direttiva 85/374/CEE continua tuttavia ad applicarsi in relazione ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 22 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 dicembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 23 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati
[box-note]Direttiva 85/374/CEE
Valutazione della direttiva 85/374/CEE Prodotti difettosi
Proposta nuova Direttiva responsabilità per danno da prodotti difettosi[/box-note]
Direttiva (UE) 2024/2749
Direttiva (UE) 2024/2749 / Procedure di emergenza valutazione della conformità (Modifiche Direttive)
ID 22894 | 08.11.2024
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno
GU L 2024/2749 dell'8.11.2024
Entrata in vigore: 28.11.2024
Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (CE) n. 2679/98
Regolamento (UE) 2024/2747[/box-note]
Decreto interdirettoriale 23 ottobre 2024
Decreto interdirettoriale 23 ottobre 2024 - Istituzione del Gruppo di Lavoro Macchine
ID 22877 | 06.11.2024
Il decreto individua la composizione e le funzioni del "Gruppo di Lavoro Macchine", istituito nel 2004, a seguito di recenti riordini delle Amministrazioni coinvolte nella trattazione delle pratiche (Direzione generale consumatori e mercato - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).
...
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente decreto individua la composizione e le funzioni del Gruppo di Lavoro consultivo e permanente (di seguito “Gruppo di Lavoro Macchine”) deputato all’esame congiunto delle segnalazioni di presunta non conformità dei prodotti ricadenti nella disciplina della direttiva 2006/42/CE.
Articolo 2 (Composizione)
1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è costituito da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e, in rappresentanza degli organi di vigilanza territoriali, del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 3 (Funzioni)
1. Il Gruppo di Lavoro Macchine, collegialmente, ha il compito di:
a) salvo i casi di manifesta procedibilità, effettuare l’esame preliminare delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute dagli organi di vigilanza territoriali e, se del caso, da soggetti di diritto privato, onde valutarne la pertinenza e la procedibilità ovvero proporne l’archiviazione, ai fini del rispetto delle procedure di immissione sul mercato e/o messa in servizio di cui al D.lgs. 17/2010;
b) condividere e valutare gli esiti dell’accertamento tecnico reso dall’INAIL ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010 e supportare le Autorità di vigilanza del mercato nell’adozione delle conseguenti necessarie determinazioni nei confronti dell’operatore economico interessato;
c) in un’ottica di semplificazione ed ottimizzazione del procedimento amministrativo, condividere e valutare i piani di azioni correttive elaborati dagli operatori economici interessati per sanare le non conformità rilevate, qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritenga che tali piani di azioni correttive non presentino particolari criticità. Viceversa, qualora a seguito della condivisione delle citate azioni correttive, dovesse emergere la necessità, proporre l’assegnazione della pratica all’INAIL per il previsto accertamento di carattere tecnico ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010.
Articolo 4 (Funzionamento e sede operativa)
1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è presieduto dal dirigente pro tempore dell’ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Il Presidente:
a) assicura il coordinamento del gruppo e, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di nominare uno tra i funzionari tecnici in servizio presso il medesimo ufficio cui eventualmente delegare l’attività di coordinamento;
b) convoca il Gruppo di Lavoro Macchine ogni qualvolta ne ravveda la necessità;
c) ha la facoltà, in un’ottica di semplificazione ed ottimizzazione dell’azione amministrativa, di procedere all’acquisizione dei necessari contributi delle Amministrazioni e degli Enti appartenenti al gruppo stesso, al fine di ricevere supporto per l’adozione delle previste determinazioni, secondo le modalità che riterrà più efficaci;
3. Il Gruppo di Lavoro Macchine si riunisce in presenza nella sede operativa dell’ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione stessa. In caso di manifesta necessità o utilità, il Presidente garantisce lo svolgimento della riunione anche in videoconferenza;
4. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I membri del Gruppo non percepiscono alcun emolumento, né alcun gettone e, comunque, qualsiasi ulteriore spesa di funzionamento del Gruppo è a carico delle rispettive Amministrazioni o Enti di appartenenza dei membri del Gruppo stesso.
[...]
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Regolamento (UE) 2024/1230[/box-note]
Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024
Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016/425 | Ed. 4.0 Ottobre 2024
ID 22857 | 4nd Edition - October 2024
PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment
The objective of these PPE Guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment. They provide a cross reference from the legal text of the Regulation to explanations by EU sectorial experts. The Guidelines should be used in conjunction with the Regulation itself and with the European Commission’s “The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”.
These Guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.
[box-info]The 4th edition of the PPE Regulation Guidelines has been developed by the European Commission services and the PPE Expert Group. It includes the agreements reached in the PPE Expert Group at the meeting held on 4 May 2024.
The updates concern the topics and the sections indicated below:
- clothing with reflective elements, section 2.2
- ergonomic equipment, section 2.3[/box-info]
First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the Regulation leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union (EU) and the European Economic Area (EEA). It should be noted that the statements in these Guidelines refer only to the application of Regulation (EU) 2016/425 unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply.
The PPE Regulation (EU) 2016/425 is total harmonisation and a “New Approach” legislation aligned to the “New Legislative Framework”. It lays down essential health and safety requirements (EHSRs) and leaves it to standards, primarily European harmonised standards, to give technical expression of the relevant requirements contained in the Regulation.
[alert]Regulation (EU) 2016/425 replaces the previous PPE Directive 89/686/EEC as from 21 April 2018. After a transition period, as indicated in Article 47, from 21 April 2019 the PPE Regulation is the sole legal instrument applicable for products in its scope to be placed on the EU/EEA market.[/alert]
The reader has to be aware that when PPE is intended for use in a workplace, national and Union legislation, intended to ensure the safety of employees, will usually apply. Whereas “New Approach / “New Legislative Framework” legislation set the highest possible requirements given their overall objectives and hence do not allow for additional national provisions within scope, “use” Directives (89/391/EEC4, 89/656/EEC) set minimum requirements. In effect this means that national authorities, following the agreement of other Member States by means of the notification procedure under Directive (EU) 2015/1535, can put in place further requirements relating to “use” and selection so long as these do not constitute a barrier to trade.
____________
1. PREAMBLE TO THE PPE REGULATION - THE CITATIONS AND THE RECITALS
1.1. The citations
1.2. The legal basis of the PPE Regulation
1.3. The recitals
1.4. The previous PPE Directive
1.5. The “New Legislative Framework”
1.6. The scope and the objective of the PPE Regulation
1.7. Exclusions from the scope
1.8. Responsibilities of economic operators
1.9. Responsibilities of manufacturers: conformity assessment
1.10. Responsibilities of importers and distributors
1.11. Documentation to be provided by economic operators
1.12. Obligations of the manufacturer for economic operators
1.13. Information and traceability of PPE for market surveillance
1.14. Noise, vibrations and radiation
1.15. Use of PPE at the workplace
1.16. The EU declaration of conformity
1.17. Technical documentation
1.18. The EU type-examination certificate
1.19. The CE marking
1.20. Conformity assessment procedures
1.21. Conformity assessment bodies: notified bodies
1.22. Compliance of products on the market and market surveillance
1.23. The safeguard clause procedure
1.24. Delegated and implementing powers and procedures
1.25. The PPE Committee
1.26. Implementing acts concerning measures on non-compliant products
1.27. Transitional provisions
1.28. Enforcement: penalties
1.29. Subsidiarity and proportionality
1.30. Repeal of Directive 89/686/EEC
2. CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS
2.1. Article 1 - Subject matter
2.2. Article 2 - Scope
2.3. Article 3 - Definitions
2.4. Article 4 - Making available on the market
2.5. Article 5 - Essential health and safety requirements
2.6. Article 6 - Provisions concerning the use of PPE
2.7. Article 7 - Free movement
3. CHAPTER II - OBLIGATIONS OF ECONOMIC OPERATORS
3.1. Article 8 - Obligations of the manufacturers
3.2. Article 9 - Authorised representatives
3.3. Article 10 - Obligations of importers
3.4. Article 11 - Obligations of distributors
3.5. Article 12 - Cases in which obligations of manufacturers apply to importers and distributors
3.6. Article 13 - Identification of economic operators
4. CHAPTER III - CONFORMITY OF THE PPE
4.1. Article 14 - Presumption of conformity of PPE
4.2. Article 15 - EU declaration of conformity
4.3. Article 16 - General principles of the CE marking
4.4. Article 17 - Rules and conditions for affixing the CE marking
5. CHAPTER IV - CONFORMITY ASSESSMENT
5.1. Article 18 - Risk categories of PPE
5.2. Article 19 - Conformity assessment procedures
6. CHAPTER V - NOTIFICATION OF CONFORMITY ASSESSMENT BODIES
6.1. Article 20 - Notification
6.2. Article 21 - Notifying authorities
6.3. Article 22 - Requirements relating to notifying authorities
6.4. Article 23 - Information obligation on notifying authorities
6.5. Article 24 - Requirements relating to notified bodies
6.6. Article 25 - Presumption of conformity of notified bodies
6.7. Article 26 - Subsidiaries of and subcontracting by notified bodies
6.8. Articles 27 and 28- Application and procedures for notification
6.9. Article 29 - Identification numbers and lists of notified bodies
6.10. Article 30 - Changes to notifications
6.11. Article 31 - Challenge of the competence of notified bodies
6.12. Article 32 - Operational obligations of notified bodies.
6.13. Article 33 - Appeal against decisions of notified bodies
6.14. Article 34 - Information obligation on notified bodies
6.15. Article 35 - Exchange of experience
6.16. Article 36 - Coordination of notified bodies
7. CHAPTER VI - UNION MARKET SURVEILLANCE, CONTROL OF PPE ENTERING THE UNION MARKET AND UNION SAFEGUARD PROCEDURE
7.1. Article 37 - Union market surveillance and control of PPE entering the Union market
7.2. Article 38 - Procedure at national level for dealing with PPE presenting a risk
7.3. Article 39 - Union safeguard procedure
7.4. Article 40 - Compliant PPE which presents a risk
7.5. Article 41 - Formal non-compliance
8. CHAPTER VII - DELEGATED AND IMPLEMENTING ACTS
8.1. Article 42 - Delegated power
8.2. Article 43 - Exercise of the delegation
8.3. Article 44 - Committee procedure
9. CHAPTER VIII - TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
9.1. Article 45 - Penalties
9.2. Article 46 - Repeal
9.3. Article 47 - Transitional provisions
9.4. Article 48 - Entry into force and application
9.5. Legal value, direct applicability and signatories of the Regulation
10. ANNEX I - RISK CATEGORIES OF PPE
10.1. Category I
10.2. Category II.
10.3. Category III
11. ANNEX II - ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
11.1. Preliminary remarks
11.2. 1. General requirements applicable to all PPE
11.3. 1.1. Design principles
11.4. 1.2. Innocuousness of PPE
11.5. 1.3. Comfort and effectiveness
11.6. 1.4. Manufacturer’s instructions and information
11.7. 2. Additional requirements common to several types of PPE
11.8. 2.1. PPE incorporating adjustment systems
11.9. 2.2. PPE enclosing the parts of the body to be protected
11.10. 2.3. PPE for the face, eyes and respiratory system
11.11. 2.4. PPE subject to ageing
11.12. 2.5. PPE which may be caught up during use
11.13. 2.6. PPE for use in potentially explosive atmospheres
11.14. 2.7. PPE intended for rapid intervention or to be put on or removed rapidly
11.15. 2.8. PPE for intervention in very dangerous situations
11.16. 2.9. PPE incorporating components which can be adjusted or removed by the user
11.17. 2.10. PPE for connection to complementary equipment external to the PPE
11.18. 2.11. PPE incorporating a fluid circulation system
11.19. 2.12. PPE bearing one or more identification markings or indicators directly or indirectly relating to health and safety
11.20. 2.13. PPE capable of signalling the user’s presence visually
11.21. 2.14. Multi-risk PPE
11.22. 3. Additional requirements specific to particular risks
11.23. 3.1. Protection against mechanical impact
11.24. 3.1.2. Falls
11.25. 3.1.3. Mechanical vibration
11.26. 3.2. Protection against static compression of a part of the body
11.27. 3.3. Protection against mechanical injuries
11.28. 3.4. Protection in liquids
11.29. 3.5. Protection against the harmful effects of noise
11.30. 3.6. Protection against heat and/or fire
11.31. 3.7. Protection against cold
11.32. 3.8. Protection against electric shock
11.33. 3.9. Radiation protection
11.34. 3.10. Protection against substances and mixtures which are hazardous to health and against harmful biological agents
11.35. 3.11. Diving equipment
12. ANNEX III - TECHNICAL DOCUMENTATION FOR PPE
13. ANNEX IV - INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE A)
14. ANNEX V - EU TYPE-EXAMINATION (MODULE B)
15. ANNEX VI - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL (MODULE C)
16. ANNEX VII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRODUCT CHECKS AT RANDOM INTERVALS (MODULE C2)
17. ANNEX VIII - CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS (MODULE D)
18. ANNEX IX - EU DECLARATION OF CONFORMITY
19. ANNEX X - CORRELATION TABLE
20. APPENDIX: GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) ORGANISATIONAL SCHEME FOR THE PPE REGULATION (EU) 2016/425 USEFUL WEBSITES AND LINKS
ORGANISATIONAL SCHEME FOR THE PPE REGULATION (EU) 2016/425
USEFUL WEBSITES AND LINKS
Fonte: Commissione Europea
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 475/2016
Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Linee guida 2018 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Direttiva 89/686/CEE DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Vademecum illustrato | Scelta APVR
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Linee guida DPI Regolamento (UE) 2016 425 - Ed. 4.0 Ottobre 2024.pdf EC 2024 |
5570 kB | 93 |
Safety Gate Report 40 del 04/10/2024 N. 12 A12/02772/24 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 04/10/2024 N. 12 A12/02772/24 Germania
Approfondimento tecnico: Guanti da lavoro
Il prodotto, di marca Guide, mod. 223604806, è stato sottoposto alle procedura che ne impongono il divieto di vendita ed il richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La pelle del prodotto contiene cromo VI (valore misurato: 20,5 mg/kg). Il cromo (VI) ha effetti sensibilizzanti e può scatenare reazioni allergiche, oltre a poter provocare il cancro.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
47. Composti del cromo VI
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1 maggio 2015.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 40 del 04_10_2024 N. 12 A12_02772_24 Germania.pdf Guanti da lavoro |
136 kB | 0 |
Regolamento delegato (UE) 2024/2788
Regolamento delegato (UE) 2024/2788
ID 22846 | 01.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 11
GU L 2024/2788 del 31.10.2024
Entrata in vigore: 20.11.2024
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2024/2790
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 / Reg. fertilizzanti: polimeri categoria di materiali costituenti 1
ID 22844 | 01.11.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i polimeri nella categoria di materiali costituenti 1
GU L 2024/2790 del 31.10.2024
Entrata in vigore: 20.11.2024
Applicazione a decorrere dal 17 ottobre 2028
_________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, in particolare l’articolo 42, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE. Conformemente alle prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti («CMC») 8 e 9 di cui all’allegato II, parte II, di tale regolamento, i prodotti fertilizzanti dell’UE possono contenere determinati polimeri.
(2) La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Ciò vale in particolare per i polimeri aggiunti intenzionalmente ai prodotti fertilizzanti dell’UE che sono successivamente rilasciati nell’ambiente.
(3) Il regolamento (UE) 2019/1009 ha pertanto stabilito l’obbligo per la Commissione di valutare entro il 16 luglio 2024 i criteri per la biodegradabilità di due categorie di polimeri appartenenti alla CMC 9: i polimeri che controllano la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti («agenti di rivestimento») e i polimeri che aumentano la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto («polimeri idroretentori»).
(4) Il 23 giugno 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/1768, che aggiunge nuove categorie di polimeri nelle categorie di materiali costituenti 1 e 11. Tali polimeri sono di norma utilizzati come additivi tecnici per aumentare l’efficienza agronomica o la sicurezza dei prodotti. Al fine di individuare i polimeri che non suscitano preoccupazioni ambientali e che pertanto dovrebbero essere inclusi nelle CMC 1 e 11, la Commissione ha tenuto conto dei pareri scientifici emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle microplastiche aggiunte intenzionalmente a qualsiasi tipo di prodotto destinato ai consumatori o ad uso professionale. Possono pertanto essere utilizzati come materiali appartenenti alle CMC 1 o 11 solo i polimeri naturali, che non sono stati modificati chimicamente, i polimeri biodegradabili o i polimeri solubili.
(5) Successivamente la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2023/2055, che introduce nel regolamento (CE) n. 1907/2006 una restrizione generale all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici («restrizione generale»). Determinate categorie di polimeri e i polimeri che soddisfano i criteri di biodegradabilità o di solubilità di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 sono esclusi dalla restrizione generale.
(6) I prodotti fertilizzanti dell’UE sono esclusi dall’ambito di applicazione della restrizione generale, in attesa dell’esito della valutazione sui criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori. Tuttavia, le prescrizioni relative ai polimeri appartenenti alla CMC 1 generalmente utilizzati come additivi tecnici dovrebbero essere allineate a quelle relative ai polimeri non soggetti alla restrizione generale. In primo luogo, i materiali appartenenti alla CMC 1 sono già soggetti ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006, specificamente adattate al loro uso come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. In secondo luogo, i polimeri che possono essere utilizzati come materiali appartenenti alla CMC 1, in genere additivi tecnici, come gli agenti antipolvere o antiagglomeranti, non svolgono una funzione specifica per un certo periodo di tempo in seguito alla loro applicazione al suolo, come gli agenti di rivestimento e i polimeri idroretentori, non devono degradarsi lentamente e non vi è alcuna giustificazione per introdurre o mantenere per tali polimeri norme specifiche in materia di biodegradazione. In terzo luogo, la restrizione generale di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 si applica a polimeri simili nei prodotti fertilizzanti nazionali, ad eccezione degli agenti di rivestimento o dei polimeri idroretentori che devono soddisfare gli stessi criteri da stabilire conformemente al regolamento (UE) 2019/1009. È quindi necessario allineare le prescrizioni relative ai materiali appartenenti alla CMC 1 a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006, sia per garantire la coerenza applicando le stesse norme a materiali simili contenuti in prodotti armonizzati o non armonizzati, sia per conseguire gli obiettivi perseguiti introducendo nel regolamento (CE) n. 1907/2006 la restrizione generale, che potrebbe essere compromessa dal mantenimento di norme meno rigorose nel regolamento (UE) 2019/1009.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009.
(8) Il regolamento (UE) 2023/2055 inizierà ad applicarsi ai prodotti fertilizzanti nazionali a decorrere dal 17 ottobre 2028. Per motivi di coerenza e per concedere un tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni introdotte dal presente regolamento, dovrebbe applicarsi il medesimo periodo transitorio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il punto 1 nella sezione «CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO», di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, è così modificato:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) polimeri diversi dai:
i) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, e che sono sostanze non modificate chimicamente ai sensi dell’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
ii) polimeri degradabili conformemente all’allegato XVII, appendice 15, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
iii) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l conformemente all’allegato XVII, appendice 16, del regolamento (CE) n. 1907/2006; o
iv) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica;»;
2) è inserita la seguente lettera f bis):
«f bis) polimeri che rientrano nella CMC 8 e nella CMC 9;».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 ottobre 2028.
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH[/box-note]
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT / Update Ed. 6.0 Novembre 2024
ID 22810 | Ed. 6.0 | Aggiornamento Novembre 2024
Disponibile, in allegato il testo in formato PDF/EPUB coordinato del Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) con il D.Lgs. 106/2017 con Guida alla marcatura CE.
I testi sono aggiornati a Ottobre 2024, ultima modifica al CPR è prevista nel Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione del 30 maggio 2024 (GU L 2024/2769 del 28.10.2024)
[box-info]Update Ed. 6.0 del 27.11.2024
CPR consolidato 2024 - Il testo del Regolamento (UE) n. 305/2011 tiene conto delle modifiche/abrogazione introdotte dal:
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Modifiche:
Articolo 2 punto 29) e 30). Inserita nota (N)
Articolo 38 bis. Inserita nota (N)
Articolo 38 ter. Inserita nota (N)
Articolo 38 quater. Inserita nota (N)
Articolo 38 quinquies. Inserita nota (N)
Articolo 64 comma 2 bis. Inserita nota (N)[/box-info]
_______
Il Regolamento (UE) 305/2011 armonizzato con il D.Lgs. 106/2017 e Guida marcatura CE Prodotti da costruzione.
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation) sui prodotti da costruzione ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE (CPD).
La transizione dalla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 (CPR) è avvenuta, tecnicamente, nel 2013.
Con il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 del 10 Luglio 2017, si è provveduto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR).
Completa il testo il documento “La Marcatura CE dei prodotti da costruzione passo a passo” edita dalla Commissione europea nel 2015.
Download Preview Ed. 6.0 2024
[panel]
Ed. 6.0 Novembre 2024
CPR consolidato 2024 - Il testo del Regolamento (UE) n. 305/2011 tiene conto delle modifiche/abrogazione introdotte dal:
[001L]Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (EU) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l’adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un’emergenza nel mercato interno. (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024). Entrata in vigore: 28.11.2024. Applicazione a decorrere dal 29 maggio 2026
Modifiche:
Articolo 2 punto 29) e 30). Inserita nota (N)
Articolo 38 bis. Inserita nota (N)
Articolo 38 ter. Inserita nota (N)
Articolo 38 quater. Inserita nota (N)
Articolo 38 quinquies. Inserita nota (N)
Articolo 64 comma 2 bis. Inserita nota (N)
Ed. 5.0 Ottobre 2024
[001L]Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione. (GU L 2024/2769 del 28.10.2024). Entrata in vigore: 17.11.2024
Modifiche:
Allegato V. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
Ed. 4.0 Giugno 2019
[001L]
- Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019
(GU L 169/1 del 25.06.2019)
Ed 3.0 Ottobre 2017
[001L]
Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione del 18 febbraio 2014
(GU L 157 76 27.5.2014)
[002L]
Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014
(GU L 159 41 28.5.2014)
[003L]
Rettifica, GU L 103 del 12.4.2013, pag. 10 (305/2011)
Ed 2.0 Luglio 2017
[001L]
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
(GU n. 159 del 10 luglio 2017)
[002L]
La marcatura ce dei prodotti da costruzione passo a passo (Commissione europea).
[001G]
Correzione testi e fix formattazione
Ed 1.0 Gennaio 2013
[001L]
Regolamento (UE) n. 305/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(OJ n. L 088 del 04/04/2011 pag. 0005 - 0043)[/panel]
SO: Android/iOS
Categoria: Ingegneria
Pubblicato: 27/11/2024
Editore: Certifico s.r.l.
A Cura: Ing. Marco Maccarelli
Dimensioni: 120 pagine
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-71-5
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
Download Google Android
Download Apple iOS
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Regolamento Prodotti da costruzione CPR armonizzato IT Ed. 6.0 2024.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Novembre 2024 |
3501 kB | 61 | |
![]() |
Regolamento Prodotti da costruzione CPR armonizzato IT Ed. 5.0 2024.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Ottobre 2024 |
3416 kB | 62 |
Regolamento delegato (UE) 2024/2769
Regolamento delegato (UE) 2024/2769 / Modifica Reg. CPR: Caratteristiche essenziali sostenibilità ambientale - Nuovo sistema VVCP 3+
ID 22808 | 28.10.2024
Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.
C/2024/3480
GU L 2024/2769 del 28.10.2024
Entrata in vigore: 17.11.2024
________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera e), e l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) Gli sviluppi tecnologici consentono un approccio di modellizzazione per la valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Tale progresso tecnologico permette di stabilire un sistema di valutazione e verifica quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software.
(2) Nella sua risoluzione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 il Parlamento europeo ha accolto con favore l’obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione, come annunciato nel piano d’azione per l’economia circolare. Nelle conclusioni sull’economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 2019 il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione. La comunicazione della Commissione del 2020 «Una nuova strategia industriale per l’Europa» ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell’Europa verso la neutralità climatica. La comunicazione della Commissione del 2021 «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» ha individuato nell’edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e la cui competitività dipende dalla sua capacità di affrontare tali sfide. A causa degli sviluppi tecnologici nella valutazione del ciclo di vita, determinate caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base delle opere di costruzione 3 (igiene, salute e ambiente) e 7 (uso sostenibile delle risorse naturali) sono disponibili per essere attuate nel quadro normativo per i prodotti da costruzione. È pertanto opportuno stabilire norme per dichiarare la prestazione in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.
(3) Al fine di rispondere al progresso tecnologico, l’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbe essere adeguato aggiungendo un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione VVCP 3+ che definisca i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.
(4) Al fine di consentire ai fabbricanti di accedere al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo in tal modo a una maggiore competitività dell’intero settore delle costruzioni, un nuovo sistema di VVCP 3+ dovrebbe essere applicabile alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. L’aggiunta di un nuovo sistema di VVCP non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi per i fabbricanti che già beneficiano della presunzione che i loro prodotti raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli. È pertanto opportuno chiarire che il nuovo sistema di VVCP 3+ non si applica ai prodotti che attualmente non richiedono prove o calcoli.
(5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente legate in quanto si riferiscono a chiarimenti sul sistema di VVCP applicabile per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, alla necessità di tenere conto dei cambiamenti tecnologici che permettono una valutazione modellistica di tali caratteristiche e all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP 3+). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è necessario includere in un unico regolamento i chiarimenti sul sistema applicabile per la valutazione delle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione e la conseguente modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 305/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La costanza della prestazione dei prodotti da costruzione è valutata e verificata in relazione alle loro caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale conformemente ai sistemi di cui all’allegato I.
Articolo 2
L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
...
ALLEGATO I
SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi di VVCP) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 sono applicati come segue.
Tabella 1
Per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale
Riga |
Sottofamiglie di prodotti |
Sistema di VVCP |
1 |
Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori |
4 |
2 |
Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie di cui alla riga 1 |
3+ |
ALLEGATO II
L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è così modificato:
(1) il punto 1 è così modificato:
a) è inserito il seguente punto 1.4 bis Sistema 3+:
«1.4 bis Sistema 3+
a) Il fabbricante effettua:
i) la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione;
ii) il controllo della produzione in fabbrica;
b) l’organismo notificato di convalida della valutazione decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;
ii) convalida della valutazione del fabbricante;
iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;
iv) convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione;
v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.»;
b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:
«1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea
Gli organismi notificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4, lettera b), 1.4 bis, lettera a), punto i), e 1.5, lettera a), punto i).»;
(2) al punto 2 è aggiunto il seguente punto 4:
«4) organismo di convalida della valutazione: un organismo notificato ai sensi del capo VII per convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione.»;
(3) al punto 3 è aggiunto il seguente punto 6:
«6. Sostenibilità ambientale.».
...
Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Regulation (EU) n. 305/2011: Summary list harmonised standards in OJ
FAQ: Proposta di revisione Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
DoP - Regolamento CPR 305/2011[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti
ID 22773 | 22.10.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU 2024/994 del 2.4.2024
Entrata in vigore: 22.04.2024
Applicazione a decorrere dallo stesso giorno. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2024.
...
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità operative per il funzionamento della banca dati dei prodotti istituita in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e le norme particolareggiate applicabili ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione:
a) i prodotti connessi all’energia disciplinati dagli atti delegati che integrano il regolamento (UE) 2017/1369 e la direttiva 2010/30/UE;
b) gli pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o da atti delegati che lo integrano.
2. Le modalità operative e le norme riguardano:
a) il processo di verifica che consente alle persone fisiche e giuridiche di diventare fornitori verificati e di garantire la riservatezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni da esse registrate;
b) le informazioni necessarie per registrare i modelli di prodotti;
c) i modelli di scambio dei dati e la gestione delle versioni del software;
d) la disponibilità del sistema e dei dati.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, punti 5) «autenticazione», 12) «firma elettronica qualificata», 19) «prestatore di servizi fiduciari», 20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», 27) «sigillo elettronico qualificato» e 30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», del regolamento (UE) n. 910/2014 e di cui all’articolo 3, punto 16) «distributore», del regolamento (UE) 2020/740.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling) o «registro europeo delle etichette energetiche», la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;
2) «processo di verifica», processo mediante il quale la persona fisica o giuridica dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell’Unione ed è così autorizzata a registrare prodotti in EPREL;
3) «identificativo del registro delle imprese» o «ID del registro», codice alfanumerico assegnato dall’autorità dello Stato membro, o da una persona che agisce per suo conto, alla sezione o all’ufficio del registro delle imprese che assegna il numero di iscrizione dell’impresa alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale. Se la persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione;
4) «numero di iscrizione dell’impresa», codice alfanumerico attribuito da un registro delle imprese a livello nazionale alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività professionale e che dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nello Stato membro in cui è istituito il registro. Se la persona rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042;
5) «fornitore verificato», fornitore EPREL che ha superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL a norma degli articoli 4, 5, e 6;
6) «fornitore non verificato», fornitore EPREL che non ha ancora superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL, compreso il fornitore che non ha rinnovato il sigillo elettronico qualificato entro il termine prescritto;
7) «fornitore EPREL», persona fisica o giuridica nella veste di fornitore ai fini della registrazione dei modelli di prodotti nella banca dati dei prodotti;
8) «modello di scambio dei dati», modello XML usato per definire la struttura e la semantica dei dati dei prodotti mediante il linguaggio a marcatori XML, che consente di importare i valori parametrici del modello di prodotto dalla banca dati del fornitore alla banca dati dei prodotti;
9) «sistema di conformità EPREL», la banca dati e il software per gestirne il contenuto, accessibili previa autenticazione dell’utente attraverso il sito web EPREL dedicato alla conformità, che consentono ai fornitori di registrare nella banca dati dei prodotti sia i dati pubblici che i dati di conformità e alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di svolgere le loro attività;
10) «sito web EPREL dedicato alla conformità», sito web che dà accesso, previa registrazione e autenticazione degli utenti, alla banca dati dei prodotti a fini di verifica della conformità, in cui solo le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro e il personale della Commissione possono accedere a qualsiasi informazione pubblica e tecnica dei modelli di prodotti registrati e alle informazioni sui fornitori EPREL;
11) «sistema pubblico EPREL», la banca dati e il software per accedere al suo contenuto, accessibili liberamente attraverso il sito web pubblico EPREL, che consentono ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;
12) «sito web pubblico EPREL», il sito web accessibile liberamente che consente ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;
13) «API» (Application Programming Interface) o «interfaccia di programmazione delle applicazioni», insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;
14) «registro delle imprese» o «registro del commercio», organismo nazionale del settore pubblico dello Stato membro che assegna i numeri di iscrizione delle imprese alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale e che dimostrano il loro stabilimento nello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale del settore pubblico;
15) «GTIN» o «Global Trade Item Number», identificativo unico riconosciuto a livello internazionale assegnato dall’ente internazionale GS1, usato per designare gli articoli di natura commerciale e facilitarne l’accurata identificazione. I GTIN possono essere inseriti in un’etichetta con codice a barre, apposta sui prodotti o sull’imballaggio, o in un’etichetta di identificazione a radiofrequenza (RFID);
16) «data di immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato la prima unità del modello di prodotto;
17) «data di fine immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato l’ultima unità del modello di prodotto;
18) «modello registrato» o «modello di prodotto registrato», modello di prodotto i cui valori parametrici sono stati inseriti in EPREL. Il modello registrato può non essere necessariamente visibile al pubblico;
19) «sistema di produzione della conformità EPREL», copia del sistema di conformità in cui la Commissione installa le ultime versioni del software e in cui i fornitori registrano i modelli reali di prodotto prima di immetterli sul mercato;
20) «sistema di accettazione della conformità EPREL», sistema in cui la Commissione installa le ultime versioni del software di produzione della conformità e in cui i fornitori possono registrarsi come fornitori fittizi e inserire modelli fittizi di prodotti a fini di prova. Le nuove versioni del software sono messe a disposizione dapprima su questo sistema e solo in un secondo tempo sul sistema di produzione della conformità EPREL, dopo la scadenza del relativo periodo di prova e accettazione;
21) «protocollo di trasferimento», il protocollo di comunicazione elettronica via Internet che consente uno scambio di informazioni sicuro tra i sistemi informatici del fornitore e quelli della Commissione;
22) «portale online», sito web che dà accesso alla parte pubblica e alla parte relativa alla conformità di EPREL e contiene le informazioni di cui all’allegato I, punto 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e altre informazioni pertinenti sull’efficienza energetica dei prodotti (11);
23) «NTR», acronimo di identificazione basato sull’identificativo del registro nazionale del commercio, di cui al punto 5.1.4 della norma EN 319 412-1.
Articolo 3 Obbligo di verifica dei fornitori
1. I fornitori dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono fornitori verificati.
2. Solo i fornitori verificati possono registrare modelli di prodotto in EPREL e apportare qualsiasi modifica a quelli esistenti. Questo principio vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Articolo 4 Verifica delle persone giuridiche
1. I fornitori che sono persone giuridiche dimostrano la loro identità e il loro stabilimento nell’Unione presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. Non si ammette la firma elettronica del mandatario di un fornitore che è persona giuridica perché non dimostra lo stabilimento nell’Unione di tale persona giuridica.
2. Il certificato qualificato di sigillo elettronico che corrobora il sigillo elettronico qualificato contiene il nome della persona giuridica esattamente come figura nel registro delle imprese dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato deve essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3.
3. Il campo «Subject» del certificato qualificato di sigillo elettronico ha un attributo «organizationIdentifier» (identificativo dell’organizzazione) che contiene informazioni presentate secondo la struttura e l’ordine seguenti:
a) il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica, impostato sul valore «NTR»;
b) il codice del paese ISO 3166 a due caratteri, indicante il paese di stabilimento;
c) trattino/segno meno «-» (U+002D);
d) l’identificativo secondo il riferimento del tipo di identità per «NTR» presentato utilizzando la struttura e l’ordine seguenti, che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 indica come identificativo unico europeo (EUID):
i) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero di iscrizione dell’impresa alla persona giuridica;
ii) punto «.» (U+002E);
iii) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona giuridica dal registro nazionale delle imprese di cui al punto i).
Il codice del paese, che fa parte dell’EUID e precede i tre campi summenzionati, così come il carattere di controllo, sono facoltativi.
4. Le persone fisiche che registrano modelli per conto di fornitori che sono persone giuridiche non devono sottoporsi al processo di verifica elettronica al loro posto.
Articolo 5 Verifica delle persone fisiche
1. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata.
2. Il certificato qualificato di firma elettronica che corrobora la firma elettronica qualificata contiene il nome della persona fisica così come figura nel registro delle imprese o del commercio dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato è conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-2.
3. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano anche di essere stabiliti nell’Unione e, se del caso, di aver ricevuto un mandato scritto di rappresentanza da un fabbricante non stabilito nell’Unione che li autorizza a registrare in EPREL a suo nome i suoi modelli di prodotti, presentando le informazioni supplementari seguenti:
a) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero del registro delle imprese o del commercio alla persona fisica a livello nazionale;
b) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona fisica a livello nazionale;
c) mandato scritto di uno o più fabbricanti che enumera tutte le marche/i marchi a cui si applica il mandato.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in un documento:
i) firmato digitalmente dalla persona fisica; e
ii) sigillato digitalmente o firmato digitalmente dall’autorità competente a livello nazionale per il registro delle imprese o del commercio oppure, in caso ciò non sia possibile, sigillato digitalmente, con conferma della veridicità, da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
Le informazioni di cui alla lettera c) sono comunicate in un documento:
i) firmato digitalmente da ciascuno dei fabbricanti extra UE; o
ii) firmato digitalmente dal/dai loro rappresentante/i legale/i.
Articolo 6 Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e d), e fino al 22 aprile 2025, i fornitori che sono persone giuridiche possono presentare un sigillo elettronico qualificato in cui il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica può essere impostato su uno dei seguenti valori:
a) «VAT» per l’identificazione basata sul numero nazionale di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto;
b) «PSD» per l’identificazione basata sul numero nazionale di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di pagamento);
c) «LEI» per l’identificativo globale della persona giuridica secondo la norma ISO 17442. Il codice paese a due caratteri ISO 3166-1 è impostato su «XG»;
d) due caratteri che, secondo la definizione locale all’interno del paese e l’autorità di registrazione dei nomi, identificano un regime nazionale ritenuto appropriato a livello nazionale ed europeo, seguiti dal carattere «:» (due punti).
L’identificativo (in base al paese e al riferimento del tipo di identità) deve essere coerente con il riferimento a tre caratteri utilizzato per il tipo di identità della persona giuridica.
2. Entro 22 aprile 2027 i fornitori che sono stati verificati con un sigillo elettronico secondo il formato di cui al paragrafo 1 rinnovano la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato di cui all’articolo 4.
Articolo 7 Modelli di prodotti registrati da fornitori non verificati
1. I modelli registrati in EPREL da soggetti non verificati non figurano tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si consulta uno di questi modelli in EPREL scansionando un codice QR o con qualsiasi altro mezzo, un testo informa che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato.
2. Le informazioni sui modelli registrati da fornitori non verificati non sono esportate mediante interfacce di programmazione di applicazioni né mediante qualsiasi altra funzione di esportazione.
3. Le informazioni e la loro accessibilità nella parte relativa alla conformità rimangono invariate.
[...]
Collegati
[box-note] Regolamento (UE) 2017/1369 [/box-note]
Safety Gate Report 38 del 20/09/2024 N. 09 A11/00107/24 Germania
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 38 del 20/09/2024 N. 09 A11/00107/24 Germania
Approfondimento tecnico: Tritacarne
Il prodotto, di marca Mateka, mod. EPG 32T, è stato sottoposto alle procedure che ne richiedono il ritiro dal mercato ed il richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Il dispositivo di protezione installato è facile da manipolare e consente un facile accesso alla coclea. Questo determina un elevato rischio di lesioni, in particolare di schiacciamento e amputazione delle dita.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
[…] 1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. […]
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 38 del 20_09_2024 N. 09 A11_00107_24 Germania.pdf Tritacarne |
114 kB | 0 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 / Modello raccolta dati categorie macchine All. I Regolamento macchine
ID 22727 | 14.10.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1922 della Commissione, del 12 luglio 2024, che stabilisce il modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio
C/2024/4804
GU L 2024/1922 del 15.7.2024
Entrata in vigore: 04.08.2024
...
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (UE) 2023/1230, la Commissione è tenuta a fornire un modello standardizzato per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), di tale regolamento, in cui siano riportate anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 9. Un siffatto modello standardizzato garantisce condizioni uniformi per la raccolta dei dati e delle informazioni ai fini dell'aggiunta di categorie di macchine o prodotti correlati all'allegato I di tale regolamento, o dell'eliminazione di categorie di macchine o prodotti correlati da tale allegato.
(2) È pertanto opportuno stabilire un modello da utilizzarsi da parte degli Stati membri per la raccolta di tali dati e informazioni. Ai fini di una razionalizzazione degli obblighi comunicativi, il modello standardizzato limita allo stretto necessario i dati e le informazioni da fornirsi, in particolare richiedendo soltanto dati e informazioni specifici in relazione a specifiche macchine o prodotti correlati e unicamente per le finalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1230, dato che tali informazioni e dati specifici per le finalità specifiche previste non sono richiesti da nessun'altra normativa dell'Unione.
(3) Nell'ambito dei lavori preparatori del modello di cui al presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha anche consultato il gruppo di esperti del settore.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230, gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...]
ALLEGATO
Modello per la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento»)
[...]
[panel]Regolamento (UE) 2023/1230
Articolo 6 Categorie di macchine e prodotti correlati elencati nell'allegato I soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità
1. Le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte A, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e le macchine e i prodotti correlati che rientrano nelle categorie elencate nell'allegato I, parte B, sono soggetti alle procedure specifiche di valutazione della conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di modificare l'allegato I, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, in considerazione dei progressi e dell'evoluzione delle conoscenze in ambito tecnico o di nuovi dati scientifici, aggiungendo all'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I una nuova categoria di macchine o prodotti correlati o eliminando una categoria esistente di macchine o prodotti correlati da tale elenco o spostando una categoria di macchine o prodotti correlati da una parte ad un’altra di tale allegato, conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 del presente articolo.
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione chiede il parere degli esperti del pertinente gruppo di esperti in conformità dell'articolo 47, paragrafo 4.
4. La Commissione valuta la gravità del potenziale rischio intrinseco che presenta una categoria di macchine o prodotti correlati al fine di stabilire se aggiungere tale categoria di macchine o prodotti correlati all'allegato I o se eliminarla da tale allegato. Tale valutazione è stabilita sulla base della combinazione della probabilità del verificarsi del danno e della gravità di quest'ultimo.
Nel determinare la probabilità e la gravità del danno, sono presi in considerazione, se del caso, i criteri seguenti:
a) la natura del pericolo intrinseco alla funzione della categoria di macchine o prodotti correlati, tenendo conto dell'uso previsto e di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) la gravità del danno che una persona subirebbe, incluso il grado di reversibilità del danno;
c) il numero di persone potenzialmente interessate dal danno;
d) la frequenza e la durata dell'esposizione al pericolo al quale una persona sarebbe esposta nel corso dell'uso previsto o di qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile della categoria di macchine o prodotti correlati;
e) le possibilità di evitare o di limitare il danno;
f) per quanto riguarda i componenti di sicurezza, la probabilità di conseguenze gravi per la sicurezza delle persone esposte al danno in caso di guasto di tali componenti.
5. Nello svolgimento della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione prende in considerazione gli elementi seguenti:
a) le indicazioni del danno causato in passato da macchine o prodotti correlati che sono stati utilizzati per il loro uso previsto o a seguito di un qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
b) le informazioni sui difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza del mercato e gli elementi che si possono trovare nei sistemi di informazione amministrati dalla Commissione;
c) le informazioni sugli infortuni noti e sui quasi infortuni gravi, incluse le caratteristiche di tali infortuni e quasi infortuni;
d) i dati sugli infortuni o i danni alla salute causati dalla macchina o dal prodotto correlato per almeno i quattro anni precedenti. In particolare le informazioni ottenute, tra l'altro, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), le clausole di salvaguardia, i sistemi d'informazione rapida, la banca dati dell'Unione europea sugli infortuni (EU-IDB), le statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) di Eurostat e le segnalazioni del gruppo di cooperazione amministrativa per le macchine (AdCO).
Oltre alle lettere da a) a d) del presente paragrafo, la Commissione tiene conto di qualsiasi altra informazione disponibile pertinente per la valutazione di cui al paragrafo 4.
6. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), sono forniti dagli Stati membri in conformità del paragrafo 9.
7. Una categoria di macchine o prodotti correlati è inclusa nell'allegato I, parte A, se, in base alla valutazione di cui al paragrafo 4 e tenendo conto delle informazioni disponibili, compresi i dati di cui al paragrafo 5, essa presenta un potenziale rischio intrinseco grave e se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5 dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui;
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l'applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole;
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie.
Qualsiasi altra categoria di macchine o prodotti correlati che, in base a tale valutazione, presenti un grave rischio potenziale intrinseco ma non soddisfi una o più delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) è inclusa nell'allegato I, parte B.
8. Uno Stato membro che nutra preoccupazioni in merito a una categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali preoccupazioni e fornisce motivazioni a sostegno delle stesse.
La Commissione effettua la valutazione di cui al paragrafo 4 immediatamente dopo essere stata informata dallo Stato membro.
Dopo aver effettuato tale valutazione, la Commissione può avviare la procedura di cui al paragrafo 2.
9. Entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri forniscono i dati e le informazioni di cui al paragrafo 5, comprese le informazioni indicanti che non si è verificato nessuno degli eventi di cui al paragrafo 5, per ciascuna categoria di macchine o prodotti correlati, inclusa o meno nell'elenco di cui all'allegato I, qualora la non inclusione sia motivo di preoccupazione per lo Stato membro.
10. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono e, ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, aggiornano un modello riguardante la raccolta, da parte degli Stati membri, dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d).
Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione emana orientamenti relativi alla raccolta e alla trasmissione di dati e di informazioni comparabili e di elevata qualità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 3.
Il primo di tali atti di esecuzione è adottato al più tardi il 20 luglio 2024.
11. Se necessario dopo aver presentato la relazione di cui all'articolo 53, paragrafo 3, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 47 al fine di integrare il paragrafo 5 del presente articolo specificando gli obblighi incombenti agli Stati membri di fornire i dati e le informazioni richiesti a norma del presente articolo attraverso la creazione di una metodologia comune relativa ai dati e alle informazioni da raccogliere, compresi i metodi per la loro raccolta e compilazione e le procedure per la loro trasmissione, nonché le pertinenti definizioni, in modo da garantire che la Commissione disponga di dati sufficienti e comparabili per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4.[/panel]
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Regolamento macchine | Regolamento (UE) 2023/1230
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Dichiarazione di conformità UE macchine e prodotti correlati / Nuovo Regolamento macchine
Procedure di Valutazione della Conformità Regolamento macchine[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 / Ruoli e i compiti dei punti di contatto Safety Gate
ID 22701 | 10.10.2024
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 della Commissione, del 9 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate
C/2024/6963
GU L 2024/2639 del 10.10.2024
Entrata in vigore: 30.10.2024
Applicazione dal 13.12.2024
__________
Articolo 1
I ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988 («punti di contatto Safety Gate») sono i seguenti:
a) verificare e convalidare la completezza delle notifiche ricevute da altre autorità nazionali nel proprio Stato membro prima di trasmetterle alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/988;
b) verificare, prima dell’invio di una notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, se il prodotto interessato è già stato notificato in tale sistema e, in caso affermativo e ove appropriato, in cooperazione con l’autorità nazionale pertinente, trasmettere una notifica di follow-up conformemente all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988;
c) garantire che le notifiche degli altri Stati membri nel sistema di allarme rapido Safety Gate convalidate dalla Commissione pervengano alle autorità nazionali competenti, comprese le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, nel proprio Stato membro per un seguito adeguato a livello nazionale;
d) promuovere l’uso dell’applicazione Product Safety eSurveillance Webcrawler e, se del caso, di altri strumenti analoghi all’interno del proprio Stato membro, in particolare il follow-up dei risultati pertinenti da parte delle autorità nazionali;
e) addestrare all’uso del sistema di allarme rapido Safety Gate, e assistere, tutte le autorità nazionali;
f) facilitare nel proprio Stato membro l’esecuzione dei compiti relativi al sistema di allarme rapido Safety Gate previsti dal regolamento (UE) 2023/988 e dal regolamento delegato (UE) della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (6), in particolare la comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2023/988;
g) cooperare e scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti con gli altri punti di contatto Safety Gate e partecipare alle discussioni tra i punti di contatto Safety Gate coordinate dalla Commissione;
h) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’autorità che è membro della rete per la sicurezza dei consumatori di cui all’articolo 30 del rregolamento (UE) 2023/988, qualora sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;
i) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’ufficio unico di collegamento designato a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, qualora tale ufficio sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;
j) informare senza indugio la Commissione di ogni problema tecnico nel funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;
k) gestire le richieste di accesso alle applicazioni collegate al sistema di allarme rapido Safety Gate da parte degli utenti della propria rete nazionale Safety Gate e informare la Commissione di ogni modifica del personale che incida sui diritti di accesso;
l) rispondere alle richieste relative al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate nel proprio Stato membro da parte dei portatori di interessi, compresi gli operatori economici e i fornitori di mercati online;
m) se del caso, mettersi in contatto con l’autorità del proprio Stato membro che ha trasmesso la pertinente notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate, in relazione a qualsiasi informazione supplementare che possa considerarsi da aggiungere a tale notifica, su richiesta di operatori economici o fornitori di mercati online, in particolare qualora tali imprese possano essere danneggiate dalla natura incompleta di una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate.
Articolo 2
La Commissione e le autorità nazionali, in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, hanno i ruoli e le responsabilità specificati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/988
Obblighi fabbricanti / Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)[/box-note]
Safety Gate Report 36 del 06/09/2024 N. 05 A12/02557/24 Svezia
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 36 del 06/09/2024 N. 05 A12/02557/24 Svezia
Approfondimento tecnico: Scarpe di plastica
Il prodotto, mod. 996, ZHI210705107YE41, 2308031 74420773001, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La plastica del prodotto presenta una concentrazione eccessiva di dibutilftalato (DBP) (valore misurato: 29% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute causando possibili danni al sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)
1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.
3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
4. Il punto 3 non si applica:
a) agli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle;
b) agli aeromobili immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione o riparazione di tali aeromobili, qualora tali articoli siano essenziali alla sicurezza e all'aeronavigabilità degli aeromobili;
c) ai veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE immessi sul mercato prima del 7 gennaio 2024 o agli articoli, indipendentemente dalla loro data di immissione sul mercato, impiegati esclusivamente per la manutenzione e riparazione di tali veicoli, qualora questi ultimi non possano funzionare nel modo previsto in assenza di tali articoli;
d) agli articoli immessi sul mercato prima del 7 luglio 2020;
e) agli strumenti di misurazione destinati all'uso in laboratorio e ai componenti di detti strumenti;
f) ai materiali e agli articoli destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 o del regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione;
g) ai dispositivi medici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE o 98/79/CE e ai componenti di detti dispositivi medici;
h) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE;
i) al confezionamento primario dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004, della direttiva 2001/82/CE o della direttiva 2001/83/CE;
j) ai giocattoli e agli articoli di puericultura di cui ai punti 1 e 2.
5. Ai fini dei punti 1, 2, 3 e 4, lettera a), valgono le seguenti definizioni:
a) «materiali plastificati», uno dei seguenti materiali omogenei:
- il cloruro di polivinile (PVC), il cloruro di polivinilidene (PVDC), l'acetato polivinilico (PVA), i poliuretani;
- qualsiasi altro polimero (tra cui le schiume polimeriche e la gomma) con l'eccezione dei rivestimenti in gomma di silicone e in lattice naturale;
- i rivestimenti per superfici, i rivestimenti antiscivolo, i prodotti di finitura, le decalcomanie, le stampe;
- gli adesivi, i sigillanti, gli inchiostri e le vernici.
b) «contatto prolungato con la pelle», contatto continuo di durata superiore a 10 minuti o contatto intermittente su un periodo di 30 minuti, misurati nell'arco di una giornata.
c) «articoli di puericultura», qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno o il rilassamento dei bambini, alla loro igiene e al loro nutrimento o al succhiamento.
6. Ai fini del punto 4, lettera b), per «aeromobile» si intende uno dei seguenti:
a) un aeromobile civile prodotto conformemente a un certificato di omologazione rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 216/2008 o a un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
b) un aeromobile militare.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 36 del 06_09_2024 N. 05 A12_02557_24 Svezia.pdf Scarpe di plastica |
96 kB | 0 |
Regolamento (UE) 2024/2516
Regolamento (UE) 2024/2516 / Etichettatura digitale prodotti fertilizzanti
ID 22635 | 30.09.2024
Regolamento (UE) 2024/2516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell’UE
PE/13/2024/REV/1
GU L 2024/2516 del 30.9.2024
Entrata in vigore: 20.10.2024
Applicazione a decorrere dal 1° maggio 2027
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009[/box-note]
Decreto 17 settembre 2024 n. 133
Decreto 17 settembre 2024 n. 133
ID 22594 | 21.09.2024
Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
(GU n.222 del 21.09.2024 - SO n. 35)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2024
...
[panel]Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
Art. 65 Regolamento di attuazione
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative alla cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unità da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) (LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229);
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.[/panel]
Collegati
[box-note]Codice della Nautica da Diporto[/box-note]
Safety Gate Report 34 del 23/08/2024 N. 22 A12/02359/24 Paesi Bassi
Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 34 del 23/08/2024 N. 22 A12/02359/24 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Bicchieri di vetro
Il prodotto “POKAL glass”, di marca IKEA, è stato sottoposto alla procedura che prevede di contrassegnarlo con le opportune avvertenze sui rischi perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il prodotto è realizzato in vetro temperato ma potrebbe non resistere sufficientemente allo shock termico se viene graffiato, ad esempio a causa dell’impilamento di più bicchieri, della pulizia in lavastoviglie e/o con spugne abrasive.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
Tutti i Report Rapex - Safety Gate 2024
Safety Gate European Commission
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Safety Gate Report 34 del 23_08_2024 N. 22 A12_02359_24 Paesi Bassi.pdf Bicchieri di vetro |
112 kB | 0 |
Regolamento (UE) 2024/1781 (ESPR) / Consolidato
Regolamento (UE) 2024/1781 / Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)
ID 22521 | Update 28.04.2025 / Ed. 2.0 del 28 Aprile 2025
Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.
[box-note]Update Ed. 2.0 del 28.04.2025
Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2025/90356 del 28.4.2025)
Rettifiche:
- Articolo 20, secondo comma, lettera d). Inserita nota (N)
- Articolo 41, paragrafo 4. Inserita nota (N)
- Articolo 65, paragrafo 3, quinto comma. Inserita nota (N)
- Articolo 69, paragrafo 5. Inserita nota (N)[/box-note]
L'ebook è così strutturato:
Sezione I - Normativa
1. Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2024/1781 del 28.6.2024). Entrata in vigore: 18.07.2024
2. Rettifica del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE. (GU L 2025/90356 del 28.4.2025) [Ed. 2.0 2025]
Sezione II - Atti delegati
(in attesa di pubblicazione)
...
Disponibile il testo del "Regolamento (UE) 2024/1781 - Nuovo Regolamento ESP" in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE.
L'ebook sarà modificato e consolidato dagli interventi normativi di modifica/abrogazione che avverranno e completato dagli atti delegati che nel tempo verranno pubblicati.
[box-warning]Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.[/box-warning]
Download Indice Ed. 2.0 2025
_________
Il Regolamento (UE) 2024/1781 ESPR "Quadro", in vigore dal 18 luglio 2024, permetterà alla Commissione di istituire una serie di quadri regolatori specifici per tipologia di prodotto, ad elaborazione delle caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale.
Tempistiche stimate
L’implementazione del Regolamento avverrà secondo la seguente pianificazione prevista:
- istituzione del Forum Ecodesign (entro terzo trimestre 2024);
- adozione primo piano di lavoro (entro 19 aprile 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul divieto di distruzione dei beni invenduti e esenzioni (secondo trimestre 2025);
- pubblicazione Atti Delegati sul Passaporto Digitale di Prodotto (entro fine 2025);
- adozione delle prime misure ESPR (2026);
- entrata in vigore dei primi requisiti di prodotto (2027/2028).
I singoli atti delegati, oltre a imporre nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto, prescriveranno nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP), il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE), tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Art. 57 Regolamento (CE) 1907/2006), rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Atti delegati
I singoli atti delegati, stabiliranno le caratteristiche di progettazione che questi dovranno avere per ritenersi sostenibili dal punto di vista ambientale e dovranno prevedere:
- nuovi requisiti informativi e prestazionali per tipologia di prodotto
- nuovi obblighi quali l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP),
- il divieto di distruzione di prodotti invenduti (in particolare per prodotti tessili e AEE),
- tracciamento e limitazioni delle "Substances of Concern" (ex. Articolo 57 Regolamento (CE) 1907/2006),
- rafforzamento dei controlli doganali e vigilanza di mercato.
Il primo atto delegato non entrerà in vigore prima del 19 luglio 2025.
La Commissione darà priorità ai seguenti gruppi di prodotti:
- Ferro e acciaio
- Alluminio
- Prodotti tessili
- In particolare indumenti e calzature
- Mobilio, compresi i materassi
- Pneumatici
- Detergenti
- Vernici
- Lubrificanti
- Sostanze chimiche
- Prodotti connessi all'energia per i quali devono essere definiti per la prima volta i requisiti di progettazione ecocompatibile o per i quali le misure esistenti adottate a norma della direttiva 2009/125/CE devono essere riesaminate nel quadro del presente regolamento;
- Prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e altri prodotti elettronici.
...
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2009/125/CE è abrogata a decorrere dal 18 luglio 2024, fatta eccezione per:
a) gli articoli 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 11, 14, 15, 18 e 19 e gli allegati I, II IV, V e VII della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 e 20 e gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento:
i) fino al 31 dicembre 2026, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti, gli scaldacqua, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, i condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria e i ventilatori, le caldaie a combustibile solido, i prodotti di riscaldamento e raffrescamento dell'aria, le unità di ventilazione, gli aspirapolvere, gli apparecchi di cottura, le pompe ad acqua, i ventilatori industriali, i circolatori, gli alimentatori esterni, i computer, i server e i prodotti di archiviazione dati, i trasformatori di potenza, le apparecchiature per la refrigerazione professionale e le apparecchiature per il trattamento di immagini;
ii) fino al 31 dicembre 2030, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE, ma solo nella misura in cui siano necessarie modifiche per affrontare questioni tecniche relative a tali misure di esecuzione;
b) l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, gli articoli 4, 5 e 8, l'articolo 9, paragrafo 3, gli articoli 10, 14 e 20 e gli allegati IV, V e VI della direttiva 2009/125/CE nella versione applicabile al 17 luglio 2024, che continuano ad applicarsi, in luogo degli articoli 1, 2, 27 e 29, dell'articolo 41, paragrafo 4, dell'articolo 43, paragrafo 2, degli articoli 44, 45 e 46 e dell'articolo 74 e degli allegati IV e V del presente regolamento, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 di tale direttiva fino a quando tali misure non saranno abrogate o dichiarate obsolete.
La lettera b) del presente paragrafo si applica una volta che la Commissione abbia adottato le misure di esecuzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE per i prodotti di cui alla lettera a), punti i) e ii).
Gli articoli 3 e 40 e da 66 a 71 del presente regolamento si applicano ai prodotti disciplinati dalle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio conformemente alla direttiva 2009/125/CE prima della data di applicazione di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del presente regolamento che disciplina i medesimi prodotti, il fabbricante mette a disposizione a fini di ispezione, per i 10 anni successivi alla data di fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti, una versione elettronica della documentazione relativa alla valutazione della conformità e alla dichiarazione di conformità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
_______
Formato: pdf
Pagine: +95
Ed.: 2.0 2025
Pubblicato: 28.04.2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
ISBN: 978-88-98550-88-3
Abbonati: Marcatura/2X/3X/Full/Full Plus
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Regolamento UE 2024 1781 ESPR - Consolidato Ed. 2.0 2025.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 Aprile 2025 |
9253 kB | 45 | |
![]() |
Regolamento UE 2024 1781_ESPR - Consolidato Ed. 1.0 2024.pdf Certifico Srl - Ed. 1.0 Settembre 2024 |
9237 kB | 79 |