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Regolamento (UE) 2019/1020

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Regolamento UE 2019 1020

Regolamento (UE) 2019/1020

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

GU L 169/1 del 25.06.2019

Entrata in vigore: 15.07.2019

Adeguamento IT regolamento (UE) 2019/1020

Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157 / Vigilanza del mercato IT

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (GU n.248 del 22.10.2022)

...

Articolo 1 Oggetto

1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,

2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.

3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.
2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.

[...]

Art. 38 Modifiche della direttiva 2004/42/CE

Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono soppressi.

Articolo 39 Modifiche del regolamento (CE) n. 765/2008

1. Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93»;
2) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;
3) all'articolo 2, i punti 1, 2, 14, 15, 17, 18 e 19 sono abrogati:
4) il capo III, che contiene gli articoli da 15 a 29, è abrogato;
5) l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'elaborazione e l'aggiornamento dei contributi agli orientamenti nei settori dell'accreditamento, della notifica alla Commissione degli organismi di valutazione della conformità e della valutazione della conformità»;
b) le lettere d) ed e) sono abrogate;
c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) l'esecuzione di attività preliminari o accessorie in relazione all'attuazione della valutazione della conformità, della metrologia, e delle attività di accreditamento legate all'applicazione della legislazione comunitaria, quali studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavori di ricerca, sviluppo e gestione di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove di competenza, prove di idoneità, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
g) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi e promozione e miglioramento delle politiche e dei sistemi europei di valutazione della conformità, e accreditamento tra le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.».
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 40 Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011

L'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011, è sostituito dal seguente:
«1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non raggiunge la prestazione dichiarata e presenta un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione contemplate dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato che copre i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.».

Articolo 41 Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II che impongono obblighi agli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 16 ottobre 2021 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

______

Testo consolidato 2021 contenente le seguenti:

Modifiche/rettifiche:

Rettifica del regolamento (UE) 2019/1020 | 31.03.2021
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1020 | 09.12.2021

...

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