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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

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Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR)

ID 23047 | 02.12.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti

GU L 2024/2958 del 2.12.2024

Entrata in vigore: 22.12.2024

________

Articolo 1 Indicatori di risultato

Il presente regolamento stabilisce gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988.

L’elenco degli indicatori di risultato figura nell’allegato.

Articolo 2 Relazioni

Entro il 22 dicembre 2026, e successivamente ogni anno, gli Stati membri comunicano, in modo consolidato, i dati di cui all’articolo 1 relativi a tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
...

ALLEGATO

Indicatori di risultato di cui all’articolo 1 del presente regolamento

(1) Risorse assegnate alle autorità di vigilanza del mercato (personale e bilancio, eventualmente espresse in cifre aggregate e/o indicative che coprono tutte le attività di vigilanza del mercato di uno Stato membro);
(2) Numero di reclami di consumatori o altre parti interessate ricevuti dalle autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/988 (escluse le informazioni trasmesse a norma dell’articolo 34, paragrafo 3, di tale regolamento);
(3) Numero e tipo di controlli di conformità con il regolamento (UE) 2023/988 (prodotti o gruppi di prodotti controllati, modalità e tipi di controllo);
(4) Numero di richieste di assistenza reciproca formulate da parte delle autorità di vigilanza del mercato, divise in richieste di informazioni e richieste di misure d’applicazione;
(5) Numero e tipo di azioni o misure correttive adottate dalle autorità nazionali o dagli operatori economici (qualora richiesto dalle autorità nazionali o qualora ne abbiano altrimenti conoscenza) per garantire la sicurezza dei prodotti (escluse le misure notificate ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2023/988 al sistema di allarme rapido Safety Gate);
(6) Numero e valore delle sanzioni irrogate per tipo di violazione, compresi i casi di mancata risposta, entro il termine stabilito dall’autorità di vigilanza del mercato, da parte di operatori economici o fornitori di mercati online a richieste ai sensi dell’articolo 15 o dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2023/988.
Gli Stati membri garantiscono che la comunicazione dei dati di cui al presente allegato riguardi tutte le loro autorità di vigilanza del mercato designate a norma del regolamento (UE) 2023/988.

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Tags: Marcatura CE Nuovo approccio

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