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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti

ID 22773 | 22.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GU 2024/994 del 2.4.2024

Entrata in vigore: 22.04.2024

Applicazione a decorrere dallo stesso giorno. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2024.

...

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità operative per il funzionamento della banca dati dei prodotti istituita in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e le norme particolareggiate applicabili ai fornitori che immettono sul mercato dell’Unione:

a) i prodotti connessi all’energia disciplinati dagli atti delegati che integrano il regolamento (UE) 2017/1369 e la direttiva 2010/30/UE;

b) gli pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o da atti delegati che lo integrano.

2. Le modalità operative e le norme riguardano:

a) il processo di verifica che consente alle persone fisiche e giuridiche di diventare fornitori verificati e di garantire la riservatezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni da esse registrate;

b) le informazioni necessarie per registrare i modelli di prodotti;

c) i modelli di scambio dei dati e la gestione delle versioni del software;

d) la disponibilità del sistema e dei dati.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3, punti 5) «autenticazione», 12) «firma elettronica qualificata», 19) «prestatore di servizi fiduciari», 20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», 27) «sigillo elettronico qualificato» e 30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», del regolamento (UE) n. 910/2014 e di cui all’articolo 3, punto 16) «distributore», del regolamento (UE) 2020/740.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling) o «registro europeo delle etichette energetiche», la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;

2) «processo di verifica», processo mediante il quale la persona fisica o giuridica dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell’Unione ed è così autorizzata a registrare prodotti in EPREL;

3) «identificativo del registro delle imprese» o «ID del registro», codice alfanumerico assegnato dall’autorità dello Stato membro, o da una persona che agisce per suo conto, alla sezione o all’ufficio del registro delle imprese che assegna il numero di iscrizione dell’impresa alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale. Se la persona giuridica rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione;

4) «numero di iscrizione dell’impresa», codice alfanumerico attribuito da un registro delle imprese a livello nazionale alla persona giuridica o fisica che esercita un’attività professionale e che dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nello Stato membro in cui è istituito il registro. Se la persona rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell’identificativo unico europeo (EUID) di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all’allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042;

5) «fornitore verificato», fornitore EPREL che ha superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL a norma degli articoli 4, 5, e 6;

6) «fornitore non verificato», fornitore EPREL che non ha ancora superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL, compreso il fornitore che non ha rinnovato il sigillo elettronico qualificato entro il termine prescritto;

7) «fornitore EPREL», persona fisica o giuridica nella veste di fornitore ai fini della registrazione dei modelli di prodotti nella banca dati dei prodotti;

8) «modello di scambio dei dati», modello XML usato per definire la struttura e la semantica dei dati dei prodotti mediante il linguaggio a marcatori XML, che consente di importare i valori parametrici del modello di prodotto dalla banca dati del fornitore alla banca dati dei prodotti;

9) «sistema di conformità EPREL», la banca dati e il software per gestirne il contenuto, accessibili previa autenticazione dell’utente attraverso il sito web EPREL dedicato alla conformità, che consentono ai fornitori di registrare nella banca dati dei prodotti sia i dati pubblici che i dati di conformità e alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di svolgere le loro attività;

10) «sito web EPREL dedicato alla conformità», sito web che dà accesso, previa registrazione e autenticazione degli utenti, alla banca dati dei prodotti a fini di verifica della conformità, in cui solo le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro e il personale della Commissione possono accedere a qualsiasi informazione pubblica e tecnica dei modelli di prodotti registrati e alle informazioni sui fornitori EPREL;

11) «sistema pubblico EPREL», la banca dati e il software per accedere al suo contenuto, accessibili liberamente attraverso il sito web pubblico EPREL, che consentono ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;

12) «sito web pubblico EPREL», il sito web accessibile liberamente che consente ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;

13) «API» (Application Programming Interface) o «interfaccia di programmazione delle applicazioni», insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;

14) «registro delle imprese» o «registro del commercio», organismo nazionale del settore pubblico dello Stato membro che assegna i numeri di iscrizione delle imprese alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività professionale quale un’attività imprenditoriale o commerciale e che dimostrano il loro stabilimento nello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale del settore pubblico;

15) «GTIN» o «Global Trade Item Number», identificativo unico riconosciuto a livello internazionale assegnato dall’ente internazionale GS1, usato per designare gli articoli di natura commerciale e facilitarne l’accurata identificazione. I GTIN possono essere inseriti in un’etichetta con codice a barre, apposta sui prodotti o sull’imballaggio, o in un’etichetta di identificazione a radiofrequenza (RFID);

16) «data di immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato la prima unità del modello di prodotto;

17) «data di fine immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato l’ultima unità del modello di prodotto;

18) «modello registrato» o «modello di prodotto registrato», modello di prodotto i cui valori parametrici sono stati inseriti in EPREL. Il modello registrato può non essere necessariamente visibile al pubblico;

19) «sistema di produzione della conformità EPREL», copia del sistema di conformità in cui la Commissione installa le ultime versioni del software e in cui i fornitori registrano i modelli reali di prodotto prima di immetterli sul mercato;

20) «sistema di accettazione della conformità EPREL», sistema in cui la Commissione installa le ultime versioni del software di produzione della conformità e in cui i fornitori possono registrarsi come fornitori fittizi e inserire modelli fittizi di prodotti a fini di prova. Le nuove versioni del software sono messe a disposizione dapprima su questo sistema e solo in un secondo tempo sul sistema di produzione della conformità EPREL, dopo la scadenza del relativo periodo di prova e accettazione;

21) «protocollo di trasferimento», il protocollo di comunicazione elettronica via Internet che consente uno scambio di informazioni sicuro tra i sistemi informatici del fornitore e quelli della Commissione;

22) «portale online», sito web che dà accesso alla parte pubblica e alla parte relativa alla conformità di EPREL e contiene le informazioni di cui all’allegato I, punto 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e altre informazioni pertinenti sull’efficienza energetica dei prodotti (11);

23) «NTR», acronimo di identificazione basato sull’identificativo del registro nazionale del commercio, di cui al punto 5.1.4 della norma EN 319 412-1.

Articolo 3 Obbligo di verifica dei fornitori

1. I fornitori dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono fornitori verificati.

2. Solo i fornitori verificati possono registrare modelli di prodotto in EPREL e apportare qualsiasi modifica a quelli esistenti. Questo principio vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.

Articolo 4 Verifica delle persone giuridiche

1. I fornitori che sono persone giuridiche dimostrano la loro identità e il loro stabilimento nell’Unione presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. Non si ammette la firma elettronica del mandatario di un fornitore che è persona giuridica perché non dimostra lo stabilimento nell’Unione di tale persona giuridica.

2. Il certificato qualificato di sigillo elettronico che corrobora il sigillo elettronico qualificato contiene il nome della persona giuridica esattamente come figura nel registro delle imprese dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato deve essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3.

3. Il campo «Subject» del certificato qualificato di sigillo elettronico ha un attributo «organizationIdentifier» (identificativo dell’organizzazione) che contiene informazioni presentate secondo la struttura e l’ordine seguenti:

a) il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica, impostato sul valore «NTR»;

b) il codice del paese ISO 3166 a due caratteri, indicante il paese di stabilimento;

c) trattino/segno meno «-» (U+002D);

d) l’identificativo secondo il riferimento del tipo di identità per «NTR» presentato utilizzando la struttura e l’ordine seguenti, che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 indica come identificativo unico europeo (EUID):

i) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero di iscrizione dell’impresa alla persona giuridica;

ii) punto «.» (U+002E);

iii) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona giuridica dal registro nazionale delle imprese di cui al punto i).

Il codice del paese, che fa parte dell’EUID e precede i tre campi summenzionati, così come il carattere di controllo, sono facoltativi.

4. Le persone fisiche che registrano modelli per conto di fornitori che sono persone giuridiche non devono sottoporsi al processo di verifica elettronica al loro posto.

Articolo 5 Verifica delle persone fisiche

1. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata.

2. Il certificato qualificato di firma elettronica che corrobora la firma elettronica qualificata contiene il nome della persona fisica così come figura nel registro delle imprese o del commercio dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato è conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-2.

3. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano anche di essere stabiliti nell’Unione e, se del caso, di aver ricevuto un mandato scritto di rappresentanza da un fabbricante non stabilito nell’Unione che li autorizza a registrare in EPREL a suo nome i suoi modelli di prodotti, presentando le informazioni supplementari seguenti:

a) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l’ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero del registro delle imprese o del commercio alla persona fisica a livello nazionale;

b) numero di iscrizione dell’impresa assegnato alla persona fisica a livello nazionale;

c) mandato scritto di uno o più fabbricanti che enumera tutte le marche/i marchi a cui si applica il mandato.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in un documento:

i) firmato digitalmente dalla persona fisica; e

ii) sigillato digitalmente o firmato digitalmente dall’autorità competente a livello nazionale per il registro delle imprese o del commercio oppure, in caso ciò non sia possibile, sigillato digitalmente, con conferma della veridicità, da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.

Le informazioni di cui alla lettera c) sono comunicate in un documento:

i) firmato digitalmente da ciascuno dei fabbricanti extra UE; o

ii) firmato digitalmente dal/dai loro rappresentante/i legale/i.

Articolo 6 Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche

1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e d), e fino al 22 aprile 2025, i fornitori che sono persone giuridiche possono presentare un sigillo elettronico qualificato in cui il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica può essere impostato su uno dei seguenti valori:

a) «VAT» per l’identificazione basata sul numero nazionale di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto;

b) «PSD» per l’identificazione basata sul numero nazionale di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui servizi di pagamento);

c) «LEI» per l’identificativo globale della persona giuridica secondo la norma ISO 17442. Il codice paese a due caratteri ISO 3166-1 è impostato su «XG»;

d) due caratteri che, secondo la definizione locale all’interno del paese e l’autorità di registrazione dei nomi, identificano un regime nazionale ritenuto appropriato a livello nazionale ed europeo, seguiti dal carattere «:» (due punti).

L’identificativo (in base al paese e al riferimento del tipo di identità) deve essere coerente con il riferimento a tre caratteri utilizzato per il tipo di identità della persona giuridica.

2. Entro 22 aprile 2027 i fornitori che sono stati verificati con un sigillo elettronico secondo il formato di cui al paragrafo 1 rinnovano la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato di cui all’articolo 4.

Articolo 7 Modelli di prodotti registrati da fornitori non verificati

1. I modelli registrati in EPREL da soggetti non verificati non figurano tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si consulta uno di questi modelli in EPREL scansionando un codice QR o con qualsiasi altro mezzo, un testo informa che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato.

2. Le informazioni sui modelli registrati da fornitori non verificati non sono esportate mediante interfacce di programmazione di applicazioni né mediante qualsiasi altra funzione di esportazione.

3. Le informazioni e la loro accessibilità nella parte relativa alla conformità rimangono invariate.

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