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Regolamento delegato (UE) 2024/2769

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Regolamento delegato  UE  2024 2769

Regolamento delegato (UE) 2024/2769 / Modifica Reg. CPR: Caratteristiche essenziali sostenibilità ambientale sistemi VVCP

ID 22808 | 28.10.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione, del 30 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale e che modifica tale regolamento per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione.

C/2024/3480

GU L 2024/2769 del 28.10.2024

Entrata in vigore: 17.11.2024
________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera e), e l’articolo 28, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

(1) Gli sviluppi tecnologici consentono un approccio di modellizzazione per la valutazione della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. Tale progresso tecnologico permette di stabilire un sistema di valutazione e verifica quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software.

(2) Nella sua risoluzione sull’attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 il Parlamento europeo ha accolto con favore l’obiettivo della Commissione di rendere il settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione, come annunciato nel piano d’azione per l’economia circolare. Nelle conclusioni sull’economia circolare nel settore delle costruzioni del 28 novembre 2019 il Consiglio ha esortato la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione. La comunicazione della Commissione del 2020 «Una nuova strategia industriale per l’Europa» ha sottolineato la necessità di affrontare la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione e ha evidenziato che un ambiente edificato più sostenibile sarà essenziale per la transizione dell’Europa verso la neutralità climatica. La comunicazione della Commissione del 2021 «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» ha individuato nell’edilizia uno degli ecosistemi prioritari che si trovano ad affrontare le sfide maggiori per conseguire gli obiettivi in materia di clima e di sostenibilità e per abbracciare la trasformazione digitale e la cui competitività dipende dalla sua capacità di affrontare tali sfide. A causa degli sviluppi tecnologici nella valutazione del ciclo di vita, determinate caratteristiche essenziali relative ai requisiti di base delle opere di costruzione 3 (igiene, salute e ambiente) e 7 (uso sostenibile delle risorse naturali) sono disponibili per essere attuate nel quadro normativo per i prodotti da costruzione. È pertanto opportuno stabilire norme per dichiarare la prestazione in materia di sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione.

(3) Al fine di rispondere al progresso tecnologico, l’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 dovrebbe essere adeguato aggiungendo un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione VVCP 3+ che definisca i compiti da svolgere nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione quando si applica la raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione con o senza supporto software. Tale modifica è necessaria per garantire che i fabbricanti siano in grado di valutare le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei loro prodotti.

(4) Al fine di consentire ai fabbricanti di accedere al mercato interno in modo più efficiente, contribuendo in tal modo a una maggiore competitività dell’intero settore delle costruzioni, un nuovo sistema di VVCP 3+ dovrebbe essere applicabile alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. L’aggiunta di un nuovo sistema di VVCP non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi per i fabbricanti che già beneficiano della presunzione che i loro prodotti raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli. È pertanto opportuno chiarire che il nuovo sistema di VVCP 3+ non si applica ai prodotti che attualmente non richiedono prove o calcoli.

(5) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente legate in quanto si riferiscono a chiarimenti sul sistema di VVCP applicabile per le caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale, alla necessità di tenere conto dei cambiamenti tecnologici che permettono una valutazione modellistica di tali caratteristiche e all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP 3+). Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, è necessario includere in un unico regolamento i chiarimenti sul sistema applicabile per la valutazione delle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione e la conseguente modifica dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 305/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La costanza della prestazione dei prodotti da costruzione è valutata e verificata in relazione alle loro caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale conformemente ai sistemi di cui all’allegato I.

Articolo 2

L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

...

ALLEGATO I

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, tenendo conto delle loro caratteristiche essenziali, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistemi di VVCP) di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 sono applicati come segue.

Tabella 1

Per le caratteristiche essenziali in materia di sostenibilità ambientale

Riga

Sottofamiglie di prodotti

Sistema di VVCP

1

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori

4

2

Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie di cui alla riga 1

3+

ALLEGATO II

L’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 è così modificato:

(1) il punto 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 1.4 bis Sistema 3+:

«1.4 bis Sistema 3+

a) Il fabbricante effettua:

i) la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione;

ii) il controllo della produzione in fabbrica;

b) l’organismo notificato di convalida della valutazione decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

i) convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili;

ii) convalida della valutazione del fabbricante;

iii) convalida del processo applicato per generare tale valutazione;

iv) convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione;

v) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa.»;

b) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6. Prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea

Gli organismi notificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1, 3 e 3+, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, assumono quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti non effettuano quindi, per quanto di rispettiva competenza, i compiti di cui ai punti 1.1, lettera b), punto i), 1.2, lettera b), punto i), 1.3, lettera a), punto i), 1.4, lettera b), 1.4 bis, lettera a), punto i), e 1.5, lettera a), punto i).»;

(2) al punto 2 è aggiunto il seguente punto 4:

«4) organismo di convalida della valutazione: un organismo notificato ai sensi del capo VII per convalidare la valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione.»;

(3) al punto 3 è aggiunto il seguente punto 6:

«6. Sostenibilità ambientale.».

...

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