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Decreto interdirettoriale 23 ottobre 2024

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Decreto interdirettoriale 23 ottobre 2024   Istituzione del Gruppo di Lavoro Macchine

Decreto interdirettoriale 23 ottobre 2024 - Istituzione del Gruppo di Lavoro Macchine

ID 22877 | 06.11.2024

Il decreto individua la composizione e le funzioni del "Gruppo di Lavoro Macchine", istituito nel 2004, a seguito di recenti riordini delle Amministrazioni coinvolte nella trattazione delle pratiche (Direzione generale consumatori e mercato - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro).

...

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto individua la composizione e le funzioni del Gruppo di Lavoro consultivo e permanente (di seguito “Gruppo di Lavoro Macchine”) deputato all’esame congiunto delle segnalazioni di presunta non conformità dei prodotti ricadenti nella disciplina della direttiva 2006/42/CE.

Articolo 2 (Composizione)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è costituito da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e, in rappresentanza degli organi di vigilanza territoriali, del Coordinamento Tecnico Interregionale e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Articolo 3 (Funzioni)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine, collegialmente, ha il compito di:

a) salvo i casi di manifesta procedibilità, effettuare l’esame preliminare delle segnalazioni di presunta non conformità pervenute dagli organi di vigilanza territoriali e, se del caso, da soggetti di diritto privato, onde valutarne la pertinenza e la procedibilità ovvero proporne l’archiviazione, ai fini del rispetto delle procedure di immissione sul mercato e/o messa in servizio di cui al D.lgs. 17/2010;
b) condividere e valutare gli esiti dell’accertamento tecnico reso dall’INAIL ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010 e supportare le Autorità di vigilanza del mercato nell’adozione delle conseguenti necessarie determinazioni nei confronti dell’operatore economico interessato;
c) in un’ottica di semplificazione ed ottimizzazione del procedimento amministrativo, condividere e valutare i piani di azioni correttive elaborati dagli operatori economici interessati per sanare le non conformità rilevate, qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ritenga che tali piani di azioni correttive non presentino particolari criticità. Viceversa, qualora a seguito della condivisione delle citate azioni correttive, dovesse emergere la necessità, proporre l’assegnazione della pratica all’INAIL per il previsto accertamento di carattere tecnico ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.lgs. 17/2010.

Articolo 4 (Funzionamento e sede operativa)

1. Il Gruppo di Lavoro Macchine è presieduto dal dirigente pro tempore dell’ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

2. Il Presidente:

a) assicura il coordinamento del gruppo e, ove ritenuto opportuno, ha la facoltà di nominare uno tra i funzionari tecnici in servizio presso il medesimo ufficio cui eventualmente delegare l’attività di coordinamento;
b) convoca il Gruppo di Lavoro Macchine ogni qualvolta ne ravveda la necessità;
c) ha la facoltà, in un’ottica di semplificazione ed ottimizzazione dell’azione amministrativa, di procedere all’acquisizione dei necessari contributi delle Amministrazioni e degli Enti appartenenti al gruppo stesso, al fine di ricevere supporto per l’adozione delle previste determinazioni, secondo le modalità che riterrà più efficaci;

3. Il Gruppo di Lavoro Macchine si riunisce in presenza nella sede operativa dell’ufficio competente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione stessa. In caso di manifesta necessità o utilità, il Presidente garantisce lo svolgimento della riunione anche in videoconferenza;

4. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I membri del Gruppo non percepiscono alcun emolumento, né alcun gettone e, comunque, qualsiasi ulteriore spesa di funzionamento del Gruppo è a carico delle rispettive Amministrazioni o Enti di appartenenza dei membri del Gruppo stesso.

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