Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs)
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Regolamento (UE) 2019/1021 | Nuovo Regolamento POPs / Consolidato 17.10.2024 Official
ID 8617 | Update 17.10.2024 / In allegato
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti
(GU L 169/45 del 25.06.2019)
Entrata in vigore: 15.07.2019
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In allegato:
- testo consolidato 17.10.2024 Official
- testo consolidato 28.08.2023 Official
- testo consolidato 18.08.2023 Official
- testo consolidato 06.2023 Official
- testo consolidato 12.2022
- testo consolidato 11.2022
- testo consolidato 05.2022
- testo consolidato 03.2021
- testo consolidato 02.2021
- testo consolidato 02.2021
- testo consolidato 08.2020
- testo nativo
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Articolo 1 Obiettivo e oggetto
Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.
Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
Articolo 3 Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco
1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.
2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.
3. Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze, nuove o già esistenti, in base alla pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti e per prevenire la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.
4. Nel preparare una proposta destinata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per l'inserimento di una sostanza nell'elenco conformemente alle disposizioni della convenzione, la Commissione si avvale del supporto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche («Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le autorità competenti degli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di inserimento nell'elenco. Nelle fasi successive della procedura di inserimento nell'elenco, l'Agenzia fornisce sostegno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).
5. In tutte le fasi della procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione e l'Agenzia collaborano con le autorità competenti degli Stati membri e le informano.
6. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.
Articolo 4 Deroghe alle misure di controllo
1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.
2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data. L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma. Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.
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Articolo 5 Scorte
1. Il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.
2. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso.
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
3. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.
Articolo 6 Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 850/2004, a seconda di quale data sia occorsa per prima, gli Stati membri preparano, e successivamente mantengono, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.
2. Ogni Stato membro comunica, alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri, nell'ambito dei piani di attuazione nazionali istituiti a norma dell'articolo 9, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III, quali registrati nell'inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.
Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, i piani d'azione includono misure volte a promuovere lo sviluppo di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati e, se del caso, ne esige l'uso.
3. Nell'esaminare le proposte di costruzione di nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri considerano in via prioritaria processi, tecniche o pratiche alternativi che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, senza pregiudizio della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 7 Gestione dei rifiuti
1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.
2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio, i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.
Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.
3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.
4. In deroga al paragrafo 2:
a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;
b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;
ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;
iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;
iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.
5. La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.
Articolo 14 Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 16 luglio 2020 e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modifiche successive.
Articolo 15 Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.
2. La Commissione riesamina costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenta proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.
Articolo 21 Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
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Modifiche
M1 - Regolamento delegato (UE) 2020/784
M2 - Regolamento delegato (UE) 2020/1203
M3 - Regolamento delegato (UE) 2020/1204
M4 - Regolamento delegato (UE) 2021/115
M5 - Regolamento delegato (UE) 2021/277
M6 - Regolamento delegato (UE) 2022/2291
M7 - Regolamento (UE) 2022/2400 - Consolidato 10.06.2023 Official
M8 - Regolamento delegato (UE) 2023/866 - Consolidato 18.08.2023 Official
M9 - Regolamento delegato (UE) 2023/1608 - Consolidato 28.08.2023 Official
M10 - Regolamento delegato (UE) 2024/2555 - Consolidato 17.10.2024 Official
M11 - Regolamento delegato (UE) 2024/2570 - Consolidato 17.10.2024 Official
Rettifiche:
C1 - Rettifica, GU L 179I del 9.6.2020, pag. 4 (2019/1021)
C2 - Rettifica, GU L 220 del 9.7.2020, pag. 11 (2020/784)
C3 - Rettifica, GU L 328 del 22.12.2022, pag. 169 (2022/2400)
C4 - Rettifica, GU L 163 del 29.6.2023, pag. 104 (2022/2400)
Testo consolidato
Vedi il testo consolidato (In aggiornamento)
Collegati:
Regolamento CE 850/2004 (POPs)
La Convenzione di Stoccolma: Inquinanti organici persistenti
Direttiva 2010/75/UE
Direttiva 2012/18/UE - Seveso III
ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"