Vademecum DPI Protezione occhi e viso
ID 22962 | | Visite: 73 | Documenti Riservati Marcatura CE | Permalink: https://www.certifico.com/id/22962 |
Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024
ID 22962 | 19.11.2024 / Vademecum in allegato
Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in riferimento al Regolamento DPI UE 2016/425 e le norme tecniche di prodotto.
Gli occhi vengono protetti utilizzando occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali e la protezione del viso avviene mediante l’uso di visiere o schermi di protezione.
La funzione dei protettori dell’occhio è fornire protezione contro:
- impatti di diversa gravità;
- radiazioni ottiche;
- metalli fusi e solidi caldi;
- goccioline e spruzzi;
- polvere;
- gas;
- arco elettrico da corto-circuito.
La protezione dai rischi di proiezione legati alle lavorazioni meccaniche, all’utilizzo di sostanze chimiche e da radiazioni ottiche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione si può ottenere con dispositivi diversi, anche in funzione alla necessità di proteggere il viso. Gli occhi vengono protetti mediante occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali, la protezione del viso avviene per mezzo di visiere o schermi di protezione.
Le principali tipologie di DPI:
Occhiali di protezione |
Formati dalla montatura, che deve posizionarsi in modo perfetto sul volto, e dalle lenti, la cui dimensione determina l’ampiezza del campo visivo. La presenza di ripari laterali evita la penetrazione laterale sia di sostanze che di radiazioni. In commercio si trovano occhiali di protezione con ripari laterali dotati di aperture per l’aerazione. Sia la montatura che le lenti devono mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell’umidità (anche dovuta al sudore), e quindi devono essere costituiti con materiali non deformabile né infiammabile, e contemporaneamente non nocivi per la salute |
Maschere / occhiali a visiera |
Fissate direttamente tramite bardatura al capo o al casco, le visiere proteggono non solo gli occhi ma tutto il volto dalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, ma non forniscono protezione laterale. La finestra della visiera contiene lastre trasparenti, leggere, filtranti, facilmente sostituibili e regolabili |
Schermi / Ripari facciali di protezione |
Gli schermi di protezione sono generalmente fissati all’elmetto di protezione o ad altri dispositivi di sostegno, ma non sono completamente chiusi. Devono proteggere dalle schegge, dagli schizzi, dalle scintille, dal calore radiante e dalle sostanze chimiche e devono essere difficilmente infiammabili. Alcuni schermi hanno lastre di sicurezza trasparenti con azione filtrante. Una lamina posizionata nella parte interna dello schermo protegge dalle scariche elettrostatiche. Gli schermi a mano sono formati da una costruzione in materiale leggero con apertura per lastra scambiabile. Vengono tenuti con la mano e salvaguardano gli occhi, il viso e parti del collo da materiali scagliati, spruzzi e radiazioni. Le cappe, in diversi materiali, vengono impiegate insieme all’elmetto di protezione o altri dispositivi di supporto. A differenza degli schermi, sono praticamente chiuse, coprono anche la testa e nel caso le spalle e sono munite frontalmente di lastre di protezione trasparenti sollevabili, le quali, a seconda della loro efficacia protettiva, possono presentare anche azione filtrante |
Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli:
Articolo 74 - Definizioni
Articolo 75 - Obbligo di uso
Articolo 76 - Requisiti dei DPI
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori
Articolo 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso
Allegato VIII - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Come requisiti tecnici, i DPI devono:
- essere conformi ai requisiti CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.
Il Regolamento DPI (UE 2016/425 è la norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Categoria I - DPI che proteggono da rischi minimi;
Categoria II - Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III - Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili
I DPI per gli occhi e il viso devono essere leggeri ed ergonomici (aderenti, disponibili in taglie diverse, con astine regolabili per essere adattabili, ponte nasale in materiale antiscivolo) e limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore.
Non devono avere asperità, spigoli vivi e sporgenze; i materiali devono essere morbidi non devono provocare allergie o irritazioni alla pelle.
Il fabbricante deve fornire per ogni DPI una nota informativa che fornisce una serie di informazioni utili per effettuare una scelta corretta, un uso appropriato e una adeguata gestione del dispositivo.
Oltre alla marcatura CE, i DPI per gli occhi e il viso, devono avere una marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura. La marcatura è rappresentata da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che indicano le capacità protettive e le caratteristiche delle sue parti. La sequenza alfanumerica può avere fino a 7 posizioni, ma non è obbligatorio che siano tutte presenti.
Il Vademecum risulta essere così strutturato:
1. Normativa di riferimento
1.1 D.M. 2 maggio 2001
1.2 D.lgs 81/2008
1.3 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
1.4 Norme armonizzate DPI
2. Tipologie DPI occhi
3. DPI occhi e viso Regolamento UE 2016/425
4. Protezione degli occhi e del viso per uso professionale
4.1 UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
4.2 Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022
5. Protettori a rete degli occhi e del viso
6. Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
Fonti
Normativa di riferimento
Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:
1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);
3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica):
- D.Lgs. 81/2008
- Regolamento (UE) 2016/425
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
- Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche
4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).
Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.
[...]
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)
…
Capo III Conformità del DPI
...
Allegato I Categorie di rischio dei DPI
Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
Figura 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI
Norme armonizzate DPI
Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425
Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale.
EN 166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 169:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 170:2002 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 172:1994 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 174:2001 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 la norma è ritirata dall’11.11.2024 |
EN 175:1997 Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi |
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EN 207:2017 Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell’occhio contro radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser) |
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EN 208:2009 Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazioni laser)
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EN 379:2003+A1:2009 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 1731:2006 |
Con Decisione di esecuzione (UE) 2024/2599 la norma è ritirata dall’11.11.2025 |
EN 1938:2010 Protezione personale degli occhi - Occhiali a visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori
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EN ISO 12312-1:2013 Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi similari - parte 1: Occhiali da sole per uso generale (ISO 12312-1:2013) EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 |
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EN ISO 12312-2:2015 |
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EN 13178:2000 Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per utilizzatori di motoslitte |
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EN 14458:2018 Equipaggiamento individuale per gli occhi - Visiere ad alte prestazioni destinate all’uso con caschi/elmetti di protezione
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EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 1: Requisiti generali (ISO 16321-1:2021) |
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EN ISO 16321-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 2: Requisiti aggiuntivi per protezioni utilizzate durante la saldatura e tecniche correlate (ISO 16321-2:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022.
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EN ISO 16321-3:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - parte 3: Requisiti aggiuntivi per protezioni a maglia (ISO 16321-3:2021) Avvertenza: questa norma rinvia al riferimento normativo EN ISO 16321-1:2020, la cui data non è corretta. Esso deve invece essere inteso come EN ISO 16321-1:2022. |
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EN ISO 18527-1:2022 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso per utilizzo sportivo - parte 1: Requisiti delle maschere per lo sci da discesa e lo snowboard (ISO 18527-1:2021) |
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EN ISO 18527-2:2021 Protezione degli occhi e del viso per uso sportivo - parte 2: Requisiti per le protezioni per gli occhi per lo squash e le protezioni per gli occhi per il racquetball e lo squash 57 (ISO 18527-2:2021) |
[...]
Protezione degli occhi e del viso per uso professionale
UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali
La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso.
Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol.
Data entrata in vigore: 27 ottobre 2022
Sostituisce: UNI EN 172:2003, UNI EN 379:2009, UNI EN 166:2004, UNI EN 169:2003, UNI EN 170:2003, UNI EN 171:2003
EN ISO 16321 comprende EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022.
Introduce numerose modifiche rispetto a EN 166 per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza e i requisiti di prova.Inizio moduloFine modulo
Di seguito vengono descritte più in dettaglio le modifiche più significative:
[...] Segue in allegato
Requisiti di sicurezza
Forme della testa
Il cambiamento più grande nel nuovo standard ISO riguarda le forme della testa. Le forme e le dimensioni della testa possono variare notevolmente da persona a persona. La norma EN 166 specificava solo forme della testa medie e piccole, con la stragrande maggioranza dei test effettuati sulla taglia media. Questo approccio ha portato troppo spesso a un approccio one-size-fits-all per gli occhiali di sicurezza che ha compromesso il comfort dei lavoratori e le prestazioni delle loro attrezzature.
La norma ISO 16321 copre sei diverse opzioni che, in seguito a un'ampia ricerca internazionale, rappresentano circa il 95% delle forme e delle dimensioni della testa della popolazione mondiale. I produttori devono effettuare test basati sulla vestibilità e sull'area di copertura della specifica forma della testa.
Se un prodotto è certificato solo per la taglia M, non è richiesta alcuna marcatura sul prodotto. Tuttavia, se un prodotto si adatta a più taglie di testa, la marcatura che lo indica può essere trovata sul prodotto e/o sulla confezione del prodotto.
Resistenza meccanica
La resistenza meccanica, altrimenti nota come resistenza all'impatto, è fondamentale negli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da potenziali lesioni causate da detriti volanti, proiettili o altri impatti in ambienti di lavoro pericolosi. Viene eseguito un "test del proiettile" per determinare la resistenza all'impatto meccanico contro i proiettili in base alla loro velocità, misurata in metri al secondo.
Nella vecchia norma EN166:2001 erano previsti diversi livelli di resistenza all'impatto, che andavano da una maggiore robustezza nel test di caduta della palla (livello S), alla resistenza all'impatto a bassa energia (livello F), alla resistenza all'impatto a media energia applicabile agli occhiali (livello B) e all'impatto ad alta energia (livello A) utilizzato solo per le visiere protettive.
Filtri per lenti
I filtri integrati nella lente devono soddisfare una serie di requisiti per proteggere gli occhi dai vari pericoli delle radiazioni ottiche. Possono anche richiedere caratteristiche aggiuntive, come la capacità di trasmettere e differenziare accuratamente i colori come richiesto per specifici sistemi di segnalazione o di allerta.
Le caratteristiche di protezione previste dal nuovo standard ISO rimangono sostanzialmente le stesse della EN 166, ma le marcature cambieranno.
Filtri protettivi ultravioletti
I filtri UV sono progettati per proteggere gli occhi dalle radiazioni UV dannose. Le radiazioni UV possono provenire dal sole (radiazioni UVB e UVA) e da fonti di luce artificiale come (radiazioni UVC, UVB e UVA).
[...]
Traduzione IT non ufficiale 1 Ambito di applicazione Questo documento specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione per occhi e viso. Questi dispositivi di protezione sono intesi a fornire protezione per occhi e viso delle persone contro uno o più comuni rischi professionali quali impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, spruzzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. I requisiti aggiuntivi per i dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati durante la saldatura e tecniche correlate e per i dispositivi di protezione in rete sono forniti rispettivamente in ISO 16321-2 e ISO 16321-3. Questo documento si applica a: - tutti i dispositivi di protezione e componenti con lenti plano, correttive e graduate; […] 4 Requisiti generali per i protettori 4.1 Temperature ambiente I protettori1) descritti in questo documento sono destinati all'uso a temperature ambiente normali (23 ± 5) °C. Per garantire che gli aspetti critici della protezione non siano compromessi a causa di temperature vicine agli estremi dell'intervallo normale degli ambienti di lavoro da (−5 ± 2) °C a (+55 ± 2) °C, i requisiti fisici e meccanici a temperature estreme sono inclusi (talvolta facoltativamente) in questo documento. Questi requisiti fisici e meccanici possono anche essere forniti dai produttori per la convalida delle dichiarazioni di protezione a temperature inferiori a (−5 ± 2) °C e/o superiori a (+55 ± 2) °C. [...] 8 Marcatura dei protettori 8.1 Generale Quando verificati in conformità alla norma ISO 18526-3:2020, paragrafo 8, tutti i contrassegni devono essere chiari e sufficientemente durevoli da rimanere leggibili per tutta la durata prevista del protettore. Il contrassegno deve essere completamente visibile quando il protettore completo è assemblato. Il contrassegno non deve invadere il campo visivo minimo. Se le lenti o i filtri e la parte anteriore della montatura formano un'unica unità, il contrassegno completo deve essere applicato almeno a una delle parti anteriori della montatura o a una delle lenti o dei filtri. Poiché il livello di impatto di base è il livello di resistenza meccanica minima predefinito, non viene assegnata alcuna lettera di codice specifica per questo contrassegno. Per i protettori che dichiarano la conformità a questo documento, il contrassegno deve mostrare solo quegli aspetti di quelli elencati nella Tabella 18 che sono stati dimostrati tramite test. Tabella 18 - Lettere di codice/numeri di codice per la marcatura dei protettori 8.3 Marcature obbligatorie sulle montature Per le montature la sequenza delle marcature deve essere: a) numero di questo documento (ad es. 16321); Se il produttore desidera indicare la dimensione della/e testa/e di forma/e (secondo ISO 18526-4) a cui si adatterà il protettore, i seguenti simboli devono essere aggiunti alla marcatura del prodotto: - una singola dimensione è indicata dal rispettivo simbolo: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L o 2-S, 2-M, 2-L Si devono osservare le normative nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura. 8.4 Marcature facoltative su lenti/filtri Per lenti o filtri, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; NOTA Norme nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura potrebbero rendere obbligatorie queste marcature facoltative. 8.5 Marcature facoltative su montature Per le montature, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; [...] Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022
- quei dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati per attività di tipo professionale che vengono svolte in modo simile a un'occupazione, ad esempio "fai da te";
- quei dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati in istituti scolastici. Il presente documento non si applica a:
- protezioni specificamente destinate alla protezione solo dalle radiazioni solari e utilizzate in ambienti non occupazionali per i quali si applica la serie ISO 12312;
- protezioni per applicazioni prescritte da un medico (non occupazionali), ad esempio protezione degli occhi per grave secchezza oculare, tinte prescritte per condizioni mediche;
- protezioni degli occhi del paziente durante la diagnosi o il trattamento (ad esempio ISO/TR 22463);
- protezioni per l'uso durante applicazioni mediche o ad esempio estetiche, ad esempio sorgenti di luce intensa (ILS) per i quali si applica la serie ISO 12609;
- protezioni specificamente destinate agli sport per i quali si applica la serie ISO 18527;
- protezioni laser;
- protezioni per il viso destinate al lavoro sotto tensione per proteggere dagli archi elettrici da cortocircuito per i quali si applica la IEC 62819;
- protezioni destinate alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad esempio raggi X, per i quali si applica la IEC 61331-3.
b) marchio identificativo del produttore o marchio commerciale del produttore;
c) lettera del codice di prestazione di filtraggio (U, R, GL, SF, ecc.), se è applicabile 6.6;
d) numero/i di tonalità massima/i, se è applicabile 6.6;
e) livello di impatto; se i simboli del livello di impatto non sono uguali sia per la lente che per la montatura, allora è il livello inferiore che deve essere assegnato al protettore completo;
f) dimensione della testa applicabile:
- più dimensioni sono indicate dai simboli della dimensione più piccola e della più grande rispettivamente, divisi da una barra, ad esempio 1-M/1-L, 2-M/2-L
b) richiesta di prestazioni ottiche migliorate;
c) temperature estreme per prove meccaniche;
d) resistenza ai danni superficiali;
e) resistenza della lente/filtro all'appannamento;
f) resistenza alle sostanze chimiche;
g) resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;
h) protezione dal calore radiante.
b) temperature estreme per prove meccaniche;
c) resistenza alle goccioline;
d) resistenza a spruzzi;
e) resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni;
f) resistenza ai gas/polveri sottili;
g) resistenza alle sostanze chimiche;
h) resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi;
i) protezione dal calore radiante.
[...] Segue in allegato
Pagine Vademecum: 49
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Collegati
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
www.tussl.it
Le norme della Serie ISO 16321-X: Eye and face protection for occupational use
ISO 16321-1:2021
UNI EN ISO 16321-2:2022
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