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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639

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Regolamento di esec UE 2024 2639

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 / Ruoli e i compiti dei punti di contatto Safety Gate

ID 22701 | 10.10.2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 della Commissione, del 9 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate

C/2024/6963

GU L 2024/2639 del 10.10.2024

Entrata in vigore: 30.10.2024

Applicazione dal 13.12.2024

__________

Articolo 1

I ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988 («punti di contatto Safety Gate») sono i seguenti:

a) verificare e convalidare la completezza delle notifiche ricevute da altre autorità nazionali nel proprio Stato membro prima di trasmetterle alla Commissione tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/988;

b) verificare, prima dell’invio di una notifica tramite il sistema di allarme rapido Safety Gate, se il prodotto interessato è già stato notificato in tale sistema e, in caso affermativo e ove appropriato, in cooperazione con l’autorità nazionale pertinente, trasmettere una notifica di follow-up conformemente all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/988;

c) garantire che le notifiche degli altri Stati membri nel sistema di allarme rapido Safety Gate convalidate dalla Commissione pervengano alle autorità nazionali competenti, comprese le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne, nel proprio Stato membro per un seguito adeguato a livello nazionale;

d) promuovere l’uso dell’applicazione Product Safety eSurveillance Webcrawler e, se del caso, di altri strumenti analoghi all’interno del proprio Stato membro, in particolare il follow-up dei risultati pertinenti da parte delle autorità nazionali;

e) addestrare all’uso del sistema di allarme rapido Safety Gate, e assistere, tutte le autorità nazionali;

f) facilitare nel proprio Stato membro l’esecuzione dei compiti relativi al sistema di allarme rapido Safety Gate previsti dal regolamento (UE) 2023/988 e dal regolamento delegato (UE) della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (6), in particolare la comunicazione di tutte le informazioni necessarie alla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2023/988;

g) cooperare e scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti con gli altri punti di contatto Safety Gate e partecipare alle discussioni tra i punti di contatto Safety Gate coordinate dalla Commissione;

h) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’autorità che è membro della rete per la sicurezza dei consumatori di cui all’articolo 30 del rregolamento (UE) 2023/988, qualora sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;

i) scambiare le informazioni pertinenti per la sicurezza dei prodotti a livello nazionale con l’ufficio unico di collegamento designato a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, qualora tale ufficio sia un’autorità diversa dal punto di contatto Safety Gate;

j) informare senza indugio la Commissione di ogni problema tecnico nel funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate;

k) gestire le richieste di accesso alle applicazioni collegate al sistema di allarme rapido Safety Gate da parte degli utenti della propria rete nazionale Safety Gate e informare la Commissione di ogni modifica del personale che incida sui diritti di accesso;

l) rispondere alle richieste relative al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate nel proprio Stato membro da parte dei portatori di interessi, compresi gli operatori economici e i fornitori di mercati online;

m) se del caso, mettersi in contatto con l’autorità del proprio Stato membro che ha trasmesso la pertinente notifica del sistema di allarme rapido Safety Gate, in relazione a qualsiasi informazione supplementare che possa considerarsi da aggiungere a tale notifica, su richiesta di operatori economici o fornitori di mercati online, in particolare qualora tali imprese possano essere danneggiate dalla natura incompleta di una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate.

Articolo 2

La Commissione e le autorità nazionali, in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, hanno i ruoli e le responsabilità specificati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

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Tags: Marcatura CE Direttiva sicurezza generale prodotti Safety Gate

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