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Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti

ID 18902 | | Visite: 5763 | Direttiva ascensori

Linee Guida per l installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti   2022

Linee Guida per l’installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti / 2022

ID 18902 | 03.02.2023 / In allegato Linee guida Rev. 0.0 del 06.12.2022

Il settore degli ascensori è caratterizzato, a livello globale, da un mercato in forte crescita e costituisce un tassello importante dell’industria italiana nonché dell’economia dell’Unione Europea (UE). La direttiva 2014/33/UE (c.d. direttiva Ascensori) definisce un quadro normativo armonizzato per l’immissione degli ascensori sul mercato unico e fornisce i requisiti essenziali che tali prodotti devono rispettare per garantire la tutela della salute e della sicurezza nonché di salvaguardare gli ulteriori interessi pubblici connessi.

In tale contesto, esistono impianti di ascensori che in relazione all’installazione in edifici esistenti risultano sottoposti ad una serie di vincoli che, in taluni casi, comportano l’impossibilità di realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

L'art. 17 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 - introdotto dall'art. 1, coma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2015, n. 8 – prevede che: “… nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato: a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, corredata da specifica certificazione, rilasciata da un Organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;(…)”.

Con riferimento alla modalità di realizzazione dell'Accordo preventivo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2015 ha individuato la documentazione minima da predisporre per l’installazione degli impianti di ascensori in deroga alle misure regolamentate per quanto attiene alla testa e/o alla fossa, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 ed ha tratteggiato il ruolo degli Organismi notificati.

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo agli Organismi notificati per la valutazione dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa vigente e della connessa documentazione atta a dimostrare le motivazioni poste a base della Certificazione di Accordo preventivo che deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico, preventivamente all’installazione di impianti di ascensori c.d. “in deroga”.

Ulteriormente, la presente Guida tratteggia elementi di semplificazione e razionalizzazione della procedura, fornisce certezza del diritto e tempi garantiti del procedimento a tutti gli Operatori economici interessati (Organismi notificati, proprietari di stabili, installatori), attraverso la definizione puntuale dell’iter istruttorio e dell’annessa modulistica funzionale alla comunicazione dell’Accordo preventivo al Ministero, da compilare e sottoscrivere a cura dell’Organismo notificato, per il miglioramento continuo dell’attività.

[box-note]INDICE

Introduzione

Riferimenti normativi

Iter procedurale - Documentazione a corredo dell’istanza

Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico

Documentazione da presentare al termine installazione

ALLEGATO I-MODULISTICA

ALLEGATO II- Schema riassuntivo iter procedurale[/box-note]

Schema riassuntivo iter procedurale

Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti   Schema

...

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Vedi altro Documento / Edifici nuovi

Collegati
[box-note]Linee Guida installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi
Decreto MISE del 19 marzo 2015
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
Sicurezza ascensori: Norme della serie UNI EN 81-X
Patentino ascensorista: Normativa e Procedura
Norme armonizzate Direttiva Ascensori 2014/33/UE[/box-note]

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Allegato riservato Linee Guida installazione ascensori in deroga Rev. 0.0 06.12.2022.pdf
Ministero delle Imprese e del Made in Italy Rev. 0.0 2022
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Allegato riservato Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale.pdf
Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti
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Allegato riservato Allegato I – Modulistica.docx
Linee Guida installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti
60 kB 10

Proposta regolamento macchine - Lettera al presidente Commissione IMCO 25.01.2023

ID 18872 | | Visite: 2725 | News Direttiva macchine

Lettera al presidente Commissione IMCO Parlamento europeo 25 01 2023

Proposta regolamento macchine - Lettera al presidente Commissione IMCO Parlamento europeo 25.01.2023

ID 18872 | 30.01.2023 / In allegato

Bruxelles, 25 Gennaio 2023 (OR. en) 5617/23

A seguito della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 25 gennaio 2023 che ha approvato il testo di compromesso finale in vista di un accordo, si informano le delegazioni che la presidenza ha inviato la lettera allegata, unitamente ai relativi allegati, al presidente del Parlamento europeo IMCO Comitato.

Testo della Lettera del 25.01.2023

"A seguito dell'incontro informale tenutosi il 15 dicembre 2022 tra i rappresentanti delle tre istituzioni, il comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato oggi una bozza di compromesso globale.

Posso quindi confermare che, se il Parlamento europeo adotterà la sua posizione in prima lettura, ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla forma esatta del pacchetto di compromesso allegato alla presente lettera, il Consiglio ai sensi dell'articolo 294, comma 4, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, approverà la posizione del parlamento europeo, e l'atto in questione sarà adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del parlamento europeo, fermo restando La messa a punto da parte dei giuristi linguisti delle due istituzioni".

[...] Segue in allegato

Fonte: CE

Collegati
[box-note]Proposal for a Regulation on machinery products
Status fasi Regolamento macchine
Report CE Regulation on Machinery Products - 18.11.2021
Direttiva macchine 2006/42/CE
Nuovo Regolamento macchine 2021: emendamenti del 20 Ottobre 2021
Direttiva macchine 2021: la proposta di revisione
Revisione della Direttiva macchine: primo trimestre 2021
Position Paper FEM 2020 | Revisione direttiva macchine
Revisione della Direttiva Macchine: Parere CESE 2020[/box-note]

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Allegato riservato ST-5617-2023-INIT_EN.pdf
25.01.2023
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RAPEX Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca

ID 18860 | | Visite: 1177 | RAPEX 2023


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 02 del 13/01/2023 N. 16 A12/00092/23 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Profumo femminile

Profumo femminile

Il prodotto, di marca GORDANO PARFUMS, mod. 07.2025, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.

Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:
-  sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]

Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici

n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8

Tutti i Report Rapex 2023

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 02 del 13_01_2023 N. 16 A12_00092_23 Repubblica Ceca.pdf
Profumo femminile
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Draft standardisation Directive 2014/34/EU (ATEX) - 27.01.2023

ID 18858 | | Visite: 1119 | News Marcatura CE

Draft standardisation Directive 2014 34 EU   27 01 2023

Draft standardisation Directive 2014/34/EU (ATEX) - 27.01.2023

ID 18858 | 29.01.2023 / Draft attached

Draft standardisation request as regards equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Notification under Article 12 of Regulation (EU) N. 1025/2012. Possible future standardisation requests to the European standardisation organisations (Art. 12, point b)

Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation and the European Committee for Electrotechnical Standardisation as regards equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres in support of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council.

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.

Deadline for feedback 24.2.2023

...

Fonte: CE

Collegati
[box-note]ATEX Prodotti | Direttiva 2014/34/UE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX[/box-note]

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Allegato riservato Draft standardisation Directive 2014.34.EU - 27.01.2023.pdf
 
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Direttiva delegata (UE) 2023/171

ID 18785 | | Visite: 4005 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata UE 2023 171

Direttiva delegata (UE) 2023/171 / Esenzione Direttiva RoHS cromo esavalente pompe di calore 

ID 18785 | 26.01.2023

Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas

GU L 24/33 del 26.1.2023

Entrata in vigore: 15.02.2023

Recepimento IT: entro il 31.08.2023 

Applicazione: dal 1° settembre 2023

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.
(2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3) Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4) Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas («esenzione richiesta»).
(5) Le pompe di calore ad assorbimento a gas necessitano di energia elettrica per funzioni ausiliarie, come il pompaggio di un fluido di lavoro nel sistema. Le pompe di calore ad assorbimento a gas descritte nell’esenzione richiesta rientrano nella categoria 1 «grandi elettrodomestici» dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(6) La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l’uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le pompe di calore ad assorbimento a gas possono effettivamente offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle caldaie a condensazione, contribuire a sostituire tali sistemi e portare a una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. La valutazione ha pertanto concluso che almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE è soddisfatta, vale a dire che gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cromo esavalente negli usi oggetto della domanda di esenzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.
(7) Una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante è considerata sufficiente ai fini dell’esenzione richiesta.
(8) L’immissione sul mercato per un determinato uso e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sono soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma di tale regolamento. L’allegato elenca una serie di composti del cromo esavalente, tra cui il cromato di sodio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE si applicano senza pregiudizio reciproco. L’uso di un composto del cromo esavalente elencato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la sua immissione sul mercato per un determinato uso sono soggetti ad autorizzazione a norma di tale regolamento. La concessione di un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE non incide, di per sé, su tale obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Non sono stati riscontrati motivi per cui la concessione dell’esenzione richiesta a norma della direttiva 2011/65/UE indebolirebbe la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
(9) È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 1.
(10) Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l’uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta fino al 31 dicembre 2026, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
(11) Si dovrebbe modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserita la seguente voce 9 a)-III:

9 a)-III                Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026

...

Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]

Decreto Ministero della Salute del 19 ottobre 2022 n. 207

ID 18696 | | Visite: 2170 | Regolamento Dispositivi medici

Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari

Decreto Min. Salute del 19 ottobre 2022 n. 207 / Regolamento registro nazionale degli impianti protesici mammari

ID 18696 | 18.01.2023

Regolamento recante istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari.

(GU n.14 del 18.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2023

...

Art. 1. Definizioni [...]

Art. 2. Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

a) i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, istituito presso la Direzione generale competente in materia di dispositivi medici e servizio farmaceutico del Ministero della salute, e gli obblighi informativi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti del registro nazionale;
b) i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili;
c) i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro diverso livello di aggregazione, secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A;
d) le modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;
e) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto sottoposto all’impianto o alla rimozione;
f) la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, fatto salvo il caso in cui, per il verificarsi di incidenti correlati allo specifico tipo o modello di protesi impiantata, occorra risalire, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 5 giugno 2012, n. 86, all’identità dell’interessato;
g) i tempi e le modalità di trasmissione dei dati concernenti le protesi mammarie da parte dei relativi distributori sul territorio nazionale.

2. I livelli di accesso, i criteri di organizzazione ed elaborazione dei dati, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati e le modalità di trasmissione dei dati sono definiti nel disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al presente regolamento. Quando lo richiedano revisioni di natura tecnica o normativa tali da non comportare modifiche alle previsioni relative ai tipi di dati e di operazioni eseguibili, il disciplinare tecnico di cui all’Allegato A è aggiornato con decreto del Ministro della salute.

Art. 3. Istituzione del registro nazionale degli impianti protesici mammari e dei registri regionali e provinciali
Art. 4. Finalità del trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 5. Titolari del trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 6. Tipologia di dati raccolti nei registri
Art. 7. Accesso ai registri degli impianti protesici mammari
Art. 8. Misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati contenuti nei registri
Art. 9. Codifica dei dati personali ed identificativi
Art. 10. Raccolta, aggiornamento, trasmissione e conservazione dei dati
Art. 11. Diffusione dei dati
Art. 12. Diritti degli interessati
Art. 13. Adempimenti dei distributori di protesi mammarie sul territorio nazionale
Art. 14. Sanzioni

Collegati
[box-note]Legge 5 giugno 2012 n. 86
Decreto Legislativo n. 46 del 24 Febbraio 1997
Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 137
Linee guida Regolamento Medical Devices (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]

Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015

ID 18640 | | Visite: 2994 | Direttiva PED

Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015

Oggetto: Generatori di vapore ed acqua surriscaldata - Conduzione da personale abilitato patentino di abilitazione - possibilità esenzione EX DM 21/5/74 - Procedura di attuazione.

Con riferimento all'oggetto si trasmette, per opportuna informativa:
- ii parere espresso da questo Dipartimento (Allegato 1)
- a riscontro del quesito pervenuto dall'associazione ANIMA (Allegato2).

Si raccomanda la stretta osservanza dei chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n. 1/2009 (Allegato 3).

Collegati
[box-note]DM 21 maggio 1974
Esonero conduzione generatori di vapore / Note
Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo
Generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata[/box-note]

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Allegato riservato Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015.pdf
 
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Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti

ID 18581 | | Visite: 2854 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee Guida per la vigilanza del mercato

Linee Guida per la vigilanza del mercato - Sicurezza prodotti / Update 12.2022

ID 18581 | 07.01.2023 / Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Le attività istruttorie afferenti alle direttive o ai regolamenti sui prodotti hanno l'obiettivo di definire procedure finalizzate alla circolazione sul mercato di soli prodotti sicuri.

In tale contesto, al fine di migliorare la qualità delle segnalazioni e delle istanze trasmesse dai soggetti coinvolti, sono state redatte delle Linee Guida che forniscono le indicazioni operative e la modulistica per ottimizzare e semplificare l’iter procedurale.

Le Linee Guida sono state predisposte in relazione a:

- Segnalazioni dalle Camere di commercio
- Macchine
- Ascensori

1. Vigilanza Prodotti segnalati Camere di commercio
Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati dalle Camere di Commercio (pdf)
Allegato I - Modulistica (Docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf).

2.  Vigilanza Direttiva Macchine
Linee Guida per la Vigilanza del Mercato – direttiva macchine (pdf)
Allegato I – Modulistica (docx)
Allegato II – Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

3.  Vigilanza Direttiva Ascensori / in deroga in edifici esistenti
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

4.  Vigilanza Direttiva Ascensoriin deroga in edifici nuovi
Linee Guida per l’Installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi (pdf)
Allegato I - Modulistica (docx)
Allegato II - Schema riassuntivo iter procedurale (pdf)

Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 765/2008[/box-note]

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Allegato riservato Linee Guida per la vigilanza del mercato sui prodotti segnalati CCIAA Rev. 23.12.2022.pdf
MIMI - Rev. 23.12.2022
434 kB 42
Allegato riservato Linee Guida per la vigilanza del mercato - Allegato I - Rev. 23.12.2022.docx
MIMI - Rev. 23.12.2022
20 kB 24
Allegato riservato Linee Guida per la vigilanza del mercato - Allegato II Schema riassuntivo - Rev. 23.12.2022.pdf
MIMI - Rev. 23.12.2022
267 kB 26
Allegato riservato Linee Guida per la Vigilanza del Mercato - Direttiva macchine Rev. 11.10.2022.pdf
MIMI - Rev. 06.12.2022
1158 kB 30
Allegato riservato Direttiva macchine Allegato I – Modulistica - Rev. 11.10.2022.docx
MIMI - Rev. 06.12.2022
22 kB 18
Allegato riservato Direttiva macchine Allegto II – Schema riassuntivo iter procedurale Rev. 11.10.2022.pdf
MIMI - Rev. 11.10.2022
421 kB 21
Allegato riservato Linee Guida Installazione impianti ascensori in deroga in edifici esistenti Rev. 06.12.2022.pdf
MIMI - Rev. 06.12.2022
975 kB 15
Allegato riservato Ascensori in deroga in edifici esistenti - Allegato I - Rev. 06.12.2022.docx
MIMI . Rev. 06.12.2022
49 kB 12
Allegato riservato Ascensori in deroga n edifici esistenti - Allegtao II - Schema riassuntivo Rev. 06.12.2022.pdf
MIMI - Rev. 06.12.2022
438 kB 20
Allegato riservato Linee Guida Installazione impianti ascensori in deroga in edifici nuovi Rev. 15.12.2022.pdf
MIMI - Rev. 15.12.2022
978 kB 14
Allegato riservato Ascensori in deroga in edifici nuovi - Allegato I - Rev. 15.12.2022.docx
MIMI - Rev. 15.12.2022
48 kB 10
Allegato riservato Ascensori in deroga in edifici nuovi - Allegato II - Schema riassuntivo Rev. 15.1.2022.pdf
MIMI - Rev.15.12.2022
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Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane

ID 18577 | | Visite: 1590 | Documenti Marcatura CE ENTI

Istruzioni vigilanza articoli pirotecnici marcati CE e Modulo controllo Dogane

Allegato modulo ad uso delle dogane e del personale addetto ai controlli per la vigilanza sul mercato. Controllo sulla marcatura ed etichettatura di un fuoco d'artificio -  decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123; direttiva 2013/29/UE, standard UNI EN 15947.

La direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che ha abrogato la precedente direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 maggio 2007, è stata recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, per disciplinare la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE.

Detto decreto, all’art. 13 disciplina le modalità con le quali tali prodotti possono essere immessi sul territorio dello stato italiano o essere destinati verso altro stato, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

Gli operatori economici interessati, che sono individuati nel fabbricante/importatore/distributore, come definiti all’art. 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tra i vari obblighi previsti da detto decreto, sono anche tenuti ad esibire la documentazione necessaria affinché l’autorità possa espletare la prevista attività di vigilanza.
Pertanto, gli operatori economici sopraindicati forniscono la seguente documentazione:

- MODULO B: Esame UE del tipo – Il certificato di esame UE del tipo ed i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in argomento (comma 2, punto 6, modulo B dell’Allegato II del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123). In tale certificato sono indicati, tra l’altro, il numero di registrazione, la denominazione commerciale del prodotto, la tipologia e la categoria europea di appartenenza.

Congiuntamente al “modulo B”, secondo la scelta effettuata dal fabbricante, per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, deve essere prodotto:

- “MODULO C2” (il fabbricante applica un sistema di qualità basato sul controllo interno del processo di produzione unito a prove del prodotto effettuate a intervalli casuali da parte dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo),
oppure
- “MODULO D” (il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli pirotecnici interessati ed è sottoposto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO E” (il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l’ispezione e le prove dei prodotti finiti ed è soggetto alla sorveglianza dell’ente notificato che ha rilasciato il modulo)
oppure
- “MODULO H”: conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.
oppure:
- “MODULO G” (conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico)

La dichiarazione di conformità UE (art. 18 decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123) è redatta dal fabbricante, secondo le modalità previste dall’Allegato III, al termine di ciascun ciclo produttivo e contiene, tra l’altro, il numero di prodotto, di lotto o di serie. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’articolo pirotecnico ai requisiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo.

I fabbricanti e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’articolo pirotecnico è stato immesso sul mercato.
...
segue in allegato

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123[/box-note]

Audit ibridi sui SGQ dei fabbricanti Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro

ID 18555 | | Visite: 1193 | News Marcatura CE

Audit ibridi sui SGQ dei fabbricanti Dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.

ID 18555 | Dicembre 2022

Il Gruppo di Coordinamento per i Dispositivi Medici MDCG (Medical Device Coordination Group) composto dai rappresentanti degli Stati membri dell’Unione Europea e presieduto della Commissione Europea ha approvato il documento MDCG 2022-17 MDCG position paper on ‘hybrid audits’.

Il documento definisce alcuni aspetti operativi, connessi allo svolgimento degli audit in forma ibrida sui sistemi di gestione della qualità dei fabbricanti, nel contesto dei processi di prima certificazione e di sorveglianza, secondo quanto indicato nei Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746.

[box-note]Audit ibrido

Un "audit ibrido" è  inteso come un audit nei locali del produttore o il/i suo/i fornitore/i e/o subappaltatore/i con almeno un revisore presenti nei locali e altri membri del gruppo di audit partecipanti altrove utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC).[/box-note]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]

RAPEX Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna

ID 18517 | | Visite: 1362 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 50 del 16/12/2022 N. 17 A12/01769/22 Spagna

Approfondimento tecnico: Borsa dell’acqua calda elettrica

Borsa acqua calda elettrica

Il prodotto, di marca COVERI COLLECTION, mod. 25811830, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare  - Sicurezza Parte 1: Norme generali” .

L'isolamento elettrico del prodotto è inadeguato, di conseguenza un utilizzatore potrebbe toccare delle parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Borsa dell’acqua calda elettrica
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RAPEX Report 48 del 02/12/2022 N. 09 A12/01719/22 Repubblica Ceca

ID 18515 | | Visite: 1040 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 02/12/2022 N. 09 A12/01719/22 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Profumo

Profumo

Il prodotto, di marca GORDANO PARFUMS, barcode  5902114884987, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme  al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.

Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a) sostanze vietate:
-  sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]

Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici

n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8

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Regolamento (UE) 2022/2480

ID 18405 | | Visite: 2266 | Nuovo Approccio

Regolamento UE 2022 2480

Regolamento (UE) 2022/2480 / Modifica Regolamento sistema europeo di normazione

ID 18405 | 19.12.2022

Regolamento (UE) 2022/2480 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea

(GU L 323/1 del 19.12.2022)

Entrata in vigore: 08.01.2023

Applicazione: 09.07.2023

______

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme relative all’elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione.

(2) Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione può chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea.

(3) Le norme europee e i prodotti della normazione europea svolgono un ruolo importante nel mercato interno e nella protezione dei consumatori. Le norme non solo determinano gli aspetti tecnici dei prodotti e dei servizi, ma svolgono anche un ruolo importante per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente. Ad esempio, le norme armonizzate possono essere utilizzate per conferire la presunzione che i prodotti da immettere sul mercato siano conformi alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione per tali prodotti, garantendo nel contempo la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi per i consumatori e proteggendo l’ambiente.

(4) Negli ultimi anni le prassi delle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda la governance interna e le procedure decisionali sono cambiate. In conseguenza di tali cambiamenti, le organizzazioni europee di normazione hanno intensificato la loro cooperazione con i soggetti interessati internazionali ed europei. Tale cooperazione è accolta con favore in quanto contribuisce a un processo di normazione trasparente, aperto e imparziale, basato sul consenso. Ciononostante, quando le organizzazioni europee di normazione eseguono richieste di normazione a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, è essenziale che le loro decisioni interne tengano pienamente conto degli interessi, degli obiettivi politici e dei valori dell’Unione, nonché degli interessi pubblici in generale.

(5) In linea con gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1025/2012, procedure valide e una rappresentanza equilibrata degli interessi dei soggetti interessati, compresi i soggetti che rappresentano, tra l’altro, le PMI e gli interessi ambientali, sociali e dei consumatori, sono aspetti essenziali e dovrebbero pertanto essere garantiti. Le opinioni e i contributi di tutti i soggetti interessati dovrebbero essere presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Inoltre, le opinioni espresse nell’ambito delle consultazioni nazionali condotte dagli organismi nazionali di normazione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di adottare decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012.

(6) Gli organismi nazionali di normazione svolgono un ruolo essenziale nel sistema di normazione sia a livello di Unione, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012, che a livello di Stati membri. Gli organismi nazionali di normazione sono pertanto nella posizione migliore per garantire che gli interessi, gli obiettivi politici e i valori dell’Unione, nonché gli interessi pubblici in generale, siano debitamente presi in considerazione in seno alle organizzazioni europee di normazione. Occorre pertanto rafforzare il loro ruolo all’interno degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione quando tali organismi adottano decisioni riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, senza pregiudicare il ruolo importante svolto dalla base più ampia dei soggetti interessati nella preparazione di norme efficaci che rispondano alle esigenze dell’interesse pubblico e del mercato.

(7) Gli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione sono aperti alla partecipazione non solo degli organismi nazionali di normazione, ma anche, tra l’altro, delle organizzazioni nazionali di normazione dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e di altri paesi che sono diventati formalmente membri delle organizzazioni europee di normazione in questione e che hanno concluso un accordo con l’Unione per garantire la convergenza normativa. Per evitare di escludere tali organizzazioni dalla partecipazione ai lavori degli organi decisionali interessati, è necessario stabilire che le decisioni prese in seno a tali organi riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione senza imporre altri requisiti per quanto riguarda i lavori degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione. La partecipazione delle organizzazioni nazionali di normazione di paesi terzi ai lavori delle organizzazioni europee di normazione non dovrebbe impedire l’adozione di eventuali decisioni inerenti alle norme europee e ai prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione qualora tali decisioni abbiano il sostegno dei soli organismi nazionali di normazione degli Stati membri e dei paesi del SEE.

(8) Per rendere efficace il requisito che le decisioni degli organi decisionali delle organizzazioni europee di normazione riguardanti le norme europee e i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione, occorre prevedere che la Commissione debba presentare tali richieste soltanto a un’organizzazione europea di normazione che ottemperi a tale requisito.

(9) Le procedure di normazione comportano decisioni che richiedono specifici flussi di lavoro, che dovrebbero essere considerati lavori distinti. Tali lavori sono avviati o per sviluppare una norma europea o un prodotto della normazione europea nuovi o per rivedere, accorpare, modificare o correggere una norma europea o un prodotto della normazione europea esistenti.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1025/2012.

(11) Al fine di consentire alle organizzazioni europee di normazione di adeguare, se necessario, il loro regolamento interno per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 10 de regolamento (UE) n. 1025/2012 è così modificato:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.»;

2) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione:

a) le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;

b) le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e

c) le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2023.

...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) n. 1025/2012
Decreto Legislativo n. 223 del 15 dicembre 2017
Legge 21 giugno 1986 n. 317
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro[/box-note]

RAPEX Report 46 del 18/11/2022 N. 01 A12/01634/22 Repubblica Ceca

ID 18348 | | Visite: 1089 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 46 del 18/11/2022 N. 01 A12/01634/22 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Scheda PCI

Scheda PCI

Il prodotto, di marca FireWire, mod. PCI 3+3 COMBO XWT20101102, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.

Le saldature contengono una concentrazione eccessiva di piombo (valore misurato 36% in peso). Il piombo è pericoloso per l'ambiente.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 – Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

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Regolamento delegato (UE) 2022/2387

ID 18311 | | Visite: 1681 | Regolamento Emissioni

Regolamento delegato UE 2022 2387

Regolamento delegato (UE) 2022/2387 

ID 18311 | 08.12.2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione del 30 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW.

(GU L 316/1 dell'8.12.2022)

Entrata in vigore: 28.12.2022

________

Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/655

Il regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica al monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dalle seguenti categorie di motori in servizio della fase V per le emissioni, installati su macchine mobili non stradali, indipendentemente da quando è stata rilasciata l’omologazione UE di tali motori:
a) NRE e NRG (tutte le sottocategorie);
b) NRS-vi-1b, NRS-vr-1b, NRS-v-2a, NRS-v-2b e NRS-v-3;
c) IWP e IWA (tutte le sottocategorie);
d) RLL e RLR (tutte le sottocategorie);
e) ATS;
f) SMB;
g) NRSh (tutte le sottocategorie);
h) NRS-vi-1a e NRS-vr-1a.»;

2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 Procedure e requisiti per il monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio
Le emissioni di inquinanti gassosi da motori in servizio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628 sono monitorate come segue:
a) per i motori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), il monitoraggio deve essere eseguito conformemente all’allegato del presente regolamento;
b) per i motori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h):
i) non si applica l’allegato del presente regolamento;
ii) la procedura di invecchiamento adoperata per stabilire il fattore di deterioramento (FD) per il tipo di motore o, se del caso, per la famiglia di motori, come da allegato III, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, con inclusione di qualsiasi elemento automatizzato, è tale da consentire al costruttore di prevedere adeguatamente il deterioramento delle emissioni durante l’uso nel periodo di durabilità delle emissioni (EDP) di tali motori in caso di uso normale.
iii) in collaborazione con i costruttori, la Commissione svolge ogni 5 anni un programma pilota riguardante i tipi di motore più recenti al fine di garantire che la procedura per determinare i FD di cui all’allegato III, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 rimanga idonea ed efficace ai fini del controllo delle emissioni di inquinanti nel corso della vita utile dei motori.

3) all’articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell’allegato.»;

4) l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[...]

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM[/box-note]

Linee guida per applicazione del DM 1 dicembre 2004 n 329

ID 18309 | | Visite: 2558 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee guida per applicazione del DM 1 dicembre 2004 n 329

Modalità operative per l’applicazione del decreto 1 dicembre 2004 n. 329

ID 18309 | 08.12.2022 / In allegato

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.

Nel testo del D.M. vengono ripetutamente indicati con la dizione “soggetti verificatori” o “soggetti preposti”, i soggetti cui compete l’effettuazione delle verifiche, sia di primo impianto ovvero di messa in servizio, sia di controllo periodico. Sebbene non siano espressamente individuati tali “soggetti”, è fatto esplicito riferimento, nelle premesse al testo, al D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 “Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità sanitarie locali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro”, che attribuisce all’ISPESL ed alle USL (oggi ASL), le funzioni di verifica che il D.M. prevede.

In assenza pertanto di diverse valutazioni o interpretazioni, ovvero di altri successivi decreti esplicativi delle funzioni di cui sopra, si ritiene che le verifiche di controllo periodico debbano essere effettuate dai Servizi Sicurezza Impiantistica delle ASL/ARPA in coerenza col principio di delega delle funzioni attribuite con le suddette disposizioni e per garanzia di continuità dell’attività prevenzionistica sinora svolta. Parimenti si reputa che laddove si cita il “soggetto verificatore” deputato alla verifica di primo impianto o alla verifica di messa in servizio, la competenza sia da attribuire all’ISPESL territorialmente competente, come peraltro determinato dallo stesso Istituto con nota Prot. n. 370/05, a firma del Direttore del Dipartimento omologazione e certificazione di Roma, datata 7 Febbraio 2005.

Collegati
[box-note]Decreto-Legge 30 giugno 1982 n. 390
Decreto Legislativo n. 93 del 25 Febbraio 2000
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
INAIL: Moduli e modelli relativi certificazione e verifica
Recipienti a pressione - Istruzioni prima verifica periodica d.m. 11 aprile 2011[/box-note]

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Decreto ministeriale 21 novembre 2022

ID 18306 | | Visite: 1623 | Direttiva giocattoli

Decreto ministeriale 21 novembre 2022

DM 21 novembre 2022 / Giocattoli: Valori limite anilina

ID 18306 | 30.12.2022 / In allegato DM pubblicato in GU

Recepimento direttiva n. 2021/903/UE (valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli)

Il decreto 21 novembre 2022 recepisce la direttiva 2021/903/UE, che modifica l’elenco delle sostanze chimiche contenute nell’Allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, adeguando le disposizioni alla normativa dell’Unione europea in materia dei valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli.

In particolare, il decreto introduce, alla luce della classificazione quale sostanza CMR, l’anilina fra le sostanze chimiche contenute nell’appendice C dell’Allegato II della direttiva 2009/48/CE.

(GU n. 304 del 30.12.2022)

Entrata in vigore: 05.12.2022

_______

Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy 21 novembre 2022

VISTA la direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.”;
VISTO l’art. 32 del predetto decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 che dispone: “All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
VISTO l’art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
VISTA la direttiva n. 2021/903/UE della Commissione del 3 giugno 2021 che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli;
TENUTO CONTO della classificazione dell’anilina quale sostanza CMR, delle conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell’Unione europea, dei pareri del RAC e del CSRSA e dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del relativo sottogruppo «prodotti chimici», nonché degli studi sulla presenza di anilina nei tessili;
RITENUTO necessario procedere alla modifica dell’allegato II, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, aggiornandone il contenuto in conformità alle disposizioni prescritte dalla direttiva 2021/903/UE;
VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

DECRETA

Articolo 1 (Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)

1. All’allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, nr. 54, nella tabella è aggiunta la voce seguente:

Sostanza

Numero CAS

Valore limite

Anilina

62-53-3

30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli

10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita

30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita


Articolo 2 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 dicembre 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea

...

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Collegati
[box-note]Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli[/box-note]

Direttiva (UE) 2022/2380

ID 18303 | | Visite: 3372 | Direttiva RED

Direttiva UE 2022 2380   Modifica Direttiva RED

Direttiva (UE) 2022/2380 / Modifica Direttiva RED 2014/53/UE

ID 18303 | 07.12.2022

Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

GU L 315/30 del 7.12.2022

Entrata in vigore: 27.12.2022

Recepimento:  entro il 28 dicembre 2023

Applicazione: a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punti da 1.1. a 1.12., e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1.13.

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[panel]Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è che interagiscano con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati. A tal proposito la direttiva 2014/53/UE indica che l’interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori quali i caricabatteria semplifica l’uso delle apparecchiature radio e riduce i rifiuti e i costi inutili e che è necessario sviluppare un caricabatteria standardizzato per particolari categorie o classi di apparecchiature radio a vantaggio, in particolare, dei consumatori e di altri utilizzatori finali.
(2) Dal 2009 sono stati compiuti sforzi a livello dell’Unione per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe. Sebbene le recenti iniziative volontarie abbiano aumentato il livello di convergenza dei dispositivi di ricarica, che sono la parte dell’alimentatore esterno dei caricabatteria, e ridotto il numero delle diverse soluzioni di ricarica disponibili sul mercato, tali iniziative non soddisfano pienamente gli obiettivi strategici dell’Unione di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti elettronici ed evitare la frammentazione del mercato dei dispositivi di ricarica.
(3) L’Unione è impegnata a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando a un’economia pulita e circolare mediante iniziative quali la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, più di recente, attraverso l’introduzione del Green Deal europeo, illustrato dalla Commissione nella comunicazione dell’11 dicembre 2019. La presente direttiva mira a ridurre i rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e a ridurre l’estrazione di materie prime e le emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo un’economia circolare.
(4) Il piano d’azione per l’economia circolare della Commissione, illustrato nella comunicazione dell’11 marzo 2020, ha previsto iniziative che interessano l’intero ciclo di vita dei prodotti e riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell’economia dell’Unione.
(5) La Commissione ha completato una valutazione d’impatto, che ha dimostrato che il mercato interno non sta sfruttando appieno il suo potenziale, in quanto la persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e altre apparecchiature radio analoghe comporta una mancanza di convenienza per i consumatori e un aumento dei rifiuti elettronici.
(6) L’interoperabilità tra le apparecchiature radio e gli accessori, come i caricabatteria, è ostacolata dal fatto che esistono diverse interfacce di ricarica per determinate categorie o classi di apparecchiature radio che sono ricaricate con cavo quali telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie o cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop. Esistono inoltre diversi tipi di protocolli di comunicazione per la ricarica rapida per i quali non sempre è garantito un livello minimo di prestazioni. Di conseguenza è necessaria un’azione dell’Unione per promuovere un livello comune di interoperabilità e la fornitura ai consumatori e agli altri utenti finali di informazioni relative alle caratteristiche di ricarica delle apparecchiature radio. È pertanto necessario introdurre nella direttiva 2014/53/UE requisiti adeguati per quanto riguarda i protocolli di comunicazione per la ricarica e le interfacce di ricarica, ossia la presa di ricarica, di determinate categorie o classi di apparecchiature radio, nonché le informazioni da fornire ai consumatori e agli altri utenti finali in merito alle caratteristiche di ricarica di tali categorie o classi di apparecchiature radio, ad esempio le informazioni sulla potenza minima e massima necessaria per caricare l’apparecchiatura radio. La potenza minima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza necessaria all’apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza minima richiesta dalla relativa batteria per avviare la ricarica. La potenza massima dovrebbe corrispondere alla somma della potenza richiesta dall’apparecchiatura radio per mantenere il funzionamento e della potenza necessaria per raggiungere la massima velocità di ricarica.
(7) L’assenza di armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica può portare a sostanziali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi relative all’interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con i relativi dispositivi di ricarica e relative alla fornitura di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica.
(8) Le dimensioni del mercato interno dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio ricaricabili, la proliferazione di diversi tipi di dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio, la mancanza di interoperabilità tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica e il significativo commercio transfrontaliero di tali prodotti richiedono un’azione legislativa più incisiva a livello dell’Unione piuttosto che misure volontarie o a livello nazionale, al fine di conseguire il buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la convenienza dei consumatori e riducendo i rifiuti ambientali.
(9) È pertanto necessario armonizzare le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo. È inoltre necessario fornire la base per l’adeguamento a qualsiasi progresso scientifico e tecnologico futuro o agli sviluppi di mercato, che saranno costantemente monitorati dalla Commissione. In particolare, l’introduzione dell’armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica dovrebbe essere considerata in futuro anche in relazione alle apparecchiature radio che potrebbero essere caricate con mezzi diversi dal cavo, compresa la ricarica mediante onde radio (ricarica senza fili). Inoltre, l’inclusione di ulteriori categorie o classi di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo dovrebbe essere sistematicamente presa in considerazione nel contesto del futuro adeguamento delle soluzioni di ricarica armonizzate, a condizione che l’integrazione delle soluzioni di ricarica armonizzate per tali categorie o classi aggiuntive di apparecchiature radio sia tecnicamente fattibile. L’armonizzazione dovrebbe perseguire gli obiettivi di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali, ed evitare la frammentazione del mercato tra le diverse interfacce di ricarica e i diversi protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché tra le iniziative a livello nazionale che potrebbero creare ostacoli agli scambi nel mercato interno. Il futuro adeguamento dell’armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica dovrebbe continuare a perseguire tali obiettivi garantendo di integrare le soluzioni tecniche più appropriate per le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per qualsiasi mezzo di ricarica. Le soluzioni di ricarica armonizzate dovrebbero riflettere la combinazione più appropriata dell’accettazione da parte del mercato con gli obiettivi di garantire la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato. Per la scelta di tali soluzioni di ricarica dovrebbero essere utilizzate principalmente norme tecniche pertinenti che soddisfino tali obiettivi e siano state elaborate a livello europeo o internazionale. In casi eccezionali in cui sia necessario introdurre, aggiungere o modificare una specifica tecnica esistente in assenza di norme europee o internazionali accessibili al pubblico che soddisfino tali obiettivi, la Commissione dovrebbe poter stabilire altre specifiche tecniche, a condizione che tali specifiche tecniche siano state elaborate in linea con i criteri di apertura, consenso e trasparenza e che soddisfino i requisiti di neutralità e stabilità di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Occorre che tutti i pertinenti portatori di interessi settoriali rappresentati nel gruppo di esperti della Commissione sulle apparecchiature radio siano coinvolti nel processo durante l’adeguamento delle soluzioni di ricarica armonizzate.
Tale armonizzazione sarebbe tuttavia incompleta senza requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricabatteria e alle informazioni da fornire ai consumatori e agli altri utenti finali. Una frammentazione delle impostazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda la commercializzazione delle categorie o delle classi di apparecchiature radio interessate e dei relativi dispositivi di ricarica ostacolerebbe il commercio transfrontaliero di tali prodotti, ad esempio obbligando gli operatori economici a riconfezionare i loro prodotti a seconda dello Stato membro in cui devono essere forniti. Ciò comporterebbe a sua volta maggiori disagi per i consumatori e genererebbe rifiuti elettronici inutili, annullando così i benefici derivanti dall’armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica. È pertanto necessario imporre requisiti affinché i consumatori e gli altri utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un’apparecchiatura radio analoga. La vendita separata (unbundling) dei dispositivi di ricarica dalla vendita delle apparecchiature radio offrirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali scelte sostenibili, disponibili, attraenti e convenienti. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione dei requisiti, delle tendenze del mercato emergenti e degli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere ai cavi il requisito relativo alla fornitura di dispositivi di ricarica insieme alle apparecchiature radio e/o di introdurre la vendita separata obbligatoria al fine di garantire che gli obiettivi di assicurare la convenienza per i consumatori e di ridurre i rifiuti ambientali siano perseguiti nel modo più efficace possibile. Per garantire l’efficacia di tali requisiti, i consumatori e gli altri utenti finali dovrebbero ricevere le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche di ricarica al momento dell’acquisto di un telefono cellulare o di un’apparecchiatura radio analoga. Un pittogramma dedicato consentirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali di determinare prima dell’acquisto se l’apparecchiatura radio includa o meno un dispositivo di ricarica. Il pittogramma dovrebbe figurare in tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
(11) È tecnicamente fattibile indicare la tecnologia USB tipo C quale presa di ricarica standardizzata per le pertinenti categorie o classi di apparecchiature radio, in particolare perché sono già in grado di integrare tale presa. La tecnologia USB tipo C, utilizzata a livello mondiale, è stata adottata a livello di normazione internazionale e recepita nel sistema europeo dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) nell’ambito della norma europea EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfacce del Bus Seriale Universale (Universal Serial Bus) per dati e alimentazione - parte 1-3: Componenti comuni - Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®».
(12) La tecnologia USB tipo C è già comune a molte categorie o classi di apparecchiature radio in quanto consente ricarica e trasferimento dati di elevata qualità. La presa di ricarica USB tipo C, se combinata con il protocollo di comunicazione per la ricarica USB Power Delivery, è in grado di fornire fino a 100 watt di potenza e lascia quindi un ampio margine per l’ulteriore sviluppo di soluzioni di ricarica rapida, consentendo nel contempo al mercato di soddisfare le esigenze dei telefoni di fascia bassa che non necessitano di ricarica rapida. I telefoni cellulari e le apparecchiature radio analoghe che supportano una ricarica rapida possono integrare le caratteristiche USB Power Delivery descritte nella norma europea EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfacce per bus universali seriali per dati e alimentazione elettrica - parte 1-2: Componenti comuni - Specifiche di alimentazione tramite USB». Le specifiche USB sono oggetto di continuo sviluppo. A tale riguardo, l’USB Implementers Forum ha sviluppato una versione aggiornata della specifica di alimentazione tramite USB, che consente di supportare fino a 240 watt di potenza. Sono stati inoltre apportati adeguamenti alla specifica USB tipo C, che estenderanno i requisiti per i connettori e i cavi per supportare fino a 240 W di potenza. Ciò consentirà di prendere in considerazione l’eventuale inclusione delle apparecchiature radio che richiedono tali livelli di potenza nell’elenco delle apparecchiature radio disciplinate dalla presente direttiva.
(13) Per quanto riguarda la ricarica con mezzi diversi dal cavo, è possibile che in futuro siano sviluppate soluzioni divergenti, che potrebbero avere ripercussioni negative sull’interoperabilità, sulla convenienza dei consumatori e sull’ambiente. Sebbene sia prematuro in questa fase imporre requisiti specifici a tali soluzioni, la Commissione dovrebbe intervenire per promuoverle e armonizzarle al fine di evitare la futura frammentazione del mercato interno.
(14) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di includere disposizioni sulle interfacce di ricarica e sui protocolli di comunicazione per la ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio specificamente contemplate da tali nuove disposizioni dovrebbero essere ulteriormente specificate in un nuovo allegato di tale direttiva. Nell’ambito di tali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate solo le apparecchiature radio che dispongono di una batteria ricaricabile amovibile o incorporata. Per quanto riguarda le fotocamere digitali, le apparecchiature radio interessate sono tutte le fotocamere e le videocamere digitali, comprese quelle d’azione. Per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza non dovrebbe sussistere l’obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata. Per quanto riguarda gli auricolari, l’apparecchiatura radio interessata è considerata insieme al vano o alla custodia di ricarica appositi, dato che gli auricolari sono raramente o non sono mai dissociati dal vano o dalla custodia di ricarica a causa delle loro dimensioni e della loro forma specifiche. Il vano o la custodia di ricarica per questo tipo specifico di apparecchiatura radio non sono considerati parte del dispositivo di ricarica. Per quanto riguarda i laptop, l’apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui laptop, notebook, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e netbook.
(15) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe inoltre essere modificata al fine di introdurre i requisiti relativi alla fornitura di determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica. Le categorie o le classi di apparecchiature radio interessate e le specifiche relative alle soluzioni di ricarica dovrebbero essere specificate in un nuovo allegato di tale direttiva.
(16) La direttiva 2014/53/UE prevede che le informazioni siano incluse nelle istruzioni che accompagnano le apparecchiature radio e, pertanto, nel pertinente articolo di tale direttiva dovrebbero essere inseriti requisiti di informazione supplementari. I contenuti dei nuovi requisiti dovrebbero essere specificati in un nuovo allegato di tale direttiva. Determinate informazioni dovrebbero essere fornite in forma visiva per tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Un’etichetta apposita indicante le specifiche relative alle capacità di ricarica e ai caricabatteria compatibili consentirebbe ai consumatori e agli altri utenti finali di scegliere il dispositivo di ricarica più appropriato necessario per ricaricare le loro apparecchiature radio. Al fine di fornire una fonte di riferimento utile durante l’intero ciclo di vita dell’apparecchiatura radio, le informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e sui dispositivi di ricarica compatibili dovrebbero essere incluse anche nelle istruzioni e nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano l’apparecchiatura radio. Dovrebbe essere possibile adattare tali requisiti di informazione in futuro per tener conto di eventuali modifiche dei requisiti di etichettatura, in particolare per i dispositivi di ricarica, che potrebbero essere introdotti a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali requisiti di informazione dovrebbero, in particolare, riflettere lo sviluppo delle soluzioni di ricarica armonizzate e dovrebbero essere adeguati di conseguenza. In tale contesto, si potrebbe prendere in considerazione anche l’introduzione di un sistema di codici cromatici.
(17) Considerando che gli importatori e i distributori potrebbero anche fornire apparecchiature radio direttamente ai consumatori e agli altri utenti finali, essi dovrebbero essere soggetti a obblighi identici a quelli applicabili ai fabbricanti in relazione alle informazioni da fornire o da esporre. Tutti gli operatori economici dovrebbero essere tenuti ad adempiere l’obbligo per quanto riguarda il pittogramma che indica se un dispositivo di ricarica è incluso o meno nell’apparecchiatura radio quando rendono disponibile l’apparecchiatura radio ai consumatori e agli altri utenti finali. Gli importatori e i distributori potrebbero quindi offrire pacchetti, comprensivi dell’apparecchiatura radio e del relativo dispositivo di ricarica, anche quando tale apparecchiatura radio è fornita senza dispositivo di ricarica dal fabbricante, a condizione che gli importatori e i distributori offrano ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare l’apparecchiatura radio senza alcun dispositivo di ricarica.
(18) La direttiva 2014/53/UE stabilisce le procedure di valutazione della conformità. Essa dovrebbe essere modificata al fine di aggiungere riferimenti ai nuovi requisiti essenziali. I fabbricanti dovrebbero quindi poter scegliere di usare la procedura di controllo interno della produzione per dimostrare la conformità ai nuovi requisiti essenziali.
(19) Al fine di garantire che le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongano dei mezzi procedurali per far applicare i nuovi requisiti riguardanti le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione di ricarica armonizzati e quelli relativi alla fornitura delle apparecchiature radio oggetto di tale armonizzazione, è opportuno adeguare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE. In particolare, dovrebbe essere inserito un riferimento esplicito alla mancanza di conformità ai requisiti essenziali, che comprendono anche le nuove disposizioni sulle specifiche relative alla capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili. Dato che tali nuove disposizioni riguardano gli aspetti dell’interoperabilità, l’obiettivo sarebbe di evitare interpretazioni divergenti in merito alla possibilità di attivare la procedura prevista dalla direttiva 2014/53/UE anche per le apparecchiature radio che non presentano rischi per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.
(20) La direttiva 2014/53/UE indica i casi di non conformità formale. Dato che la presente direttiva introduce nuovi requisiti applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, la direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata al fine di consentire alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di assicurare efficacemente l’osservanza dei nuovi requisiti.
(21) La direttiva 2014/53/UE dovrebbe essere modificata per adeguare i riferimenti ivi contenuti ai nuovi requisiti introdotti dalla presente direttiva.
(22) È necessario garantire l’interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio e affrontare eventuali sviluppi futuri del mercato, come l’emergere di nuove categorie o classi di apparecchiature radio in relazione alle quali è osservato un grado significativo di frammentazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché a eventuali sviluppi delle tecnologie di ricarica. È inoltre necessario tener conto delle future modifiche dei requisiti di etichettatura, ad esempio per i dispositivi o cavi di ricarica, o di altri progressi tecnologici. È opportuno pertanto delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica delle categorie o delle classi di apparecchiature radio e delle specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica per ciascuna di esse e riguardo alla modifica dei requisiti di informazione per le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(23) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/53/UE.
(24) Agli operatori economici dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che intendono immettere sul mercato dell’Unione,[/panel]

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La direttiva 2014/53/UE è così modificata:

1) l’articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le apparecchiature radio interagiscono con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al paragrafo 4 del presente articolo;»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all’allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di modificare la parte I dell’allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un’interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, mediante:
a) la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;
b) la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione alla presa o alle prese di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.
La Commissione valuta costantemente gli sviluppi del mercato, la frammentazione del mercato e il progresso tecnologico al fine di individuare le categorie o le classi di apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo per le quali l’inclusione nella parte I dell’allegato I bis comporterebbe una notevole convenienza dei consumatori e una riduzione dei rifiuti ambientali.
La Commissione presenta una relazione sulla valutazione di cui al terzo comma al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro il 28 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, e adotta di conseguenza atti delegati a norma del secondo comma, lettera a).
Per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di modificare la parte I dell’allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un’interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, evitare la frammentazione del mercato e ridurre i rifiuti ambientali, mediante:
a) l’introduzione, la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di categorie o classi di apparecchiature radio;
b) l’introduzione, la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di specifiche tecniche, compresi riferimenti e descrizioni, in relazione all’interfaccia o alle interfacce di ricarica e al protocollo o ai protocolli di comunicazione per la ricarica, per ciascuna categoria o classe di apparecchiature radio interessata.
La Commissione chiede, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, ed entro il 28 dicembre 2024, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate che stabiliscano specifiche tecniche per l’interfaccia o le interfacce di ricarica e il protocollo o i protocolli di comunicazione per le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante mezzi diversi dal cavo. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione consulta il comitato istituito a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva. I requisiti relativi al contenuto delle norme armonizzate richieste si basano su una valutazione, effettuata dalla Commissione, dello stato delle tecnologie di ricarica senza fili per le apparecchiature radio, riguardante in particolare gli sviluppi del mercato, la penetrazione nel mercato, la frammentazione del mercato, le prestazioni tecnologiche, l’interoperabilità, l’efficienza energetica e le prestazioni di ricarica.
Nel preparare gli atti delegati di cui al presente articolo per quanto riguarda le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo nonché le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo, la Commissione tiene conto del grado di accettazione da parte del mercato delle specifiche tecniche in esame, della conseguente convenienza dei consumatori e dell’entità della riduzione dei rifiuti ambientali e della frammentazione del mercato che ci si può aspettare da tali specifiche tecniche. Le specifiche tecniche basate sulle pertinenti norme europee o internazionali disponibili sono considerate conformi agli obiettivi di cui alla frase precedente. Tuttavia, qualora tali norme europee o internazionali non esistano o qualora stabilisca, sulla base di una sua valutazione tecnica, che esse non soddisfano tali obiettivi in modo ottimale, la Commissione può stabilire altre specifiche tecniche che rispondano meglio a tali obiettivi.»;
2) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica
1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, insieme a un dispositivo di ricarica, l’operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.
2. Gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull’inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l’apparecchiatura radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, siano esposte in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato nell’allegato I bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull’imballaggio o apposto sull’imballaggio come autoadesivo. Quando l’apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all’indicazione del prezzo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di modificare l’allegato I bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l’introduzione, la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di elementi grafici o testuali.»;
3) all’articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I fabbricanti provvedono affinché l’apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l’uso dell’apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d’uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all’apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, nelle istruzioni sono inoltre fornite le seguenti informazioni:
a) bande di frequenza di funzionamento dell’apparecchiatura radio;
b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l’apparecchiatura radio.
Nel caso di apparecchiature radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, le istruzioni contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell’allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un’etichetta, come indicato nell’allegato I bis, parte IV. L’etichetta è stampata nelle istruzioni e sull’imballaggio o apposta sull’imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l’autoadesivo con l’etichetta è apposto sull’apparecchiatura radio. Quando l’apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l’etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all’indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l’etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l’apparecchiatura radio.
Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e per gli altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di modificare l’allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l’introduzione, la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.»;
4) all’articolo 12, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:
«Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, gli importatori provvedono affinché:
a) tali apparecchiature radio espongano un’etichetta conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, o ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all’indicazione del prezzo.»;
5) all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all’articolo 3, paragrafo 4, i distributori provvedono affinché:
a) tali apparecchiature radio espongano un’etichetta conformemente all’articolo 10, paragrafo 8, terzo comma, o ne siano munite;
b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all’indicazione del prezzo.»;
6) all’articolo 17, paragrafo 2, parte introduttiva, i termini «articolo 3, paragrafo 1» sono sostituiti dai termini «articolo 3, paragrafi 1 e 4»;
7) l’articolo 40 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura radio disciplinata dalla presente direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla presente direttiva, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all’articolo 3, effettuano una valutazione dell’apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.»;
8) all’articolo 43, il paragrafo 1 è così modificato:
a) dopo la lettera f) sono inserite le lettere seguenti:
«f bis) il pittogramma di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, o l’etichetta di cui all’articolo 10, paragrafo 8, non sono stati elaborati correttamente;
f ter) l’etichetta di cui all’articolo 10, paragrafo 8, non accompagna l’apparecchiatura radio interessata;
f quater) il pittogramma o l’etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 8;»;
b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 8, la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 10, paragrafo 9, o le informazioni sulle restrizioni d’uso di cui all’articolo 10, paragrafo 10, non accompagnano l’apparecchiatura radio;»;
c) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j) l’articolo 3 bis, paragrafo 1, o l’articolo 5 non sono rispettati.»;
9) l’articolo 44 è così modificato:
a) al paragrafo 2, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 dicembre 2022»;
b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 5, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 8, quinto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
10) all’articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Entro il 28 dicembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’impatto della possibilità di acquistare apparecchiature radio senza dispositivi di ricarica e cavi, in particolare per quanto riguarda la convenienza dei consumatori, la riduzione dei rifiuti ambientali, i cambiamenti comportamentali e lo sviluppo delle pratiche di mercato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva al fine di introdurre l’obbligo di separazione della vendita dei dispositivi di ricarica e dei cavi dalla vendita delle apparecchiature radio.»;
11) il testo figurante nell’allegato della presente direttiva è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punti da 1.1. a 1.12., e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1.13.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO
ALLEGATO I bis
SPECIFICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICARICA APPLICABILI A DETERMINATE CATEGORIE O CLASSI DI APPARECCHIATURE RADIO

[...]

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Proposta di Direttiva di modifica della Direttiva 2014/53/UE (RED)
Norme armonizzate Apparecchiature Radio Direttiva 2014/53/UE (RED)[/box-note]

Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli

ID 18896 | | Visite: 4412 | Guide Nuovo Approccio

Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli

Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | Dicembre 2023

ID 18896 | 12.12.2023 / Raccolta aggiornata al 12.12.2023

I giocattoli devono rispettare i requisiti della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170/1 del 30.6.2009) e devono riportare la marcatura CE.

La Commissione e il gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli elaborano documenti di orientamento per assistere i produttori, gli importatori, i distributori e le autorità pubbliche nell'interpretazione e nell'applicazione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 2009/48/CE. I documenti di orientamento non sono giuridicamente vincolanti ma esprimono il punto di vista della maggioranza dei membri del gruppo di esperti.

[box-note]Update 12 Dicembre 2023

- Aggiornato Documento di orientamento n. 7 sull'applicazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli - Giocattoli e altri prodotti utilizzati dentro o sull'acqua[/box-note]
L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e approssimativamente 2.000 aziende, con oltre 100.000 dipendenti, operanti direttamente nel settore dei giocattoli e dei giochi. Si tratta nella maggior parte dei casi di piccole e medie imprese (PMI).

[box-info]Giochi e giocattoli sono strumenti fondamentali per lo sviluppo di un bambino. Mentre i fabbricanti sono responsabili della sicurezza dei propri prodotti, gli importatori, gli organismi notificati e le autorità nazionali svolgono un ruolo nel garantire che i giocattoli venduti nei negozi europei soddisfino tutti i requisiti di sicurezza.

Fondamentale è assicurare che le norme e i requisiti di sicurezza rimangano al passo con le ultime tendenze del settore dei giocattoli, specialmente considerato lo sviluppo costante di nuovi materiali e processi di produzione.

Il mercato interno dei giocattoli ha contribuito positivamente allo sviluppo del settore e alla tutela dei consumatori, grazie all'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza dei giocattoli in tutta l'UE. 

La nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli rafforza le disposizioni esecutive e sui nuovi requisiti di sicurezza, garantendo che i bambini continuino a godere dei massimi livelli di protezione.

La nuova direttiva migliora le norme vigenti in materia di commercializzazione dei giocattoli prodotti o importati nell'UE, al fine di ridurre gli incidenti ad essi associati e conseguire benefici sanitari a lungo termine.

Oggi, i partner commerciali più importanti per l'Europa rimangono gli Stati Uniti, per le esportazioni, e l'Estremo Oriente, per le importazioni. 

Tra le principali opportunità per l'industria europea dei giocattoli figura il potenziale d'esportazione dei prodotti europei di alta qualità, sostenuto dalla Commissione migliorando le condizioni di accesso ai mercati dei paesi terzi.[/box-info]

...

Indice

In rosso i Documenti aggiornati 12.2023

01. Guidance document on scooters - 05/10/2016
02. Community legislation applicable to "floating seats" - 26/04/2001
03. The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive (Directive 91/338/EEC) has become obsolete after the Court of Justice has given its judgment in case C-9/04 - 03/02/2003
04. Guidance document on grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not? - 15/10/2015
05. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria to classify products consisting of miniatures to be assembled and painted and their support products - 13/02/2003
06. Guidelines on the treatment of "grey zone" products - criteria for differentiating dolls for adult collectors from toys - 13/02/2003
07. Guidance document on toys used in and on the water -  12/12/2023
08. Guidance document on pools - 28/01/2019
09. Guidance document on the classification of books - 10/12/2013
10. Guidance document on the classification of music instruments - 26/02/2019
11. Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - Toys intended for children under 36 months of age or of 36 months and over - 01.02.2023
12. Guidance document on packaging - 09/07/2012
13. Guidance document on crafts - 19/04/2011
14. Guidance document on sports equipments - 18/01/2012
15. Guidance document on writing instruments and stationary - 20/01/2012 
16. Guidelines on electronic equipments - 09/07/2012
17. Guidance document on disguise costumes - 04/12/2012
18. Guidance document on puffer balls and similar toys- 16/09/2019
19. Guidance document on soother holders - 26/09/2019
20. Guidance document n° 20 on the application of Directive 2009/48/EC on the safety of toys

A. Guideline on the interpretation of the concept “which can be placed in the mouth” as laid down in the entry 52 of Annex XVII to REACH Regulation 1907/2006 - 08/01/2014
A1. TSD explanatory guidance document in ENGLISH (Rev 1.9) - 10/02/2016
A2. TSD explanatory guidance document in CINESE (Rev 1.9) - 10/02/2016
A3. Technical documentation guidance document - 10/02/2016
A4. Technical documentation guidance document in CINESE (Version 1.5) 22/02/2016
A5. Technical documentation guidance document in ITALIANO (Version 1.5) 22/02/2016
A6. Technical documentation guidance document - 22/02/2016

B. Template of the EC Declaration of Conformity - 13/07/2011

C1. 
Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009/48/EC in the different languages - 12/09/2014
C2. Overview of the national language requirements for warnings, information and documentation as foreseen by the Member States' transposition legislation of Directive 2009/48/EC on the safety of toys - 02/10/2014

D. Soft-filled toys with sequins - 06/03/2019

E1. Recommendation No 1 format EC type examination certificate (Rev 3) 10/06/2014
E2. Recommendation No 2 NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1) 21/04/2010
E3. Recommendation No 3 failure of safety limit (Rev 1) 11/04/2011
E4. Recommendation No 4 transitional period (Rev 1) 12/04/2011
E5. Protocol No 1 Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 8) 06/03/2019
E6. Protocol No 2 Microbiological safety of toys (Rev 3) 18/02/2016
E7. Protocol No 4 Washability of toys approval (Rev 2) 22/12/2017
E8. Protocol No 5 Microwavable toys (Rev 1) 24/09/2018

F. Use of a Notified Body's name and number for activities not required by EU legislation 27/05/2015

________

Testo consolidato epub/pdf:

Cover direttiva giocattoli 2021 small

Maggiori info

Collegati
[box-note]Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 05.2021
Raccolta Linee guida sicurezza giocattoli | 02.2020
Raccolta UE Linee Guida Giocattoli - AGG. 03.2015
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA[/box-note]

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Allegato riservato 01 Guidance document on scooters 2016.pdf
2016
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Allegato riservato 02 Community legislation applicable to 'floating seats' 2001.pdf
2001
11 kB 2
Allegato riservato 03 The guidance document on the relationship between the Safety of Toys Directive and the Cadmium Directive 2003.pdf
2003
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Allegato riservato 04 Guidance document on grey zone problem2015 .pdf
2015
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Allegato riservato 05 Guidelines on the treatment of 'grey zone' products - criteria to classify products consisting of miniatures 2003.pdf
2003
14 kB 5
Allegato riservato 06 Guidelines on the treatment of 'grey zone' products - criteria for differentiating dolls for adult collectors 2003 .pdf
2003
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Allegato riservato 07 Guidance document on toys used in and on the water 2023.pdf
2014
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Allegato riservato 08 Guidance document on pools 2019.pdf
2019
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Allegato riservato 09 Guidance document on books 2013.pdf
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Allegato riservato 10 Guidance document on musical instruments 2019.pdf
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Allegato riservato 11. Guidance document Toys intended for children under 36 months of age or of 36 months and over.pdf
01.02.2023
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Allegato riservato 12 Guidance document on packaging 2012.pdf
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2011
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Allegato riservato 14 Guidance document on sports equipment 2012.pdf
2012
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Allegato riservato 15 Guidance document on writing instruments and stationery 2012.pdf
2012
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Allegato riservato 16 Guidance document on electronic equipment 2012.pdf
2012
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Allegato riservato 17 Guidance document on disguise costumes 2012.pdf
2012
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Allegato riservato 18 Guidance document on puffer balls and similar toys 2019.pdf
2019
497 kB 2
Allegato riservato 19 Guidance document on soother holders 2019.pdf
2019
1002 kB 2
Allegato riservato 20. Guidance document n° 20 on the application of Directive 2009 48 EC on the safety of toys.pdf
30.04.2021
1977 kB 3
Allegato riservato A Guideline on the interpretation of the concept 'which can be placed in the mouth' 2014.pdf
08/01/2014
389 kB 5
Allegato riservato A1 TSD explanatory guidance document in ENGLISH 2016.pdf
10/02/2016
3401 kB 3
Allegato riservato A2 TSD explanatory guidance document in CHINESE (Rev 1.9) 2016.pdf
10/02/2016
3613 kB 3
Allegato riservato A3. Technical documentation guidance document - 10.02.2016.pdf
10/02/2016
1596 kB 3
Allegato riservato A4 Technical documentation guidance document in CHINESE (Version 1.5) 2016.pdf
22/02/2016
2152 kB 3
Allegato riservato A5 Technical documentation guidance document ITALIANO 2016.pdf
22/02/2016
3105 kB 8
Allegato riservato A6. Technical documentation guidance document - 22.02.2016.pdf
22/02/2016
1809 kB 3
Allegato riservato B Template of the EC Declaration of Conformity 2011.pdf
13/07/2011
7 kB 3
Allegato riservato C1 Overview of the warnings required by the Toy Safety Directive 2009_48_EC in the different languages 2014.pdf
12/09/2014
166 kB 3
Allegato riservato C2 Overview of the national language requirements for warnings 2014.pdf
02/10/2014
408 kB 2
Allegato riservato D Soft-filled toys with sequins 2019.pdf
06/03/2019
477 kB 2
Allegato riservato E1 Recommendation No 1 format EC type examination certificate (Rev 3) 2014.pdf
10/06/2014
210 kB 3
Allegato riservato E2 Recommendation No 2 NoBo identification number affixed to the toy (Rev 1) 2010.pdf
21/04/2010
15 kB 2
Allegato riservato E3 Recommendation No 3 failure of safety limit (Rev 1) 2011.pdf
11/04/2011
16 kB 2
Allegato riservato E4 Recommendation No 4 transitional period (Rev 1) 2011.pdf
12/04/2011
17 kB 2
Allegato riservato E5 Protocol No 1 Toys submitted to EC-Type Examination (Rev 8) 2019.pdf
06/03/2019
461 kB 3
Allegato riservato E6 Protocol No 2 Microbiological safety of toys (Rev 3) 2016.pdf
18/02/2016
137 kB 3
Allegato riservato E7 Protocol No 4 Washability of toys approval (Rev 2) 2017.pdf
22/12/2017
231 kB 3
Allegato riservato E8 Protocol No 5 Microwavable toys (Rev 1) 2018.pdf
24/09/2018
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Allegato riservato F Use of a Notified Body's name and number for activities not required by EU legislation 2015.pdf
27/05/2015
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Valvole di intercettazione manuali sono escluse ATEX

ID 18870 | | Visite: 4224 | Documenti Riservati Marcatura CE

Valvole di intercettazione manuali escluse ATEX

Valvole di intercettazione azionate manualmente non rientrano in Direttiva ATEX Prodotti

ID 18870 | 05.02.2023 / Scheda allegata

La Commissione europea ha nuovamente precisato che le valvole di intercettazione azionate manualmente non possono essere dichiarate ATEX, anche in relazione a posizioni difformi in merito di Costruttori di valvole.

Infatti, nelle Linee guida applicative della direttiva 2014/34/UE (4rd Edition November 2022), è ribadito (come nelle altre guide già emanate) che le valvole di intercettazione azionate manualmente sono escluse dal campo di applicazione della Direttiva ATEX Prodotti (Direttiva 2014/34/UE), infatti al § 38 è riportato:

[box-note]Linee guida applicative della direttiva 2014/34/UE
...

§ 38 Examples of equipment not covered by Directive 2014/34/EU

Simple products

For "simple" electrical products, European harmonised standards provide a good basis to assess the effectiveness of electrical ignition source and, consequently, to determine whether or not these can be considered effective or not. In general, many "simple" mechanical products do not fall under the scope of Directive 2014/34/EU as they do not have their own source of ignition (see section § 41 on "Own" ignition source).

Examples without their own source of ignition are hand tools such as hammers, spanners, saws and ladders (see also the "Borderline list - ATEX products", pages 225-228).

Other examples that in most cases have no potential ignition source are given below.

However, the manufacturer will need to consider each item in turn with respect to potential ignition hazard to consider whether Directive 2014/34/EU applies:

- clockwork time pieces; mechanical camera shutters (metallic);
- pressure relief valves, self-closing doors;
- equipment moved only by human power, a hand operated pump, hand powered lifting equipment, hand-operated valves.

The issue of hand-operated valves has also been discussed. Given that these will move slowly, with no possibility of forming hot surfaces (as discussed in section § 42 on non-electrical equipment) they are not in scope of the Directive. Some designs incorporate polymeric parts, which could become charged, but this is no different from plastic pipes. Given that it is clear that the latter is outside of the scope of Directive 2014/34/EU it has been accepted that such valves do not fall within scope.

Some manufacturers have argued that their valves are specially adapted for ATEX, in that they have either selected more conductive polymers, or taken steps to ensure that no metal parts could become charged because they are unearthed. Other manufacturers state that all their valves meet this requirement simply by the way they are constructed, and they see no distinction from valves used to process nonflammable materials.

To avoid confusion between those who claim correctly that their valves have no source of ignition, and are out of scope, and those who claim that they have done some very simple design change and wish to claim that their valves are now category 2 or even 1, it has been agreed that valves having characteristics as described above are out of scope.

Nevertheless, where potentially flammable atmospheres exist, users must always consider the electrostatic ignition risks.

Installation

Installation is an entity which is made from parts previously considered separately but which are only put together at the point of application. They are different from assemblies which comprise parts previously considered separately, interconnected to create a combined product or assembly, to be placed on the market and/or put into service as a single functional unit (see section § 44 on combined equipment (assemblies)).

The ATEX Directive 2014/34/EU does not regulate the process of installation. Installing such (already ATEX-compliant) equipment at the end-user premises or under his responsibility will generally be subject to legal requirements either from the "workplace" directives (see footnote 7 in the "Introduction") or the domestic legislation of the Member States. However, the question is frequently asked to distinguish between the responsibilities of manufacturers, building a piece of equipment or an assembly under the ATEX Directive 2014/34/EU and those responsibilities of an end user, buying in equipment parts to build an installation.

(One might use the analogy of the difference between the manufacturing a discreet piece of equipment which can be placed on the market, such as a television – under the Low Voltage Directive 2014/35/EU, see section § 232 –, and equipping a house with all its utilities built into which a range of products will be installed and connected, this would clearly be an installation and come under the "workplace" Directive 89/391/EEC or other directives concerning workplace safety.)

A common situation is that pieces of already ATEX-compliant equipment are placed on the market independently by one or more manufacturer(s), and are not placed on the market by a single legal person as a single functional unit (as described in section § 44 on combined equipment (assemblies) which are fully specified configuration of parts). Combining such equipment and installing at the user's premises is not considered as manufacturing and thus does not result in equipment; the result of such an operation is an installation and is outside the scope of Directive 2014/34/EU.

The installer has to ensure that the initially compliant pieces of equipment still comply when they are taken into service. For that reason he has to carefully follow all installation instructions of the manufacturers. The Directive does not regulate the process of installation. Installing of ATEX-compliant equipment will generally be subject to legal requirements of the Member States. An example could be instrumentation consisting of a sensor, a transmitter, a Zener barrier and a power supply if provided by several different manufacturers installed under the responsibility of the user. It is understood that there is not always a clear line between an installation and an assembly. For assemblies and installations the responsibilities will either fall on the person who places the assembly on the market, or the end-user. Each must draw up a technical file setting out how they have complied with the relevant legislation. Much of the technical content will be the same. The result, this is to say, the installation of equipment in a plant, will usually not to be a "product" under the ATEX Directive 2014/34/EU if:

- the end-user, or an installer purchases parts (including ATEX equipment and installation materials) from different manufacturers and they are installed under his responsibility after a full risk assessment has been undertaken;
- the user carries out a whole series of different processes requiring the integration of ATEX-compliant equipment and parts on site, and they are installed according to a unique layout;
- the end-user commissions the building of parts of his installation off-site, which may be unique, but certainly not a production run, and which is done under his direct responsibility, or indirectly through a contractor, working under contract to him;
- commissioning tests or adjustments are needed once the plant is built and are carried out under the final responsibility of the end user.
...

§ 41 "Own" ignition source

A defining element of equipment in the sense of the Directive is that it has to have its own potential source of ignition.

Potential sources of ignition could be: electric sparks, arcs and flashes, electrostatic discharges, electromagnetic waves, ionising radiation, hot surfaces, flames and hot gases, mechanically generated sparks, optical radiation, chemical flame initiation, compression.

...[/box-note]

Vedi Linee guida ATEX Prodotti 2022

...
segue in allegato

Collegati
[box-note]Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Novembre 2022
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
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RAPEX Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia

ID 18859 | | Visite: 1119 | RAPEX 2023


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 01 del 06/01/2023 N. 01 A12/00009/23 Svezia

Approfondimento tecnico: Seggiolone per bambini

Seggiolone per bambini

Il prodotto, di marca Jollyroom, mod. 10065231, 10065232, 10065233, 10065234, 10065235 è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

La seduta del seggiolone può staccarsi causando la caduta del bambino.

Direttiva 2001/95/CE
Articolo 3

1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.

2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.

Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:

a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.

Tutti i Report Rapex 2023

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Seggiolone per bambini
99 kB 0

RAPEX 2023

ID 18857 | | Visite: 2930 | RAPEX 2023

Safety Gate

Safety Gate: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Con il Regolamento (UE) 2023/988 la denominazione abbreviata RAPEX è stata sostituita da «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori.

[panel]Safety Gate comprende tre elementi:

- in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate);
- in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate);
- e, in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).[/panel]

Ogni giorno, le autorità nazionali inviano avvisi al Safety Gate. Ogni segnalazione contiene informazioni sulla tipologia di prodotto rilevato come pericoloso, una descrizione del rischio e le misure adottate dall'operatore economico o disposte dall'autorità. Ad ogni segnalazione danno seguito le altre autorità, che adottano le proprie misure se trovano lo stesso prodotto nei propri mercati nazionali. La banca dati delle segnalazioni della Commissione europea viene così aggiornata quotidianamente e di conseguenza le informazioni sono costantemente aggiornate.

Info Safety Gate Certifico

Safety Gate European Commission

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/988
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
Codice del Consumo[/box-note]

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Allegato riservato RAPEX Report 10.2023.pdf
10 Marzo 2023
10073 kB 0

Dangerous fakes trade in counterfeit goods

ID 18731 | | Visite: 1421 | Documenti Marcatura CE

Dangerous fakes

Dangerous fakes trade in counterfeit goods that pose health, safety and environmental risks

OECD/EUIPO (2022) - 9 March 2022

Illicit trade in counterfeit goods causes economic damage by reducing sales and profits as well as innovation incentives in legitimate industries. At the same time, some counterfeits can be of low quality and create significant additional risks, including health risks (fake pharmaceuticals or food products), safety risks (counterfeit automotive spare parts, fake batteries) and environmental risks (fake chemicals or pesticides).

This study presents detailed information on the value of counterfeit trade in such dangerous fake goods, analyses changes in the volumes and composition of the goods, and maps key trade routes. The evidence in this report can be used to raise awareness of the risks of this trade and its implications for health and environmental policy.

...

Fonte: EC

RAPEX: Report annuale Certifico 2022

ID 18655 | | Visite: 1113 | RAPEX 2022

Rapex Report 2022

RAPEX: Report annuale Certifico 2022

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2022:

Vedi tutti i Report pubblicati Certifico 2022

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

N.

Data

Prodotto

Codice

Non Conformità

1

07.01.2022

09

A11/00004/22

Direttiva 2001/95/CE

2

14.01.2022

16

A12/00080/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 14988:2020

3

21.01.2022

13

A12/00145/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 1725:1998

4

28.01.2022

04

A12/00190/22

Direttiva 2009/48/CE

5

04.02.2022

01

A11/00023/22

Regolamento (UE) 2019/1021 (POPS)

6

11.02.2022

26

A12/00235/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-1:2018

7

18.02.2022

01

A11/00034/22

Direttiva 2006/42/CE

8

25.02.2022

07

A12/00342/22

Direttiva 2001/95/CE; EN ISO 4210-2:2015

9

04.03.2022

02

A11/00039/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-1:2018

10

11.03.2022

12

A12/00397/22

Direttiva 2011/65/UE

11

18.03.2022

01

A11/00048/22

Direttiva 2014/35/UE; EN 60950-1:2006

12

25.03.2022

08

A12/00475/22

Regolamento (CE) 1223/2009

13

01.04.2022

79

INFO/00031/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

14

08.04.2022

08

A12/00550/22

Direttiva 2006/42/CE

15

15.04.2022

09

A12/00581/22

Direttiva 2009/48/CE

16

22.04.2022

02

A12/00612/22

Regolamento (CE) 1223/2009

17

29.04.2022

03

A12/00654/22

Direttiva 2009/48/CE

18

06.05.2022

12

A12/00688/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 14682:2015

19

13.05.2022

03

A12/00729/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 1494:2000+A1:2008

20

20.05.2022

06

A12/00752/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 60204-1:2018

21

27.05.2022

01

A11/00070/22

Direttiva 2014/35/UE; EN 60598-1:2015

22

03.06.2022

08

A12/00811/22

Direttiva 2001/95/CE

23

10.06.2022

01

A11/00075/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-1:2018

24

17.06.2022

08

A12/00871/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

25

24.06.2022

05

A12/00895/22

Direttiva 2011/65/UE

26

01.07.2022

09

A12/00924/22

Regolamento (CE) n. 1223/2009

27

08.07.2022

19

A12/00967/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 131-1:2019;  EN 131-2:2017

28

15.07.2022

30

A12/01007/22

Direttiva 2001/95/CE

29

22.07.2022

23

A12/01060/22

Direttiva 2014/35/UE; EN 60204-1:2018 

30

29.07.2022

13

A12/01093/22

Regolamento (CE) n. 1223/2009

31

05.08.2022

18

A12/01115/22

Direttiva 2006/42/CE

32

12.08.2022

29

A12/01135/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

33

19.08.2022

02

A12/01190/22

Regolamento (CE) 1223/2009

34

26.08.2022

29

A12/01204/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 60825-1:2014; EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

35

02.09.2022

31

INFO/00119/22

Direttiva 2001/95/CE

36

09.09.2022

01

A11/00102/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-1:2018

37

16.09.2022

04

A11/00104/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-8:2018

38

23.09.2022

05

A12/01322/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

39

30.09.2022

25

A12/01341/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 12520:2015

40

07.10.2022

27

A12/01367/22

Regolamento (CE) n. 1272/2008

41

14.10.2022

39

A12/01425/22

Direttiva 2014/34/UE; EN 60079-11:2012

42

21.10.2022

08

A12/01464/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

43

28.10.2022

09

A12/01508/22

Direttiva 2001/95/CE; EN 1860-1:2013+A1:2017

44

04.11.2022

01

A11/00125/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 60745-2-3:2011

45

11.11.2022

04

A12/01599/22

Direttiva 2009/48/CE; EN 71-1:2018

46

18.11.2022

01

A12/01634/22

Direttiva 2011/65/UE

47

25.11.2022

02

A11/00131/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 60745-2-15:2009

48

02.12.2022

09

A12/01719/22

Regolamento (CE) 1223/2009

49

09.12.2022

08

A12/01741/22

Regolamento (CE) n. 1907/2006

50

16.12.2022

17

A12/01769/22

Direttiva 2014/35/UE; EN 60335-1:2012

51

23.12.2022

04

A11/00144/22

Direttiva 2006/42/CE; EN 609-1:2017

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RAPEX Safety Gate - Most recent alerts

Resp.: Giuseppe Zappia

Collegati
[box-note]RAPEX 2022
Codice del Consumo
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.172
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"[/box-note]

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Allegato riservato Rapex Report Certifico 2022.pdf
Certifico Srl - 2022
264 kB 2

Raccolta E (ANCC)

ID 18639 | | Visite: 3663 | Direttiva PED

Raccolta E (ANCC) / Gennaio 1979

Specificazioni tecniche applicative del D.M. 21 maggio 1974 - Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.
________

Visto l'art. 58 del D.M. 21 maggio 1074 concernente le norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione; su conforme parere del Consiglio Tecnico dell'Associazione,

SI DISPONE

Per l'esercizio degli apparecchi a pressione devono essere adottate le specificazioni tecniche contenute nell'allegata «Raccolta E ».

Collegati
[box-note]DM 21 maggio 1974
RD 12 maggio 1927 n. 824[/box-note]

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Allegato riservato Raccolta E (ANCC).pdf
 
7062 kB 12

Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE

ID 18578 | | Visite: 3880 | Documenti Marcatura CE ENTI

Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE   ADM 2019

Manuale procedurale per i controlli doganali dei prodotti CE / Aggiornamento 2019

ID 18578 | 07.01.2023 / In allegato

Scopo del presente manuale procedurale è quello di fornire, ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istruzioni aggiornate per l’adozione di uniformi procedure di controllo nel caso di verifiche su prodotti soggetti a prescrizioni comunitarie o nazionali che ne richiedano la rispondenza a specifiche caratteristiche di “sicurezza” e/o di “conformità”, tenuto conto delle disposizioni recate dal Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’ 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Il presente manuale sostituisce la precedente versione del dicembre 2009.

INDICE
Finalità - Link utili

PARTE PRIMA
Marcatura CE - Principali direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento
Quadro normativo comunitario: il Regolamento (CE) 765/2008
La marcatura “CE”
Linee guida per i controlli all’importazione riguardanti la sicurezza e la conformità dei prodotti
Le check list
Quadro normativo nazionale: il codice del consumo
I controlli alle frontiere
Principale normativa doganale di riferimento
Il procedimento di controllo doganale

PARTE SECONDA
Istruzioni operative - Controlli in linea - Controllo “CD”
Prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione e sprovvisti di marcatura “CE” - Controllo “VM”
Prodotti provvisti di marcatura “CE” - Controllo “VM”
Controlli successivi alla definizione dell’accertamento doganale
Sistemi Informativi Doganali. Applicazioni
   1) Schede di segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico
   2) Acquisizione e consultazione delle segnalazioni RAPEX
   3) Comunicazione dati sicurezza prodotti

ALLEGATI Modelli per l’attivazione delle procedure

Allegato 1 - Merci selezionate VM senza marcatura o con marcatura falsa o fuorviante
Allegato 2 - Comunicazione al MISE per merce in CD per cui la ditta non ha fornito documentazione o parziale e inidonea
Allegato 3 - Richiesta alla ditta di certificazione per merci VM con marcatura CE
Allegato 4 - Comunicazione al MISE per merci VM con marcatura senza documentazione o con dubbi su documentazione fornita
Allegato 5 - Comunicazione al MISE per merci VM con marcatura regolarmente svincolate
Allegato 6 - Comunicazione alla ditta di merci non conformi
Allegato 7- Comunicazione al MISE svincolo merci con richiesta emissione A20
Allegato 8 - Comunicazione al MISE sequestro amministrativo da controllo ex post
Allegato 9 - Comunicazione MISE documentazione mancante, insufficiente, irregolare, dubbia da controllo ex post
Allegato 10 - positive list
Allegato 11 - negative list
Allegato 12 - Spreadsheet per la fornitura dati
Allegato 13 - Manuale UE sulla raccolta dei dati
Allegato 14 - Comunicazione al MISE per prodotti non rientranti nella normativa di armonizzazione

Collegati
[box-note]Regolamento (CE) N. 765/2008
Regolamento (UE) 2019/1020[/box-note]

Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS

ID 18573 | | Visite: 7984 | Documenti Riservati Marcatura CE

Fuochi artificiali   Marcatura CE e Normativa PS

Fuochi artificiali: Marcatura CE e Normativa PS / Update 12.2022

ID 18573 | 06.01.2023 / Scheda allegata

Le norme di riferimento di PS per fuochi artificiali e loro marcatura CE sono:

- Circolare n. 559/C.25055.XV.A. MASS(1) del 11 gennaio 2001: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

- Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014: Integrazione della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001, recante: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.

- Circolare n. 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM del 5 luglio 2016: Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.
Linee Guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.

Circolare 11 maggio 2018: Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio ex art. 47 RD 18 giugno 1931, n. 773 TULPS. Attività di monitoraggio, controllo e ispezione.

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. (GU n. 186 del 12.08.2015)

- Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BISDecreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita - Direttive.

[box-note]RD 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

Art. 57 del TULPS

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. (N)

Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza. (N)

Nel regolamento sono definite le modalità di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria. (N)[/box-note]

Aggiornamenti all'articolo

(N) Commi aggiunti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (G.U. n. 288 del 10.12.2010)

[box-note]Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 / RD 18 giugno 1931, n. 773 / RD 6 maggio 1940 n. 635

1 - Inquadramento normativo

Con il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 l’Italia ha recepito la Direttiva dell’UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici. L’art. 3 del citato D. Lgs. individua sostanzialmente tre macro aree ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie:

- la macro area dei “Fuochi di artificio”, che si compone di quattro categorie contraddistinte con le sigle “F1”, “F 2”, “F3”, “F4”;
- gli articoli pirotecnici “Teatrali”, che si distinguono in “T1” e “T2”;
- gli “altri articoli Pirotecnici” individuati dalle sigle “P1” e “P2”.

2 - Quali prodotti si possono trovare sul mercato - La marcatura CE

L’applicazione dell’art. 34, comma 4, del richiamato d. lgs. 123/2015 ha fatto decadere, alla data del 4 luglio 2017, la validità dei provvedimenti di riconoscimento e classificazione dei prodotti pirotecnici rilasciati dal ministero dell’Interno, ex art. 53 del T.U.L.P.S.

Pertanto, dal 5 luglio 2017, tutti i “fuochi artificiali” destinati ai consumatori, devono essere obbligatoriamente muniti della marcatura CE.

L’apposizione di tale marchio garantisce che il prodotto abbia superato l’esame di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e che sia conforme al modello approvato.

3 - Chi può acquistare ed utilizzare i fuochi d'artificio

...[/box-note]

segue in allegato

Collegati
[box-note]Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS
Circolare 5 luglio 2016, n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM
Circolare 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS (1)
Linee guida ispezioni fabbriche e depositi di fuochi di artificio
Circolare 11 gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1)
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635
Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123
Direttiva 2013/29/UE - Articoli pirotecnici[/box-note]

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Allegato riservato Fuochi artificiali - Marcatura CE e Normativa PS Rev. 00 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
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RAPEX Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia

ID 18518 | | Visite: 1339 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 51 del 23/12/2022 N. 04 A11/00144/22 Finlandia

Approfondimento tecnico: Spaccalegna a cuneo

Spaccalegna

Il prodotto, di marca Timco, mod. 7 T, 51 cm, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 609-1:2017 “Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo”.

L'area in cui avviene la spaccatura dei tronchi non è adeguatamente protetta, un utilizzatore potrebbe inserirci una mano o un dito correndo il rischio di farseli tagliare o schiacciare. Inoltre, il prodotto non è isolato contro l’ingresso di acqua, pertanto, si corre il rischio di ricevere una scossa elettrica.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

[…] 1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione

1.4.1. Requisiti generali

I ripari e i dispositivi di protezione:

- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.

Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina. […]

[…] 1.5.1. Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla Direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.

Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva. […]

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Spaccalegna a cuneo
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RAPEX Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca

ID 18516 | | Visite: 1040 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 49 del 09/12/2022 N. 08 A12/01741/22 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica

Bambola

Il prodotto, di nome CRY Babys, mod. 8851, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La plastica della testa della bambola contiene una concentrazione eccessiva di ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato pari al 29,3% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP) | Diisobutilftalato (DIBP)

1. Non possono essere utilizzati nei giocattoli e negli articoli di puericultura, come sostanze o in miscele, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

2. Non possono essere immessi sul mercato nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

Inoltre, il DIBP non può essere immesso sul mercato dopo il 7 luglio 2020 nei giocattoli o negli articoli di puericultura, singolarmente o in qualsiasi combinazione dei primi tre ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato.

3. Non possono essere immessi sul mercato dopo il 7 luglio 2020 in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione degli ftalati elencati nella colonna 1 della presente voce, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo. […]

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RAPEX Report 47 del 25/11/2022 N. 02 A11/00131/22 Lussemburgo

ID 18514 | | Visite: 1200 | RAPEX 2022


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 25/11/2022 N. 02 A11/00131/22 Lussemburgo

Approfondimento tecnico: Tagliasiepi

Report 47 Tagliasiepi

Il prodotto, di marca East, mod. ET1905, è stato sottoposto alle procedure che prevedono il divieto di commercializzazione ed il ritiro dal mercato online perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE ed alle norme tecniche EN 60745-1:2009 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali” ed EN 60745-2-15:2009 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 2: Disposizioni particolari per tagliasiepi”.

La batteria ed i suoi componenti possono surriscaldarsi e provocare un incendio.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I

1.5.6. Incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio: combustibile, comburente, innesco.

Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi del triangolo:

- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili

- evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;

- evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde.

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Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione

ID 18398 | | Visite: 7786 | News Direttiva macchine

Nuovo Regolamento macchine 2023   Prossima la pubblicazione

Nuovo Regolamento macchine 2023: prossima la pubblicazione

ID 18398 | 15 Dicembre 2022 / Fonte: Council and European Parliament - Download scheda

Il Consiglio e il Parlamento europeo concordano nuovi requisiti di sicurezza per i "prodotti macchina".

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento relativo ai prodotti macchina.

La normativa proposta trasforma la direttiva "macchine" del 2006 in un regolamento.

La direttiva del 2006 è uno dei principali atti legislativi che disciplinano l'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Promuove la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e garantisce un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell'UE.

Prodotti macchina che presentano rischi elevati

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto di dividere in due parti l'elenco delle macchine che presentano rischi elevati soggette alla valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi, come proposto dalla Commissione nell'allegato 1. Secondo l'accordo, solo sei categorie di macchine saranno soggette a tale valutazione obbligatoria della conformità da parte di terzi. Per la maggior parte delle categorie di prodotti, la possibilità di un'autovalutazione della conformità da parte dei fabbricanti è stata così mantenuta e il coinvolgimento degli organismi di valutazione della conformità dipende dalla procedura di valutazione della conformità che i fabbricanti scelgono di applicare.

Dopo un'attenta valutazione e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione europea potrà aggiornare tale elenco di prodotti, che devono essere valutati da un organismo di valutazione della conformità a causa della loro complessità e dei potenziali rischi che possono comportare. Ciò assicurerà un equilibrio tra la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza e la necessità di evitare di imporre oneri sproporzionati all'industria dell'UE.

Documentazione digitale

Il regolamento trova un giusto equilibrio tra la documentazione digitale e la documentazione cartacea. Ciò significa che i colegislatori hanno convenuto in linea di principio che:

- le istruzioni digitali saranno l'opzione predefinita
- le istruzioni cartacee rimarranno un'opzione al momento dell'acquisto per i clienti che non hanno accesso alla copia digitale
- le informazioni di base relative alla sicurezza dovranno essere fornite con ogni prodotto

Ambito di applicazione

Per garantire la certezza del diritto, i colegislatori hanno deciso di chiarire l'ambito di applicazione e le definizioni proposte dalla Commissione europea. In particolare, hanno convenuto di non escludere i veicoli di piccole dimensioni utilizzati per il trasporto personale e i veicoli elettrici leggeri come gli scooter elettrici e le biciclette elettriche, in quanto sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per i loro utilizzatori.

Prossime tappe

L'accordo provvisorio raggiunto oggi deve essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri disporranno di 42 mesi per applicare le norme del regolamento.

Collegati
[box-note]Regolamento macchine: il Consiglio adotta un mandato per i negoziati con il Parlamento
Status fasi Regolamento macchine
Nuovo Regolamento macchine 2021: emendamenti del 20 Ottobre 2021
Nuovo Regolamento macchine: definita la "modifica sostanziale" | Note
Report CE Regulation on Machinery Products - 18.11.2021
Position Paper CEN-CENELEC draft Machinery Regulation July 2021
Proposal for a Regulation on machinery products[/box-note]

Lettera Circolare Prot. 5411 del 10 novembre 2008

ID 18343 | | Visite: 1599 | Direttiva PED

Lettera Circolare ISPSEL Prot. 5411 del 10 novembre 2008

Procedura Ispesl per la denuncia e la valutazione di recipienti per liquidi e tubazioni già esistenti alla data del 12/2/2005 e comunque commercializzati fino al 29/5/02 e non certificati PED, in accordo all’art. 16 del D.M. 329/04.

Collegati
[box-note]Decreto 1 dicembre 2004 n. 329[/box-note]

 

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Circolare prot. n. 370/05 del 7 febbraio 2005

ID 18310 | | Visite: 1708 | Direttiva PED

Circolare prot. n. 370/05 del 7 febbraio 2005

Oggetto: Decreto del Ministero delle Attività Produttive 1 dicembre 2004, n. 329.

In data 28 gennaio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.22) il decreto di cui all’oggetto, di attuazione dell’art. 19 del D. Lgs. n. 93/2000, la cui entrata in vigore è pertanto fissata al 12 febbraio 2005.

Disciplinando il predetto decreto ministeriale un ambito di verifiche e controlli finora svolti dall’ISPESL, con procedure tecnico amministrative di rilevante novità rispetto alle norme al momento in vigore, si è ritenuto opportuno emettere le Lettere Circolari tecniche n. 3/05, 4/05, 5/05, 6/05 tutte del 7/2/05, finalizzate a disciplinare in maniera omogenea e coerente con il succitato decreto n. 329, l’attività omologativa delle sedi territoriali dell’ISPESL.

Come riportato in premessa delle lettere circolari, le stesse sono state emesse, nelle more della pubblicazione delle Specifiche tecniche di esercizio previste dall’art. 3 del decreto in oggetto, allo scopo di non interrompere i servizi tecnici di prevenzione svolti dalle sedi territoriali, anche ai fini del controllo obbligatorio da esse svolto in relazione a prescrizioni di sicurezza afferenti a altre disposizioni di legge.

Si ritiene opportuno far rilevare come i soggetti previsti per le verifiche di cui al decreto ministeriale n. 329, denominati con la generica dizione di “soggetti verificatori” o “soggetti preposti” devono ritenersi al momento individuati esclusivamente nell’ISPESL e nelle ASL a seconda delle rispettive competenze, come espressamente richiamato nella premessa del testo del decreto con il riferimento al D.L. 30 giugno 1982 n. 390 convertito con modificazioni nella Legge 12 agosto 1982 n. 597 “Disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità Sanitarie Locali e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro”.

Si comunica infine che le circolari n. 40/02 (np.7563 del 1.7.02), n. 30/03 (np.5026 del 26.5.03) e le lettere circolari np.8528 del 17.7.02 e np.1780 del 24.5.04, emesse nelle more della pubblicazione del DM 1 dicembre 2004 n. 329, sono da considerarsi a tutti gli effetti abrogate.

In particolare in relazione alla lettera circolare np.8528 del 17.7.02, relativa alle riparazioni e modifiche di apparecchi omologati Ispesl, i relativi contenuti potranno essere applicati alle richieste di riparazioni e modifiche pervenute all’ISPESL entro e non oltre il termine del 12 febbraio 2005. Si pregano i Direttori dei Dipartimenti periferici di inviare eventuali commenti ed osservazioni alle citate lettere circolari a questo Dipartimento via posta elettronica entro il 14/2/2005; che potranno essere esaminati a breve in una opportuna Commissione Tecnica Ispesl.
...
Collegati
[box-note]Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 07/02/2005
Decreto Legislativo n. 93 del 25 Febbraio 2000
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
INAIL: Moduli e modelli relativi certificazione e verifica
Recipienti a pressione - Istruzioni prima verifica periodica d.m. 11 aprile 2011[/box-note]

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Circolare 2 marzo 2005 n. 12117

ID 18307 | | Visite: 1658 | Direttiva PED

Circolare MAP 2 marzo 2005 n. 12117

ID 18307 | 07.12.2022

[box-warning]Illegittima

La Circolare è illegittima per la parte in cui è interpretabile che la messa in servizio (denuncia/verifica) possa essere effettuata da altri Soggetti ON o Ispettorato degli utilizzatori - anziché solo dell'INAIL (art.4, 5 e 6 del D.M. 01.12.2004, n.329).

All’atto della messa in servizio di un recipiente a pressione, l’utilizzatore invia comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail.

Tale comunicazione si configura, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 329/04, come dichiarazione di messa in servizio.

La suddetta dichiarazione deve essere inoltrata utilizzando la procedura telematica Inail di Certificazione e Verifica di Impianti e Attrezzature - CIVA. Il sistema provvede all’assegnazione di una matricola identificativa.[/box-warning]

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della direttiva 97/23/CE (PED) ha sostituito la legislazione previgente. La circolare di questa Amministrazione n. 12117 del 2 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2005) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla legislazione pregressa.

Tuttavia a seguito della pubblicazione del regolamento 1° dicembre 2004, n. 329 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005) sono sorti alcuni problemi interpretativi circa l'individuazione dei soggetti preposti alle verifiche periodiche successive alla prima, quando l'attuale legislazione lo prescrive.

Al riguardo si osserva che l'art. 5, comma 1, lettera d), considera la possibilita' che, quando richiesto, il controllo della messa in servizio - prima verifica - possa essere effettuato, a determinate condizioni, da un organismo notificato o da un ispettorato degli utilizzatori. 

Il richiamo allo stesso punto d) di una documentazione da trasmettere per verificare l'efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo, presuppone un esame del progetto dell'insieme in quanto elemento indispensabile per una valutazione tecnica.

Il rispetto delle condizioni di funzionamento fissate dal progetto, e' contemplato altresi' all'art. 6, comma 4, come obbligo da parte dell'utilizzatore.

In questo quadro di applicazione della legislazione derivante dalla direttiva 87/404/CEE; 90/408/CEE e 97/23/CEE, le verifiche periodiche a diverso titolo contemplate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 nonche' le verifiche di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche o le verifiche conseguenti ad una attivita' di riparazione, configurano un'attivita' che si puo' comparare alla prima verifica e richiede simile livello di professionalita' da parte dei tecnici di parte terza utilizzati.

Pertanto nelle more della emanazione di un apposito regolamento che espliciti in forma piu' specifica i soggetti preposti citati dal regolamento 1° dicembre 2004, n. 329, definendone le caratteristiche, gli organismi notificati e gli ispettorati degli utilizzatori, gia' individuati ai sensi degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, possono operare come soggetto verificatore.

L'ISPESL come organismo notificato puo' operare liberamente sul mercato alla stregua di altri soggetti notificati.

Restano ovviamente invariate le competenze delle unita' sanitarie locali, delle aziende sanitarie locali e delle ARPA derivando le stesse da una normativa specifica non vincolata al precedente quadro legislativo sulle attrezzature a pressione.
...
Collegati
[box-note]Circolare ISPESL Prot. N. 366/05 del 07/02/2005
Decreto Legislativo n. 93 del 25 Febbraio 2000
Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
INAIL: Moduli e modelli relativi certificazione e verifica
Recipienti a pressione - Istruzioni prima verifica periodica d.m. 11 aprile 2011[/box-note]

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Allegato riservato Circolare 2 marzo 2005 n. 12117.pdf
 
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Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE | Novembre 2022

ID 18304 | | Visite: 8251 | Guide Nuovo Approccio

Linee guida ATEX 2014 34 UE 4 edizione Novembre 2022

Linee guida nuova direttiva ATEX 2014/34/UE / 4a Edizione Novembre 2022

ID 18304 | 07.12.2022 / In allegato Linee guida Direttiva ATEX

4rd Edition November 2022

Guida alla applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione della legge degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Queste Linee Guida ATEX sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/34/UE, comunemente indicata come ATEX ("Atmosfere EXplosibles") direttiva di "prodotto", applicabile dal 20 aprile 2016, in sostituzione della precedente direttiva 94/9/CE applicabile dal 1 luglio 2003 fino al 19 aprile 2016.

L'Attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è la trasposizione nazionale pertinente del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.

Tuttavia, il documento rappresenta un punto di riferimento per garantire l'applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate.

Le linee guida ATEX hanno lo scopo di contribuire a garantire la libera circolazione dei prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea tra gli esperti Stati membri e le altre parti interessate.

_________

Versioni Precedenti:

3rd Edition May 2020
2nd Edition - December 2017

1st Edition - April 2016
Draft 0.4 - September 2015

Fonte: Commissione Europea

Collegati:
[box-note]Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]

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Allegato riservato Linee guida ATEX 2014 34 UE 4 edizione Novembre 2022.pdf
4a Edizione Novembre 2022
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ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso

ID 18300 | | Visite: 3376 | Documenti Riservati Direttiva macchine

ID 18300 ANSI B 11 0 Allegato M

ANSI B11.0 2020 | Allegato M - Istruzioni per l'uso

ID 18300 | Rev. 0.0 del 07.12.2022 / Documento di approfondimento in allegato

Documento di approfondimento sul contenuto che un manuale di istruzioni di un prodotto, rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE, dovrebbe avere secondo quanto previsto dall’allegato M della norma ANSI B11.0 2020.

[panel]ANSI B11.0 2020 Safety of Machinery

Approved: 16 December 2019 by the American National Standards Institute[/panel]

Ogni prodotto rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine deve essere accompagnato dalle istruzioni per l’uso prima dell’immissione sul mercato e messa in servizio.

[panel]Articolo 5 - Direttiva 2006/42/CE

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

 2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.

 3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I.

 4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE»[/panel]

Le istruzioni fornite dal Fabbricante dovranno essere conformi, relativamente al loro contenuto, a quanto previsto nell’allegato I, p. 1.7.4.2 della Direttiva 2006/42/CE.

[panel]Allegato I - Direttiva 2006/42/CE

[...]1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure
di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:

- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).

I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.

Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina.

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.

Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.

Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto;

v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte. [...][/panel]

Istruzioni per l’uso norme armonizzate

In merito ai contenuti da riportare all’interno di un manuale di istruzioni, per prodotti rientranti in Direttiva 2006/42/CE, possono essere consultate, come riferimento ufficiale, due norme armonizzate per la direttiva stessa:

- EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio
- EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione

[...]

EN ISO 20607:2019

[...] 5 Contenuto e struttura del manuale di istruzioni

5.1 Generalità

Le informazioni essenziali e pertinenti per l’utilizzatore devono essere strutturate in un manuale di istruzioni (per un esempio, vedere prospetto 1). Il prospetto 1 non tiene conto di tutti i differenti gruppi di destinazione, ma rappresenta un modello informativo integrabile all’interno del manuale di istruzioni della macchina interessata. Partendo da questo punto, un redattore può creare un manuale di istruzioni per un particolare gruppo di destinazione. Non è necessario che un manuale di istruzioni per utilizzatore/operatore contenga tutte le sezioni del prospetto 1.

Prospetto 1 Esempio contenuto manuale di istruzioni

[...]

Istruzioni per l’uso | Altre norme

Un’altra norma che fornisce principi e requisiti generali per la redazione delle informazioni per l'uso dei prodotti è la EN IEC IEEE 82079-1:2020 “Preparazione di informazioni per l’uso (istruzioni per l’uso) dei prodotti Parte 1: Principi e prescrizioni generali”.

Nella tabella seguente viene riportato in sintesi l’elenco degli argomenti che le istruzioni d’uso dovrebbero contenere in accordo alla norma EN IEC IEEE 82079-1:2020.

[...]

Si ritiene a questo punto interessante il confronto di quanto sopra riportato con l’allegato M (Informazioni per l’uso – Schema contenuto del manuale) della norma ANSI B11.0 2020.

L’allegato M è stato aggiornato con l’edizione 2020 della ANSI B11.0.

Segue traduzione non ufficiale IT della norma ANSI B11.0 2020 - Allegato M.

Allegato M - Istruzioni per l’uso - Schema contenuti manuale

La tabella 21 riporta i capitoli generalmente presenti nei manuali delle macchine. I manuali devono contenere le seguenti o simili intestazioni di sezioni o capitoli, se applicabili. L'ordine delle informazioni mostrato di seguito è consigliato ma non obbligatorio. Il manuale dovrebbe contenere informazioni sui rischi residui.

Tabella 21 Contenuti del manuale

[...] segue in allegato

Fonti
ANSI B11.0 2020
Direttiva 2006/42/CE
IEC IEEE 82079-1:2019
ISO 20607:2019 Safety of machinery Instruction handbook

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 07.12.2022 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ANSI B11.0 e ISO 12100 Valutazione rischi macchine / Note
ANSI B11.0 2020 | Allegato N - Linee guida formazione operatore
EN IEC IEEE 82079-1:2020 | Istruzioni Per L’uso Di Un Prodotto
Focus EN ISO 12100: Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni
Certifico MIUM & MIA SUITE 2021
ANSI B11.0 2020
Direttiva 2006/42/CE[/box-note]

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