Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2022/2387

ID 18311 | | Visite: 1092 | Regolamento EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/18311

Regolamento delegato UE 2022 2387

Regolamento delegato (UE) 2022/2387 

ID 18311 | 08.12.2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione del 30 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW.

(GU L 316/1 dell'8.12.2022)

Entrata in vigore: 28.12.2022

________

Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/655

Il regolamento delegato (UE) 2017/655 è così modificato:

1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento si applica al monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi dalle seguenti categorie di motori in servizio della fase V per le emissioni, installati su macchine mobili non stradali, indipendentemente da quando è stata rilasciata l’omologazione UE di tali motori:
a) NRE e NRG (tutte le sottocategorie);
b) NRS-vi-1b, NRS-vr-1b, NRS-v-2a, NRS-v-2b e NRS-v-3;
c) IWP e IWA (tutte le sottocategorie);
d) RLL e RLR (tutte le sottocategorie);
e) ATS;
f) SMB;
g) NRSh (tutte le sottocategorie);
h) NRS-vi-1a e NRS-vr-1a.»;

2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 Procedure e requisiti per il monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio
Le emissioni di inquinanti gassosi da motori in servizio di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628 sono monitorate come segue:
a) per i motori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a f), il monitoraggio deve essere eseguito conformemente all’allegato del presente regolamento;
b) per i motori di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h):
i) non si applica l’allegato del presente regolamento;
ii) la procedura di invecchiamento adoperata per stabilire il fattore di deterioramento (FD) per il tipo di motore o, se del caso, per la famiglia di motori, come da allegato III, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, con inclusione di qualsiasi elemento automatizzato, è tale da consentire al costruttore di prevedere adeguatamente il deterioramento delle emissioni durante l’uso nel periodo di durabilità delle emissioni (EDP) di tali motori in caso di uso normale.
iii) in collaborazione con i costruttori, la Commissione svolge ogni 5 anni un programma pilota riguardante i tipi di motore più recenti al fine di garantire che la procedura per determinare i FD di cui all’allegato III, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2017/654 rimanga idonea ed efficace ai fini del controllo delle emissioni di inquinanti nel corso della vita utile dei motori.

3) all’articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell’allegato.»;

4) l’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/655 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato UE 2022 2387.pdf)Regolamento delegato (UE) 2022/2387
 
IT2503 kB167

Tags: Marcatura CE Emissioni NRMM

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Set 21, 2024 1418

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 586

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto
Ago 27, 2024 181

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ASNFISA 2 maggio 2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre 2023. Collegati[box-note]Decreto dirigenziale… Leggi tutto
Ago 27, 2024 225

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024

Decreto ANSFISA 6 marzo 2024 Disposizioni per il personale incaricato delle verifiche periodiche annuali di impianti di traslazione di categoria “D” in servizio pubblico, ad eccezione degli ascensori inclinati, ai sensi dell’art.2 comma 9 del decreto Ansfisa protocollo n. 0076655 del 7 dicembre… Leggi tutto
Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024
Ago 27, 2024 205

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024

Decreto ANSFISA 14 febbraio 2024 Adozione «Linee guida per il riconoscimento dei Centri di formazione nel settore dei sistemi di trasporto ad impianti fissi». Collegati[box-note]Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTARegolamento (UE) 2016/424: Impianti a funeImpianti a… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 115417

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto