Regolamento delegato (UE) 2017/1475

Regolamento delegato (UE) 2017/1475
della Commissione del 26 gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 i...

Report 38 del 23/09/2022 N. 05 A12/01322/22 Lituania
Approfondimento tecnico: Silicone sigillante
Il prodotto, di marca MANNOLO, mod. 991405, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercarto perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ed al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.
Secondo quanto riportato nella scheda di sicurezza, il prodotto contiene una concentrazione eccessiva di tris(2-metossietosi)vinilsilano (valore dichiarato: fino al 3%). Il tris(2-metossietossi)vinilsilano può essere nocivo per la fertilità ed al feto.
Il tris(2-metossietosi)vinilsilano è presente nell’elenco delle sostanze pericolose di cui all’allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008, ma non è indicato alcun limite entro il quale possa essere usato.
La sostanza è classificata nell’appendice 6 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 come sostanza tossica per la riproduzione: categoria 1B.
Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
30. Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (ce) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.
1. Non sono ammessi l’immissione sul mercato o l’uso:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,
per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:
- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (ce) n. 1272/2008, o
- al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (ce) n. 1272/2008.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Uso ristretto agli utilizzatori professionali».
2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
- ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
- agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti di cui al regolamento (ce) n. 1272/2008;
e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica fino a tale data; f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745.

della Commissione del 26 gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 i...

I macchinari e i dispositivi che sono vincolati da specifiche direttive europee non possono essere immessi sul m...

ID 8192 | Update Rev. 1.0 del 19.05.2025 / In allegato Documento completo
Quadro normativo sui preimballaggi (imba...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024