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Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | | Visite: 44296 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Macchine Allegato IV Processo marcatura CE

ID 3614 | 16.03.2017 / In allegato

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco (non esaustivo) di macchine particolarmente pericolose, per le quali il processo di marcatura CE sia più cautelativo, transitando attraverso un Organismo Notificato o se è possibile applicare una norma armonizzata che copre completamente i RESS è sufficiente anche solo il Controllo Fabbricazione Interno (IFC).

Il Presente focus, con illustrazione e immagini, e con riportate le note dalla Guida Ufficiale, intende fornire un quadro generale del percorso di marcatura CE per tali macchine.

L’allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE definisce un elenco di categorie di macchine che possono essere soggette a una delle due procedure di valutazione della conformità a cura di un Organismo Notificato (ON):

1. Esame CE del tipo
2. Garanzia qualità totale 

Se per la valutazione dei Rischi è applicata una norma armonizzata che copre completamente i RESS è possibile:

3. Controllo Fabbricazione Interno (No ON)

Le macchine che appartengono ad una delle categorie elencate all’allegato IV possono anche essere oggetto delle procedure di valutazione della conformità con Controllo della Fabbricazione Interno, come detto, quando sono fabbricate conformemente alle norme armonizzate che disciplinano tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili.

L’elenco definito dall'allegato IV è esaustivo per le categorie di macchine riportate, ma non per tutte le macchine, ad esempio punto 1, relativo a macchine seghe circolari per la lavorazione del legno e di materiali con caratteristiche fisiche similari, che quindi possono essere varie.

Estratto
...



.
...

 



Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT dei punti 14 e 15

"I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica di cui al punto 14, comunemente noti come “alberi di presa di forza” (PTO) sono componenti amovibili di trasmissione dell’energia fra la macchina semovente o un trattore e la macchina azionata, ad esempio una macchina agricola trainata – cfr. § 45: commenti sull’articolo 2, lettera f).

I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica devono sempre essere immessi sul mercato insieme con un riparo adeguato.
I ripari per i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica possono anche essere immessi sul mercato singolarmente, come componenti di sicurezza - tali ripari sono coperti dal punto 15."




Commento Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT del punto 16

"I ponti elevatori per veicoli di cui al punto 16 sono ponti elevatori fissi, mobili o amovibili progettati per il sollevamento di veicoli interi da terra allo scopo di effettuare ispezioni e lavorare sopra o sotto il veicolo mantenuto in posizione sollevata. I ponti elevatori per veicoli a corsa corta non destinati a lavorare al di sotto dei veicoli non sono coperti dal punto 16.
Essi comprendono le macchine destinate alla manutenzione di veicoli quali, ad esempio, automobili, motociclette, motoslitte, autocarri, autobus, tram, vagoni ferroviari e carrelli industriali.
Essi includono anche gli insiemi di dispositivi di sollevamento inseriti in un sistema sincronizzato di sollevamento dell’aeromobile ai fini di ispezione o manutenzione."

...

Indice

1. Premessa
2. Macchine Allegato IV
3. Procedure - Valutazione conformità
3.1 Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
3.2 Esame CE del tipo
3.2.1 Domanda d’esame CE del tipo
3.2.2 Contenuto dell’esame CE del tipo
3.2.3 L’attestato di esame CE del tipo
3.3 Garanzia qualità totale
3.3.1 Domanda di valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.2 Obiettivi e contenuto del sistema di garanzia qualità totale
3.3.3 Valutazione del sistema di garanzia qualità totale
3.3.4 Vigilanza sul sistema di garanzia qualità totale
3.3.5 Attuazione e modifica del sistema di garanzia qualità totale
4. Dichiarazione CE di conformita'
5. Marcatura CE

Bibliografia

Allegati

Fonti:
1. Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2006/42/CE 
2. Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - 2010 IT

Certifico Srl IT - Rev. 00 2017

Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Allegato riservato Focus macchine All. IV Procedura marcatura CE.pdf
Certifico Srl. - Rev. 00 2017
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Manuale Istruzioni Uso Manutenzione Gru bandiera

ID 1505 | | Visite: 41001 | Documenti Riservati Marcatura CE

ID 1505 MIUM Gru a Bandiera

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione Gru a Bandiera / Ed. Agosto 2021

ID 1505 | Aggiornamento del 13.08.2021

Modello di Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione è strutturato in accordo con:

Direttiva Macchine 2006/42/CE All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

[box-info] Dettagli versione Rev. 2.0 2021:

- aggiornato il modello di manuale con l'Ed.13 del prodotto "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021";
- aggiornati riferimenti legislativi/normativi;
- aggiornato contenuto manuale in accordo alla norma tecnica UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere". [/box-info]

Nella realizzazione delle le gru a bandiera devono essere prese in considerazione le seguenti norme e regole tecniche:

[panel]

1. Norme e riferimenti per la struttura del manuale

Direttiva Macchine 2006/42/CE  All. 1 p. 1.7.4;
- UNI EN ISO 20607:2019 Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione;
- UNI EN ISO 12100:2010 p.6.4: Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio;
- UNI 10653:2003 Documentazione Tecnica - Qualità della documentazione tecnica di prodotto;
- UNI 10893:2000 Documentazione tecnica di prodotto - Istruzioni per l'Uso - Articolazione ed ordine espositivo del contenuto;
- EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Preparation of information for use (instructions for use) of products - Part 1: Principles and general requirements;
- UNI/TS 11192:2006 Documentazione tecnica di prodotto destinata all'utente - Criteri per la classificazione;
- UNI EN 16851:2021 "Gru - Sistemi di gru leggere".

2. Norme di tipo B/C principali armonizzate Direttiva 2006/42/CE Macchine

- CEI EN 60204-1:2018 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali;
- UNI EN 16851:2021 Gru - Sistemi di gru leggere (armonizzata EN 16851:2017 Gru - Sistemi di gru leggere);
- CEI EN 60204-32:2009 Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine;
- UNI EN 13001-1:2015 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto principi e requisiti generali”;
- UNI EN 13001-2:2021 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto azioni dei carichi” (armonizzata UNI EN 13001-2:2014“Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto azioni dei carichi”);
- UNI EN 13001-3-1:2018 “Apparecchi di sollevamento -Criteri generali per il progetto stati limite e verifica della sicurezza delle strutture di acciaio”.

3. Altre Norme e Riferimenti

- ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”;
- UNI ISO 4310:2021 “Apparecchi di sollevamento – Codice e metodi di prova”;
- UNI ENV 1993-1-1:2014 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali e regole per gli edifici”;
- UNI ENV 1993-1-4:2021 “Progettazione delle strutture di acciaio: Regole generali – Criteri supplementari per acciai inossidabili”.

4. Classi Servizio

Determinazione classe di servizio in accordo alla ISO 4301:2016 “Apparecchi di sollevamento – Classificazione”.

5. Info Direttiva macchine

Tutte le gru a bandiera devono essere progettate in considerazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza di cui all’Allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, in relazione a quanto previsto all’Allegato VII della Direttiva stessa. Inoltre, gli eventuali equipaggiamenti elettrici delle gru a bandiera devono essere conformi alla Direttiva Bassa Tensione 2014/30/UE ed alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/35/UE.

[/panel]

Elaborato sul Modello "CM09 - MIUM & MIA SUITE 2021"
Realizzazione Certifico S.r.l. 2021

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Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Fascicolo Tecnico Gru bandiera Ed. 6.0 2021
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Certifico MIUM & MIA SUITE Ed. 13.0 2021
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]

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Illustrazioni corretta progettazione igienica macchine alimentari: EN 1672-2 Allegato A/B

ID 2024 | | Visite: 22082 | Documenti Riservati Marcatura CE

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico

Illustrazioni di corretta progettazione igienica di macchine alimentari / UNI EN 1672-2:2021

ID 2024 | Rev. 1.0 del 02.07.2022 / Documento completo allegato

Illustrazioni di igiene e pulibilità di macchine alimentari di cui allegato B della norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) che ha sostituito l'Ed. 2009.

UNI EN 1672-2:2021
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità (*)  

[box-warning](*) EC 1-2022 UNI EN 1672-2:2021

Errata corrige 1 del 29/03/2022 alla UNI EN 1672-2:2021 

Il titolo diventa “Macchine per l’industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene e pulibilità” [/box-warning]

La norma stabilisce i requisiti di igiene e di pulibilità comuni alle macchine e ai componenti delle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per eliminare o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti ad un livello accettabile.

Annex A Examples of machinery which can be covered by this document
...

Annex B  Examples of hygiene risks and acceptable solutions

...

UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 14

 

Key
1 product-lubricated bearing

Figure B.14 — Bearing and shaft entry point

...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 16

Key
a dead space, air trap and condensation
b Short T-piece
c dimension ≤ inner pipe diameter
1 probe
2 swept T-piece

Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
...
UNI N 1672 2 2021 Macchine per l industria alimentare   Illustrazioni di corretto design igienico   Fig  B 21

Key
1 foot plate
2 threaded rod
3 seals

Figure B.21 — Height-adjustable foot
...

Figure B.1 — Accessibility and cleanability
Figure B.2 — Joints
Figure B.3 — Welded joints
Figure B.4 — Permanent joints – welded pipes
Figure B.5 — Dismountable joints (hygiene risk)
Figure B.6 — Dismountable joints (acceptable)
Figure B.7 — Dismountable joints
Figure B.8 — Seals (O-rings)
Figure B.9 — Drainage of vessel
Figure B.10 — Drainage of pump
Figure B.11 — Drainage of pipelines
Figure B.12 — Internal angles and corners
Figure B.13 — Bearing and shaft entry point
Figure B.14 — Bearing and shaft entry point
Figure B.15 — Instrumentation (e.g. temperature, pH, turbidity measurement
Figure B.16 — Instrumentation (pressure gauges)
Figure B.17 — Horizontal frameworks related to the mounting position
Figure B.18 — Control device with a durable cover (schematic figure)
Figure B.19 — Acceptable hinges
Figure B.20 — Turn locks
Figure B.21 — Height-adjustable foot

La norma EN 1672-2:2020 (UNI 2021) non è, alla data, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

La norma EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009) è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Il file CEM importabile in CEM4 (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu (su EN 1672-2:2005+A1:2009 (UNI 2009)

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 02.07.2022 UNI EN 1672-2:2021 Certifico Srl
0.0 06.11.2015 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2 Macchine industria alimentare / Valutazione del rischio alimentare
UNI EN 1672-2:2021
EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti
EN ISO 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - File CEM[/box-note]

Le nuove Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016: i Modelli per tipologie di Prodotto

ID 2179 | | Visite: 197262 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazioni CE

Modelli di Dichiarazioni CE di Conformità Direttive/Regolamenti di Prodotto / Update Luglio 2023

ID 2179 | Ultima Revisione 15.0 del 31.07.2023

Download Tabella Modelli Dichiarazioni CE/UE di Conformita' Rev. 15.0 2023

[box-info]Ultima Revisione 15.0 del 31 Luglio 2023

Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) batterie in accordo con l'Allegato IX Regolamento (UE) 2023/1542[/box-info]

I Modelli doc compilabili disponibili in relazione alla tipologia di Prodotto per le nuove Direttive EMC/BT/ATEX recepite il 18/19 Maggio 2016 (vedi) e altre Direttive/Regolamenti di Prodotto (Direttiva Click).

Le nuove Direttive di Prodotto 2014/2016 sono entrate definitivamente in vigore con i decreti di recepimento il 18/19 Maggio 2016, i Regolamenti dal 2018 al 2023, le nuove Dichiarazioni UE di Conformità possono menzionare più Direttive/Regolamenti (se le tipologie di Prodotto interessate sono sottostanti contemporaneamente a più di una Direttiva/Regolamento, da valutare di caso in caso).

Vedi Direttiva Click

Invitiamo i Gentili Clienti e Ospiti ad aggiornare i format secondo quanto indicato nelle Nuove direttive/Regolamenti, i modelli doc compilabili disponibili sono al momento per:

Dichiarazione di conformit  UE Regolamento  UE  2023 1542 Batterie

Regolamento (UE) 2023/1542

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Download Modello DdC
Cover Dichiarazione UR di conformit  macchine Regolamento 2023 1230  

Regolamento (UE) 2023/1230

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Cover Dichiarazione di incorporazione quasi macchine Regolamento 2023 1230

Regolamento (UE) 2023/1230

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Download Modello DdI

Dichiarazione di conformit  UE Regolamento  UE  2016 424 Impianti a fune

Regolamento (UE) 2016/424

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81/1 del 31.3.2016)

Download Modello DdC

Dichiarazione conformita   direttiva MED

Direttiva 2014/90/UE

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio

Download Modello DdC

Dichiarazione CE di Conformit  Giocattoli

Direttiva 2009/48

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. 

Download Modello DdC

Direttiva 2014/29/UE

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Download Modello DdC

Regolamento (UE) 2016/426 | GAR

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Download Modello DdC

 

Cover dichiarazione conformita MDR

Regolamento (UE) 2017/745 | MDR

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Direttiva 2000/14/CE | OND

Direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, comunemente detta “OND” (Outdoor Noise Directive), riguarda le macchine rientranti in direttiva macchine 2006/42/CE, semoventi o mobili, destinate a funzionare all’aperto, recepita in Italia con il D. Lgs. 4 settembre 2002 n. 262.

Download Modello DoC

Regolamento (UE) 305/2011 | CPR

Regolamento (UE) N. 305/2011
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Download DoP

Dispositivi Protezione Individuale | DPI

Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Download Modello DdC

Direttiva Macchine | BT | EMC

Direttiva 2006/42/CE - MD
Direttiva 2006/42/CE del consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Direttiva 2014/35/UE - BT (1)
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Download Modello DdC

(
1) La conformità alla Direttiva BT è ridondante, comunque corretta

Apparecchi elettrici BT | EMC

Direttiva 2014/35/UE - BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

Direttiva 2014/30/UE - EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva 2011/65/UE - RoHS III
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Download Modello DdC

Attrezzature a Pressione PED

Direttiva 2014/68/UE - PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Download Modello DdC

Apparecchi ATEX

Direttiva 2014/34/UE - ATEX Prodotti
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Download Modello Dd

Direttiva RoHS III

Direttiva 2011/65/UE RoHS III
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Download Modello DdC

Direttiva RED

Direttiva 2014/53/UE - RED (Radio Equipment Directive)
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

Download Modello DdC

                                                             

Direttiva Ascensori

Direttiva 2014/33/UE | LIFT
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)

Download Modello DdC

Direttiva Strumenti di misura | MID

Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

Download Modello DdC

Cover dichiarazione conformita Strumenti per pesare 2020

Direttiva Strumenti per pesare a funz. non autom.

Direttiva 2014/31/UE
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Download Modello DdC

 Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
15.0 31 Luglio 2023

- Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) batterie Regolamento (UE) 2023/1542

Certifico Srl - IT
14.0 02 Luglio 2023

Modello di Dichiarazione di Conformità (UE) di macchine e prodotti correlati Regolamento (UE) 2023/1230
Modello di Dichiarazione di incorporazione (UE) di quasi-macchine Regolamento (UE) 2023/1230

Certifico Srl - IT 
13.0 25 Giugno 2023 Modello di Dichiarazione UE di Conformità Impianti a fune Regolamento (UE) 2016/424 Certifico Srl - IT
12.0 09 Luglio 2021 Modello Regolamento (UE) 2017/745 "MDR" - Dispositivi medici" Certifico Srl - IT
11.0 11 Novembre 2020 Modello Direttiva 2014/90/UE "MED"
Modello Direttiva 2009/48/CE "Giocattoli"
Certifico Srl - IT
10.0 20 Gennaio 2020 Modello Direttiva 2014/29/UE "Recipienti semplici a Pressione"
Modello Direttiva 2014/32/UE "Strumenti di misura"
Modello Direttiva 2014/31/UE "Strumenti per pesare a funz. non aut."
Certifico Srl - IT
9.0 22 Luglio 2019 Modello Apparecchi elettrici - EMC | BT | RoHS III Certifico Srl - IT
8.0 18 Luglio 2019 Modello Direttiva 2011/65/UE - RoHS III Certifico Srl - IT
7.0 02 Luglio 2018 Modello Direttiva 2014/68/UE - PED Certifico Srl - IT
6.0 05 Aprile 2018 Modello Regolamento (UE) 2016/426 "GAR" - Apparecchi a gas" Certifico Srl - IT
5.0 23 Gennaio 2018 Modello Regolamento (UE) 2017/745 "MDR" - Dispositivi medici" Certifico Srl - IT
4.0 05 Dicembre 2017 Modello Direttiva 2000/14/CE "OND - Emissione acustica macchine
all'aperto"
Certifico Srl - IT
3.0 05 Ottobre 2017 Modello Regolamento (UE) 305/2011 "CPR - Prodotti Costruzione" Certifico Srl - IT
2.0 29 Giugno 2017 Modello Direttiva 2014/53/UE "Apparecchiature radio RED" Certifico Srl - IT
1.0 30 Maggio 2017 Modello Direttiva 2014/33/UE "Ascensori" Certifico Srl - IT
0.0 08 Marzo 2017 Aggiornati i Modelli delle nuove
Dichiarazioni di Conformità UE 2014/2016
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Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

ID 3256 | | Visite: 49438 | Documenti Riservati Marcatura CE

Marcatura e Informazioni Guanti di Protezione EN 420

Breve guida alla Marcatura ed Informazioni dei guanti di protezione in accordo con la norma EN 420 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Il nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE dal 20 Aprile 2016, con periodo transitorio fino 21 Aprile 2018, al  norma la marcatura CE di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, l'applicazione delle Norme armonizzate è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS del Regolamento.

[box-warning]Norma EN 420:2010 sostituita dalla norma EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

Vedi documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020[/box-warning]

La norma EN 420 definisce i requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto;
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

Estratto:
...

Marcatura e Informazioni

Tutte le informazioni devono essere precise e comprensibili e fornite nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese di destinazione.

Marcatura del guanto
Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni: a) nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato;
b) designazione del guanto (nome commerciale o codice che permetta all'utilizzatore di identificare chiaramente il prodotto nella gamma offerta dal rappresentante
autorizzato/fabbricante);
c) designazione della taglia; .
d) se pertinente, la marcatura in conformità al punto 7.2.3;
e) dove il guanto sia conforme ad una o più norme europee specifiche (vedere bibliografia), il(i) pittogramma(i) appropriato(i) alla( e) norma(e) (vedere appendice B).
Ogni pittogramma deve essere accompagnato dal riferimento della norma specifica applicabile e dai livelli di prestazione (vedere punto 7.3.5) che devono essere sempre nella stessa sequenza fissa cosi come definito nella norma corrispondente.

La marcatura deve essere applicata in modo tale da essere visibile, leggibile e indelebile
per tutta la durata di vita prevista del guanto. Indicazioni o diciture che potrebbero essere confuse con le indicazioni di cui sopra non devono essere applicate sui guanto.

Se non e possibile effettuare la marcatura sui guanto a causa delle caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere applicata sull'imballaggio.

Deve essere utilizzato un pittogramma solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della corrispondente norma specifica. Si deve evidenziare che anche le informazioni devono essere lette, aggiungendo una i, che significa informazioni, unitamente alla serie di pittogrammi (vedere il pittogramma corrispondente nell'appendice B).
...

Dove applicabile in conformità al punto 7.2.2 e), pittogramma(i) indicante(i) le categorie di pericolo seguite, se applicabile, dai livelli di prestazione.

0     indica che il guanto si colloca sotto il livello minima di prestazione per lo specifico pericolo individuale;
X indica che il guanto non e stato sottoposto alia prova oppure che il metodo di prova non sembra idoneo per la progettazione o materiale del guanto.

Inoltre, deve essere fornita uria spiegazione di base per aiutare la comprensione dei corrispondenti livelli di prestazione e deve(devono) essere indicata(e) la(e) norma(e)alla(e) quale(i) si riferiscono.

Esempio per guanto di protezione per l’uso contro pericoli termici:

 

Segue

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2016
Licenza UNI

Fonte: UNI
UNI EN 420 - Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-420-2010.html


Collegati

[box-note]Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425[/box-note]

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Allegato riservato Marcatura e Informazioni Guanti di protezione EN 420.pdf
Certifico Srl. - 2016
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EU general risk assessment methodology

ID 2359 | | Visite: 13468 | Documenti Marcatura CE UE



EU general risk assessment methodology

This EU general risk assessment methodology implements Article 20 of Regulation (EC) No 765/2008.

This provision obliges Member States to ensure that products which present a serious risk requiring rapid intervention, including a serious risk the effects of which are not immediate, are recalled, withdrawn or that their being made available on their market is prohibited, and that the Commission is informed without delay thereof, in accordance with Article 22.

Article 20 specifies that the decision whether or not a product represents a serious risk must ‘be based on an appropriate risk assessment which takes account of the nature of the hazard and the likelihood of its occurrence’.

Therefore the objective of this methodology is to provide guidance to authorities on when rapid intervention is needed, whether a RAPEX notification should be made and on which measures to take in relation to the non-conformity of a product (proportionality).

The methodology builds on the RAPEX Guidelines, developed within the framework of the Directive on General Product Safety (GPSD) and extends them in two respects:

1) to make sure that the broader categories of public risk protected under EU harmonization legislation can be taken into account (see section 2.2 below);
2) to reflect the specific legal requirements on harmonised products (see sections 3.1 and 3.2).

In particular the risk assessment of a harmonised product does not replace the evaluation of the compliance of the product with the requirements laid down in EU legislation and the relevant harmonised standards. Product compliance or non-compliance remains the basis on which authorities decide whether corrective action is needed.

The risk assessment of a harmonised product complements the product compliance evaluation, as it allows the assessment of how serious the possible consequences of non-compliance could be. It therefore helps to determine the most appropriate type of follow up (rapid intervention, RAPEX notification, proportionate corrective action). More details on possible corrective action depending on the level of risk are given in section 4.

The risk assessment of a harmonised product is inherently linked to the evaluation of its compliance with legal requirements.

The application of this methodology does not entitle risk assessors to make abstraction of or freely interpret the applicable legal requirements and standards, which reflect the choice of the EU legislator as to the acceptable level of product risk. The application of the proposed methodology also adds transparency to the authority’s decisions. An economic operator may be able to better understand an authority’s risk management decision if he is able to understand the risk assessment considerations made by the authority.

This methodology is intended to assist market surveillance authorities when they assess the compliance of products that are subject to Union harmonization legislation.

1. PURPOSE AND SCOPE OF APPLICATION OF THE METHODOLOGY
2. BASIC PRINCIPLES FOR A GENERAL RISK ASSESSMENT METHODOLOGY
2.1. Terminology
2.2. A generalisation of existing methodologies beyond health and safety
2.3. The relevant phases of risk assessment
3. RISK ASSESSMENT PROCESS
3.1. Step 1: Defining the Product
3.2. Step 2: Identifying the hazard(s)
3.3. Step 3: Identifying the subject at risk
3.4. Step 4: Describing how the hazard may harm the subject, i.e. the relevant harm scenario
3.5. Step 5: Determining the potential harm
3.6. Step 6: Determining the severity of harm
3.7. Step 7: Determining the probability of harm
3.8. Step 8: Determining the risk level by combining the severity of harm and the probability of that harm occurring in the scenario described
3.9. Uncertainty concerning risk assessment
4. FROM RISK TO ACTION

European Commission 2016

Regolamento (CE) N. 765/2008

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Allegato riservato EU general risk assessment methodology.pdf
European Commission 2016
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Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | | Visite: 8329 | Guide Nuovo Approccio

Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | 07.03.2017

Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) n. 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.

01 March 2017

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1148
Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi[/box-note]

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Allegato riservato Guidelines marketing and use of explosives precursors.pdf
EU 2017
663 kB 21

Vademecum bombole Acetilene

ID 3638 | | Visite: 48515 | Documenti Riservati Marcatura CE

Vademecum  bombole Acetilene

Vademecum bombole trasportabili Acetilene / Update Rev. 4.0 2025

ID 3638 | 09.07.2025 Rev. 4.0 2025 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di Acetilene disciolto (N. CE 200-816-9), rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.

Rev. 4.0 del 09.07.2025

[panel]Update Rev. 4.0 del 09 Luglio 2025
- Aggiornamento ADR 2025
- Istruzione P200 - ADR 2025
[/panel]

_________

1. Premessa
2. Disposizioni TPED – Bombole acetilene
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi dei importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.4 Rivalutazione della conformità
2.5 Marchio π
3. Disposizioni ADR - Bombole acetilene
3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
3.2 Marcatura dei pacchi di bombole
3.3 Progettazione e costruzione
3.4 Equipaggiamento di servizio
3.5 Trasporto bombole acetilene
3.6 Imballaggio - Recipienti per gas
3.6.1 Istruzioni di imballaggio
3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto
3.6.3 Colorazione dell’ogiva
3.7 Pannellatura veicolo
4. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia

Preview

La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:

- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:

attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)

- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le

cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori

- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...

3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Figura 4

Figura 4 – Procedure di valutazione di conformità

Figura 5

Figura 5 – Procedure di valutazione di conformità

(*) 
ADR 2021 Capitolo 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire

...
2.5. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.

Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.

Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.

È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.

Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:


...

3. Disposizioni ADR - Bombole Acetilene

3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili

I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.

Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.

A. Devono essere apposti i marchi di certificazione seguenti:

a) Marcatura TPED

Il marchio  è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

Esempio: π 00000

b) la norma tecnica utilizzata per la progettazione, la costruzione e le prove;

NOTA: Per le bombole di acetilene deve essere apposto anche il marchio della norma ISO 3807

c) la o le lettere indicanti il paese d'approvazione conformemente al simbolo distintivo utilizzato nei veicoli in circolazione stradale internazionale;

NOTA: Ai fini di tale marchio, per «paese d'approvazione» si intende il paese dell'autorità competente che ha autorizzato il controllo e la prova iniziali del recipiente individuale al momento della fabbricazione. 

 d) il simbolo distintivo o il punzone dell'organismo di controllo depositato presso l'autorità competente del paese che ha autorizzato la marcatura;

 e) la data e l'anno (4 cifre) del controllo iniziale seguito dal mese (due cifre) separate da una barra obliqua (cioè: "/").

NOTA: Quando la conformità di una bombola di acetilene è valutata conformemente al 6.2.1.4.4 b), e quando l'involucro della bombola e la bombola stessa non sono valutati dagli stessi organismi di controllo, devono essere apposti entrambi i rispettivi simboli distintivi (comma d). Deve essere indicata solo la data di controllo iniziale (comma (e)) della bombola di acetilene completa. Tuttavia, se il paese di approvazione dell'organismo incaricato dei controlli iniziali è diverso da quello dell'organismo incaricato delle prove iniziali, deve essere apposto un secondo simbolo distintivo (comma(c)).

B. Devono essere apposti i marchi operativi seguenti:

f) la pressione di prova in bar, preceduta dalla lettera "PH" e seguita dalla lettera "BAR";
...

Nel caso di recipienti a pressione per il n. ONU 1001 acetilene disciolto e per il n. ONU 3374 acetilene senza solvente, almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola, e per i recipienti a pressione inferiori a 1 kg, due decimali dopo la virgola;
...

C. Devono essere apposti i seguenti marchi di fabbricazione:

m) identificazione della filettatura della bombola;
...

Esempio di marchi iscritti su una bombola per gas:


...

3.5 Trasporto bombole acetilene

L’acetilene è un gas altamente infiammabile, endotermico che può decomporsi con estrema violenza. L’acetilene viene stoccato in bombole contenenti una massa adsorbente inerte, impregnata di solvente, che consente all’acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.

Le bombole di ACETILENE piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’acetilene è appartenente alla:

Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 4F
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 662
Istruzione di Imballaggio: P200

https://www.certificoadr.com/
...

3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto





1. Etichettatura secondo ADR

(N. 2.1) Gas infiammabili

Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore

2. Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP

Acetilene classificazione N. CE 200-816-9

Avvertenza (CLP): Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP): H220 Gas altamente infiammabile.

Consigli di prudenza Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione: P377  In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato.

Pittogramma di pericolo GHS02

Avvertenza (CLP): Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP): H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410: Proteggere dai raggi solari.

Pittogramma di pericolo GHS04

a. N° ONU e denominazione del gas
b. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
c. simboli di pericolo
d. frasi di rischio
e. consigli di prudenza
f. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".



Legenda etichetta:

a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".

...

3.6.3 Colorazione dell’ogiva

La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.


...

3.7 Pannellatura veicolo

Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).

I pannelli di pericolo previsti da ADR sono di due tipi:

- Pannelli di segnalazione (senza indicazione del pericolo): semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione (né scritte, né numeri, né altro).
Segnalano soltanto la presenza sul veicolo, o sulla cisterna, ecc., di sostanze pericolose, senza precisare il tipo né la natura del pericolo connesso.

Pannelli di identificazione pericolo: con colore e dimensioni uguali ai precedenti e, in più, due numeri:



Numero Kemler 239: gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

Un semplice criterio per l'utilizzazione dei pannelli di pericolo e il seguente:

- quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC, bombole, ecc.), sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio senza numeri;




- quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterne, occorrono anche i pannelli di identificazione del pericolo.

Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:



...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...

Ispezioni periodiche

UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche

Controlli durante il riempimento

UNI EN ISO 13088:2021 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

UNI EN ISO 11372:2012 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

...

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2025
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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 Luglio 2025 - Aggiornamento ADR 2025
- Istruzione P200 - ADR 2025
Certifico Srl
3.0 Aprile 2024 - Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
Certifico Srl
2.0 Marzo 2021 ADR 2021
Aggiornamento norme tecniche
Certifico Srl
1.0 Febbraio 2020 Aggiornamento norme tecniche Certifico Srl
0.0 Marzo 2017 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento singolo

Documento compreso Abbonamento Tema Marcatura CE

Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
UNI EN ISO 10462:2019[/box-note]

Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

ID 3701 | | Visite: 8015 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

Elenco delle Linee Guida CIG.

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Marzo 2012)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 2.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

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Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Aggiornamenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

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Certifico Srl. - Rev. 2.0 2017
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EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti

ID 1620 | | Visite: 30694 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 1672-2: requisiti di igiene di macchine alimentari

ID 1620 | 06.09.2018

EN 1672-2:2005 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene

Testo dei requisiti

Armonizzata Direttiva Macchine 2006/42/CE

La norma stabilisce i requisiti di igiene comuni alle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per escludere o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti.

Le zone dell'impianto definite dalla norma 
non devono essere confuse con quelle definite in altre norme (per esempio norme elettrotecniche), sono infatti:

Zona alimentare: superfici del macchinario esposte agli alimenti e da cui gli alimenti o altri materiali possono defluire, sgocciolare, diffondersi o essere rimandati (ritornare) negli alimenti o nel contenitore degli alimenti (vedere figura A.1).

Zona spruzzi: zona composta da superfici sulle quali gli alimenti possono schizzare o ricadere nelle normali condizioni di utilizzo senza ritornare negli alimenti (vedere figura A.1). 

Zona non alimentare

Zona non alimentare: tutte le zone diverse da quelle specificate sopra (vedere figura A.1).  

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI.

Si segnala EVS Ente normazione Estonia con la consultazione.

Rev. 1.0 2015

Il file CEM importabile in CEM4

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

 

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2:2021
Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari - EHEDG[/box-note]

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Allegato riservato EN 1672-2 2005 Testo Requisiti.pdf
Testo Requisiti
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Targa marcatura CE macchine: Requisiti e caratteristiche

ID 2386 | | Visite: 97198 | Documenti Riservati Marcatura CE



Targa marcatura CE macchine: Requisiti e caratteristiche

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata pubblicata oltre dieci anni fa ed è entrata in vigore da dicembre 2009, il presente approfondimento è rivolto a tutti i costruttori di macchine ed ha lo scopo di chiarire i requisiti relativi alla marcatura CE da apporre su una macchina.

L'allegato III della Direttiva Macchine, la marcatura CE, stabilisce i requisiti:

ALLEGATO III
Marcatura "CE" La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:


In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.

I vari componenti della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore ai 5 mm.

Le dimensioni minime sono soggette a deroga per le macchine di piccole dimensioni;

La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

La marcatura CE è normalmente applicata su una macchina per mezzo di una piastra metallica (1), ma, ad esempio per i componenti di sicurezza che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (Allegato V), in genere la marcatura CE e le relative informazioni sono stampate (2) sullo stesso.

Il metodo di marcatura deve risultare permanente, così come il collegamento della piastra alla macchina, in particolare la guida ufficiale suggerisce la saldatura, rivettatura (3) o incollaggio, i giunti con bullonature passanti o bullonatore filettate (4) non sono da utilizzare in quanto potrebbero essere facilmente rimosse.



Le informazioni da inserire, non solo solo quelle...(segue in allegato)


Direttiva macchine 2006/42/CE:
- Allegato III
- Allegato I P.to 1.7.3
- Guida Ufficiale UE

Certifico Srl - IT
©Copia autorizzata Abbonati

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Allegato riservato Targa marcatura CE macchine - Rev. 1.0 2016.pdf
Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2016
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Decreto 1 dicembre 2004 n. 329

ID 3678 | | Visite: 37749 | Direttiva PED

Decreto 329 2004 Messa servizio PED

Decreto 1 dicembre 2004 n. 329

ID 3678 | 25.02.2017 / In allegato

Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.

(GU n.22 del 28.01.2005 - SO n. 10)

Entrata in vigore: 12/2/2005

[panel]Nota Regolamento

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 93

...
Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro della salute, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione.
In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezzature degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate:

a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.

2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.[/panel]

Collegati
[box-note]
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

RAPEX Report 8 del 24/02/2017 N.19 A12/0191/17 Francia

ID 3671 | | Visite: 5152 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 8 del 24/02/2017 N.19 A12/0191/17 Francia

Approfondimento tecnico: Pialla elettrica

Il prodotto, di marca Metabo, Mod. Ho 0882, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-14.

La protezione presente non copre completamente le lame sul lato della pialla o la parte inutilizzata della testa di taglio.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione

I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:

− ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure

− ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure

− dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure

− una combinazione di quanto sopra.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l’intervento dell’operatore, detti elementi devono essere muniti di:

− ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l’accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e

− ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l’accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 8 del 24_02_2017 N. 19 A12_0191_17 Francia.pdf
Pialla elettrica
274 kB 16

EN 474-1:2009 Sicurezza Macchine movimento terra

ID 1530 | | Visite: 18432 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 474-1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali - EN

File CEM importabile CEM4

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 474-1:2006+A1 (edizione febbraio 2009).

La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e trivelle ad azione orizzontale. La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l'uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.

Attenzione file CEM su norma Ed. 2009 sostituita da: EN 474-1:2006+A4:2013 (UNI EN 474-1:2013-11)

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-474-1-2013-11.html

Download File CEM importabile CEM4

Download File CEM importabile CEM4 | cem4.eu

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Allegato riservato EN 474-1 Macchine movimento terra Testo Requisiti.PDF
Testo Requisiti
126 kB 80

EN 842:2008 Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

ID 1756 | | Visite: 12542 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN 842:2008 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

Testo Requisiti punti 3,4,5,6

La norma descrive i criteri per la percezione di segnali visivi di pericolo nell'area in cui è previsto che persone percepiscano tali segnali e reagiscano ad essi. La norma specifica i requisiti di sicurezza ed ergonomici e le corrispondenti misurazioni fisiche e il controllo visivo soggettivo.

L'applicazione della Norma è Presunzione di Conformità ai RESS (Allegato ZB) della Direttiva macchine 2006/42/CE p.:

- 1.1.6; 
- 1.2.2;
- 1.7.1;
- 1.7.1.2; 
- 1.7.2; 
- 3.6.1.

Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-842-2009.html

Tutti i file CEM

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Allegato riservato EN 842 2008 Testo requisiti.pdf
Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
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Regolamento Delegato (UE) 2015/1094

ID 3608 | | Visite: 5250 | Direttiva Ecodesign

Regolamento Delegato (UE) 2015/1094

Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 maggio 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(GU L 177 del 8.7.2015)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]

I componenti e sistemi laser: Tabella direttive applicabili

ID 3532 | | Visite: 11405 | Documenti Riservati Marcatura CE

I componenti e sistemi laser: casi direttive applicabili: Machinery, BT, EMC

Il Documento presenta una tabella di corrispondenza di prodotti tipici laser e direttive applicabili e un allegato con spiegazioni e giustificazioni supplementari, nonché riferimenti bibliografici

(Click Zoom)

I componenti e sistemi laser presentano un elevato livello di innovazione e sono nel frattempo parte di molti sistemi di lavoro moderni nel campo della ricerca e dell'industria.

La legislazione europea mercato interno fornisce il quadro giuridico per un livello di sicurezza costante di prodotti messi a disposizione sul mercato europeo.

Ci sono norme europee specifiche per quanto riguarda la sicurezza di alcune categorie di prodotti, come la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE o alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Inoltre, può essere necessario applicare altre direttive europee, oltre alla Direttiva Macchine, in particolare nei casi di altri rischi oppure o di aspetti che sono solo parzialmente sono coperti dalla Direttiva Macchine, ad esempio la direttiva sulle attrezzature a pressione, la direttiva ATEX o la direttiva EMC.

Per i prodotti che non rientrano nelle Direttive Nuovo Approccio si applica la Direttiva  generale sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE.

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una panoramica delle direttive applicabili in termini di rilevanza per i prodotti laser tipi, il problema principale è di presentare quali prodotti sono soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Questo documento dovrebbe servire come linea guida per tutte le parti interessate nel campo della costruzione e produzione, per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti laser, nonché per la sorveglianza del mercato e le autorità di test.

Rif.

- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Federal Institute For Occupational Safety and Health (BAuA)
Germany 2015

Fascicolo Tecnico Direttiva LV - Esempio laser

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Allegato riservato Table Laser products EU directives Machinery - LV.pdf
 
586 kB 155

Decreto 3 marzo 2017

ID 3759 | | Visite: 6896 | Direttiva RoHS II

 

Decreto 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
26 Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.
Scade il 30 giugno 2021

26. Piombo in
- saldature per circuiti stampati,
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,
- saldature per la connessione di fili e cavi,
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021

b) il punto 31 è soppresso:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31 ------------ ----------- Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2021


c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31-bis Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»
------------- ------------

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

  Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
43 Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 -------- --------

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

GU 62 del 15.03.2017

Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine: EN ISO 14159 Allegato B

ID 1961 | | Visite: 18744 | Documenti Riservati Marcatura CE



Illustrazioni di corretta progettazione igienica delle macchine (Parte I)

ID 1961 | 14.03.2017 / In allegato

EN ISO 14159 
Sicurezza del macchinario
Requisiti relativi all'igiene per la progettazione del macchinario - Allegato B (informativo)

Le Figure da B.1 a B.14 mostrano esempi di soluzioni o esempi di problemi particolari per una corretta progettazione igienica.

In molti casi, soluzioni alternative per un equivalente livello di progettazione igienica, potrebbero non essere trovate.

Buoni esempi di progettazione igienica sono illustrati sul lato sinistro della pagina (accettabili) e cattivi esempi sul lato destro (rischio igiene).
...

Es: Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)


Zoom
...

Es: Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti


Zoom
...


Figura B.1 - Drenaggio di vasi
Figura B.2 - Drenaggio di tubazioni
Figura B.3 - Spazio morto
Figura B.4 - Giunti permanenti (giunti saldati/ giunti incollati)
Figura B.5 - Giunti smontabili
Figure B.6 - Angoli interni
Figura B.7 - Compressione controllata e dilatazione termica degli elastomeri e polimeri
Figura B.8 - Progettazione di elementi di fissaggio
Figure B.9 - Progettazione alberi di entrata
Figura B.10 - Cuscinetti lubrificati
Figure B.11 - Apertura coperchi
Figura B.12 - Quadro supporti
Figura B.13 - Pavimenti e rivestimenti supporti
Figure B.14 - Accessibilità degli equipaggiamenti

La norma EN ISO 14159:2008 è armonizzata per la Direttiva macchine ed è Presunzione di Conformità al RESS 2.1 Macchine alimentari e Macchine per prodotti cosmetici e farmaceutici (Annex ZB)

Elaborato Certifico Srl - IT 2015

Disponibile un estratto Utenti registrati, documento completo Abbonati marcatura CE

Il file CEM importabile in Certifico Macchine 4

Il file CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 14159 Requisiti di igiene machine - Illustrazioni di corretto design igienico - Estratto.pdf
Illustrazioni di corretta progettazione igienica - Estratto
327 kB 452
Allegato riservato EN ISO 14159 Requisiti di igiene machine - Illustrazioni di corretto design igienico.pdf
Illustrazioni di corretta progettazione igienica
613 kB 272

EN ISO 13857:2008 Distanze di sicurezza zone pericolose arti

ID 327 | | Visite: 31289 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13857:2008 Distanze sicurezza zone pericolose arti

Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori 

La presente norma internazionale stabilisce i valori delle distanze di sicurezza, in ambienti industriali e non industriali, per impedire il raggiungimento di zone pericolose del macchinario. Le distanze di sicurezza sono appropriate per strutture di protezione.

La norma fornisce inoltre informazioni sulle distanze per impedire il libero accesso con gli arti inferiori (vedere punto 4.3).

La presente norma internazionale si riferisce a persone a partire dai 14 anni di età (la statura di un quattordicenne al 5° percentile è di circa 1400 mm). 

Inoltre, solo per gli arti superiori, fornisce informazioni per i bambini oltre i 3 anni di età (la statura di un bambino di 3 anni al 5° percentile è di circa 900 mm) quando deve essere considerato l'accesso attraverso aperture.

Download file CEM

Download file CEM sito cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 13857 Distanze Sicurezza Prospetto 2.pdf
Distanze Sicurezza Prospetto 2
136 kB 457

RAPEX Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

ID 3731 | | Visite: 4603 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

Approfondimento tecnico: Sveglia


Il Prodotto, di marca sconosciuta, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto a delle procedure per la salvaguardia dei consumatori stabilite dallo Stato Membro notificante perché non conforme con la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La sveglia ha un interruttore ad inclinazione contenente circa 10 µl di mercurio. L’utilizzatore può così essere esposto al mercurio in caso di danneggiamento del prodotto. Il mercurio è una delle tossine ambientali più pericolose per l’ambiente ed, attraverso l’ambiente, anche per l’uomo.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4
Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

5. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.

ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Tutti i Report Rapex 2017

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Decreto EMC Prodotti: Testo Coordinato 2016

ID 2661 | | Visite: 12208 | Direttiva EMC



Decreto EMC Prodotti 
Testo Coordinato 2016

Testo coordinato del Decreto Legislativo 194/2007 attuazione della Direttiva 2004/108/CE con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 80/2016, Attuazione nuova Direttiva EMC 2016/30/UE.

Nel presente testo sono messe in evidenza, con colorazioni, le abrogazioni e le modifiche del nuovo Decreto EMC Prodotti D.Lgs. 80/2016 che "modifica" il Decreto 194/2007.

Direttiva EMC Decreto attuazione IT
Direttiva 2004/108/CE Decreto Legislativo 194/2007
Direttiva 2014/30/UE Decreto Legislativo 80/2016
  Testo Coordinato EMC Prodotti 2016

Elaborazione Certifico Srl - IT  2016
Attenzione, il testo non riveste carattere di ufficialità, vedere:

Decreto Legislativo N. 194 del 6 Novembre 2007

Decreto Legislativo 80/2016 EMC

https://www.certifico.com/store

 

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Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | | Visite: 66471 | Regolamento DPI

Regolamento DPI 2019

Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425

ID 3116 | Rev. 1.0 Marzo 2019

La Marcatura CE dei DPI in accordo con il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che ha abrogato la Direttiva 89/686/CEE.

[box-info]Focus Rev. 1.0 2019 

Documento aggiornato a seguito della pubblicazione nella GU n. 59 dell'11 marzo 2019 il Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
Modifiche al D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 e abrogazione D.Lgs. 02/01/1997 n. 10[/box-info]

Il Regolamento DPI (UE 2016/425, è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il documento sintetizza con schemi e immagini i concetti del Regolamento e il processo per la Marcatura CE dei DPI.

Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.

Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.

Come schematizzato nel paragrafo successivo, il Regolamento (UE) 2016/425 andrà a sostituire la Direttiva 89/686/CEE e la scelta, da parte del legislatore di adottare il regolamento, quale atto legislativo vincolante, così da essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea, rispetto alla direttiva, ha il preciso scopo di rendere obbligatori tutti i suoi contenuti e non solo il fine da perseguire. Al punto 23) dei considerando del regolamento è detto chiaramente che si ritiene necessario specificare il rapporto e l'ambito di applicazione rispetto al diritto degli Stati membri al fine di stabilire prescrizioni per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro (Direttiva 89/656/CEE), al fine di evitare qualunque confusione e ambiguità e, dunque, di garantire la libera circolazione dei DPI conformi.

L'articolo 8 della direttiva, infatti, obbliga i Fabbricanti a fornire DPI conformi alle relative disposizioni dell'Unione concernenti la progettazione e la fabbricazione in materia di sicurezza e salute.

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio:

Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.

Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Procedure di valutazione conformità DPI

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI:

Processo di marcatura CE

Il Processo di marcatura CE, è sintetizzabile nello schema seguente, in funzione della categoria di rischio del DPI:

In un approfondimento successivo, si metteranno in evidenza le implicazioni con il TUSL D.Lgs. 81/2008.

1. Premessa
1.1 Quadro normativo
1.2 Entrata in vigore ed applicazione
1.3 Disposizioni transitorie
2. Ambito di applicazione
3. Obblighi degli operatori economici
3.1 Obblighi del fabbricante
3.2 Obblighi del mandatario
3.3 Obblighi degli importatori
3.4 Obblighi dei distributori
4. Suddivisione/Categorie di rischio
5. Conformità’ dei DPI
5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS
5.2 Norme armonizzate e presunzione di conformità ai requisiti essenziali
5.3 Processo di marcatura CE
5.4 Procedure di valutazione conformità DPI
5.5 Marcatura di conformità CE
5.6 Marcatura dei DPI
5.7 Norme armonizzate
5.8 Dichiarazione di conformità UE - ALLEGATO IX
6. Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17

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Collegati:
[box-note]DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2018
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992[/box-note]

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Studio preparatorio: compressori a bassa pressione e senza olio

ID 3718 | | Visite: 3795 | Direttiva Ecodesign

 

Studio preparatorio: compressori a bassa pressione e senza olio

A Maggio 2012 sono iniziati i lavori per la stesura di un Regolamento per la progettazione ecocompatibile dei compressori (Direttiva 2009/125/CE).

Lo studio ha lo scopo di fornire alla Commissione Europea una analisi tecnica, ambientale ed economica dei compressori azionati da motori elettrici (Art. 15, Direttiva 2009/125/CE). 

La prima parte dello studio è stata conclusa a Maggio 2014 e si è concentrata sui compressori ad aria ambiente.

La seconda parte dello studio (draft final report pubblicato il 10 Febbraio 2017) si è concentrata sui compressori a bassa pressione e senza olio.

10 Febbraio 2017

Direttiva 2009/125/CE

Fonte:

European Commission

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

ID 1731 | | Visite: 34556 | Guide Nuovo Approccio



Linea Guida Nuova Direttiva PED 2014/68/EU

Disponibile la V.6.0 Giugno 2020

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

This working group is composed of representatives of Member States, European federations, the Notified Bodies Forum and CEN and chaired by a representative of the Commission services.

In order to ensure a coherent application of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (replacing the Directive 97/23/EC (PED) as of 19 July 2016), Guidelines are developed and agreed by the Commission's Working Group "Pressure" (WGP).

The PED Guidelines developed for Directive 97/23/EC will systematically be reviewed and possibly issued as a PED Guideline under the new Directive 2014/68/EU.

Also new Guidelines may be issued to support the implementation of the Directive. This work is in progress and the new or updated Guidelines will be made available as soon as they are endorsed by the Working Group "Pressure" (WGP). 

Remarks or questions concerning this document should be addressed via the email to the unit in the European Commission dealing with the Pressure Equipment Directive:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Status of the guidelines

The PED Guidelines are not a legally binding interpretation of the Directive. The legally binding text remains that of the Directive. However, the PED Guidelines represent a reference for ensuring consistent application of the Directive. They represent, unless indicated differently in the respective guideline text, the unanimous opinion of the Member States.

Classification of the guidelines

The guidelines carry a x/yy type identification

- (x) relates to the subject (A, B, C etc…),
- the second (yy) is a sequential numbering.

Remark:
To facilitate the transition to the new Guidelines the sequential number is maintained as far as possible (e.g. Guideline A-24 under the new PED 2014/68/EU corresponds to Guideline 1-24 under PED 97/23/EC)

The letter x refers to one of the following subjects:

A. SCOPE AND EXCLUSIONS OF THE DIRECTIVE
B. CLASSIFICATION AND CATEGORIES
C. ASSEMBLIES
D. EVALUATION ASSESSMENT PROCEDURES
E. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON DESIGN
F. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MANUFACTURING
G. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MATERIALS
H. INTERPRETATION OF OTHER ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS
I. MISCELLANEOUS
J. GENERAL-HORIZONTAL QUESTIONS

Document history

Version Date Comment
6.0 11.06.2020 Includes PED Guidelines A-44, B-28, D-17, H-16 and J-09 + Correction in C18 reference to “Annex IV
5.2 07.01.2019 Correction, reference to E-10 in stead of B-42 in the note
5.0 12/10/2018 Includes PED Guidelines B-21 (update), B-33, C-14, E-10, H-04 and H-20 adopted by WGP on 13/9/2018 + minor editorial changes to A-46, B-41, C13 and C-15. PED Guideline A-45 is withdrawn and therefore removed from this document.
4.0 12/5/2017 Includes PED Guidelines B-25 and F-19 adopted by WGP on 21/3/2017 + minor editorial corrections to A-12, A-39, B-04, B-35, I-07and I-18
3.0 3/1/2017 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 20/6/2016. It concerns: WPG B-19, WPG E-04, WPG F-10, WPG F-15, WPG H-05, WPG J-02, WPG J-03
2.0 13/6/2016 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 8/1/2016 and 15/1/2016 (links will be added in next version when all guidelines are included)
1.0 31/3/2015 Includes PED 2014-68-EU Guidelines from the WGP meeting of 11/03/2015

European Commission 2015 - V 1.0 March 2015 for Directive 97/23/EC, see together:

PED Guidelines Pressure Equipment Directive 97/23/EC - V. 1.5 April 2014

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Collegati
[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Linee guida attrezzature PED e Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S: PdR
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Norme armonizzate direttiva PED[/box-note]

RAPEX Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

ID 3702 | | Visite: 4368 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

Approfondimento tecnico: Decespugliatore


Il prodotto, di marca Sentar, mod. PRO 48 G / SBC 653 KD, è stato sottoposto alla procedura di avviso dei consumatori circa i rischi presenti durante l’uso dell’attrezzatura perché non conforme con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Se il cavo dietro il riparo non viene fissato correttamente si può facilmente staccare, ostacolando l’arresto della macchina. L’utilizzatore potrebbe così venire in contatto con la parte tagliente.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.4 Arresto
1.2.4.1 Arresto normale

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza.

Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.

Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l’alimentazione dei relativi azionatori.

I requisiti di cui al punto 1.2.4.1 mirano a garantire che l’operatore possa sempre arrestare la macchina in condizioni di sicurezza. A parte l’esigenza di arrestare la macchina in condizioni di sicurezza per ragioni operative, è anche essenziale che l’operatore possa arrestare la macchina in caso di malfunzionamento che potrebbe produrre situazioni pericolose.

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Info RAPEX Certifico

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Decespugliatore
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Focus EN ISO 13732-1 e 3: Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 1490 | | Visite: 61308 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13732 1 3

Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 14190 | Update Rev. 1.0 Novembre 2017

Le norme tecniche EN ISO 13732-1 e 3 sono armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, l'applicazione è Presunzione di conformità al rispetto dei RESS 1.1.6, 1.5.5, 1.7.2 dell'Allegato I.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

Direttiva macchine 2006/42/CE Allegato I - RESS
...


1.1.6 Ergonomia

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.

1.5.5 Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-1 fornisce i valori limite della temperatura al di là dei quali si possono avere ustioni quando la pelle umana è a contatto con superfici solide calde.
Descrive anche i metodi per la valutazione dei rischi di ustione quando le persone possono toccare una superficie calda avendo la pelle non protetta.
La norma fornisce, inoltre, una guida per i casi in cui è necessario specificare i valori limite di temperatura per le superfici calde; non stabilisce valori limite di temperatura delle superfici.
La norma riguarda periodi di contatto di durata minima pari a 0,5 s

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-3 descrive metodi per la valutazione del rischio di lesioni o di altri effetti indesiderati dovuti al freddo quando la pelle nuda di una mano o di un dito tocca una superficie fredda.
La norma fornisce dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici fredde solide.
I valori stabiliti possono essere utilizzati nello sviluppo di norme particolari in cui siano richiesti valori limite di temperatura superficiale.
I dati della norma sono applicabili in tutti i campi in cui superfici fredde solide causano un rischio di effetti acuti: dolore, intorpidimento e congelamento.
I dati non sono limitati alle mani, ma si applicano alla pelle umana in generale.


EN ISO 13732-1:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-1-2009.html

EN ISO 13732-3:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-3-2009.html

Indice
1. Premessa generale
2. Superfici calde EN ISO 13732-1 - Premessa
3. Definizioni
4. Soglia di ustione
5. Analisi del rischio
6. Stima del periodo di contatto
7. Esempi di misure di protezione contro l’ustione
8. Segnaletica superfici calde
9. Superfici fredde EN ISO 13732-3 - Premessa
10. Definizioni
11. Definizioni
12. Analisi del rischio
13. Stima del periodo di contatto
14. Esempi di misure di protezione contro l’ustione da freddo
15. Segnaletica superfici fredde
Fonti

Matrici Revisioni

Rev. Anno Ogg. Autore
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0.0 2015 --- Certifico Srl

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Correlati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB[/box-note]

EN 349 Spazi minimi schiacciamento parti del corpo

ID 315 | | Visite: 38217 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN 349:2008 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

Update 29.03.2021

[box-warning]Norma ritirata e sostituita da UNI EN ISO 13854:2020

Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/377 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE la norma UNI EN ISO 13854:2020La norma sostituisce la UNI EN 349:2008 che rimane in vigore fino 3 settembre 2022.[/box-warning]

[box-note]Vedi la nuova norma UNI EN ISO 13854:2020

[/box-note]

UNI EN 349:2008
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 349:1993+A1 (edizione giugno 2008). La norma consente di prevenire i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi per parti del corpo ed è applicabile quando sia possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza adottando questo metodo. E applicabile soltanto ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.

File CEM importabile in CEM4

File CEM nuovo sito cem4.eu importabile in CEM4

Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13854:2020 Spazi minimi schiacciamento di parti del corpo: Note / Applicazione[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN 349 Prospetto.pdf
Prospetto
202 kB 469

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

ID 3674 | | Visite: 7325 | Direttiva MED

Regolamento per la progettazione, costruzione, norme di prova equipaggiamento marittimo

In GUUE L 48/2 del 24 Febbraio 2017 il Regolamento i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova degli equipaggiamenti marittimi in attuazione della direttiva 2014/90/UE (timoncino) 

[box-warning] Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato dal 19 giugno 2018 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 [/box-warning]

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione del 6 febbraio 2017 che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

Entra in vigore: 25 Febbraio 2017

La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.

L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Allegato

Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Note applicabili a tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.

b) Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.

c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):

I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE.
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE.
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.

d) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali.

e) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).

f) In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).

Sezioni allegato

1. Mezzi di salvataggio
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse
8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1
9. Equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

es:

Numero e denominazione Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità Date per l'immissione sul mercato Date per l'installazione a bordo
1 2 3 4 5 6
MED/1.1 - Salvagenti anulari Requisiti per l'omologazione - SOLAS 74 Reg. III/4, - SOLAS 74 Reg. X/3. Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata B+D
B+E
B+F
--- ---

segue

GU L 48/2 del 24.02.2017

Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 [/box-note]

RAPEX Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

ID 3640 | | Visite: 4896 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Articoli pirotecnici

Il prodotto “Dum Bum”, di marca Klasek, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la distruzione perché non conforme con la Direttiva Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, ed alla norma tecnica armonizzata EN 15947-5.

Il livello sonoro massimo misurato è troppo alto e può causare danni all’udito.

La Direttiva 2013/29/UE e la norma tecnica armonizzata EN 15947-5 stabiliscono che il livello sonoro massimo non deve superare i 120 dB (A).

Direttiva 2013/29/UE
Allegato I

[…] A. Fuochi d’artificio

1. Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a) i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b) i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2. I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4. I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5. I fuochi d’artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo pirotecnico stesso. I fuochi d’artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

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Articoli pirotecnici
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EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma

ID 365 | | Visite: 23971 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma

Update  Ed. Luglio 2017

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017), con altri segnali inseriti nell'emendamento 7

- Prospetto della codifica dei segnaletica
- Raccolta immagini segnaletica

Vedi il Documento EN ISO 7010:2017
____

Update Ed. 2015

Vedi il Documento EN ISO 7010:2015

Colori e segnali di sicurezza
Segnali di sicurezza registrati

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.

Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Numero: 113
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png

Maggiori Info e acquisto Documento

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Nuova Segnaletica di Sicurezza Ed. 2012
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RAPEX Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito

ID 3610 | | Visite: 4405 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Prodotto per la pelle

Il prodotto, di marca Liz Earle, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il flacone contiene frammenti di vetro che potrebbero tagliare le mani o la faccia durante l’applicazione del prodotto.

CAPO III
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

Articolo 10
Valutazione della sicurezza

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;

c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

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RAPEX European Commission  

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Prodotto per la pelle
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Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines

ID 3233 | | Visite: 15045 | Guide Nuovo Approccio



Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

November 2016

These Low Voltage Directive guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/35/EU, commonly referred to as the LVD, applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 2006/95/EC.

These guidelines supersede the “guidelines on the application of Directive 2006/95/EC” of August 2007 (last modification January 2012). The LVD guidelines refer only to the application of Directive 2014/35/EU unless otherwise indicated.

Readers’ attention is drawn to the fact that these guidelines are intended only to facilitate the application of Directive 2014/35/EU and it is the text of the Directive and the national laws transposing the Directive that are legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent and harmonised application of the Directive by all stakeholders.

The guidelines are intended not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, importers and distributors and their trade associations; bodies in charge of the preparation of standards as well as those involved in the conformity assessment procedures.

These guidelines are not exhaustive; they focus on certain issues only, which, in the light of the experience, are of direct and specific interest for the application of the Low Voltage Directive. These guidelines should be used in conjunction with the Directive itself and with the European Commission’s document “The Blue Guide on the implementation of EU product rules”4, which further explains concepts such as “placing on the market” and “economic operators”.

The structure of the LVD guidelines follows the structure of the LVD 2014/35/EU itself. Comments and explanations are given to each Article and Annex of the Directive. For comprehensive guidance on horizontal terms and principles of EU product rules, the readers should refer to the “The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules”, as advised in these guidelines.

These guidelines have been prepared by the competent services of the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) of the European Commission in cooperation with Member States, European standardisation bodies, European industry, European consumer organisations and other relevant sectoral stakeholders.

European Commission
November 2016

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

Tutte le guide ufficiali Nuovo Approccio

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Allegato riservato Guideline LVD Low Voltage Directive 2014 35 UE.pdf
Electrical equipment
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Direttiva macchine: Immissione sul mercato e messa in servizio

ID 3086 | | Visite: 21882 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Direttiva macchine 2006/42/CE: Immissione sul mercato e messa in servizio

Un Documento di approfondimento sulla "Immissione sul mercato" e "messa in servizio" di macchine in accordo con la Direttiva macchine 2006/42/CE e la Guida Ufficiale UE.

Le macchine o le quasi-macchine sono tenute a soddisfare le prescrizioni della direttiva macchine 2006/42/CE dalla loro immissione sul mercato o messa in servizio.

La definizione di “immissione sul mercato”, insieme con quella di “messa in servizio”, determinano la fase in cui la macchina deve essere conforme con le disposizioni pertinenti della direttiva e  sono reperibili all’art. 2, rispettivamente alla lettera:

h) “immissione sul mercato”: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

k) “messa in servizio”: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva.



Indice

1. Immissione sul mercato
1.1 Forme giuridiche
1.2 Soggetti responsabili dell’immissione sul mercato
1.3 Obblighi art. 5 Direttiva macchine
1.4 Immissione sul mercato: Documenti e procedure
A) Documenti e procedure per la conformità macchine
B) Documenti e procedure per la conformità quasi macchine

2. Messa in servizio
2.1 Prescrizioni sull'utilizzo delle macchine
2.2 Macchine modificate prima della prima messa in servizio
2.3 Messa in servizio e uso della macchina 

3. Sorveglianza del mercato
3.1 Sorveglianza del mercato delle macchine
3.2 Sorveglianza del mercato delle quasi-macchine

Elaborato Certifico Srl - IT 2016

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Allegato riservato Direttiva macchine - Immissione sul mercato e messa in servizio.pdf
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2016
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