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Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | | Visite: 8151 | Guide Nuovo Approccio

Guidelines marketing and use of explosives precursors

ID 3715 | 07.03.2017

Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) n. 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors.

01 March 2017

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1148
Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi[/box-note]

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Allegato riservato Guidelines marketing and use of explosives precursors.pdf
EU 2017
663 kB 21

Vademecum bombole Acetilene

ID 3638 | | Visite: 47141 | Documenti Riservati Marcatura CE

Vademecum bombole acetilene Rev 3 0 2024

Vademecum bombole trasportabili Acetilene / Update Rev. 3.0 2024

ID 3638 | 08.04.2024 Rev. 3.0 2024 / Vademecum completo in allegato

Tutta la disciplina Tecnico/Normativa Direttiva TPED | ADR | UNI

Il Documento allegato, intende fornire un quadro di riferimento trasversale per la sicurezza delle bombole trasportabili di Acetilene disciolto (N. CE 200-816-9), rientranti in:

- Direttiva TPED (Direttiva 2010/35/UE);
- Accordo ADR;
- Norme UNI specifiche.

Rev. 3.0 del 08.04.2024

[panel]Update Rev. 3.0 dell’08 Aprile 2024
- Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
[/panel]

_________

1. Premessa
2. Disposizioni TPED – Bombole acetilene
2.1 Obblighi degli operatori economici
2.1.1 Obblighi dei fabbricanti
2.1.2 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
2.1.3 Obblighi dei importatori
2.1.4 Obblighi dei distributori
2.1.5 Obblighi dei proprietari
2.1.6 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori
2.2 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili
2.3 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione
2.4 Rivalutazione della conformità
2.5 Marchio π
3. Disposizioni ADR - Bombole acetilene
3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili
3.2 Marcatura dei pacchi di bombole
3.3 Progettazione e costruzione
3.4 Equipaggiamento di servizio
3.5 Trasporto bombole acetilene
3.6 Imballaggio - Recipienti per gas
3.6.1 Istruzioni di imballaggio
3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto
3.6.3 Colorazione dell’ogiva
3.7 Pannellatura veicolo
4. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
Bibliografia

Preview

La Direttiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, direttiva TPED (Trasportable Pressure Equipment Directive), emanata al fine di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili, omologate per il trasporto su strada e ferrovia delle merci pericolose, si applica ai:

- Contenitori (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole) e alle
- Cisterne (comprese le cisterne smontabili, i contenitori-cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, i serbatoi dei veicoli-cisterna) per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I della Direttiva 2008/68/CE.

In particolare, l’ambito di applicazione riguarda le:

attrezzature a pressione trasportabili (bombole, pacchi bombole, tubi, recipienti criogenici, ...)

- di nuova fabbricazione, sulle quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti i marchi di conformità pi ed epsilon sulle quali sono previste ispezioni periodiche, ispezioni intermedie e verifiche straordinarie,
- già in esercizio e sprovviste dei marchi di conformità per le quali è prevista una rivalutazione della conformità, e le

cisterne, veicoli/vagoni batteria, contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori

- di nuova fabbricazione, sui quali è prevista una verifica per l'immissione sul mercato,
- già in esercizio e recanti il marchio di conformità
...

3.1 Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazione

Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), devono soddisfare i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della direttiva TPED.
Tali attrezzature sono soggette alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie in conformità degli allegati della direttiva 2008/68/CE e dei requisiti di cui ai capi III e IV della direttiva 2010/35/UE.
Le parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili possono essere oggetto di una valutazione della conformità separata.
Figura 4

Figura 4 – Procedure di valutazione di conformità

Figura 5

Figura 5 – Procedure di valutazione di conformità

(*) 
ADR 2021 Capitolo 6.2 Prescrizioni relative alla costruzione dei recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pila a combustibile contenente un gas liquefatto infiammabile, e alle prove che devono subire

...
2.5. Marchio π
Il marchio π è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all’allegato III.

Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, il marchio π i è apposto dall’organismo notificato o sotto la sua vigilanza.

2. Il marchio π è apposto solo sulle attrezzature a pressione trasportabili che:

a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla direttiva TPED;
o
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità.

Apponendo o facendo apporre il marchio π, il fabbricante indica che si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti applicabili stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva TPED.

È vietata l’apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio π o la forma dello stesso ed ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio π Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio π.

Il marchio π è costituito dal simbolo seguente:


...

3. Disposizioni ADR - Bombole Acetilene

In rosso novità ADR 2023

3.1 Marcatura dei recipienti a pressione ricaricabili

I recipienti a pressione ricaricabili devono recare, in modo chiaro e leggibile, il marchio di certificazione, operativo e di fabbricazione.

Questi marchi devono essere apposti in modo permanente (per esempio mediante punzonatura, incisione o fissati) sui recipienti a pressione. I marchi devono essere posizionati sull'ogiva, sull'estremo superiore o sul collo del recipiente a pressione o su uno degli elementi non smontabili.

A. Devono essere apposti i marchi di certificazione seguenti:

a) Marcatura TPED

Il marchio  è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo ed il numero di identificazione dell’organismo notificato è apposto dall’organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante.

Esempio: π 00000

b) la norma tecnica utilizzata per la progettazione, la costruzione e le prove;

NOTA: Per le bombole di acetilene deve essere apposto anche il marchio della norma ISO 3807

c) la o le lettere indicanti il paese d'approvazione conformemente al simbolo distintivo utilizzato nei veicoli in circolazione stradale internazionale;

NOTA: Ai fini di tale marchio, per «paese d'approvazione» si intende il paese dell'autorità competente che ha autorizzato il controllo e la prova iniziali del recipiente individuale al momento della fabbricazione. 

 d) il simbolo distintivo o il punzone dell'organismo di controllo depositato presso l'autorità competente del paese che ha autorizzato la marcatura;

 e) la data e l'anno (4 cifre) del controllo iniziale seguito dal mese (due cifre) separate da una barra obliqua (cioè: "/").

NOTA: Quando la conformità di una bombola di acetilene è valutata conformemente al 6.2.1.4.4 b), e quando l'involucro della bombola e la bombola stessa non sono valutati dagli stessi organismi di controllo, devono essere apposti entrambi i rispettivi simboli distintivi (comma d). Deve essere indicata solo la data di controllo iniziale (comma (e)) della bombola di acetilene completa. Tuttavia, se il paese di approvazione dell'organismo incaricato dei controlli iniziali è diverso da quello dell'organismo incaricato delle prove iniziali, deve essere apposto un secondo simbolo distintivo (comma(c)).

B. Devono essere apposti i marchi operativi seguenti:

f) la pressione di prova in bar, preceduta dalla lettera "PH" e seguita dalla lettera "BAR";
...

Nel caso di recipienti a pressione per il n. ONU 1001 acetilene disciolto e per il n. ONU 3374 acetilene senza solvente, almeno un decimale deve essere indicato dopo la virgola, e per i recipienti a pressione inferiori a 1 kg, due decimali dopo la virgola;
...

C. Devono essere apposti i seguenti marchi di fabbricazione:

m) identificazione della filettatura della bombola;
...

Esempio di marchi iscritti su una bombola per gas:


...

3.5 Trasporto bombole acetilene

L’acetilene è un gas altamente infiammabile, endotermico che può decomporsi con estrema violenza. L’acetilene viene stoccato in bombole contenenti una massa adsorbente inerte, impregnata di solvente, che consente all’acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.

Le bombole di ACETILENE piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, riportano la seguente classificazione (vedi Report ADR Allegato):

UN 1001 ACETILENE DISCIOLTO

In base alle classi di pericolo connesso al trasporto l’acetilene è appartenente alla:

Classe: 2 Gas
Codice di classificazione: 4F
Etichette: 2.1
Disposizioni speciali: 662
Istruzione di Imballaggio: P200

https://www.certificoadr.com/
...

3.6.2 Etichettatura dei recipienti per gas acetilene disciolto





1. Etichettatura secondo ADR

(N. 2.1) Gas infiammabili

Simbolo (fiamma): nero o bianco (salvo secondo 5.2.2.2.1.6 c)) su fondo rosso; cifra "2" nell'angolo inferiore

2. Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP

Acetilene classificazione N. CE 200-816-9

Avvertenza (CLP): Pericolo

Indicazioni di pericolo (CLP): H220 Gas altamente infiammabile.

Consigli di prudenza Prevenzione: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Reazione: P377  In caso d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.

P381 Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo.

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato.

Pittogramma di pericolo GHS02

Avvertenza (CLP): Attenzione

Indicazioni di pericolo (CLP): H280 Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato

Conservazione: P403 Conservare in luogo ben ventilato. P410: Proteggere dai raggi solari.

Pittogramma di pericolo GHS04

a. N° ONU e denominazione del gas
b. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
c. simboli di pericolo
d. frasi di rischio
e. consigli di prudenza
f. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".



Legenda etichetta:

a. N° ONU e denominazione del gas
b. composizione del gas o della miscela
c. nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del distributore
d. simboli di pericolo e. frasi di rischio
f. consigli di prudenza
g. numero CE per la sostanza singola o indicazione "miscela di gas".

...

3.6.3 Colorazione dell’ogiva

La norma UNI EN 1089-3:2011 “Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL) - Parte 3: Codificazione del colore”, specifica un sistema di codificazione del colore per l'identificazione del contenuto delle bombole ad uso industriale o medico, con particolare riferimento alle proprietà del gas o della miscela di gas.


...

3.7 Pannellatura veicolo

Salvo i casi di esenzione per quantitativi trasportati inferiori ai limiti le unità di trasporto caricate con merci pericolose devono portare esposti e ben visibili pannelli rettangolari di colore arancione (ADR 5.3.2).

I pannelli di pericolo previsti da ADR sono di due tipi:

- Pannelli di segnalazione (senza indicazione del pericolo): semplici pannelli rettangolari che non recano alcuna indicazione (né scritte, né numeri, né altro).
Segnalano soltanto la presenza sul veicolo, o sulla cisterna, ecc., di sostanze pericolose, senza precisare il tipo né la natura del pericolo connesso.

Pannelli di identificazione pericolo: con colore e dimensioni uguali ai precedenti e, in più, due numeri:



Numero Kemler 239: gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

Un semplice criterio per l'utilizzazione dei pannelli di pericolo e il seguente:

- quando si trasportano merci confezionate, ossia contenute in colli o in altri imballaggi (GIR/IBC, bombole, ecc.), sono sufficienti i pannelli di segnalazione arancio senza numeri;




- quando invece si trasportano solidi alla rinfusa o liquidi in cisterne, occorrono anche i pannelli di identificazione del pericolo.

Esempi di collocazione pannelli merci trasportate e tipo di veicolo Trasporto di merci pericolose imballate - recipienti o bombole:



...
7. Considerazioni conclusive - norme tecniche applicabili
...

Ispezioni periodiche

UNI EN ISO 10462:2019 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Ispezione e manutenzione periodiche

Controlli durante il riempimento

UNI EN ISO 13088:2021 Bombole a gas - Pacchi bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

UNI EN ISO 11372:2012 Bombole per gas - Bombole per acetilene - Condizioni di riempimento e relativi controlli

...

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 Aprile 2024 - Aggiornamento ADR 2023
- Istruzione P200 - ADR 2023
Certifico Srl
2.0 Marzo 2021 ADR 2021
Aggiornamento norme tecniche
Certifico Srl
1.0 Febbraio 2020 Aggiornamento norme tecniche Certifico Srl
0.0 Marzo 2017 -- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento singolo

Documento compreso Abbonamento Tema Marcatura CE

Collegati
[box-note]Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE
UNI EN ISO 10462:2019[/box-note]

Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

ID 3701 | | Visite: 7905 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017

Elenco delle Linee Guida CIG.

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Marzo 2012)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 2.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Aggiornamenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

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Allegato riservato Raccolta Linee Guida CIG Marzo 2017.pdf
Certifico Srl. - Rev. 2.0 2017
12368 kB 56

EN 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - Testo requisiti

ID 1620 | | Visite: 30227 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 1672-2: requisiti di igiene di macchine alimentari

ID 1620 | 06.09.2018

EN 1672-2:2005 Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene

Testo dei requisiti

Armonizzata Direttiva Macchine 2006/42/CE

La norma stabilisce i requisiti di igiene comuni alle macchine utilizzate per la preparazione e la lavorazione degli alimenti destinati al consumo umano e, se pertinente, animale per escludere o ridurre al minimo il rischio di contagio, infezione, malattia o danno originato da tali alimenti.

Le zone dell'impianto definite dalla norma 
non devono essere confuse con quelle definite in altre norme (per esempio norme elettrotecniche), sono infatti:

Zona alimentare: superfici del macchinario esposte agli alimenti e da cui gli alimenti o altri materiali possono defluire, sgocciolare, diffondersi o essere rimandati (ritornare) negli alimenti o nel contenitore degli alimenti (vedere figura A.1).

Zona spruzzi: zona composta da superfici sulle quali gli alimenti possono schizzare o ricadere nelle normali condizioni di utilizzo senza ritornare negli alimenti (vedere figura A.1). 

Zona non alimentare

Zona non alimentare: tutte le zone diverse da quelle specificate sopra (vedere figura A.1).  

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI.

Si segnala EVS Ente normazione Estonia con la consultazione.

Rev. 1.0 2015

Il file CEM importabile in CEM4

Il file CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

 

Collegati
[box-note]UNI EN 1672-2:2021
Criteri per la progettazione igienica di macchine alimentari - EHEDG[/box-note]

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Allegato riservato EN 1672-2 2005 Testo Requisiti.pdf
Testo Requisiti
338 kB 384

Targa marcatura CE macchine: Requisiti e caratteristiche

ID 2386 | | Visite: 94980 | Documenti Riservati Marcatura CE



Targa marcatura CE macchine: Requisiti e caratteristiche

La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata pubblicata oltre dieci anni fa ed è entrata in vigore da dicembre 2009, il presente approfondimento è rivolto a tutti i costruttori di macchine ed ha lo scopo di chiarire i requisiti relativi alla marcatura CE da apporre su una macchina.

L'allegato III della Direttiva Macchine, la marcatura CE, stabilisce i requisiti:

ALLEGATO III
Marcatura "CE" La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:


In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.

I vari componenti della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore ai 5 mm.

Le dimensioni minime sono soggette a deroga per le macchine di piccole dimensioni;

La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

La marcatura CE è normalmente applicata su una macchina per mezzo di una piastra metallica (1), ma, ad esempio per i componenti di sicurezza che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (Allegato V), in genere la marcatura CE e le relative informazioni sono stampate (2) sullo stesso.

Il metodo di marcatura deve risultare permanente, così come il collegamento della piastra alla macchina, in particolare la guida ufficiale suggerisce la saldatura, rivettatura (3) o incollaggio, i giunti con bullonature passanti o bullonatore filettate (4) non sono da utilizzare in quanto potrebbero essere facilmente rimosse.



Le informazioni da inserire, non solo solo quelle...(segue in allegato)


Direttiva macchine 2006/42/CE:
- Allegato III
- Allegato I P.to 1.7.3
- Guida Ufficiale UE

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Allegato riservato Targa marcatura CE macchine - Rev. 1.0 2016.pdf
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Decreto 1 dicembre 2004 n. 329

ID 3678 | | Visite: 36234 | Direttiva PED

Decreto 329 2004 Messa servizio PED

Decreto 1 dicembre 2004 n. 329

ID 3678 | 25.02.2017 / In allegato

Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.

(GU n.22 del 28.01.2005 - SO n. 10)

Entrata in vigore: 12/2/2005

[panel]Nota Regolamento

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 93

...
Art. 19 (Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro della salute, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione.
In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali e' obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonche' alla sottoposizione delle attrezzature degli insiemi a una o piu' delle procedure di seguito elencate:

a) dichiarazione di messa in servizio;
b) controllo di messa in servizio;
c) riqualificazione periodica;
d) controllo dopo riparazione.

2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.[/panel]

Collegati
[box-note]
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

RAPEX Report 8 del 24/02/2017 N.19 A12/0191/17 Francia

ID 3671 | | Visite: 5069 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 8 del 24/02/2017 N.19 A12/0191/17 Francia

Approfondimento tecnico: Pialla elettrica

Il prodotto, di marca Metabo, Mod. Ho 0882, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-14.

La protezione presente non copre completamente le lame sul lato della pialla o la parte inutilizzata della testa di taglio.

Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
RESS 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione

I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:

− ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure

− ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure

− dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure

− una combinazione di quanto sopra.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l’intervento dell’operatore, detti elementi devono essere muniti di:

− ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l’accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e

− ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l’accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

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Allegato riservato RAPEX Report 8 del 24_02_2017 N. 19 A12_0191_17 Francia.pdf
Pialla elettrica
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EN 474-1:2009 Sicurezza Macchine movimento terra

ID 1530 | | Visite: 18088 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN 474-1:2009
Macchine movimento terra - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali - EN

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La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 474-1:2006+A1 (edizione febbraio 2009).

La norma specifica i requisiti generali di sicurezza per le macchine movimento terra descritte nella UNI EN ISO 6165:2006, ad esclusione dei rulli compressori e trivelle ad azione orizzontale. La norma si applica anche alle macchine derivate progettate principalmente per l'uso con attrezzature atte a dissodare, rompere, muovere, trasportare, distribuire e livellare terra e roccia.

Attenzione file CEM su norma Ed. 2009 sostituita da: EN 474-1:2006+A4:2013 (UNI EN 474-1:2013-11)

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-474-1-2013-11.html

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Allegato riservato EN 474-1 Macchine movimento terra Testo Requisiti.PDF
Testo Requisiti
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EN 842:2008 Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

ID 1756 | | Visite: 12294 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN 842:2008 Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove

Testo Requisiti punti 3,4,5,6

La norma descrive i criteri per la percezione di segnali visivi di pericolo nell'area in cui è previsto che persone percepiscano tali segnali e reagiscano ad essi. La norma specifica i requisiti di sicurezza ed ergonomici e le corrispondenti misurazioni fisiche e il controllo visivo soggettivo.

L'applicazione della Norma è Presunzione di Conformità ai RESS (Allegato ZB) della Direttiva macchine 2006/42/CE p.:

- 1.1.6; 
- 1.2.2;
- 1.7.1;
- 1.7.1.2; 
- 1.7.2; 
- 3.6.1.

Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

La norma completa in IT o EN è acquistabile al sito di UNI:

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-842-2009.html

Tutti i file CEM

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Allegato riservato EN 842 2008 Testo requisiti.pdf
Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
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Regolamento Delegato (UE) 2015/1094

ID 3608 | | Visite: 5142 | Direttiva Ecodesign

Regolamento Delegato (UE) 2015/1094

Regolamento Delegato (UE) 2015/1094 della Commissione del 5 maggio 2015 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali

(GU L 177 del 8.7.2015)

Abrogato da: Regolamento (UE) 2019/2020

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/2020 [/box-note]

I componenti e sistemi laser: Tabella direttive applicabili

ID 3532 | | Visite: 11185 | Documenti Riservati Marcatura CE

I componenti e sistemi laser: casi direttive applicabili: Machinery, BT, EMC

Il Documento presenta una tabella di corrispondenza di prodotti tipici laser e direttive applicabili e un allegato con spiegazioni e giustificazioni supplementari, nonché riferimenti bibliografici

(Click Zoom)

I componenti e sistemi laser presentano un elevato livello di innovazione e sono nel frattempo parte di molti sistemi di lavoro moderni nel campo della ricerca e dell'industria.

La legislazione europea mercato interno fornisce il quadro giuridico per un livello di sicurezza costante di prodotti messi a disposizione sul mercato europeo.

Ci sono norme europee specifiche per quanto riguarda la sicurezza di alcune categorie di prodotti, come la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE o alla Direttiva macchine 2006/42/CE.

Inoltre, può essere necessario applicare altre direttive europee, oltre alla Direttiva Macchine, in particolare nei casi di altri rischi oppure o di aspetti che sono solo parzialmente sono coperti dalla Direttiva Macchine, ad esempio la direttiva sulle attrezzature a pressione, la direttiva ATEX o la direttiva EMC.

Per i prodotti che non rientrano nelle Direttive Nuovo Approccio si applica la Direttiva  generale sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE.

Lo scopo del presente documento è quello di fornire una panoramica delle direttive applicabili in termini di rilevanza per i prodotti laser tipi, il problema principale è di presentare quali prodotti sono soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

Questo documento dovrebbe servire come linea guida per tutte le parti interessate nel campo della costruzione e produzione, per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti laser, nonché per la sorveglianza del mercato e le autorità di test.

Rif.

- Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Federal Institute For Occupational Safety and Health (BAuA)
Germany 2015

Fascicolo Tecnico Direttiva LV - Esempio laser

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Allegato riservato Table Laser products EU directives Machinery - LV.pdf
 
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RAPEX Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia

ID 3580 | | Visite: 4808 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 5 del 03/02/2017 N.13 A12/0118/17 Svezia

Approfondimento tecnico: Martello

Il prodotto, di marca ADAMANT, mod. HAMMER MINI 8 OZ STEEL HANDLE, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme ai Regolamenti seguenti:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

- REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE.

La gomma nel manico del martello contiene piombo (valore misurato fino allo 0,28% in peso), paraffine clorurare a catena corta (SCCP) (valore misurato fino allo 0,77% in peso) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (valore misurato 1220 mg/Kg). L’immissione sul mercato di SCCP è vietata. Le paraffine clorurate a catena corta sono tossiche per gli organismi acquatici, per la fauna selvatica e gli esseri umani.

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004

Articolo 3
Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso

1. Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE DEL 13 NOVEMBRE 2015 recante modifica del regolamento (ce) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato i

All'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 850/2004, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) è sostituita dalla seguente:

1. In deroga si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o preparati contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2. L'uso è consentito per quanto concerne:

a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso prima del o al 4 dicembre 2015; e

b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10 luglio 2012.

3. Agli articoli di cui al punto 2 supra si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006

Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

[…] 5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati.

Tali articoli comprendono, tra l’altro:

attrezzature sportive come le biciclette, le mazze da golf, le racchette,

utensili per la casa, carrelli, girelli,

attrezzi per uso domestico,

abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo,

cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. […]

63. Piombo

[…] 7. Da non immettere sul mercato o usare negli articoli forniti al pubblico se in tali articoli, o in loro parti accessibili, la concentrazione di piombo (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05 % in peso e, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tali articoli o loro parti accessibili possano essere messi in bocca dai bambini.

Tale limite non si applica nei casi in cui si possa dimostrare che il tasso di cessione del piombo da un siffatto articolo o da una parte accessibile di un articolo (rivestito o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'articolo normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini del presente paragrafo si ritiene che un articolo o una parte accessibile di un articolo possano essere messi in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione. […]

Tutti i Report Rapex 2017

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Allegato riservato RAPEX Report 5 del 03_02_2017 N. 13 A12_0118_17 Svezia.pdf
Martello
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Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013

ID 3567 | | Visite: 12017 | Direttiva Ecodesign

Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013

Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Rettifica regolamento delegato (UE) n. 811/2013

Direttiva 2010/30/UE

Interpretazione Direttiva macchine: Automezzi raccolta rifiuti a carico manuale

ID 2987 | | Visite: 12819 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Interpretazione Direttiva macchine: Automezzi  raccolta rifiuti a carico manuale Allegato IV (13)

Automezzi per la raccolta di rifiuti domestici a carico manuale con meccanismo di compressione - interpretazione del termine " Caricato manualmente " in relazione al campo di applicazione dell'allegato IV (13) Direttiva macchine 2006/42/CE.

La seguente interpretazione è stata concordata dal gruppo di lavoro macchinari al riunione del 23 aprile 2009.

E 'stato anche accettato dal coordinamento europeo di organismi notificati per le macchine.

Per i veicoli per la raccolta rifiuti, il termine "caricato manualmente" specifica la situazione in cui un operatore direttamente deposita i rifiuti nella macchina senza l'uso di qualsiasi meccanismo di sollevamento intermedio o dispositivo di caricamento.

Allegato IV (13) include i seguenti tipi di macchine:

a) macchine destinate solo ad essere caricate manualmente;
b) macchine con modi diversi di modi di funzionamento o di cui almeno uno è destinato per il carico manuale;
c) macchine non destinate al caricamento manuale, ma con un design tale che il carico manuale può avvenire.

Il termine "caricamento manualmente" può ragionevolmente prevedere quando:

I) la distanza verticale tra il frontale e qualsiasi piattaforma, scala area o simili in piedi sul veicolo a portata di mano è meno di 1,9 m
II) la distanza verticale tra il livello di guida frontale del e veicolo (piano terra) è inferiore a 2,1 m.

segue...

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Allegato riservato Automezzi a carico manuale per la raccolta di rifiuti.pdf
European Commission 2009
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RAPEX Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria

ID 3533 | | Visite: 5480 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 4 del 27/01/2017 N.26 A12/0085/17 Ungheria

Approfondimento tecnico: Puzzle

Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. JC-B679, è stato sottoposto alla procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Piccole parti possono essere facilmente staccate dal puzzle e se messe in bocca dal bambino possono provocare il soffocamento. 

La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:

4. […]

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

[…]

Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.

Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova. La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.

 

CILINDRO DI PROVA

I giocattoli devono, sempre in accordo alla norma tecnica EN 71-1, essere sottoposti ad una prova specifica di trazione. A seguito della prova non si devono produrre delle piccole parti che non superino il test riportato al cap. 8.2 della norma stessa.

Tutti i Report Rapex 2017

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Puzzle
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Decisione (UE) 2017/133

ID 3530 | | Visite: 3757 | Regolamento CPR

Decisione (UE) 2017/133 della Commissione del 25 gennaio 2017

relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto con una limitazione.

La Commissione aggiunge all'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato». 

GU L 21/113 del 26.01.2017

 

EN ISO 12100: La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

ID 451 | | Visite: 41457 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN ISO 12100 La sequenza per la Valutazione del Rischio e la documentazione prevista

La valutazione del rischio deve comprendere:

1. Analisi del rischio
2. Ponderazione del rischio

1. Analisi del rischio
1) determinazione dei limiti della macchina
2) identificazione dei pericoli
3) stima del rischio

1. Ponderazione del rischio

L'analisi del rischio fornisce le informazioni necessarie per la ponderazione del rischio, che a sua volta permette di valutare se sia necessaria la riduzione del rischio. Queste valutazioni devono basarsi su una stima qualitativa o, quando appropriato, quantitativa del rischio associato ai pericoli presenti sulla macchina.
Un metodo quantitativo può essere appropriato quando sono disponibili dati utili. 
Tuttavia, l'applicazione di un metodo quantitativo è limitata dai dati utili di cui si dispone e/o dalle risorse limitate di chi conduce la valutazione del rischio.
Pertanto, in numerose applicazioni, è possibile effettuare soltanto una valutazione del rischio qualitativa.

Come documentare la Valutazione del Rischio

La documentazione deve dimostrare la procedura che è stata seguita e i risultati che sono stati ottenuti.
Ciò comprende, quando pertinente, la documentazione di:

a) la macchina per la quale è stata effettuata la valutazione del rischio (per esempio, specifiche, limiti, uso previsto);

b) tutte le assunzioni pertinenti che sono state fatte (carichi, resistenze, fattori di sicurezza, ecc.);

c) i pericoli e le situazioni pericolose identificati e gli eventi pericolosi considerati nella valutazione del rischio;

d) le informazioni sulle quali si è basata la valutazione del rischio (vedere il punto 5.2):
1) i dati utilizzati e le loro fonti (storico degli infortuni, esperienze acquisite dalla riduzione del rischio applicata a macchine simili, ecc.),
2) l'incertezza associata ai dati usati e la sua influenza sulla valutazione del rischio;

e) gli obiettivi di riduzione del rischio da raggiungere mediante misure di protezione;

f) le misure di protezione implementate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre il rischio;

g) i rischi residui associati alla macchina;

h) il risultato della valutazione del rischio (vedere figura 1);

i) tutti i moduli compilati durante la valutazione del rischio.

Si dovrebbe indicare le norme o le altre specifiche utilizzate per individuare le misure di protezione citate in f) di cui sopra.

File CEM importabile CEM4

File CEM importabile CEM4 sito www.cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 12100 Valutazione del Rischio p 5-6.pdf
EN ISO 12100 p. 5-6
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Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo

ID 3507 | | Visite: 44036 | Direttiva TPED


Bombole di gas trasportabili GPL: quadro normativo

ID 3507 | Update 05.11.2019

Vedi il "Vademecum Bombole GPL"

Le bombole GPL, sono soggette alla Direttiva 2010/35/UE, cosiddetta TPED:

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. (GU L 165/3 del 30.6.2010)

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate riguardanti le attrezzature a pressione trasportabili al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell’Unione.

La presente direttiva si applica:

a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l’uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite all’articolo 2, paragrafo 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità.

La presente direttiva non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell’articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

Installazione
La norma UNI 7131:2014 definisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, tra cui le bombole singole di GPL.

Uso
La norma UNI EN ISO 24431:2017 specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.

Ispezione periodica
Per quanto riguarda l'ispezione periodica delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 è in vigore la UNI EN 16728:2016

Smaltimento
La UNI EN 12816:2011 specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.

Trasporto
Le bombole di GPL piene o vuote sono soggette all'Accordo ADR, per il trasporto di merci pericolose su strada, classificazione:
ADR classe 2
UN 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S., come:
MISCELA A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e C
Per le MISCELE suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia:
Butano, per le MISCELE A, A01, A02 e A0;
Propano, per la MISCELA C
Eventuale esenzione parziale: 333 per gas infiammabili (massa netta in Kg per i gas liquefatti)

______________

UNI 7131:2014
Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio

La norma stabilisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione, ivi compresa l'installazione e la sostituzione di bombole di GPL impiegate presso le utenze servite. Detti impianti possono essere alimentati da una singola bombola di GPL, da più bombole di GPL fra loro collegate, o da un deposito di GPL per uso domestico.
Data entrata in vigore : 27 maggio 2014

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-7131-2014.html

UNI EN ISO 24431:2017
Bombole per gas - Bombole composite e saldate senza saldatura per gas liquefatti e compressi (escluso l'acetilene) - Controlli durante il riempimento

La norma specifica i requisiti dei controlli durante il riempimento, e si applica a bombole di gas trasportabili senza saldatura o saldati di acciaio o di lega di alluminio (tipo 1), e per le bombole in composito trasportabili gas (tipi da 2 a 5 compresi) per gas liquefatti e compressi di capacità d'acqua fino a 150 l.
Può essere applicabile a cilindri e tubi con una capacità d'acqua compresa tra 150 l e 450 l, a condizione che siano ispezionati e riempiti come singoli cilindri e tubi.
La norma non si applica alle bombole per acetilene, ai pacchi di bombole, ai tubi, ai contenitori di gas elementi multipli (MEGCs) o ai veicoli a batteria.
Data entrata in vigore : 12 gennaio 2017

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-24431-2017.html

UNI EN 16728:2016
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili ricaricabili per GPL diverse da quelle di acciaio tradizionali saldate e brasate - Ispezione periodica

La norma specifica le procedure per l'ispezione periodica e le prove delle bombole trasportabili ricaricabili per GPL con capacità d'acqua compresa tra 0,5 l e 150 l incluso. 
La norma si applica alle bombole per GPL:
- di acciaio saldato fabbricate con soluzioni alternative in termini di materiali, di progettazione e di costruzione, vedere UNI EN 14140 o norma equivalente;
- di alluminio saldato, in conformità alla UNI EN 13110 o norma equivalente;
- in materiale composito, vedere UNI EN 14427 o norma equivalente;
- bombole sagomate progettati e realizzati secondo la UNI EN 1442 o la UNI EN 14140, 
La norma non si applica alle bombole installate in modo permanente sui veicoli.
Data entrata in vigore : 14 aprile 2016

 
UNI EN 12816:2011
Attrezzature e accessori per GPL - Bombole trasportabili e ricaricabili per GPL - Smaltimento
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 12816 (edizione dicembre 2010). La norma specifica i metodi per lo scarico sicuro di gas e per lo smaltimento di bombole per il GPL ricaricabili, realizzate in acciaio, materiali compositi e alluminio, con capacità in acqua da 0,5 l fino a 150 l compresi.
Data entrata in vigore : 23 febbraio 2011
 
 

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

ID 1731 | | Visite: 33306 | Guide Nuovo Approccio



Linea Guida Nuova Direttiva PED 2014/68/EU

Disponibile la V.6.0 Giugno 2020

Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)

This working group is composed of representatives of Member States, European federations, the Notified Bodies Forum and CEN and chaired by a representative of the Commission services.

In order to ensure a coherent application of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (replacing the Directive 97/23/EC (PED) as of 19 July 2016), Guidelines are developed and agreed by the Commission's Working Group "Pressure" (WGP).

The PED Guidelines developed for Directive 97/23/EC will systematically be reviewed and possibly issued as a PED Guideline under the new Directive 2014/68/EU.

Also new Guidelines may be issued to support the implementation of the Directive. This work is in progress and the new or updated Guidelines will be made available as soon as they are endorsed by the Working Group "Pressure" (WGP). 

Remarks or questions concerning this document should be addressed via the email to the unit in the European Commission dealing with the Pressure Equipment Directive:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Status of the guidelines

The PED Guidelines are not a legally binding interpretation of the Directive. The legally binding text remains that of the Directive. However, the PED Guidelines represent a reference for ensuring consistent application of the Directive. They represent, unless indicated differently in the respective guideline text, the unanimous opinion of the Member States.

Classification of the guidelines

The guidelines carry a x/yy type identification

- (x) relates to the subject (A, B, C etc…),
- the second (yy) is a sequential numbering.

Remark:
To facilitate the transition to the new Guidelines the sequential number is maintained as far as possible (e.g. Guideline A-24 under the new PED 2014/68/EU corresponds to Guideline 1-24 under PED 97/23/EC)

The letter x refers to one of the following subjects:

A. SCOPE AND EXCLUSIONS OF THE DIRECTIVE
B. CLASSIFICATION AND CATEGORIES
C. ASSEMBLIES
D. EVALUATION ASSESSMENT PROCEDURES
E. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON DESIGN
F. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MANUFACTURING
G. INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS ON MATERIALS
H. INTERPRETATION OF OTHER ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS
I. MISCELLANEOUS
J. GENERAL-HORIZONTAL QUESTIONS

Document history

Version Date Comment
6.0 11.06.2020 Includes PED Guidelines A-44, B-28, D-17, H-16 and J-09 + Correction in C18 reference to “Annex IV
5.2 07.01.2019 Correction, reference to E-10 in stead of B-42 in the note
5.0 12/10/2018 Includes PED Guidelines B-21 (update), B-33, C-14, E-10, H-04 and H-20 adopted by WGP on 13/9/2018 + minor editorial changes to A-46, B-41, C13 and C-15. PED Guideline A-45 is withdrawn and therefore removed from this document.
4.0 12/5/2017 Includes PED Guidelines B-25 and F-19 adopted by WGP on 21/3/2017 + minor editorial corrections to A-12, A-39, B-04, B-35, I-07and I-18
3.0 3/1/2017 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 20/6/2016. It concerns: WPG B-19, WPG E-04, WPG F-10, WPG F-15, WPG H-05, WPG J-02, WPG J-03
2.0 13/6/2016 Includes PED Guidelines adopted via written procedure on 8/1/2016 and 15/1/2016 (links will be added in next version when all guidelines are included)
1.0 31/3/2015 Includes PED 2014-68-EU Guidelines from the WGP meeting of 11/03/2015

European Commission 2015 - V 1.0 March 2015 for Directive 97/23/EC, see together:

PED Guidelines Pressure Equipment Directive 97/23/EC - V. 1.5 April 2014

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Collegati
[box-note]D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Linee guida attrezzature PED e Raccolte ISPESL VSR, VSG, M, S: PdR
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Norme armonizzate direttiva PED[/box-note]

RAPEX Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

ID 3702 | | Visite: 4304 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 9 del 03/03/2017 N.43 A11/0025/17 Francia

Approfondimento tecnico: Decespugliatore


Il prodotto, di marca Sentar, mod. PRO 48 G / SBC 653 KD, è stato sottoposto alla procedura di avviso dei consumatori circa i rischi presenti durante l’uso dell’attrezzatura perché non conforme con la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Se il cavo dietro il riparo non viene fissato correttamente si può facilmente staccare, ostacolando l’arresto della macchina. L’utilizzatore potrebbe così venire in contatto con la parte tagliente.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.4 Arresto
1.2.4.1 Arresto normale

La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in condizioni di sicurezza.

Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi di avviamento.

Ottenuto l’arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere l’alimentazione dei relativi azionatori.

I requisiti di cui al punto 1.2.4.1 mirano a garantire che l’operatore possa sempre arrestare la macchina in condizioni di sicurezza. A parte l’esigenza di arrestare la macchina in condizioni di sicurezza per ragioni operative, è anche essenziale che l’operatore possa arrestare la macchina in caso di malfunzionamento che potrebbe produrre situazioni pericolose.

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Allegato riservato RAPEX Report 9 del 03_03_2017 N. 43 A11_0025_17 Francia.pdf
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215 kB 9

Focus EN ISO 13732-1 e 3: Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 1490 | | Visite: 59265 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 13732 1 3

Valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici calde e fredde

ID 14190 | Update Rev. 1.0 Novembre 2017

Le norme tecniche EN ISO 13732-1 e 3 sono armonizzate per la Direttiva macchine 2006/42/CE, l'applicazione è Presunzione di conformità al rispetto dei RESS 1.1.6, 1.5.5, 1.7.2 dell'Allegato I.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

Direttiva macchine 2006/42/CE Allegato I - RESS
...


1.1.6 Ergonomia

Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.

1.5.5 Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

Le norme sono un importante riferimento per tutti gli ambiti correlati alle tematiche Marcatura CE, Sicurezza lavoro, Safety.

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-1 fornisce i valori limite della temperatura al di là dei quali si possono avere ustioni quando la pelle umana è a contatto con superfici solide calde.
Descrive anche i metodi per la valutazione dei rischi di ustione quando le persone possono toccare una superficie calda avendo la pelle non protetta.
La norma fornisce, inoltre, una guida per i casi in cui è necessario specificare i valori limite di temperatura per le superfici calde; non stabilisce valori limite di temperatura delle superfici.
La norma riguarda periodi di contatto di durata minima pari a 0,5 s

La norma tecnica armonizzata EN ISO 13732-3 descrive metodi per la valutazione del rischio di lesioni o di altri effetti indesiderati dovuti al freddo quando la pelle nuda di una mano o di un dito tocca una superficie fredda.
La norma fornisce dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superfici fredde solide.
I valori stabiliti possono essere utilizzati nello sviluppo di norme particolari in cui siano richiesti valori limite di temperatura superficiale.
I dati della norma sono applicabili in tutti i campi in cui superfici fredde solide causano un rischio di effetti acuti: dolore, intorpidimento e congelamento.
I dati non sono limitati alle mani, ma si applicano alla pelle umana in generale.


EN ISO 13732-1:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 1: Superfici calde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-1-2009.html

EN ISO 13732-3:2009
Ergonomia degli ambienti termici
Metodi per la valutazione della risposta dell’uomo al contatto con le superfici - Parte 3: Superfici fredde

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-3-2009.html

Indice
1. Premessa generale
2. Superfici calde EN ISO 13732-1 - Premessa
3. Definizioni
4. Soglia di ustione
5. Analisi del rischio
6. Stima del periodo di contatto
7. Esempi di misure di protezione contro l’ustione
8. Segnaletica superfici calde
9. Superfici fredde EN ISO 13732-3 - Premessa
10. Definizioni
11. Definizioni
12. Analisi del rischio
13. Stima del periodo di contatto
14. Esempi di misure di protezione contro l’ustione da freddo
15. Segnaletica superfici fredde
Fonti

Matrici Revisioni

Rev. Anno Ogg. Autore
1.0 2017 Signs Certifico Srl
0.0 2015 --- Certifico Srl

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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN
Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB[/box-note]

EN 349 Spazi minimi schiacciamento parti del corpo

ID 315 | | Visite: 37739 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN 349:2008 Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

Update 29.03.2021

[box-warning]Norma ritirata e sostituita da UNI EN ISO 13854:2020

Con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/377 è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE la norma UNI EN ISO 13854:2020La norma sostituisce la UNI EN 349:2008 che rimane in vigore fino 3 settembre 2022.[/box-warning]

[box-note]Vedi la nuova norma UNI EN ISO 13854:2020

[/box-note]

UNI EN 349:2008
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 349:1993+A1 (edizione giugno 2008). La norma consente di prevenire i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento. Essa specifica gli spazi minimi per parti del corpo ed è applicabile quando sia possibile ottenere un adeguato livello di sicurezza adottando questo metodo. E applicabile soltanto ai rischi derivanti dai pericoli di schiacciamento, e non per altri possibili pericoli, per esempio urto, cesoiamento, trascinamento.

File CEM importabile in CEM4

File CEM nuovo sito cem4.eu importabile in CEM4

Collegati
[box-note]UNI EN ISO 13854:2020 Spazi minimi schiacciamento di parti del corpo: Note / Applicazione[/box-note]

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Allegato riservato EN 349 Prospetto.pdf
Prospetto
202 kB 466

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

ID 3674 | | Visite: 7165 | Direttiva MED

Regolamento per la progettazione, costruzione, norme di prova equipaggiamento marittimo

In GUUE L 48/2 del 24 Febbraio 2017 il Regolamento i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova degli equipaggiamenti marittimi in attuazione della direttiva 2014/90/UE (timoncino) 

[box-warning] Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 è abrogato dal 19 giugno 2018 dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 [/box-warning]

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione del 6 febbraio 2017 che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

Entra in vigore: 25 Febbraio 2017

La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.

L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Allegato

Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Note applicabili a tutto il presente allegato.

a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti.
I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.

b) Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.

c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):

I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE.
II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE.
III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.

d) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali.

e) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).

f) In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).

Sezioni allegato

1. Mezzi di salvataggio
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
3. Protezione antincendio
4. Apparecchiature di navigazione
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72
7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse
8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1
9. Equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

es:

Numero e denominazione Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti Norme di prova Moduli per la valutazione della conformità Date per l'immissione sul mercato Date per l'installazione a bordo
1 2 3 4 5 6
MED/1.1 - Salvagenti anulari Requisiti per l'omologazione - SOLAS 74 Reg. III/4, - SOLAS 74 Reg. X/3. Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata B+D
B+E
B+F
--- ---

segue

GU L 48/2 del 24.02.2017

Collegati:
[box-note]Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 [/box-note]

RAPEX Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

ID 3640 | | Visite: 4831 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 7 del 17/02/2017 N.28 A12/0164/17 Polonia

Approfondimento tecnico: Articoli pirotecnici

Il prodotto “Dum Bum”, di marca Klasek, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la distruzione perché non conforme con la Direttiva Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, ed alla norma tecnica armonizzata EN 15947-5.

Il livello sonoro massimo misurato è troppo alto e può causare danni all’udito.

La Direttiva 2013/29/UE e la norma tecnica armonizzata EN 15947-5 stabiliscono che il livello sonoro massimo non deve superare i 120 dB (A).

Direttiva 2013/29/UE
Allegato I

[…] A. Fuochi d’artificio

1. Il fabbricante classifica i fuochi d’artificio secondo diverse categorie conformemente all’articolo 6 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull’etichetta:

a) i fuochi d’artificio della categoria F1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria F1 non comprende artifizi ad effetto di scoppio, batterie per artifizi ad effetto di scoppio, artifizi ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifizi ad effetto di scoppio e lampo;

iv) i petardini da ballo della categoria F1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d’argento;

b) i fuochi d’artificio della categoria F2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d’artificio della categoria F3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2. I fuochi d’artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l’ambiente.

3. Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull’etichetta o nelle istruzioni.

4. I fuochi d’artificio non devono avere una traiettoria erratica e imprevedibile.

5. I fuochi d’artificio di categoria F1, F2 e F3 devono essere protetti contro l’accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell’articolo pirotecnico stesso. I fuochi d’artificio di categoria F4 devono essere protetti contro l’accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

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Articoli pirotecnici
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EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma

ID 365 | | Visite: 23546 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma

Update  Ed. Luglio 2017

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO:2011 (UNI 2012) alla versione ISO 2016 (UNI 2017), con altri segnali inseriti nell'emendamento 7

- Prospetto della codifica dei segnaletica
- Raccolta immagini segnaletica

Vedi il Documento EN ISO 7010:2017
____

Update Ed. 2015

Vedi il Documento EN ISO 7010:2015

Colori e segnali di sicurezza
Segnali di sicurezza registrati

La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.

La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.

Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Numero: 113
Dim.: 800 x 800 px
Formato: png

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Allegato riservato EN ISO 7010 FULL 800x800.zip
Nuova Segnaletica di Sicurezza Ed. 2012
10442 kB 309

RAPEX Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito

ID 3610 | | Visite: 4309 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 6 del 10/02/2017 N.7 A12/0146/17 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Prodotto per la pelle

Il prodotto, di marca Liz Earle, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il flacone contiene frammenti di vetro che potrebbero tagliare le mani o la faccia durante l’applicazione del prodotto.

CAPO III
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

Articolo 10
Valutazione della sicurezza

1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

a) l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

b) nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;

c) la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

Tutti i Report Rapex 2017

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Prodotto per la pelle
318 kB 12

Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines

ID 3233 | | Visite: 14729 | Guide Nuovo Approccio



Low Voltage Directive 2014/35/EU Guidelines

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

November 2016

These Low Voltage Directive guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2014/35/EU, commonly referred to as the LVD, applicable from 20 April 2016, replacing the previous Directive 2006/95/EC.

These guidelines supersede the “guidelines on the application of Directive 2006/95/EC” of August 2007 (last modification January 2012). The LVD guidelines refer only to the application of Directive 2014/35/EU unless otherwise indicated.

Readers’ attention is drawn to the fact that these guidelines are intended only to facilitate the application of Directive 2014/35/EU and it is the text of the Directive and the national laws transposing the Directive that are legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent and harmonised application of the Directive by all stakeholders.

The guidelines are intended not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, importers and distributors and their trade associations; bodies in charge of the preparation of standards as well as those involved in the conformity assessment procedures.

These guidelines are not exhaustive; they focus on certain issues only, which, in the light of the experience, are of direct and specific interest for the application of the Low Voltage Directive. These guidelines should be used in conjunction with the Directive itself and with the European Commission’s document “The Blue Guide on the implementation of EU product rules”4, which further explains concepts such as “placing on the market” and “economic operators”.

The structure of the LVD guidelines follows the structure of the LVD 2014/35/EU itself. Comments and explanations are given to each Article and Annex of the Directive. For comprehensive guidance on horizontal terms and principles of EU product rules, the readers should refer to the “The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules”, as advised in these guidelines.

These guidelines have been prepared by the competent services of the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) of the European Commission in cooperation with Member States, European standardisation bodies, European industry, European consumer organisations and other relevant sectoral stakeholders.

European Commission
November 2016

Vedi Linee Guida BT Ed. 2018

Tutte le guide ufficiali Nuovo Approccio

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Allegato riservato Guideline LVD Low Voltage Directive 2014 35 UE.pdf
Electrical equipment
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Direttiva macchine: Immissione sul mercato e messa in servizio

ID 3086 | | Visite: 21559 | Documenti Riservati Direttiva macchine



Direttiva macchine 2006/42/CE: Immissione sul mercato e messa in servizio

Un Documento di approfondimento sulla "Immissione sul mercato" e "messa in servizio" di macchine in accordo con la Direttiva macchine 2006/42/CE e la Guida Ufficiale UE.

Le macchine o le quasi-macchine sono tenute a soddisfare le prescrizioni della direttiva macchine 2006/42/CE dalla loro immissione sul mercato o messa in servizio.

La definizione di “immissione sul mercato”, insieme con quella di “messa in servizio”, determinano la fase in cui la macchina deve essere conforme con le disposizioni pertinenti della direttiva e  sono reperibili all’art. 2, rispettivamente alla lettera:

h) “immissione sul mercato”: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

k) “messa in servizio”: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva.



Indice

1. Immissione sul mercato
1.1 Forme giuridiche
1.2 Soggetti responsabili dell’immissione sul mercato
1.3 Obblighi art. 5 Direttiva macchine
1.4 Immissione sul mercato: Documenti e procedure
A) Documenti e procedure per la conformità macchine
B) Documenti e procedure per la conformità quasi macchine

2. Messa in servizio
2.1 Prescrizioni sull'utilizzo delle macchine
2.2 Macchine modificate prima della prima messa in servizio
2.3 Messa in servizio e uso della macchina 

3. Sorveglianza del mercato
3.1 Sorveglianza del mercato delle macchine
3.2 Sorveglianza del mercato delle quasi-macchine

Elaborato Certifico Srl - IT 2016

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Allegato riservato Direttiva macchine - Immissione sul mercato e messa in servizio.pdf
Certifico Srl. - Rev. 0.0 2016
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Marcatura CE insiemi di macchine ciclo produzione ceramico

ID 2612 | | Visite: 9148 | Documenti Marcatura CE ASL

Indicazioni tecniche sulla marcatura CE relativamente agli insiemi di macchine presenti nel ciclo di produzione ceramico

ID 2612 | 27.03.2024 / In allegato

Gli insiemi complessi sono da considerarsi “autonomamente” come “macchine” ai sensi della Direttiva Macchine (ora Direttiva 2006/42/CE).

E’ macchina anche l’insieme di macchine, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

Pertanto il fabbricante della macchina-impianto dovrà procedere alla valutazione dei rischi dell'insieme e accertarsi che:

- i Requisiti Essenziali di Sicurezza della macchina (intesa come linea/impianto) siano rispettati;
- il Fascicolo tecnico della macchina (intesa come linea/impianto) sia formato e risulti disponibile;
- siano effettuate le procedure di valutazione della conformità; - siano presenti le informazioni necessarie (“Manuale d’uso di linea/impianto”);
- venga redatta la dichiarazione CE di conformità dell’insieme (linea/impianto) e risulti accertato che la medesima sia a disposizione;
- sia apposta la marcatura CE di conformità della linea/impianto.

Tipiche problematiche di sicurezza da valutare in sede di “impianto” sono, ad esempio, l’interfacciamento e la gestione solidale tra le varie parti che compongono l’impianto, la gestione degli arresti della linea, le modalità di accesso “in sicurezza” all’impianto, le emissioni correlate all’impianto, ecc.

Molto spesso nelle forniture complesse (tipicamente quelle che si trovano all’interno della produzione ceramica) sono coinvolti più fornitori, senza però che il più delle volte sia stato definito contrattualmente, e a priori, chi è responsabile della sicurezza dell’insieme finale (il cosiddetto assemblatore finale o capo-commessa).

In questi casi, proprio i testi normativi (Direttiva Macchine e il Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 - cd. Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, in particolare a seguito delle modifiche introdotte Pagina 3 di 27 con il D. Lgs. n. 106/2009) rafforzano inequivocabilmente il concetto che anche l’utilizzatore della macchina (intesa come impianto o insieme complesso) può diventare “suo malgrado” il costruttore della stessa, sulla base peraltro di quanto già previsto al “vecchio” art. 8 comma 7 Direttiva 98/37/CE, secondo il quale gli obblighi del fabbricante “incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio”.

Approvate dal Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione infortuni sul lavoro nel comparto della ceramica, istituito con Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014

Deliberazione della regione Emilia-Romagna n. 7819 del 10/6/2014

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Allegato riservato Indicazioni marcatura CE insiemi macchine ceramica.pdf
Regione Emilia-Romagna 2014
3112 kB 256

Rettifica regolamento delegato (UE) n. 811/2013

ID 3566 | | Visite: 7534 | Direttiva Ecodesign

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari

Direttiva 2010/30/UE

Regolamento Delegato (UE) N. 811/2013

Decisione 2014/59/UE

ID 3536 | | Visite: 4237 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione 2014/59/UE

Decisione della Commissione del 5 febbraio 2014 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti

...

I requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo conformemente alla direttiva 2001/95/CE sono i seguenti:

1) un prodotto laser di consumo attraente per i bambini non deve arrecare danni agli occhi o alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in qualsiasi condizione di utilizzo, compresa un’esposizione deliberata di lunga durata con uno strumento di visione ottica;

2) tutti gli altri prodotti laser di consumo non devono arrecare danni agli occhi o danni non intenzionali alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, compresa un’esposizione momentanea accidentale o non intenzionale; qualsiasi danno intenzionale alla cute causato dai prodotti laser di consumo deve essere compatibile con un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei consumatori;

3) la conformità ai punti 1) e 2) va ottenuta con mezzi tecnici;

4) i prodotti conformi al punto 2), se l’esposizione a una radiazione laser suscettibile di arrecare danni agli occhi o alla cute può verificarsi in condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate al punto 2), devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza.

...

GU L 36/20 del 6.2.2014

Verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015

ID 3531 | | Visite: 5776 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Raccolta verbali del Gruppo di lavoro UE Direttiva macchine 1997-2015

Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016 

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Allegato riservato Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2016.pdf
EU 2016
3266 kB 31

Guidance on the classification of attachments to construction equipment

ID 183 | | Visite: 12414 | Documenti Riservati Direttiva macchine



CECE Guidelines attachments machinery directive 2006/42/EC

CECE guidance on the classification of attachments to construction equipment for the machinery directive 2006/42/EC

The attachments fitted on construction equipment may be considered in the frame of machinery directive 2006/42/EC as part of a machine, interchangeable equipment and Partly Completed Machinery (further called PCM).

This document gives criteria and guidelines to identify the status of the various type of attachment as established by directive 2006/42/EC. 

a. Basic attachment or tools

b. Interchangeable equipment

c. Partly Completed Machinery (PCM)

Lifting accessories have also been considered.

This document has been set up to ensure a common understanding between the various parties concerned and a common approach for the manufacturers.

CECE 2012

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Allegato riservato CECE_Guidance_on_attachments_Feb_2012.pdf
CECE 2012
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Guideline CE-Declaration: Crane systems

ID 2488 | | Visite: 8866 | Documenti Riservati Direttiva macchine

 

Guideline CE-Declaration
Crane systems connected in Buildings or free standing supporting structures

Cranes are covered by different legislations:

In practice, the questions often arise as to which laws and regulations cover and apply to cranes and lifting equipment. Among other regulations, cranes and lifting equipment is included in the scope of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Furthermore, Article 2(1) of the Construction Products Regulation (CPR) and Regulation 305/20113) establishes harmonised conditions for the marketing of construction products. It does so by
establishing harmonised rules on how to express the performance of construction products in relation to their essential characteristics and on the use of CE marking on these products.

The following terms are used according to CPR:

- Construction works are defined as buildings and civil engineering works.
The definition is large enough to include all types of “construction works” in which relevant materials handling equipment, e.g. electrical overhead traveling cranes (EOT), such as light crane systems, are fixed to the building or are fixed to free standing supporting structures (e.g. outdoor applications). This is usually found in: warehouses, factory workshops, distribution centres, airports…

- “Incorporated in a permanent manner” means that it is not the equipment’s purpose to be temporarily incorporated into the building.

The European Commission’s Frequently Asked Questions #31 on the CPR4 thus provides an indicative and non-exhaustive list of products not covered by the standard5 and in which “structural
components for the moving part of cranes” can be found. NOTE: An appropriate consultation among CEN members in still on-going.

Therefore in some cases the CPR may be applicable.

The purpose of this document is to provide guidance on how to assess whether the Construction Products Regulation (CPR) applies to the various types of cranes or the Machinery Directive. The
“Building Law” is a national law which is not a transposition of the European harmonized legislation and therefore it is not considered in this FEM EOT guideline.

Consideration Following cases are considered as examples (open list): 

Case 1: Crane runway


- Crane runway (according to CPR)
- Bridge- and Gantry Crane (according to 2006/42/EC)

Case 2: Monorail System



- Monorail (according to 2006/42/EC)

Case 3: Free standing supporting structure of a crane

Free standing supporting structures of cranes apply to the Machinery Directive 2006/42/EC, in case:

- They are not incorporated in a permanent manner in the construction works
- They do not have load-bearing function in relation to the structure (e.g. building)

FEM 2014

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FEM 2014
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RAPEX Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

ID 3504 | | Visite: 4528 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 3 del 20/01/2017 N.1 A12/0041/17 Francia

Approfondimento tecnico: Sandali

Il prodotto, di marca Philov’, mod. 51200005S, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori, ritiro dal mercato e distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

I rivetti in metallo rilasciano una quantità eccessiva di nichel (valore misurato 1,2 μg/cm2/settimana). Il nichel è un forte sensibilizzante e può causare reazioni allergiche se presente in articoli che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

27. Nichel

1. Non è consentito l’uso:

a. in tutti gli oggetti che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nichel da tale oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b. in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti,

se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm2/settimana;

c. negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato Europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 3 del 20_01_2017 N. 1 A12_0041_17 Francia.pdf
Sandali
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