Slide background
Slide background




Decreto 3 marzo 2017

ID 3759 | | Visite: 6294 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/3759

 

Decreto 3 marzo 2017

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonché 2016/1028/ UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 ha modificato, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici.

Le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, hanno modificato sempre l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Art. 1.
1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 26 è sostituito dal seguente:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
26 Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio:
a) saldature su schede a circuiti stampati;
b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
c) saldature per la connessione di fili e cavi;
d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C.
Scade il 30 giugno 2021

26. Piombo in
- saldature per circuiti stampati,
- rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,
- saldature per la connessione di fili e cavi,
- saldature per la connessione di trasduttori e sensori, utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021

b) il punto 31 è soppresso:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31 ------------ ----------- Piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.  Scade il 21 luglio 2021


c) è aggiunto il seguente punto 31 bis:

Punto Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
31-bis Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il:
a) 21 luglio 2021 per l’uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
b) 21 luglio 2023 per l’uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c) 21 luglio 2024 per l’uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.»
------------- ------------

d) dopo il punto 42 è aggiunto il seguente:

  Nuovo testo (Esenzione) Scadenza Testo sostituito (Esenzione) Scadenza (Esenzione)
43 Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell’ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui è richiesta una sensibilità inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 -------- --------

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) , si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

GU 62 del 15.03.2017

Decreto Legislativo N. 27 del 4 Marzo 2014

Direttiva 2011/65/UE RoHS II

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 3 Marzo 2017.pdf)Decreto 3 Marzo 2017
Modifica RoHS
IT1504 kB984

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 76

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 148

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2153

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto
Decreto 23 luglio n  124
Set 05, 2024 777

Decreto 23 luglio 2024 n. 124

Decreto 23 luglio 2024 n. 124 / Regolamento centri di istruzione per la nautica ID 22512 | 05.09.2024 Decreto 23 luglio 2024 n. 124 Regolamento di disciplina dei centri di istruzione per la nautica ai sensi dell'articolo 49-octies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (GU n. 208 del… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Ott 28, 2024 116594

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto