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Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi

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Linee guida uso di precursori di esplosivi

Linee guida Reg. (UE) 2019/1148 uso di precursori di esplosivi / Update Aprile 2024

ID 11060 | Update news 07.04.2024

Linee guida per l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

(2020/C 210/01) 

GU C 210/1 del 24.06.2020

Linee guida aggiuntive "Verifica al momento della vendita" 27.02.2024

Linee guida aggiuntive aggiuntive (in allegato) mirano ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento dei prodotti chimici e le autorità competenti in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/1148 in materia di “Verifica al momento della vendita” in aggiunta alle Linee Guida pubblicate dall’Unione Europea Commissione (GU 24.6.2020, C210/1)

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Nella società odierna molte sostanze chimiche sono usate quotidianamente in una vasta gamma di processi industriali e attività professionali, come pure nell’ampio e diversificato settore dei beni di consumo. Le sostanze chimiche sono usate, fra l’altro, come prodotti intermedi per produrre altre sostanze chimiche, come solventi per dissolvere materiali, per fabbricare prodotti quali le vernici, come ingredienti alimentari e in prodotti finali quali le soluzioni detergenti. La grande maggioranza di queste sostanze chimiche è oggetto di scambi commerciali tra imprese per fini legittimi. Inoltre, le persone fisiche o giuridiche possono avere un legittimo interesse ad acquistare o usare queste sostanze chimiche al di fuori di un contesto professionale, ad esempio nell’ambito di un’attività ricreativa.

Tuttavia, alcune sostanze chimiche potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Terroristi e altri criminali potrebbero cercare di acquistare sul libero mercato gli ingredienti per precursori necessari per produrre esplosivi artigianali o deviarli dall’uso legittimo.

Le regole relative all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi sono state fissate a livello dell’UE nel 2014, con il regolamento (UE) n. 98/2013. Tuttavia, la minaccia rappresentata dagli esplosivi artigianali rimane elevata ed è in continua evoluzione. Pertanto è stato necessario rafforzare ulteriormente e armonizzare il sistema per prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. È stato quindi adottato il regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (qui di seguito «il regolamento»), che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Il regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

Le presenti linee guida sono destinate, a norma dell’articolo 12 del regolamento, ad assistere gli attori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e le autorità competenti nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del regolamento, e a facilitare la cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori economici. Il comitato permanente in materia di precursori è stato consultato sul progetto di linee guida il 9-10 dicembre 2019. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Le sezioni I-III delle linee guida sono destinate agli Stati membri, mentre le sezioni IV-VII sono rivolte agli operatori economici e ai mercati online.

In generale, le parole «dovrebbe/dovrebbero», «deve/devono» e «è tenuto/sono tenuti a» indicano un obbligo previsto dal regolamento, mentre «potrebbe/potrebbero» e «si raccomanda» indicano raccomandazioni e buone pratiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione, all’introduzione, alla detenzione e all’uso delle sostanze elencate negli allegati I e II e delle miscele che contengono tali sostanze, indipendentemente dalla loro concentrazione, ad eccezione dei prodotti indicati qui di seguito.

Articolo 2, paragrafo 2 - Il presente regolamento non si applica:

a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità di contrasto o dai vigili del fuoco;
d) all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale;
f) alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;
g) ai medicinali che sono stati resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

Sono escluse dalla definizione di «precursori di esplosivi disciplinati» le «miscele omogenee di più di cinque ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1 % p/p» (articolo 3, punto 13). Il regolamento si applica invece ai prodotti che contengono un numero di ingredienti pari o inferiore a cinque o una concentrazione superiore di precursori di esplosivi.

L’articolo 5 del regolamento stabilisce che i «precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né da essi introdotti, detenuti o usati» nell’UE. Dalla definizione di «operatore economico» di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento consegue che esso si applica alla messa a disposizione delle sostanze elencate negli allegati I e II da parte di «qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori diì esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online» nell’UE. Pertanto il regolamento si applica indipendentemente dal luogo in cui è stabilito l’operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione nell’Unione. Si applica quindi anche agli operatori economici stabiliti fuori dell’UE, ma che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione all’interno dell’UE.

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