Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
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Direttiva MED: Marine Equipment Directive / Update Aprile 2022
ID 1900 | Update news 24.04.2022
Direttiva 2014/93/UE e Direttiva 2014/90/UE
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Update 24.04.2022
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014) - Testo Consolidato 08.2021
Modifiche:
- M1 Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30 aprile 2021 L 261 45 22.7.2021
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 308 del 16.11.2016, pag. 64 (2014/90/UE)
- C2 Rettifica, GU L 146 dell’11.6.2018, pag. 8 (2014/90/UE)
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Update 21.10.2015
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014)
Direttiva 2014/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (allegato A) (GU L 220 del 25.7.2014) - Abrogata
La Direttiva 2014/93/UE è abrogata dal 17/09/2016 dalla Direttiva 2014/90/UE.
1. dimostrare la conformità di un campione rappresentativo del prodotto (il cosiddetto ‘Tipo’) ai requisiti delle normative applicabili;
2. dimostrare che la produzione di serie viene gestita dal Fabbricante in modo tale da avere ragionevole certezza che i prodotti posti sul mercato hanno le stesse prestazioni del ‘Tipo’.
Questo può essere in genere fatto con una combinazione di due ‘Moduli’ di certificazione, uno di Esame CE di Tipo (Modulo B) e un altro atto a dimostrare la conformità dei prodotti mediante controlli sul sistema produttivo o sui prodotti stessi (Moduli C, D, E, F)
La direttiva 96/98/CE precedente è abrogata a decorrere dal 18 settembre 2016, entrata in vigore della Direttiva 2014/90/UE il 17 Agosto 2014.
La Direttiva 2014/93/UE è stata recepita il 20 Agosto 2015 con: Decreto MIT 31 Luglio 2015.
La Direttiva 2014/90/UE è stata recepita il 10 Marzo 2015 con: D.P.R. 20 dicembre 2017 n. 239.
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Rientrano nel campo di applicazione della Direttiva che prevede il marchio "Timoncino" es:
MEZZI DI SALVATAGGIO:
Salvagenti anulari rigidi
Luci per mezzi di salvataggio:
- Per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso
- Per salvagenti anulari rigidi
- Per giubbotti di salvataggio
Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi
Giubbotti di salvataggio
Tute per immersione e tute antiesposizione non classificate come giubbotti di salvataggio, isolate o non isolate
Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio, isolate o non isolate
Dispositivi di protezione termica
Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)
Fuochi a mano (segnali pirotecnici)
Boette fumogene (segnali pirotecnici)
Dispositivi lanciasagole
Zattere di salvataggio gonfiabili
Zattere di salvataggio rigide
Zattere di salvataggio auto raddrizzanti
Zattere di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda
Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)
Imbarcazioni di salvataggio
Imbarcazioni di soccorso rigide
Imbarcazioni di soccorso gonfiabili
Imbarcazioni di soccorso veloci
Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)
Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera
Dispositivi per l'ammaino di zattere di salvataggio (gru)
Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru)
Meccanismo di sgancio per:
- imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso
- zattere di salvataggio con uno o più tiranti
Sistemi marittimi di evacuazione
segue in allegato
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