Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2023/1542 Batterie
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Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2023/1542 Batterie
ID 20079 | 31.07.2023 / In allegato Modello .doc/pdf
Modello di Dichiarazione UE di Conformità Batterie in accordo con l'allegato IX del Regolamento (UE) 2023/1542.
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Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (GU L 191/1 del 28.7.2023). Entrata in vigore: 17.08.2023
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
4. Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
5. Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
b) apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.
6. I capi III e VIII del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, quali definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio.
Articolo 18 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all’allegato VIII, ed è tenuta aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o messa a disposizione sul mercato o messa in servizio. Essa è redatta in formato elettronico e, ove richiesto, è fornita in formato cartaceo.
3. Se a una batteria si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l’insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Nel redigere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della batteria ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, un’unica dichiarazione di conformità UE può essere costituita da una o più singole dichiarazioni di conformità UE già redatte in conformità di un altro atto o atti dell’Unione, al fine di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici.
a) sia stata progettata e fabbricata conformemente agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12 e 14, e sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili nonché da informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio; e
b) sia contrassegnata ed etichettata conformemente all’articolo 13.
2. Prima dell’immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 17.
3. Qualora la conformità della batteria ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 17, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell’articolo 18 e appongono la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20.
4. I fabbricanti tengono la documentazione tecnica di cui all’allegato IX e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio.
5. I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la batteria fabbricata nell’ambito di una produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. A tal fine, i fabbricanti tengono adeguatamente conto delle modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche della batteria, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all’articolo 15, delle specifiche comuni di cui all’articolo 16 o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità della batteria o mediante applicazione delle quali la conformità è verificata.
6. I fabbricanti si assicurano che le batterie che immettono sul mercato rechino un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, oppure un numero di prodotto o un altro elemento che ne consenta l’identificazione. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria.
7. I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, se esistente. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio, e sono chiare, comprensibili e leggibili.
8. I fabbricanti forniscono l’accesso ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII nel sistema di gestione delle batterie di cui all’articolo 14, paragrafo 1„ conformemente ai requisiti stabiliti in tale articolo.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme a uno o più dei requisiti applicabili di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14 adottano immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro sul cui mercato l’hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria ai requisiti di cui agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12, 13 e 14, in una o più lingue facilmente comprensibili per tale autorità nazionale. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico e, su richiesta, in formato cartaceo. I fabbricanti cooperano con l’autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalla batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio.
11. Gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione, e immettono sul mercato o mettono in servizio una batteria che è stata sottoposta a una di tali operazioni sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento.
ALLEGATO IX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.* …
* (numero di identificazione della dichiarazione)
1. Modello di batteria (numero di prodotto, categoria e lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (descrizione della batteria e identificazione che ne consenta la rintracciabilità e che, laddove opportuno, può includere un’immagine della batteria).
5. L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione: … (riferimenti degli altri atti dell’Unione applicati).
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L’organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell’intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio)
(nome e cognome, funzione) (firma)
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