DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017
EN ISO 20349-2:2017 (UNI 2021) DPI Calzature / Requisiti Protezione rischi saldatura / 2023
ID 5084 | Rev. 1.0 del 18.05.2023 / Documento completo allegato
Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI calzature in particolare in riferimento alla nuova norma per le calzature per la protezione dai rischi di saldatura EN ISO 20349-2:2017 (UNI 2021).
Oltre alle dotazioni di base minime, difatti, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi specifici, quali ad esempio il rischio elettrico o rischio termico.
Esistono poi anche “protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:
- al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici”;
- al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena”;
- agli incendi: “le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate con un pittogramma apposito e un simbolo (Hln) che indica il livello di protezione relativo all’isolamento dal caldo”
In particolare nell’ultima parte del presente focus vengono illustrati i Requisiti delle calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura, di cui alla norma UNI EN ISO 20319-2:2021.
UNI EN ISO 20349-2:2021
Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le calzature che proteggono gli utilizzatori contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi.
La calzature conformi al presente documento offrono anche altre protezioni come definite nella ISO 20345.
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Attenzione: documento elaborato su norma norma ISO EN 20319-2:2017, possibili riferimenti ad altre norme riportate non più in vigore.
...
- Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (G.U. n. L 399 del 30/12/1989).
- Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (G.U. n. L 393 del 30/12/1989).
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (G.U. n. L 81/51 del 31/3/2016)
- UNI EN ISO 20345:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
- UNI EN ISO 20346:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
- UNI EN ISO 20347:2022 Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro
- UNI EN ISO 20349-1:2021 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 1: Requisiti e metodo di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie
- UNI EN ISO 20349-2:2021 Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi
Excursus
Requisiti di base DPI calzature
Le calzature antinfortunistiche si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo ed alle caratteristiche corrispondenti richieste.
La scelta del corretto DPI dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di utilizzo.
Requisiti aggiuntivi per attività specifiche
Esistono poi protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:
- al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena.
‐ al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici.
Requisiti calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura
Requisiti specifici
Altezza del tomaio
Quando viene testato in accordo alla ISO 20345:2011, 5.2.2, l’altezza del tomaio non deve essere minore del Disegno B. Se è presente una linguetta, deve avere almeno l’altezza del tomaio. Progetto del tomaio
Non ci devono essere caratteristiche della superficie esterna che possano trattenere il metallo fuso per circa i 2/3 anteriori della calzatura. Cinghie e fibbie sono consentite per 1/3 della calzatura. Le misurazioni sono effettuate sulla parte superiore dal punto più esterno posteriormente alla parte anteriore della punta (vedi Figura 6).
Non devono esserci cuciture rivolte verso l’alto nei 2/3 anteriori della calzatura. Le cuciture rivolte verso l’alto, ad esempio sono permesse solo per 1/3 nella parte posteriore della calzatura. Le misurazioni sono effettuate sulla parte superiore dal punto più esterno posteriormente alla parte anteriore della punta (vedi Figura 6).
La mascherina deve essere costituita da un unico pezzo.
Se c’è una linguetta dovrebbe essere completamente coperta da parti del tomaio. Se il materiale della calzatura è esposto in qualsiasi punto, deve essere trattato come il tomaio.
Figura 6 – Progetto del tomaio
Legenda
l lunghezza totale della calzatura dalla punta al tacco
...
Indice
1. Premessa
2. Requisiti di base DPI calzature
3. Requisiti aggiuntivi
4. Marcatura e Nota Informativa
5. Requisiti aggiuntivi per attività specifiche
5.1 Requisiti calzature di protezione contro i rischi presenti nelle fonderie e nelle operazioni di saldatura
5.1.1 Requisiti specifici
5.2 Prova con piccoli spruzzi di metallo fuso
5.3 Comportamento al fuoco
5.4 Innocuità
5.5 Marcatura
5.6 Informazioni fornite dal fabbricante
5.7 Proprietà elettriche
5.7.1 Calzature antistatiche
5.7.2 Calzature elettricamente isolanti
Fonti
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 18.02.2023 | Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425 (Appendice ZA) UNI EN ISO 20345:2022 UNI EN ISO 20346:2022 |
Certifico Srl |
0.0 | 27.11.2017 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 20345:2022
UNI EN ISO 20346:2022
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Linee guida 2023 DPI Regolamento (UE) 2016/425
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
DPI Criteri di scelta: Quadro normativo 2018
CEI EN 50321-1: Lavori sotto tensione - Calzature di protezione
EN ISO 20344 Calzature di sicurezza[/box-note]
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DPI Calzature Panoramica requisiti Rev. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
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DPI Calzature Panoramica requisiti Rev. 00 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2017 |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185
Elenco codici MDR/IVDR
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185
della Commissione del 23 novembre 2017 relativo all'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dispositivi medicodiagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio
Estratto
La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 39, paragrafo 10, e l'articolo 42, paragrafo 13, visto il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, e l'articolo 38, paragrafo 13, considerando quanto segue:
(1) La valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 può richiedere l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Solo gli organismi di valutazione della conformità designati in conformità al regolamento (UE) 2017/745 o al regolamento (UE) 2017/746, possono effettuare tale valutazione e unicamente per le attività relative alle tipologie di dispositivi in questione. Per poter specificare lo scopo della designazione degli organismi di valutazione della conformità notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 o del regolamento (UE) 2017/746 è necessario redigere un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi.
[...]
(5) Dal 26 novembre 2017 gli organismi di valutazione della conformità potranno presentare una domanda di designazione quali organismi notificati a norma del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746. Al fine di consentire agli organismi di valutazione della conformità di utilizzare i codici stabiliti nel presente regolamento per la domanda di designazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
Articolo 1 Elenco dei codici
1. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745 figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746 figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2 Domanda di designazione
Nello specificare le tipologie di dispositivi nella domanda di designazione di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/746, gli organismi di valutazione della conformità si avvalgono degli elenchi dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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ALLEGATO I
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici a norma del regolamento (UE) 2017/745
I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO
A. Dispositivi attivi
B. Dispositivi non attivi
II. CODICI ORIZZONTALI
ALLEGATO II
Elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi destinato a specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma del regolamento (UE) 2017/746
I. CODICI CHE RINVIANO ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO
II. CODICI ORIZZONTALI
GUUE L 309/7 del 24.11.2017
Entrata in vigore: 25.11.2017
_________
Note autore:
Con l’introduzione dei nuovi Regolamenti avrà luogo un processo di “ri-accreditamento” degli ON che presenteranno domanda in rispetto dei requisiti.
[box-info]Art. 39 co. 3 MDR Valutazione della domanda
3. Entro 14 giorni dalla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, di concerto con l'MDCG, incarica un gruppo di valutazione congiunta composto da tre esperti, salvo che le circostanze specifiche richiedano un numero diverso di esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Uno degli esperti
è un rappresentante della Commissione e coordina le attività del gruppo di valutazione congiunta. Gli altri due esperti provengono da Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'organismo di valutazione della conformità che ha presentato la domanda.
Articolo 40 MDR Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica
1. Gli Stati membri e la Commissione nominano esperti, qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medici, affinché partecipino alle attività di cui agli articoli 39 e 48.
2. La Commissione tiene un elenco degli esperti nominati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, insieme alle informazioni sul loro settore specifico di competenza e conoscenza. L'elenco può essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 57.[/box-info]
Vedi il Documento di sintesi schematico
Era infatti attesa entro il 26 Novembre 2017, la redazione ad opera della Commissione Europea di un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi per specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati, a mezzo di atti di esecuzione ( di cui al presente regolamento, Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185).
La certificazione di prodotto secondo i Regolamenti prevedrà il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui agli Allegati I /MDR-IVDR.
Gli ON controllano la corretta applicazione delle Norme Tecniche di progettazione, produzione e processo, le quali, seppur di applicazione volontaria, sono indice di alta qualità ed affidabilità dell’organizzazione.
Timeline
I regolamenti europei per dispositivi medici 2017/745 e i regolamenti diagnostici in vitro 2017/746 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) il 5 maggio 2017.
L'entrata in vigore del MDR e del IVDR è avvenuta quindi il 26 maggio 2017.
La data di applicazione del MDR sarà il 26 maggio 2020.
[box-warning]26 maggio 2017: Entrata in vigore ufficiale di MDR 2017/745 e IVDR 2017/746
26 novembre 2017: Gli OO.NN. possono richiedere la designazione sotto MDR e IVDR
26 marzo 2020: Eudamed va in diretta
26 maggio 2020: data di applicazione MDR e IVDR
26 Maggio 2024: i certificati AIMD (dir. impiantabili attivi), MDD (dir. dispositivi medici) e IVDD (dir. medico diagnostici) sono inutilizzabili: non più disponibili sul mercato europeo dispositivi in virtù di questi certificati
26 maggio 2025: dopo questa data, non è possibile mettere in servizio dispositivi in Europa utilizzando certificati MDD, AIMD o IVDD[/box-warning]
Collegati:
[box-note] Valutazione congiunta Nuovi Regolamenti MDR/IVDR
Regolamento (UE) 2017/746 [/box-note]
Direttiva (UE) 2017/2102
Direttiva (UE) 2017/2102
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
[box-warning]Recepimento
Direttiva recepita con il D.Lgs. 12 maggio 2020 n. 42 (GU n.144 del 08-06-2020)[/box-warning]
Il Parlamento Europea e il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
[...]
(4) Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili in termini di sostituzione del piombo.
(5) La direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo, che sono destinate a esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, sono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l'alimentazione (o a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per tali versioni. Anche le macchine mobili non stradali con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
(6) Per tutte le pertinenti categorie di AEE, di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE le condizioni per l'esenzione dei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da AEE dovrebbero essere chiaramente specificate. Analogamente, dato che le esenzioni alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, anche il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere specificato chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11[...].
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2011/65/UE è così modificata:
1) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:
«k) organi a canne.»;
2) all'articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente:
«28) “macchine mobili non stradali destinate a esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato a una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.»;
3) l'articolo 4 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la lettera seguente:
«e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;»
c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.»;
4) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le esenzioni di cui all'allegato III al 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:
a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 21 luglio 2011;
b) per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, sette anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all'articolo 4, paragrafo 3; e
c) per la categoria 11 dell'allegato I, cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2019.»;
b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera:
«b bis) entro un mese dal ricevimento di una domanda, invia al richiedente, agli Stati membri e al Parlamento europeo un calendario per l'adozione della sua decisione sulla domanda;»
c) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 giugno 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
GUUE L 305/8 del 21.11.2017
Entrata in vigore: 11.12.2017
Open scope dal 22 luglio 2019: vedi la news
Normativa di riferimento:
[box-note]Decreto Legislativo 12 maggio 2020 n. 42
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato[/box-note]
RAPEX Report 46 del 17/11/2017 N.24 A12/1558/17 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 46 del 17/11/2017 N.24 A12/1558/17 Polonia
Approfondimento tecnico: Trapano a percussione
Il prodotto, di marca Beck&Lorenz, mod. Z1J-C60-13, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 60745-2-1:2010 - Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili, Parte 2: Prescrizioni particolari per trapani e trapani a percussione.
Le parti in tensione del motore sono facilmente accessibili ed il surriscaldamento dell’attrezzatura potrebbe causare delle ustioni agli utilizzatori.
Direttiva 2006/42/CE - Allegato I - RESS 1.5.1 Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.
Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.
Direttiva 2006/42/CE - Allegato I - RESS 1.5.5 Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
Laddove possibile, il rischio dovuto al contatto o alla vicinanza con elementi della macchina o materiali utilizzati o prodotti dalla macchina a temperatura elevata o molto bassa deve essere ridotto evitando che la macchina raggiunga temperature pericolose. Nel caso non fosse possibile, si dovranno adottare le necessarie misure di protezione per evitare il contatto pericoloso o la vicinanza con i relativi settori, ubicandoli a una distanza sufficiente dalle posizioni normalmente raggiungibili dalle persone o applicando sulla macchina ripari o altre strutture dotate del necessario isolamento termico.
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RAPEX Report 46 del 17_11_2017 N.24 A12_1558_17 Polonia.pdf Trapano a percussione |
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Comments to the final report evaluation of the DM 2006/42/EC
Position paper to the final report evaluation of the DM 2006/42/EC
Orgalime comments to the final report on the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC
Position Paper 13 November 2017
Orgalime welcomes the Evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC (MD) in the framework of the Commission’s Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme and is pleased to comment on the areas of improvement identified by the consultant, for the purpose of providing support in the evaluation process.
Orgalime represents the engineering industry, which is the largest industrial branch in the EU, with a turnover of around €2,000 billion in 2016. The industry accounts for a quarter of manufacturing output and a third of manufactured exports in the European Union.
In accordance with the consultant’s report, Orgalime firmly believes the Machinery Directive is performing well and has reached its objectives of both providing a high level of safety for machinery users and facilitating the free movement of machinery in the internal market.
The adequate implementation of the Directive in the whole of the EU has helped the EU’s manufacturing industries to remain competitive on the internal and global markets with positive consequences at both economic and social level.
The issues to be addressed which have been highlighted within the Evaluation report are as follows:
1. Adapting the Directive to fit/integrate with the New Legislative Framework
2. Adapting the Directive to ensure suitability for new developments
3. Simplification of risk assessment procedures
4. Improvements to definitions/demarcations between particular types of machinery
5. Improved convergence/harmonisation with other similar Directives/Regulations
6. Ensuring increased/improved inspection and therefore widespread compliance of the Directive
As repeatedly mentioned, keeping an industrial base in Europe will only be possible with a strong and competitive manufacturing industry, at the core of the European economy (see also our core policy statement on the REFIT of the Machinery Directive 2006/42/EC).
To reach the objectives of growth and jobs for the future of Europe, manufacturers need a stable and effective legislative framework. For much of our industry, the Machinery Directive 2006/42/EC is the core piece of product legislation enabling companies to place state of the art and safe machinery on the Single Market. In our view, the legislation is performing as it should. We, therefore, urge decision makers to keep the Directive in its current form with minor modifications, if at all necessary, but not impacting its essential requirements and its basic philosophy.
Fonte: Orgalime
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery[/box-note]
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Comments to the final Report on the evaluation of DM.pdf Orgalime - Position Paper 13.11.2017 |
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FAQ on the Ecodesign Directive Update November 2017
FAQ on the Ecodesign Directive and its Implementing Regulations
Update November 2017
Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products and its Implementing Regulations
This document will be regularly updated.
This Frequently Asked Questions (FAQ) document summarises questions and answers of general interest regarding the Ecodesign Directive 2009/125/EC and its implementing Regulations.
The answers provided reflect a common understanding between Commission services and the Market Surveillance Authorities of Member States. The answers as such are not legally binding. A binding interpretation of Community law is the sole competence of the European Court of Justice.
These FAQ cannot go beyond or substitute for the requirements of the Ecodesign Directive or its implementing Regulations. The Ecodesign Directive is addressed to the Member States and must be transposed into national law according to Article 23. The Ecodesign Regulations (implementing measures) are binding in their entirety and directly applicable in all Member States.
Table of Contents
Ecodesign Directive 2009/125/EC of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products |
Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for televisions |
Commission Regulation (EC) No 641/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the |
Commission Regulation (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products |
Commission Regulation (EC) No 643/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household refrigerating appliances |
Commission Regulation (EC) No 278/2009 of 06 April 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for no-load condition electric power consumption and average active efficiency of external power supplies |
Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-directional household lamps - Amended by Commission Regulation (EU) 2015/1428 of 25 August 2015 |
Commission Regulation (EC) No 245/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fluorescent lamps without integrated ballast, for high intensity discharge lamps, and for ballasts and luminaires able to operate such lamps, and repealing Directive 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council |
Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes |
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment |
Commission Regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013 amending Regulation (EC) No 1275/2008 with regard to ecodesign requirements for standby, off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and amending Regulation (EC) No 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions |
Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines |
Commission Regulation (EU) No 1016/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers |
Commission Regulation (EC) No 327/2011 of 30 March 2011 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW |
Commission Regulation (EC) No 547/2012 of 25 June 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water pumps |
Commission Regulation (EC) No 1194/2012 of 12 December 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for directional lamps, for light emitting diode lamps and related equipment |
Commission Regulation (EU) No 206/2012 of 6 March 2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for air conditioners and comfort fans |
Commission Regulation (EU) No 617/2013 of 26 June 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for computers and computer servers |
Commission Regulation (EC) No 666/2013 of 8 July 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for vacuum cleaners |
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters |
Commission Regulation (EU) No 814/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks |
Commission Regulation (EC) No 66/2014 of 14 January 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domestic ovens, hobs and range hoods |
Commission Regulation (EC) No 548/2014 of 21 May 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for small, medium and large power transformers |
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units |
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers |
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1095 of 5 May 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for professional refrigerated storage cabinets, blast cabinets, condensing units and process chillers |
COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters |
COMMISSION REGULATION (EU) 2016/2281 of 30 November 2016 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products, with regard to ecodesign requirements for air heating products, cooling products, high temperature process chillers and fan coil units
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Last updated November 2017
European Commission
[box-note]Direttiva 2009/125/CE[/box-note]
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FAQ on the Ecodesign Directive.pdf Update November 2017 |
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Linee guida implementazione EN 1090-1 (CEN TR 17052:2017)
Linee guida implementazione EN 1090-1 (CEN TR 17052:2017)
08.11.2017 | Update 17 Novembre 2017
Vedi il Documento "Linea guida 1090-1 | CEN TR 17052:2017
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In allegato il Preview della CEN/TR 17052:2017
UNI, 7 Novembre 2017
Con il progetto UNI1603882 la Commissione Ingegneria strutturale intende recepire il CEN/TR 17052:2017 che specifica le linee guida per l’implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011 (UNI EN 1090-1:2012)“Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali”.
Il progetto rimarrà nella fase dell’inchiesta pubblica preliminare sino al 20 novembre 2017.
[panel] Progetto UNI1603882
Titolo: Linee guida per l'implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011, Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
Sommario: Lo scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011 specifica che la norma tratta dei componenti strutturali nonché dei kit a cui si fa riferimento come prodotti da costruzione strutturali nel presente documento. Il presente rapporto tecnico fornisce informazioni che chiariscono quando un prodotto da costruzione strutturale è compreso nello scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011 ed elenca gli esempi di prodotti compresi e non.
Giustificazioni: Il Rapporto Tecnico contiene informazioni aggiuntive per quanto riguarda i prodotti da costruzione strutturali compresi o esclusi dallo scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011.
Benefici attesi: L’adozione permette di fornire al mercato uno strumento di valutazione aggiuntivo e utile per quanto riguarda i prodotti da costruzione strutturali compresi o esclusi dallo scopo della EN 1090-1:2009+A1:2011.
Organo tecnico di riferimento: Strutture di acciaio
Data di inizio inchiesta preliminare: 06/11/2017
Data di fine inchiesta preliminare: 20/11/2017[/panel]
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Linea Guida CEN/TR 17052: chiarimenti sulla marcatura CE secondo UNI EN 1090-1.
Il CEN, Comitato Europeo di Normazione ha pubblicato a Gennaio 2017 il documento tecnico CEN/TR 17052:2017 Linee Guida sull'implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011.
Secondo il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione (CPR UE/305/2011), infatti, i fabbricanti di strutture in acciaio e di alluminio devono attenersi alle disposizioni legislative previste dalla norma armonizzata UNI EN 1090-1:2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.
La norma UNI EN 1090-1 riguarda la valutazione della conformità (progettazione e produzione) dei componenti strutturali in acciaio e alluminio. Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati assemblati.
[panel]UNI EN 1090-1:2012
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1 (edizione novembre 2011). La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali di acciaio e di alluminio nonchè dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione.[/panel]
[box-info]La linea guida 17052 dettaglia meglio le modalità per comprendere se un prodotto è da marcare CE o meno, in particolare definisce le condizioni necessarie affinché il prodotto da costruzione sia coperto dallo scopo di applicazione della UNI EN 1090-1.
Tali condizioni sono:
1 - la produzione del prodotto rispetta i requisiti della UNI EN 1090-2 (acciaio) o UNI EN 1090-3 (alluminio)
2 - il prodotto è un "prodotto da costruzione" come definito nel Reg 305/2011, il che significa che:
a - il prodotto viene incorporato in modo permanente nella struttura (edifici o lavori di ingegneria civile) e
b - il prodotto ha funzioni strutturale in relazione alla costruzione, cioè il cedimento del componente influenza l'intera struttura determinando crolli, totali o parziali, e carenze nel rispetto della sicurezza in caso di incendio.
3 - lo standard non si applica nella costruzione di prodotti coperti da altre norme armonizzate o ETA.[/box-info]
I prodotti strutturali da costruzione sono parte di una costruzione portante che è dato dall'assemblaggio organizzato di parti collegate, progettato per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere. Un modo per identificare un prodotto strutturale da costruzione è porsi la domanda "Se il prodotto viene rimosso questo ha effetto sulla resistenza e stabilità della struttura o parte della struttura?" se la risposta è si allora il prodotto è un prodotto da costruzione e ricade nell'ambito di applicazione della UNI EN 1090-1.
Le linee guida forniscono una lista non esaustiva di prodotti che ricadono e non ricadono nell'ambito di applicazione della norma.
____
CEN/TR 17052:2017
Codice | Data | Titolo | ||||||
CEN/TR 17052:2017 |
11/01/2017 | CEN/TR 17052:2017Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components | ||||||
The scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 states that the standard covers structural components and kits which are referred to as structural construction products in this document. This Technical Report gives information that clarifies when a structural construction product is covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 and lists examples of products covered and not covered. |
Collegati
[box-note]Linee guida attuazione norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
EN 1090 Marcatura CE Strutture Rev. 3.0 - 2017
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione[/box-note]
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CEN TR 17052 Preview.pdf Linea guida applicazione EN 1090-1 |
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D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767
D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
(GU n.66 del 17.03.1952)
________
Aggiornamenti all'atto
10/06/1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (in G.U. 10/06/1999, n.134)
27/11/2017
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) - Testo consolidato 02.2022
________
...
Art. 6. Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1941, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e privato. La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettivo amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente; Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della Commissione di esame. L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della Commissione. A ciascuno dei componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di Commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.
Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto: a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni; b) certificato penale; c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa; d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.
Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione
L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.
Art. 9. Certificato di abilitazione
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.
Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza
In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.
...
Correlati
[box-note]Legge 24 ottobre 1942 n. 1415
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE[/box-note]
Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n.191
Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n. 191
Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario.
(GU n.271 del 19-11-2010 - S.O. n. 255)
Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2010
[box-warning]Abrogato da:
D.Lgs 14 maggio 2019 n. 57[/box-warning]
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Art. 1. Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio ed alla manutenzione.
3. L’ambito di applicazione del presente decreto è esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) delle infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;
d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.
4. L’ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso, tenendo conto dell’articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.
5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne l’interoperabilità.
6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
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Aggiornamenti all'atto
10/09/2011
DECRETO 22 luglio 2011 (in G.U. 10/09/2011, n.211)
13/03/2013
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21 (in G.U. 13/03/2013, n.61)
15/01/2015
DECRETO 29 dicembre 2014 (in G.U. 15/01/2015, n.11)
03/08/2015
DECRETO 26 giugno 2015 (in G.U. 03/08/2015, n.178)
25/06/2019
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 (in G.U. 25/06/2019, n.147)
Correlati:
[box-note]Direttiva 2008/57/CE
Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57[/box-note]
Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
Guida sulla transizione Apparecchi a gas dalla Direttiva 2009/142/CE al Regolamento (UE) 2016/426
La transizione dalla direttiva 2009/142/CE (GAD) al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) ha sollevato alcuni dubbi e domande tra i soggetti interessati alle apparecchiature di gas.
Al fine di garantire una transizione regolare da un atto giuridico (GAD - applicabile fino al 20 aprile 2018) all'altro (GAR - pienamente applicabile dal 21 aprile 2018), il presente documento intende fornire alcuni chiarimenti su alcune delle questioni sollevate e garantire così certezze legali.
Sono trattati i seguenti problemi:
I) Norme applicabili per l'immissione sul mercato di un apparecchio;
II) Valutazione della conformità durante il periodo transitorio (organismi notificati, produttori)
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Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere dal 21 aprile 2018
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Fonte: Commissione Europea 30.10.2017
Correlati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Direttiva 2009/142/CE[/box-note]
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Guidance on transition related issues - Regulation (EU) GAR.pdf Reg. (UE) 2016/426 Apparecchi a gas |
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Ecodesign etichettatura energetica lavatrici e lavastoviglie
Ecodesign etichettatura energetica lavatrici e lavastoviglie
JRC 2017 Preparatory study - Final report
Ecodesign and Energy Label for Household Washing machines and washer dryers
The Directive 2009/125/EC on Ecodesign establishes a framework for EU Ecodesign requirements for energy-related proiducts with a significant potential for reduction of energy consumption. The implementation of such requirements would contribute to reach the target of saving 20% of primary energy by 2020 as identified in the Commission's Communications on Energy 2020 (European Commission 2010c) and on the Energy Efficiency Plan 2011 (European Commission 2011). Ecodesign measures can be reinforced also through the Directive 2010/30/EU (currently under revision) on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products.
The European Commission has launched the revision of the Ecodesign and Energy-/Resource label implementing measures for the product group 'household Washing Machines (WM) and Washer-Dryers (WD)'.
The revision study is coordinated by the European Commission's DG Environment and DG Energy, and is undertaken by the Commission´s Joint Research Centre (JRC) with technical support from OekoInstitut and the University of Bonn. The methodology of the revision follows the Commission’s Methodology for the Evaluation of Energy related Products (MEErP) (COWI and VHK 2011), consisting of the following steps:
- Task 1 – Scope definition, standard methods and legislation
- Task 2 – Market analysis
- Task 3 – Analysis of user behaviour and system aspects
- Task 4 – Analysis of technologies
- Task 5 – Environmental and economic assessment of base cases
- Task 6 – Assessment of design options
- Task 7 – Assessment of policy options
The comprehensive analysis of the product group following the steps above is indeed to feed as research evidence basis into the revision of the existing Energy Label Regulation (EC) 1061/2010 (European Commission 2010a) and the Ecodesign Regulation (EC) 1015/2010 on household washing machines (European Commission 2010b), as well as the Energy Label Directive 96/60/EC on household combined washer-dryers (European Commission 1996).
The research has been based on available scientific information and data, following a life-cycle thinking approach and engaging stakeholder experts in order to discuss on key issues and to develop wide consensus.
A set of information of interest included the former preparatory study (the so-called 'ENER Lot 14'), prepared in 2007 (ISIS 2007a) and the resulting regulations on Energy Label and Ecodesign for domestic washing machines. A generic review of the fitness of these policies moreover took place as part of the DG ENER project "Omnibus" (VHK et al. 2014). The Omnibus study identified a number of issues of these regulations where revision is advisable. Against this background, information has been revised, updated and integrated to reflect the current state of play, following the MEErP methodology.
...
Table of contents
List of tables
List of Figures
Acronyms
Introduction
1. Task 1: Scope, legislation and standardisation
1.1. Product Scope
1.2. Legislation and standards for ecodesign, energy efficiency and other performance characteristics
1.3. Legislation, standards and related activities with regard to substances, material and resource efficiency and end-of-life
2. Task 2: Markets
2.1. Generic economic data from official European statistics
2.2. Market, stock, sales and trends
2.3. Consumer expenditure data
2.4. Summary: Markets
3. Task 3: Users
3.1. Consumer behaviour with regard to purchase and use phase
3.2. Results of the 2015 consumer study on clothes washing and drying
3.3. Consumer behaviour with regard to end-of-life
4. Task 4: Technologies
4.1. System aspects of the laundry process - General principles of washing, drying and ironing
4.2. Local infrastructure
4.3. Technical product description
4.4. Improvement options
4.5. Production, distribution and end-of-life
5 Task 5: Environment and economics
5.1 Product specific inputs
5.2 Environmental Impacts of Base-Cases
5.3 Life Cycle Costs of Base-Case
5.4 EU impacts
6 Task 6: Design options
6.1 Options
6.2 Best not yet available (BNAT) design options
6.3 Environmental impacts (results from Ecoreport tool)
6.4 Costs (results from Ecoreport tool)
6.5 Level of integration of specific technologies
7 Task 7: Policy analysis and scenarios
7.1 Stakeholder consultation and policy options
7.2 Current status of household washing machines and washer-dryers in the policy landscape of Ecodesign and Energy labelling
7.3 Policy options related to energy and water consumption for washing machines
7.4 Scenario analysis for washing machines
7.5 Summary of the scenarios for washing machines
7.6 Scenario analysis for washer dryers
7.7 Summary of the scenarios for washer-dryers
8. Annexes
Fonte: Commissione Europea
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[box-note]List of Ecodesign legislation
Regolamento (UE) 2017/1369[/box-note]
RAPEX Report 42 del 20/10/2017 N.19 A12/1428/17 Norvegia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 42 del 20/10/2017 N.19 A12/1428/17 Norvegia
Approfondimento tecnico: Trapano a percussione
Il prodotto, di marca BILTEMA, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60745.
Il meccanismo per impedire la trasmissione della coppia eccessiva viene attivato ad una coppia troppo alta. Se il trapano si blocca, l’utensile elettrico potrebbe ruotare di conseguenza e ferire l’utilizzatore.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
RESS 1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l’azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire un pericolo.
Il requisito di cui al punto 1.3.9 è complementare al requisito del punto 1.2.4 relativo all’arresto. Qualora sussista un rischio dovuto a movimenti incontrollati degli elementi mobili della macchina dopo il loro arresto, è necessario dotare la stessa di freni, dispositivi di blocco o sistemi di controllo delle condizioni di arresto per evitare movimenti incontrollati o limitarli in modo che non creino un rischio.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 42 del 20_10_2017 N.19 A12_1428_17 Norvegia.pdf Trapano a percussione |
373 kB | 2 |
9° Rapporto attività sorveglianza del mercato Direttiva macchine
9° Rapporto INAIL Direttiva macchine - Edizione 2017
9° Rapporto 2017 sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine
Il documento fornisce analisi e informazioni di supporto al monitoraggio e all'ottimizzazione dell’azione di Sorveglianza del Mercato, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.
L'Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all'autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all'intero del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.
La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).
Il 9° Rapporto, previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale prot. 11972 del 15 dicembre 2004, costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell'archivio informatico di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/controllore/sanzione per giungere alla più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell'ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.
Il documento prevede:
- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione), per passare poi all'analisi delle risultanze finora definite dall'autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;
- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;
- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi.
Il Rapporto si inserisce nell'ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all'identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro. L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e controllo condotta dall'Inail, dagli organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.
Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.
_________
Introduzione
1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità
1.2 Motivo delle segnalazioni di presunta non conformità
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici
1.3.1 I dati complessivi
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)
1.4 Costruttori per area di provenienza
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV
1.6 Classificazione dei RES in gruppi
2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione
2.2 Analisi dettagliata per singola regione
3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina
Fonte: INAIL
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[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB
Norme tecniche armonizzate tipo B / RESS Allegato I Direttiva macchine / Rev. 8.0 Luglio 2024
Tabelle di Raccordo
ID 4737 | Aggiornamento Rev. 8.0 del 07.07.2024 / Tabelle raccordo in allegato
Il Documento è stato realizzato consultando tutte le norme tecniche armonizzate di tipo B pubblicate nelle seguenti decisioni, rilevando quanto indicato nelle Appendici ZA/ZB. Aggiornato in accordo alle decisioni:
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024)
In rosso le novità
Download Preview Rev. 8.0 2024
[panel]Come consultare i riferimenti alle norme armonizzate 2020/2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/panel]
Norme di tipo B
Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.
Appendice ZA/ZB norma armonizzata
Nelle Appendici ZA/ZB(1) delle norme armonizzate per la Direttiva macchine, è riportata la corrispondenza (relazione) in "Presunzione di Conformità” tra la norma e i punti dei RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE (o Direttiva macchine 98/37/CE), vedi Tabella 1, o in via generica “Presunzione di Conformità” alla Direttiva, vedi Tabella 2.
Nel documento si sono tenuti in considerazione anche l’allegato ZZ della EN IEC 60204-11 e l’allegato ZZA della EN 60204-1.
(1) In genere l'Appendice ZA fa riferimento Direttiva macchine 98/37/CE (se tale appendice era inserita), l’Appendice ZB fa riferimento Direttiva macchine 2006/42/CE (se già inserita ZA)
Le seguenti norme nell’Appendice ZA/ZB riportano il/i punto/i del RESS dell’Allegato I della Direttiva macchine in “Presunzione Conformità”, es:
Appendice ZB EN 14122-1
Tabella 1 - Elenco delle norme armonizzata che riportano il/i punti del/i RESS della Direttiva macchine
Tabella 1 |
|||||
RESS |
Descrizione RESS |
Norma |
Titolo norma |
Tipo |
Rif. Doc |
1.1.2 |
Principi d'integrazione della sicurezza
|
EN 614-1:2006+A1:2009 |
Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali |
B |
|
EN 894-1:1997+A1:2008 |
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando |
B |
|||
EN 894-2:1997+A1:2008 |
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione |
B |
|||
EN 894-3:2000+A1:2008 |
Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di comando |
B |
|||
EN ISO 13857:2019 |
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008) |
B |
|||
1.2.4.2 | Arresto operativo |
EN ISO 13849-1:2023 |
Sicurezza del macchinario – parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023) |
B |
ID 20209 ID 21652 ID 18957 |
1.4.2.2 | Ripari mobili interbloccati |
EN ISO 14119:2013 |
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta |
B |
|
1.7.4.2
|
Contenuto delle istruzioni
|
EN 60204-1:2018 (solo lettere e, g, i, j, m, p, r, s, t) |
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2016, modificata) |
B |
|
EN ISO 20607:2019 (ad eccezione della lettera u) |
Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019) |
B |
|||
EN 62745:2020 |
Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario |
B |
|||
EN ISO 11553-1:2020 (solo lettera m) |
Sicurezza del macchinario — Macchine laser — Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2020) EN ISO 11553-1:2020/A11:2020 |
B |
|||
EN ISO 11202:2010/A1:2021 (solo lettera u) | Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate | B | ID 14753 | ||
EN IEC 62061:2021 (solo lettere (e, g, i, r, s) | Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021 | B | ID 16004 | ||
EN ISO 13849-1:2023 |
Sicurezza del macchinario – parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023) |
B | ID 20209 ID 21652 ID 18957 |
...
Tabella 2 - Elenco delle norme armonizzata che non riportano il/i punto/i dei RESS della Direttiva macchine
Le seguenti norme nell’Appendice ZA/ZB non riportano il/i punto/i del/i RESS dell’Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE o Direttiva macchine 98/37/CE in “Presunzione Conformità”, ma solo “Presunzione Conformità generica alla Direttiva macchine”.
RESS |
Descrizione RESS |
Norma |
Descrizione |
Tipo |
Rif. Doc |
--- |
--- |
EN ISO 14118:2018 |
Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso |
...
Formato: PDF
Abbonati: Direttiva macchine/4X/Full/Full Plus
Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Elaborato |
8.0 | Luglio 2024 | EN ISO 13849-1:2023 (link ID news) EN 15967:2022 (link ID news) EN 17624:2022 (armonizzata) EN ISO 11554:2017 (armonizzata) EN ISO 11202:2010/A1:2021 (link ID news) |
Certifico Srl |
7.0 | Aprile 2022 | EN IEC 62061:2021 (armonizzata) EN 1837:2020 (armonizzata) EN ISO 11553-1:2020 (armonizzata) EN ISO 11202:2010 (armonizzata) EN ISO 13856-1:2013 (link ID news) EN ISO 13856-2:2013 (link ID news) EN ISO 13856-3:2013 (link ID news) EN ISO 13849-1:2015 (link ID news) EN ISO 13849-2:2012 (link ID news) |
Certifico Srl |
6.0 | Maggio 2021 | EN ISO 13851:2019 (armonizzata) EN ISO 13854:2019 (armonizzata) EN ISO 13857:2019 (armonizzata) EN ISO 11203:2020 (armonizzata) EN ISO 13856-1 (link ID news) EN ISO 13856-2 (link ID news) EN ISO 13856-3 (link ID news) EN ISO 14123-1:2015 (link ID news) EN 62745:2020 (link ID news) EN 62745:2020 (link ID news) EN 1093-1:2008 (link ID news) EN 1093-2:2006+A1:2008 (link ID news) EN 1093-3:2006+A1:2008 (link ID news) EN 1093-4:1996+A1:2008 (link ID news) EN 1093-6:1998+A1:2008 (link ID news) EN 1093-7:1998+A1:2008 (link ID news) EN 1093-8:1998+A1:2008 (link ID news) EN 1093-9:1998+A1:2008 (link ID news) EN 1093-11:2001+A1:2008 (link ID news) EN 1005-1:2001+A1:2008 (link ID news) EN 1005-3:2002+A1:2008 (link ID news) EN 1005-2:2003+A1:2008 (link ID news) EN 1005-4:2005+A1:2008 (link ID news) EN 614-1:2006+A1:2009 (link ID news) EN 614-2:2000+A1:2008 (link ID news) EN ISO 11553-2:2008 (link ID news) EN ISO 14738:2008 (link ID news) |
Certifico Srl |
5.0 | Gennaio 2021 | EN 1837:2020 (ID 12638) EN ISO 13857:2019 (ID 10317) EN ISO 13854:2019 (ID 9896) EN ISO 11203:2020 (ID 11125) EN ISO 14123-1:2015 (ID 2276) EN ISO 14123-2:2015 (ID ---) EN ISO 13851:2019 (ID 8883) |
Certifico Srl |
4.0 | Aprile 2020 | Nuovi ID Nuove norme |
Certifico Srl |
3.0 | Marzo 2020 | Nuovi ID | Certifico Srl |
2.0 | Aprile 2019 | Nuovi ID | Certifico Srl |
1.0 | Giugno 2018 | Nuovi ID | Certifico Srl |
0.0 | Ottobre 2017 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Il concetto di Presunzione di Conformità
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
RAPEX Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia
Approfondimento tecnico: Prodotto per la pulizia della casa
Il prodotto, di marca Ha-Ra, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il prodotto è corrosivo ed irritante per la pelle, ma l’etichetta non è dotata degli appositi pittogrammi, delle avvertenze e manca la chiusura di sicurezza per i bambini. Gli utilizzatori, pertanto, non sono informati sui rischi derivanti dal contatto del prodotto con la pelle, gli occhi oppure in caso di ingestione.
TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
TITOLO IV
IMBALLAGGIO
Articolo 35
Imballaggio
1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.
2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.
Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.
Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.
Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.
3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.
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RAPEX Report 40 del 06_10_2017 N.2 A12_1335_17 Francia.pdf Prodotto per la pulizia della casa |
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Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery
Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery
30.09.2017 Technopolis group - Final report
This report presents the Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery. It was commissioned by EC Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), and undertaken by a consortium led by Technopolis Group over an 18-month period during 2016-2017.
The findings and conclusions are based on a programme of research and analyses, which included a public consultation, a series of targeted consultation surveys, a programme of interviews, a review of relevant documentation and an analysis of statistical databases and reports.
Scope of the evaluation
The focus of the evaluation is the 2006 Machinery Directive (MD), which is concerned with the free movement of machinery within the EU internal market, and with ensuring health safety of users of machinery. It is in fact the latest revision to a much earlier Directive (89/392/EEC) adopted in 1989.
The purpose of the evaluation is to review the performance of the Directive and to determine the extent to which it is fit for purpose, providing evidence and conclusions that might form the basis for possible future legislative initiatives. In particular, the study is asked to assess the extent to which the Directive has met its twin objectives of (i) guaranteeing the free movement of relevant machinery within the Single Market, and (ii) ensuring a high level of safety and protection for machinery users (workers and consumers). To this end, the aims were to assess the relevance, effectiveness, coherence, efficiency and EU added value of the Directive, by addressing 18 specific evaluation questions. The evaluation covers the functioning of the Directive, including the processes involved in transposing, implementing and enforcing it. It covers all relevant product categories and 33 countries (EU28, EFTA and Turkey) and focuses on the period from 2010 (after the deadline for application of the MD).
Relevance of the Directive
The two objectives of the Directive – facilitating free movement of machinery and ensuring health and safety – remain entirely relevant to market needs (manufacturers and users). The machinery sector continues to be an important part of the EU economy 30 years after the adoption of the original Directive, accounting for 4% of all manufacturing businesses, 9% of all manufacturing production (value) and 10% of employment in the manufacturing sector. Its importance in terms of trade is also significant, with machinery accounting for nearly one-quarter of the value of all EU exports in 2015, and 60% of this trade occurring between Member States.
Facilitating the free movement of machinery is therefore a significant EU-wide concern. The great majority of stakeholders consulted for the study also agree that ensuring free movement of machinery is a very important objective, providing a strong indication that this is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders, with widespread relevance both to the machinery market and amongst users. The vast majority also agreed that the Directive (at least in its concept and intentions) is an entirely appropriate response to the aim of ensuring free movement of machinery.
In relation to ensuring health and safety, despite a downward trend in the number of accidents at work (both in terms of absolute numbers and per 100,000 employees), there were still over 3 million nonfatal accidents and nearly 3,700 fatal accidents in EU workplaces in 2013 (all sectors). This implies that on average most people will have an accident at work during their lifetime causing more than three days of absence, or death, making this a significant and widespread issue. There are sizeable financial and other (social) costs of these accidents (e.g. productivity loss, healthcare, reduced quality of life, administration), which have been calculated in different countries as equating to 1-5% of GDP annually. Importantly, those sectors and occupations that are most relevant to machinery (and the Directive) tend to have some of the highest rates of injuries (e.g. the Manufacturing, Construction and Agriculture sectors combined accounted for 51% and 38% of all fatal and non-fatal accidents respectively in 2013), making this an even more pressing issue for this sector. Nearly all stakeholders consulted through the study placed great importance on ensuring a high level of health and safety for users of machinery, providing a strong indication that this objective is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders. The majority also felt that the Directive (its scope and provisions) was an ‘entirely appropriate’ response to addressing this aim.
The Directive has maintained its relevance, despite changes in technology and the business environment. It has undergone several iterations since 1989, adding or revising elements, including in its scope and requirements. However, these changes have been to improve clarity, adjust coverage of pre-existing machinery (and address associated risks), or reflect changes in the perceived relevance/ importance of certain aspects of health and safety. They have not come about as a reaction to shifts in technology or the market. This is unsurprising, given that New Approach Directives (including the MD) are limited to essential requirements (“principles”), while the state of technology (state of the art) is then determined by stakeholders through technical specifications. As such, the majority view of stakeholders is that the MD copes well with change. Having said this, a significant minority of those consulted have highlighted that specific new innovations may test the suitability of the Directive and reduce its effectiveness going forward. This includes innovations in the areas of digitisation, robotics, software and autonomous control, as well as the increasing prevalence of etrade, fulfilment houses and (un-checked) non-compliance of products from third countries.
Most stakeholders believe the rate and extent of innovation in the machinery sector has increased over the past decade, but the link between this and the Machinery Directive (specifically) is less clear. This is because the Directive has acted as both an enabler and barrier to innovation in the sector: positively influencing innovation through the facilitation of trade, support for technology transfer and encouragement of innovative safety features, tools and techniques; while at the same time reducing the rate of innovation by adding to the cost or complexity of introducing new technology.
...
Table of Contents
Executive Summary
1 Introduction
2 Background to the Machinery Directive
2.1 Origins, rationale and objectives of the Directive
2.2 Summary of the main provisions of the Directive
2.3 Transposition and implementation of the Directive
2.4 Defining the intervention logic for the Machinery Directive
3 Evaluation requirements and questions
4 Overview of research approach and methodology
4.1 Main phases of the evaluation
4.2 Principle research methods and sources of evidence
4.3 Summary of consultation numbers
4.4 Limitations for the analysis
5 Answers to the evaluation questions
5.1 Evaluation Question 1: the current size and structure of the market / sector
5.2 Evaluation Question 2: correspondence between objectives and current needs
5.3 Evaluation Question 3: The extent to which the Directive deals with innovation
5.4 Evaluation Question 4: discrepancies in interpretation of requirements
5.5 Evaluation Question 5: the extent to which the Directive has contributed to objectives
5.6 Evaluation Question 6/7: the effectiveness of conformity assessment options
5.7 Evaluation Question 8: the effectiveness of European harmonised standards
5.8 Evaluation Question 9: the effectiveness of mechanisms relating to non-compliance
5.9 Evaluation Questions 10/11: enablers and barriers to effectiveness
5.10 Evaluation Question 12: the costs involved as a result of the Directive
5.11 Evaluation Question 13: the benefits realised as a result of the Directive
5.12 Evaluation Question 14: the extent to which costs are reasonable and proportionate
5.13 Evaluation Questions 15 & 16: potential for simplification and reduced inefficiency
5.14 Evaluation Question 17: coherence and complementarity of the Directive
5.15 Evaluation Question 18: added value of a European directive
6 Conclusions
6.1 Context of the Directive
6.2 Relevance of the Directive
6.3 Effectiveness of the Directive
6.4 Efficiency of the Directive
6.5 Coherence of the Directive
6.6 European Added Value of the Directive
Appendices
Appendix A Methodology
A.1 Evaluation approach
A.2 Conduct of the evaluation
A.3 Principle evaluation methods and sources
A.4 Limitations and mitigation measures
Appendix B Stakeholder consultation
B.1 Consultation strategy and process
B.2 Consultation responses
B.3 Targeted consultation questionnaires
B.4 Survey consultation results
Appendix C Additional data
C.1 Distribution of published EN by technical body
C.2 Suggested gaps in the Harmonised Standards portfolio
C.3 Mapping of actions (and costs) triggered by the Machinery Directive
C.4 Price deflation calculations
Fonte: Commissione Europea
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
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Evaluation of Directive 2006_42_EC on Machinery - Final Report - September 2017.pdf Techopolis group - Final Report 09.2017 |
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Linee guida fresatrici metalliche - CECIMO
Linee guida marcatura CE fresatrici metalliche - CECIMO / In lingua IT
ID 4690 | Update Rev. 1.0 del 25.10.2022 / Disponibile versione IT allegata
Brussels, 01 Marzo 2018
CECIMO ha pubblicato in lingua italiana le "Linee guida per la marcatura CE sulle fresatrici per la lavorazione dei metalli".
Questa è la terza pubblicazione di una serie di linee guida volte a supportare le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali e gli operatori economici nella valutazione della conformità delle macchine alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti esistente. "La circolazione di prodotti non conformi all'interno del mercato dell'UE mette a rischio sia la sicurezza dei lavoratori che la competitività dell'industria europea delle macchine utensili", afferma Juha Mäkitalo, presidente del comitato tecnico di CECIMO. «L'obiettivo degli orientamenti CECIMO è contribuire a una vigilanza del mercato più efficace nel mercato interno».
Obiettivi della guida
Verificare la validità della dichiarazione di conformità
Le Direttive UE applicabili alle fresatrici
La Dichiarazione CE di Conformità
Marcatura CE e segnali di avvertimento
Viene usata la marcatura CE ufficiale?
Dove può essere apposta la marcatura CE?
Quali attrezzature in pressione richiedono la marcatura CE?
Chi può apporre la marcatura CE?
Cosa va indicato sulla targhetta?
In che lingua devono essere le istruzioni?
In che lingua deve essere il fascicolo tecnico?
Cosa non può essere apposto sul macchinario?
Quali sono gli obblighi per l’importatore/distributore?
Le fresatrici con marcatura CE vengono provate e approvate dalle autorità?
Quali avvertenze devono essere apposte sulle fresatrici?
Verifica della conformità della macchina
Definizione di fresatrice
Ripari mobili
Istruzioni che devono accompagnare il macchinario
Informazioni sul trasporto
_________
Brussels, 01 September 2017
CECIMO has just published new ‘Guidelines for CE marking on metal working milling machines’. This is the third publication in a series of guidelines aimed at supporting market surveillance authorities, customs authorities and economic operators to assess the conformity of machines with existing European product safety law. ‘The circulation of non-compliant products within the EU market puts both the safety of workers and the competitiveness of the European Machine Tool Industry at risk’ says Mr. Juha Mäkitalo, Chairman of CECIMO’s Technical Committee. ‘The aim of the CECIMO Guidelines is to contribute to a more effective market surveillance in the Internal Market’.
The need for an effective market surveillance
Metalworking milling machines are machine tools designed to shape cold metal using a rotating cutting tool. It is one of the most commonly used processes in industry. In 2016, 53,679 milling machines were traded in the EU 28 and the number of machines brought to the EU market increases regularly.
EU legislation lays down the essential requirements for products to conform to, in order to guarantee a high level of protection for the health and safety of consumers, workers and the environment. The non-enforcement of these regulations creates unfair competition and undermines the competitiveness of those economic operators who do comply with the rules. Post-market control, in the form of market surveillance, has therefore an important role in creating a level playing field, which encourages competition centred around high health and safety standards, and not as a race to the bottom at the expense of these standards.
“The increasing number of products and the complexity of some of these products and legislation make sometimes difficult for national authorities to respond adequately to the challenges of the market. Through the Guide, we share our sectorial knowledge with the relevant stakeholders and facilitate market surveillance” explains Mr Mäkitalo.
CECIMO Guidelines to raise awareness and provide practical instructions for conformity assessment
CECIMO expects these guidelines to increase awareness among public and private stakeholders about the essential requirements on health and safety applying to machine tools. CECIMO guides provide a quick check-list to help conformity assessment and verify if the machine complies with the legal provisions, therefore allowing for the use of the CE marking.
Objectives of the guide
Machinery and equipment which are bound by specific European Directives cannot be placed on the single market unless they bear CE marking. CE marking affixed on a product indicates that the product complies with all relevant essential requirements (e.g. health and safety requirements) of the applicable Directive(s).
However, market surveillance in the EU often fails to prevent the entry of non-compliant imported machinery into the internal market and/or the circulation of non-compliant European machinery in Europe. Machines which do not meet essential health and safety regulations threaten health and safety in the workplace and put workers’ lives in danger.
Moreover, manufacturers and suppliers who do not comply with European regulations benefit from reduced production costs and gain an unfair comparative advantage in the market.
This distorts competition and undermines the competitiveness of European manufacturers who invest a significant amount of their resources in the development of products with high safety standards meeting European regulations.
Cases of non-compliance may occur due to lack of information (or misinformation) of producers who fail to meet the relevant essential requirements or due to deliberate infringements by producers who want to unfairly cut their production costs.
Improving EU market surveillance requires better communication towards economic operators on EU regulations, standards and conformity assessment procedures to improve ex-ante mechanisms designed to ensure compliance with EU law. Ex-post mechanisms allowing market surveillance authorities to check compliance should also be strengthened.
CECIMO believes that effective market surveillance requires close cooperation between economic operators, customs authorities and market surveillance bodies.
In line with this view, the present guide aims to contribute to the ongoing work led by the European Commission to enhance market surveillance in the internal market, under the New Legislative Framework.
We hope that this guide will be a valuable source of information for manufacturers, sellers and users of machine tools as well as customs authorities to detect noncompliant products in the internal market.
Better functioning market surveillance will contribute to creating a more secure working environment for workers and a more competitive European industry
...
Objectives of the guide
Verifying the validity of the declaration of conformity
EU Directives which apply to milling machines
The EC Declaration of Conformity
CE marking & warning signs
Is the official CE marking used?
Where can the CE marking be placed?
Which items of pressure equipment might need CE marking?
Who can affix the CE marking?
What shall be included on the nameplate?
In which language shall the instructions be?
In which language should the technical file be?
What shall the machine not bear?
What about the obligations for the importer/distributor?
Are the CE marked milling machines tested and approved by the authorities?
Which warnings should be included on electro-discharge machines?
Verifying the conformity of the machine
Definition of a milling machine
Moveable guards
Accompanying instructions.
Transportation information
[box-note]Collegati
UNI EN ISO 16090-1:2019 | Requisiti di sicurezza macchine utensili
ISO 16090-1:2017
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]
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Linee Guida per la marcatura CE fresatrici metallo.pdf CECIMO 2018 |
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Guidelines for CE Marking on metalworking milling machines.pdf CECIMO 2017 |
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Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 / Consolidato 2023
D.Lgs. 171/2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Entrata in vigore: 15.09.2005
(GU n. 202 del 31-8-2005 - S.O. n. 148)
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[box-info]Nuovo Codice della Nautica da Diporto
Disponibile il Codice della Nautica da Diporto | D.Lgs. 171/2005 Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.
- Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022.
- Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022)
- Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022
- Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.304 del 07.12-2020)
- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
Codice della Nautica da diporto
Download Codice:
- Allegato presente notizia
- Codice della Nautica da Diporto
- Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2019
- Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 (allegato)[/box-info]
Download Indice Nuovo Codice della Nautica da Diporto | Ed. 4.0 Giugno 2020
Struttura del Decreto con evidenzia delle successive modifiche/integrazioni:
Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Capo I
Disposizioni generali
Modiche/sostituzioni:
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto
Modiche/sostituzioni:
Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)
Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO
Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto
Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio
Capo IV
Obbligo di patente
Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto
Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO ((...))
Capo I
Locazione di unita' da diporto
Capo II
Noleggio
Modiche/sostituzioni:
- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)
Capo III
Mediatore per le unita' da diporto
Modiche/sostituzioni:
CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147
Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA
Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
Modiche/sostituzioni:
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
- DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)
- Errata Corrige (in G.U. 09/09/2005, n.210) relativa all'art. 57, comma 1.
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI
Allegato I (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato II Requisiti essenziali (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato III (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato IV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato V (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato VI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato VII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato VIII Dichiarazione di conformita' (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato IX (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato X (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XIII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XIV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)
Allegato XVI (Allegato modificato dal decreto 10 luglio 2017, (in G.U. 16/08/2017, n.190))
Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Legge 17 maggio 2022 n. 60[/box-note]
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2023 Ed. 8.0 Febbraio.pdf Certifico Srl - Ed. 8.0 Giugno 2023 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2022 Ed. 7.0 Settembre.pdf Certifico Srl - Ed. 7.0 Giugno 2022 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2022 Ed. 6.0 Giugno.pdf Certifico Srl - Ed. 6.0 Giugno 2022 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2020 Ed. 5.0 Dicembre.pdf Certifico Srl - Ed. 5.0 Dicembre 2020 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2020 Ed 4.0 Giugno.pdf Certifico Srl - Ed. 4.0 Giugno 2020 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2019 Ed 3.0 Settembre 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 Settembre 2019 |
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Codice della Nautica da Diporto Consolidato 2018 Ed 2.0 Febbraio 2018.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 Febbraio 2018 |
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RAPEX Report 47 del 24/11/2017 N.2 A12/1624/17 Ungheria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 47 del 24/11/2017 N.2 A12/1624/17 Ungheria
Approfondimento tecnico: Bicicletta per bambini
Il prodotto, di marca Galaxy / Koliken, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN ISO 8098 - Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo.
Le ruote dello stabilizzatore possono piegarsi ed la sella si può staccare dal telaio. Inoltre, il copricatena non scherma interamente la catena.
La norma EN ISO 8098 stabilisce i requisiti minimi di sicurezza che stabilizzatori, sella e copricatena devono avere.
Gli stabilizzatori devono essere sottoposti ad una prova di carico verticale (forza applicata = 300 N) a seguito della quale l’eventuale flessione e deformazione permanente non devono superare, rispettivamente 25 mm e 15 mm. Inoltre, devono essere sottoposti ad una prova di carico longitudinale (forza applicata = 300 N) a seguito della quale la deformazione permanente non deve superare i 15 mm.
La sella deve essere sottoposta ad una prova di resistenza statica a seguito della quale lo chassis metallico non deve disinnestarsi dal coprisella e/o l’elemento stampato di plastica non deve disinnestarsi dallo chassis metallico e non deve verificarsi alcuna fessura o distorsione permanente.
Il copricatena deve schermare completamente la faccia esterna e il bordo della catena, della corona, del pignone posteriore e la faccia interna della corona e le giunzioni della catena e della corona.
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RAPEX Report 47 del 24_11_2017 N.2 A12_1624_17 Ungheria.pdf Bicicletta per bambini |
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Methodology for Ecodesign of Energy‐related Products
Methodology for Ecodesign of Energy‐related Products
Commissione Europea 21 Novembre 2017
Methodology Report Part 1: Methods
Methodology Report Part 2: Environmental policies & data
The present report has been prepared by COWI Belgium in association with Van Holsteijn en Kemna (VHK), as member of the COWI Consortium, under the Multiple Framework Contract for Technical Assistance Activities in the field of energy and transport policy (TREN/R1/350‐2008 lot 3), and in response to the Terms of Reference included in the Contract No. SI2.581529 "Technical assistance for an update of the Methodology for the Ecodesign of Energy‐using Products (MEEuP)".
Sustainable industrial policy aims in particular at developing a policy to foster environmental and energy efficient products in the internal market. The Ecodesign Directive 2009/125/EC is the cornerstone of this approach. It establishes a framework for the setting of ecodesign requirements for energy‐related products with the aim of ensuring the free movement of those products within the internal market. Directive 2009/125/EC repealed the original Directive 2005/32/EC for the
setting of ecodesign requirements for energy‐using products.
The Methodology for the Ecodesign of Energy‐using Products (MEEuP)1 was developed in 2005 to contribute to the creation of a methodology allowing evaluating whether and to which extent various energy‐using products fulfil certain criteria that make them eligible for implementing measures under the Ecodesign Directive 2005/32/EC.
Against this background the objective of the underlying study is twofold:
1.) To review the effectiveness and update, whenever necessary, the Ecodesign Methodology after having been applied for 5 years in ecodesign studies and contributed to the evaluation of
implementing measures on energy‐using products.
2.) To extend the Ecodesign Methodology to Energy‐related Products to evaluate whether and to which extent new energy‐related products fulfil certain criteria for implementing measures under the Ecodesign Directive 2009/125/EC.
...
Methodology Report Part 1: Methods
CONTENTS
ACRONYMNS
INTRODUCTION
General
Objective and scope of Ecodesign
Eligibility of products
Preparing draft measures, legal background
MEErP Structure
Reporting and highlights per task
1 TASK 1: SCOPE
2 TASK 2: MARKETS
2.1 Introduction
2.2 Sales and Trade
2.3 Energy rates for private households
2.4 Energy rates for industry
2.5 Water rates
2.6 Interest and inflation rates
2.7 Tax rates
2.8 Acquisition costs
2.9 Summary EU averages
3 TASK 3: USERS
3.1 Extended product and systems approach
3.2 Extended ErP product scope
3.3 Method indirect ErP effect
3.4 Example shower head or water tap
3.5 Example: Building insulation materials
3.6 Example: Windows
3.7 Example: Detergents
4 TASK 4: TECHNOLOGIES
4.1 Technical product description (Task 4.1)
4.1.1 Capacity building
4.1.2 Base Case
4.1.3 Least Life Cycle Costs (LLCC)
4.1.4 Break‐even point (BE)
4.1.5 Best Available Technology (BAT)
4.1.6 Best Not (yet) Available Technology (BNAT)
4.2 Other subtasks
5 TASK 5/6: ENVIRONMENT
5.1 Introduction
5.2 LCI accounting rules
5.2.1 Introduction 92
MEErP 2011 METHODOLOGY PART 1 FINAL
5.2.2 Accounting Unit and Auxiliary Parameters
5.2.3 System boundaries
5.2.4 Multi‐product processes and multi‐process products
5.2.5 Recycling
5.2.6 Role of product life and number of users
5.3 LCIA, impact indicators
5.4 ErP EcoReport Manual
6 TASK 5/6: ECONOMICS
6.1 Life Cycle Costs
6.1.1 Consumer Life Cycle Costs
6.1.2 Least Life Cycle Costs (ranking design options)
7 TASK 7: SCENARIOS
Methodology Report Part 2: Environmental policies & data
CONTENTS
PREFACE
ACRONYMNS
1 INTRODUCTION
2 RESOURCES
2.1 Materials
2.1.1 Steel
2.1.2 Plastics
2.1.3 Aluminium
2.2 Recycling
2.3 Energy
2.3.1 Energy policy
2.3.2 Energy statistics
2.3.3 Energy trends
2.3.4 Consumption by application
2.3.5 Efficiency of power generation and distribution
2.3.6 Security of energy supply
2.3.7 Accounting units
2.4 Water
2.5 Waste
3 EMISSIONS
3.1 Greenhouse gases (GHGs)
3.2 Air pollution in general
3.3 Acidification
3.4 Non‐Methane Volatile Organic Compounds (NMVOCs)
3.5 Persistent Organic Pollutants (POPs), including PAHs
3.6 Heavy Metals to air (HM air)
3.7 PAHs
3.8 Particulate Matter
3.9 Heavy Metals to Water (HMwater)
3.10 Eutrophication
4 OTHER IMPACTS
4.1.1 Noise
4.1.2 Other health‐related impacts
5 ECOREPORT 2011 LCA UNIT INDICATORS
5.1 Introduction
5.2 Table Unit Indicator
5.3 Notes per Policy Area
5.4 Notes per Unit Indicator
5.4.1 Plastics
5.4.2 Metals 121
MEErP 2011 METHODOLOGY PART 2 FINAL
5.4.3 Coating/plating
5.4.4 Electronics
5.4.5 Miscellaneous
5.4.6 Final Assembly
5.4.7 Distribution & Retail
5.4.8 Energy use during product life
5.4.9 Consumables during product life
5.4.10 Maintenance, Repairs
5.4.11 Disposal: Environmental costs
5.4.12 Disposal: Environmental Benefit
6 CLIMATE, ENERGY & BUILDINGS
6.1 Introduction
6.2 Climate
6.3 Domestic water consumption (cold and hot)
6.4 Lighting
6.5 Residential buildings
6.5.1 Single family/duplex dwellings
6.5.2 Multi‐family dwellings
6.5.3 Miscellaneous residential building‐related characteristics (tables)
6.6 Commercial buildings
6.6.1 Distributive trade and personal services
6.6.2 Hotels & Restaurants
6.6.3 Business services, real estate and rental companies
6.6.4 Transportation and communication
6.6.5 Communication
6.6.6 Financial institutions
6.7 Public sector and community sector buildings
6.7.1 Health care
6.7.2 Education
6.7.3 Justice
6.7.4 Defence
6.7.5 Home office and municipalities
6.7.6 Other public buildings
6.7.7 Political and religious organizations
6.7.8 Entertainment and news
6.7.9 Other cultural/ educational activities
6.7.10 Sports facilities
6.8 Primary & secondary sector buildings
6.8.1 Primary sector
6.8.2 Secondary sector
7 PEOPLE
7.1 Introduction
7.2 Occupancy rate residential buildings
7.3 Occupancy rates tertiary sector buildings
7.1 Stock model
7.1.1 Basic set‐up
7.1.2 Preparation
7.1.3 Inputs
7.1.4 Calculations stock model
7.1.5 Outputs
7.2 Design Option Incremental Costs
7.3 Product Life
7.4 Revenues
7.5 Consumer expenditure
7.6 Employment
7.7 Sensitivity analysis: Societal life cycle costs
Fonte: Commissione Europea 2017
Correlati:
[box-note]List of Ecodesign legislation
Direttiva 2009/125/CE [/box-note]
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MEErP Methodology Part 2 Final__.pdf Environmental policies & data |
4793 kB | 3 | |
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MEErP Methodology Part 1 Final__.pdf Methods |
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Regulation (EU) 2016/426: Questions & Answers
Regulation (EU) 2016/426: Questions & Answers
EC 20 novembre 2017
Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels (GAR)
Guidance Document: Questions & Answers on the transition from the Gas Appliances Directive to the Gas Appliances Regulation and on the GAR implementation
[box-note]Section 1: Certificates:[/box-note]
1. Question: Will existing GAD EC type-examination certificates become invalid when the GAR applies?
2. Question: Do GAD EC type-examination test reports stay valid?
3. Question: Which ERs have changed and what is the impact?
4. Question: Is a risk analysis needed?
5. Question: Can a GAD certificate be used to cover Annex III, clause 1 (module B) of the GAR?
6. Question: can an EU DoC for the GAR be based upon a GAD module B certificate?
7. Question: Does a new GAR EU type-examination certificate need to be issued from April 21st 2018?
8. Question: Is an initial production inspection / audit performed by a notified body needed prior to issuing the EU type-examination certificate even if the EU type-examination certificate has a significant validity period?
9. Question: When will the validity of the EU type-examination certificate count from?
10. Question: Can a notified body issue an EU type-examination certificate having a finite validity period without performing surveillance for this product according to module C2, D or E?
[box-note]Section 2: Harmonized Standards - Technical Knowledge:[/box-note]
11. Question: Is the use of hENs that are cited in the OJEU under the GAR mandatory?
12. Question: What is meant by state of art?
13. Question: which publicly available documents describe the state of art?
14. Question: Which notified body is responsible to cover Annex III, point 1.7 (information responsibility) on changes of the technical knowledge relevant for the product?
15. Question: How should a manufacturer fulfill his responsibilities as described under GAR Annex III, point 1.7 2nd paragraph?
16. Question: How should a manufacturer fulfill its responsibilities that each individual product complies with the requirements of the GAR in such a way that this takes into account “the state of the art and current practice at the time of design and manufacture” (see Annex I, point 2 of GAR) and which notified body is responsible for supervising this?
17. Question: How can a notified body fulfil his responsibilities as described under Annex III, point 1.7, 1 paragraph?
[box-note]Section 3: Practical Implementation:[/box-note]
18. Question: Can notified bodies issue a GAR EU type-examination certificate before April 21 2018 having a starting date later than April 20st 2018?
19. Question: Can a DoC be issued referring to the GAD after April 21st 2018?
20. Question: Can a DoC be issued referring to the GAR (additionally to the reference to the GAD) before 21st April 2018?
21. Question: Point 2.3 of Annex III (Module C2) mentions product checks once a year (or less) while point 3.4.3 (Module D) production check is to be performed (at least once) every 2 years. Are both required?
22. Question: What should a DoC contain for the GAR?
23. Question: How is the situation with spare parts for gas appliances or fittings, certified according GAD when GAR applies?
24. Question: Is the definition of a fitting changed from the GAD to the GAR?
25. Question: Should a fitting which is made available on the market comply with the GAR?
26. Question: Should a fitting which is designed and produced at request of a specific appliance manufacturer comply with the GAR? Should a component which is designed and produced as a sub-contracted task by the appliance manufacturer and under his full responsibility comply with GAR?
27. Question: can a general purpose component which is not specially designed and intended to be incorporated into an appliance be used by the appliance manufacturer?
Fonte Commissione Europea
Correlati:
[box-note]Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas [/box-note]
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Questions - Answers on the transition from the Gas Appliances Directive to the Gas Appliances Regulation and on the GAR implementation.pdf |
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Linee guida attuazione norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
Linee guida sull'attuazione della norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
ID 4971 | 15.11.2017 / Traduzione non ufficiale IT con rimandi al Regolamento (UE) 305/2011 CPR e norma armonizzata EN 1090-1:2009 + A1:2011
Documento Estratto dal Rapporto Tecnico CEN/TR 17052:2017 (traduzione IT non ufficiale), individua le condizioni per identificare se un prodotto di acciaio o di alluminio rientra nel campo di applicazione della EN 1090-1:2009 + A1: 2011 (UNI EN 1090-1:2012) e fornisce un elenco indicativo e non esaustivo di prodotti rientranti (allegato A) non rientranti (allegato B) dal campo di applicazione della norma, riferimenti al Regolamento (UE) 305/2011/CE e EN 1090-1:2009+A1:2011.+
Download Estratto Documento
Excursus
Il campo di applicazione della norma EN 1090-1:2009 + A1:2011 "Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio strutture: Parte 1: requisiti per la valutazione della conformità dei componenti strutturali è molto ampia e ha spinto la Commissione europea a pubblicare delle FAQ sul regolamento dei prodotti di costruzione.
Il Rapporto Tecnico CEN/TR 17052:2017 intende chiarire in modo più organico e ampliato le risposte date sulle FAQ.
Condizione 1 | Il prodotto soddisfa i requisiti di EN 1090-2 o EN 1090-3 |
Condizione 2 | Il prodotto è un prodotto da costruzione strutturale ai sensi del regolamento Prodotti da costruzione (UE) 305/2011, il che significa: |
Condizione 2a | Il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente nella costruzione di opere (edifici o opere di ingegneria), e |
Condizione 2b | Il prodotto ha una funzione strutturale in relazione a lavori di costruzione. Es. con un suo guasto devono essere soddisfatti: - Requisito di base 1 punto a) - Requisito di base 2 (dettaglio in punto 2) (Allegato 1 del regolamento sui prodotti da costruzione (EU) 305/2011). |
Condizione 3 | La norma non si applica ai prodotti da costruzione coperti da un'altra specifica tecnica europea, ad esempio: - una specifica norma armonizzata (hEN) - una Approvazione Tecnica Europea (European Technical Approval) ETA - una Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment) ETA. |
...
[box-note]Regolamento prodotti da costruzione (EU) 305/2011 (CPR)
ALLEGATO I - REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.
1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;
b) gravi ed inammissibili deformazioni;
c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
2. Sicurezza in caso di incendio
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
...[/box-note]
[box-note]European Technical Assessment (ETA)
valutazione tecnica europea: valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea sulla base del regolamento Prodotti da costruzione (UE) 305/2011[/box-note]
[box-note]European Technical Approval (ETA)
Valutazione tecnica favorevole (Benestare tecnico europeo) dell’idoneità all’uso di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell’Opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporate sulla base della direttiva 89/106/CEE[/box-note]
...
2. Dettaglio condizioni EN 1090-1
I prodotti da costruzione strutturali sono parte di una struttura portante che è un assemblaggio organizzato di parti collegate progettate per fornire resistenza meccanica e stabilità alle opere.
Un modo per l'identificazione di unprodotto da costruzione strutturale è quello di porre la domanda:
"se il prodotto viene rimosso, la sua rimozione influenza la stabilità della struttura o di parti della struttura?
Se la risposta a questa la domanda è si, il prodotto è prodotto da costruzione strutturale (componente strutturale) della costruzione, vedi anche EN 1090-1:2009 + A1: 2011, 3.1.9.
[box-note]EN 1090-1:2009+A1:2011
3.1.9 componenti strutturali:
I componenti da utilizzare come parti di supporto del carico delle opere progettati per fornire resistenza meccanica e stabilita alle opere e/o resistenza al fuoco, compresi aspetti della durabilità e della funzionalità in condizioni di esercizio, che possono essere usati direttamente come forniti oppure possono essere incorporati in un'opera di costruzione.[/box-note]
Condizione 2 - Il prodotto è un prodotto da costruzione strutturale ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011.
Condizione 2a- Il prodotto è destinato ad essere incorporato in modo permanente in lavori di costruzione
a) Incorporato in modo permanente
L'incorporazione di un prodotto in modo permanente nei lavori significa:
- che la sua rimozione riduce le capacità di prestazioni delle opere e
- che lo smantellamento o la sostituzione del prodotto sono operazioni che coinvolgono attività di costruzione.
Prodotti tipici di costruzione non incorporati in modo permanente sono: impalcature, casseformi ponteggi, protezioni temporanee.
b) Lavori di costruzione
Lavori di costruzione come edifici ed opere di ingegneria civile (come ad esempio ponti).
I lavori di costruzione sono fissati a terra.
Un lavoro di costruzione deve essere considerato come "fissato alla terra "quando è direttamente o indirettamente connesso al suolo o è sostenuto dal suolo.
Sostenuto dal suolo può essere ad esempio per gravità o tramite palificazione.
Condizione 2b - Il prodotto ha una funzione strutturale in relazione ai lavori di costruzione
Il prodotto deve avere una funzione strutturale in relazione ai lavori di costruzione (vale a dire il suo guasto/rottura influenzano la soddisfazione del requisito di base l e punto a) e il requisito di base 2 come descritto in Allegato I del regolamento UE 305/2011).
Questi requisiti sono relativi alla resistenza meccanica e alla stabilità delle "opere di costruzione" compresa la sicurezza in caso di incendio.
...
Condizione 3 - Il prodotto non è coperto da un altra specifica tecnica europea
I seguenti tipi di specifiche tecniche sono:
- norma armonizzata
- ETA (European Technical Assessment) o (European Technical Approval) valida
3. Prodotti da costruzione coperti da un'altra norma armonizzata
I prodotti da costruzione la cui esecuzione può essere valutata da altri standard armonizzati non rientrano nell'ambito di applicazione della EN 1090-1. Ci sono molti prodotti da costruzione che vengono valutati in conformemente alla propria norma armonizzata specifica (Tabella 1).
Tabella 1 - Elenco di norme armonizzate per i prodotti da costruzione che non rientrano nel campo di applicazione della norma EN 1090-1
EN 40-5 | Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns |
EN 40-6 | Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns |
EN 845-1 | Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Wall ties, tension straps, hangers and brackets |
EN 845-2 | Specification for ancillary components for masonry- Part 2: Lintels |
EN 1317-5 | Road restraint systems - Part 5: Product requirements, test and assessment methods and acceptance criteria |
EN 1337-3 | Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings |
EN 1337-4 | Structural bearings - P art 4: Roller bearings |
Segue | segue |
...
4. Prodotti di costruzione coperti da un ETA
Componenti strutturali in acciaio e alluminio coperti da un ETA (European Technical Valutazione o un Approvazione tecnica europea valido) non sono coperti dalla norma EN 1090-1 (vedi Tabella 2)
Tabella 2 - Elenco non esaustivo dei prodotti coperti da ETA basati su ETAG utilizzati come EAD
ETA according to ETAG used as EAD | Component |
ETAG 001 | Metal Anchors for use in Concrete |
ETAG 008 | Prefabricated stairs kits |
ETAG 015 | Three-dimensional nailing plates |
Segue | Segue |
...
Allegato A (informativo) | Prodotti coperti dalla norma EN 1090-1
I seguenti prodotti in acciaio e alluminio sono coperti dal campo di applicazione della norma EN 1090-1, quando l'impiego previsto prevede una funzione strutturale.
Questa lista è indicativa e non esaustiva.
Componenti strutturali / Componenti strutturali per:
A.1 | Balconies |
A.2 | Balustrades if fulfilling the function of a barrier 1) |
A.3 | Base plates |
A.4 | Beams not covered by EN 10025-1 |
A.5 | Beam clamps without ETA |
A.6 | Bended products from hot rolled beams and steel plates |
A.7 | Bracing |
A.8 | Bridges (incl. road-, railway- and footbridges, pipe bridges, moving bridges) |
A.9 | Buildings |
A.10 | Canopy framing |
A.11 | Carports |
A.12 | Catwalks |
Segue | Segue |
...
Allegato B (informativo) | Prodotti non coperti dalla norma EN 1090-1
I seguenti prodotti in acciaio e alluminio non sono coperti dal campo di applicazione della norma EN 1090-1. Questo elenco è indicativo e non esaustivo. 2)
B.1 | Aluminium and aluminium alloys - Structural products for construction works according to EN 15088 |
B.2 | Aluminium structural composites |
B.3 | Amusement rides and devices which are machines or not permanently installed |
B.4 | Balustrades unless fulfilling the function of a barrier, 3) |
B.5 | Beam clamps with ETA |
B.6 | Bearings and steel components used in bearings according to EN 1337 |
Segue | Segue |
...
Fonti
CEN/TR 17052:2017
Guidelines on implementing EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures an d aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
European Commission's FAQ
EN 1090-1:2009+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures- Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components
EN 1090-2:2008+A1:2011, Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures
EN 1090-3:2008, Execution of steel structures an d aluminium structures- Part 3: Technical requirements for aluminium structures
UNI EN 1090-1:2012 - Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2017
Collegati
[box-note]Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Linee guida sull'attuazione della norma EN 1090-1 | CEN/TR 17052:2017
EN 1090 Marcatura CE Strutture Rev. 3.0 - 2017[/box-note]
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Linee guida attuazione EN 1090-1 CEN TR 17052 2017.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Valutazione congiunta Nuovi Regolamenti MDR/IVDR
Information note on joint assessments under the new regulations on Medical Devices
EC 13 Novembre 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (the MDR) and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices (the IVDR)were published on 5 May 2017 and entered into force on 25 May 2017.
As of 26 November 2017, under one or both Regulations, any conformity assessment body already designated under the Medical Devices Directives or any new conformity assessment body may submit an application for designation as a notified body to the responsible authority in a Member State (the ‘designating authority’).
The Commission services are aware of the challenges posed by the new regulatory regime. For instance, it can be expected that, in the early stages, a high number of bodies already designated under the Medical Devices Directives will apply for designation under one or both Regulations. These challenges have raised questions as to whether the Commission and the Member States will have sufficient capacity to deal with the new Regulations. This note, jointly prepared by DG GROW and DG SANTE, seeks to address some of the concerns raised in this regard.
The Commission services and the authorities in the Member States are fully committed to facilitating the smooth implementation of the MDR and the IVDR. This commitment is reflected in the ongoing intensive preparations for future joint assessments, including providing the guidance and training needed to secure a sufficient number of qualified national experts. The involvement of all actors in this field, including the industry, will be crucial to the success of the new regulatory regime.
1. Criteria for the order in which joint assessments will be performed
2. Combined designation procedures under the Medical Devices Directives and the new Regulations
Fonte: European Commission
___________
Con l’introduzione dei nuovi Regolamenti avrà luogo un processo di “ri-accreditamento” degli ON che presenteranno domanda in rispetto dei requisiti.
[box-info]Art. 39 co. 3 MDR Valutazione della domanda
3. Entro 14 giorni dalla presentazione del rapporto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, di concerto con l'MDCG, incarica un gruppo di valutazione congiunta composto da tre esperti, salvo che le circostanze specifiche richiedano un numero diverso di esperti, scelti dall'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Uno degli esperti
è un rappresentante della Commissione e coordina le attività del gruppo di valutazione congiunta. Gli altri due esperti provengono da Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l'organismo di valutazione della conformità che ha presentato la domanda.
Articolo 40 MDR Nomina di esperti per la valutazione congiunta delle domande di notifica
1. Gli Stati membri e la Commissione nominano esperti, qualificati nella valutazione degli organismi di valutazione della conformità nel campo dei dispositivi medici, affinché partecipino alle attività di cui agli articoli 39 e 48.
2. La Commissione tiene un elenco degli esperti nominati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, insieme alle informazioni sul loro settore specifico di competenza e conoscenza. L'elenco può essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso il sistema elettronico di cui all'articolo 57.[/box-info]
Vedi il Documento di sintesi schematico
È infatti attesa in data 26 Novembre 2017, la redazione ad opera della Commissione Europea di un elenco dei codici e delle corrispondenti tipologie di dispositivi per specificare lo scopo della designazione degli organismi notificati, a mezzo di atti di esecuzione.
La certificazione di prodotto secondo i Regolamenti prevedrà il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui agli Allegati I /MDR-IVDR.
Gli ON controllano la corretta applicazione delle Norme Tecniche di progettazione, produzione e processo, le quali, seppur di applicazione volontaria, sono indice di alta qualità ed affidabilità dell’organizzazione.
Timeline
I regolamenti europei per dispositivi medici 2017/745 e i regolamenti diagnostici in vitro 2017/746 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) il 5 maggio 2017.
L'entrata in vigore del MDR e del IVDR è avvenuta quindi il 26 maggio 2017.
La data di applicazione del MDR sarà il 26 maggio 2020.
[box-warning]26 maggio 2017: Entrata in vigore ufficiale di MDR 2017/745 e IVDR 2017/746
26 novembre 2017: Gli OO.NN. possono richiedere la designazione sotto MDR e IVDR
26 marzo 2020: Eudamed va in diretta
26 maggio 2020: data di applicazione MDR e IVDR
26 Maggio 2024: i certificati AIMD (dir. impiantabili attivi), MDD (dir. dispositivi medici) e IVDD (dir. medico diagnostici) sono inutilizzabili: non più disponibili sul mercato europeo dispositivi in virtù di questi certificati
26 maggio 2025: dopo questa data, non è possibile mettere in servizio dispositivi in Europa utilizzando certificati MDD, AIMD o IVDD[/box-warning]
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[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/746 [/box-note]
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Joint assessments under the new regulations on medical devices.pdf EC November 2017 |
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RAPEX Report 45 del 10/11/2017 N.16 A12/1515/17 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 45 del 10/11/2017 N.16 A12/1515/17 Finlandia
Approfondimento tecnico: Controller per videogiochi
Il prodotto, di marca NES, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e di distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e s.m.i..
Il filo del prodotto contiene paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (valore misurato: 4,3% in peso). I SCCP sono tossici per gli organismi acquatici a basse concentrazioni e si accumulano in nature nell'uomo, presentando così un rischio per la salute umana e per l'ambiente.
In accordo al Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione del 13 novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, è consentito commercializzare e utilizzare articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.
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RAPEX Report 45 del 10_11_2017 N.16 A12_1515_17 Finlandia.pdf Controller per videogiochi |
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RAPEX Report 44 del 03/11/2017 N.8 A12/1493/17 Cipro

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 44 del 03/11/2017 N.8 A12/1493/17 Cipro
Approfondimento tecnico: Felpa per bambini
Il prodotto, di marca Armata Militare, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 14682. I lacci con le estremità libere del cappuccio potrebbero stragolare il bambino durante l’uso della felpa. La felpa è destinata a bambini di 8 anni.
La norma tecnica EN 14682 al punto 3.3 indica quali debbano essere i requisiti per i capi di abbigliamento, per bambini più grandi e ragazzi, nella zona della testa, del collo e della parte superiore del torace:
1. i lacci passanti non devono avere estremità libere. I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti deve essere di 15 cm. Quando sono utilizzati fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità libere, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento;
2. i cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7,5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici;
3. i cordoncini decorativi non devono avere lunghezza maggiore di 7,5, cm incluse tutte le applicazioni o gli abbellimenti tridimensionali. I cordoncini decorativi devono essere realizzati con cordoncini elastici;
4. le linguette di regolazione sono ammesse purchè di lunghezza non maggiore di 7,5 cm, e non devono avere bottoni, fermacorda, fibbia sull’estremità libera che possano presentare pericolo di intrappolamento;
5. le spalline sono ammesse purchè tutte le estremità libere non superino la lunghezza di 14 cm dal punto in cui è prevista l’allacciatura e i passanti fissi abbiano circonferenza non maggiore di 7,5 cm;
6. i capi di abbigliamento all’americana devono essere senza estremità libere nella zona collo e gola. L’utilizzo di un fermaglio o l’allacciatura di due cordoncini è accettabile, sempre che questi non creino estremità libere dei cordoncini quando il capo è indossato.
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RAPEX Report 44 del 03_11_2017 N.8 A12_1493_17 Cipro.pdf Felpa per bambini |
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Rettifica direttiva delegata (UE) 2017/1975
Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975
Direttiva delegata (UE) 2017/1975
della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 31 ottobre 2017)
Pagina 30, articolo 2, punto 1:
anziché: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»
leggasi: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»
Pagina 31, allegato, tabella, terza colonna:
anziché: «Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»
leggasi: «Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019».
GUUE L285/32 del 01.11.2017
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Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato[/box-note]
Direttiva delegata (UE) 2017/1975
Direttiva delegata (UE) 2017/1975
della Commissione del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
________
ALLEGATO
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 39 è sostituito dal seguente:
«39 a) |
Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) |
Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]» |
GUUE 281/31 del 31.10.2017
Entrata in vigore: 20.11.2017
Rettifica:
Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975 (GUUE L285/32 del 01.11.2017)
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Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975[/box-note]
RAPEX Report 43 del 27/10/2017 N.7 A12/1457/17 Irlanda

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 27/10/2017 N.7 A12/1457/17 Irlanda
Approfondimento tecnico: Balsamo per capelli
Il prodotto, di marca African Pride, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Il balsamo contiene Methylisothiazolinone (MI) e Metilchloroisothiazolinone (MCI). Il contatto cutaneo con prodotti contenenti MCI/MI può provocare dermatite.
In accordo al Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione del 22 luglio 2016 che modifica l'allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, la percentuale massima di Methylisothiazolinone che si può usare in prodotti da sciacquare è lo 0,01 %.
In accordo al Regolamento (UE) N. 1003/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, la percentuale massima di Methylchloroisothiazolinone che si può usare in prodotti da sciacquare è lo 0,0015 % (di una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metilisotiazol 3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one).
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RAPEX Report 43 del 27_10_2017 N.7 A12_1457_17 Irlanda.pdf Balsamo per capelli |
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Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001
Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001
Il Documento illustra le Procedure ed i Moduli previsti per la marcatura CE delle "attrezzature a pressione" rientranti nella nuova Direttiva PED 2014/68/UE, in relazione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”.
Premessa
1. Tabella - Rifusione direttiva PED
2. Riclassificazione dei fluidi - CLP
3. Classificazione attrezzature art. 13 Direttiva 2014/68/UE
4. Operatori economici
5. Rimodulazione dell’articolato e dei riferimenti
6. Modifica di denominazione alcuni moduli valutazione
7. Principi generali della marcatura CE
7.1 Attrezzature non marcate CE
8. Linee guida
9. Correlazione tra la ISO 9001 ed i moduli qualità della PED
10. Norme per la gestione del rischio
Fonti e correlati
______
Estratto
La nuova Direttiva 2014/68/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive europee di prodotto al Nuovo Quadro legislativo ed è applicata obbligatoriamente dal 19 luglio 2016.
In Italia, è stata recepita con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 "Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione".
Il processo di rifusione è stato attuato per adeguare la direttiva ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework, precisamente:
Regolamento 765/2008 in materia di accreditamento degli organismi notificati e vigilanza del mercato
...
Decisione 768/2008 relativa al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti nel mercato europeo:
...
1. Tabella - Rifusione direttiva PED
Di seguito sono illustrate in maniera schematica le principali modifiche e non della nuova direttiva PED rispetto alla Direttiva 97/23/CE:
2. Riclassificazione dei fluidi - CLP
La direttiva 97/23/CE operava una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo. Veniva effettuata anche una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
...
[box-warning]Possibili conseguenze riguardo la riclassificazione dei fluidi:
- Una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura).
- La modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità
- L’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante[/box-warning]
3. Classificazione attrezzature art. 13 Direttiva 2014/68/UE
Le attrezzature a pressione, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.
Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:
FLUIDI |
Gruppo 1 |
--- |
Sostanze e miscele non elencate nel gruppo 1 |
La Direttiva 2014/68/UE identifica quattro tipi di operatori nel settore specifico:
4. Operatori economici
Fabbricante | persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio |
Rappresentante autorizzato | persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti. |
Importatore | persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo. |
Distributore | persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dal produttore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi. |
La Nuova direttiva chiarisce che importatori o distributori di attrezzature in pressione (o di insiemi) che li immettono sul mercato con marchio proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità, saranno considerati alla stregua di fabbricanti (es. Valutazione di conformità)Tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali svolgono un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato UE.
5. Rimodulazione dell’articolato e dei riferimenti
....
6. Modifica di denominazione alcuni moduli valutazione
...
Modulo A | Controllo interno della produzione |
--- | --- |
MODULO H1 | Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione |
Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:
I | = | Modulo A |
II | = | Moduli A2, D1, E1 |
III | = | Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H |
IV | = | Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1 |
...
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell’applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l’accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.
Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
....
Liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti: |
|
Per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS·DN è superiore a 2 000 bar |
Allegato II - Tabella 8 |
7. Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
[box-hint]La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:
a) su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o sulla sua targhetta;
b) su ciascun insieme di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o sulla sua targhetta.[/box-hint]
Qualora la natura dell’attrezzatura o dell’insieme non consenta o non giustifichi l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
L’attrezzatura o l’insieme di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono completi o in uno stato che consenta la verifica finale quale descritta al punto 3.2 dell’allegato I.
....
7.1 Attrezzature non marcate CE
....
8. Linee guida
L'allineamento delle linee guida esistenti, è stato puramente formale e per evitare confusione o sovrapposizioni, le linee guida di cui alla direttiva 2014/68/UE hanno una nomenclatura diversa con il formato lettera maiuscola – numero progressivo (ad es. la linea guida 1-24 è diventata A-24).
...
Di seguito si riportano le versioni delle Linee guida PED 2014/68/EU ad oggi rilasciate:
....
9. Correlazione tra la ISO 9001 ed i moduli qualità della PED
Esistono evidenti corrispondenze e similitudini tra i RES ed i singoli requisiti della ISO 9001. In entrambi i casi un ruolo fondamentale è ricoperto ...
...
Norme per la gestione del rischio:
UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida
...
[box-note]Fonti e correlati:
- SAPAF 2016
- Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 4-3-2016)
- Direttiva 2014/68/EU del 15 Maggio 2014 “Concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 189 del 27/06/2014)
- Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele”
- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
- MISE, circolare prot. 69094 del 15.05.15, “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”
- Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)[/box-note]
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Direttiva PED 2014 68 UE - Novità e correlazioni CE-ISO 9001.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2017 |
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Regolamento delegato (UE) n. 568/2014
Regolamento delegato (UE) n. 568/2014
Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 , recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
GU L 157/76 del 27.5.2014
RAPEX Report 41 del 13/10/2017 N.21 A12/1386/17 Spagna

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 41 del 13/10/2017 N.21 A12/1386/17 Spagna
Approfondimento tecnico: Calzature antinfortunistiche
Il prodotto, di marca Security Line, è stato respinto durante le procedure d’importazione perché non conforme con la Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, ad oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, ed alla norma tecnica EN 20345.
La protezione della calzatura contro i rischi meccanici è risultata inadeguata.
Il puntale della calzatura, in accordo a quanto previsto dalla norma tecnica EN 20345, deve resistere sia agli urti che alla compressione.
Per quanto riguarda gli urti, deve essere sottoposto ad una prova in conformità al metodo descritto nella ISO 20344:2011, punto 5.4, con una energia di urto di (200 ± 4) J. A seguito della prova il puntale non deve avere fenditure che lascino passare la luce.
Per la resistenza alla compressione, invece, deve essere sottoposto ad una prova in conformità al metodo descritto nella ISO 20344:2011, punto 5.5, con un carico di compressione di 15 kN ± 0,1 kN.
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RAPEX Report 41 del 13_10_2017 N.21 A12_1386_17 Spagna.pdf Calzature antinfortunistiche |
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Orgalime - posizione valutazione impatto direttiva OND
Orgalime - posizione valutazione impatto della direttiva sul rumore esterno 2000/14/CE (OND)
Position Paper Brussels, 7 th August 2017
Orgalime/Sector Associations Contribution (in blue) to the Scoping interview in the framework of the Impact Assessment of Outdoor Noise Directive 2000/14/EC.
1. Attached Excel file: Could you please give an indication of the following market data for your sector, as far as in the public domain: Please note that the Excel file cannot be filled by Orgalime but should be completed by each sector/manufacturer.
a. NACE and Prodcom codes: NACE REVISION 2 CODE 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 and 29.9 (less relevant probably as most of these machines are used indoors). Please note: these are the main NACE codes of all Orgalime activities, which means that some of the sub-categories have more equipment impacted by the Outdoor Noise Directive than others)
b. Overall number of manufacturers in the EU (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types) - The overall number will be provided after collecting data from each sector or in some cases you have already held conversations with the sectors
c. Overall number of equipment in use in the EU (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types) Most probably, some sectors will be able to provide this information whereas others will not be able to do so.
d. Number of equipment sold in the EU per annum by all manufacturers together (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types)- same as above (sectors might be able to answer)
e. Market share in the EU of Eu companies in % - Answers can be provided when collecting data from the sectors.
f. Average annual operating time for your equipment type(s) The average annual operating time of an equipment depends on the equipment, the sector or even the user or weather. This information will be provided to you by the sectors themselves where possible
2. Could you please describe the market structure of your sector?
a. Typical dimension of manufactures: within the constituency, one can find different categories of companies, from very large ones which trade globally to SMEs. Through the analysis of the various sectors, you will be able to draft a picture of the dimension of the companies.
b. Number of manufacturing companies in Europe (possibly by dimension): sectors to reply
c. Level of cross-border activity (are companies more focused on national market or they sell everywhere in Europe? What about international markets?): many of the sector companies place their products not only on the EU market but also on the global market.
d. Typical type of client (private and professional): this again depends on the sector, but you will be able to find both BTB (Business to Business) equipment and BTC (Business to Consumer).
e. Competition from Third Countries: as in the whole of the manufacturing industry, economic operators are both EU and non-EU players.
3. Is there a Market demand to provide quieter equipment? (Please distinguish between private and professional users): the main market requirement is related to safe equipment which is fit for purpose, noise being considered a secondary aspect.
....
Fonte:
Orgalime
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[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]
Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
European Commission - Ottobre 2017
FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR)
What is the meaning of "placing on the market"? |
What is the "Appropriate Technical Documentation" foreseen in Article 36 of the Construction Products Regulation (CPR)? |
What shall a manufacturer do if certain clauses in the harmonised standard are not in line with the provisions of the Construction Products Regulation (CPR)? |
Where can somebody obtain information on the requirements applicable to a product in a specific Member State? |
Are Notified Bodies expected to check whether the manufacturer meets his obligations under the Construction Products Regulation (CPR)? |
Which is the meaning of the phrase "the last two digits of the year in which the marking was first affixed", in Article 9(2) of the Construction Products Regulation (CPR)? |
What is the importance of the installation manual / instructions? |
Is there any obligation to provide a declaration of performance (DoP) for a construction product not covered by a harmonised European (hEN) standard? Can a Member State impose such an obligation? |
Where can I find and consult the latest lists of harmonised European standards (hEN) published in the Official Journal of the European Union (OJEU)? |
Is it allowed to affix a quality or private mark concerning performance for construction products which are covered by a harmonised European standard (hEN) cited in the Official Journal of the European Union (OJEU)? |
Can construction products provided with national marking be placed on the market after 1st July 2013 (and if so in what cases)? |
Is it allowed for quality or private marks to quote the same essential characteristics as CE-marking? |
Is it possible to issue within the territory of a Member State of the EU after 1st July 2013 a national technical specification (e.g. a technical standard) for a construction product? |
Are the Member States allowed to impose further requirements if these are, for example based on the products’ chemical composition, in order to protect the health of construction workers and other people? If that should be permitted, doesn’t it interfere with the free movement of goods? |
A retailer sells a product, which is not manufactured by himself/herself, using the retailer's own name. May the retailer use the declaration of performance (DoP) drawn up by the real manufacturer? If not, does the DoP drawn up by the retailer need to be based on certification granted by a notified body? |
If a declaration of performance (DoP) is required, does the testing of the product need to be redone every year and a new DoP issued or remains the DoP valid if the product does not change? |
Is the "Blue Guide" published by the Commission applicable also to construction products? |
Which are the "competent national authorities" under Art 11(8) which may request the manufacturer to provide them with all the information and documentation necessary to demonstrate the conformity of the construction product with the declaration of performance and compliance with other applicable requirements? |
Does the manufacturer have to include in the CE marking also the essential characteristics for which in the Declaration of Performance (DoP) he has declared NPD? |
Does the contact address required under the CPR Article 11(5) have to be in the Member State where the product is made available on the market? Or could the contact address be in any EU Member State? |
How can I find out if a product certificate/test report is false or not? |
When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ? |
I have seen several versions of a harmonised standard; which is the one to use when drawing up the Declaration of Performance/CE marking? |
What does the CE marking on a construction product mean? |
What happens if several EU legislative acts apply to a construction product? |
For which essential characteristics should the manufacturer declare the performance of his product? |
Where do I find information on which harmonised European standards have been published and are relevant under the CPR? |
What is considered a micro-enterprise to which simplified procedures could apply? |
Is the use of Annex ZA under the CPR obligatory? |
Is my product a construction product? If yes, what does the CPR require me to do? |
Which languages do the various accompanying documents and CE marking of a construction product need to be in? |
What are the obligations of a retailer (distributor) who sells construction products under the manufacturer's name? |
Fonte: Commissione Europea
Correlati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 [/box-note]
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FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR).pdf European Commission 2017 |
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RAPEX Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia
Approfondimento tecnico: Tubo del gas
Il prodotto, di marca Codan, Mod. 2601 GPL, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione, richiamo presso gli utilizzatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 16436 - Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 1: Manichette e tubi.
Il tubo del gas non è adatto all’uso con basse temperature perché potrebbe rompersi.
Il gas, quindi, potrebbe fuoriuscire e provocare un incendio.
Il tubo, in accordo allegato A8 della norma tecnica EN 16436, deve essere testato alla temperatura di esercizio con una curvatura pari a 10 volte il foro nominale (minimo 80 mm) e successivamente alla temperatura ambiente per almeno 1 ora. A seguito del test il tubo non deve presentare crepe o segni di rottura.
Inoltre, non deve perdere aria se questa viene immessa alla pressione di esercizio del gas.
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RAPEX Report 39 del 29_09_2017 N.11 A12_1320_17 Finlandia.pdf Tubo del gas |
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Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
Atto Governo: n. 461
Estratto Relazione illustrativa:
Lo schema di decreto legislativo proposto costituisce attuazione della legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Gli ambiti di intervento, ai sensi della citata legge delega, riguardano:
- il regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;
- le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici;
- l'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica, le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.
Il presente schema di decreto legislativo è adottato, ai sensi della legge delega, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del2 3 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri
derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche-European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea;
u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che
utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell'unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle
fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera r), si evidenzia come già l'articolo 32, comma l, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 abbia previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti ali' interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture recettive ali 'area aperta. I requisiti sono stati stabiliti con il decreto 6 luglio 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per tale motivazione si è inteso non esercitare la citata delega, essendo già prevista per legge. Lo schema di decreto legislativo proposto
mira a una maggiore tutela di interessi pubblici generali quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura del mare e
dell'educazione marinara, l'inclusione delle persone diversamente abili. Scopo fondamentale e generale dello schema è sfruttare le potenzialità del turismo in modo da permettere la realizzazione di benefici economici in termini sostenibili per l'ambiente, in aderenza alla COM (2014) 86 fina) della Commissione europea. Già la comunicazione del 2012 sulla "crescita blu" aveva annoverato il turismo costiero e marittimo fra i cinque settori di intervento prioritario che permetteranno una crescita sostenibile e la creazione di occupazione nell'economia blu. Nella relazione sulla crescita blu del 2013 il Parlamento europeo ha accolto con favore questo quadro europeo, raccomandando una serie di azioni per rinvigorire il settore e sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle destinazioni costiere. Nel 20 I 2 il turismo europeo ha registrato l'afflusso di 534 milioni di presenze, I 7 milioni in più del201 I, per una percentuale del 52% di tutte le presenze internazionali del turismo mondiale.
L'afflusso turistico ha generato entrate per 356 miliardi di euro, pari al 43% del totale mondiale. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'DE ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'I ,6%
rispetto al 2012. Il turismo rappresenta, pertanto, un'attività economica importante, soprattutto in molte regioni marittime e costiere. Il settore subisce tuttavia gli effetti delle trasformazioni in atto nell'economia mondiale, che si traducono in mutamenti rilevanti del comportamento dei turisti e dei mercati di provenienza. La normativa in oggetto mira a consentire un deciso miglioramento dei dati concernenti la produzione e costruzione delle unità da diporto e di tutto il settore connesso alla filiera del diporto e mira, altresì, a garantire una semplificazione di tutti procedimenti amministrativi in materia di diporto e un aumento della cultura del mare e dell'ambiente da parte del cittadino/diportista. Lo schema di decreto legislativo in
oggetto costituisce coerente attuazione del programma di Governo relativamente alla necessità di promuovere il rilancio del diporto nautico, trattandosi di un settore oggi particolarmente segnato dalla nota congiuntura economica generale.
Inoltre, lo schema di decreto si colloca nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di migliore riallocazione delle risorse disponibili per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione. Lo schema di decreto proposto è, infine, in coerenza con il programma di Governo, in quanto prevede una radicale semplificazione, peraltro pienamente rispondente alle recenti innovazioni, ad esempio, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dei procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dei documenti di navigazione, a supporto degli interventi governativi per il rilancio del settore della nautica da diporto.
Il decreto si compone di 55 articoli.
___________
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
Annuncio all'Assemblea: 22 settembre 2017
Assegnazione ed esito:
IX Trasporti (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
V Bilancio (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 22 settembre 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 12 settembre 2017)
Fonte: Camera dei Deputati
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Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171
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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia
Approfondimento tecnico: Calzini
Il prodotto, di marca Lindex, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Le calze contengono coloranti azoici che rilasciano l’ammina aromatica 4,4-metilendianilina in una concentrazione pari a 54 mg/kg. Con il prodotto a contatto con la pelle, l’ammina aromatica potrebbe esserne assorbita. Le ammine aromatiche causano il cancro, mutazioni genetiche e sono pericolose per la riproduzione.
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
43. Coloranti azoici
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:
- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,
- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,
- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,
- filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.
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RAPEX Report 38 del 22_09_2017 N.6 A12_1281_17 Svezia.pdf Calzini |
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