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Direttiva (UE) 2024/2839

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Direttiva (UE) 2024/2839

ID 22887 | 07.11.2024

Direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE2011/24/UE2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio 

GU L 2024/2839 del 7.11.2024

Entrata in vigore: 27.11.2024

Termine recepimento: Entro il 28 novembre 2025

Applicazione a decorrere dal 29 novembre 2025

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Articolo 1 Modifiche della direttiva 1999/2/CE

All’articolo 7 della direttiva 1999/2/CE, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento degli impianti di irradiazione da esso autorizzati, il testo dell’autorizzazione, nonché qualsiasi decisione che sospenda o revochi l’autorizzazione stessa.

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione.».

Articolo 2 Modifiche della direttiva 2000/14/CE

La direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1) l’articolo 16 è soppresso;

2) all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

Articolo 3 Modifica della direttiva 2011/24/UE

All’articolo 20 della direttiva 2011/24/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 25 ottobre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 4 Modifica della direttiva 2014/53/UE

All’articolo 47 della direttiva 2014/53/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni sull’applicazione della presente direttiva entro il 12 dicembre 2027, riguardanti il periodo a partire dal 13 giugno 2023, e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni contengono una presentazione delle attività di vigilanza del mercato eseguite dagli Stati membri e forniscono informazioni sulla misura in cui la conformità alle disposizioni della presente direttiva è stata eventualmente raggiunta anche per quanto concerne, in particolare, i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici.».

Articolo 5 Recepimento

1. Entro il 28 novembre 2025, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 1, della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 novembre 2025.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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