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Cavi Elettrici: Marcatura CE

ID 4405 | | Visite: 34859 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/4405

Cavi elettrici: Marcatura CE

Un Documento di chiarimenti applicativi

Il Documento allegato all'articolo, intende fornire chiarimenti sulla Marcatura CE dei cavi elettrici e l'applicazione pratica in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE ed il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), casi illustrati.

Excursus
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Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), ma, obbligatoriamente, solo per le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dello stesso(*).

Dal 1° luglio 2017 i cavi elettrici rientranti nel campo di applicazione della norma EN 50575 dovranno essere marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP).

(*)


EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

La EN 50575 è stata redatta congiuntamente dal TC 20 “Cavi Elettrici”, TC 46X “Cavi per la comunicazione” e i suoi sotto comitati, e dal CT 86A CENELEC “Fibre ottiche e cavi per fibre ottiche” .

Sono state fissate le seguenti date:

- data  ultima entro la quale il presente documento deve essere recepito a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione: 11-08-2015

- data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con il presente documento devono essere ritirate: 11-08-2017

La norma è stata preparata su mandato accordato al CENELEC  dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio UE e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive UE (Reg. UE 305/2011).

Le caratteristiche di prestazione diverse da quelle descritte nella norma potrebbero essere soggette a prescrizioni di altre direttive e regolamenti  pertinenti, per esempio la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

...

3. Classi di reazione al fuoco e metodi di prova

4. Sistema AVPC = Assessment and Verification of Constancy of Performance (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione).


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5. Dichiarazione di prestazione DoP

Il produttore prepara la DoP e affigge la marcatura CE sulla base dei diversi sistemi AVCP definiti nell'allegato V della normativa (EU) n. 305/2011:

In caso di prodotti compresi nel sistema 1+:

–  il  controllo  di  produzione  di  fabbrica  e  il  successivo  collaudo  di  campioni  prelevati  in fabbrica in base al piano di collaudo previsto, eseguito dal produttore; e:

–  il  certificato  di  costanza  di  prestazione  pubblicato  dall’ente  notificato  certificatore  di prodotto sulla base delle prove di tipo (compresa la campionatura), calcolo di tipo, valori tabulati  o  la  documentazione  descrittiva  di  prodotto;  ispezione  iniziale  dell‘impianto  di produzione  e  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo;  sorveglianza  continua,  verifica  e valutazione  del  piano  di  fabbricazione  e  controllo  e  collaudo  ispettivo  dei  campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 3:

 –  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  la determinazione del tipo di prodotto sulla base del collaudo di tipo (basato sul prelievo del campione eseguito dal produttore), calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto, eseguiti dal laboratorio di prova certificato.

In caso di prodotti compresi nel sistema 4:

–  il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
–  determinazione del tipo di prodotto da parte del produttore sulla base del collaudo di tipo, calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto.

Il modello della DoP è fornito nell'allegato III della normativa (EU) n. 305/2011.

In base a questa normativa, la DoP dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

–  il riferimento del tipo di prodotto per cui la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
–  il sistema o i sistemi AVCP del prodotto da costruzione, come descritto nell'allegato V del CPR;
–  il numero di riferimento e data di pubblicazione della norma armonizzata che è stata usata per la valutazione di ogni caratteristica essenziale.

La DoP dovrà inoltre contenere:

(a)  l’uso  o  gli  usi  previsti  del  prodotto,  ai  sensi  delle  specifiche  tecniche  armonizzate applicabili;
(b)  l’elenco delle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;
(c)  la prestazione o almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, pertinente all’uso o agli usi previsti dichiarati;
(d)  dove applicabile, la prestazione del prodotto da costruzione, per classi;
(e)  la prestazione di quelle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che sono relative all’uso o agli usi previsti, prendendo in considerazione le prescrizioni relative all’uso o agli usi previsti, dove il produttore intende rendere disponibile il prodotto sul mercato;
(f)  per  le  caratteristiche  essenziali  elencate  per  cui  non  è  stata  dichiarata  alcuna prestazione, le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).

Per  quanto  riguarda  la  fornitura  della  DoP,  si  applica  l’articolo  7  del  regolamento  (EU) n. 305/2011. Le informazioni a cui si fa riferimento nell’articolo 31 o, a seconda dei casi, nell’articolo 33 della normativa (EC) n. 1907/2006, (REACH) saranno fornite con la DoP.
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segue

Fonte

CEI EN 50575:2014 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio

Altre fonti

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Certifico Srl - Rev. 00 Luglio 2017

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