Cavi Elettrici: Marcatura CE
ID 4405 | | Visite: 34859 | Documenti Riservati Marcatura CE | Permalink: https://www.certifico.com/id/4405 |
Cavi elettrici: Marcatura CE
Un Documento di chiarimenti applicativi
Il Documento allegato all'articolo, intende fornire chiarimenti sulla Marcatura CE dei cavi elettrici e l'applicazione pratica in accordo con la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE ed il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), casi illustrati.
Excursus
....
Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), ma, obbligatoriamente, solo per le applicazioni per le quali è richiesta la marcatura CE ai sensi dello stesso(*).
Dal 1° luglio 2017 i cavi elettrici rientranti nel campo di applicazione della norma EN 50575 dovranno essere marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 305/2011 (CPR) e dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP).
EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio
La EN 50575 è stata redatta congiuntamente dal TC 20 “Cavi Elettrici”, TC 46X “Cavi per la comunicazione” e i suoi sotto comitati, e dal CT 86A CENELEC “Fibre ottiche e cavi per fibre ottiche” .
Sono state fissate le seguenti date:
- data ultima entro la quale il presente documento deve essere recepito a livello nazionale mediante pubblicazione di una Norma nazionale identica o mediante adozione: 11-08-2015
- data ultima entro la quale le Norme nazionali contrastanti con il presente documento devono essere ritirate: 11-08-2017
La norma è stata preparata su mandato accordato al CENELEC dalla Commissione Europea e dall’Associazione Europea per il Libero Scambio UE e soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive UE (Reg. UE 305/2011).
Le caratteristiche di prestazione diverse da quelle descritte nella norma potrebbero essere soggette a prescrizioni di altre direttive e regolamenti pertinenti, per esempio la direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).
...
3. Classi di reazione al fuoco e metodi di prova
4. Sistema AVPC = Assessment and Verification of Constancy of Performance (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione).
5. Dichiarazione di prestazione DoP
Il produttore prepara la DoP e affigge la marcatura CE sulla base dei diversi sistemi AVCP definiti nell'allegato V della normativa (EU) n. 305/2011:
In caso di prodotti compresi nel sistema 1+:
– il controllo di produzione di fabbrica e il successivo collaudo di campioni prelevati in fabbrica in base al piano di collaudo previsto, eseguito dal produttore; e:
– il certificato di costanza di prestazione pubblicato dall’ente notificato certificatore di prodotto sulla base delle prove di tipo (compresa la campionatura), calcolo di tipo, valori tabulati o la documentazione descrittiva di prodotto; ispezione iniziale dell‘impianto di produzione e del piano di fabbricazione e controllo; sorveglianza continua, verifica e valutazione del piano di fabbricazione e controllo e collaudo ispettivo dei campioni prelevati prima di immettere il prodotto sul mercato.
In caso di prodotti compresi nel sistema 3:
– il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
– la determinazione del tipo di prodotto sulla base del collaudo di tipo (basato sul prelievo del campione eseguito dal produttore), calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto, eseguiti dal laboratorio di prova certificato.
In caso di prodotti compresi nel sistema 4:
– il controllo di produzione in fabbrica eseguito dal produttore; e
– determinazione del tipo di prodotto da parte del produttore sulla base del collaudo di tipo, calcolo di tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto.
Il modello della DoP è fornito nell'allegato III della normativa (EU) n. 305/2011.
In base a questa normativa, la DoP dovrà contenere, in particolare, le seguenti informazioni:
– il riferimento del tipo di prodotto per cui la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
– il sistema o i sistemi AVCP del prodotto da costruzione, come descritto nell'allegato V del CPR;
– il numero di riferimento e data di pubblicazione della norma armonizzata che è stata usata per la valutazione di ogni caratteristica essenziale.
La DoP dovrà inoltre contenere:
(a) l’uso o gli usi previsti del prodotto, ai sensi delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;
(b) l’elenco delle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;
(c) la prestazione o almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, pertinente all’uso o agli usi previsti dichiarati;
(d) dove applicabile, la prestazione del prodotto da costruzione, per classi;
(e) la prestazione di quelle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione che sono relative all’uso o agli usi previsti, prendendo in considerazione le prescrizioni relative all’uso o agli usi previsti, dove il produttore intende rendere disponibile il prodotto sul mercato;
(f) per le caratteristiche essenziali elencate per cui non è stata dichiarata alcuna prestazione, le lettere NPD (nessuna prestazione determinata).
Per quanto riguarda la fornitura della DoP, si applica l’articolo 7 del regolamento (EU) n. 305/2011. Le informazioni a cui si fa riferimento nell’articolo 31 o, a seconda dei casi, nell’articolo 33 della normativa (EC) n. 1907/2006, (REACH) saranno fornite con la DoP.
...
segue
Fonte
CEI EN 50575:2014 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio
Altre fonti
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
Certifico Srl - Rev. 00 Luglio 2017
Collegati
Cavi elettrici CPR: cosa occorre al 01.07.2017
CEI 64-8: V4 Cavi elettrici CE ai sensi CPR
Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Marcatura CE cavi elettrici.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
545 kB | 177 |