Direttiva EMC: Requisiti linguistici
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Direttiva EMC 2014/30/EU: Requisiti linguistici
Update 1° dicembre 2017 dell'elenco dei requisiti linguisti direttiva EMC
In allegato, l'elenco dei requisiti linguistici nei diversi Stati Membri, ai sensi direttiva EMC, in ordine alla documentazione tecnica, ai punti contatto, alle informazioni d'uso delle apparecchiature ed alla dichiarazione di conformità UE.
Sebbene l'elenco sia aggiornato regolarmente, potrebbe non essere completo e non ha alcuna validità legale; solo le disposizioni nazionali in ogni stato membro danno effetto giuridico
Requisiti linguistici:
Documentazione tecnica (Art 7.2 e 7.9 o Art.9.8) o parti di essa che devono essere rese disponibili su richiesta
Articolo 7.2 e art 7.9 Obblighi dei fabbricanti
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’allegato II o all’allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 14.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.
Articolo 9.8 Obblighi degli importatori
Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato.
Punti di contatto (art 7.2 e art. 9.3)
Articolo 7.6 Obblighi dei fabbricanti
I fabbricanti indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato
Articolo 9.3 Obblighi degli importatori
3. Gli importatori indicano sull’apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
Informazioni sull'uso (Art 7.7 e 18)
Articolo 7.7 Obblighi dei fabbricanti
7. I fabbricanti garantiscono che l’apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all’articolo 18 in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
Articolo 18 Informazioni sull’uso dell’apparecchio
1. L’apparecchio è accompagnato da informazioni sulle precauzioni specifiche eventualmente da adottare nell’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o l’uso dell’apparecchio affinché, quando sia messo in servizio, esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell’allegato I.
Articolo 15.2 Dichiarazione di conformità UE
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l’apparecchio è immesso o messo a disposizione sul mercato.
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Country |
Technical Documentation (Art 7.2 & 7.9 or Art 9.8) or parts of it must be made available on request |
Contact details (Art 7.6 & 9.3) |
User information (Art 7.7 & 18) |
EU declaration of conformity (Art 15.2) |
Remarks |
Italy |
Italian or English |
Italian or English |
Italian |
Italian or English |
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Fonte: Commissione Europea
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EMC-ADCO - Summary language requirements.pdf Direttiva EMC - 2014/30/UE |
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