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RAPEX Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia

ID 8597 | | Visite: 2449 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Spaccalegna

spaccalegna

Il prodotto, di marca Mag Pro Power Tools / FLS-001, mod. 1600 W, 7T, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 609-1 “Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo”.

Il dispositivo di comando a due mani non funziona correttamente e la piastra di pressione si muove molto rapidamente.

L'utente può quindi innescare lo splitter con una sola mano mantenendo la seconda mano/il braccio nella traiettoria della piastra di pressione o vicino al cuneo, aumentando il rischio di lesioni.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I

1.2.5 Selezione del modo di comando o di funzionamento

Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l’arresto di emergenza.

Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.

Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l’utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.

Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:

- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un’azione continuata,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un’azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.

Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.

Inoltre, al posto di manovra l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.

1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando
in modo tale che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto degli elementi mobili.

La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.

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Spaccalegna
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Direttiva (UE) 2019/944

ID 8565 | | Visite: 12008 | Direttiva Ecodesign

Direttiva  UE  2019 944

Direttiva (UE) 2019/944

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

GU L 158/125 del 14.06.2019

Entrata in vigore: 04.07.2019
_______

Modficata:

Regolamento (UE) 2022/869 - Consolidato 23.06.2022
_______

[box-info]Recepimento:

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210

Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (GU n.294 del 11.12.2021)

Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021[/box-info]

...

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio

1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.
2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

[...]

Articolo 70 Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Misurazione del gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;
c) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»; ii) le lettere c) e d) sono soppresse
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;
3) all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:
«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;
4) all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;
5) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;
b) il paragrafo 8 è soppresso.
6) nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;

Articolo 73 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.

...

Collegati:
[box-note]Direttiva 2012/27/UE[/box-note]

RAPEX Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca

ID 8555 | | Visite: 2431 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Mouse di plastica

mouse di plastica

Il prodotto, di marca CUTE SUNLIGHT, mod. 44ST-799, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Quattro saldature nel giocattolo contengono quantità eccessive di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino a 45,3% e 0,13% in peso).

Piombo e cadmio sono pericolosi l'ambiente.

Direttiva 2011/65/UE
Allegato II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

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Mouse di plastica
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RAPEX Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno Unito

ID 8511 | | Visite: 1692 | RAPEX 2019

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno unito

Approfondimento tecnico: Saldatrice al plasma

saldatrice al plasma

Il prodotto, di marca Tosense, mod. CUT50 e ZXZ-200, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, alla norma tecnicha EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio” ed alla norma tecnica EN 60974 “Apparecchi di saldatura ad arco Parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura”.

Il prodotto è stato, inoltre, rimosso da Amazon ed eBay.

Il cavo di alimentazione è inadeguato e può facilmente danneggiarsi a causa del surriscaldamento o delle scintille, esponendo le parti in tensione.
La pistola di saldatura è azionata da una leva a singola azione che potrebbe causare l’accensione accidentale del prodotto. Il funzionamento accidentale, quando non si indossano dispositivi di protezione, provoca l'esposizione a raggi UV e metalli caldi che possono causare lesioni agli occhi, ustioni e/o tagli.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

1.5.1. Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

1.5.5. Temperature estreme

Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.

Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.

1.5.10. Radiazioni

Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.

Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.

Direttiva 2014/35/UE
Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019

ID 8476 | | Visite: 4878 | Regolamento impianti fune persone

Decreto Dirigenziale n  189 del 29 maggio 2019

Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.

Decreto di approvazione dei modelli dei Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui al Decreto 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”.

(GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)

Entrata in vigore: 11.06.2019

...

Articolo 1

1. Sono approvati i modelli di Regolamento di Esercizio e relativi allegati, parti integranti del presente decreto, per ogni tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone, di seguito specificati:

- Regolamento di Esercizio per funivia bifune con movimento "a va e vieni" o "a va o vieni" o funicolare;
- Regolamento di Esercizio per funivia monofune a collegamento temporaneo;
- Regolamento di Esercizio per seggiovia ad attacchi permanenti;
- Regolamento di Esercizio per sciovia.

Articolo 2

1.Tutte le precedenti disposizioni in materia in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

_______

Collegati:
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]

Valvole: Direttiva macchine e/o Direttiva PED

ID 8450 | | Visite: 19790 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Valvole PED Macchine

Valvole: Direttiva macchine e/o Direttiva PED - Divergenze sull'applicabilità 

ID 8450 | 26.05.2019

In allegato Documento sull'applicabilità della Direttiva Macchine e/o PED alle valvole, posizioni, note, casi con illustrazioni, ed allegati:

- Estratto - Consolidated minutes WG Machinery from 1997-03-24 - Update February 2019;
- CEIR statement valves 2018;
- Position Paper Machinery Directive Valves UNITED;
- Guide Machinery Directive for Valves VDMA 2015;
- Leitfaden - Maschinenrichtlinie 2006 42 EG VCI 2018.

Il documento illustra con Documenti e Posizioni le direttive applicabili alle valvole quando le stesse possono essere ricomprese nella definizione delle Direttive PED e MD.

[panel]Campo applicazione Direttive PED

Direttiva 2014/68/UE
….
Articolo 1  Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
i) direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
…[/panel]

[panel]Campo applicazione Direttive MD

Direttiva 2006/42/CE

Articolo 1 Campo d'applicazione
1.   La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine


Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Si applicano le definizioni seguenti:

a) «macchina»:

- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
…[/panel]

Excursus

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti debbano essere disciplinati dalla Direttiva Macchine e/o Direttiva PED. Ancora oggi sono molte le divergenze sul tema.

Il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) anche nel 2018 ha inteso ribadire la sua posizione ufficiale del 2014: le valvole non sono in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti, ed a giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione per le valvole (allegato).

Per ultimo, nella riunione WP Machinery Directive del 15 novembre 2017 (allegato 5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11/-1/2/3/4)), non si è trovata una soluzione esaustiva in merito.

A seguire quanto riportato dal CEIR 2014, VDMA 2015 ed Estratto WG EC 2017, SAPAF 2018, in attesa di una posizione definitiva della EC ufficiale.

[panel]Posizione CEIR

Nel 2014, il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) ha presentato al Working Group Machinery, sulla Direttiva 2006/42/CE (numero di riferimento WG-2014.2), la propria posizione per quanto riguarda la classificazione delle valvole e la legislazione applicabile a questi prodotti, affermando che, secondo il principio del rischio prevalente, le valvole, a meno di qualche eccezione, non debbano essere considerate prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (1).

Nel 2018 la questione se la Direttiva Macchine si applica alle valvole industriali o meno ha generato intense discussioni e confusione in Europa.

Il CEIR, l'associazione europea dell'industria dei rubinetti e valvole, attivamente coinvolta nelle discussioni con la Commissione europea e altre parti interessate, al fine di chiarire la situazione delle valvole in relazione alla Direttiva Macchine, ha avanzato alcune proposte.

Nel giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione quadro appropriata per le valvole.

Il CEIR vorrebbe pertanto ribadire la sua posizione ufficiale: le valvole non rientrano in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti.

Solo in casi eccezionali sono, alcuni tipi di valvole, considerate Quasi-Macchine nel senso della Direttiva Macchine. Si raccomanda pertanto un’analisi caso per caso.[/panel]

...

[box-note]Posizione VDMA 2015

Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti siano disciplinati dalla presente Direttiva.

Il documento (allegato) si concentra esclusivamente sul testo della Direttiva Macchine e sulla guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva Macchine (versione di giugno 2010).

Per inciso, le valutazioni formulate di seguito sono condivise da esperti che hanno attivamente accompagnato la procedura legislativa e la preparazione della guida della Commissione europea.

Nota sul termine macchine: la Direttiva Macchine distingue principalmente tra "macchine" e "quasi-macchine".

I. Macchine secondo la Direttiva

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo trattino della direttiva macchine, il termine "macchina" designa un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

II. Applicazione della Direttiva Macchine alle valvole

Le valvole sono componenti utilizzate nell'ingegneria impiantistica e nella tecnologia delle tubazioni utilizzate per bloccare, controllare e proteggere i flussi di materiali.

Pertanto, per la loro funzione, sono costituite principalmente da diversi componenti di cui almeno uno è mobile.

1. Valvole manuali
Una valvola ad azionamento manuale non ha il sistema di azionamento richiesto ai sensi dell'articolo 2 a). Di conseguenza, non è soggetto alla Direttiva Macchine.

2. Valvole con attuatori
Una valvola con attuatore è una macchina secondo la Direttiva se è stata assemblata per una specifica applicazione.

Le valvole sono utilizzate in quasi tutti i rami dell'industria e dei sistemi di alimentazione, ad es. approvvigionamento idrico e trattamento, chimica e petrolchimica, fornitura di petrolio e gas, farmaceutica, gestione energetica, biotecnologia e protezione ambientale.

All'interno delle rispettive aree di applicazione, il processo desiderato determina i requisiti da applicare a una valvola nella sua funzione di blocco, controllo o protezione dei flussi di materiale.

I requisiti determinano il tipo di progetto e il materiale, nonché i parametri di prestazione come la resistenza dell'alloggiamento e la resistenza alla temperatura. La configurazione di una valvola - anche come merce commerciabile - consente quindi normalmente di riconoscere l'applicazione concreta intesa.

Le valvole con attuatori, quindi, soddisfano principalmente il requisito dell'articolo 2 a) primo trattino e sono quindi macchine secondo la Direttiva Macchine.

3. Valvole senza attuatore / ma destinate ad essere dotate di sistemi di azionamento
Una valvola senza sistema di azionamento secondo la Direttiva è una macchina se è stata assemblata per una specifica applicazione e deve essere dotata di un sistema di azionamento (vedere Guida CE sull'applicazione della Direttiva Macchine, paragrafo 35, pagina 31). 2. Edizione, giugno 2010).

Se le condizioni seguenti non sono soddisfatte, le macchine in cui il sistema azionamento non è stato indicato sono considerate quasi-macchine.

In questo caso, solo la combinazione costituita da tale quasi-macchine e un sistema di azionamento deve essere considerata una macchina completa e deve essere sottoposta a una procedura di valutazione della conformità con la conseguente marcatura CE della macchina completa. Per essere considerata una macchina completa devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- la valutazione del rischio del Fabbricante deve includere tutti i rischi, compresi i rischi in relazione al sistema di azionamento da installare sulla macchina (se applicabile, possono essere valutati anche diversi sistemi di azionamento se concordato tra cliente e fabbricante).
- il costruttore della macchina deve quindi definire nelle sue istruzioni per l'uso tutte le specifiche richieste per l'unità di azionamento scelta, tra le altre, le interfacce (forze, coppia, ecc.), l'uscita e i mezzi di collegamento e fornire istruzioni di installazione precise per il sistema di azionamento.
- la valutazione della conformità della macchina deve includere i dettagli tecnici sul sistema di azionamento da installare, nonché le istruzioni di installazione.

- la marcatura CE sulle macchine e la dichiarazione di conformità CE fornita devono contenere i dettagli tecnici e le istruzioni operative sul sistema di azionamento da installare.

4. Valvole in aree di applicazione speciali
Secondo i campi di applicazione esclusi in base all'articolo 1 (2), le valvole utilizzate non sono soggette alla Direttiva Macchine nei seguenti casi (ad esempio):

- macchine appositamente progettate o messe in servizio a scopi nucleari che, in caso di guasto, possono provocare un'emissione di radioattività ;
- navi marittime e unità mobili offshore e macchinari installati a bordo di tali navi e / o unità;
- macchine appositamente progettate e costruite per scopi militari o di polizia IV.

Relazione con altre direttive
Quando, per le macchine, i pericoli di cui all'allegato I sono integralmente o in parte coperti più specificamente da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cesserà di applicarsi a tale macchina in relazione a tali pericoli dal momento in cui vengono applicate le altre Direttive (articolo 3).

Di conseguenza, la direttiva sulle attrezzature a pressione e la direttiva ATEX, ad es. devono essere applicate per i rischi corrispondenti in via preferenziale rispetto alla Direttiva Macchine se il prodotto è disciplinato anche dall'area di applicazione di queste Direttive.

Oltre a ciò, rimane l’obbligo di osservare la Direttiva Macchine.

Note integrative
Questo documento deve essere considerato un punto di riferimento. Non rivendica la completezza né l'interpretazione finale delle disposizioni legislative esistenti. In particolare non deve sostituire lo studio della legislazione pertinente (direttive, leggi, ordinanze, ecc.).[/box-note]

...

A seguire, senza pretesa di esaustività e completezza, diagramma per l’individuazione generale delle Direttive MD e/o PED applicabili alle valvole (con posizione CEIR del rischio prevalente):

Diagramma valvole PED
Dia. 1 - Individuazione Direttive MD/PED - Generale CEIR

(*) Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva Macchine.
Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine

(**) Allegato I alla direttiva 2006/42/CE RESS 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento)

(***) Le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento) dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE.

In attesa di un Documento definitivo/aggiornato EC, a seguire quanto riportato a SAPAF 2018 (WG-2017.11).

[panel]SAPAF 2018

La Commissione Europea ha definito in un documento il quadro giuridico applicabile alle valvole.

Di seguito, quindi, si riporterà, in sintesi, la posizione della Commissione in merito alla normativa UE in materia di sicurezza applicabile alle valvole (2), rimandando alla tabella sotto riportata per una più estensiva rappresentazione dei casi che possono presentarsi e della relativa legislazione di riferimento per le procedure da adottare per l’immissione sul mercato (tabella 1).

Si deve partire innanzitutto dalla definizione di valvola, in modo da comprendere chiaramente quale siano la sua funzione e le caratteristiche tecniche che presenta.
Le valvole devono intendersi come prodotti in senso lato (figura 1) ovvero dispositivi che regolano, dirigono o controllano flussi di materiale gassoso, liquido o solido, aprendo, chiudendo od ostruendo parzialmente i vari passaggi. I sistemi di azionamento di una valvola possono essere manuali o alimentati e dotati di cilindri pneumatici o idraulici per l’azionamento dell’elemento di trasmissione per il comando della parte mobile interna.

Le valvole con attuatore, o destinate ad essere dotate di attuatori, sono dispositivi per la chiusura, il controllo e la regolazione di un flusso di materiale e in quanto tali rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.

Allo stesso tempo, però, è indubbio che questi dispositivi, laddove presentino un rischio dovuto alla pressione, debbono essere progettati e costruiti secondo le specifiche prescrizioni definite nella direttiva PED.

(2) Si precisa che nel caso in cui dette valvole si qualifichino come accessori di sicurezza ai sensi dell’art. 2 punto 4 della direttiva 2014/68/UE, dovranno essere classificate in categoria IV.

Valvole   PED e o Macchine

Figura 1. Rappresentazione schematica di una valvola tipo

Caratteristiche della valvola Legislazione applicabile (3)
Valvole Manuali (figura 2) Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva 2006/42/CE.
Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di
applicazione della Direttiva Macchine.
Valvole con attuatori Direttiva 2006/42/CE
Valvole non attuate, ma progettate per esserlo Direttiva 2006/42/CE
Valvole per applicazioni speciali (es. componenti di sicurezza ai sensi della direttiva macchine e valvole come accessori di sicurezza ai sensi della Direttiva PED) Direttiva 2006/42/CE se componenti di sicurezza o quasi macchine, destinati
ad essere incorporati in una macchina.
Direttiva 2014/68/UE se accessori di sicurezza e l’unico rischio deriva dalla pressione

Tabella 1

Valvole   PED e o Macchine 00

Figura 2. Esempio di valvola manuale con attuazione a volantino

In sostanza le valvole, così come sopra descritte, ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, ma sono allo stesso tempo comprese anche nella direttiva PED, laddove siano di categoria superiore alla 1 (figura 3); dovrà quindi seguire la direttiva 2014/68/UE esclusivamente per quanto attiene il rischio pressione, mentre la direttiva 2006/42/CE per tutti gli altri requisiti essenziali di sicurezza. Dovrà essere poi rilasciata un’unica dichiarazione di conformità e apposta una sola marcatura CE.

Valvole PED

Figura 3. Esempi di valvole ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE.

Impianti ad aria compressa
Un impianto ad aria compressa può essere schematizzato come in figura 4.

L’aria viene prelevata dall’ ambiente e depurata attraverso un apposito filtro (F). Sono poi presenti:
- un polmone smorzatore (PM), che permette di evitare fenomeni di risonanza;
- un compressore (C), che in generale può essere o volumetrico (per piccole portate, alti rapporti di compressione) o rotativo (per grandi portate, bassi rapporti di compressione);
- una valvola di sicurezza (Vs) a valle del compressore;
- una valvola di non ritorno (VNR), per evitare flussi di ritorno;
- un refrigeratore (R), che permette di raffreddare l’aria e riportarla a temperatura ambiente, dato che all’uscita dal compressore può raggiungere temperature anche elevate;
- un serbatoio intermedio (SI);
- uno scaricatore di condensa (Sc);
- una seconda valvola di non ritorno;
- un serbatoio di accumulo (S), da cui l’utenza preleva l’aria.

Il serbatoio a sua volta è munito di manometro, pressostato, valvola di sicurezza e valvole atte allo spurgo di polveri involute presenti nell’aria.

Il pressostato comanda il compressore: qualora avvenga che la pressione nel serbatoio superi o sia inferiore ad una certa soglia, il compressore viene spento (in caso di sovrappressione) per essere poi riavviato, quando la pressione ritorna in un range desiderato (in caso di pressione troppo bassa, invece, il pressostato comanda l’accensione del compressore o, qualora già acceso, il compressore rimane in questo stato).

Valvole   PED e o Macchine 04

Figura 4. Schema tipo di impianto ad aria compressa

Se gli elementi costituenti l’impianto possono essere considerati singoli componenti immessi sul mercato separatamente, perché già destinati dai singoli fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa come quello summenzionato, l’impianto nel complesso non necessita di un’ulteriore dichiarazione CE di conformità, in quanto, come detto, i singoli elementi costituenti sono stati progettati e fabbricati per essere assemblati così da realizzare un impianto ad aria compressa e conseguentemente i rischi derivanti da tale installazione sono stati considerati.

Nel caso, invece, fosse immesso sul mercato l’intero impianto, questo sarebbe accompagnato da un’unica dichiarazione di conformità, redatta in conformità alla Direttiva 2006/42/CE, quale direttiva applicabile allo specifico prodotto, con l’esplicitazione delle eventuali altre direttive applicate, come la direttiva 2014/68/UE.

Tale ultima circostanza si verificherà anche nel caso in cui i singoli componenti, acquistati separatamente, ma non specificatamente destinati dai fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa, vengano installati insieme per la realizzazione dell’impianto finale.

Attrezzature a pressione incorporate in macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CE Non di rado in prodotti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva macchine sono utilizzati componenti a pressione, che potrebbero essere classificati come attrezzature a pressione ai sensi della 2014/68/UE. Un esempio è rappresentato dalla macchina traccialinee per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale (figura 5) o o da alcune tipologie di presse asservite da centralina oleodinamica (figura 6).

Traccialinee

Figura 5. Esempio di traccialinee professionale

Centralina oledinamica

Figura 7. Esempio centralinina oledinamica a servizio preesa

In questi casi, conformemente all’articolo 3 della Direttiva 2006/42/CE, la direttiva 2014/68/UE risulta applicabile, relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, alle attrezzature a pressione che rientrano nel suo campo di applicazione e che sono incorporate nelle macchine o collegate ad esse.

Se, quindi, un’attrezzatura a pressione, già immessa sul mercato, è incorporata in una macchina, il fascicolo tecnico predisposto dal fabbricante
della macchina deve includere la dichiarazione UE di conformità dell’attrezzatura a pressione alla direttiva 2014/68/UE, in quanto il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione è stato assicurato da un altro soggetto, ovvero il fabbricante dell’attrezzatura a pressione incorporata nella macchina.

Nel caso, invece, in cui il fabbricante della macchina si occupi direttamente anche della progettazione e costruzione dell’elemento a pressione in essa contenuto, spetterà a lui seguire le procedure di valutazione di conformità anche per quest’ultimo, in base alle prescrizione della specifica direttiva di riferimento.

Come già precisato le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella Direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.

Il prodotto come attrezzatura di lavoro

Conclusa la panoramica relativa alle diverse casistiche riferite all’immissione sul mercato dei prodotti e quindi esclusivamente a considerazioni di natura costruttiva, altro aspetto che si vuole considerare nel presente lavoro riguarda la gestione del prodotto, limitatamente ai casi in cui questo si configura come attrezzatura di lavoro e quindi relativamente all’applicazione della direttiva sociale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ossia del d.lgs. 81/2008.

Occorre innanzitutto chiarire cosa debba intendersi per attrezzatura di lavoro, passaggio fondamentale per individuare le prescrizioni applicabili del sopradetto decreto e quindi gli obblighi in capo al datore di lavoro.

L’art. 69 del d.lgs. 81/2008 ha cercato di chiarire meglio, rispetto all’originaria definizione, cosa vada considerato come attrezzatura di lavoro, ovvero il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

La definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti, utilizzati in un ambiente di lavoro, siano da considerarsi effettivamente attrezzature di lavoro (Elenco 1) e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III del summenzionato decreto, indicando tra di esse qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione.

Macchine
Prodotti elettrici ed elettronici
Attrezzature a pressione
Autogru
Utensili

Elenco 1 - Esempi di attrezzature di lavoro

Nonostante le revisioni tuttora la definizione di attrezzatura di lavoro si presta ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro possono essere fraintesi.

Al fine di offrire ulteriori chiarimenti in merito la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha dovuto ribadire il concetto summenzionato all’interno di circolari di chiarimento (circolare n.23 del 13 agosto 2012 e Circolare n. 5 del 3 marzo 2015), con specifico riferimento all’applicazione del d.m. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. La precisazione fornita riguarda nello specifico i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL e gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro.

Le circolari esplicitano che detti obblighi sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, e di conseguenza i generatori di calore non debbano essere assoggettati alle verifiche periodiche di cui al d.m. 11.04.2011, se non sono necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro.

Per quanto sopra si evidenziava che:

- alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, anche laddove questi ultimi si dovessero configurare come ambienti di lavoro, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il d.m. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il d.m. 01.12.2004, n. 329, il d.m.. 29.02.1988, il d.m. 23.09.2004 ed il d.m. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

Il primo elemento che il datore di lavoro deve, quindi, considerare nell’individuazione degli obblighi da assolvere rispetto al d.lgs. 81/2008 è l’identificazione delle attrezzature di lavoro, in modo da circoscrivere a queste ultime le prescrizioni di cui al titolo III del medesimo decreto.

In particolare il problema che ci si è posti riguarda l’applicazione del regime di verifica periodica alle attrezzature/impianti a pressione.

Una volta individuate le attrezzature di lavoro e quindi attrezzature, impianti o componenti che, usati in un ambiente di lavoro, partecipano ad un processo produttivo, nel caso delle attrezzature/impianti a pressione è necessario distinguere se nello specifico l’elemento a pressione partecipa al processo produttivo o meno.

Sulla base del concetto sopra esposto, relativamente agli esempi di cui al paragrafo precedente si può affermare che sono da considerarsi attrezzature di lavoro i singoli componenti di un impianto ad aria compressa anche laddove accompagnati da una sola dichiarazione di conformità riferita all’intero impianto, in quanto ciascun componente partecipa alla realizzazione del processo produttivo realizzato dall’intero impianto.

Non sono, invece, da considerare attrezzature di lavoro, e quindi assoggettabili agli obblighi di cui al titolo III del d.lgs. 81/2008, le attrezzature a pressione incorporate in macchine con specifica destinazione d’uso; in quest’ultimo caso, infatti, l’elemento a pressione risulta essere una parte della macchina (componente) e di supporto alla realizzazione del processo a completo carico della macchina di cui fa parte. Nel caso, ad esempio, della pressa a caldo per il legno il generatore di calore è compreso nella dichiarazione di conformità della macchina e svolge quindi la sua funzione all’interno della macchina stessa secondo la destinazione d’uso definita dal costruttore di quest’ultima.

Conclusioni

L’entrata in vigore delle direttive di prodotto ha messo a disposizione di progettisti e fabbricanti uno strumento che consente di definire il percorso da seguire per poter garantire, in primis, la libera circolazione dei prodotti nel territorio comunitario, e, in maniera indotta, un livello essenziale di sicurezza.

Appare quindi fondamentale, data l’eterogeneità dei disposti legislativi a disposizione, individuare in modo certo quale sia la regolamentazione da seguire. Lo stesso prodotto o rischio può essere, infatti, coperto da due o più atti di armonizzazione. In tal caso, il problema della sovrapposizione si può risolvere privilegiando l’atto di armonizzazione più specifico. In ogni caso è necessaria un’analisi dei rischi che definisca in modo univoco e certo la destinazione d’uso del prodotto, stabilendo i limiti di utilizzo dello stesso e il settore di impiego. Quest’ultimo aspetto, ad esempio, può risultare rilevante nel discriminare una
macchina da un dispositivo medico: una pedana vibrante, infatti, ricade appieno nel campo di applicazione della direttiva macchine e quindi, in quanto macchina, dovrebbe essere immessa sul mercato, seguendo le prescrizioni della relativa direttiva, tuttavia, nei casi in cui il fabbricante destina la stessa ad un uso terapeutico, la pedana si configura come dispositivo medico e pertanto può essere immessa sul mercato adottando le prescrizioni della direttiva specifica.

Sempre attraverso la valutazione dei rischi è possibile individuare i pericoli connessi all’utilizzo del prodotto e da qui gli atti regolamentari da seguire, definendo i rischi specifici e conseguentemente i dispositivi legislativi da adottare.

Quanto definito in fase di progettazione e fabbricazione del prodotto non offre indicazioni sufficienti per quanto attiene l‘applicazione della direttiva sociale e quindi le prescrizioni connesse all’utilizzo e alla più complessiva gestione del prodotto; in particolare è fondamentale rilevare come indispensabile sia riconoscere una attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 81/2008, per poter definire gli obblighi cui questa deve sottostare in base al sopracitato decreto. In tale ottica la destinazione d’uso del prodotto, non tanto in termini di operazione effettuata, quanto più in relazione alla finalità della stessa (intesa come eventuale partecipazione al processo produttivo), costituisce la discriminante principale, oltre ovviamente al luogo di impiego (ovvero se trattasi o meno di un ambiente di lavoro), per stabilire la legislazione applicabile.[/panel]

[box-warning]Verbale MWP 15 novembre 2017
...
5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11 /-1/2/3/4)

La COM ha ricordato le domande sulle valvole, che sono oggetto di discussioni già ampie nelle precedenti riunioni, riguardanti l'approccio ai rischi connessi a tali prodotti, per affrontarle in modo adeguato. È stato presentato un documento revisionato (WG-2017.11rev1), con miglioramenti sull'analisi legale delle valvole, anche con la collaborazione della GERMANIA.

Le domande sono state discusse anche con i colleghi responsabili della direttiva sulle attrezzature a pressione direttiva 2014/68/UE e nei loro gruppi di lavoro, in particolare il gruppo AdCo; per il momento non è stata trovata alcuna soluzione definitiva: sarebbe necessario effettuare un'analisi caso per caso, come l'EHSR 1.3.2. della Direttiva Macchine sul rischio di rottura durante il funzionamento nche on è specifico per i rischi di pressione (categoria 1 PED).

I produttori hanno la piena responsabilità e potrebbero prendere in considerazione qualsiasi soluzione tecnica per affrontare tutti i rischi identificati.

Questo problema dovrebbe essere rivisto durante il processo di revisione della Direttiva Macchine. I commenti sul documento COM revisionato sono stati ricevuti da FRANCIA, IRLANDA, EUnited e CEIR.

CEIR ha presentato i propri commenti, sintetizzando la propria posizione e le proprie proposte rispetto all'attuale Guida alle macchine e una futura revisione della Direttiva Macchine.

I PAESI BASSI hanno sottolineato le difficoltà di affrontare la questione, che potrebbe portare alla necessità di modificare sia le direttive sulle macchine che le attrezzature a pressione. Per il momento, hanno supportato la soluzione proposta da COM. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero verificare che cosa è attualmente sul mercato, tenendo conto dei livelli di pressione e dei relativi rischi.

Il REGNO UNITO afferma che tali richieste dovrebbero essere prese seriamente in considerazione nelle future esercitazioni legislative di revisione.

ORGALIME ha affermato che le norme armonizzate possono sempre essere utilizzate, per soddisfare i requisiti legali secondo lo stato dell'arte. Per quanto riguarda i limiti specifici del prodotto, è un problema speciale, non essere sicuri delle somiglianze con LVD come suggerito da CEIR. È una domanda complicata che riguarda aspetti relativi alle attrezzature a pressione e alla sua legislazione, con potenziali danni collaterali. Il chiarimento è necessario non solo per un'installazione specifica, ma tenendo conto dei molteplici elementi coinvolti.

L'AUSTRIA ha anche sostenuto il documento COM, quando è più critico su altre proposte. Gli standard non possono essere utilizzati per eludere i requisiti legali.

L'IRLANDA ha presentato i propri commenti, facendo riferimento a un approccio già utilizzato per le pompe ai sensi della direttiva macchine, che può essere utile anche per le valvole motorizzate.

La COM ha riconosciuto che l'accordo proposto non è ottimale, ma potrebbe essere utile come soluzione provvisoria per applicare la legge e non per distorcerla con altre interpretazioni. Questo dovrebbe essere spostato al livello della sorveglianza del mercato, per assicurarsi che tutti i rischi siano affrontati correttamente. Per quanto riguarda la nozione di "applicazione specifica", esistono diversi regimi giuridici di prodotti (come la questione delle macchine e del PCM) quindi è possibile che vi siano dei malintesi: la via da seguire è mantenere il punto al livello del Gruppo AdCo del macchinario, per una soluzione provvisoria fino alla revisione della direttiva. Quindi, per ora, il punto può essere rimosso dall'agenda del Machinery Working Group.

ORGALIME ha detto che da un punto di vista pratico, possono supportare questo approccio per un'interpretazione legale.

Il CEIR ha spiegato che i produttori comprendono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i relativi rischi, ma richiedono solo ulteriori chiarimenti legali, in quanto vi sono diverse interpretazioni sulla direttiva macchine, in cui la situazione non è soddisfacente.

L'IRLANDA ha espresso preoccupazione in merito alla proposta della Commissione di richiamare il punto sul gruppo AdCo di macchinari, in quanto sarebbe meglio raggiungere una chiara comprensione della questione come discusso nel gruppo di lavoro. Forse questo potrebbe essere discusso nel gruppo editoriale per la Guida alle macchine.

La FRANCIA ha convenuto sulla necessità di adottare un approccio caso per caso, poiché per il momento non è possibile un consenso. Il gruppo dovrebbe portare avanti lo status quo, fino a quando non sarà possibile raggiungere una posizione ferma sull'applicazione dei requisiti legali.

COM ha sottolineato la complessità del problema, tra le direttive sulle macchine e le attrezzature a pressione. In termini generali, a parte la diversa interpretazione da parte del CEIR, vi è un accordo sul quadro giuridico da prendere in considerazione, fino a quando la revisione della Direttiva Macchine potrebbe modificarla. Chiamiamo il gruppo AdCo dei macchinari per raggiungere una prospettiva pratica su ciò che possiamo aspettarci dai produttori, per garantire di avere prodotti sicuri sul mercato. Il gruppo editoriale per la guida alle macchine può anche contribuire a chiarire le relazioni tra le direttive macchine e attrezzature a pressione: in effetti, il punto su "applicazione specifica" è stato presentato lì.

Il CEIR ha ribadito la sua proposta riguardante l'esclusione della categoria 1.
...[/box-warning]
...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

Regolamento delegato (UE) 2019/826

ID 8435 | | Visite: 9812 | Direttiva Ecodesign

Regolamento delegato  UE  2019 826

Regolamento delegato (UE) 2019/826

Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul contenuto delle valutazioni globali del potenziale di riscaldamento e raffreddamento efficienti.

(GU L 137 del 23.5.2019)

Entra in vigore: 12 giugno 2019

____________

Articolo 1 Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

(1) L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

(2) L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12 giugno 2019)

Collegati
[box-note]Direttiva 2012/27/UE
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102[/box-note]

RAPEX Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia

ID 8375 | | Visite: 1683 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Stufa a gas portatile

stufa a gas

Il prodotto, di marca ThermalPlus, mod. PO-E01, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/142/CE (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi) ed alla norma tecnica EN 449:2002+A1:2007 “ Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva).

La temperatura superficiale dell'apparecchio aumenta eccessivamente durante l'uso, con il rischio di ustioni per l'utilizzatore.

Direttiva 2009/142/CE
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI

3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.6. Temperature

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.

3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.

Regolamento (UE) 2016/426
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE

3.6. Temperatura

3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate a essere installate o collocate in prossimità di superfici non devono raggiungere temperature tali da rappresentare un pericolo.

3.6.2. La temperatura superficiale delle parti degli apparecchi destinate a essere manovrate durante l'uso normale non deve rappresentare un pericolo per l'utente.

3.6.3. In condizioni di funzionamento, la temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio, escluse le superfici o le parti destinate a trasmettere il calore, non deve rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dell'utente, e in particolare per i bambini e gli anziani, per i quali occorrerà tener conto
di adeguati tempi di reazione.

In accordo al punto 5.17.1 della norma tecnica EN 449:2002+A1:2007, la temperatura delle parti della stufa che devono essere toccate per l’uso, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di:

- 35 K per i metalli ed i materiali equivalenti;
- 45 K per la porcellana ed i materiali equivalenti;
- 60 K per la plastica ed i materiali equivalenti.

Inoltre, la temperatura delle parti frontali e laterali, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di 80 K.

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FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND

ID 8318 | | Visite: 3716 | Documenti Riservati Marcatura CE

FEM OND

FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND

FEM, 06.05.2019

La FEM ha presentato il proprio contributo sulla revisione della direttiva sul rumore da esterno (OND) in previsione del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle sue conclusioni e valutazioni relative alla valutazione dell'OND.

La FEM riconosce la necessità di una revisione dell'OND per allinearla agli sviluppi tecnologici nel settore del rumore e ai requisiti in altri atti legislativi dell'UE.

La position paper descrive le opinioni di FEM sugli aspetti chiave dell'OND (ambito, limiti di rumore, codici di test, database e etichetta di rumore) e presenta alcune raccomandazioni relative a questi aspetti per il futuro regolamento sul rumore per esterni.

In breve, FEM ha sottolineato i seguenti messaggi:

[alert]- la necessità di un allineamento dell'OND con il nuovo quadro legislativo;
- compresa l'autocertificazione come procedura di valutazione della conformità per entrambe le apparecchiature negli articoli 12 e 13;
- mantenere l'attuale ambito dell'OND;
- consentire l'aggiornamento dei metodi di misurazione (ogni volta che le norme sono riviste) da fare riferimento in un atto delegato anziché nel regolamento stesso;
- ultimo ma non meno importante, mantenere l'etichetta del rumore corrente, ma rimuovere il database.[/alert]

La position paper include anche nelle tabelle specifiche dei prodotti allegati per descrivere i tipi di apparecchiature FEM influenzate dall'OND e fornire un'analisi degli impatti ambientali ed economici delle variazioni dei limiti di rumore, nonché le proposte FEM in termini sia di limiti e i codici di prova.

...

Fonte: FEM

Collegati:
[box-note]Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine 
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

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Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019

ID 8297 | | Visite: 3829 | Regolamento DMD Vitro

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017)

GU L 117/11 del 03.05.2019

_________

[panel]1. Pagina 183, considerando (66):
anziché: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 14155:2011 relativa alla buona pratica clinica per l'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi della prestazioni …»
leggasi: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 20916 sugli studi relativi alle prestazioni cliniche che utilizzano campioni provenienti dal corpo umano, attualmente in via di sviluppo, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi delle prestazioni …».
2. Pagina 198, articolo 10, paragrafo 14:
anziché: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.»
leggasi: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 26, paragrafo 3.».
3. Pagina 207, articolo 28, paragrafo 1
anziché: «… di cui all'articolo 30 le informazioni…»
leggasi: «… di cui all'articolo 27 le informazioni …».
4. Pagina 220, articolo 48, paragrafo 7, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di detto allegato, per almeno un …».
5. Pagina 221, articolo 48, paragrafo 9, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un dispositivo rappresentativo …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di tale allegato, per almeno un dispositivo rappresentativo…».
6. Pagina 234, articolo 70, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
7. Pagina 238, articolo 74, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica, fino al 27 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica fino al 25 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
8. Pagina 258, articolo 113, paragrafo 3, lettera g):
anziché: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;»
leggasi: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2029, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;».
9. Pagina 296, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante il periodo di validità del certificato,»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma di dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante il periodo di validità del certificato, e».
10. Pagina 308, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente alle disposizioni dei punti da 4.4. a 4.8.. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe B e C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
11. Pagina 308, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi C e D»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza».
12. Pagina 309, allegato IX, sezione 3.5:
anziché: «Nel caso dei dispositivi di classe C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione,
sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi di classe B e C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …».[/panel]

__________

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]

RAPEX Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo

ID 8257 | | Visite: 2643 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica

bambola

Il prodotto, di marca OUSDY, mod. SY0902-21, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il materiale plastico della bambola contiene una quantità eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) (valori misurati: 18% in peso).

Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. a)  ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | b)  Dibutilftalato (DBP) | c)  Benzilbutilftalato (BBP)

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

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Bambola di plastica
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RAPEX Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania

ID 8215 | | Visite: 2570 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 19/04/2019 N. 1 A12/0643/19 Germania

Approfondimento tecnico: Puleggia per arrampicata

puleggia da arrampicata

Il prodotto, di marca Edelrid, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (89/686/CEE) (oggi abrogata dal  Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale).

L'asse che tiene il rullo e le due piastre laterali in posizione potrebbe non essere correttamente rivettato.

Una piastra laterale potrebbe di conseguenza staccarsi liberando così il cavo e causando la caduta dell’utilizzatore.

Allegato II

Requisiti essenziali di salute e di sicurezza

1. Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI

I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.

1.1. Principi di progettazione

1.1.1. Ergonomia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello possibile.

1.1.2 Livelli e classi di protezione

1.1.2.1. Livello di protezione ottimale

Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio

Qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

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Puleggia per arrampicata
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Direttiva 2007/45/CE

ID 8194 | | Visite: 7067 | Nuovo Approccio

Direttiva 2007/45/CE

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.

GU L 247 del 21.9.2007

Direttiva recepita con ilDecreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Preimballaggi: Quadro normativo e controlli

ID 8192 | | Visite: 25542 | Documenti Riservati Marcatura CE

Preimballaggi Quadro normativo controlli

Preimballaggi Normativa e controlli: Quadro normativo / Update Rev. 1.0 del 19.05.2025

ID 8192 | Update Rev. 1.0 del 19.05.2025 / In allegato Documento completo

Quadro normativo sui preimballaggi (imballaggi preconfezionati), con le indicazioni base delle principali norme di riferimento e altra Documentazione d'intesse allegata

Come è noto, ormai più del 90% delle merci vendute al dettaglio, sopratutto nel settore alimentare, sono commercializzate in imballaggi preconfezionati, i quali vengono prodotti secondo procedure tecniche di pesatura automatizzate, e in assenza dell’acquirente: ad esempio, pacchi di pasta, scatolette di tonno, bottiglie di olio, flaconi di detersivo etc..

La Camera di Commercio, nell’ambito delle attività di propria competenza, demandate per la Regolazione del Mercato e per la tutela dei consumatori, vigila sul rispetto della normativa che impone al produttore di garantire che il contenuto effettivo dei preimballaggi, attraverso l’adozione di metodi di controllo, anche di tipo statistico, dei sistemi di pesatura e/o riempimento, corrisponda a quello dichiarato sulla confezione.

[box-note]Update Rev. 1.0 del 19.05.2025
Aggiunti:
- Schema - Preimballaggio / Prepesato
-
Norme tecniche
-
Sanzioni preimballaggi CEE e nazionale art. 12 L. 25/10/1978 n. 690[/box-note]

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio s’intende l’insieme di un prodotto e dell’imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato

Esistono due categorie di prodotti confezionati: preconfezionati e prepesati.

Un prodotto è preconfezionato, quando è:

1. contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell’acquirente;
2. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto abbia un valore prefissato;
3. preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuto non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio medesimo.

Un prodotto è prepesato, quando il suo peso differisce da confezione a confezione.

Schema - Preimballaggio / Prepesato

Schema   Preimballaggio   Prepesato

Gli imballaggi preconfezionati possono distinguersi fra quelli conformi alle direttive della Comunità Europea, i cosiddetti preimballaggi CEE, e quelli conformi a disposizioni normative nazionali.

Nell’ambito dei preimballaggi CEE esistono, inoltre, due diverse categorie: quelle per i liquidi alimentari e quelle per i prodotti diversi dai liquidi alimentari.

La massa o il volume nominale è la massa o il volume indicato sull’imballaggio (contenuto nominale Qn) e corrisponde alla quantità di prodotto che l’imballaggio si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo rappresenta la quantità di prodotto che l’imballaggio contiene realmente.

L’errore in meno è la quantità di cui differisce in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale.

L’errore in meno tollerato è la quantità di cui può differire in meno il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato dal suo contenuto nominale. Tali quantità sono riportate nella seguente tabella in valori assoluti e percentuali. Questi ultimi vanno arrotondati al decimo di grammo o millilitro.

Tabella degli errori massimi tollerati in meno

D.P.R. 26/5/1980 n. 391

Quantità nominale in g o in mL

 in % di Qn     

in g o mL     

da 5 a 50

9

 -

da 50 a 100

 -

4,5

da 100 a 200

4,5

 -

da 200 a 300

 -

9

da 300 a 500

3

 -

da 500 a 1.000

 -

15

da 1.000 a 10.000

1,5

 -

Gli imballaggi preconfezionati devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. il contenuto effettivo non deve essere inferiore in media al contenuto nominale;
2. la percentuale di difettosi non deve superare il 2,5%;
3. nessun imballaggio preconfezionato deve presentare un errore in meno pari al doppio dell’errore massimo tollerato.

La normativa sui preimballaggi si applica agli imballaggi il cui contenuto nominale è maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml) e minore o uguale a 10 kg (o 10 L).
Per gli imballaggi nazionali le norme si applicano a preconfezionati di contenuto nominale maggiore o uguale di 5 g (o 5 ml), esclusi i prodotti per uso professionale.

Etichettatura

L’etichetta di un preimballaggio deve contenere tutte le informazioni scritte, stampate, applicate, fissate o impresse, in modo indelebile e facilmente leggibile, che identificano il produttore o importatore, il prodotto e il contenuto dell’imballaggio preconfezionato. Deve potersi leggere nelle normali condizioni di presentazione dell’imballaggio preconfezionato (quando è esposto e pronto per la vendita).

Obbligatoriamente l’etichetta deve contenere:

1. il marchio o nome del produttore;
2. la quantità nominale (per gli alimenti in liquidi di governo deve essere espresso anche il peso sgocciolato);
3. l’unità di misura;
4. il marchio CE (se trattasi di imballaggi CE);
5. sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (per i prodotti alimentari).

Unità di misura:

1. per i volumi:  
litri     (L o l)
centilitri   (cL o cl)
millilitri  (mL o ml)
2. per le masse: 
chilogrammi   (kg)
grammi (g)

Il marchio CEE:

Il simbolo “e” deve corrispondere esattamente a quello indicato nell’allegato I del D.M. 05.08.1976

- forma normalizzata
- altezza minima 3 mm
- indelebile
- apposto nello stesso campo visivo della quantità nominale 

Marchio preimballaggi                              simbolo e
Marchio CEE per i preimballaggi CEE |    Contrassegno CEE per  le bottiglie recipienti-misura CEE

Tutte le iscrizioni devono avere dimensioni rapportate al contenuto nominale secondo la seguente tabella.

Dimensioni rapportate al contenuto nominale

D.P.R. 26/5/1980 n. 391

Contenuto nominale Qn (g)Altezza caratteri (mm)
50 ≤ Qn 2
50 < Qn ≤ 200 3
200 < Q≤ 1000 4
1000 < Qn 6


[box-note]D.L. 3/7/1976 n.451

Bottiglie recipienti-misura

I recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità o stabilità che diano le stesse garanzie del vetro, sono definiti per legge “bottiglie recipienti-misura”, quando possiedono le seguenti proprietà:

- sono predisposti per una chiusura ermetica;
- sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 L e inferiore o uguale a 5 L;
- hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti fino ad un certo livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le seguenti iscrizioni obbligatorie sulle bottiglie recipienti-misura sono posizionate sul fondo o sulla superficie di raccordo tra il fondo e la superficie laterale:

- marchio del fabbricante approvato dall’autorità competente;
- indicazione della capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millimetri, per mezzo di cifre seguite dal simbolo dell’unità di misura;
- la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl, oppure, la distanza in millimetri dal rasobordo seguita dal simbolo mm corrispondente alla capacità nominale.

Per capacità nominale s’intende il volume di liquido che si presume la bottiglia recipiente-misura contenga, quando è riempita nelle condizioni d’uso per le quali è prevista.

Per capacità rasobordo s’intende il volume di liquido che la bottiglia recipiente-misura contiene quando è riempita fino al piano del bordo.

Per capacità effettiva s’intende il volume di liquido che essa contiene realmente, quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le bottiglie recipienti-misura vengono riempite secondo due procedimenti :

1. riempimento a livello costante
2. riempimento a vuoto costante

La distanza tra il livello di riempimento teorico alla capacità nominale e il piano del bordo e la differenza tra la capacità rasobordo e la capacità nominale, chiamata volume di espansione o vuoto, devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie dello stesso modello, vale a dire per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

Tali recipienti, soggetti ad approvazione da parte del Ministero competente, sono muniti di appositi contrassegni e quindi facilmente riconoscibili:

simbolo e

Tabella degli errori massimi tollerati in più o in meno tra la capacità effettiva e la capacità nominale Vn di una bottiglia recipiente-misura

Capacità nominale Vn in mLEMT in più o in meno in % di VEMT in più o in meno in mL
da 50 a 100  -  3
da 100 a 200 3  -
da 200 a 300  - 6
da 300 a 500 2  -
da 500 a 1.000  -  10
da 1.000 a 5.000 1  -

[/box-note]

[box-info]Le bottiglie recipienti-misura devono essere utilizzate secondo le modalità per cui sono state approvate e fabbricate. Per esempio, una bottiglia da 75 centilitri, costruita in modo che tale volume corrisponda esattamente ad un riempimento fino a 7 cm dall’imboccatura (o raso bordo), può essere utilizzata solo per tale volume, con la modalità suddetta.[/box-info]

Obblighi dei produttori e importatori di imballaggi preconfezionati

I produttori o importatori devono:

- Misurare o controllare il contenuto effettivo degli imballaggi;
- Essere in grado di fornire tutta la documentazione necessaria (certificazioni di organismi di stati membri, attestazioni dei controlli effettuati prima dell’ingresso nel territorio comunitario, attestazioni dei controlli effettuati dal produttore, ecc.);
- Sottoporre a costante monitoraggio il sistema di produzione o di controllo;
- Utilizzare strumentazione adeguata, di tipo legale se impiegata per misure e controlli statistici;
- Tenere adeguatamente sotto controllo la strumentazione utilizzata, sottoponendola alle verifiche previste per legge.

Compiti degli organi di controllo

-Verificare che il sistema di controllo adottato sia adeguato e correttamente applicato;
- Controllare l’etichettatura dei preimballaggi;
- Controllare l’adeguatezza e l’efficienza di tutti gli strumenti di misura utilizzati (riempitrici gravimetriche, selezionatrici ponderali, strumenti per pesare a funzionamento non automatico di controllo, ecc.);
- Verificare la presenza e correttezza delle registrazioni dei controlli effettuati;
- Eseguire prove per la verifica del contenuto effettivo.

La normativa e i controlli delle Camere di Commercio

Il contesto normativo storico

Preimballaggi CEE - Liquidi alimentari

Direttiva 75/106/CEE ‐ precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati D.L. 3/7/1976 n.451 Convertito in legge da L. 19/8/1976 n. 614
Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura
Direttive 78/891, 79/1005/CEE  modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati D.M. 13/3/1979
D.P.R. 23/8/1982 n. 825
Direttiva 85/10/CEE – ulteriore modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati L. 16/2/1987 n. 47

Preimballaggi CEE - Prodotti alimentari esclusi quelli della direttiva 75/106

Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa
o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
L. 25/10/1978 n. 690
Direttiva 78/891/CEE
Direttiva 80/232/CEE
Direttiva 86/96/CEE
Direttiva 57/352/CEE
gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
DM 27/2/1979 (*)
D.P.R. 23/8/1982 n. 871 (*)
D.M. 1/3/1988 n.131 (*)
D.Lgs. 25/1/1992 n.75 (*)

(*) hanno tutti modificato
la legge n. 690/78

Preimballaggi IT

D.P.R. 26/5/1980 n. 391
Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE
D.M. 12/6/1985  ‐ modifica gamme quantità nominali

D.M. 1/8/1985 – modalità di applicazione della sigla identificante il lotto di appartenenza

Preimballaggi CE

Direttiva 2007/45/CE ‐ Disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio Direttiva 75/106/CEE ‐precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati Abrogata

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.

Direttiva 75/107/CEE – bottiglie impiegate come recipienti misura ---
Direttive 78/891, 79/1005, 85/10/CEE  ‐ modifica della direttiva 75/106 e suoi allegati Abrogate
Direttiva 76/211/CEE ‐ precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati Direttive 80/232, 86/96, 57/352 gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati relativi alla 76/211/CEE Modificata

Con la direttiva 2007/45/CE (recepita Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12) sono:

- stati unificati sotto una direttiva unica i preimballaggi liquidi alimentari con quelli della Direttiva 76/211/CEE
- state eliminate le gamme dei valori delle quantità nominali per tutti i preimballaggi tranne che per alcuni tipi di vino e di bevande spiritose

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 12 ALLEGATO I (previsto dall’articolo 1, comma 2)
GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITA' NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Vino tranquillo Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo gli 8 valori seguenti: ml 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino giallo Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo il valore: ml 620
Vino spumante Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 5 valori seguenti: ml 125 – 200 – 375 – 750 – 1500
Vino liquoroso Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Vino aromatizzato Nell’intervallo tra 100 ml e 1500 ml solo i 7 valori seguenti: ml 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1000 – 1500
Bevande spiritose Nell’intervallo tra 100 ml e 2000 ml solo i 9 valori seguenti: ml 100 – 200 – 350 – 700 – 1000 – 1500 – 1750 ‐ 2000

Definizione dei prodotti

Vino tranquillo Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999,
relativo all’organizzazione del mercato vinicolo (codice NC ex 2 204)
Vino giallo Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b) del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999 (codice NC ex 2 204)
con denominazione d’origine << Côtes du Jura>>, << Arbois>>, <<l’etoile>> e <<château chalon="">>, in bottiglie di
cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29/4/2002, che fissa talune modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli
Vino spumante  Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punti 15,16,17 e 18 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio
del 17/5/1999 (codice NC 2 204 10)
Vino liquoroso Vino di cui all’art 1 par 2 lettera b), a all’allegato I, punto 14 del regolamento (CE) n. 1 493/1999 del consiglio del 17/5/1999
(codici NC 2 204 21 – 2204 29)
Vino aromatizzato  Vino aromatizzato di cui all’art. 2, par 1, lett. A) del regolamento (CEE) n. 1601/91 del consiglio del 10/6/1991,
che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati,
delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (codice NC 2205)
Bevande spiritose Bevande spiritose di cui all’art. 1, par 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29/5/1989, che stabilisce
le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (codice NC 2208)

...

C.M.  Prot. 453369  del 19/9/1995 n. 71/2 Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Considera come modalità di controllo ammesse o autorizzate quelle riferite a norme nazionali o internazionali in materia di controllo statistico e pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO,…)

C.M.  Prot. 551189 del 17/4/1996 n. 43 Ancora sulle modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi CEE e nazionali
- Precisa che controllo ammesso è anche quello definito nel DM 27/2/79.
- Ammette la conservazione dei dati su supporto informatico
- Definisce il periodo di conservazione della documentazione

Lettera prot. 551689 del 29/5/1996 Risposta ad un quesito della FEDERALIMENTARE ‐ Roma
- Modalità di formazione del lotto.
- Modalità di controllo sui multipack
- Precisazione del concetto di dispersione

C.M. prot. 553160 del 21/11/1996 n. 110 Modalità di controllo alla produzione – controlli distruttivi
- Possibilità di applicare il metodo di controllo distruttivo di cui al DM 27/2/79 ma solo con autorizzazione Ministeriale

Preimballaggi CEE / IT: differenze

Preimballaggi CEE Preimballaggi nazionali
L. 25/10/1978 n. 690 D.P.R. 26/5/1980 n. 391
Marchio preimballaggi -----
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn:
5 g <= Qn <= 10 kg
5 ml <= Qn <= 10 l
Prodotti destinati alla vendita in quantità unitarie costanti Qn:
Qn >= 5 g
Qn >= 5 ml
Sono esclusi gli imballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali
--- - Tolleranze per Qn oltre i 10 kg o i 10 l
- Obbligo di identificazione del lotto di appartenenza
- Definizione della divisione dello strumento di controllo in base alla quantità nominale misurata
- Obbligo di impiego di selezionatrici ponderali quando la dispersione delle macchine confezionatrici sia troppo elevata

L’apposizione del marchio CEE, rappresenta una dichiarazione implicita, da parte del produttore, che, per il controllo del contenuto nominale, viene seguita la normativa europea L. 25/10/1978 n. 690. Di conseguenza la sua mancata apposizione rappresenta la dichiarazione di seguire la normativa nazionale D.P.R. 26/5/1980 n. 391.
....

[box-note]Comunicazione preconfezionati

I fabbricanti e gli importatori, solo per i preconfezionati di tipo diverso da quello CEE, hanno l'obbligo di comunicare prima dell'inizio della produzione o dell'importazione, anche tramite il proprio Ufficio Metrico, al:

Ministero Sviluppo Economico - Dip. Impresa ed Internazionalizzazione - Dir.Gen. per il Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Norm. Tecnica - Ufficio IV - Strumenti di Misura - Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA

il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo.

Per modalità di controllo statistico ammesse o autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali o internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di Normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati e alle proprietà dei prodotti confezionati.

I fabbricanti e gli importatori di preimballaggi devono altresì comunicare, oltre al luogo di applicazione della sigla, se in relazione alle modalità di confezionamento il lotto identificato è stato determinato con riferimento alla produzione oraria ed alla macchina confezionatrice oppure a parametri diversi.[/box-note]

segue in allegato

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Sanzioni preimballaggi CEE e nazionale art. 12 L. 25/10/1978 n. 690
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0.0 18.04.2019 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]
 

Direttiva 76/211/CEE

ID 8190 | | Visite: 9958 | Nuovo Approccio

Direttiva 76/211/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(GU n. L 046 del 21/02/1976)
_______

Testo consolidato aggiornato 20129 con le modifiche apportate dagli atti:

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 78/891/CEE del 28 settembre 1978 (GU L 311/21 del 4.11.1978)

DIRETTIVA 2007/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 settembre 2007 (GU L 247/17 del 21.9.2007)

REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 del 25.7.2019)

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Direttiva (UE) 2016/2037

ID 8188 | | Visite: 3275 | Direttiva ADD

Direttiva (UE) 2016/2037

Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

GU L 314 del 22.11.2016

Collegati
[box-note]Direttiva 75/324/CEE
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
Evaluation of the Aerosol Dispensers Directive | 2018[/box-note]

RAPEX Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia

ID 8181 | | Visite: 2191 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 12/04/2019 N. 2 A12/0605/19 Italia

Approfondimento tecnico: Inchiostro per tatuaggio

inchiostro per tatuaggi

Il prodotto, di marca World Famous Tattoo Ink, è stato sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla Risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP(2008)1 sui requisiti e i criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.

Il prodotto contiene l'amina o-anisidina aromatica (valore misurato: 9 mg/kg). Questa ammina aromatica può causare cancro, mutazioni cellulari e influire sulla riproduzione.

La Risoluzione ResAP(2008)1 riporta in tabella 1 l’elenco delle amine aromatiche, con particolare riferimento alle proprietà carcinogene, mutagene, reprotossiche e sensibilizzanti , che non devono essere presenti nei tatuaggi e nei prodotti per il trucco permanente (PMU), né rilasciate da azocoloranti.

Tabella 1 ResAP 2008 1

Tabella 1 ResAP(2008)1

Tutti i Report Rapex 2019

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RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 15 del 12_04_2019 N. 2 A12_0605_19 Italia.pdf
Inchiostro per tatuaggio
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Direttiva Macchine | Consultazione pubblica fino al 30.08.2019

ID 8584 | | Visite: 6219 | News Direttiva macchine

Direttiva Macchine Consultazione pubblica

Direttiva Macchine | Consultazione pubblica

EU, 07.06.2019

Nell’ambito dell’attività di valutazione di una possibile revisione della Direttiva Macchine, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica alla quale è possibile rispondere al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_en
 
La Consultazione sarà accessibile fino al 30 Agosto.

Le risposte saranno analizzate nell’ambito della realizzazione dello studio di impact assesment che la Commissione Europea ha affidato al consulente esterno VVA.

Fonte: EU

...

Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]

Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA

ID 8561 | | Visite: 10014 | News Direttiva macchine

UKCA

Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA nel caso di Brexit no-deal.

La nuova marcatura UKCA (UK Conformity Assessed), sostituirà la marcatura CE senza intese commerciali al 31 Ottobre 2019 (Brexit no-deal).

La nuova marcatura UKCA, che sostituirà la marcatura CE per le macchine nel Regno Unito, è in approvazione parlamentare, e sarà valida se il Regno Unito lascerà l'UE senza accordi commerciali con UE.

Sostituirà anche la marcatura CE in altre aree, come beni elettrici e giocattoli. La nuova marcatura UKCA sarà richiesta sulle macchine immesse sul mercato nel Regno Unito, sia che siano fabbricate nel Regno Unito o importate nel Regno Unito dall'UE o altrove.

Le regole relative alla marcatura UKCA rispecchiano quelle che si applicano alla marcatura CE. Se attualmente si basano esclusivamente Dichiarazione di conformità per la marcatura CE delle macchine, sarà possibile utilizzare la marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) basata sun una Dichiarazione di conformità simile. Simili potrebbero essere le procedure di Valutazione della Conformità, eventuali ON dovranno essere individuati in UK.

L'Unione ha concesso a Londra una nuova proroga della Brexit, i cui termini sono stati rimandati al 31 ottobre 2019. Il governo del Regno Unito ha affermato che le merci potranno ancora essere vendute nel Regno Unito se sono state fatte e valutate in base ai requisiti normativi dell'UE e successivamente marcate CE per un periodo di tempo transitorio con il governo che si consulterà con l'industria e fornirà un preavviso prima di terminare questo periodo.

Si noti che la marcatura UKCA non sarà riconosciuta nel mercato dell'UE; le macchine immesse sul mercato nell'UE continueranno a richiedere la marcatura CE.

Notizia seguita

Decisione di esecuzione (UE) 2019/939

ID 8521 | | Visite: 3309 | Regolamento Dispositivi medici

Decisione di esecuzione UE 2019939

Decisione di esecuzione (UE) 2019/939

della Commissione del 6 giugno 2019 che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici

GU L 149/73 del 07.06.2019

Entrata in vigore: 27.06.2019

[box-note]La designazione degli organismi di rilascio elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/939 è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2024 fino al 27 giugno 2029 dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120[/box-note]

______

Articolo 1 Designazione degli organismi di rilascio

Gli organismi di rilascio elencati nell'allegato della presente decisione sono designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746.

Articolo 2 Condizioni di designazione

1. Le designazioni effettuate a norma dell'articolo 1 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. Trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l'organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.
2. La Commissione può sospendere o revocare la designazione di un organismo di rilascio a norma dell'articolo 1 in qualsiasi momento se constata che l'organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/745 o all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746.

ALLEGATO
Elenco degli organismi di rilascio designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746

a) GS1 AISBL
b) Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
c) ICCBBA
d) Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH

...

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]

Decreto 15 aprile 2019

ID 8485 | | Visite: 5116 | Direttiva RoHS II

Decreto 15 aprile 2019

Decreto 15 aprile 2019 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE2018/737/UE2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «6 a)

 

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

 

6 a)-I

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso

 

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

b)  la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:

 

 

 

«6 b)

 

 

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

6 b)-I

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

 

6 b)-II

Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

 

Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«6 c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 b)  la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

c)  la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:

 

«7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:

«24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:

 «34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

b)  dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:

 

 

 

 

 

 

«41-bis

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a

diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri;

oppure

con cilindrata totale del motore ≤   15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione  è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. 

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Collegati:
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello 
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014[/box-note]

RAPEX Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno Unito

ID 8461 | | Visite: 2821 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno unito

Approfondimento tecnico: Salvagente

salvagente

Il prodotto, di marca “Summer Sea”, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La valvola di plastica contiene ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato: 16,2% in peso).

Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.

Regolamento (CE) n . 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

51. ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP)

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.

2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato

4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

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Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE

ID 8441 | | Visite: 8880 | News Marcatura CE

Regolamento concimi 2019 CE

Concimi: in arrivo nuovo regolamento che prevede la marcatura CE

Update 01.08.2019

[box-warning]Pubblicato nella GU L del  25.06.2019 il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

GU L 170/1 del 25.06.2019

Entrata in vigore: 15.07.2019

Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.

Tuttavia:

a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e

b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.[/box-warning]

...

Consiglio dell'UE | Comunicato stampa | 21.5.2019

L'UE adotta nuove norme per l'immissione di prodotti fertilizzanti sul mercato dell'UE. Il Consiglio ha adottato oggi un regolamento che armonizza i requisiti nell'UE per i concimi prodotti da fosfati minerali e da materie prime organiche o secondarie, aprendo nuove possibilità per la loro produzione e commercializzazione su vasta scala. Il regolamento fissa dei limiti armonizzati per una serie di contaminanti presenti nei concimi minerali, come ad esempio il cadmio.

Niculae BĂDĂLĂU, ministro rumeno dell'economia: "Le nuove norme garantiranno che soltanto i concimi che soddisfano rigorosi requisiti e standard in materia di qualità e sicurezza, uniformi in tutta l'UE, possano essere venduti liberamente nel suo territorio. I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti fosfatici, quali il cadmio, possono potenzialmente presentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e per tale motivo le nuove norme ne limitano il tenore. Le nuove norme promuoveranno la produzione e l'utilizzo dei concimi fosfatici a basso tenore di cadmio e dei concimi biologici e offriranno una maggiore scelta agli agricoltori orientati a un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente."  

Secondo il regolamento, i prodotti fertilizzanti dell'UE che recano la "marcatura CE" dovranno soddisfare determinati requisiti per beneficiare della libera circolazione nel mercato interno dell'UE. Questi riguarderanno, tra l'altro, i limiti massimi obbligatori di contaminanti, l'utilizzo di categorie definite di materiali costituenti e gli obblighi di etichettatura.

I fabbricanti di concimi che non recano la marcatura CE avranno ancora la possibilità di immetterli sul mercato a livello nazionale.

Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento relativo ai concimi del 2003, comprende tutti i tipi di concimi (minerali, organici, ammendanti, substrati di coltivazione, ecc.).

Prossime tappe

Il regolamento deve ancora essere firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e inizierà ad applicarsi tre anni dopo l'entrata in vigore.

Informazioni generali

La Commissione ha presentato la sua proposta nel marzo 2016 nel quadro del piano d'azione dell'UE sull'economia circolare. Uno dei suoi principali obiettivi è di incoraggiare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture.

[panel]REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
...

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell'UE.

Il presente regolamento non si applica:

a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;

b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
...

Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti

1. Al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.

2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15.

Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE contemplato dai suddetti documenti.
...
ALLEGATO I Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti dell'UE
...

ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC)
...
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare
...
ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura
ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità
ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)[/panel]
...

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003[/box-note]

RAPEX Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca

ID 8431 | | Visite: 2093 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Sifone per panna montata

sifone

Il prodotto, di marca “BANQUET for your home”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Il materiale della testa a forma di frusta non è abbastanza resistente.

Di conseguenza, una volta che il prodotto viene riempito di gas, la testa potrebbe rompersi causando delle lesioni agli utilizzatori.

Direttiva 2014/68/UE
Allegato I
Requisiti Essenziali Di Sicurezza

2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:

pressione interna/esterna,
- temperatura ambiente e di esercizio,
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove,
- sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti,
- forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni ecc.,
- corrosione ed erosione, fatica ecc.,
- decomposizione dei fluidi instabili.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

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Sifone per panna montata
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RAPEX Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia

ID 8336 | | Visite: 1864 | RAPEX 2019


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia

Approfondimento tecnico: Casco robot giocattolo

casco robot

Il prodotto, di marca Transformers, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.

Il livello di pressione sonora del casco è troppo elevato e potrebbe causare danni all’udito.

In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:

- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.

Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.

I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.

Categoria di esposizione 1

− giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
− giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
− giocattoli che usano cuffie o auricolari;
− altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.

Categoria di esposizione 2

- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.

Categoria di esposizione 3

- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.

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Casco robot giocattolo
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/690

ID 8299 | | Visite: 3711 | News Direttiva macchine

Decisione di esecuzione (UE) 2019/690

Decisione di esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione del 30 aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato

[notificata con il numero C(2019) 3118]

 GU L 116/78 del 03.05.2019

______

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

[panel](1) La Svezia ha adottato una misura che vieta l'immissione sul mercato delle turbine eoliche del modello SWT-2.3-101 e ne ordina il ritiro se già commercializzate, dato che tale modello non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. A norma del punto 1.3.8.1, relativo agli elementi mobili di trasmissione, i ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1. Al punto 1.4.2.1 è specificato che il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o il loro smontaggio. A tale riguardo, la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore del modello SWT-2.3.-101 può essere aperto senza l'ausilio di un utensile separato, il che costituisce un'inosservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1.

(2) Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3.-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.

(3) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.

(4) La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

(5) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,[/panel]

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

[panel]Le misure adottate dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato e ordinare il ritiro dal mercato delle turbine eoliche dei modelli SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113, fabbricati dalla Siemens Gamesa Renewable Energy AB, sono giustificate.[/panel]

_______

Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019

ID 8296 | | Visite: 5808 | Regolamento Dispositivi medici

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019

Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017)

GU L L 117/9 del 03.05.2019

_____

[panel]Pagina 25, articolo 10, paragrafo 15:
anziché: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 30, paragrafo 1.»
leggasi: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 29, paragrafo 4.».
Pagina 66, articolo 74, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76, 77 e dell'articolo 80, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76 e 77 e dell'articolo 80, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
Pagina 69, articolo 78, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 27 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 25 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
Pagina 90, articolo 120, paragrafo 10:
anziché: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettere f) e g), e sono stati …»
leggasi: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera g), e sono stati …».
Pagina 132, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante …»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma dei dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante …».
Pagina 140, allegato VIII, sezione 3.2:
anziché: «… Gli accessori per un dispositivo medico e per i prodotti elencati nell'allegato XVI sono classificati separatamente …»
leggasi: «… Gli accessori per un dispositivo medico sono classificati separatamente …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma, prima frase:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente ai punti da 4.4 a 4.8. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi IIa, IIb e III»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 3.5, primo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, secondo comma.»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, terzo comma.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 4.3:
anziché: «L'organismo notificato esamina la domanda avvalendosi di personale alle sue dipendenze in possesso di comprovate conoscenze …»
leggasi: «L'organismo notificato valuta la documentazione tecnica avvalendosi di personale in possesso di comprovate conoscenze …».
Pagina 169, allegato XV, capitolo II, sezione 2.5:
anziché: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti indesiderati, controindicazioni e avvertenze;»
leggasi: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti secondari indesiderati, controindicazioni e avvertenze;».[/panel]

______

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]

Guide to identify non-road mobile machinery and engines

ID 8240 | | Visite: 3792 | Documenti Marcatura CE ENTI

Guide NRMM FEM 2019

Guide to identify non-road mobile machinery and engines compliant with Reg. (EU) 2016/1628

FEM, April 2019

FEM, together with its partner industry associations CECE, CEMA, EUROMOT, EGMF and EUnited Municipal Equipment developed a joint Guidance document intended to support market surveillance authorities in verifying compliance with the requirements of the Stage V Regulation (EU) 2016/1628.

The document is primarily focused on interpreting the main requirements of Regulation (EU) 2016/1628, to assist authorities in identifying compliant Stage V engines and transition engines, as well as compliant machines equipped with Stage V engines or transition engines. Moreover, the Guide provides details on the documentation required to demonstrate compliance (engine exhaust emissions statement of conformity, type-approval certificate), as well as the obligations of all economic operators involved in the supply chain of engines and machines.

This document reflects the common view of the associations involved in the drafting, with regard to the legal provisions of Regulation (EU) 2016/1628 and its supplementary legislation, and it must not be considered or intended as a legally binding text for any reason whatsoever.

This document is a living document; its content could be modified or updated by the associations involved without prior notification or approval, based on updates of the legislation and/or according to their understanding on the matter.

The associations accept no responsibility for the recommendations, advice, statements and conclusions expressed or implied in this document and give no warranty, representation or assurance with respect to the accuracy or validity of the same.

Only the text of the Regulation and of the relevant supplementing legislation is authentic in law. Accordingly, in case of discrepancies between the content and interpretation of this document and the text of the legislation (Regulation and the relevant supplementing legislation), the legislation shall be applied.

_____

INTRODUCTION
1. Scope of this guide
1.1 Engines and types of machinery covered by this guide
1.2 Agricultural and forestry tractors
2. What may be placed on the market?
2.1 Stage V engines and machines
2.2 Transition engines
2.3 Machines with transition engines
2.4 Separate shipment
2.5 Second-hand engines or second-hand machines imported in the European Union
2.6 Replacement engines
2.7 Other exempt engines
3. Typical engine applications
4. How to identify compliant Stage V and transition engines
4.1 Stage V engines
4.2 Transition engines
5. How to identify compliant machines
6. Documentation 18
6.1 Engine exhaust emission statement of conformity
6.2 Type-approval certificate
7. Obligations
8. List of market surveillance authorities, approval authorities and technical services
9. Bibliography
10. Contacts
Annex I – Placing on the market of an engine or machine 
Annex II – Replacement Engines
Annex III – Exemptions
Annex IV – Transition engines and machines
Annex V – In service fuel

Fonte: FEM

Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) 1024/2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide [/box-note]

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Allegato riservato Guide on market surveillance and NRMM emissions.pdf
FEM April 2019
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Legge 12 aprile 2019 n. 31

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Legge 12 aprile 2019 n  31 azione di classe

Legge 12 aprile 2019 n. 31 

Disposizioni in materia di azione di classe

(GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2020

...

Art. 5 Abrogazioni

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

Art. 6. Disposizioni di coordinamento

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d -bis ) controversie di cui al titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile».

2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all’articolo 140 - bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile».

Art. 7. Entrata in vigore

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale .

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

________

Collegati:
[box-note]Codice del Consumo[/box-note]

D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391

ID 8199 | | Visite: 6242 | Nuovo Approccio

D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. 

(GU n.211 del 2-8-1980 )
______

Testo vigente al 17-04-2019 aggiornato da:

20/06/1985
DECRETO 12 giugno 1985, (in G.U. 20/06/1985, n.144)
.
15/03/1995
DECRETO 16 gennaio 1995, n. 70 (in G.U. 15/03/1995, n.62)

23/08/1999
DECRETO 29 luglio 1999, (in G.U. 23/08/1999, n.197) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) la modifica dell' Allegato I.

18/06/2001
DECRETO 14 maggio 2001, (in G.U. 18/06/2001, n.139)

15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37)

08/02/2018
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 (in G.U. 08/02/2018, n.32)

Collegati
[box-note]Preimballaggi Normativa e controlli
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
Direttiva 76/211/CEE
D.L 03 Luglio 1976 n. 451
Direttiva 2007/45/CE[/box-note]

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

ID 8193 | | Visite: 9935 | Nuovo Approccio

Legge 25 ottobre 1978 n  690

Legge 25 ottobre 1978 n. 690

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

(GU n. 316 del 11 novembre 1978)

...

Art. 1. Campo di applicazione

La presente legge si applica agli "imballaggi preconfezionati C.E.E.", di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti (. . .) destinati alla vendita in quantita' unitarie costanti:
- pari a valori prefissati dal produttore;
- espresse in unita' di massa o di volume;
- superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri. 

Art. 2. Definizioni

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto e' preconfezionato.
Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.
La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato e' la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantita' di prodotto che si ritiene debba contenere.
Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantita' e' espressa in unita' di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione e' quello di detto contenuto alla temperatura di 20 Gradi C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.
Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantita' e' espressa in unita' di volume.
L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato e' la quantita' di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantita' nominale.

________

In allegato Testo consolidato con le Modifiche/abrogazioni:

16/03/1979
DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979, (in G.U. 16/03/1979, n.75)
15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37)

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

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D.L. 03 Luglio 1976 n. 451

ID 8191 | | Visite: 4916 | Nuovo Approccio

D L 03 Luglio 1976 n  451

Decreto Legge 03 Luglio 1976 n. 451

ID 8191 | 03.04.2025

Decreto Legge 03 Luglio 1976 n. 451Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle
bottiglie impiegate come recipientimisura.

(GU n. 175 del 06 luglio 1976)

Convertito in Legge 19/8/1976 n. 614

[box-note]Aggiornamenti all'atto

02/09/1976
LEGGE 19 agosto 1976, n. 614 (in G.U. 02/09/1976, n.233)

12/11/1982
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 825 (in G.U. 12/11/1982, n.312)

18/02/1983
Avviso di rettifica (in G.U. 18/02/1983, n.48)

26/02/1987
LEGGE 16 febbraio 1987, n. 47 (in G.U. 26/02/1987, n.47).

17/02/1992
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 106 (in SO n.31, relativo alla G.U. 17/02/1992, n.39)

15/02/2010
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 (in G.U. 15/02/2010, n.37) - Testo consolidato 04.2025[/box-note]

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Direttiva 75/107/CEE

ID 8189 | | Visite: 6095 | Nuovo Approccio

Direttiva 75/107/CEE

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

GU L 42 del 15.2.1975

Abrogato da: Direttiva 2007/45/CE

Collegati
[box-note]Preimballaggi: Quadro normativo e controlli
Direttiva 76/211/CEE
Direttiva 75/107/CEE
Direttiva 2007/45/CE
D.Lgs. 25 gennaio 2010 n. 12
Legge 25 ottobre 1978 n. 690
D.L 03 Luglio 1976 n. 451[/box-note]

Relazione annuale Safety Gate 2018

ID 8182 | | Visite: 2197 | RAPEX

safety gate report 2018

Relazione annuale Safety Gate 2018

La Commissione europea ha pubblicato la relazione sul sistema Safety Gate per i prodotti pericolosi (l'ex sistema di allarme rapido) relativa al 2018

La relazione indica che le autorità si sono scambiate 2 257 segnalazioni di prodotti pericolosi. Le categorie di prodotti più frequentemente segnalate sono i "giocattoli" (31 %), seguiti da "veicoli a motore" (19 %) e "abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda" (10 %), mentre i principali rischi segnalati sono il rischio chimico e le lesioni (entrambi al 25 %) seguiti dal rischio di soffocamento per i bambini (18 %).

notifiche

Il richiamo del prodotto è una delle misure più frequentemente adottate per ridurre i rischi rappresentati dai prodotti pericolosi, ma la percentuale di prodotti che vengono effettivamente restituiti dai consumatori rimane generalmente bassa. Secondo i risultati di un nuovo sondaggio su questo tema, un terzo degli intervistati continua consapevolmente a utilizzare prodotti richiamati, il che indica che gli avvisi di richiamo potrebbero non fare molto effetto sui consumatori e/o che il rischio potrebbe non essere comunicato con sufficiente chiarezza.

Oltre la metà di tutti i prodotti pericolosi individuati proviene dalla Cina. La cooperazione con le autorità cinesi nel campo della sicurezza dei prodotti resta una priorità, ma i risultati non sono sempre soddisfacenti. La Commissione continua a collaborare con le competenti autorità cinesi in questo ambito, anche per quanto riguarda la sensibilizzazione sulle norme di sicurezza dei prodotti che devono essere rispettate nelle vendite ai consumatori dell'UE.

provenienza

Dal 2003 il sistema di allarme rapido garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari pericolosi ritirati dal commercio e/o richiamati ovunque in Europa siano diffuse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione europea. In questo modo può essere adottata in tutta l'UE l'azione di follow-up adeguata (divieto/blocco delle vendite, ritiro, richiamo o rifiuto dell'importazione da parte delle autorità doganali). Il sistema di allarme rapido è stato ribattezzato Safety Gate dalla Commissione europea.

Safety Gate ha un proprio sito web pubblico che dà accesso agli aggiornamenti settimanali delle segnalazioni effettuate dalle autorità nazionali che partecipano al sistema. Ogni settimana vengono registrate e pubblicate sul web circa 50 segnalazioni.

Fonti
European Commission: Safety Gate

Collegati:
[box-note]RAPEX 2018
RAPEX 2019
RAPEX: Report annuale Certifico 2017[/box-note]

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Allegato riservato RAPEX_2018_Report_en.pdf
Report 2018
1364 kB 2

Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status April 2019

ID 8164 | | Visite: 4633 | Documenti Riservati Marcatura CE

Clarification sheets noted by ATEX Working group

Clarification sheets noted by ATEX Working group | Status April 2019

ID 8164 | 13.04.2019

In allegato schede ATEX Working Group, riservate abbonati (Aprile 2019):

- ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC;

- ExNBG  DIRECTIVE 2014/34/EU.

__________

ExNBG CLARIFICATION/DECISION SHEETS NOTED BY ATEX STANDING COMMITTEE DIRECTIVE 94/9/EC

STATUS ON APRIL 2019

Number ExNB/CS/ DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

98/06/001

1.0

Certification of a torch according to EN 50020:1977 clauses 9 and 9.4.12 or EN 50020:1994 clauses 10 and 10.4.2

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/006

1.0

Conformity to type Notification Format (ATEX Directive Annex VI)

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/007

1.0

EN 50019:1994 - Internal contacts on zoned heating tapes

17/06/98

07/08/98

01/12/05

98/06/010

1.0

Minimum requirement for thread engagement/NPT cable entry holes in flameproof apparatus to EN 50018

17/06/98

07/08/98

01/12/05

99/06/014

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 7.4 - Voltage source of EEPROMs etc.

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/015

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 7.2 and EN 50020:1994 sub-clause 12.2 - "EEX ib"

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/016

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - Marking of apparatus with alternative protection "d" or "i"

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/017

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.6 - Calculation of multiple separation distances

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/06/018

1.0

EN 50020:1977 sub-clause 5.5 and EN 50020:1994 sub-clause 6.4.1 - Separation for insulated components

16/06/99

10/02/00

29/06/01

00/06/020

1.0

EC-Type Examination for Category 3 products

29/09/00

03/11/00

27/11/09

00/06/023

1.0

Recommendations on the measurement of the maximum temperature of light transmitting parts of products intended for use in potentially explosive atmospheres using thermocouples

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/024

1.0

EN 50020:1994, clause 6.5 "Protection against polarity reversal"

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/025

1.0

Short temperature rise of Ex p motors during starting

30/06/00

03/11/00

08/12/00

00/06/026

1.0

Change of the standard wording of Article 11 of the EC-Type Examination Certificate

30/06/00

03/11/00

01/12/05

00/029

1.0

EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014:1992 clause 8, light alloys in Group I apparatus

09/03/04

 

01/12/05

00/031

1.0

EN 50018:1977 Clause 4.1.3 and EN 50018:1994 Clause 5.2.3, rectangular spigot joints

09/03/04

 

01/12/05

00/033

1.0

EN 50028:1987 Clause 4.1.2, internal voids

09/03/04

 

01/12/05

00/034

1.0

Procedural - Ex-components, indication of the temperature class in the marking

09/03/04

 

01/12/05

00/035

1.0

Certificate of Conformity of a flameproof enclosure containing different components

09/03/04

 

27/11/09

00/037

1.0

EN 50014:1977 Clause 13 and EN 50014:1992 Clause 15, earthing of traction batteries

09/03/04

 

01/12/05

00/038

1.0

Procedural - Group I component certificates marked with the epsilon-x in the same way as Group II

 

 

27/11/09

00/039

1.0

EN 50018:1977 Clause 14 and EN 50018:1994 Clause 15, heating cables

09/03/04

 

01/12/05

00/041

1.0

EN 50019:1977 Clause 4.6.1.5 and EN 50019:1994 Clauses 5.6.1.5 & 5.6.2.1, materials used inside battery containers

09/03/04

 

01/12/05

00/042

1.0

EN 50018:1977 Clause 6 and EN 50018:1994 Clause 7, wear-push rods and spindles in flameproof enclosures

09/03/04

 

01/12/05

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

00/045

1.0

EN 50018:1977 Clause 12.1 and EN 50018:1994 Annex C, cable entry seal under tension

09/03/04

 

01/12/05

00/046

1.0

EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 4, T Class for EEx d motors

09/03/04

 

01/12/05

00/047

1.0

EN 50014:1977 Clause 7 and EN 50014: 1994 Clause 8, light alloys

09/03/04

 

01/12/05

00/048

1.0

EN 50018:1977 Clause 10 and EN 50018:1994 Clause 11, non ISO threads

09/03/04

 

01/12/05

00/049

1.0

EN 50014:1992 Clause 13, interchangeablity of Group I and Group II components

09/03/04

 

01/12/05

00/051

1.0

EN 50019:1977, ventilation and IPX3 testing of batteries

09/03/04

 

01/12/05

00/052

1.0

EN 50019:1977, dielectric strength tests for junction boxes

09/03/04

 

01/12/05

00/053

1.0

EN 50014:1977 Clause 6.3 and EN 50014:1992 Clause 7.3.2, electrostatic hazard

09/03/04

 

01/12/05

00/054

1.0

EN 50014:1977 Clause 16 and EN 50014:1992 Clause 17, fans

09/03/04

 

01/12/05

00/055

1.0

Cables ends or cables between parts of apparatus for types of protection other than intrinsic safety

09/03/04

 

01/12/05

00/056

1.0

EN 50018:1977 Clause 3 and EN 50018:1994 Clause 14, frequency converters and EEx d motors

09/03/04

 

01/12/05

00/02/059

1.0

Temperature rise tests, flameproof motors, frequency converters, thermal protection, general methodology

21/02/00

10/02/00

29/06/01

99/11/060

1.0

Plastic parts, on which the safety of type of protection "Flameproof Enclosure" depends

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/06/061

1.0

EN 50018 - Flexible walls, flameproof enclosures

16/06/99

10/02/00

29/06/01

98/063

1.0

Test for cells and batteries; EN 50020:1994; 10.9

15/06/01

06/02

01/12/05

98/064

1.0

EN 50020:1994 - Rating of components related to associated apparatus with galvanic isolation. Reference HOTL (95)CESI/001

08/06/00

06/01

01/12/05

98/066

1.0

rev. 1

EN 50020:1994 sub-clause 6.4.7 and 6.4.8 -

Verification of CTI for 'i'

09/09/02

 

01/12/05

99/06/069

1.0

EN 50018:1994 - Gas analysis performed within a flameproof enclosure

16/06/99

10/02/00

29/06/01

99/01/071

1.0

Outcome of the assessment (Clause 3.3 of Annex IV and Annex VII)

15/04/99

28/05/99

01/12/05

99/11/074

1.0

Impact test of non metallic enclosures (or enclosure parts)

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/11/075

1.0

Marking of associated apparatus according to EN 50020

10/11/99

10/02/00

29/06/01

99/080

 

Proposal to modify the standard wording on EC-Type Examination Certificates

 

08/06/00

27/11/09

99/082

1.0

Instructions and EC-type examination

30/06/00

03/11/00

01/12/05

99/084

1.0

Apparatus with a measuring function for explosion protection where a part is situated in an explosive atmosphere

09/06/00

06/01

01/12/05

99/086

1.0

Handling and storage of the dossier for non- electrical equipment category M2 and 2 according to Annex VIII, paragraph 3

08/06/00

06/01

01/12/05

00/093

1.0

Flame arresters (autonomous protective systems), assessment of test results obtained under instable detonation conditions

15/06/01

14/12/01

01/12/05

00/095

1.0

Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates of flame arresters

15/06/01

14/12/01

01/12/05

01/101

1.0

Ex e temperature rise test according to EN 50014  and EN 50019 standards concerning electrical motors

15/01/01

06/02

01/12/05

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

01/105

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

15/01/01

14/10/01

01/12/05

01/106

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

15/01/01

14/12/01

01/12/05

01/107

1.0

Guidelines on the management of assessment and surveillance programmes for products covered by Annex IV and VII of the ATEX Directive 94/9/EC

15/01/01

14/12/01

01/12/05

02/110

1.0

Requirements and test procedure for heating equipment of explosion venting devices

10/09/02

07/03/03

27/03/02

02/111

1.0

Equipment with connections between areas covered by directive 94/9/EC and areas with high pressure

18/06/03

 

27/11/09

02/112

1.0

EC-type examination of gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

18/06/03

 

27/11/09

02/113

1.0

EC-type examination and supervision of production for gas detectors incorporating a measuring function for explosion protection

18/06/03

 

27/11/09

02/114

1.0

Distribution, availability and definition of the "Relevant information" to be "communicated" to other notified bodies following issue or withdrawal of EC-type Examination Certificates, Production QA Notification Certificates and Product QA Notification Certificates

18/06/03

 

27/11/09

00/124

1.0

EN 50019:1977 Ex "e" rated voltage windings

09/03/04

 

01/12/05

00/125

1.0

EN 50020:1977 and EN 50020:1994 - T-class for small coils

09/03/04

 

01/12/05

00/126

1.0

EN 50028:1987 Clause 6.2.1, rated voltage and external fault conditions

09/03/04

 

01/12/05

00/127

1.0

EN 50014:1977 Clause 22.4.3 and EN 50014:1992 Clause 23.4.3, guards for light transmitting parts

09/03/04

 

01/12/05

00/128

1.0

EN 50018:1977 Clause 8 and EN 50018:1994 Clause 9, glass windows directly fused into the metallic housing

09/03/04

 

01/12/05

00/129

1.0

EN 50019:1977, trace heating tapes

09/03/04

 

01/12/05

00/130

1.0

EN 50028:1987 Clause 8.1.4 Permitted Prospective Short Circuit Current

09/03/04

 

01/12/05

03/131

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, drop test for remote sensors of fixed apparatus

09/03/04

 

01/12/05

03/132

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, high gas concentrations above the measuring range

09/03/04

 

01/12/05

03/133

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, battery capacity

26/11/04

24/05/05

01/12/05

03/134

1.0

Equipment with a measuring function for explosion protection, examination of catalytic sensors of portable multigas apparatus

09/03/04

 

01/12/05

04/160

 

Radio frequency power limitation

26/11/04

24/05/05

01/12/05

04/161

 

Instructions for high volume, low value equipment

25/11/04

24/05/05

27/11/09

04/170

 

Control units for gas warning equipment

26/11/04

24/05/05

01/12/05

05/190

 

Fluorescent lamps in Ex-luminaires

26/11/04

24/05/05

01/12/05

07/264

 

Content of technical documentation

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/265

 

Scope of EN 13980 in addressing Annex IV and VII

28/11/06

30/07/07

27/11/09

 

 

 

Number ExNB/CS/

DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

07/266

 

Application of the latest technical knowledge

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/267

 

Structure of and requirements for EC-Type Examination Certificates for flame arresters

28/11/06

30/07/07

27/11/09

07/268

 

Proposal for amendment to Annex of EN 13980

28/02/07

30/07/07

27/11/09

07/269

 

Proposal for amendment to Annex of EN 13980

28/02/07

30/07/07

27/11/09

07/282

 

Ex q faults and overloads

 

20/10/08

27/11/09

07/283

 

IP Testing of Enclosures with non-metallic parts (gaskets)

 

20/10/08

27/11/09

09/338

 

Instructions and year of manufacture

28/11/08

28/02/09

27/11/09

10/388

 

Significant changes between European Standards and the previous editions

 

20/05/11

26/01/12

10/397

 

A practical application of (the revised) 10.3 of the ATEX Guidelines

 

23/06/11

26/01/12

11/400

 

Content of an European standardised ATEX Test Report

 

23/06/11

26/01/12

ExNBG  DIRECTIVE 2014/34/EU

STATUS ON APRIL 2019

Number ExNB/CS/ DS (1)

 

Edition

 

Subject / Keywords

Approved by

ExNBG (2)

Authorized

/ Issued

Noted by ATEX SC

(3)

18/003

1.0

Change of documents related to quality system

01/02/2018

01/02/2018

05/07/2018

 

(1)    : ExNB / xx.xx.xxx / CS/DS = European ATEX Notified Bodies / Numbering of the Clarification/Decision Sheet /CS/DS

(2)    : ExNBG = European ATEX Notified BodiesGroup

(3)    : ATEX SC = ATEX Directive 94/9/EU Standing Committee or ATEX Directive 2014/34/EU WorkingGroup

...

Fonte: European Commission

Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Norme armonizzate Direttiva ATEX [/box-note]

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Allegato riservato Clarification sheets noted by ATEX Working group Status April 2019.pdf
CE - Status April 2019
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