Dichiarazione UE di Conformità RoHS III - Modello
Dichiarazione UE di Conformità RoHS III
Rev. 0.0 2019 (applicabile dal 22 luglio 2019)
[box-warning]AEE "Open scope" e RoHS III
Open Scope: A partire dal 22 luglio 2019 diventerà applicabile per la Direttiva 2011/65/EU (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: Cat. 11 “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate”. A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, dovrà attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.
RoHS III: A partire dal 22 luglio 2019 entra anche in vigore la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che aggiunge nuove sostanze all'Allegato I della Direttiva 2011/65/EU, tale inclusione è considerata la terza integrazione della RoHS (RoHS III).[/box-warning]
Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Direttiva delegata (UE) 2015/863 RoHS III (si applica dal 22 luglio)
Direttiva delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.
Articolo 13. Dichiarazione UE di conformità
1. La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
2. La dichiarazione UE di conformità ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati nell'allegato VI ed è aggiornata.
Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è immesso o messo a disposizione.
Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva può essere dimostrata nel contesto di tale procedura.
Può essere redatta una documentazione tecnica unica.
3. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE alla presente direttiva.
Articolo 14. Principi generali della marcatura CE
La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 15. Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile.
Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.
3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l’uso improprio della marcatura CE.
Gli Stati membri prevedono altresi' sanzioni in caso di infrazione, incluse sanzioni penali per le infrazioni gravi.
Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
...
ALLEGATO I Categorie di AEE disciplinate dalla presente direttiva
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate (dal 22 luglio 2019) [/box-info]
[box-info]Direttiva 2011/65/UE
ALLEGATO II Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III [/box-info]
Open scope dal 22 luglio 2019: vedi la news
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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Collegati
[box-note]Direttiva RoHS III | Testo consolidato
Direttiva RoHS: Open Scope dal 22 luglio 2019
Direttiva RoHS: Evoluzioni
Direttiva (UE) 2015/863: Modifica all'allegato II RoHS II
Direttiva (UE) 2017/2102
Direttiva 2011/65/UE RoHS[/box-note]
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Dichiarazione UE conformità RoHS III - Rev. 0.0 2019.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
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133 kB | 180 |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 / Testo consolidato al 04.04.2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio
GU L 152/45 dell'11 giugno 2019
Entrata in vigore: 01.07.2019
Applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020
________
In allegato Testi consolidati
Modifiche:
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/639 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1166 (Testo consolidato 05.08.2021)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 (Testo consolidato 04.04.2022)
...
Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni dettagliate per l'esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio nonché per il personale, compresi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.
Articolo 3 Categorie di operazioni UAS
Le operazioni UAS sono suddivise nelle categorie «aperta», «specifica» o «certificata» definite rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6, soggette alle seguenti condizioni:
a) le operazioni UAS nella categoria «aperta» non sono soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell'operatore UAS prima che l'operazione abbia luogo;
b) le operazioni UAS nella categoria «specifica» necessitano di un'autorizzazione operativa rilasciata dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 o di un'autorizzazione ricevuta conformemente all'articolo 16 o, nelle circostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di una dichiarazione che deve essere presentata da un operatore UAS;
c) le operazioni UAS nella categoria «certificata» necessitano della certificazione dell'UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della certificazione dell'operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto.
Articolo 4 Categoria «aperta» delle operazioni UAS
1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «aperta» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) l'UAS appartiene a una delle classi stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2019/945 o è stato costruito da privati o soddisfa le condizioni di cui all'articolo 20;
b) l'aeromobile senza equipaggio ha una massa massima al decollo inferiore a 25 kg;
c) il pilota remoto garantisce che l'aeromobile senza equipaggio sia mantenuto a distanza di sicurezza dalle persone e che non sorvoli assembramenti di persone;
d) il pilota remoto mantiene l'aeromobile senza equipaggio in VLOS in qualsiasi momento, tranne in caso di volo in modalità follow me o in caso di utilizzo di un osservatore dell'aeromobile senza equipaggio, come specificato nella parte A dell'allegato;
e) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio è mantenuto entro 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, salvo in caso di sorvolo di un ostacolo, come specificato nella parte A dell'allegato;
f) durante il volo l'aeromobile senza equipaggio non trasporta merci pericolose e non lascia cadere alcun materiale;
2. le operazioni UAS nella categoria «aperta» sono suddivise in tre sottocategorie, conformemente ai requisiti di cui alla parte A dell'allegato.
Articolo 5 Categoria «specifica» delle operazioni UAS
1. Se uno dei requisiti di cui all'articolo 4 o alla parte A dell'allegato non è soddisfatto, l'operatore UAS è tenuto a ottenere dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'UAS è immatricolato un'autorizzazione operativa a norma dell'articolo 12.
2. La domanda di autorizzazione operativa presentata all'autorità competente a norma dell'articolo 12 è corredata di una valutazione dei rischi effettuata dall'operatore in conformità all'articolo 11, comprendente le adeguate misure di attenuazione.
3. Conformemente alla parte B, punto UAS.SPEC.040, dell'allegato, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione operativa se ritiene che i rischi operativi siano adeguatamente attenuati in conformità all'articolo 12.
4. L'autorità competente specifica se l'autorizzazione operativa riguarda:
a) l'approvazione di una singola operazione o di una serie di operazioni per cui sono specificati il tempo e/o il luogo. L'autorizzazione operativa include l'elenco preciso delle misure di attenuazione corrispondenti;
b) l'approvazione di un LUC, conformemente alla parte C dell'allegato.
5. Qualora l'operatore UAS presenti una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro di immatricolazione, in conformità alla parte B, punto UAS.SPEC.020, dell'allegato, per un'operazione conforme a uno scenario standard, come definito nell'appendice 1 di tale allegato, l'operatore UAS non è tenuto a ottenere un'autorizzazione operativa in conformità ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e si applica la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.
6. Non è richiesta un'autorizzazione o una dichiarazione operativa per:
a) gli operatori UAS che possiedono un LUC con privilegi adeguati in conformità al punto UAS.LUC.060 dell'allegato;
b) le operazioni effettuate nell'ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ottenuto un'autorizzazione in conformità all'articolo 16.
Articolo 6 Categoria «certificata» delle operazioni UAS
1. Le operazioni sono classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) l'UAS è certificato a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2019/945; e
b) l'operazione è effettuata in una delle seguenti condizioni:
i. è previsto il sorvolo di assembramenti di persone;
ii. è previsto il trasporto di persone;
iii. è previsto il trasporto di merci pericolose che può comportare un rischio elevato per terzi in caso di incidente.
2. Le operazioni UAS sono inoltre classificate come operazioni UAS nella categoria «certificata» se l'autorità competente, sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 11, ritiene che il rischio dell'operazione non possa essere adeguatamente attenuato senza la certificazione dell'UAS e dell'operatore UAS e, se del caso, senza rilasciare una licenza al pilota remoto.
...
Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/945
Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve[/box-note]
Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua
Norme armonizzate Direttiva 2013/53/UE | Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua / Aprile 2024
Elenco consolidato Norme armonizzate a Aprile 2024
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2013/53/UE sono contenuti nelle:
1. Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) Comunicazione 2018/C 209/05 del 15.06.2018 (GU C 209/137 del 15.06.2018)
2. Decisione di esecuzione 2019/919 della Commissione del 4 giugno 2019 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146/106 del 05.06.2019).
3. Decisione di esecuzione 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo (GU L 17/3 del 22.01.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/117 della Commissione dell’1 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per le unità di piccole dimensioni relativamente alla ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina e ai ventilatori elettrici. (GU L 36/39 del 02.02.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1407 della Commissione del 26 agosto 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative a tubi per combustibile resistenti al fuoco, tubi per combustibile non resistenti al fuoco, valvole a scafo e passascafi, impianti del combustibile, petrolio e componenti di sistemi elettrici installati su motori diesel entrobordo e sistemi di governo (GU L 303/8 del 27.8.2021)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173 della Commissione dell'8 dicembre 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di trattamento delle acque reflue, le pompe di sentina azionate elettricamente, la targhetta del costruttore e la capacità di massimo carico delle unità di piccole dimensioni. (GU L 440/6 del 9.12.2021).
7. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029 della Commissione del 28 giugno 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai dati principali delle unità di piccole dimensioni, i sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità e la determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra per le unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m (GU L 172/25 del 29.6.2022).
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione del 12 ottobre 2022 relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269/20 del 17.10.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2024/201 della Commissione, del 10 gennaio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di governo comandati a distanza, gli impianti permanenti del combustibile e i sistemi idraulici di governo da remoto. (GU L 2024/201 del 12.01.2024).
10. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197 della Commissione, del 23 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi elettrici - impianti a corrente alternata e continua - e gli impianti di pompaggio di sentina (GU L 2024/1197 del 25.4.2024)
e devono essere letti insieme, tenendo conto che l'ultima decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione e nelle decisioni precedenti pubblicate.
[box-download]In Allegato Documento PDF con l'elenco consolidato delle norme armonizzate Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua a Aprile 2024 riservato Abbonati[/box-download]
Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Vedi la nuova sezione 2019/2024 "Norme armonizzate click"
...
Elenco consolidato Norme armonizzate direttiva 2013/53/UE Imbarcazioni da diporto e moto d’acqua al 25 Aprile 2024
Testo consolidato con:
- Comunicazione 2018/C 209/05;
- Decisione di esecuzione 2019/919;
- Decisione di esecuzione 2020/50;
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/117.
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1407
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/2173
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1029
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/201
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1197
OEN (1) |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione GU |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione |
CEN |
EN ISO 6185-1:2018 Battelli pneumatici - parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-2:2018 Battelli pneumatici - parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi (ISO 6185-2:2001) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-3:2018 Battelli pneumatici - parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-3:2014) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 6185-4:2018 Battelli pneumatici - parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW (ISO 6185-4:2011, versione rettificata 2014-08-01) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 7840:2018 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)
|
05.06.2019 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023 |
CEN |
EN ISO 7840:2021 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2021) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8099-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di scarico - parte 1: Sistemi di ritenzione delle acque reflue (ISO 8099-1:2018) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8099-2:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di scarico - parte 2: Sistemi di trattamento delle acque reflue (ISO 8099-2:2020) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8469:2018 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013) |
05.06.2019 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023 |
CEN |
EN ISO 8469:2021 Unità di piccole dimensioni - Tubi per combustibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2021) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8665:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori marini alternativi a combustione interna per la propulsione - Misurazioni e dichiarazioni di potenza (ISO 8665:2006) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8666:2018 Unità di piccole dimensioni - Dati principali (ISO 8666:2016) |
05.06.2019 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 29.12.2023 |
CEN |
EN ISO 8666:2020 Unità di piccole dimensioni - Dati principali (ISO 8666:2020) EN ISO 8666:2020/A11:2021 |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8846:2017 Unità di piccole dimensioni - Dispositivi elettrici - Protezione contro l’accensione di gas infiammabili nell’ambiente circostante (ISO 8846:1990) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8847:2017 Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistema del tipo a frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2004) |
15.12.2017 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 10.09.2023
|
CEN |
EN ISO 8847:2021 Unità di piccole dimensioni - Apparecchio di governo - Sistema del tipo su frenello (cavi, settore e puleggia) (ISO 8847:2021) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 8848:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:1990) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 8848:2022 |
12.01.2024 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 8849:2021 Unità di piccole dimensioni - Pompe di sentina azionate elettricamente a corrente continua (ISO 8849:2020) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9093-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - parte 1: Costruzione metallica (ISO 9093-1:1994) |
05.06.2019 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
|
CEN |
EN ISO 9093-2:2018 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi - parte 2: Costruzione non metallica (ISO 9093-2:2002) |
05.06.2019 |
|
|
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
|
CEN |
EN ISO 9093:2021 Unità di piccole dimensioni - Valvole a scafo e passascafi (ISO 9093:2020) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9094:2017 Unità di piccole dimensioni - Protezione antincendio (ISO 9094:2015) |
17.10.2022 |
|
|
La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 9775:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW (ISO 9775:1990) |
15.12.2017 |
EN 29775:1993 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
|
CEN |
EN ISO 10087:2019 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione |
05.06.2019 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 17.04.2024
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CEN |
EN ISO 10087:2022 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell’unità - Sistema di codificazione (ISO 10087:2022) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 10088:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2013) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 10088:2023 Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2022) |
12.01.2024 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 10133:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a bassissima tensione in corrente continua (ISO 10133:2012) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 10239:2017 Unità di piccole dimensioni - Impianti a gas di petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 10592:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo (ISO 10592:1994) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
La norma è soppressa con Dec. di esec. (UE) 2024/201 dal 12.07.2025 |
CEN |
EN ISO 10592:2022 Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo da remoto (ISO 10592:2022) |
12.01.2024 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2024/201 |
CEN |
EN ISO 11105:2020 Unità di piccole dimensioni - Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina (ISO 11105:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11192:2018 Unità di piccole dimensioni - Simboli grafici (ISO 11192:2005) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11547:2018 Unità di piccole dimensioni - Dispositivo di protezione contro l’avviamento con asse in presa (ISO 11547:1994) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11592-1:2016 Unità di piccole dimensioni - Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra - parte 1: Unità con scafo di lunghezza minore di 8 m (ISO 11592-1:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11592-2:2021 Unità di piccole dimensioni - Determinazione della massima potenza di propulsione utilizzando la velocità di manovra - parte 2: Unità con scafo di lunghezza compresa tra 8 m e 24 m (ISO 11592-2:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 11812:2018 Unità di piccole dimensioni - Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 11812:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento (ISO 12215-1:2000) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-2:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 2: Materiali: Materiale dell’anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio (ISO 12215-2:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-3:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 3: Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 12215-3:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-4:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 4: Cantieri e fabbricazione (ISO 12215-4:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-5:2019 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento (ISO 12215-5:2019) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-6:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-8:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 8: Timoni (ISO 12215-8:2009, comprensiva dell’errata corrige 1:2010) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12215-9:2018 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12216:2018 Unità di piccole dimensioni - Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte - Requisiti di resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-1:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-1:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-2:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217-2:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 12217-3:2017 Unità di piccole dimensioni - Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento - parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 13297:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 13297:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata e continua (ISO 13297:2020) |
25.04.2024 |
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CEN |
EN ISO 13590:2018 Unità di piccole dimensioni - Moto d’acqua - Requisiti della costruzione e dell’installazione degli impianti (ISO 13590:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 13929:2017 Unità di piccole dimensioni - Agghiaccio timone - Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (ISO 13929:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14509-1:2018 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto a motore - parte 1: Procedure di misurazione per la prova al passaggio (ISO 14509-1:2008) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14509-3:2018 Unità di piccole dimensioni - Rumore aereo generato dalle imbarcazioni da diporto con motore - parte 3: Valutazione del rumore attraverso l’utilizzo di calcoli e di procedure di misurazione (ISO 14509-3:2009) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14895:2016 Unità di piccole dimensioni - Fornelli da cucina e apparecchiature di riscaldamento alimentati con carburante liquido (ISO 14895:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14945:2021 Unità di piccole dimensioni - Targhetta del costruttore (ISO 14945:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 14946:2021 Unità di piccole dimensioni - Capacità di massimo carico (ISO 14946:2021) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954
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CEN |
EN ISO 15083:2018 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 La norma è soppressa dal 25.10.2025 |
CEN |
EN ISO 15083:2020 Unità di piccole dimensioni - Impianti di pompaggio di sentina (ISO 15083:2020) EN ISO 15083:2020/A1:2022 EN ISO 15083:2020/A11:2023 |
25.04.2024 |
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CEN |
EN ISO 15084:2018 Unità di piccole dimensioni - Ancoraggio, ormeggio e rimorchio - Punti di forza (ISO 15084:2003) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni - Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (ISO 15085:2003) EN ISO 15085:2003/A1:2009 EN ISO 15085:2003/A2:2018 |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15584:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori a benzina entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettriche installati sul motore (ISO 15584:2001) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN 15609:2012 Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità |
12.2.2016 |
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Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 29.12.2023
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CEN |
EN 15609:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistemi di propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre unità - Requisiti di installazione |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 15652:2017 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003) |
15.12.2017 |
EN ISO 15652:2005 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 16147:2017 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2002, comprensiva della modifica 1:2013) |
15.12.2017 |
EN ISO 16147:2002 Nota 2.1 |
28.2.2018 |
Con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 la norma è ritirata dal 27.02.2023
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CEN |
EN ISO 16147:2021 Unità di piccole dimensioni - Motori diesel entrobordo - Impianti del combustibile, petrolio e componenti elettrici installati sul motore (ISO 16147:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 16180:2018 Unità di piccole dimensioni - Luci di navigazione - Installazione, posizionamento e visibilità (ISO 16180:2013) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 16315:2016 Unità di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica (ISO 16315:2016) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 18854:2015 Unità di piccole dimensioni - Misurazione delle emissioni di gas di scarico dei motori alternativi a combustione interna - Banchi di prova per la misurazione delle emissioni di scarico gassose e del particolato (ISO 18854:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 19009:2015 Unità di piccole dimensioni - Luci di navigazione elettriche - Prestazioni delle luci a LED (ISO 19009:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 21487:2018 Unità di piccole dimensioni - Serbatoi per combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina (ISO 21487:2012, comprensiva delle modifiche 1:2014 e 2:2015) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 23411:2021 Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo (ISO 23411:2020) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN ISO 25197:2018 Unità di piccole dimensioni - Sistema elettrico/elettronico per il controllo di direzione, invertitore e acceleratore (ISO 25197:2012, comprensiva della modifica 1:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
CEN |
EN 60092-507:2015 Impianti elettrici a bordo di navi - parte 507 - Imbarcazioni da diporto (IEC 60092-507:2014) |
17.10.2022 |
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La norma è pubblicata con Dec. di esec. (UE) 2022/1954 |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
NOTA:
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (2).
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
_________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tel.: +32 2 550 08 11; Fax: +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles, Tel.: +32 2 550 08 11; Fax: +32 2 550 08 19 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)
(2) GU C 338 del 27.9.2014, pag. 31
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Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX
Norme armonizzate Direttiva 2014/34/UE ATEX | 1° Aprile 2025
ID 8771 | Rev. 9.0 del 1° Aprile 2025
Elenco consolidato Norme armonizzate al 1° Aprile 2025 a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione del 28 marzo 2025 (GU L 2025/597 dell'1.4.2025).
Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2014/34/UE sono contenuti nella:
1. Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022
La Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 abroga:
- La Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione del 12 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189/71 del 15.07.2019).
- La comunicazione 2018/C 371/01Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (GU C 371/1 12.010.2018).
Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 fino alle date di ritiro di tali riferimenti.
2. Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 della Commissione del 1° agosto 2023 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno (GU L 194/134 del 2.8.2023).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. (GU L 2025/597 dell'1.4.2025).
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Elenco Norme armonizzate direttiva 2014/34/UE ATEX al 1° Aprile 2025
- Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione del 28 settembre 2022 relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 251/6 del 29.9.2022). Entrata in vigore: 29.9.2022
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate per la progettazione e le prove degli aspirapolvere per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive e i requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili. (GU L 79/176 del 17.3.2023). Entrata in vigore: 17.03.2023.
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 della Commissione del 1° agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda le norme armonizzate relative ai requisiti di funzionamento e ai metodi di prova per le apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno (GU L 194/134 del 2.8.2023). Entrata in vigore: 02.08.2023
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 della Commissione, del 28 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa alla prevenzione e alla protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou. (GU L 2025/597 dell'1.4.2025). Entrata in vigore: 1° Aprile 2025
OEN |
Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) |
Prima pubblicazione |
Riferimento della norma sostituita |
Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 |
Decisione di esecuzione Nota 4 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
CEN |
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 1: Requisiti comuni |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1010-2:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 2: Macchine per la stampa e macchine laccatrici comprese le attrezzature per la pre-stampa |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1755:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 1: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 2: Motori del gruppo I per l’utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 3: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1839:2017 Determinazione dei limiti di esplosione e della concentrazione limite di ossigeno (LOC) per gas e per vapori infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 1953:2013 Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 12581:2005+A1:2010 Impianti di verniciatura - Macchinario per l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 12621:2006+A1:2010 Macchine per l’alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 12757-1:2005+A1:2010 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza - parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l’impiego di ritocco nell’autocarrozzeria |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13012:2021 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13012:2012 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
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CEN |
EN 13237:2012 Atmosfere potenzialmente esplosive - Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13616-1:2016 Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13617-1:2021 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13617-1:2012 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
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CEN |
EN 13617-2:2021 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13617-2:2012 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
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CEN |
EN 13617-3:2021 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13617-3:2012 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
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CEN |
EN 13617-4:2021 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13617-4:2012 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
8.4.2016 |
Con la Dec.di es. (UE) 2022/406 La norma è ritirata dal: 03.09.2023 |
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CEN |
EN 13760:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
8.4.2016 |
Dec. di es. (UE) 2022/784: la norma è ritirata dal 19.11.2023 |
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CEN |
EN 13852-1:2013 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere Nota 1: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN IEC 60079-0:2018 si intendono fatti alla norma EN IEC 60079-0:2018 rettificata dalla norma EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 Nota 2: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN ISO 80079-36:2016 si intendono fatti alla norma EN ISO 80079-36:2016 rettificata dalla norma EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda la seguente parte della norma: colonna «Osservazioni/Note» della tabella ZB.1 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14034-1:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14034-2:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 2: Determinazione della velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt)max di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14034-3:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 3: Determinazione del limite inferiore di esplosione LEL di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14034-4:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14373:2021 Sistemi di soppressione dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni |
8.4.2016 |
Dec. di es. (UE) 2022/784: la norma è ritirata dal 19.11.2023 |
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CEN |
EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14491:2012 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14492-1:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 1: Argani motorizzati EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14492-2:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 2: Paranchi motorizzati EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e di vapori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14591-1:2004 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un’esplosione di 2 bar EN 14591-1:2004/AC:2006 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14591-2:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 2: Barriere passive di contenitori d’acqua EN 14591-2:2007/AC:2008 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14591-4:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 4: Sistemi automatici di estinzione per frese EN 14591-4:2007/AC:2008 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14677:2008 Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell’acciaio liquido |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14678-1:2013 Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - parte 1: Distributori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14681:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14797:2006 Dispositivi di sfogo dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14973:2015 Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l’infiammabilità |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14983:2007 Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata Con Decis. Di esec. (UE) 2025/597 è ritirata dal 01.10.2026 |
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CEN |
EN 14983:2024 Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou |
01.04.2025 |
Con Decis. Di esec. (UE) 2025/597 è pubblicata |
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CEN |
EN 14986:2017 Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 14994:2007 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15089:2009 Sistemi di isolamento dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15188:2020 Determinazione del comportamento di accensione spontanea degli accumuli di polvere |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere |
8.4.2016 |
Con la Dec. di esec. (UE) 2021/845 la norma è ritirata dal: |
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CEN |
EN 15198:2007 Metodologia per la valutazione del rischio di apparecchi e componenti non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15233:2007 Metodologia per la valutazione della sicurezza funzionale di sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15268:2008 Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di sistemi di pompaggio sommergibili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15794:2009 Determinazione dei punti di esplosione di liquidi infiammabili |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 15967:2022 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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CEN |
EN 15967:2011 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
8.4.2016 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è ritirata dal 29.03.2024 |
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CEN |
EN 16009:2011 Dispositivi di sfogo dell’esplosione senza fiamma |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 16020:2011 Deviatori dell’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 16447:2014 Valvole a battente di isolamento dall’esplosione |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN ISO 16852:2016 Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo (ISO 16852:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 17077:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
CEN |
EN 17348:2022 |
17.03.2023 |
Con la Decis. di esec. (UE) 2023/601 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50050-1:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50050-2:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50050-3:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50104:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata Con Decis. di esec. (UE) 2023/1587 la norma è soppressa dal 02.02.2025 |
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Cenelec |
EN 50104:2019 |
02.08.2023 |
Con Decis. di esec. (UE) 2023/1587 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50176:2009 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50177:2009 Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento in polvere infiammabile - Prescrizioni disicurezza EN 50177:2009/A1:2012 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50223:2015 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 50271:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50281-2-1:1998 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50303:2000 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec | EN 50381:2004 Cabine ventilate trasportabili conosenza sorgente di emissione interna EN 50381:2004/AC:2005 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 50495:2010 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN IEC 60079-0:2018 Atmosfere esplosive - parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali (IEC 60079-0:2017) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-1:2014 Atmosfere esplosive - parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d’esplosione «d» (IEC 60079-1:2014) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-2:2014 Atmosfere esplosive - parte 2: Apparecchiature con modo di protezione a sovrapressione «p» (IEC 60079-2:2014) EN 60079-2:2014/AC:2015 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-5:2015 Atmosfere esplosive - parte 5: Apparecchiature con modo di protezione a riempimento «q» (IEC 60079-5:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-6:2015 Atmosfere esplosive - parte 6: Apparecchiature con modo di protezione a immersione in liquido «o» (IEC 60079-6:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-7:2015 Atmosfere esplosive - parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2015) EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-11:2012 Atmosfere esplosive - parte 11: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i» (IEC 60079-11:2011) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-15:2010 Atmosfere esplosive - parte 15: Apparecchiature con modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2010) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-18:2015 Atmosfere esplosive - parte 18: Apparecchiature con modo di protezione mediante incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2014) EN 60079-18:2015/A1:2017 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-20-1:2010 Atmosfere esplosive - parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori – Metodi di prova e dati (IEC 60079-20-1:2010) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-25:2010 Atmosfere esplosive - parte 25: Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca (IEC 60079-25:2010) EN 60079-25:2010/AC:2013 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-26:2015 Atmosfere esplosive - parte 26: Apparecchiature con livello di protezione (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-28:2015 Atmosfere esplosive - parte 28: Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione ottica (IEC 60079-28:2015) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas infiammabili - Requisiti generali e di prestazione (IEC 60079-29-1:2016, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas - Requisiti prestazionali dei rilevatori per gas infiammabili EN 60079-29-1:2016/A1:2022 EN 60079-29-1:2016/A11:2022 |
17.03.2023 | Con la Decis. di esec. (UE) 2023/601 la norma è pubblicata | ||
Cenelec |
EN 60079-29-4:2010 Atmosfere esplosive - parte 29-4: Rilevatori di gas - Requisiti di prestazione delle apparecchiature a percorso aperto per gas infiammabili (IEC 60079-29-4:2009, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-30-1:2017 Atmosfere esplosive - parte 30-1: Resistenza elettrica riscaldante superficiale - Prescrizioni generali e di prova (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, (modificata)] |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN 60079-31:2014 Atmosfere esplosive - parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie «t» destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili (IEC 60079-31:2013) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN 60079-35-1:2011 Atmosfere esplosive - parte 35-1: Lampade a casco per uso in miniere con presenza di grisou - Prescrizioni generali - Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 60079-35-1:2011) EN 60079-35-1:2011/AC:2011 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Atmosfere esplosive - parte 20-2: Caratteristiche dei materiali - Metodi di prova per polveri combustibili (ISO/IEC 80079-20-2:2016) EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfere esplosive - parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione degli apparecchi (ISO/IEC 80079-34:2011) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
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Cenelec |
EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere esplosive - parte 36: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Metodo e requisiti di base (ISO 80079-36:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere esplosive - parte 37: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Tipo di protezione non elettrica per sicurezza costruttiva «c», per controllo della sorgente di accensione «b», per immersione in liquido «k» (ISO 80079-37:2016) |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
||
Cenelec |
EN ISO/IEC 80079-38:2016 Atmosfere esplosive - parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018 |
29.09.2022 |
Con Decis. di esec. (UE) 2022/1668 la norma è pubblicata |
Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.
Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione.
Nota 4: Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione. (Vedasi Com.(2018) 764 EC).
- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
- Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
- La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
- La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
- Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
- Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
__________
(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
- CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
- Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles, Belgique, Tel. +32 255008 11; Fax +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)
...
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto |
9.0 | 01.04.2025 | Decisione di esecuzione (UE) 2025/597 |
8.0 | 23.08.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/1587 |
7.0 | 17.03.2023 | Decisione di esecuzione (UE) 2023/601 |
6.0 | 29.09.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 |
5.0 | 19.05.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/784 |
4.0 | 10.03.2022 | Decisione di esecuzione (UE) 2022/406 |
3.0 | 26.08.2021 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/1403 |
2.0 | 27.05.2021 | Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 |
1.0 | 26.02.2020 | Decisione di esecuzione (UE) 2020/260 |
0.0 | 15.07.2019 | Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 |
Collegati:
[box-note]Vedi la nuova sezione 2019/2025 "Norme armonizzate click"[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 9.0 2025.pdf Certifico Srl - Rev. 9.0 2025 |
512 kB | 54 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 8.0 2023.pdf Certifico Srl - Ed. 8.0 2023 |
517 kB | 71 | |
![]() |
Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 7.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 7.0 2023 |
384 kB | 50 | |
![]() |
Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 6.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 6.0 2022 |
401 kB | 40 | |
![]() |
Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 5.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 5.0 2022 |
312 kB | 46 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 4.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 4.0 2022 |
301 kB | 42 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 3.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2021 |
526 kB | 41 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 2.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
518 kB | 34 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 02.2020.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2020 |
520 kB | 65 | |
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Elenco consolidato Norme armonizzate ATEX 07.2019.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2019 |
276 kB | 83 |
Regolamento delegato (UE) 2019/1188
Regolamento delegato (UE) 2019/1188
Regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni
GU L 187/11 del 12.07.2019
Entrata in vigore: 01.08.2019
[box-warning]Aggiunte nuove classi di resistenza al vento alla EN 13561:2008 - Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza (Ed. 2008 armonizzata alla data news, Ed. 2015 non armonizzata CPR)
La norma europea per i prodotti EN 13561 riguardante tende esterne e tendoni è stata adottata inizialmente dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) nel 2004 e modificata nel 2008.
Essa prevede quattro classi di prestazione per tende esterne e tendoni, in particolare per quanto riguarda la resistenza al vento di tali prodotti.
Le classi stabilite nella norma EN 13561 non sono sufficienti per tutti i prodotti attualmente disponibili sul mercato. I prodotti più recenti presentano una maggiore resistenza al vento. Ricorrere alle classi esistenti può, in alcuni casi, comportare problemi di sicurezza relativi al fissaggio dei prodotti.
È pertanto necessario aggiungere tre classi supplementari di classificazione in base alla resistenza al vento alla classificazione inclusa nella norma EN 13561. È inoltre necessario differenziare l'uso delle classi tra le sottofamiglie di prodotti contemplate dalla norma, in particolare per i tendoni a braccio pieghevole, le tende esterne con telo in guide laterali e i tendoni a pergolato.[/box-warning]
...
Articolo 1
Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni in conformità all'allegato.
Allegato
Tabella 1
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tende esterne con telo in guide laterali e tendoni a pergolato
Classi |
0 |
1 |
2 |
3 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 - < 110 |
≥ 110 - < 170 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 - < 132 |
≥ 132 - < 204 |
Classi |
4 |
5 |
6 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
≥ 170 - < 270 |
≥ 270 - < 400 |
≥ 400 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
≥ 204 - < 324 |
≥ 324 - < 480 |
≥ 480 |
Tabella 2
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a pantografo, tendoni a braccio rotante, tendoni a braccio scorrevole, tendoni verticali, tende Italia, tendoni per facciate continue, tendoni per lucernari, tendoni per serre e zanzariere
Classi |
0 |
1 |
2 |
3 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 - < 110 |
≥ 110 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 - < 132 |
≥ 132 |
Tabella 3
Classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per tendoni a braccio pieghevole
Classi |
0 |
1 |
2 |
Pressione nominale del vento pN (N/m2) |
< 40 |
≥ 40 - < 70 |
≥ 70 |
Pressione di sicurezza del vento pS (N/m2) |
< 48 |
≥ 48 - < 84 |
≥ 84 |
_______
Collegati:
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2019
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
Tende esterne: applicabile la Direttiva macchine secondo EN 13561:2015[/box-note]
Draft standardisation request as regards medical devices
Draft standardisation request as regards medical devices and in vitro diagnostic medical devices
Draft standardisation request as regards medical devices in support of Regulation (EU) 2017/745 and in vitro diagnostic medical devices in support of Regulation (EU) 2017/746
Article 1 Requested standardisation activities
1. The European Committee for Standardisation (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) are requested to revise the existing standards listed in Table 1 of Annex I to this Decision and to draft new standards listed in Table 2 of that Annex in support of Regulation (EU) 2017/745.
2. CEN and Cenelec are requested to revise the existing standards listed in Table 1 of Annex II to this Decision and to draft new standards listed in Table 2 of that Annex in support of Regulation (EU) 2017/746.
3. If, after the date of this Decision and prior to execution of the present request for any particular standard listed in Table 1 of Annex I or Table 1 in Annex II, CEN or Cenelec publishes a new version of that standard or an amendment to that standard, it shall consult the Commission as to whether the new version of the standard could be used as a basis for execution of the request, and whether a modification of Annex I or Annex II is needed.
4. The standards referred to in the first and second paragraph shall meet the requirements set.
[...]
Article 4 Development of standardsout in Annex III.
1. CEN and Cenelec shall include in each standard a clear and precise description of the relationship between its content and the corresponding requirements set out in Regulation (EU) 2017/745 or Regulation (EU) 2016/746 that it aims to cover.
2. Each standard developed on the basis of the request referred to in Article 1 shall refer to this Decision.
3. CEN and Cenelec shall include in each existing standard revised in accordance with Article 1 information on significant changes introduced in the standard following the revision of the standard on the basis of this Decision.
4. CEN and Cenelec shall provide the Commission with the titles of the requested standards in all official languages of the Union.
ANNEX I
List of existing standards to be revised and list of new standards to be drafted in support of Regulation (EU) 2017/745 as referred to in Article 1
Table 1: List of existing standards to be revised and deadlines for their adoption
Reference information |
Deadline for the adoption by the ESOs |
|
1. |
EN 556-1:2001+AC:2006 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices |
27/5/2024 |
2. |
EN 556-2:2015 Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated ''STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices |
27/5/2024 |
3. |
EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process |
27/5/2024 |
4. |
EN ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity |
27/5/2024 |
5. |
EN ISO 10993-4:2017 Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood |
27/5/2024 |
6. |
EN ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity |
27/5/2024 |
7. |
EN ISO 10993-6:2016 Biological evaluation of medical devices - Part 6: Tests for local effects after implantation |
27/5/2024 |
8. |
EN ISO 10993-7:2008+AC:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals |
27/5/2024 |
9. |
EN ISO 10993-9:2009 Biological evaluation of medical devices - Part 9: Framework for identification and quantification of potential degradation products |
27/5/2024 |
10. |
EN ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization |
27/5/2024 |
11. |
EN ISO 10993-11:2018 Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity |
27/5/2024 |
...segue in allegato
Fonte: EU
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Draft standardisation request medical devices and in vitro diagnostic medical devices.pdf EU - June 2019 |
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RAPEX Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 25 del 21/06/2019 N. 2 A12/0907/19 Slovenia
Approfondimento tecnico: Smerigliatrice angolare
Il prodotto, di marca Villager, modello VLN432, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60745-1 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali”
La protezione del disco cade in caso di rottura del disco stesso.
Di conseguenza, parti del disco proiettate in modo incontrollato possono causare lesioni all'utilizzatore.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.4. Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
EN 60745-1 “Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali”
19 Pericoli meccanici
19.1 Le parti mobili e altre parti pericolose degli utensili devono essere disposte o racchiuse in modo che sia assicurata, compatibilmente con l’uso e il funzionamento dell’utensile, un’adeguata protezione delle persone nell’uso normale.
Gli involucri di protezione, gli schermi protettivi e simili devono avere una resistenza meccanica adeguata alla loro finalità. Non devono poter essere rimossi senza l’ausilio di un utensile.
Se viene usata per proteggere l’organo di lavoro, la protezione deve avere un mezzo facilmente accessibile di regolazione fine per minimizzare l’accesso alle parti pericolose.
L’uso e la regolazione di una protezione non devono creare ulteriori pericoli, per esempio riducendo oppure ostruendo la visuale dell’operatore, trasferendo calore o provocando altri rischi prevedibili.
Tutti gli organi di lavoro, incluse le funzioni speciali o gli attacchi che fanno parte dell’utensile, devono essere fissati in modo da non creare pericoli durante l’uso normale a causa di movimenti o sganciamenti non previsti dai normali vincoli operativi dell’utensile.
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RAPEX Report 25 del 21_06_2019 N. 2 A12_0907_19 Slovenia.pdf Smerigliatrice angolare |
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RAPEX Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 24 del 14/06/2019 N. 16 A12/0865/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Spaccalegna
Il prodotto, di marca Mag Pro Power Tools / FLS-001, mod. 1600 W, 7T, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 609-1 “Macchine agricole e forestali - Sicurezza degli spaccalegna - Parte 1: Spaccalegna a cuneo”.
Il dispositivo di comando a due mani non funziona correttamente e la piastra di pressione si muove molto rapidamente.
L'utente può quindi innescare lo splitter con una sola mano mantenendo la seconda mano/il braccio nella traiettoria della piastra di pressione o vicino al cuneo, aumentando il rischio di lesioni.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
1.2.5 Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l’arresto di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l’utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano di un’azione continuata,
- autorizzare l’attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un’azione volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l’operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di comando
in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l’operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l’avviamento o provochi l’arresto degli elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
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RAPEX Report 24 del 14_06_2019 N. 16 A12_0865_19 Finlandia.pdf Spaccalegna |
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Direttiva (UE) 2019/944
Direttiva (UE) 2019/944
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
GU L 158/125 del 14.06.2019
Entrata in vigore: 04.07.2019
_______
Modficata:
- Regolamento (UE) 2022/869 - Consolidato 23.06.2022
_______
[box-info]Recepimento:
Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (GU n.294 del 11.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021[/box-info]
...
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.
La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Essa definisce le principali norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica dell'Unione, riguardanti in particolare la responsabilizzazione e la tutela dei consumatori, l'accesso aperto al mercato integrato, l'accesso dei terzi all'infrastruttura di trasmissione e di distribuzione, obblighi in materia di separazione e norme sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione negli Stati membri.
La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.
Articolo 3 Mercato dell'energia elettrica competitivo, incentrato sui consumatori, flessibile e non discriminatorio
1. Gli Stati membri assicurano che il diritto nazionale non ostacoli indebitamente gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la partecipazione dei consumatori, anche mediante la gestione della domanda, gli investimenti, in particolare, nella generazione flessibile e variabile di energia, lo stoccaggio di energia, o la diffusione della mobilità elettrica o di nuovi interconnettori tra gli Stati membri, e assicurano altresì che i prezzi dell'energia elettrica rispecchino la domanda e l'offerta effettive.
2. Quando sviluppano nuovi interconnettori gli Stati membri tengono conto degli obiettivi di interconnessione elettrica di cui all'articolo 4, lettera d), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999.
3. Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.
5. Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.
[...]
Articolo 70 Modifiche della direttiva 2012/27/UE
La direttiva 2012/27/UE è così modificata:
1) l'articolo 9 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Misurazione del gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato ai risparmi energetici potenziali, per il gas naturale i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.»;
c) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Quando e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale conformemente alla direttiva 2009/73/CE:»; ii) le lettere c) e d) sono soppresse
2) l'articolo 10 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni di fatturazione per il gas naturale»;
b) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Qualora i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti di cui alla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni di fatturazione per il gas naturale siano affidabili, precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1, qualora ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato.»;
c) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. I contatori installati conformemente alla direttiva 2009/73/CE consentono la fornitura di informazioni di fatturazione precise basate sul consumo effettivo. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano di effettuare controlli autonomi dettagliati.»;
3) all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:
«Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione del gas naturale»;
4) all'articolo 13, i termini «agli articoli da 7 a 11» sono sostituiti dai termini «agli articoli da 7 a 11 bis»;
5) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il primo e il secondo comma sono soppressi;
ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione rispettano i requisiti di cui all'allegato XII.»;
b) il paragrafo 8 è soppresso.
6) nell'allegato VII il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo basate sul consumo effettivo di gas naturale»;
Articolo 73 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafi da 2 a 5, articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 2, lettere da a) a i) e lettera k), l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, l'articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 10, paragrafi da 2 a 10, gli articoli 25, 27, 30, 35 e 37, l'articolo 38, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 39, l'articolo 41, gli articoli 43, 44 e 45, l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafo 2, lettere a), b) e c), l'articolo 46, paragrafo 2, lettere da e) a h), l'articolo 46, paragrafi da 3 a 6, gli articoli da 47 a 50, gli articoli 52, 53, 55, 56, 60, 64 e 65 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'articolo 70, punti da 1) a 3), punto 5), lettera b), e punto 6), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'articolo 70, paragrafo 5, lettera a), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L'articolo 70, punto 4, si applica a decorrere dal 26 ottobre 2020.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2012/27/UE[/box-note]
RAPEX Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 23 del 07/06/2019 N. 13 A12/0846/19 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Mouse di plastica
Il prodotto, di marca CUTE SUNLIGHT, mod. 44ST-799, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Quattro saldature nel giocattolo contengono quantità eccessive di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino a 45,3% e 0,13% in peso).
Piombo e cadmio sono pericolosi l'ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Allegato II
Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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RAPEX Report 23 del 07_06_2019 N. 13 A12_0846_19 Repubblica Ceca.pdf Mouse di plastica |
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RAPEX Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 22 del 31/05/2019 N. 13 A12/0829/19 Regno unito
Approfondimento tecnico: Saldatrice al plasma
Il prodotto, di marca Tosense, mod. CUT50 e ZXZ-200, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, alla norma tecnicha EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio” ed alla norma tecnica EN 60974 “Apparecchi di saldatura ad arco Parte 1: Sorgenti di corrente per saldatura”.
Il prodotto è stato, inoltre, rimosso da Amazon ed eBay.
Il cavo di alimentazione è inadeguato e può facilmente danneggiarsi a causa del surriscaldamento o delle scintille, esponendo le parti in tensione.
La pistola di saldatura è azionata da una leva a singola azione che potrebbe causare l’accensione accidentale del prodotto. Il funzionamento accidentale, quando non si indossano dispositivi di protezione, provoca l'esposizione a raggi UV e metalli caldi che possono causare lesioni agli occhi, ustioni e/o tagli.
Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Direttiva 2014/35/UE
Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto.
Decreto di approvazione dei modelli dei Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui al Decreto 11 maggio 2017 relativo a “Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”.
(GU Serie Generale n.135 del 11-06-2019)
Entrata in vigore: 11.06.2019
...
Articolo 1
1. Sono approvati i modelli di Regolamento di Esercizio e relativi allegati, parti integranti del presente decreto, per ogni tipologia di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone, di seguito specificati:
- Regolamento di Esercizio per funivia bifune con movimento "a va e vieni" o "a va o vieni" o funicolare;
- Regolamento di Esercizio per funivia monofune a collegamento temporaneo;
- Regolamento di Esercizio per seggiovia ad attacchi permanenti;
- Regolamento di Esercizio per sciovia.
Articolo 2
1.Tutte le precedenti disposizioni in materia in contrasto con il presente decreto sono abrogate.
_______
Collegati:
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune[/box-note]
Valvole: Direttiva macchine e/o Direttiva PED
Valvole: Direttiva macchine e/o Direttiva PED - Divergenze sull'applicabilità
ID 8450 | 26.05.2019
In allegato Documento sull'applicabilità della Direttiva Macchine e/o PED alle valvole, posizioni, note, casi con illustrazioni, ed allegati:
- Estratto - Consolidated minutes WG Machinery from 1997-03-24 - Update February 2019;
- CEIR statement valves 2018;
- Position Paper Machinery Directive Valves UNITED;
- Guide Machinery Directive for Valves VDMA 2015;
- Leitfaden - Maschinenrichtlinie 2006 42 EG VCI 2018.
Il documento illustra con Documenti e Posizioni le direttive applicabili alle valvole quando le stesse possono essere ricomprese nella definizione delle Direttive PED e MD.
[panel]Campo applicazione Direttive PED
Direttiva 2014/68/UE
….
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:
…
f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell’articolo 13 della presente direttiva e contemplate da una delle seguenti direttive:
i) direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
…[/panel]
[panel]Campo applicazione Direttive MD
Direttiva 2006/42/CE
…
Articolo 1 Campo d'applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine
…
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina»:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
…[/panel]
Excursus
Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole si sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti debbano essere disciplinati dalla Direttiva Macchine e/o Direttiva PED. Ancora oggi sono molte le divergenze sul tema.
Il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) anche nel 2018 ha inteso ribadire la sua posizione ufficiale del 2014: le valvole non sono in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti, ed a giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione per le valvole (allegato).
Per ultimo, nella riunione WP Machinery Directive del 15 novembre 2017 (allegato 5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11/-1/2/3/4)), non si è trovata una soluzione esaustiva in merito.
A seguire quanto riportato dal CEIR 2014, VDMA 2015 ed Estratto WG EC 2017, SAPAF 2018, in attesa di una posizione definitiva della EC ufficiale.
[panel]Posizione CEIR
Nel 2014, il CEIR (Comité Européen de l'Industrie de la Robinetterie) ha presentato al Working Group Machinery, sulla Direttiva 2006/42/CE (numero di riferimento WG-2014.2), la propria posizione per quanto riguarda la classificazione delle valvole e la legislazione applicabile a questi prodotti, affermando che, secondo il principio del rischio prevalente, le valvole, a meno di qualche eccezione, non debbano essere considerate prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine (1).
Nel 2018 la questione se la Direttiva Macchine si applica alle valvole industriali o meno ha generato intense discussioni e confusione in Europa.
Il CEIR, l'associazione europea dell'industria dei rubinetti e valvole, attivamente coinvolta nelle discussioni con la Commissione europea e altre parti interessate, al fine di chiarire la situazione delle valvole in relazione alla Direttiva Macchine, ha avanzato alcune proposte.
Nel giugno 2018, è stata richiesta una chiara decisione della Commissione europea in merito all'applicazione della legislazione quadro appropriata per le valvole.
Il CEIR vorrebbe pertanto ribadire la sua posizione ufficiale: le valvole non rientrano in generale nel campo di applicazione della Direttiva Macchine perché i criteri di "applicazione specifica" non sono soddisfatti.
Solo in casi eccezionali sono, alcuni tipi di valvole, considerate Quasi-Macchine nel senso della Direttiva Macchine. Si raccomanda pertanto un’analisi caso per caso.[/panel]
...
[box-note]Posizione VDMA 2015
Da quando la Direttiva Macchine 2006/42/CE è entrata in vigore il 29/12/2009, i produttori di valvole sono costantemente confrontati con la questione se e in quale misura i loro prodotti siano disciplinati dalla presente Direttiva.
Il documento (allegato) si concentra esclusivamente sul testo della Direttiva Macchine e sulla guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva Macchine (versione di giugno 2010).
Per inciso, le valutazioni formulate di seguito sono condivise da esperti che hanno attivamente accompagnato la procedura legislativa e la preparazione della guida della Commissione europea.
Nota sul termine macchine: la Direttiva Macchine distingue principalmente tra "macchine" e "quasi-macchine".
I. Macchine secondo la Direttiva
Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), primo trattino della direttiva macchine, il termine "macchina" designa un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.
II. Applicazione della Direttiva Macchine alle valvole
Le valvole sono componenti utilizzate nell'ingegneria impiantistica e nella tecnologia delle tubazioni utilizzate per bloccare, controllare e proteggere i flussi di materiali.
Pertanto, per la loro funzione, sono costituite principalmente da diversi componenti di cui almeno uno è mobile.
1. Valvole manuali
Una valvola ad azionamento manuale non ha il sistema di azionamento richiesto ai sensi dell'articolo 2 a). Di conseguenza, non è soggetto alla Direttiva Macchine.
2. Valvole con attuatori
Una valvola con attuatore è una macchina secondo la Direttiva se è stata assemblata per una specifica applicazione.
Le valvole sono utilizzate in quasi tutti i rami dell'industria e dei sistemi di alimentazione, ad es. approvvigionamento idrico e trattamento, chimica e petrolchimica, fornitura di petrolio e gas, farmaceutica, gestione energetica, biotecnologia e protezione ambientale.
All'interno delle rispettive aree di applicazione, il processo desiderato determina i requisiti da applicare a una valvola nella sua funzione di blocco, controllo o protezione dei flussi di materiale.
I requisiti determinano il tipo di progetto e il materiale, nonché i parametri di prestazione come la resistenza dell'alloggiamento e la resistenza alla temperatura. La configurazione di una valvola - anche come merce commerciabile - consente quindi normalmente di riconoscere l'applicazione concreta intesa.
Le valvole con attuatori, quindi, soddisfano principalmente il requisito dell'articolo 2 a) primo trattino e sono quindi macchine secondo la Direttiva Macchine.
3. Valvole senza attuatore / ma destinate ad essere dotate di sistemi di azionamento
Una valvola senza sistema di azionamento secondo la Direttiva è una macchina se è stata assemblata per una specifica applicazione e deve essere dotata di un sistema di azionamento (vedere Guida CE sull'applicazione della Direttiva Macchine, paragrafo 35, pagina 31). 2. Edizione, giugno 2010).
Se le condizioni seguenti non sono soddisfatte, le macchine in cui il sistema azionamento non è stato indicato sono considerate quasi-macchine.
In questo caso, solo la combinazione costituita da tale quasi-macchine e un sistema di azionamento deve essere considerata una macchina completa e deve essere sottoposta a una procedura di valutazione della conformità con la conseguente marcatura CE della macchina completa. Per essere considerata una macchina completa devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- la valutazione del rischio del Fabbricante deve includere tutti i rischi, compresi i rischi in relazione al sistema di azionamento da installare sulla macchina (se applicabile, possono essere valutati anche diversi sistemi di azionamento se concordato tra cliente e fabbricante).
- il costruttore della macchina deve quindi definire nelle sue istruzioni per l'uso tutte le specifiche richieste per l'unità di azionamento scelta, tra le altre, le interfacce (forze, coppia, ecc.), l'uscita e i mezzi di collegamento e fornire istruzioni di installazione precise per il sistema di azionamento.
- la valutazione della conformità della macchina deve includere i dettagli tecnici sul sistema di azionamento da installare, nonché le istruzioni di installazione.
- la marcatura CE sulle macchine e la dichiarazione di conformità CE fornita devono contenere i dettagli tecnici e le istruzioni operative sul sistema di azionamento da installare.
4. Valvole in aree di applicazione speciali
Secondo i campi di applicazione esclusi in base all'articolo 1 (2), le valvole utilizzate non sono soggette alla Direttiva Macchine nei seguenti casi (ad esempio):
- macchine appositamente progettate o messe in servizio a scopi nucleari che, in caso di guasto, possono provocare un'emissione di radioattività ;
- navi marittime e unità mobili offshore e macchinari installati a bordo di tali navi e / o unità;
- macchine appositamente progettate e costruite per scopi militari o di polizia IV.
Relazione con altre direttive
Quando, per le macchine, i pericoli di cui all'allegato I sono integralmente o in parte coperti più specificamente da altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cesserà di applicarsi a tale macchina in relazione a tali pericoli dal momento in cui vengono applicate le altre Direttive (articolo 3).
Di conseguenza, la direttiva sulle attrezzature a pressione e la direttiva ATEX, ad es. devono essere applicate per i rischi corrispondenti in via preferenziale rispetto alla Direttiva Macchine se il prodotto è disciplinato anche dall'area di applicazione di queste Direttive.
Oltre a ciò, rimane l’obbligo di osservare la Direttiva Macchine.
Note integrative
Questo documento deve essere considerato un punto di riferimento. Non rivendica la completezza né l'interpretazione finale delle disposizioni legislative esistenti. In particolare non deve sostituire lo studio della legislazione pertinente (direttive, leggi, ordinanze, ecc.).[/box-note]
...
A seguire, senza pretesa di esaustività e completezza, diagramma per l’individuazione generale delle Direttive MD e/o PED applicabili alle valvole (con posizione CEIR del rischio prevalente):
Dia. 1 - Individuazione Direttive MD/PED - Generale CEIR
(*) Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva Macchine.
Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine
(**) Allegato I alla direttiva 2006/42/CE RESS 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento)
(***) Le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 (Rischio di rottura durante il funzionamento) dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE.
In attesa di un Documento definitivo/aggiornato EC, a seguire quanto riportato a SAPAF 2018 (WG-2017.11).
[panel]SAPAF 2018
La Commissione Europea ha definito in un documento il quadro giuridico applicabile alle valvole.
Di seguito, quindi, si riporterà, in sintesi, la posizione della Commissione in merito alla normativa UE in materia di sicurezza applicabile alle valvole (2), rimandando alla tabella sotto riportata per una più estensiva rappresentazione dei casi che possono presentarsi e della relativa legislazione di riferimento per le procedure da adottare per l’immissione sul mercato (tabella 1).
Si deve partire innanzitutto dalla definizione di valvola, in modo da comprendere chiaramente quale siano la sua funzione e le caratteristiche tecniche che presenta.
Le valvole devono intendersi come prodotti in senso lato (figura 1) ovvero dispositivi che regolano, dirigono o controllano flussi di materiale gassoso, liquido o solido, aprendo, chiudendo od ostruendo parzialmente i vari passaggi. I sistemi di azionamento di una valvola possono essere manuali o alimentati e dotati di cilindri pneumatici o idraulici per l’azionamento dell’elemento di trasmissione per il comando della parte mobile interna.
Le valvole con attuatore, o destinate ad essere dotate di attuatori, sono dispositivi per la chiusura, il controllo e la regolazione di un flusso di materiale e in quanto tali rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.
Allo stesso tempo, però, è indubbio che questi dispositivi, laddove presentino un rischio dovuto alla pressione, debbono essere progettati e costruiti secondo le specifiche prescrizioni definite nella direttiva PED.
(2) Si precisa che nel caso in cui dette valvole si qualifichino come accessori di sicurezza ai sensi dell’art. 2 punto 4 della direttiva 2014/68/UE, dovranno essere classificate in categoria IV.
Figura 1. Rappresentazione schematica di una valvola tipo
Caratteristiche della valvola | Legislazione applicabile (3) |
Valvole Manuali (figura 2) | Le valvole azionate manualmente sono escluse dalla Direttiva 2006/42/CE. Tuttavia, quelle valvole che, seppure azionate manualmente, funzionano per mezzo di energia immagazzinata, possono rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine. |
Valvole con attuatori | Direttiva 2006/42/CE |
Valvole non attuate, ma progettate per esserlo | Direttiva 2006/42/CE |
Valvole per applicazioni speciali (es. componenti di sicurezza ai sensi della direttiva macchine e valvole come accessori di sicurezza ai sensi della Direttiva PED) | Direttiva 2006/42/CE se componenti di sicurezza o quasi macchine, destinati ad essere incorporati in una macchina. Direttiva 2014/68/UE se accessori di sicurezza e l’unico rischio deriva dalla pressione |
Tabella 1
Figura 2. Esempio di valvola manuale con attuazione a volantino
In sostanza le valvole, così come sopra descritte, ricadono nel campo di applicazione della direttiva macchine, ma sono allo stesso tempo comprese anche nella direttiva PED, laddove siano di categoria superiore alla 1 (figura 3); dovrà quindi seguire la direttiva 2014/68/UE esclusivamente per quanto attiene il rischio pressione, mentre la direttiva 2006/42/CE per tutti gli altri requisiti essenziali di sicurezza. Dovrà essere poi rilasciata un’unica dichiarazione di conformità e apposta una sola marcatura CE.
Figura 3. Esempi di valvole ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE.
Impianti ad aria compressa
Un impianto ad aria compressa può essere schematizzato come in figura 4.
L’aria viene prelevata dall’ ambiente e depurata attraverso un apposito filtro (F). Sono poi presenti:
- un polmone smorzatore (PM), che permette di evitare fenomeni di risonanza;
- un compressore (C), che in generale può essere o volumetrico (per piccole portate, alti rapporti di compressione) o rotativo (per grandi portate, bassi rapporti di compressione);
- una valvola di sicurezza (Vs) a valle del compressore;
- una valvola di non ritorno (VNR), per evitare flussi di ritorno;
- un refrigeratore (R), che permette di raffreddare l’aria e riportarla a temperatura ambiente, dato che all’uscita dal compressore può raggiungere temperature anche elevate;
- un serbatoio intermedio (SI);
- uno scaricatore di condensa (Sc);
- una seconda valvola di non ritorno;
- un serbatoio di accumulo (S), da cui l’utenza preleva l’aria.
Il serbatoio a sua volta è munito di manometro, pressostato, valvola di sicurezza e valvole atte allo spurgo di polveri involute presenti nell’aria.
Il pressostato comanda il compressore: qualora avvenga che la pressione nel serbatoio superi o sia inferiore ad una certa soglia, il compressore viene spento (in caso di sovrappressione) per essere poi riavviato, quando la pressione ritorna in un range desiderato (in caso di pressione troppo bassa, invece, il pressostato comanda l’accensione del compressore o, qualora già acceso, il compressore rimane in questo stato).
Figura 4. Schema tipo di impianto ad aria compressa
Se gli elementi costituenti l’impianto possono essere considerati singoli componenti immessi sul mercato separatamente, perché già destinati dai singoli fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa come quello summenzionato, l’impianto nel complesso non necessita di un’ulteriore dichiarazione CE di conformità, in quanto, come detto, i singoli elementi costituenti sono stati progettati e fabbricati per essere assemblati così da realizzare un impianto ad aria compressa e conseguentemente i rischi derivanti da tale installazione sono stati considerati.
Nel caso, invece, fosse immesso sul mercato l’intero impianto, questo sarebbe accompagnato da un’unica dichiarazione di conformità, redatta in conformità alla Direttiva 2006/42/CE, quale direttiva applicabile allo specifico prodotto, con l’esplicitazione delle eventuali altre direttive applicate, come la direttiva 2014/68/UE.
Tale ultima circostanza si verificherà anche nel caso in cui i singoli componenti, acquistati separatamente, ma non specificatamente destinati dai fabbricanti a far parte di un impianto ad aria compressa, vengano installati insieme per la realizzazione dell’impianto finale.
Attrezzature a pressione incorporate in macchine ai sensi della Direttiva 2006/42/CE Non di rado in prodotti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva macchine sono utilizzati componenti a pressione, che potrebbero essere classificati come attrezzature a pressione ai sensi della 2014/68/UE. Un esempio è rappresentato dalla macchina traccialinee per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale (figura 5) o o da alcune tipologie di presse asservite da centralina oleodinamica (figura 6).
Figura 5. Esempio di traccialinee professionale
Figura 7. Esempio centralinina oledinamica a servizio preesa
In questi casi, conformemente all’articolo 3 della Direttiva 2006/42/CE, la direttiva 2014/68/UE risulta applicabile, relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, alle attrezzature a pressione che rientrano nel suo campo di applicazione e che sono incorporate nelle macchine o collegate ad esse.
Se, quindi, un’attrezzatura a pressione, già immessa sul mercato, è incorporata in una macchina, il fascicolo tecnico predisposto dal fabbricante
della macchina deve includere la dichiarazione UE di conformità dell’attrezzatura a pressione alla direttiva 2014/68/UE, in quanto il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione è stato assicurato da un altro soggetto, ovvero il fabbricante dell’attrezzatura a pressione incorporata nella macchina.
Nel caso, invece, in cui il fabbricante della macchina si occupi direttamente anche della progettazione e costruzione dell’elemento a pressione in essa contenuto, spetterà a lui seguire le procedure di valutazione di conformità anche per quest’ultimo, in base alle prescrizione della specifica direttiva di riferimento.
Come già precisato le attrezzature a pressione appartenenti al massimo alla categoria 1 ai sensi della direttiva 2014/68/UE, incorporate nelle macchine, sono escluse da questa direttiva e ricadono esclusivamente nella Direttiva 2006/42/CE anche per quanto attiene il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza relativamente ai pericoli derivanti dalla pressione, facendo riferimento allo specifico punto 1.3.2 dell’allegato I alla Direttiva 2006/42/CE.
Il prodotto come attrezzatura di lavoro
Conclusa la panoramica relativa alle diverse casistiche riferite all’immissione sul mercato dei prodotti e quindi esclusivamente a considerazioni di natura costruttiva, altro aspetto che si vuole considerare nel presente lavoro riguarda la gestione del prodotto, limitatamente ai casi in cui questo si configura come attrezzatura di lavoro e quindi relativamente all’applicazione della direttiva sociale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ossia del d.lgs. 81/2008.
Occorre innanzitutto chiarire cosa debba intendersi per attrezzatura di lavoro, passaggio fondamentale per individuare le prescrizioni applicabili del sopradetto decreto e quindi gli obblighi in capo al datore di lavoro.
L’art. 69 del d.lgs. 81/2008 ha cercato di chiarire meglio, rispetto all’originaria definizione, cosa vada considerato come attrezzatura di lavoro, ovvero il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
La definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti, utilizzati in un ambiente di lavoro, siano da considerarsi effettivamente attrezzature di lavoro (Elenco 1) e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III del summenzionato decreto, indicando tra di esse qualsiasi tipo di macchina operatrice, impianto di processo e utensile di lavoro indipendentemente dalla forma di energia che li mette in azione.
Macchine
Prodotti elettrici ed elettronici
Attrezzature a pressione
Autogru
Utensili
Elenco 1 - Esempi di attrezzature di lavoro
Nonostante le revisioni tuttora la definizione di attrezzatura di lavoro si presta ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro possono essere fraintesi.
Al fine di offrire ulteriori chiarimenti in merito la Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha dovuto ribadire il concetto summenzionato all’interno di circolari di chiarimento (circolare n.23 del 13 agosto 2012 e Circolare n. 5 del 3 marzo 2015), con specifico riferimento all’applicazione del d.m. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. La precisazione fornita riguarda nello specifico i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL e gli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro.
Le circolari esplicitano che detti obblighi sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, e di conseguenza i generatori di calore non debbano essere assoggettati alle verifiche periodiche di cui al d.m. 11.04.2011, se non sono necessari all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro.
Per quanto sopra si evidenziava che:
- alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, anche laddove questi ultimi si dovessero configurare come ambienti di lavoro, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il d.m. 01.12.1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del d.m. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il d.m. 01.12.2004, n. 329, il d.m.. 29.02.1988, il d.m. 23.09.2004 ed il d.m. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.
Il primo elemento che il datore di lavoro deve, quindi, considerare nell’individuazione degli obblighi da assolvere rispetto al d.lgs. 81/2008 è l’identificazione delle attrezzature di lavoro, in modo da circoscrivere a queste ultime le prescrizioni di cui al titolo III del medesimo decreto.
In particolare il problema che ci si è posti riguarda l’applicazione del regime di verifica periodica alle attrezzature/impianti a pressione.
Una volta individuate le attrezzature di lavoro e quindi attrezzature, impianti o componenti che, usati in un ambiente di lavoro, partecipano ad un processo produttivo, nel caso delle attrezzature/impianti a pressione è necessario distinguere se nello specifico l’elemento a pressione partecipa al processo produttivo o meno.
Sulla base del concetto sopra esposto, relativamente agli esempi di cui al paragrafo precedente si può affermare che sono da considerarsi attrezzature di lavoro i singoli componenti di un impianto ad aria compressa anche laddove accompagnati da una sola dichiarazione di conformità riferita all’intero impianto, in quanto ciascun componente partecipa alla realizzazione del processo produttivo realizzato dall’intero impianto.
Non sono, invece, da considerare attrezzature di lavoro, e quindi assoggettabili agli obblighi di cui al titolo III del d.lgs. 81/2008, le attrezzature a pressione incorporate in macchine con specifica destinazione d’uso; in quest’ultimo caso, infatti, l’elemento a pressione risulta essere una parte della macchina (componente) e di supporto alla realizzazione del processo a completo carico della macchina di cui fa parte. Nel caso, ad esempio, della pressa a caldo per il legno il generatore di calore è compreso nella dichiarazione di conformità della macchina e svolge quindi la sua funzione all’interno della macchina stessa secondo la destinazione d’uso definita dal costruttore di quest’ultima.
Conclusioni
L’entrata in vigore delle direttive di prodotto ha messo a disposizione di progettisti e fabbricanti uno strumento che consente di definire il percorso da seguire per poter garantire, in primis, la libera circolazione dei prodotti nel territorio comunitario, e, in maniera indotta, un livello essenziale di sicurezza.
Appare quindi fondamentale, data l’eterogeneità dei disposti legislativi a disposizione, individuare in modo certo quale sia la regolamentazione da seguire. Lo stesso prodotto o rischio può essere, infatti, coperto da due o più atti di armonizzazione. In tal caso, il problema della sovrapposizione si può risolvere privilegiando l’atto di armonizzazione più specifico. In ogni caso è necessaria un’analisi dei rischi che definisca in modo univoco e certo la destinazione d’uso del prodotto, stabilendo i limiti di utilizzo dello stesso e il settore di impiego. Quest’ultimo aspetto, ad esempio, può risultare rilevante nel discriminare una
macchina da un dispositivo medico: una pedana vibrante, infatti, ricade appieno nel campo di applicazione della direttiva macchine e quindi, in quanto macchina, dovrebbe essere immessa sul mercato, seguendo le prescrizioni della relativa direttiva, tuttavia, nei casi in cui il fabbricante destina la stessa ad un uso terapeutico, la pedana si configura come dispositivo medico e pertanto può essere immessa sul mercato adottando le prescrizioni della direttiva specifica.
Sempre attraverso la valutazione dei rischi è possibile individuare i pericoli connessi all’utilizzo del prodotto e da qui gli atti regolamentari da seguire, definendo i rischi specifici e conseguentemente i dispositivi legislativi da adottare.
Quanto definito in fase di progettazione e fabbricazione del prodotto non offre indicazioni sufficienti per quanto attiene l‘applicazione della direttiva sociale e quindi le prescrizioni connesse all’utilizzo e alla più complessiva gestione del prodotto; in particolare è fondamentale rilevare come indispensabile sia riconoscere una attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 81/2008, per poter definire gli obblighi cui questa deve sottostare in base al sopracitato decreto. In tale ottica la destinazione d’uso del prodotto, non tanto in termini di operazione effettuata, quanto più in relazione alla finalità della stessa (intesa come eventuale partecipazione al processo produttivo), costituisce la discriminante principale, oltre ovviamente al luogo di impiego (ovvero se trattasi o meno di un ambiente di lavoro), per stabilire la legislazione applicabile.[/panel]
[box-warning]Verbale MWP 15 novembre 2017
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5.6 (5.7) Posizione sulle valvole rispetto alla Direttiva macchine (Doc. WG-2017.11rev1, WG-2017.11 /-1/2/3/4)
La COM ha ricordato le domande sulle valvole, che sono oggetto di discussioni già ampie nelle precedenti riunioni, riguardanti l'approccio ai rischi connessi a tali prodotti, per affrontarle in modo adeguato. È stato presentato un documento revisionato (WG-2017.11rev1), con miglioramenti sull'analisi legale delle valvole, anche con la collaborazione della GERMANIA.
Le domande sono state discusse anche con i colleghi responsabili della direttiva sulle attrezzature a pressione direttiva 2014/68/UE e nei loro gruppi di lavoro, in particolare il gruppo AdCo; per il momento non è stata trovata alcuna soluzione definitiva: sarebbe necessario effettuare un'analisi caso per caso, come l'EHSR 1.3.2. della Direttiva Macchine sul rischio di rottura durante il funzionamento nche on è specifico per i rischi di pressione (categoria 1 PED).
I produttori hanno la piena responsabilità e potrebbero prendere in considerazione qualsiasi soluzione tecnica per affrontare tutti i rischi identificati.
Questo problema dovrebbe essere rivisto durante il processo di revisione della Direttiva Macchine. I commenti sul documento COM revisionato sono stati ricevuti da FRANCIA, IRLANDA, EUnited e CEIR.
CEIR ha presentato i propri commenti, sintetizzando la propria posizione e le proprie proposte rispetto all'attuale Guida alle macchine e una futura revisione della Direttiva Macchine.
I PAESI BASSI hanno sottolineato le difficoltà di affrontare la questione, che potrebbe portare alla necessità di modificare sia le direttive sulle macchine che le attrezzature a pressione. Per il momento, hanno supportato la soluzione proposta da COM. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero verificare che cosa è attualmente sul mercato, tenendo conto dei livelli di pressione e dei relativi rischi.
Il REGNO UNITO afferma che tali richieste dovrebbero essere prese seriamente in considerazione nelle future esercitazioni legislative di revisione.
ORGALIME ha affermato che le norme armonizzate possono sempre essere utilizzate, per soddisfare i requisiti legali secondo lo stato dell'arte. Per quanto riguarda i limiti specifici del prodotto, è un problema speciale, non essere sicuri delle somiglianze con LVD come suggerito da CEIR. È una domanda complicata che riguarda aspetti relativi alle attrezzature a pressione e alla sua legislazione, con potenziali danni collaterali. Il chiarimento è necessario non solo per un'installazione specifica, ma tenendo conto dei molteplici elementi coinvolti.
L'AUSTRIA ha anche sostenuto il documento COM, quando è più critico su altre proposte. Gli standard non possono essere utilizzati per eludere i requisiti legali.
L'IRLANDA ha presentato i propri commenti, facendo riferimento a un approccio già utilizzato per le pompe ai sensi della direttiva macchine, che può essere utile anche per le valvole motorizzate.
La COM ha riconosciuto che l'accordo proposto non è ottimale, ma potrebbe essere utile come soluzione provvisoria per applicare la legge e non per distorcerla con altre interpretazioni. Questo dovrebbe essere spostato al livello della sorveglianza del mercato, per assicurarsi che tutti i rischi siano affrontati correttamente. Per quanto riguarda la nozione di "applicazione specifica", esistono diversi regimi giuridici di prodotti (come la questione delle macchine e del PCM) quindi è possibile che vi siano dei malintesi: la via da seguire è mantenere il punto al livello del Gruppo AdCo del macchinario, per una soluzione provvisoria fino alla revisione della direttiva. Quindi, per ora, il punto può essere rimosso dall'agenda del Machinery Working Group.
ORGALIME ha detto che da un punto di vista pratico, possono supportare questo approccio per un'interpretazione legale.
Il CEIR ha spiegato che i produttori comprendono la direttiva sulle attrezzature a pressione e i relativi rischi, ma richiedono solo ulteriori chiarimenti legali, in quanto vi sono diverse interpretazioni sulla direttiva macchine, in cui la situazione non è soddisfacente.
L'IRLANDA ha espresso preoccupazione in merito alla proposta della Commissione di richiamare il punto sul gruppo AdCo di macchinari, in quanto sarebbe meglio raggiungere una chiara comprensione della questione come discusso nel gruppo di lavoro. Forse questo potrebbe essere discusso nel gruppo editoriale per la Guida alle macchine.
La FRANCIA ha convenuto sulla necessità di adottare un approccio caso per caso, poiché per il momento non è possibile un consenso. Il gruppo dovrebbe portare avanti lo status quo, fino a quando non sarà possibile raggiungere una posizione ferma sull'applicazione dei requisiti legali.
COM ha sottolineato la complessità del problema, tra le direttive sulle macchine e le attrezzature a pressione. In termini generali, a parte la diversa interpretazione da parte del CEIR, vi è un accordo sul quadro giuridico da prendere in considerazione, fino a quando la revisione della Direttiva Macchine potrebbe modificarla. Chiamiamo il gruppo AdCo dei macchinari per raggiungere una prospettiva pratica su ciò che possiamo aspettarci dai produttori, per garantire di avere prodotti sicuri sul mercato. Il gruppo editoriale per la guida alle macchine può anche contribuire a chiarire le relazioni tra le direttive macchine e attrezzature a pressione: in effetti, il punto su "applicazione specifica" è stato presentato lì.
Il CEIR ha ribadito la sua proposta riguardante l'esclusione della categoria 1.
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]
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Valvole - Direttiva macchine e-o Direttiva PED Rev. 00 2019.pdf |
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Leitfaden - Maschinenrichtlinie 2006 42 EG VCI 2018.pdf |
197 kB | 47 | |
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Estratto - Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update February 2019.pdf |
19 kB | 58 | |
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CEIR statement valves 2018.pdf |
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Position Paper Machinery Directive Valves UNITED.pdf |
44 kB | 59 | |
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Guide Machinery Directive for Valves VDMA.pdf |
83 kB | 75 |
Regolamento delegato (UE) 2019/826
Regolamento delegato (UE) 2019/826
Regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione, del 4 marzo 2019, che modifica gli allegati VIII e IX della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul contenuto delle valutazioni globali del potenziale di riscaldamento e raffreddamento efficienti.
(GU L 137 del 23.5.2019)
Entra in vigore: 12 giugno 2019
____________
Articolo 1 Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
(1) L'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.
(2) L'allegato IX della direttiva 2012/27/UE è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (12 giugno 2019)
Collegati
[box-note]Direttiva 2012/27/UE
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102[/box-note]
RAPEX Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 19 del 10/05/2019 N. 31 A11/0025/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Stufa a gas portatile
Il prodotto, di marca ThermalPlus, mod. PO-E01, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/142/CE (oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi) ed alla norma tecnica EN 449:2002+A1:2007 “ Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di evacuazione dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva).
La temperatura superficiale dell'apparecchio aumenta eccessivamente durante l'uso, con il rischio di ustioni per l'utilizzatore.
Direttiva 2009/142/CE
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve tener conto di un tempo di reazione adeguato.
Regolamento (UE) 2016/426
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.6. Temperatura
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate a essere installate o collocate in prossimità di superfici non devono raggiungere temperature tali da rappresentare un pericolo.
3.6.2. La temperatura superficiale delle parti degli apparecchi destinate a essere manovrate durante l'uso normale non deve rappresentare un pericolo per l'utente.
3.6.3. In condizioni di funzionamento, la temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio, escluse le superfici o le parti destinate a trasmettere il calore, non deve rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza dell'utente, e in particolare per i bambini e gli anziani, per i quali occorrerà tener conto
di adeguati tempi di reazione.
In accordo al punto 5.17.1 della norma tecnica EN 449:2002+A1:2007, la temperatura delle parti della stufa che devono essere toccate per l’uso, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di:
- 35 K per i metalli ed i materiali equivalenti;
- 45 K per la porcellana ed i materiali equivalenti;
- 60 K per la plastica ed i materiali equivalenti.
Inoltre, la temperatura delle parti frontali e laterali, rispetto la temperatura ambiente, non deve avere valori maggiori di 80 K.
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RAPEX Report 19 del 10_05_2019 N. 31 A11_0025_19 Finlandia .pdf Stufa a gas portatile |
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FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND
FEM | Position paper sulla revisione direttiva OND
FEM, 06.05.2019
La FEM ha presentato il proprio contributo sulla revisione della direttiva sul rumore da esterno (OND) in previsione del documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle sue conclusioni e valutazioni relative alla valutazione dell'OND.
La FEM riconosce la necessità di una revisione dell'OND per allinearla agli sviluppi tecnologici nel settore del rumore e ai requisiti in altri atti legislativi dell'UE.
La position paper descrive le opinioni di FEM sugli aspetti chiave dell'OND (ambito, limiti di rumore, codici di test, database e etichetta di rumore) e presenta alcune raccomandazioni relative a questi aspetti per il futuro regolamento sul rumore per esterni.
In breve, FEM ha sottolineato i seguenti messaggi:
[alert]- la necessità di un allineamento dell'OND con il nuovo quadro legislativo;
- compresa l'autocertificazione come procedura di valutazione della conformità per entrambe le apparecchiature negli articoli 12 e 13;
- mantenere l'attuale ambito dell'OND;
- consentire l'aggiornamento dei metodi di misurazione (ogni volta che le norme sono riviste) da fare riferimento in un atto delegato anziché nel regolamento stesso;
- ultimo ma non meno importante, mantenere l'etichetta del rumore corrente, ma rimuovere il database.[/alert]
La position paper include anche nelle tabelle specifiche dei prodotti allegati per descrivere i tipi di apparecchiature FEM influenzate dall'OND e fornire un'analisi degli impatti ambientali ed economici delle variazioni dei limiti di rumore, nonché le proposte FEM in termini sia di limiti e i codici di prova.
...
Fonte: FEM
Collegati:
[box-note]Direttiva 2000/14/CE OND: Obblighi e Documentazione
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Dichiarazione CE di Conformità Direttiva 2000/14/CE
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]
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FEM Position paper sulla revisione direttiva OND.pdf |
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Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 | 03.05.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017)
GU L 117/11 del 03.05.2019
_________
[panel]1. Pagina 183, considerando (66):
anziché: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 14155:2011 relativa alla buona pratica clinica per l'indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi della prestazioni …»
leggasi: «(66) Le regole applicabili agli studi delle prestazioni dovrebbero essere in linea con le linee guida internazionali consolidate nel settore, come la norma internazionale ISO 20916 sugli studi relativi alle prestazioni cliniche che utilizzano campioni provenienti dal corpo umano, attualmente in via di sviluppo, in modo da rendere più agevole l'accettazione al di fuori dell'Unione dei risultati degli studi delle prestazioni …».
2. Pagina 198, articolo 10, paragrafo 14:
anziché: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.»
leggasi: «14. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 26, paragrafo 3.».
3. Pagina 207, articolo 28, paragrafo 1
anziché: «… di cui all'articolo 30 le informazioni…»
leggasi: «… di cui all'articolo 27 le informazioni …».
4. Pagina 220, articolo 48, paragrafo 7, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di detto allegato, per almeno un …».
5. Pagina 221, articolo 48, paragrafo 9, primo comma:
anziché: «… dell'allegato IX, compresa una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nei punti da 4.4 a 4.8 di tale allegato, di almeno un dispositivo rappresentativo …»
leggasi: «… dell'allegato IX e, in aggiunta, una valutazione della documentazione tecnica, come specificato nella sezione 4 di tale allegato, per almeno un dispositivo rappresentativo…».
6. Pagina 234, articolo 70, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 58, paragrafo 5, degli articoli 71, 72, 73 e dell'articolo 76, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
7. Pagina 238, articolo 74, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica, fino al 27 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo si applica fino al 25 maggio 2029 solo da parte di quegli Stati membri nei quali gli studi delle prestazioni devono essere effettuati, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2029, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
8. Pagina 258, articolo 113, paragrafo 3, lettera g):
anziché: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2027, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;»
leggasi: «g) la procedura di cui all'articolo 74 si applica a decorrere dal 26 maggio 2029, fatto salvo l'articolo 74, paragrafo 14;».
9. Pagina 296, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante il periodo di validità del certificato,»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma di dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante il periodo di validità del certificato, e».
10. Pagina 308, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente alle disposizioni dei punti da 4.4. a 4.8.. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe B e C, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
11. Pagina 308, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi C e D»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza».
12. Pagina 309, allegato IX, sezione 3.5:
anziché: «Nel caso dei dispositivi di classe C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione,
sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi di classe B e C, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi …».[/panel]
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Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
RAPEX Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 17 del 26/04/2019 N. 12 A12/0659/19 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Bambola di plastica
Il prodotto, di marca OUSDY, mod. SY0902-21, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il materiale plastico della bambola contiene una quantità eccessiva di bis (2-etilesil) ftalato (DEHP) (valori misurati: 18% in peso).
Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) N. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. a) ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | b) Dibutilftalato (DBP) | c) Benzilbutilftalato (BBP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
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RAPEX Report 17 del 26_04_2019 N. 12 A12_0659_19 Lussemburgo.pdf Bambola di plastica |
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Draft standardisation Regulation (EU) 2019/945
Draft standardisation Regulation (EU) 2019/945
Draft standardisation request to the European Committee for Standardisation as regards unmanned aircraft classes intended to be operated in the ‘open’ category of operations in support of Commission delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019
Article 1 Requested standardisation activities
The European Committee for Standardisation (CEN) is requested to draft new harmonised standards listed in Table 1 of Annex I to this Decision in support Chapter II of the Commission delegated Regulation (EU) 2019/945 laying down the requirements for the design and manufacture of unmanned aircraft systems (UAS) classes intended to be operated in the ‘open’ category of operations and remote identification add-on.
The standards referred to in the first paragraph shall meet the requirements set out in Annex II.
Article 2 Work programme
CEN shall prepare a work programme indicating all the standards referred to in the first paragraph of Article 1, the responsible technical bodies and a timetable for the execution of the requested standardisation activities in line with the deadlines set out in Annex I.
CEN shall submit the draft work programme to the Commission by 3 months after the notification of this Decision by the Commission and provide it with access to an overall project plan.
CEN shall inform the Commission of any amendments to the work programme.
...
Fonte: EC
Collegati:
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/945
Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve[/box-note]
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Draft standardisation request as regards unmanned aircraft classes.pdf EU 2019 |
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Regolamento delegato (UE) 2019/945
Regolamento delegato (UE) 2019/945
della Commissione del 12 marzo 2019 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
GU L 152/1 dell'11.06.2019
Entrata in vigore: 01.07.2019
________
Modificato da:
- M1 Regolamento Delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 (GU L 232 1 20.7.2020)
- M2 Regolamento delegato (UE) 2022/851 della Commissione del 22 marzo 2022 (GU L 150 del 1.6.2022)
________
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota. Esso definisce inoltre i tipi di UAS per i quali la progettazione, produzione e manutenzione dovrebbero essere soggette a certificazione.
2. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato e per la libera circolazione nell'Unione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota.
3. Il presente regolamento dispone altresì norme per gli operatori di UAS di paesi terzi nel momento in cui questi svolgono le operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:
a) gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, con l'eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un'etichetta di identificazione della classe come previsto nelle parti da 1 a 5 dell'allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le cinque classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
b) i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell'allegato del presente regolamento.
2. Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
3. Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell'Unione.
4. Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.
[...]
Articolo 4 Requisiti
1. I prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell'allegato.
2. Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sono conformi ai pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UA.
3. L'aggiornamento di software di prodotti già messi a disposizione sul mercato è possibile solo se tali aggiornamenti non pregiudicano la conformità del prodotto.
...
Collegati:
[box-note]Droni: il Nuovo Regolamento Unico Europeo e marcatura CE a breve
Regolamento Delegato (UE) 2020/1058[/box-note]
Decreto 19 giugno 2019 | Modello DCI
Decreto 19 giugno 2019 | Modello Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI)
(GU Serie Generale n.164 del 15-07-2019)
Entrata in vigore: 15-07-2019
[box-warning]Modello aggiornato con il Decreto 23 aprile 2011
Sulla base delle risultanze delle iniziali attività di esercizio del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, si è reso necessario procedere all’aggiornamento del modello di Dichiarazione di costruzione o importazione
Vedi Modello 2021[/box-warning]
Art. 1.
1. La dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) di un’unità da diporto, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, è conforme al modello di cui all’allegato I del presente decreto.
2. La DCI di un’unità da diporto è rilasciata, dai soggetti di cui all’elenco all’uopo predisposto secondo le previsioni del decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa presentazione, da parte dell’interessato, di apposita istanza, redatta conformemente all’allegato II del presente decreto.
3. I soggetti abilitati al rilascio della DCI sono tenuti a mantenere un proprio archivio delle certificazioni rilasciate, consentendone l’accesso alle Amministrazioni interessate.
4. Nei casi di accertata impossibilità del rilascio della DCI da parte dei soggetti di cui al punto 3, l’iscrizione dell’unità è comunque effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche.
_______
Collegati:
[box-note]Decreto 23 aprile 2021
D.P.R. 14 dicembre 2018 n. 152
Codice della Nautica da Diporto
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (Siste)[/box-note]
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni
ID 8769 | 15.07.2019
[box-warning]EN ISO 20607:2019 Armonizzazione MD
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 (GU L 102/6 del 02.04.2020), la EN ISO 20607:2019 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2006/42/CE "macchine" a partire dalla data del 02 Aprile 2020.
La norma EN ISO 20607:2019 diventa il riferimento per la redazione del Manuale di Istruzioni per l'Uso e Manutenzione di macchine in Presunzione di Conformità alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/box-warning]
Il presente elaborato, basato sulla norma tecnica ISO 20607:2019, illustra e dettaglia i contenuti da inserire all'interno di un manuale di istruzioni redatto per un prodotto rientrante nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE.
La norma tecnica ISO 20607:2019 specifica i requisiti di un manuale di istruzioni per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE Macchine.
La norma è una norma di tipo B secondo la classificazione riportata nella EN ISO 12100:2010.
La norma fornisce ulteriori specifiche per la redazione delle istruzioni per l’uso rispetto quanto già riportato al capitolo 6.4.5 della norma tecnica EN ISO 12100:2010.
(!) Traduzione non ufficiale IT (Licensed Certifico ISO - EN)
[box-info]INDICE
Premessa
Termini e definizioni
Gruppi cui è destinato il manuale di istruzioni
Le informazioni necessitano di
Vocabolario e terminologia comprensibili
Presentazione del manuale di istruzioni
Informazioni dai fornitori di componenti o sottosistemi
Leggibilità
Avvertenze, pittogrammi di pericolo e di sicurezza usati nel manuale di istruzioni
Struttura
Rischi residui
Segnali e dispositivi di allarme forniti con la macchina
Sicurezza informatica
Contenuto e struttura del manuale di istruzioni
Elementi base del manuale di istruzioni
Sommario
Sicurezza
Regole generali per la preparazione del capitolo "Sicurezza"
Situazioni di emergenza
Panoramica della macchina
Trasporto, movimentazione e stoccaggio
Assemblaggio della macchina
Posizionamento della macchina
Installazione
Controllo e collaudo dei sistemi di sicurezza
Messa in servizio
Impostazioni del Fabbricante
Funzionamento
Cambio di prodotto o capacità
Ispezione, test e manutenzione
Pulizia e sanificazione
Ricerca guasti / risoluzione dei problemi e riparazione
Smontaggio, disattivazione e rottamazione
Documenti e disegni
Indice
Glossario
Allegati
Lingua e formulazione/guida di stile
Versione (e) linguistica
Guida alla redazione delle istruzioni
Formulazione semplice per le istruzioni
Avvertenze
Forme di pubblicazione
Presentazione e formattazione (Allegato B)
Enfatizzare le informazioni
Titoli
Uso dei colori
Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)[/box-info]
Data pubblicazione: 06.2019, Edizione 1
Comitato tecnico: ISO / TC 199 Sicurezza dei macchinari
[panel]EN ISO 12100:2010
6.4.5 Documenti di accompagnamento (in particolare manuale di istruzioni)
6.4.5.1 Contenuto
Il manuale di istruzioni o altre istruzioni scritte (per esempio, sull’imballaggio) devono contenere, tra l’altro, quanto segue:
a) informazioni relative al trasporto, alla movimentazione e all’immagazzinamento della macchina, come:
1) condizioni di immagazzinamento della macchina,
2) dimensioni, valore(i) della massa, posizione del(i) baricentro(i), e
3) indicazioni per la movimentazione (per esempio, disegni indicanti i punti di applicazione per l’attrezzatura di sollevamento);
b) informazioni relative all’installazione e alla messa in funzione della macchina, come:
1) requisiti per il fissaggio/ancoraggio e per la riduzione di rumore e vibrazioni,
2) condizioni di assemblaggio e di montaggio,
3) spazio richiesto per l'uso e la manutenzione,
4) condizioni ambientali ammissibili (per esempio, temperatura, umidità, vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche),
5) istruzioni per il collegamento della macchina alla fonte di energia (in particolare riguardo alla protezione da sovraccarico elettrico),
6) indicazione sulla rimozione/smaltimento dei rifiuti, e
7) se necessario, raccomandazioni sulle misure di protezione da implementare da parte dell’utilizzatore - per esempio, mezzi di protezione supplementari (vedere figura 2, nota a piè di pagina d), distanze di sicurezza, segni e segnali di sicurezza;
c) informazioni relative alla macchina stessa, come:
1) descrizione dettagliata della macchina, suoi accessori, ripari e/o dispositivi di protezione,
2) gamma esaustiva delle applicazioni per cui è prevista la macchina, compresi gli eventuali usi non consentiti, tenendo conto delle eventuali variazioni della macchina originale,
3) diagrammi (in particolare la rappresentazione schematica delle funzioni di sicurezza),
4) dati sulla rumorosità e le vibrazioni generate dalla macchina e sulle radiazioni, i gas, i vapori e la polvere emessi dalla stessa, in riferimento ai metodi di misurazione utilizzati (comprese le incertezze di misurazione),
5) documentazione tecnica sull’equipaggiamento elettrico (vedere IEC 60204), e
6) documenti dichiaranti che la macchina soddisfa i requisiti obbligatori;
d) informazioni relative all’uso della macchina, come quanto segue:
1) uso previsto,
2) comandi manuali (attuatori),
3) messa a punto e regolazione,
4) modi e mezzi per l'arresto (in particolare arresto di emergenza),
5) rischi che non potrebbero essere eliminati mediante misure di protezione implementate dal progettista,
6) rischi particolari che possono essere generati da alcune applicazioni, mediante l’uso di particolari accessori, e su specifici mezzi di protezione necessari per tali applicazioni,
7) uso scorretto ragionevolmente prevedibile e applicazioni vietate,
8) identificazione e localizzazione delle avarie, per la riparazione e il riavviamento dopo un intervento, e
9) dispositivi di protezione individuale che è necessario utilizzare e formazione richiesta;
e) informazioni per la manutenzione, come:
1) natura e frequenza delle ispezioni per le funzioni di sicurezza,
2) specifiche delle parti di ricambio da utilizzare quando queste possono influire sulla salute e la sicurezza degli operatori,
3) istruzioni correlate a operazioni di manutenzione che richiedono una conoscenza tecnica definita o capacità particolari e di conseguenza devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato (per esempio, personale addetto alla manutenzione, specialisti),
4) istruzioni relative alle azioni di manutenzione (sostituzione di parti, ecc.) che non
richiedono capacità particolari e quindi possono essere eseguite dagli utilizzatori (per esempio
operatori), e
5) disegni e diagrammi che consentono al personale addetto alla manutenzione di eseguire le proprie mansioni in modo razionale (in particolare le mansioni della ricerca delle avarie);
f) informazioni relative a messa fuori servizio, smantellamento e smaltimento;
g) informazioni per situazioni di emergenza, come:
1) metodo operativo da seguire in caso di infortunio o rottura,
2) tipo di attrezzatura antincendio da utilizzare, e
3) un avvertimento su possibili emissioni o perdita di una sostanza(e) pericolosa(e) e, se possibile, indicazione dei mezzi per combatterne gli effetti;
h) istruzioni di manutenzione fornite per persone qualificate [voce e) 3) sopra] e istruzioni di manutenzione fornite per le persone non qualificate [voce e) 4) sopra], che è necessario appaiano chiaramente separate le une dalle altre.
6.4.5.2 Redazione del manuale di istruzioni
Quanto segue si applica alla redazione e presentazione del manuale di istruzioni.
a) Il carattere e la dimensione della stampa devono garantire la migliore leggibilità possibile. Avvertimenti e/o precauzioni di sicurezza dovrebbero essere enfatizzati dall'uso di colori, simboli e/o caratteri stampati in grande.
b) Le informazioni per l’uso devono essere fornite nella(e) lingua(e) del paese in cui la macchina è utilizzata per la prima volta e nella versione originale. Se più di una lingua è utilizzata, ogni lingua dovrebbe essere immediatamente distinguibile dall’altra e dovrebbero essere compiuti sforzi per mantenere insieme il testo tradotto e l’illustrazione pertinente.
Nota In alcuni paesi l’uso di una lingua(e) specifica(specifiche) è contemplato da requisiti legali.
c) Ogni qualvolta sia utile alla comprensione, il testo dovrebbe essere supportato da illustrazioni. Queste illustrazioni dovrebbero essere corredate di dettagli scritti che consentano, per esempio, di localizzare e identificare i comandi manuali (attuatori). Non dovrebbero essere separate dal testo di accompagnamento e dovrebbero seguire la sequenza delle operazioni.
d) Dovrebbe essere presa in considerazione una presentazione delle informazioni sotto forma di tabulati qualora questo agevoli la comprensione. Le tabelle dovrebbero essere poste accanto al testo pertinente.
e) Dovrebbe essere tenuto in considerazione l’uso dei colori, in particolare relativamente a componenti che richiedono una rapida identificazione.
f) Quando le informazioni per l’uso sono lunghe, dovrebbe essere fornito un sommario e/o un indice.
g) Le istruzioni relative alla sicurezza che implicano un’azione immediata dovrebbero essere fornite in una forma prontamente disponibile per l’operatore.
6.4.5.3 Stesura e redazione delle informazioni per l’uso
Quanto segue si applica alla stesura e alla redazione delle informazioni per l’uso.
a) Relazione con il modello: le informazioni devono chiaramente riferirsi allo specifico modello della macchina e, se necessario, ad altra identificazione appropriata (per esempio, numero di serie).
b) Principi di comunicazione: quando le informazioni per l'uso sono in fase di elaborazione, dovrebbe essere seguito il processo di comunicazione "vedere - pensare - utilizzare" per raggiungere il massimo effetto e dovrebbe rispettare la sequenza delle operazioni. Dovrebbero essere anticipate le domande "Come?" e "Perché?" e dovrebbero essere fornite le risposte.
c) Le informazioni per l’uso devono essere più semplici e più brevi possibile, e dovrebbero essere espresse in termini e unità coerenti, con una chiara spiegazione dei termini tecnici inusuali.
d) Quando si prevede che una macchina sia destinata a un uso non professionale, le istruzioni dovrebbero essere scritte in una forma immediatamente comprensibile all’utilizzatore non professionale. Se per l’utilizzo sicuro della macchina sono richiesti dispositivi di protezione individuale, dovrebbe essere fornita un’indicazione chiara, per esempio sull’imballaggio così come sulla macchina, in modo tale che questa informazione sia esposta in modo ben visibile presso il punto vendita.
e) Durata e disponibilità dei documenti: i documenti che forniscono istruzioni per l'uso dovrebbero essere prodotti in una forma durevole (cioè dovrebbero resistere a una manipolazione frequente da parte dell'utilizzatore). Può essere utile contrassegnarli con la dicitura “conservare per successiva consultazione”. Laddove le informazioni per l’uso siano conservate in formato elettronico (CD, DVD, nastro, disco rigido, ecc.) le informazioni relative ad aspetti della sicurezza che richiedono un’azione immediata devono essere sempre accompagnate da una copia cartacea immediatamente disponibile.[/panel]
Tabella di corrispondenza con la norma tecnica EN ISO 12100
Excursus
Termini e definizioni
Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni indicati nella ISO 12100 e le seguenti.
ISO e IEC gestiscono database terminologici da utilizzare nel processo di creazione delle norme tecniche ai seguenti indirizzi:
- Piattaforma di navigazione online ISO: disponibile su https://www.iso.org/obp
- IEC Electropedia: disponibile all'indirizzo http://www.electropedia.org/
[panel]MANUALE DI ISTRUZIONI – parte delle istruzioni per l’uso fornite da un Fabbricante di macchine all’utilizzatore che contiene istruzioni ed avvertimenti per l’uso della macchina durante tutte le fasi del suo ciclo di vita.
Nota 1: il manuale di istruzioni è una parte delle informazioni per l’uso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla ISO 12100:2010, 6.4
INTEGRATORE – colui che progetta, fornisce, produce o assembla un sistema di produzione integrato ed è incaricato di stabilire la strategia per la sicurezza, comprese le misure di protezione, le interfacce di controllo e le interconnessioni nel sistema di comando.
Nota 1: l’integratore può essere un Fabbricante, un assemblatore, una società di ingegneria o l’utilizzatore.
MISURA PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO – azioni o misure per l’eliminazione del pericolo o la riduzione del rischio
Nota 1: la frase “misura per la riduzione del rischio” usata in questo documento corrisponde alla frase “misure di protezione” usata nella ISO 12100.
Esempio: misure di protezione integrate nella progettazione, dispositivi di protezione, dispositivi di protezione personale, informazioni per l’uso e l’installazione, organizzazione del lavoro, addestramento, uso di attrezzature, supervisione.
UTENTE VULNERABILE – utente a maggior rischio di danno da prodotti o sistemi, a causa dell’età, del livello di alfabetizzazione, delle condizioni o limitazioni fisiche o mentali, o impossibilitato ad accedere alle informazioni sulla sicurezza del prodotto.[/panel]
____
Elementi base del manuale di istruzioni
Le seguenti informazioni devono essere incluse nel manuale di istruzioni, a seconda dei casi:
a) frontespizio;
- data di rilascio, versione della pubblicazione del manuale di istruzioni;
- designazione della macchina (modello e / o tipo);
- informazioni sufficienti per identificare le macchine alle quali si applica il manuale (ad es. Identificazione) numero, numero (i) di serie, periodo di riferimento);
b) indice;
c) introduzione/scopo di questo manuale di istruzioni;
d) come leggere e utilizzare il manuale di istruzioni;
e) nome del fabbricante e dettagli per contattarlo (indirizzo postale, numeri di telefono, indirizzo e-mail, sito web);
f) tipo di manuale di istruzioni (ad esempio, funzionamento, manutenzione, software di controllo, guida per l'utente);
g) data di fabbricazione;
h) contrassegni al fine di indicare la conformità con i requisiti obbligatori/legali;
i) elenco delle abbreviazioni utilizzate;
j) simboli e segni, quali strumenti di evidenziazione del testo.
Se un manuale di istruzioni è composto da più di una parte, a ciascuna parte viene assegnata una propria pagina dal titolo definito sopra. L'identificazione di queste informazioni deve essere in un posto prominente.
Se un manuale di istruzioni è costituito da più di una parte, ciascuna parte deve essere identificata in relazione a le altre parti (ad esempio, parte 2 di 5 parti). Devono essere inclusi i seguenti argomenti, a seconda dei casi:
- gruppi di destinatari;
- capacità/abilità richieste dai gruppi
- guida per il lettore/convenzioni sulla marcatura/struttura del manuale di istruzioni.
____
Raccomandazioni per la scrittura delle istruzioni (Allegato C)
Questo allegato fornisce raccomandazioni ed esempi per:
- istruzioni (vedi Tabella 4.1);
- frasi (vedi Tabella 4.2);
- parole (vedi Tabella 4.3);
- verbi (vedi Tabella 4.4); e
- scrittura (vedi Tabella 4.5).
Tabella 4.1 – Istruzioni
...
segue in allegato
Fonti
ISO 20607:2019
(!) Traduzione non ufficiale IT (Licensed Certifico ISO - EN)
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]UNI EN ISO 20607:2019 | Manuale di istruzioni
ISO 20607:2019 Safety of machinery Instruction handbook
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
Focus Direttiva macchine - Il Manuale di Istruzioni
EN ISO 12100 Valutazione del Rischio | File CEM
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO 20607 Principi di redazione del Manuale di Istruzioni Rev. 00 2019 IT.pdf Certifico Srl - Rev. 00 2019 |
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RAPEX Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 27 del 05/07/2019 N. 1 A12/0991/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Decorazione natalizia
Il prodotto, di marca Self Import Agencies, modello ACK-000020/261035, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 60598 ed EN 61558.
L'isolamento elettrico e le distanze tra il circuito primario primario e quello secondario non sono sufficienti.
L'utente potrebbe toccare parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.
Direttiva 2014/35/UE
Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 27 del 05_07_2019 N. 1 A12_0991_19 Finlandia.pdf Decorazione Natalizia |
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RAPEX Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 26 del 28/06/2019 N. 5 A12/0945/19 Germania
Approfondimento tecnico: Braccialetto
Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposoto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il braccialetto rilascia una quantità eccessiva di nichel (valore misurato: 2,56 μg/cm²/settimana).
Il nichel può causare reazioni allergiche se presente in articoli che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle.
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
27. Nickel
1. Non è consentito l’uso:
a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);
b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;
c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.
2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.
3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.
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RAPEX Report 26 del 28_06_2019 N. 5 A12_0945_19 Germania.pdf Braccialetto |
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Regolamento (UE) 2019/1020
Regolamento (UE) 2019/1020 / Testo consolidato 25.03.2024
Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.
GU L 169/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
[box-warning]Adeguamento IT regolamento (UE) 2019/1020
Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157 / Vigilanza del mercato IT
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (GU n.248 del 22.10.2022) [/box-warning]
...
Articolo 1 Oggetto
1. L'obiettivo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'articolo 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, della sicurezza pubblica nonché di qualsivoglia altro interesse pubblico protetto da tale normativa,
2. Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure per gli operatori economici con riguardo ai prodotti oggetto di talune normative di armonizzazione dell'Unione e istituisce un quadro di riferimento per la cooperazione con gli operatori economici.
3. Il presente regolamento fornisce altresì un quadro per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I («normativa di armonizzazione dell'Unione»), se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.
2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
3. L'applicazione del presente regolamento non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare misure più specifiche, come previsto nella direttiva 2001/95/CE.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli articoli 12, 13, 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE.
[...]
Art. 38 Modifiche della direttiva 2004/42/CE
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono soppressi.
Articolo 39 Modifiche del regolamento (CE) n. 765/2008
1. Il regolamento (CE) n. 765/2008 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93»;
2) all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;
3) all'articolo 2, i punti 1, 2, 14, 15, 17, 18 e 19 sono abrogati:
4) il capo III, che contiene gli articoli da 15 a 29, è abrogato;
5) l'articolo 32, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) l'elaborazione e l'aggiornamento dei contributi agli orientamenti nei settori dell'accreditamento, della notifica alla Commissione degli organismi di valutazione della conformità e della valutazione della conformità»;
b) le lettere d) ed e) sono abrogate;
c) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) l'esecuzione di attività preliminari o accessorie in relazione all'attuazione della valutazione della conformità, della metrologia, e delle attività di accreditamento legate all'applicazione della legislazione comunitaria, quali studi, programmi, valutazioni, orientamenti, analisi comparative, visite congiunte reciproche, lavori di ricerca, sviluppo e gestione di banche dati, attività di formazione, attività di laboratorio, prove di competenza, prove di idoneità, prove interlaboratorio e attività di valutazione della conformità;
g) attività svolte nell'ambito di programmi di assistenza tecnica, cooperazione con paesi terzi e promozione e miglioramento delle politiche e dei sistemi europei di valutazione della conformità, e accreditamento tra le parti interessate nella Comunità e a livello internazionale.».
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate del regolamento (CE) n. 765/2008 si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 40 Modifiche del regolamento (UE) n. 305/2011
L'articolo 56, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 305/2011, è sostituito dal seguente:
«1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno sufficienti motivi per ritenere che un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea non raggiunge la prestazione dichiarata e presenta un rischio per il rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione contemplate dal presente regolamento, esse effettuano una valutazione del prodotto interessato che copre i rispettivi requisiti stabiliti dal presente regolamento. Gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.».
Articolo 41 Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato II che impongono obblighi agli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione delle sanzioni conformemente al diritto nazionale.
2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione, entro il 16 ottobre 2021 e provvedono a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 44 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2021. Tuttavia, gli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 36 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
______
Modificato da:
- M1 Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 (GU L 191 del 28.7.2023)
- M2 Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 (GU L 1252 del 3.5.2024)
Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 111 del 31.3.2021, pag. 35 (2019/1020)
- C2 Rettifica, GU L 440 del 9.12.2021, pag. 11 (2019/1020)
- C3 Rettifica, GU L 90589 dell’1.10.2024, pag. 1 (2024/1252)
...
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157
Regolamento (CE) N. 765/2008
Direttiva COV
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Direttiva Macchine | Consultazione pubblica fino al 30.08.2019
Direttiva Macchine | Consultazione pubblica
EU, 07.06.2019
Nell’ambito dell’attività di valutazione di una possibile revisione della Direttiva Macchine, la Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica alla quale è possibile rispondere al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989/public-consultation_en
La Consultazione sarà accessibile fino al 30 Agosto.
Le risposte saranno analizzate nell’ambito della realizzazione dello studio di impact assesment che la Commissione Europea ha affidato al consulente esterno VVA.
Fonte: EU
...
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf
Valutazione dei rischi EN ISO 12100: Esempio operativo
Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN[/box-note]
Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA
Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA nel caso di Brexit no-deal.
La nuova marcatura UKCA (UK Conformity Assessed), sostituirà la marcatura CE senza intese commerciali al 31 Ottobre 2019 (Brexit no-deal).
La nuova marcatura UKCA, che sostituirà la marcatura CE per le macchine nel Regno Unito, è in approvazione parlamentare, e sarà valida se il Regno Unito lascerà l'UE senza accordi commerciali con UE.
Sostituirà anche la marcatura CE in altre aree, come beni elettrici e giocattoli. La nuova marcatura UKCA sarà richiesta sulle macchine immesse sul mercato nel Regno Unito, sia che siano fabbricate nel Regno Unito o importate nel Regno Unito dall'UE o altrove.
Le regole relative alla marcatura UKCA rispecchiano quelle che si applicano alla marcatura CE. Se attualmente si basano esclusivamente Dichiarazione di conformità per la marcatura CE delle macchine, sarà possibile utilizzare la marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) basata sun una Dichiarazione di conformità simile. Simili potrebbero essere le procedure di Valutazione della Conformità, eventuali ON dovranno essere individuati in UK.
L'Unione ha concesso a Londra una nuova proroga della Brexit, i cui termini sono stati rimandati al 31 ottobre 2019. Il governo del Regno Unito ha affermato che le merci potranno ancora essere vendute nel Regno Unito se sono state fatte e valutate in base ai requisiti normativi dell'UE e successivamente marcate CE per un periodo di tempo transitorio con il governo che si consulterà con l'industria e fornirà un preavviso prima di terminare questo periodo.
Si noti che la marcatura UKCA non sarà riconosciuta nel mercato dell'UE; le macchine immesse sul mercato nell'UE continueranno a richiedere la marcatura CE.
Notizia seguita
Decisione di esecuzione (UE) 2019/939
Decisione di esecuzione (UE) 2019/939
della Commissione del 6 giugno 2019 che designa gli organismi di rilascio incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli identificativi unici del dispositivo (UDI) nel settore dei dispositivi medici
GU L 149/73 del 07.06.2019
Entrata in vigore: 27.06.2019
[box-note]La designazione degli organismi di rilascio elencati nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/939 è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2024 fino al 27 giugno 2029 dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/2120[/box-note]
______
Articolo 1 Designazione degli organismi di rilascio
Gli organismi di rilascio elencati nell'allegato della presente decisione sono designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746.
Articolo 2 Condizioni di designazione
1. Le designazioni effettuate a norma dell'articolo 1 sono valide per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 giugno 2019. Trascorso tale periodo, ciascuna designazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni se l'organismo di rilascio continua a soddisfare i criteri e le condizioni di designazione.
2. La Commissione può sospendere o revocare la designazione di un organismo di rilascio a norma dell'articolo 1 in qualsiasi momento se constata che l'organismo non soddisfa più i criteri di designazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/745 o all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/746.
ALLEGATO
Elenco degli organismi di rilascio designati quali organismi incaricati di gestire un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/745 e un sistema di attribuzione degli UDI a norma del regolamento (UE) 2017/746
a) GS1 AISBL
b) Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
c) ICCBBA
d) Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH
...
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)[/box-note]
Decreto 15 aprile 2019
Decreto 15 aprile 2019
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE, 2018/737/UE e 2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)
Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
...
Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«6 a) |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 a)-I |
Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
b) la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:
«6 b) |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11; |
6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 |
6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10». |
a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:
«6 c) |
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«7 a) |
Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
c) la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:
«7 c)-I |
Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024». |
d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:
«24 |
Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare |
Scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:
«34 |
Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet |
Applicabile a tutte le categorie, scade il: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro; 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11». |
b) dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:
«41-bis |
Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri; oppure con cilindrata totale del motore ≤ 15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo. |
Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.
...
Collegati:
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Decreto Legislativo n. 27 del 4 Marzo 2014[/box-note]
RAPEX Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 21 del 24/05/2019 N. 1 A12/0795/19 Regno unito
Approfondimento tecnico: Salvagente
Il prodotto, di marca “Summer Sea”, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La valvola di plastica contiene ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato: 16,2% in peso).
Questo ftalato può danneggiare la salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n . 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
51. ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | Dibutilftalato (DBP) | Benzilbutilftalato (BBP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 21 del 24_05_2019 N. 1 A12_0795_19 Regno Unito.pdf Salvagente |
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Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE
Concimi: in arrivo nuovo regolamento che prevede la marcatura CE
Update 01.08.2019
[box-warning]Pubblicato nella GU L del 25.06.2019 il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
GU L 170/1 del 25.06.2019
Entrata in vigore: 15.07.2019
Applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022.
Tuttavia:
a) l’articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019; e
b) gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.[/box-warning]
...
Consiglio dell'UE | Comunicato stampa | 21.5.2019
L'UE adotta nuove norme per l'immissione di prodotti fertilizzanti sul mercato dell'UE. Il Consiglio ha adottato oggi un regolamento che armonizza i requisiti nell'UE per i concimi prodotti da fosfati minerali e da materie prime organiche o secondarie, aprendo nuove possibilità per la loro produzione e commercializzazione su vasta scala. Il regolamento fissa dei limiti armonizzati per una serie di contaminanti presenti nei concimi minerali, come ad esempio il cadmio.
Niculae BĂDĂLĂU, ministro rumeno dell'economia: "Le nuove norme garantiranno che soltanto i concimi che soddisfano rigorosi requisiti e standard in materia di qualità e sicurezza, uniformi in tutta l'UE, possano essere venduti liberamente nel suo territorio. I contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti fosfatici, quali il cadmio, possono potenzialmente presentare un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente e per tale motivo le nuove norme ne limitano il tenore. Le nuove norme promuoveranno la produzione e l'utilizzo dei concimi fosfatici a basso tenore di cadmio e dei concimi biologici e offriranno una maggiore scelta agli agricoltori orientati a un'agricoltura più rispettosa dell'ambiente."
Secondo il regolamento, i prodotti fertilizzanti dell'UE che recano la "marcatura CE" dovranno soddisfare determinati requisiti per beneficiare della libera circolazione nel mercato interno dell'UE. Questi riguarderanno, tra l'altro, i limiti massimi obbligatori di contaminanti, l'utilizzo di categorie definite di materiali costituenti e gli obblighi di etichettatura.
I fabbricanti di concimi che non recano la marcatura CE avranno ancora la possibilità di immetterli sul mercato a livello nazionale.
Il nuovo regolamento, che sostituisce il precedente regolamento relativo ai concimi del 2003, comprende tutti i tipi di concimi (minerali, organici, ammendanti, substrati di coltivazione, ecc.).
Prossime tappe
Il regolamento deve ancora essere firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e inizierà ad applicarsi tre anni dopo l'entrata in vigore.
Informazioni generali
La Commissione ha presentato la sua proposta nel marzo 2016 nel quadro del piano d'azione dell'UE sull'economia circolare. Uno dei suoi principali obiettivi è di incoraggiare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, conformemente al modello di economia circolare, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture.
[panel]REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
...
Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti fertilizzanti dell'UE.
Il presente regolamento non si applica:
a) ai sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che sono soggetti alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato;
b) ai prodotti fitosanitari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
...
Articolo 6 Obblighi dei fabbricanti
1. Al momento dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati formulati e fabbricati conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II.
2. Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 15.
Qualora la conformità di un prodotto fertilizzante dell'UE alle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di cinque anni a decorrere dall'immissione sul mercato del prodotto fertilizzante dell'UE contemplato dai suddetti documenti.
...
ALLEGATO I Categorie funzionali del prodotto ("PFC") per i prodotti fertilizzanti dell'UE
...
ALLEGATO II Categorie di materiali costituenti (CMC)
...
CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo
CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante
CMC 3: Compost
CMC 4: Digestato di colture fresche
CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche
CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare
...
ALLEGATO III Prescrizioni di etichettatura
ALLEGATO IV Procedure di valutazione della conformità
ALLEGATO V Dichiarazione UE di conformità (n. XXX)[/panel]
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003[/box-note]
RAPEX Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 20 del 17/05/2019 N. 1 A12/0743/19 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Sifone per panna montata
Il prodotto, di marca “BANQUET for your home”, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.
Il materiale della testa a forma di frusta non è abbastanza resistente.
Di conseguenza, una volta che il prodotto viene riempito di gas, la testa potrebbe rompersi causando delle lesioni agli utilizzatori.
Direttiva 2014/68/UE
Allegato I
Requisiti Essenziali Di Sicurezza
2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata
2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all’uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:
- pressione interna/esterna,
- temperatura ambiente e di esercizio,
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove,
- sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti,
- forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni ecc.,
- corrosione ed erosione, fatica ecc.,
- decomposizione dei fluidi instabili.
È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 20 del 17_05_2019 N. 1 A12_0743_19 Repubblica Ceca.pdf Sifone per panna montata |
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RAPEX Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 18 del 03/05/2019 N. 20 A12/0689/19 Finlandia
Approfondimento tecnico: Casco robot giocattolo
Il prodotto, di marca Transformers, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il livello di pressione sonora del casco è troppo elevato e potrebbe causare danni all’udito.
In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:
- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.
Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.
I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.
Categoria di esposizione 1
− giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
− giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
− giocattoli che usano cuffie o auricolari;
− altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.
Categoria di esposizione 2
- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.
Categoria di esposizione 3
- giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 18 del 03_05_2019 N. 20 A12_0689_19 Finlandia.pdf Casco robot giocattolo |
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/690
Decisione di esecuzione (UE) 2019/690
Decisione di esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione del 30 aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato
[notificata con il numero C(2019) 3118]
GU L 116/78 del 03.05.2019
______
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
[panel](1) La Svezia ha adottato una misura che vieta l'immissione sul mercato delle turbine eoliche del modello SWT-2.3-101 e ne ordina il ritiro se già commercializzate, dato che tale modello non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. A norma del punto 1.3.8.1, relativo agli elementi mobili di trasmissione, i ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere fissati conformemente al punto 1.4.2.1. Al punto 1.4.2.1 è specificato che il fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura o il loro smontaggio. A tale riguardo, la Svezia ha reso noto che il riparo fisso di protezione dalle parti mobili del rotore del modello SWT-2.3.-101 può essere aperto senza l'ausilio di un utensile separato, il che costituisce un'inosservanza dei requisiti di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1.
(2) Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3.-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.
(3) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.
(4) La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
(5) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,[/panel]
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
[panel]Le misure adottate dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato e ordinare il ritiro dal mercato delle turbine eoliche dei modelli SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113, fabbricati dalla Siemens Gamesa Renewable Energy AB, sono giustificate.[/panel]
_______
Collegati:
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 | 03.05.2019
Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017)
GU L L 117/9 del 03.05.2019
_____
[panel]Pagina 25, articolo 10, paragrafo 15:
anziché: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 30, paragrafo 1.»
leggasi: «15. Se i dispositivi di un fabbricante sono stati progettati o fabbricati da un'altra persona fisica o giuridica, i dati relativi all'identità di tale persona figurano tra le informazioni da presentare conformemente all'articolo 29, paragrafo 4.».
Pagina 66, articolo 74, paragrafo 1:
anziché: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76, 77 e dell'articolo 80, paragrafo 5, nonché le pertinenti disposizioni …»
leggasi: «… dell'articolo 62, paragrafo 4, lettere da b) a k) e m), degli articoli 75, 76 e 77 e dell'articolo 80, paragrafi 5 e 6, nonché le pertinenti disposizioni …».
Pagina 69, articolo 78, paragrafo 14:
anziché: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 27 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. Dopo il 27 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.»
leggasi: «14. La procedura di cui al presente articolo deve, entro il 25 maggio 2027, essere applicata solo dagli Stati membri nei quali dev'essere condotta l'indagine clinica, che hanno accettato di applicarla. A decorrere dal 26 maggio 2027, tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale procedura.».
Pagina 90, articolo 120, paragrafo 10:
anziché: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettere f) e g), e sono stati …»
leggasi: «I dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera g), e sono stati …».
Pagina 132, allegato VII, sezione 4.5.2, lettera a), quarto trattino:
anziché: «… Tale piano garantisce che tutti i dispositivi contemplati dal certificato siano sottoposti a campionamento durante …»
leggasi: «… Tale piano garantisce che l'intera gamma dei dispositivi contemplati dal certificato sia sottoposta a campionamento durante …».
Pagina 140, allegato VIII, sezione 3.2:
anziché: «… Gli accessori per un dispositivo medico e per i prodotti elencati nell'allegato XVI sono classificati separatamente …»
leggasi: «… Gli accessori per un dispositivo medico sono classificati separatamente …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 2.3, terzo comma, prima frase:
anziché: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa, conformemente ai punti da 4.4 a 4.8. Nello scegliere …»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi della classe IIa e IIb, inoltre, la valutazione del sistema di gestione della qualità è accompagnata dalla valutazione della documentazione tecnica per dispositivi selezionati su base rappresentativa come specificato nella sezione 4. Nello scegliere …».
Pagina 148, allegato IX, sezione 3:
anziché: «3. Valutazione della sorveglianza applicabile ai dispositivi delle classi IIa, IIb e III»
leggasi: «3. Valutazione della sorveglianza.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 3.5, primo comma:
anziché: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica di cui ai punti da 4.4 a 4.8 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, secondo comma.»
leggasi: «Nel caso dei dispositivi delle classi IIa e IIb, la valutazione della sorveglianza comprende anche una valutazione della documentazione tecnica come specificato nella sezione 4 per il dispositivo o i dispositivi in questione, sulla base di ulteriori campioni rappresentativi scelti in accordo a criteri documentati dall'organismo notificato conformemente al punto 2.3, terzo comma.».
Pagina 149, allegato IX, sezione 4.3:
anziché: «L'organismo notificato esamina la domanda avvalendosi di personale alle sue dipendenze in possesso di comprovate conoscenze …»
leggasi: «L'organismo notificato valuta la documentazione tecnica avvalendosi di personale in possesso di comprovate conoscenze …».
Pagina 169, allegato XV, capitolo II, sezione 2.5:
anziché: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti indesiderati, controindicazioni e avvertenze;»
leggasi: «2.5. una sintesi dell'analisi dei rischi e dei benefici e della gestione del rischio, comprese le informazioni riguardanti rischi noti o prevedibili, eventuali effetti secondari indesiderati, controindicazioni e avvertenze;».[/panel]
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Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745[/box-note]
Guide to identify non-road mobile machinery and engines
Guide to identify non-road mobile machinery and engines compliant with Reg. (EU) 2016/1628
FEM, April 2019
FEM, together with its partner industry associations CECE, CEMA, EUROMOT, EGMF and EUnited Municipal Equipment developed a joint Guidance document intended to support market surveillance authorities in verifying compliance with the requirements of the Stage V Regulation (EU) 2016/1628.
The document is primarily focused on interpreting the main requirements of Regulation (EU) 2016/1628, to assist authorities in identifying compliant Stage V engines and transition engines, as well as compliant machines equipped with Stage V engines or transition engines. Moreover, the Guide provides details on the documentation required to demonstrate compliance (engine exhaust emissions statement of conformity, type-approval certificate), as well as the obligations of all economic operators involved in the supply chain of engines and machines.
This document reflects the common view of the associations involved in the drafting, with regard to the legal provisions of Regulation (EU) 2016/1628 and its supplementary legislation, and it must not be considered or intended as a legally binding text for any reason whatsoever.
This document is a living document; its content could be modified or updated by the associations involved without prior notification or approval, based on updates of the legislation and/or according to their understanding on the matter.
The associations accept no responsibility for the recommendations, advice, statements and conclusions expressed or implied in this document and give no warranty, representation or assurance with respect to the accuracy or validity of the same.
Only the text of the Regulation and of the relevant supplementing legislation is authentic in law. Accordingly, in case of discrepancies between the content and interpretation of this document and the text of the legislation (Regulation and the relevant supplementing legislation), the legislation shall be applied.
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INTRODUCTION
1. Scope of this guide
1.1 Engines and types of machinery covered by this guide
1.2 Agricultural and forestry tractors
2. What may be placed on the market?
2.1 Stage V engines and machines
2.2 Transition engines
2.3 Machines with transition engines
2.4 Separate shipment
2.5 Second-hand engines or second-hand machines imported in the European Union
2.6 Replacement engines
2.7 Other exempt engines
3. Typical engine applications
4. How to identify compliant Stage V and transition engines
4.1 Stage V engines
4.2 Transition engines
5. How to identify compliant machines
6. Documentation 18
6.1 Engine exhaust emission statement of conformity
6.2 Type-approval certificate
7. Obligations
8. List of market surveillance authorities, approval authorities and technical services
9. Bibliography
10. Contacts
Annex I – Placing on the market of an engine or machine
Annex II – Replacement Engines
Annex III – Exemptions
Annex IV – Transition engines and machines
Annex V – In service fuel
Fonte: FEM
Collegati:
[box-note]Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) 1024/2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2018
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide [/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Guide on market surveillance and NRMM emissions.pdf FEM April 2019 |
7482 kB | 14 |