Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157
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Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157 / Vigilanza del mercato IT
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.
(GU n.248 del 22.10.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/2022
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Art. 1 Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
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Art. 3. Autorità di vigilanza del mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei princìpi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:
a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attivita' di cui all'allegato I del presente decreto;
b) il Ministero della salute, per le attivita' di cui all'allegato II del presente decreto;
c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attivita' di cui all'allegato III del presente decreto;
d) il Ministero dell'interno, per le attivita' di cui all'allegato IV del presente decreto;
e) il Ministero della transizione ecologica, per le attivita' di cui all'allegato V del presente decreto;
f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per le attivita' di cui all'allegato VI del presente decreto;
g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attivita' di cui all'allegato VII del presente decreto;
h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attivita' di cui all'allegato VIII del presente decreto.
2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorita' incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso. 4. I siti internet delle autorita' di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.
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