Slide background
Slide background




Direttiva delegata (UE) 2018/741 | Modifica All. III Direttiva RoHS II

ID 6159 | | Visite: 5971 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/6159

Direttiva 741 2018

Direttiva RoHS II Esenzione piombo come elemento lega rame

Modifica Allegato III Direttiva RoHS II

Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione del 1° marzo 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame

...

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. 

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

_________

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 6 c) è sostituita dalla seguente:

6 c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il:

— 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

— 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

— 21 luglio 2023 per la categoria 8 – dispositivi medico-diagnostici in vitro;

— 21 luglio 2024 per la categoria 9 – strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11

...

GUUE L 123/109 del 18.05.2018

Entrata in vigore: 07 Giugno 2018

Applicazione: 1° Luglio 2019 

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva (UE) 2018 741.pdf)Direttiva delegata (UE) 2018/741
Modifica All. III Direttiva RoHS II
IT369 kB763

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 34

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 134

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto
Ott 29, 2024 160

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 118219

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto