Decisione di esecuzione (UE) 2019/690
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Decisione di esecuzione (UE) 2019/690
Decisione di esecuzione (UE) 2019/690 della Commissione del 30 aprile 2019 relativa a una misura adottata dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta l'immissione sul mercato dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 e ordina il ritiro delle macchine già immesse sul mercato
[notificata con il numero C(2019) 3118]
GU L 116/78 del 03.05.2019
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(2) Per quanto riguarda il modello di turbina eolica SWT-2.3.-113, la Svezia ha adottato la misura in considerazione del fatto che la macchina non era conforme al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. In base al requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.5.14 sul rischio di restare imprigionati in una macchina, la macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto. A tale proposito, la Svezia ha fatto presente che il rilevatore di fumo delle turbine eoliche del modello SWT-3.0-113 non dispone di un segnale di avvertimento per avvisare, in caso di incendio, quanti si trovano all'interno della turbina.
(3) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. La Commissione ha inviato una lettera al fabbricante in data 12 novembre 2018. Nella sua risposta del 30 novembre 2018, il fabbricante ha informato la Commissione di aver preso provvedimenti per rettificare le carenze dei modelli di turbine eoliche SWT-2.3-101 e SWT-3.0-113 ai fini del rispetto della direttiva 2006/42/CE e che tali provvedimenti sono stati completati prima del termine fissato del 31 dicembre 2017.
(4) La spiegazione fornita dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia e la documentazione di cui dispone la Commissione dimostrano che il modello di turbina eolica SWT-2.3-101 non soddisfaceva i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punti 1.3.8.1 e 1.4.2.1. Il modello di turbina eolica SWT-3.0-113, inoltre, non soddisfaceva il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE, allegato I, punto 1.5.14. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.
(5) È pertanto opportuno ritenere giustificata la misura di salvaguardia adottata dalla Svezia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
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