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Convenzione MLPS-INL 2023-2025

ID 18727 | | Visite: 1395 | News Sicurezza

Convenzione MLPS INL 2023 2025

Convenzione MLPS-INL 2023-2025

ID 18727 | 23.01.2023 / In allegato

Pubblicata la Convenzione triennale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per gli esercizi 2023-2025.

(art. 8, comma 4, lett. e) del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300)

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 300/1999, richiamate dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 149/2015 e dall’articolo 9 dello Statuto dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, approvato con d.P.R. n. 109/2016, la presente Convenzione regola, per il periodo 2023 - 2025, i rapporti tra Ministero e Ispettorato e, in particolare:

a) gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, nell'ambito delle attività ad esso demandate finalizzate alla tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera, nonché al contrasto all’accesso indebito a prestazioni sociali sottoposte alla prova dei mezzi, mediante dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di redditi da lavoro;
b) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
c) le strategie per il miglioramento dei servizi;
d) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
e) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

2. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi. 3. La Convenzione è composta dal presente articolato e dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- allegato “A” - Realizzazione delle linee strategiche - Obiettivi rimessi all’Ispettorato;
- allegato “B” - Modalità di verifica dei risultati di gestione;
- allegato “C” - Modalità per assicurare la conoscenza dei fattori gestionali;
- allegato “D” - Verifiche amministrativo contabili.
...

Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300

Art. 8 (L'ordinamento)
...
4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
...
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori
gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
...

segue in allegato

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Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023

ID 18722 | | Visite: 6426 | News Prevenzioni Incendi

Circolare VVF Prot  739 del 19 01 2023

Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 / Aggiornamento modulistica di Prevenzione Incendi (dal 1° Marzo 2023)

ID 18722 | 20.01.2023 / In allegato Circolare e nuovi Moduli aggiornati

Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023

OGGETTO: Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

Modelli aggiornati:
PIN 1-2023 Valutazione Progetto (Istanza di valutazione del progetto)
PIN 2-2023 S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
- PIN 2.2-2023 Cert. REI (Certificazione di resistenza al fuoco)
PIN 3-2023 Rinnovo periodico (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
PIN 4-2023 Deroga (Istanza di deroga)
PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (Istanza di nulla osta di fattibilità)

Vedi tutta la modulistica aggiornata 2023
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L' articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, prevede che, con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, possa essere modificata o integrata la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni di cui allo stesso decreto, per esigenze di aggiornamento. Al riguardo, si trasmette il decreto direttoriale n. 1 del 16.01.2023 recante in allegato la suddetta modulistica oggetto di modifica, da adottarsi obbligatoriamente a far data dall’1 marzo 2023.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di assicurarne, negli ambiti di competenza, la diffusione tra gli organismi e le strutture interessate ai procedimenti in argomento.

Con riferimento al contenuto del decreto, le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.

Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico.
...
segue in allegato

PIN 1.2023 (aggiornamento Sezione Attestazione versamenti - vedasi nuove note 7, 8, 9)

(7 ) Barrare le misure antincendio (S1, S2,…, S10) per cui si è fatto eventuale ricorso alle soluzioni alternative di cui al decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 e s.m.i..
(8) Barrare solo nel caso in cui sia prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV) presso la specifica attività ( Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144);
(9) Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (B/C) individuata sulla base dell’elenco contenuto nell’Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 7-8-2012.
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Art. 3 Istanza di valutazione dei progetti

1. Per le attivita' soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

a) generalita' e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societa', del suo legale rappresentante;
b) specificazione della attivita' soggetta principale e delle eventuali attivita' soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
d) informazioni generali sull'attivita' principale e sulle eventuali attivita' secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:
a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C, al presente decreto.

4. Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a), deve essere a firma di professionista antincendio e conforme a quanto specificato nell'Allegato I, lettera A, al presente decreto, integrata con quanto stabilito nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, ivi compreso il documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

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Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

ID 11362 | | Visite: 130865 | Documenti Riservati Sicurezza

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro radiazioni ionizzanti

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e rif. dosimetria radiazioni ionizzanti / Rev. 1.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11362 | 06.01.2023 - Documento completo allegato

Il Documento analizza il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM) per le parti inerenti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, con la loro classificazione, la classificazione degli ambienti di lavoro e con riferimenti normativi della sorveglianza dosimetrica. Documenti allegati d’interesse.

Update 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Excursus

Art. 133. Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm 2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.

3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

a) 6 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di radioprotezione.

Classificazione lavoratori e ambienti di lavoro e dosimetria radiazioni ionizzanti
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7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.

Zona di lavoro   Area Controllata

8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII (modifica disposta dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203), sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.

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9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.

10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
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TITOLO II DEFINIZIONI

Art. 7. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

79) «lavoratore esposto»: qualunque lavoratore, anche autonomo, che è sottoposto a un’esposizione sul lavoro derivante da pratiche contemplate dal presente decreto e che può ricevere dosi superiori a uno qualsiasi dei limiti di dose fissati per l’esposizione degli individui della popolazione.
...

Art. 146. Limiti di dose

7. I limiti di esposizione per gli individui della popolazione sono stabiliti in:

a) 1 mSv di dose efficace per anno solare;
b) fermo restando il rispetto del limite di dose efficace di cui alla lettera a), sono stabiliti i seguenti limiti di dose equivalente in un anno solare:

1) 15 mSv per il cristallino;
2) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Allegato XXII

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

5. Altre modalità di esposizione.

Esposizioni soggette ad autorizzazione speciale.

5.1 In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze radiologiche e nucleari, lavoratori classificati in categoria A possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di dose per i lavoratori esposti, quando non si possano utilizzare altre tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione speciale da parte delle autorità di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 106;

5.2 Le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 sono inerenti a situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a determinate aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati per il caso specifico dalle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso nonché, comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nell’articolo 146;

5.3 I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni che comportano le esposizioni di cui al paragrafo 5.1 soltanto lavoratori scelti, su base volontaria, tra quelli preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell’età e dello stato di salute;

5.4 Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1:

a) le donne in età fertile, ad eccezione delle attività di volo su veicoli spaziali;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi precedenti, per qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi superiori ai valori dei limiti stabiliti commi 1 e 5 dell’articolo 133;

5.5 Le modalità tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 debbono essere preventivamente valutate ed approvate per iscritto, con apposita relazione, dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione;

5.6 La richiesta alle autorità di vigilanza territorialmente competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 deve essere corredata di:
a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire;
b) motivazione della necessità delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1;
c) relazione dell'esperto di radioprotezione di cui al paragrafo 5.5;
d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni siano state discusse con i lavoratori interessati, i loro rappresentanti, il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione.
d -bis) consenso del lavoratore.

5.7. Alle esposizioni di cui al paragrafo 5.1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 141.
Il superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo di esclusione dall’abituale attività di lavoro del lavoratore o di  trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.

Dosimetri (Strumento di sorveglianza)

Dosimetria

Per dosimetria si intende la misurazione della radiazione rilevante per la valutazione dei rischi da radiazioni. Le misurazioni sono eseguite, per esempio, per mezzo di dosimetri per l’intero corpo o dosimetri per le estremità.

Per le persone professionalmente esposte a radiazioni, l’esposizione a radiazioni deve essere accertata individualmente. In questo caso, si parla di dosimetria individuale. Nella dosimetria individuale si distingue tra dose dovuta ad irradiazione esterna e a irradiazione interna:

Dose dovuta ad irradiazione esterna:
È dovuta ad apparecchi quali gli impianti a raggi X o i tomografi computerizzati, oppure a sorgenti radioattive sigillate e non sigillate. Un dosimetro misura la radiazione riscontrata sulla superficie del corpo.

Dose dovuta ad irradiazione interna:
È possibile che il corpo assorba nuclidi radioattivi per ingestione, inalazione o per via cutanea. In questo caso si parla di incorporazione. La misura dell’attività accumulata nell’organismo si effettua mediante un rivelatore tiroideo o un contatore per l'intero corpo, mentre l’attività escreta dall’organismo è misurata dalle feci e/o dall’urina.

Il dosimetro è uno strumento di misura usato per determinare la dose di radiazione. Nel caso della dosimetria individuale, viene portato sul corpo.
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Istruzione d uso dosimetro
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Riferimenti normativi sulla sorveglianza dosimetrica

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Art. 109. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all’articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive competenze:

a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’articolo 132 concernente il lavoratore stesso.

7. Per gli obblighi previsti al comma 6, con esclusione di quelli previsti alla lettera e), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell’articolo 125, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti si avvalgono degli esperti di radioprotezione e, per gli aspetti sanitari, dei medici autorizzati. Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi adempiono alle disposizioni di cui alle lettere c) ed e), e forniscono i dispositivi di prote- zione eventualmente necessari di cui alla lettera d).

8. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all’esperto di radioprotezione e al medico autorizzato la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.

9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’art. 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 126, comma 2.

Art. 112. Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni

...

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
0.0 17.08.2020 -- Certifico Srl

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Decreto Ministeriale n. 178 del 18/10/2022

ID 18692 | | Visite: 1518 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n 178 del 18 10 2022

Decreto Ministeriale n.178 del 18/10/2022

ID 18692 | 18.01.2023

Decreto Ministeriale n.178 del 18/10/2022 Nomina componenti Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro designati dal Ministero dello Sviluppo Economico

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Articolo unico

1. Il dr. Mario Tommasino è nominato rappresentante effettivo del Ministero dello sviluppo economico in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sostituzione della dr.ssa Antonella d’Alessandro.

2. La dr.ssa Maria Elena Greco è nominata rappresentante supplente del Ministero dello sviluppo economico in seno alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in sostituzione dell’ing. Paolo Marinaro.

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Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

ID 18695 | | Visite: 1729 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro

ID 18695 | 18.01.2023 / In allegato documento INAIL 2022

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l’Inail - Dr Campania e il LEAS dell’Università Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli. Il presente rappresenta il secondo e si riferisce alla tematica “valutare il rischio architettonico negli ambienti di lavoro”.

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Indice

1. Sicurezza e ambiente costruito

2 . Il rischio architettonico
2.1 La sicurezza d’utenza in edilizia
2.2. Il benessere e le condizioni di rischio
2.3 Osservare l’interazione uomo-ambiente costruito per individuare i fattori di rischio

3. Il protocollo per la valutazione del rischio architettonico
3.1 Protocollo di rilevazione del rischio architettonico alla scala dell’edificio
3.2. Protocollo di rilevazione del rischio architettonico alla scala degli elementi tecnici e ambientali

Bibliografia

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Fonte: INAIL

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36° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 18673 | | Visite: 2188 | Decreti Sicurezza lavoro

36° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 5 del 16 Gennaio 2023

ID 18673 | 17.01.2023

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 5 del 16 Gennaio 2023

Con il Decreto Direttoriale n. 5 del 16 Gennaio 2023, è stato adottato il trentaseiesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:

Articolo 1 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 2 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 3 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Obblighi dei soggetti abilitati) 

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Prevenzioni incendi per attività di ufficio

ID 18146 | | Visite: 4591 | Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi attivi  d ufficio

Prevenzioni incendi per attività di ufficio - INAIL 2022

ID 18146 | 22.11.2022 / In allegato Pubblicazione INAIL 2022

Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.

...

Attività uffici - la normativa applicabile

Per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti (1), è (ancora (2)) possibile seguire due strade, alternative fra loro:

- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).

Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.

A valle di quanto illustrato finora, appare evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

- costi di progettazione;
- costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.

L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
_______
(1) Per affollamenti minori il d.m. 22 febbraio non è applicabile, occorrerà applicare il d.m. 10 marzo 1998, fino a quando non sarà abrogato e sostituito dal d.m. 3 settembre 2021 (il 28 ottobre 2022).
(2) Come detto, per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”

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Indice
Introduzione
Obiettivi
Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi
Attività uffici - la normativa applicabile
Il d.m. 22 febbraio 2006 16
La Regola Tecnica Verticale V.4
Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici
Descrizione
Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi
Progettazione antincendio con il d.m. 22 febbraio 2006
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
Ubicazione
Generalità
Accesso all’area
Separazioni - comunicazioni
Caratteristiche costruttive
Resistenza al fuoco
Reazione al fuoco
Compartimentazione
Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
Affollamento
Capacità di deflusso
Sistema di vie di uscita
Numero delle uscite
Larghezza delle vie di uscita
Lunghezza delle vie di uscita
Porte
Scale
Impianti di sollevamento
Aerazione
Attività accessorie
Locali per riunioni e trattenimenti
Archivi e depositi
Autorimesse
Servizi tecnologici
Impianti di condizionamento e ventilazione
Impianti elettrici
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Impianti di estinzione incendi
Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Generalità
Sistema di allarme
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale
Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi
Riferimenti normativi
Classificazione degli uffici
La metodologia generale
Scopo della progettazione
Obiettivi di sicurezza
Valutazione del rischio d’incendio per l’attività
Attribuzione dei profili di rischio
Strategia antincendio per la mitigazione del rischio
Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio
Individuazione delle soluzioni progettuali
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Progettazione dei compartimenti antincendio
Realizzazione dei compartimenti antincendio
Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
Ubicazione
Comunicazioni tra attività
Esodo
Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
Requisiti antincendio minimi per l’esodo
La progettazione del sistema d’esodo
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo
Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5
Soluzione alternativa
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
Controllo dell’incendio
Estintori d’incendio
Rete idranti
Rivelazione ed allarme
Controllo fumi e calore
Operatività antincendio
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)
Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3)
Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4)
Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.9)
Sezione V - Regole tecniche verticali
Cap. V.1 Aree a rischio specifico
Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Cap. V.3 Vani degli ascensori
Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Confronto tra gli esiti delle due progettazioni
Considerazioni a commento
Bibliografia
Fonti immagini

Fonte: INAIL

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Allegato riservato Prevenzioni incendi per attività di ufficio.pdf
INAIL 2022
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Leadership aziendale salute e sicurezza lavoro - Guida pratica / Autovalutazione

ID 18631 | | Visite: 1790 | Documenti Sicurezza Enti

Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza lavoro

Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro / Guida pratica - Autovalutazione

ID 18631 | 12.01.2023 / In  allegato

- Guida pratica
- Autovalutazione della leadership in materia di SSL

Luoghi di lavoro sicuri e salubri aiutano le imprese e le organizzazioni ad avere successo e prosperare e avvantaggiano anche la società in generale. Questa guida fornisce ai leader aziendali informazioni pratiche su come migliorare la sicurezza e la salute attraverso una leadership efficace, il coinvolgimento dei lavoratori e valutazioni e revisioni continue, rendendo le aziende e le organizzazioni sicure e sane per tutti. 

Un controllo diagnostico dà un'idea del livello di prevenzione in azienda e fornisce spunti di miglioramento.

La presente guida pratica - Leadership aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - è destinata al management che desidera dare prova di leadership in questo ambito. Sottolinea l’esigenza di migliorare la salute e la sicurezza e il ruolo che devono svolgere se vogliono essere all’avanguardia.
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Fonte: EU-OSHA

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Trabattelli - Quaderno Tecnico INAIL 2022

ID 18628 | | Visite: 2955 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Trabattelli   Quaderno tecnico 2022

Trabattelli - Quaderno Tecnico cantieri temporanei o mobili / INAIL 2022

ID 18628 | 12.01.2023 / In allegato Quaderno tecnico

Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

I trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando:

- Le dimensioni dell’impalcato,
- L’altezza massima in base alla presenza o all’assenza di vento,
- La classe di carico,
- Il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale,
- I carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo,
- Le condizioni del terreno,
- L’uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre,
- La necessità degli ancoraggi.

Nelle immagini il lavoratore indossa sempre i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, in generale necessari nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio del trabattello.

Questo non è necessario se il trabattello è conforme alla UNI EN 1004-1:2021 o alla UNI 11764:2019.

Le due norme infatti richiedono che il trabattello debba poter essere montato, trasformato e smontato senza la necessità di utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. La dotazione di una protezione laterale in tutte le fasi, assolve a tale requisito.

Norme di Buona Tecnica

Le norme UNI di Buona tecnica sono:

UNI EN 1004-1:2021
Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali

UNI EN 1004-2:2021
Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati - Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d'istruzioni

Indice

1. Denominazione

2. Documenti di riferimento

3. Cosa sono

4. Destinazione d’uso

5. Tipologie

6. Classificazione
6.1 Classi di carico
6.2 Classi di utilizzo
6.3 Classi di altezza
6.4 Classi di accesso

7. Designazione e marcatura
7.1 Trabattelli
7.2 Piccoli trabattelli

8. Indicazioni essenziali per il montaggio, la trasformazione, lo smontaggio, l’impiego e lo spostamento
8.1 Montaggio, trasformazione e smontaggio
8.2 Cartello
8.3 Impiego e spostamento

9. Indicazioni essenziali per l’ispezione e la manutenzione

10. FAQ (Frequently asked questions)

Riferimenti nel d.lgs. 81/08

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Fonte: INAIL

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Allegato riservato Trabattelli - Quaderno Tecnico INAIL 2022.pdf
INAIL - 12.01.2023
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Direttiva (CEE) n. 79/640

ID 18637 | | Visite: 1274 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva (CEE) n. 79/640

Direttiva 79/640/CEE della Commissione, del 21 giugno 1979, che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

(GU L 183 del 19.7.1979)

Modifica alla: Direttiva 77/576/CEE

Recepimento

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 524 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta. (GU n.218 del 10.08.1982)

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DPR 8 giugno 1982 n. 524

ID 18635 | | Visite: 2028 | Decreti Sicurezza lavoro

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 524 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta. 

(GU n.218 del 10.08.1982)

Abrogato da: D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 493

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Dati Inail nr. 12/2022 | Andamento infortunistico e tecnopatico nel settore dell’energia

ID 18623 | | Visite: 805 | News Sicurezza

Dati Inail nr  12 2022

Dati Inail nr. 12/2022 | Andamento infortunistico e tecnopatico nel settore dell’energia

ID 18623 | 12.01.2023

Il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dedica un approfondimento a questo comparto cruciale per il sistema economico, da mesi al centro del dibattito pubblico per le ricadute globali legate alla guerra in Ucraina. Le aziende assicurate con l’Istituto nel 2021 erano circa quattromila, per un totale di 117mila addetti.

Il nuovo numero di Dati Inail, periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, dedica un approfondimento al settore dell’energia, essenziale per lo svolgimento di qualsiasi attività economica e da mesi al centro del dibattito internazionale per le conseguenze provocate a livello globale dalla guerra in Ucraina. Nel 2021 le aziende del comparto assicurate con l’Inail erano circa quattromila, per un totale di 117mila addetti, l’84% dei quali occupati nella fornitura dell’elettricità, il 12% in quella del gas e il rimanente 4% in quella del vapore e dell’aria condizionata.

Tra il 2017 e il 2021 denunciati circa cinquemila infortuni. Nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati circa cinquemila infortuni, di cui due terzi nella divisione della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, più di un quarto in quella del gas e i restanti nell’erogazione di vapore e aria condizionata. Trattandosi di un settore che occupa principalmente uomini, oltre l’80% delle denunce riguarda il genere maschile, mentre le professioni più coinvolte, con oltre un terzo dei casi (1.710), sono quelle degli elettricisti (installatori, manutentori di impianti e riparatori di linee elettriche, di distribuzione, tiralinee), dei tecnici addetti alla distribuzione sia dell’energia elettrica che del gas e dei tecnici addetti alla produzione di energia termica ed elettrica. I casi mortali denunciati tra il 2017 e il 2021 sono stati 18 (14 nella sola divisione della fornitura di energia elettrica), di cui 10 hanno riguardato i lavoratori di età compresa tra i 49 e i 59 anni e cinque quelli tra i 60 e i 65 anni.

Le cause e le conseguenze più frequenti. Le cause di infortunio sono molteplici, come impianti e installazioni che non presentano una sufficiente protezione da folgorazione, cavi sotto tensione non isolati o non adeguatamente segnalati, il non rispetto della distanza di sicurezza dai sistemi sotto tensione o il cattivo stato di macchinari e impianti. Dei 2.739 casi avvenuti in occasione di lavoro e accertati positivamente, un terzo ha causato delle lussazioni, un quarto delle contusioni e circa un sesto delle fratture. Per la peculiarità delle attività svolte, gli organi maggiormente colpiti da lesioni sono la mano (500 casi), la colonna vertebrale (344) e le estremità degli arti inferiori: ginocchio (284) e caviglia (278).

Le denunce di malattia professionale in calo del 12,7% nel quinquennio. Per quanto riguarda le malattie professionali, nell’arco dello stesso quinquennio l’Inail ha protocollato complessivamente 558 denunce registrando una diminuzione del 12,7%, dai 118 casi del 2017 a 103 casi del 2021, con un picco al ribasso di 95 casi nel 2020, dovuto alla chiusura di molte attività commerciali e industriali durante la pandemia da Sars-CoV-2. La maggior parte delle denunce si concentra nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, con il 79% delle protocollazioni del 2021. Seguono le attività di produzione e distribuzione di gas (20%) e la fornitura di vapore e aria condizionata (1%). Le patologie denunciate con maggiore frequenza sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (46,2% del totale del quinquennio), seguite dai tumori (19,0%), dalle malattie del sistema respiratorio (14,2%) e da quelle dell’orecchio e dell’apofisi (10,6%).

Il focus sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante. Il nuovo numero del periodico statistico dell’Istituto comprende anche un focus dedicato alla normativa che regola il settore degli impianti a rischio di incidente rilevante, tra cui rientrano tra l’altro la maggior parte delle raffinerie come pure i depositi di Gpl o gas naturale con uno stoccaggio superiore a 50 tonnellate, che è l’unico in cui è previsto l’obbligo di legge di adottare un sistema di gestione per la sicurezza. A seguito del tragico incidente di Seveso del luglio 1976, la Comunità europea decise di avviare una politica comune per evitare che potessero ripetersi incidenti dalle conseguenze così devastanti per gli abitanti e per l’ambiente circostante.

Nacque così la direttiva 82/501/CEE (la cosiddetta “Direttiva Seveso I”), seguita nei decenni successivi da altre direttive che hanno introdotto anche il principio della necessità di un approccio gestionale, e non solo basato sulla sicurezza impiantistica, per prevenire gli incidenti rilevanti.

Tra le novità più recenti la norma sulla gestione degli eventi NaTech. Una delle novità più recenti in materia è stata la pubblicazione nel 2021 della norma UNI/TS 11816-1, contenente le linee guida per la gestione di eventi NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters), ossia incidenti industriali causati da disastri naturali, come terremoti, inondazioni, frane ed eventi meteorologici estremi. Al momento è stata pubblicata la prima parte, su requisiti generali e sisma, ma sono già stati avviati i lavori per ulteriori parti relative ai Natech correlati con il cambiamento climatico (alluvioni, fulminazioni, trombe d’aria). Altre due norme importanti sono quelle sugli audit dei sistemi di gestione degli impianti a rischio di incidente rilevante: la UNI 11226-1:2017 Parte 1, sulle linee guida per l’effettuazione degli audit, e la UNI 11226-2:2017 Parte 2, sui requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali che effettuano l’audit di sicurezza.

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Fonte: INAIL

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Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4

ID 18615 | | Visite: 900 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4

ID 18615 | 11.01.2023 / In allegato

Circolare 9 Febbraio 1995 n. 20298/0M4 - Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo, autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname

Viene sistematicamente segnalato, da più parti, a questo Ministero il diffondersi della tendenza, nell’impiego di ponteggi metallici fissi, a sostituire gli elementi di impalcato costituiti da tavole in legname con impalcati costituiti da elementi metallici prefabbricati.

Trattandosi di materia che interessa la sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
A parere dello scrivente e sentito il Comitato speciale permanente per i ponteggi metallici fissi, purché agli impalcati metallici sia richiesta esclusivamente la funzìone di costituire un piano di lavoro a sostegno dei carichi di servizio – e non anche quella strutturale di collegamento tra le stilate contigue, che in ogni caso deve essere realizzato mediante i correnti e le diagonali in pianta previsti dallo schema tipo relativo ai ponteggi con impalcati in legname – è consentita la sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati alle seguenti condizioni:

1) gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato;

2) il disegno esecutivo di cui al comma 1 dell’art. 33 del D.P.R. n. 164/156 – firmato dal responsabile del cantiere ovvero, quando esista obbligo di calcolo, dal progettista, deve prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici prefabbricati;

3) in cantiere deve essere tenuta a disposizione copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’ultimo comma dell’art. 30 dei D.P.R. n. 164/156, sia per gli elementi che costituiscono lo schema tipo di ponteggio sia per gli elementi di impalcato metallico prefabbricati;

4) il responsabile dei cantiere o, quando previsto, il progettista, abbia accertato e annotato nel disegno esecutivo l’osservanza dei seguenti punti:

a) capacità portante dell’elemento di impalcato metallico prefabbricato da identificare attraverso il riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dell’autorizzazione ministeriale nei confronti dei carichi di servizio previsti per il tipo di ponteggio (da costruzione o da manutenzione) da accertarsi mediante esame degli specifici punti previsti dalle due autorizzazioni ministeriali;

b) compatibilità dell’elemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale da valutarsi previo esame delle condizioni di sicurezza quali:
– la compatibilità dimensionale;
– la compatibilità del sistema di aggancio con i traversi;
– la possibilità di montaggio senza interferenze con gli elementi strutturali e con gli impalcati contigui;
– la funzionalità dei sistemi di fermo dell’impalcato ai fini dell’unione con la struttura del ponteggio;
– la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiedi

Le medesime suddette precisazioni sono applicabili all’impiego della fascia fermapiedi metallica in luogo della fascia fermapiedi in legname.

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Nota DCPREV prot. n. 17223 del 20 Dicembre 2013

ID 18610 | | Visite: 1060 | Prevenzione Incendi

Nota DCPREV prot. n. 17223 del 20 Dicembre 2013

ID 18610 | 11.01.2023 / in allegato

D.M. 1 febbraio 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili. Applicabilità dei criteri per la concessione di deroga in via generale per la SCIA antincendio cat. A.

È pervenuta … la richiesta di chiarimento circa l'applicabilità dei criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 del D.M. 1 febbraio 1986, di cui alla lettera circolare n. PI563/4108 del 29 agosto 1995, per le autorimesse ricadenti in cat. A dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non soggette all'obbligo di richiesta della preventiva valutazione del progetto.

Al riguardo, in linea con i fondamentali obiettivi di snellimento dei procedimenti e di proporzionalità dell'azione amministrativa, peraltro ispiratori dello stesso Regolamento di semplificazione D.P.R. 151/2011, questa Direzione ritiene che, qualora integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato alla lettera circolare n. P1563/4108 del 29 agosto 1995, i responsabili delle attività ricadenti nel caso di specie possano presentare direttamente la SCIA di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011, corredata dall'asseverazione, a firma di tecnico abilitato e con esplicito riferimento alla citata lettera circolare, attestante la conformità dell’attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi, senza pertanto attivare alcuna procedura di deroga.

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Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.Lgs. 101/2020

ID 11521 | | Visite: 12547 | Documenti Riservati Sicurezza

Radiazioni ionizzanti industrie NORM

Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.lgs 101/2020 / Rev. 2.0 2023 - Agg. Dlgs 203/222

ID 11521 | Rev. 3.0 dell'08.01.2023 / Documento completo allegato

Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, al Titolo XVII, al Capo II del Titolo IV disciplina le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, ovvero le cd Industrie NORM.

Tra gli obblighi previsti per l'esercente di industrie NORM è che i risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche (dell’esperto di radioprotezione) devono essere parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Update Rev. 3.0 dell’08 gennaio 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

L’acronimo NORM sta per Naturally Occurring Radioactive Material

indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.

Le attività NORM sono quindi quelle attività lavorative convenzionali, nelle quali fanno parte del ciclo produttivo materie prime o sottoprodotti o residui che, non per le loro proprietà fissili o fertili ma a seguito di processi industriali, possono avere un contenuto di radioattività naturale elevato, o comunque non trascurabile dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico.

Art. 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 

[…]
107) «pratica»: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione di singole persone alle radiazioni provenienti da una sorgente di radiazioni ed e' gestita come una situazione di esposizione pianificata

Le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa hanno l'obbligo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto - ovvero entro il 27 agosto 2021 o dall'inizio della pratica (vedi proroga al 31 Dicembre 2021 di cui a seguire - ndr), di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti.

Termine del 31 Dicembre 2021 prorogato al 30 Giugno 2022

La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 30 Giugno 2022.

Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
...

Termine del 27 Agosto 2021 prorogato al 31 Dicembre 2021

La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 porta la proroga degli obblighi degli esercenti di registrazione delle pratiche RADON al 31 Dicembre 2021.

Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All’articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica».
...

Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori.

L'articolo 22 prevede che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08.

I settori industriali ai quali si applicano le nuove disposizioni sono più numerosi rispetto a quelli non coinvolti dalla normativa di radioprotezione in precedenza, ad esempio i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda.

Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedere Tabella II-1), si considerano le attività che comportano:

a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;

b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono:

- i livelli di esenzione,
- i livelli di allontanamento e
- il limite di dose.

L’esercente di tali pratiche provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti.

Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale.

Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi esente dagli obblighi di notifica ed uscire dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.

In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 20 Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:
a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

[...]
Art. 22. Obblighi dell’esercente
1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
2. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 29, nel caso in cui i risultati delle misurazioni non siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente provvede alla ripetizione delle misure con cadenza triennale e comunque nel caso di significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche delle materie in ingresso. L’esercente conserva i risultati delle misurazioni per un periodo di sei anni.
3. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’allegato II, l’esercente, entro sei mesi dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6, provvede alla valutazione delle dosi efficaci ai lavoratori e all’individuo rappresentativo derivanti dalla pratica.
Nel caso in cui dalle valutazioni di dose efficace non risultino superati i livelli di esenzione di cui all’allegato II per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, l’esercente provvede a ripetere le misure di cui al comma 1 con cadenza triennale e comunque ogni volta che si verificano significative variazioni del ciclo produttivo o delle caratteristiche radiologiche dei materiali in ingresso. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni. L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui  al comma 7 con i risultati delle valutazioni di dose efficace all’ISIN, nonché alle ARPA/APPA, agli organi del  SSN e alla sede dell’INL territorialmente competenti e  conserva la relativa documentazione per un periodo di 6 anni.
4. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, quando dalle valutazioni di dose efficace di cui al comma 3 risulta superato il livello di esenzione di dose efficace per i lavoratori o per l’individuo rappresentativo, l’esercente adempie gli obblighi previsti dall’articolo 24, e gli obblighi di cui al Titolo XI nel caso di superamento della dose efficace per i lavoratori ovvero gli obblighi del Titolo XII nel caso di superamento della dose efficace per l’individuo rappresentativo.

5. Nel caso in cui l’esercente, a seguito di attuazione di misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, dimostri che la dose efficace risulta non superiore al livello di esenzione, lo stesso trasmette ai soggetti di cui all’articolo 24, comma 2, i risultati della nuova valutazione corredata dalla descrizione delle misure correttive adottate ai fini dell’eventuale esenzione della pratica dagli obblighi di cui al comma 4. L’esercente, in tal caso, conserva la relativa documentazione per un periodo di sei anni e attua le previsioni di cui al comma 2.
6. Le misurazioni sono effettuate su un numero rappresentativo di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei residui da organismi servizi di dosimetria ai sensi dell’articolo 155, commi 3 e 4, che rilasciano una relazione tecnica con i risultati delle stesse. Le misurazioni sono effettuate secondo guide tecniche emanate dall’ISIN ai sensi dell’articolo 236 o, in mancanza di queste, secondo norme di buona tecnica nazionali o internazionali. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con cadenza semestrale dai suddetti organismi all’apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 21 secondo le modalità indicate dall’ISIN.
7. Per gli adempimenti previsti dai commi 3, 4 e 5, l’esercente si avvale dell’esperto di radioprotezione che rilascia una relazione tecnica contenente i risultati delle misurazioni delle concentrazioni effettuate, le valutazioni di dose efficace per i lavoratori e per l’individuo rappresentativo, le eventuali azioni di controllo, le misure correttive volte alla riduzione delle dosi efficaci dei lavoratori e della popolazione, le indicazioni di radioprotezione, nonché le eventuali misure da adottare ai fini della sorveglianza fisica della radioprotezione.
8. I risultati delle misurazioni e le relazioni tecniche dell’esperto di radioprotezione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Obblighi esercente Art  22 dlgs  101 2020

Elenco dei settori industriali

Allegato II SEZIONE II: PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE

1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20

L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1.

2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività di cui all’art. 22

1) Non devono essere notificate le pratiche che non comportano il superamento dei valori di attività totali (Bq) per l'esenzione riportati nella tabella II-2. I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento di U-238 o Th-232.

2) I valori della Tabella II-2 del presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq kg-1.

3) Per i fanghi petroliferi si adottano valori di esenzione 5 volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat, Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228.

4) Nel caso in cui i residui siano destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade i livelli di esenzione per detti residui è pari al 50% dei valori riportati nella tabella II-2 a meno che non si dimostri che la dose all’individuo rappresentativo non superi il valore riportato al paragrafo II-3.

5) Nel caso in cui i residui siano destinati all’incenerimento, ai fini dell’esenzione della pratica l’esercente deve comunque dimostrare che sia rispettato il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo di cui al punto 3, anche se i valori di concentrazione di attività dei residui da smaltire risultano inferiori ai valori riportati in Tabella II-2.

6) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui delle attività lavorative di cui all'articolo 29. A tal fine, è necessario verificare la conformità alle disposizioni dell'articolo 29.

7) Il rispetto dei livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività riportati nel presente paragrafo assicura, senza ulteriori valutazioni, il rispetto dei livelli di esenzione per i lavoratori e l’individuo rappresentativo.

3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace

Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:

1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i lavoratori è fissato in 1 milliSv a-1.

2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo è 0,3 milliSv a-1.

4. Criteri, modalità e livelli allontanamento

1) I valori dei livelli di allontanamento sono pari ai valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3).

2) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di esenzione di cui al paragrafo II-2 punti 1), 2), 3). Per tali destini i residui possono essere allontanati per valori di concentrazione di attività superiori se la dose efficace per l’individuo rappresentativo è inferiore al valore riportato nel paragrafo II-3.

3) Nel caso di smaltimento nell’ambiente di residui ed effluenti che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve dimostrare che la dose efficace agli individui della popolazione è inferiore a 0,1 milliSv a-1.

4) In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei materiali oggetto dell’allontanamento, le autorità competenti possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche, valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili, l’allontanamento avvenga nel rispetto dei criteri di esenzione in termini di dose efficace per l’individuo rappresentativo.

...

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Tabella II-2

Radiazioni ionizzanti Industrie NORM Tabella II 2

[...]

Allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM

Per i residui prodotti da industrie NORM è introdotta una classificazione tra esenti (qualora il contenuto radiologico è inferiore ai livelli generali di allontanamento) e non esenti.

I residui esenti sono esclusi dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I residui non esenti devono essere smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 e con e secondo le modalità di cui all’allegato VII.
...

Radioattività naturale nei materiali da costruzione

I materiali da costruzione rappresentano una sorgente di esposizione alle radiazioni ionizzanti per la popolazione tutt’altro che trascurabile. Possiamo distinguere due grandi tipologie: i materiali da costruzione di origine naturale e quelli “di nuova generazione”.

La presenza di radionuclidi naturali (principalmente 238U, 232Th con i loro discendenti e il 40K) dipende, nel caso dei materiali di origine naturale, dalla loro natura geomorfologica (si tratta di rocce estratte localmente ed utilizzate in edilizia, come nel caso di tufo, pozzolana, granito, ecc.), oppure - nel caso di materiali da costruzione di nuova generazione - dalla presenza di residui di attività NORM (ad esempio ceneri di carbone, fosfogesso, ecc.) utilizzati come additivi.

I materiali da costruzione possono quindi determinare una esposizione significativa ai raggi gamma e contribuire alla concentrazione di radon negli ambienti chiusi: l’entità di questa esposizione dipende dalla concentrazione dei nuclidi sopra citati e dalle caratteristiche strutturali, geometriche e di utilizzo dell’ambiente interno considerato. Sono stati elaborati molti modelli (room model), i quali, sulla base dalla concentrazione di attività di 226Ra, 232Th e 40K, delle dimensioni della camera standard, dello spessore delle pareti, della presenza o meno di porte e finestre e del rateo di ventilazione, sono in grado di stimare il contributo fornito dal materiale in oggetto in termini di dose gamma (mSv/y). Il room model che è stato adottato dall’Unione Europea è descritto nella guida tecnica Radiation Protection 112 (RP112). In questa pubblicazione, sulla base del room model utilizzato, è stato introdotto un indice I come strumento di screening per identificare materiali da costruzione che possano ritenersi di interesse dal punto di vista della popolazione.

La Direttiva 59/2013/Euratom recepita in Italia dal D.lgs 101/2020 adotta quanto raccomandato nella guida tecnica RP112 stabilendo la necessità di porre attenzione al controllo dell’esposizione della popolazione all’irraggiamento gamma derivate dai radionuclidi presenti nei materiali da costruzione.

Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano. Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato: i materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II e di seguito riportati.
...

1. Materiali naturali

Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi).
Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:
granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
porfidi;
tufo;
pozzolana;
lava.

2. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

ceneri volanti;
fosfogesso;
scorie di fosforo;
scorie di stagno;
scorie di rame;
fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
residui della produzione di acciaio.

...Segue in allegato 

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 08.01.2023 Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Certifico Srl
2.0 01.03.2022 Proroga termini Art. 22. Legge 25 febbraio 2022 n. 15 Certifico Srl
1.0 26.06.2021 Proroga termini Art. 22. Legge 17 giugno 2021, n. 87 Certifico Srl
0.0 09.09.2020 --- Certifico Srl

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Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS

ID 18574 | | Visite: 1636 | Prevenzione Incendi

Circolare 10 maggio 2019 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS 

Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita - Direttive.

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Linee di indirizzo applicazione SGSSL per l'industria chimica

ID 18714 | | Visite: 2368 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee di indirizzo applicazione SGSSL industria chimica

Linee di indirizzo per l'applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l'industria chimica

ID 18714 | 20.01.2023 / INAIL 2023

Le presenti “Linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per l’industria chimica” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Le Linee di indirizzo vogliono fornire alle imprese, in particolar modo a quelle di piccole e medie dimensioni, un supporto operativo funzionale all’adozione dei sistemi di gestione, finalizzato ad aumentare il livello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le imprese avranno in tal modo la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione secondo lo schema previsto dallo standard UNI ISO 45001:2018 e, grazie al contributo presente nell’appendice A, di adottare un modello organizzativo e gestionale relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel presente documento sono state inoltre introdotte delle sezioni in cui sono state inserite delle buone pratiche da poter adottare nei differenti contesti. Tali suggerimenti vogliono essere di ausilio alle imprese che avendo già un sistema di gestione, possono avere indicazioni, spunti e suggerimenti per migliorare ulteriormente le condizioni di salute e sicurezza.

...

Indice

Premessa

1 Scopo

2 Documenti di riferimento

3 Termini e definizioni

4 L’organizzazione e il contesto
4.1 Necessità e interessi degli stakeholder (parti interessate)
4.2 Il sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro

5 Leadership e partecipazione dei lavoratori
5.1 Leadership e commitment
5.2 Politica
5.3 Ruoli, compiti, responsabilità e autorità
5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

6 Pianificazione
6.1 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e le opportunità
6.2 Valutazione dei rischi e delle opportunità per il sistema di gestione
6.3. Individuazione dei requisiti legali e volontari
6.4 Definizione delle attività conseguenti la valutazione dei rischi e delle opportunità
6.5 Programmi e obiettivi
6.6 Pianificare la valutazione delle prestazioni

7 Supporto
7.1 Risorse
7.2 Competenza
7.3 Consapevolezza
7.3.1 Informazione e comunicazione interna
7.3.2 Comunicazione esterna
7.4 Informazioni documentate
7.4.1 Generalità
7.4.2 Creazione e aggiornamento
7.4.3 Controllo delle informazioni documentate

8. Operatività
8.1 Controllo operativo
8.1.1 Manutenzione
8.1.2 Permessi di lavoro
8.1.3 Gestione di sostanze e prodotti
8.1.4 Gestione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione
8.2 Gestione dei cambiamenti
8.3 Sorveglianza sanitaria
8.4 Gestione dell’approvvigionamento di prodotti e servizi
8.5 Affidamento all’esterno di processi e servizi
8.5.1 Gestione degli appalti per le imprese che svolgono l’attività nei siti
8.6 Emergenze

9. Valutazione delle prestazioni
9.1 Monitoraggio, misurazione e analisi
9.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni cogenti e volontarie
9.3 Audit interni
9.4 Riesame di direzione

10. Misure di miglioramento
10.1 Gestione degli incidenti, non conformità e azioni correttive
10.2 Miglioramento continuo

Appendice A - Dal sistema di gestione salute e sicurezza al Modello d.lgs. 231/01
A.1 Organismo di Vigilanza (OdV)
A.1.1 Flussi informativi verso l’OdV
A.1.2 Composizione e caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
A.2 Sistema sanzionatori

...

Fonte: INAIL

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INAIL 2023
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Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 1367 | 16 gennaio 2023

ID 18711 | | Visite: 897 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 5 del 16 gennaio 2023 n. 1367

Infortunio sul lavoro per il cedimento della piattaforma di scarico merci dell'autocarro. Falsa dichiarazione

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1367 Anno 2023
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: BRANCACCIO MATILDE
Data Udienza: 09/11/2022

Ritenuto in fatto

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione di primo grado con cui A.D. è stato condannato:
- alla pena di 20 giorni di reclusione, in relazione al reato di lesioni colpose da omissione di norme in materia di cautele sul lavoro, ai danni di G.R.N., feritosi per il cedimento della piattaforma di scarico merci dell'autocarro della società CSD, di cui l'imputato era legale rappresentante: la vittima ha riportato una frattura alla clavicola sinistra ed altre lesioni, giudicate guaribili in 25 giorni;
- alla pena di un mese di reclusione in ordine al reato di violenza privata aggravata, perché, al fine di conseguire l'impunità per il reato di lesioni colpose, costringeva G.R.N. ad attestare, all'addetto del Triage ospedaliero dove l'aveva accompagnato dopo l'infortunio, di essersi ferito a seguito di una caduta di un armadio nel proprio domicilio, minacciandolo e imponendogli di togliersi gli abiti da lavoro affinchè potesse essere più credibile la falsa dichiarazione.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi di censura.
2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di lesioni colpose.
La tesi proposta nel ricorso è che dall'istruttoria dibattimentale, riportata in modo impreciso ed omissivo nel provvedimento impugnato, emerge che le cautele antinfortunistiche erano state rispettate nel contesto dell'incidente occorso all'operaio­ persona offesa, poiché le rampe di scarico del camion risulta che fossero dotate di linguette di fissaggio e, quindi, adeguate allo scarico della piattaforma (si evocano le dichiarazioni di due testimoni su tre, in particolare di A.M., caposquadra, che ha effettuato la manovra di scarico merci dal camion).
Inoltre, sarebbe provata anche l'adeguata formazione professionale degli operai, per utilizzare i mezzi di scarico e carico.
2.2. Il secondo motivo di censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica anche riguardo all'affermazione di colpevolezza riferita al delitto di violenza privata: il difensore evidenzia che il ricorrente non ha fatto alcuna pressione sulla vittima dell'infortunio, affinchè dichiarasse il falso, ma ha solo tentato di costruire una via d'uscita che lo lasciasse indenne da responsabilità da omesse cautele per consentire al cantiere di continuare a lavorare, con un comportamento moralmente censurabile ma non penalmente illecito.

3. Il PG Andrea Venegoni ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le deduzioni difensive del ricorrente attingono la prova dei reati, contestandone il portato e l'esito logico trattene dai giudici di merito, con motivi formulati secondo direttrici di censura che esulano dall'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità: come noto non è ammesso il sindacato sul merito della vicenda sottoposta alla Cassazione, che giudica la correttezza motivazionale del provvedimento impugnato, la sua congruità argomentativa ma non la valenza delle prove, a meno che non si sia in presenza di un travisamento evidente degli elementi di fatto esaminati, e, in questo caso, con i limiti che derivano dalla presenza di una doppia pronuncia conforme.
In altre parole, non può che ribadirsi il principio consolidato, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Il ricorrente, invece, in entrambi i motivi di ricorso, tenta di coinvolgere il Collegio in una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, soprattutto della prova dichiarativa, confondendo, peraltro, il valore delle testimonianze, tentando di esportare i risultati, asseritamente positivi, di alcune dichiarazioni nella vicenda specifica, che riguarda non già un qualsiasi lavoratore, ma segnatamente la persona offesa dal reato, in relazione alla quale soltanto andava accertato il rispetto delle norme in materia di antinfortunistica sul lavoro e formazione utile a prevenire incidenti.
Estromettendo la valenza delle prove che hanno condotto la sentenza impugnata a determinarsi nel senso della colpevolezza, il ricorso si concentra, quindi, in maniera del tutto generica, su elementi diversi ovvero propone una assertiva e più favorevole lettura di quelli già centrati dalla Corte d'Appello, ripercorrendo gli elementi di fatto e sostenendo assertivamente la tesi che siano state rispettate le disposizioni normative antinfortunistiche.
Inoltre, come ha sottolineato anche il PG nella sua requisitoria scritta, il ricorso propone, in chiave di travisamento, un confronto diretto con i verbali del primo grado di giudizio, così ignorando l'obbligo di specificare i motivi di censura rispetto al provvedimento di secondo grado, indicando se non abbia tenuto conto di analoghe osservazioni proposte rispetto alle ragioni del Tribunale nell'atto di appello: è la sentenza di secondo grado, infatti, che costituisce il fulcro attorno a cui dovrebbe ruotare l'impugnazione proposta in sede di legittimità.
2.1. Infine, quanto alle osservazioni difensive relative al reato di violenza privata, appare evidente che il ricorrente confonde, ancora una volta, i piani di censura utili a sostenere un travisamento della prova ovvero una ragione di illogicità della sentenza di secondo grado, promuovendo uno dei moventi possibili del suo agire delittuoso - vale a dire il tentativo di nascondere la violazione di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo tale da tenere indenne la sua ditta da conseguenze economiche dannose - a causa di giustificazione della condotta.
In altre parole, non si contesta, da parte della difesa, la materialità di quanto è accaduto, e cioè le forti pressioni utilizzate nei confronti della vittima dell'infortunio affinchè non rivelasse quanto realmente accaduto ma fingesse un evento accidentale avulso dal contesto lavorativo, bensì se ne offre una lettura edulcorata in un'ottica favorevole all'imputato, ancorchè priva di qualsiasi supporto giuridico.
Di qui, l'esito di inammissibilità, per manifesta infondatezza, genericità ed apoditticità, anche del secondo motivo di ricorso.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
3.1. Il ricorrente deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, presente in udienza tramite il difensore di fiducia, che ha depositato conclusioni e nota spese; si ritiene congrua la liquidazione di complessivi euro 4.438, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.438, oltre accessori di legge.

Così deciso il 9 novembre 2022.

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Infor.MO | Fattori causali e dinamiche infortunistiche settore gomma, materie plastiche e prodotti chimici

ID 18710 | | Visite: 1181 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Infor MO   Fattori causali e dinamiche infortunistiche settore gomma materie plastiche e prodotti chimici

Infor.MO | Fattori causali e dinamiche infortunistiche settore gomma, materie plastiche e prodotti chimici

ID 18710 | 20.01.2023

Infor.MO, Fattori causali e dinamiche infortunistiche nella fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici

La scheda presenta l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche avvenute nei settori della fabbricazione di articoli in gomma, materie plastiche e prodotti chimici e registrate nella banca dati del sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali e gravi Informo.

Nel dettaglio oltre a presentare l’andamento infortunistico dei dati di fonte assicurativa, in termini di frequenza ed indice di incidenza, vengono esaminate le caratteristiche delle modalità di accadimento e dei fattori causali degli infortuni analizzati. Sono poi indicate alcune delle principali misure di prevenzione e protezione da attuare per il contenimento e la riduzione del rischio infortunistico.

Fonte: INAIL

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[boxnote]Infor.MO: Sistema di Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi - Schede[/box-note]

CCNL Edilizia 2022 / Note formazione lavoratori

ID 18691 | | Visite: 4174 | News Sicurezza

CCNL edilizia 2022 Formazione lavoratori   Note

CCNL edilizia 2022 / Note formazione lavoratori imprese edili ed affini e delle cooperative

ID 18691 | 18.01.2023 / In allegato

Il CCNL Edilizia sottoscritto il 3 Marzo 2022 (vedasi in allegato verbale e firme), prevede, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, che l'aggiornamento debba essere effettuato con periodicità di 3 anni, rispetto ai cinque dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre (Cap. 9).
________

CCNL Edilizia 2022 

LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi
AGCI Produzione e Lavoro
e

FENEAL UIL,
FILCA CISL
FILLEA CGIL

si e convenuto quanta segue per ii rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
_________

Il CCNL riporta:

Le parti condividono la necessita di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per ii dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per ii preposto.

Formazione periodica lavoratori 6 ore
CCNL 2022 Accordo SR 21 Dicembre 2011
Ogni 3 anni Ogni 5 anni

Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessita di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Essendo un aspetto contrattuale, è l’INL (non ASL), l’ente preposto che può comminare sanzioni per la violazione dell’obbligo predetto in accordo con l'Art. 509 del Codice Penale, ma solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno sottoscritto al nuovo CCNL edilizia.

Sanzione secondo CP Art. 509

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

segue in allegato
...

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Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica

ID 17989 | | Visite: 1871 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Le malattie asbesto correlate   Analisi statistica

Le malattie asbesto correlate - Analisi statistica

ID 17989 | 04.11.2022 / In allegato Documento INAIL 2022

L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto.

L’analisi dell’andamento delle malattie da amianto e delle variabili tipo di malattia (classe ICD-10), genere, grado di menomazione, settore di attività e territorio fornisce un quadro statistico fruibile dai soggetti coinvolti a vario titolo nella “ questione amianto”. I dati fanno riferimento agli archivi Open Data Inail e ai Monitoraggi Inail del Fondo per le vittime dell’amianto.

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Indice
1. Le malattie professionali asbesto-correlate riconosciute dall’Inail, quinquennio di protocollo 2017-2021

2. Le rendite di inabilità permanente e a superstiti per malattie professionali 16 asbesto-correlate, anni 2017-2021

3. Le prestazioni del Fondo vittime dell’amianto ai malati professionali e loro superstiti 

4. Prestazioni una tantum a favore dei malati di mesotelioma di origine non professionale  e dei loro eredi

...

Fonte: INAIL

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Nulla osta pratiche sorgenti radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

ID 18656 | | Visite: 6194 | Documenti Riservati Sicurezza

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti   Novit  Dlgs 203 2022

Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti | Novità Dlgs 203/2022

ID 18656 | 15.01.2023 / Documento completo in allegato

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per quanto riguarda il Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. Per determinati impieghi (pratiche), è possibile chiedere il rilascio dell’autorizzazione (Nulla osta) per la detenzione e l’utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti, tramite apposita istanza.

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023 il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in vigore dal 18 gennaio 2023.

Le sorgenti radioattive hanno varie tipologie di impiego in campo industriale, per la sterilizzazione di sostanze alimentari e prodotti medicali, per motivi di ricerca o anche per scopi sanitarie possono, inoltre, essere usate per il controllo di qualità delle saldature.

Le attività che comportano la detenzione o l'impiego di sorgenti radioattive, sottoposte al nulla osta di categoria A o B di cui all'art. 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco, ai sensi del punto 58 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Vedi: DPR 151/2011: Attività 58, 59, 60, 61 e 62 / Materie radioattive
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Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 50 (Nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 24, 28, 29; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 27, 28 e 29)

1. Sono soggette a nulla osta preventivo le pratiche giustificate con sorgenti di radiazioni ionizzanti che impiegano:

a) generatori di radiazioni con caratteristiche costruttive tali che l’energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;
b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l’angolo solido superiore a 104 al secondo;
c) materie radioattive con valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa superiore ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I, se ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l’attività totale presente nella installazione è superiore per un fattore 103 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I.
2) l’attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I.

2. Sono inoltre soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti che comportano:

a) l’aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;

b) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
d) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
e) l’impiego di sorgenti sigillate ad alta attività secondo le disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
g) l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello stesso soggetto in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti e alle modalità di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni di cui al comma 1;
h) l’impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili usati nella radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o più siti, luoghi o località non determinabili a priori, con energia massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV, ferme restando le condizioni di cui al comma 1.

3. Il nulla osta delle pratiche, a seconda del tipo o della entità del rischio delle installazioni, comprende:

a) l’esame e l’approvazione del sito proposto per l’installazione dal punto di vista della radioprotezione, tenendo conto delle pertinenti condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ambientali, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) ai fini dell’avvio all’esercizio dell’installazione, il collaudo dei sistemi dedicati a garantire un’adeguata protezione contro qualsiasi esposizione o contaminazione radioattiva che possa interessare le aree esterne all’installazione o contaminazione radioattiva che possa estendersi al suolo adiacente all’installazione;
c) l’esame e l’approvazione dei programmi per lo smaltimento degli effluenti radioattivi;
d) le misure tese a impedire l’accesso all’installazione di persone non autorizzate.

4. Le pratiche soggette a nulla osta preventivo sono classificate in due categorie denominate, rispettivamente, A e B.

5. Chiunque intenda intraprendere una pratica soggetta a nulla osta preventivo deve presentare apposita istanza che, in relazione alla natura della pratica e ai rischi radiologici implicati, deve contenere gli elementi del processo di giustificazione e tutte le altre informazioni pertinenti per la radioprotezione riportate nell’allegato XIV.

6. Nell’allegato XIV sono indicati:

a) le condizioni per la classificazione delle pratiche nelle categorie «A» e «B» in relazione ai rischi per la popolazione e i lavoratori connessi con tali attività;
b) i criteri di radioprotezione;
c) le procedure di rilascio, modifica e revoca del nulla osta.

7. Il nulla osta rilasciato ai sensi degli articoli 51 e 52, può prevedere particolari condizioni e requisiti di esercizio della pratica per conformare l’attività alle esigenze di tutela dei lavoratori e della popolazione, e stabilisce specifiche prescrizioni con riferimento a:

a) vincoli di dose applicabili ai lavoratori e vincoli di dose applicabili all’individuo rappresentativo della popolazione interessata dalla pratica in conformità all’art. 5, commi 2 e 3, e ai punti 3 e 4 dell’allegato XXV parte I;
b) criteri, condizioni e requisiti, per l’allontanamento dall’installazione di materiali o di rifiuti, solidi, liquidi o aeriformi, lo smaltimento nell’ambiente o il loro conferimento a qualsiasi titolo a terzi, ai sensi dell’art. 54;
c) aspetti connessi alla costruzione, alle prove, all’esercizio e all’eventuale disattivazione delle installazioni.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attività lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite nei singoli Titoli.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all’art. 59 e all’impiego di microscopi elettronici. Fermo restando il regime di nulla osta per i generatori di radiazioni impiegati a
scopo di terapia medica e per le sorgenti di radiazioni di cui al comma 2 lettera g) , sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del presente articolo, e soggetti a regime di notifica ai sensi dell’art. 46, i generatori di radiazioni con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegati insieme ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti.

10. Restano ferme le procedure di autorizzazione per l’impiego di isotopi radioattivi disciplinate dall’art. 13, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
_________

Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Allegato XIV (articolo 50)

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA 6, DELLE CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B DELL’IMPIEGO DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, DELLE CONDIZIONI PER L’ESENZIONE DAL NULLA OSTA E DELLE MODALITÀ PER IL RILASCIO E LA REVOCA DEL NULLA OSTA.

I - SEZIONE I: CONDIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN CATEGORIA A ED IN CATEGORIA B.

(omissis)

3.2. Copie della domanda e della documentazione tecnica di cui ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili, devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all’articolo 51, per le pratiche classificate in categoria A, e alle Amministrazioni di cui all’articolo 52, per le pratiche classificate in categoria B. (omissis)
3.4. Oltre alle informazioni e alla documentazione prevista ai sensi dell’articolo 151, la domanda di cui al paragrafo 3.3 deve essere corredata, per quanto applicabile, anche dalla seguente documentazione firmata per la parte di propria competenza, dall’esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare l’idoneità della località dove la pratica verrà svolta e il rispetto dei requisiti di sicurezza e di radioprotezione:
a. descrizione dei locali e delle aree interessati all’attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell’articolo 133 del presente decreto, nonchè degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all’installazione, indicandone la destinazione d’uso e le eventuali sorgenti impiegate anche da parte di soggetti terzi;
b. criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell’articolo 133 del presente decreto;
c. descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni, distinguendo tra sorgenti sigillate e non sigillate, e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle eventuali modalità di movimentazione delle sorgenti all’interno della installazione; dimostrazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio; d. individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti
esposizioni potenziali, e delle specifiche modalità di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
e. produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e, in particolare, oltre le valutazioni di cui al comma 3, dell’articolo 151, devono essere fornite informazioni con riferimento ai rifiuti solidi, alla produzione di rifiuti liquidi e aeriformi, ai materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione come precisate ai seguenti punti 3.5, 3.6 e 3.7.
f. I vincoli di dose proposti al fine dell’applicazione del principio di ottimizzazione per la popolazione e per i lavoratori in conformità all’art.5 commi 2 e 3.

(omissis)

4.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a:

a. se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo e all’eventuale riutilizzo dei materiali, alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale
copertura finanziaria per la disattivazione medesima;
b. ai vincoli di dose applicabili ai lavoratori ed al valore massimo di dose efficace derivante dalla pratica per l’individuo rappresentativo della popolazione interessata;
c. all’eventuale smaltimento di rifiuti contenenti sostanze radioattive nell’ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 3;
d. se del caso, agli aspetti di radioprotezione del paziente, stabilite dal Ministero della salute per le pratiche soggette al nulla osta di categoria A e dalle autorità individuate dalle leggi regionali e delle province autonome per quelle soggette al nulla osta di categoria B; e. all’obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall’esperto di radioprotezione e, nel caso delle esposizioni mediche, dal responsabile dell’impianto radiologico, contenente:
1. l’aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4;
2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l’attività svolta, con particolare riferimento all’esposizione dei lavoratori e dell’individuo rappresentativo della popolazione;
3. i dati relativi alla produzione di rifiuti radioattivi, e all’eventuale immissione di radionuclidi nell’ambiente, ai rifiuti allontanati e ai materiali destinati al riciclo o al riutilizzo, desunti dalle registrazioni effettuate;
4. nel caso di somministrazione di sostanze radioattive a scopo diagnostico o terapeutico:
i . il numero medio di pazienti trattati annualmente con radiofarmaci a scopo terapeutico e il valore medio di equivalente di dose ambientale misurati all’atto della dimissione dalla struttura;
ii . nei casi applicabili l’esito dell’ultima verifica dei livelli diagnostici di riferimento (LDR) di cui all’articolo 158;

(omissis)

4.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione di cui al paragrafo 4.12, che attesta la mancanza di vincoli di natura radiologica sull’installazione in cui la pratica era stata esercitata e la corretta gestione e sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti nel corso della pratica o della disattivazione nonchè delle sorgenti di radiazioni ionizzanti impiegate, viene rilasciato, su richiesta del titolare del nulla osta, dall’ISIN per il nulla osta di categoria A e per il nulla osta di categoria B,
congiuntamente, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dall’autorità sanitaria indicata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma e dell’agenzia regionale o della provincia autonoma per la protezione dell’ambiente competenti per territorio.
4.14. La procedura di revoca del nulla osta di cui ai paragrafi da 4.11 a 4.13 viene avviata d’ufficio dall’Amministrazione procedente nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all’articolo 61 del presente decreto.
4.14 -bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica oggetto dell’autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta ai sensi dell’articolo 52. Copia dell’istanza di autorizzazione deve essere inviata alle Amministrazioni di cui all’articolo 51 e all’ISIN.
4.14 -ter. L’Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al paragrafo 4.14 -bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui all’articolo 51 e all’ISIN, vincolandone l’entrata in vigore all’emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica, del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A.
4.14 -quater. Fino all’emanazione del decreto di revoca di cui al paragrafo 4.14-ter è consentita la prosecuzione dell’esercizio della pratica, incluso l’allontanamento dei materiali e degli effluenti, nel rispetto delle modalità, limiti e condizioni stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.

(omissis)

5.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 50 e dal comma 2 dell’articolo 163 del presente decreto, le condizioni per l’assoggettamento agli obblighi di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, sono quelle previste al paragrafo 1.1 relativamente alla classificazione in categoria A dell’impiego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al paragrafo 1.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 2.

(omissis)

7.1. Deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili o di combustibili nucleari non irradiati di cui al comma 1, prima parte, dell’articolo 96 del presente decreto:
a. il nulla osta viene rilasciato dal prefetto sulla base della documentazione di cui al paragrafo 3 e secondo le procedure di cui al paragrafo 4;
b. per i depositi in zona portuale o aeroportuale l’istanza di nulla osta e la relativa documentazione tecnica devono essere inoltrate rispettivamente al comandante di porto o al direttore della circoscrizione aeroportuale; copie dell’istanza e della documentazione tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed agli organismi tecnici di cui al paragrafo 3.1;
c. il nulla osta viene rilasciato, sentito il prefetto, dal direttore della circoscrizione aeroportuale per i depositi in zona aeroportuale, o dal comandante di porto, per i depositi in zona portuale, sentito il dirigente dell’ufficio di sanità marittima;
d. per la formazione del parere del prefetto si applica la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4;
e. Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di cui alle lettere a) , b) e c) si deve tenere conto, sentito l’ISIN, delle misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 704.
7.2. Fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell’articolo 237 del presente decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all’articolo 50 del presente decreto le installazioni ed aree adibite in via esclusiva ad operazioni connesse all’attività di trasferimento in corso di trasporto di imballaggi di trasporto contenenti materie radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorché si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a. dette installazioni od aree si trovino nella disponibilità esclusiva e sotto la responsabilità di un soggetto autorizzato al trasporto di materie radioattive ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto;
b. sia garantita l’integrità degli imballaggi di trasporto;
c. la permanenza di ogni imballaggio di trasporto in dette installazioni od aree non superi tre giorni.

(omissis)

III: SEZIONE III: MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SUI NULLA OSTA PER LE PRATICHE DI CATEGORIA B

(omissis)

Sez. 6 Dati relativi ai generatori di radiazioni
1. TM - Tipo di Macchina -
2. Corrente - Corrente massima di funzionamento.
3. Tensione -Tensione massima di accelerazione
4. TP - Tipo Particelle accelerate
E=elettroni
P=protoni
A=altro
5. Tipo macchina - Tipo della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile.
6. Modello macchina - Modello della macchina come indicato dal fabbricante, ove disponibile.

...

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Dallo stress lavoro-correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali

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Dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali

Dallo stress lavoro-correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali | CIIP 06.01.2023

ID 18642 | 13.01.2023 / Documento in allegato

Primo documento di consenso dallo stress lavoro correlato alla prevenzione dei rischi psicosociali

CIIP, la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, ha attivato dal 2014 un gruppo di lavoro sullo stress lavoro correlato seguendo e partecipando al dibattito nazionale su un tema di importanza sempre crescente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La pandemia ma anche la guerra, la precarietà, le condizioni economiche, la crisi climatica, hanno contribuito ad elevare l’attenzione nei confronti dei cambiamenti organizzativi e sociali anche sul lavoro e ad attivare interventi di supporto in azienda per singoli e gruppi di lavoratori, opportunità e necessità che deve essere mantenuta come integrazione della gestione dello stress lavoro correlato.

La prevenzione delle condizioni di salute mentale sul lavoro riguarda infatti la gestione dei rischi psicosociali sul posto di lavoro e l'OMS raccomanda ai datori di lavoro di farlo implementando interventi organizzativi che prendono di mira direttamente le condizioni di lavoro e gli ambienti, come la fornitura di modalità di lavoro flessibili o l'attuazione di strutture per affrontare la violenza e le molestie sul lavoro.

Sul tema delle Aggressioni in sanità, la Presidente CIIP ha trasmesso al Ministro del Lavoro il documento “Aggressioni sul lavoro: un tema di grande attenzione sociale” il 17/12/2019 ed inviato ai Componenti dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie il recente “Riflessione sulle aggressioni in ambito sanitario e socio sanitario” in data 06/06/2022.

La ratifica in Italia della convenzione ILO (legge 04/2021, in vigore dal 29/10/2022) sancisce l’inclusione della violenza e delle molestie nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i luoghi di lavoro e fornisce l’opportunità di lavorare su una gestione complessiva dei rischi psicosociali come da tempo l’approccio ergonomico e le norme tecniche indicano.

Con il presente documento, aperto ed in progress, il gruppo di lavoro intende fornire un primo contributo alla discussione e rinnovare l’impegno di CIIP e delle Associazioni a:

- mantenere nel tempo il gruppo di lavoro sullo stress lc e aggressioni
- sostenere con iniziative la sensibilizzazione alla cultura del benessere valorizzando il contributo interdisciplinare (psicologi, ergonomi…)
- ribadire la necessità di integrare la prevenzione dei rischi psicosociali e dei disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati
- promuovere le competenze organizzative delle figure interne al sistema di prevenzione di impresa
- raccogliere e diffondere esperienze, strumenti e soluzioni sulla gestione dello stress lc anche considerando le diverse specificità aziendali
- promuovere «l’ascolto attivo» del sistema lavorativo aziendale e istituzionale
- confrontarsi su analisi e soluzioni/proposte operative

________

INDICE

1. Gestione dello stress lavoro correlato e prevenzione dei rischi psicosociali

2. Pandemia Covid-19 2020-2022 e rischio stress lavoro correlato

3. Dal rischio stress lavoro correlato ai rischi psicosociali

4. Fattori di rischio psicosociale

5. Modalità di valutazione del rischio psicosociale

6. Fasi della valutazione del rischio

7. Strumenti per la valutazione

8. Metodi e strumenti per complessità organizzativa: intervista semi-strutturata per PMI

9. Individuazione di misure correttive collettive ed individuali adatte alla gestione dei nuovi fattori di rischio stress lavoro correlato

10. Il ruolo dei servizi pubblici nella prevenzione e gestione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro-correlato

ALLEGATI

A. Checklist per la valutazione ergonomica degli ambienti di lavoro integrate stress lavoro correlato e fattori psicosociali

B. Lista di controllo per l’analisi dei fattori psicosociali nell’organizzazione – PSAC Psycho-social Assessment Checklist

C. Scheda rischi psicosociali in azienda

D. Check List Cambiamenti

E. Valutazione del rischio stress lavoro correlato – dimensione tecnostress

Il gruppo di lavoro CIIP 2022
Antonia Ballottin (SNOP), Quintino Bardoscia, Tommaso Bellandi (SIE), Laura Bodini (CIIP), Danilo Bontadi (ANMA), Renata Borgato (Ambiente&Lavoro), Maria Pia Cancellieri, Paola Cenni, Alberto Crescentini (SIPLO), Angelo D’Errico (AIE), Priscilla Dusi (AIFOS), Claudia Fabris, Maria Frassine (AIFOS), Maria Grazia Fulco, Antonia Guglielmin (SNOP), Annalisa Lama (SIE), Michele Maisetti, Maurizio Martinelli (UNPISI), Modesto Prosperi (casa RLS Milano), Patrizia Serranti (SIE), Matteo Tripodina (AIRESPSA), Katia Razzini (UNPISI) 

Fonte: CIIP

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 570 | 11 gennaio 2023

ID 18641 | | Visite: 1352 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 dell'11 gennaio 2023 n. 570

Infortunio mortale del lavoratore sito sul ponteggio in fase di smontaggio. Omessa dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell‘ente

Penale Sent. Sez. 4 Num. 570 Anno 2023
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DAWAN DANIELA
Data Udienza: 04/10/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino in data 27/05/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.B. per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta morte del reo. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza con riguardo alla ritenuta responsabilità amministrativa della V. S.p.A., condannata alla sanzione amministrativa di euro 30.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. V.B. era stato chiamato, unitamente a K.S. - amministratore unico della I. Master S.r.l. (ora I. Master S.r.l. in liquidazione) - a rispondere del reato di cui agli artt. 41, 589, commi 1 e 2, cod. pen., in relazione alle norme per la sicurezza dei lavoratori, perché, con condotte indipendenti e causalmente rilevanti nella produzione dell'evento, operando, mediante le rispettive imprese, presso il cantiere temporaneo per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM), sito all'altezza dello svincolo SP13 Passano con Bornago, cagionavano la morte di E.K., dipendente della I. Master S.r.l., per un "complesso traumatismo policontusivo produttivo di lesioni cranio encefaliche, oltre che di lesioni scheletriche e viscerali", per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro precisamente indicate nel capo di imputazione.
Mentre si trovava sul ponteggio lato nord della galleria, in fase di smontaggio, E.K. veniva colpito da un'asse di contenimento della gettata di cemento con la quale veniva realizzata la veletta e perdeva l'equilibrio. Essendo il ponteggio privo di dispositivi di sicurezza (sponde laterali) per la prevenzione del rischio di cadute dall'alto, precipitava dallo stesso da un'altezza di circa 10 metri, riportando le descritte gravissime lesioni che ne determinavano la morte dopo circa un'ora, riscontrata sul posto dei sanitari intervenuti (in Pessano con Bornago 11/04/2015).
2.1. La V.S.p.A. è stata ritenuta dai Giudici di merito responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, per aver tratto vantaggio dalla condotta del reato attribuito all'amministratore unico, V.B.: vantaggio consistito nel risparmio derivante dall'impiego, presso il cantiere anzidetto, di lavoratori solo formalmente dipendenti di altra società (lron Master S.r.l.), in realtà sottoposti al potere direttivo di V. S.p.A. In particolare, nel risparmio derivante dalla mancata messa a disposizione dei lavoratori medesimi di idonei mezzi di protezione individuale, con specifico riferimento ai sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, all'omessa formazione specifica ai lavoratori medesimi in materia di montaggio/ smontaggio dei ponteggi e all'assenza di un preposto a tali lavori effettivamente nominato e quindi retribuito dalla società. Condotte da cui derivava l'infortunio.
2.2. Alla V. S.p.A. era stata appaltata la realizzazione del lotto in questione. Questa aveva appaltato alla lron Master S.r.l. alcune lavorazioni nella galleria. Il M.llo Carmine Grimaldi, intervenuto nella immediatezza, riferiva di aver subito rilevato l'assenza di dispositivi di sicurezza e di aver direttamente verificato che l'infortunato, al quale i sanitari stavano praticando manovre respiratorie, non indossava l'imbragatura e che, nei pressi, non vi era alcun elmetto. Situazione peraltro riscontrata rispetto a tutti gli operai presenti. Il teste Mauro C., in servizio presso l'ATS Città Metropolitana di Milano, ricordava con precisione che il ponteggio, dal quale l'operaio era precipitato, era in fase di smontaggio e che, nella parte superiore, proprio dove stava lavorando il lavoratore deceduto, mancava la protezione della testata e correnti anti caduta, assenti anche a lato del ponteggio. Non vi era alcuna fune anticaduta né alcuna linea di sicurezza ad ancorarla. Egli aveva, altresì, accertato che non era debitamente documentata l'attività di formazione del personale, con particolare riferimento all'addestramento specifico richiesto per l'utilizzo di dispositivi individuali di protezione di terza categoria (salvavita, quale l'imbragatura di sicurezza). Il PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio) acquisito era apparentemente completo e idoneo, ma non risultava essere stato rispettato nei suoi contenuti, tanto che il ponteggio non corrispondeva alla descrizione riportata nel documento. In cantiere, poi, non vi era alcun preposto per la verifica della correttezza delle attività di smontaggio.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore di V. S.p.A. che solleva tre motivi, preceduti da una "premessa", concerne l'addebito di responsabilità amministrativa alla società V. ed il rapporto con le concorrenti responsabilità di terzi. Il difensore evidenzia che: la società in questione è ente di significative dimensioni, dotato di una struttura societaria articolata, con specifico conferimento di deleghe in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, dotata di un modello organizzativo adottato in epoca precedente all'evento e periodicamente aggiornato, nonché sottoposta al controllo di un organismo di vigilanza; la I. Master S.r.l. era una società di dimensioni molto più ridotte, priva di un modello organizzativo aziendale; tra le due società era in essere un contratto di subappalto per specifici interventi affidati dalla V. alla I. Master, rapporto che non era limitato quello specifico lotto dell'opera ove si è verificato l'infortunio ma che si inseriva in una collaborazione più ampia, coinvolgente anche altri cantieri edili; il lavoratore deceduto era dipendente della I. Master; all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ordinava la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica a carico di K.S. (amministratore unico della I. Master), ipotizzandosi il reato di falso, in ordine alle false attestazioni relative alla formazione dei propri dipendenti. Si tratta, come si vede, di una complessità oggettiva che non trova riscontro nella contestazione degli illeciti amministrativi la quale, invece, risulta formulata nei medesimi termini nei confronti di entrambe le società. L'identità di contestazione si traduce, in motivazione, nel difetto di accertamento in via autonoma, ex ante ed in concreto, della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa della V. 5.p.A. sotto tre distinti profili, oggetto delle odierne censure di seguito esposte.
3.1. Violazione di legge, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà estrinseca della motivazione nella parte in cui ritiene sussistente un vantaggio in capo alla Vezzo/a; erronea applicazione dell'art. 5 d. lgs 231/2001, in ordine alla sussistenza del vantaggio in capo a questa società. Per poter essere logicamente compatibile con un vantaggio per l'ente, la condotta colposa dell'agente deve essere inserita in un contesto di violazione sistematica delle norme previdenziali, giacché soltanto il reiterato inadempimento alle regole cautelari è indicativo di una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, tale da consentire una riduzione di costi con conseguente massimizzazione del profitto. Per logica conseguenza, la responsabilità dell'ente deve invece essere esclusa in tutti i casi in cui l'addebito colposo sia da attribuire ad una negligenza occasionale o ad una sostanziale inerzia del preposto. La Corte di appello vorrebbe ricavare la non occasionalità della condotta colposa dal dato di fatto che "lo smontaggio del cantiere doveva avvenire proprio entro l'11.4.2015" ma detta circostanza è dimostrativa dell'esatto contrario perché dà conto di una situazione contingente di per sé, isolata ed episodica, dalla quale nulla si può inferire né sulla generale gestione dell'opera né sulla politica aziendale della società in relazione alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. L'assunto contenuto in sentenza, secondo cui la società aveva affidato i lavori di subappalto alla I. Master senza averne verificato la professionalità e soprattutto l'idoneità delle persone impiegate al fine di contenere i costi, è in aperta contraddizione con quanto riferito, in dibattimento, dal dott. Camillo Franco, presidente dell'Organismo di Vigilanza. Questi aveva riferito che, dopo l'infortunio, si era recato sul cantiere per verificare come era stata gestita la qualifica delle ditte. Dal suo controllo, concentratosi soprattutto su come Vezzo/a avesse accertato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, era emerso che la I. Master aveva prodotto documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale dei propri dipendenti. Si tratta di dato coerente con quanto poi emerso all'esito del giudizio di primo grado, con la già menzionata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'ipotesi del reato di falso attinente proprio alle certificazioni di formazione del lavoratore alle dipendenze di I. Master. Anche l'asserzione della sentenza per la quale la mancata previsione di un preposto effettivo equivaleva ad un risparmio di costi è contraddetta da quanto emerso nel giudizio di primo grado: nella motivazione della sentenza, invero, il Tribunale dà atto, in più passaggi, che per V. erano presenti in cantiere M.N. quale Direttore Tecnico e M.B. quale preposto.
3.2. Violazione di legge per erronea disapplicazione degli artt. 6 e 7, comma 2, d.lgs. 231/2001, in ordine alla valutazione di idoneità in concreto ed ex ante del modello organizzativo adottato dalla società V., prima della verificazione dell'infortunio; manifesta illogicità, mancanza (mera apparenza) e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione nella parte in cui ritiene inidoneo il modello organizzativo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha operato un'automatica ed indebita logica induttiva che vorrebbe ricavare dalla mera verificazione dell'evento ex post la prova della inidoneità del modello organizzativo ex ante. La valutazione di inidoneità del modello organizzativo della Vezzo/a si riduce ad affermazione apodittica. Il rimprovero di genericità e inadeguatezza (in relazione alle specifiche attività svolte dalla V.B.), mosso dai Giudici di appello, si pone in contraddizione con l'analisi dettagliata del contenuto del modello organizzativo compiuta dalla sentenza di primo grado. Il confronto tra la decisione del Tribunale e quella della Corte di appello evidenzia, altresì, l'assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata e l'utilizzo di espressioni ampiamente apodittiche e prive di argomentazione strutturale.
3.3. Violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea disapplicazione dell'art. 11 d.lgs. 231/2001, nella parte in cui viene determinata la pena base della sanzione pecuniaria. Entrambi i Giudici di merito non hanno compiuto un'autonoma valutazione dei due diversi enti coinvolti, attesa l'identità della pena base (in misura sensibilmente distante dal minimo edittale). La sentenza impugnata con il presente ricorso nemmeno affronta le specifiche censure sollevate con l'atto di appello, così integrando un difetto assoluto di motivazione.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. L'addebito contestato alla V. S.p.A. attiene all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, per il reato presupposto di omicidio colposo ai danni di E.K., dovuto all'inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, attribuibile all'amministratore unico V.B., in quanto commesso nel vantaggio così come individuato nel capo di imputazione.
Il Collegio rileva che, già dalla descrizione del capo d'accusa, non emerge con chiarezza il concreto profilo di responsabilità addebitato alla V. ai sensi della disciplina del decreto n. 231, avuto riguardo a quei "modelli di organizzazione e di gestione" richiamati dagli art. 6 e 7, comma 2, d.lgs. 231/2001, la cui efficace adozione consente all'ente di non rispondere dell'illecito, ma la cui mancanza, di per sé, non può implicare un automatico addebito di responsabilità.
Al riguardo, è utile richiamare alcune nozioni afferenti al sistema di responsabilità degli enti delineato dal decreto legislativo n. 231/2001, dando conto di alcuni principi giurisprudenziali sviluppati sul tema. È noto che sussistono due criteri d'imputazione oggettiva del fatto illecito all'ente in quanto tale, nel senso che l'illecito amministrativo a carico del soggetto collettivo si configura quando la commissione del reato presupposto (da parte delle persone fisiche che agiscono per conto dell'ente) sia funzionale ad uno specifico interesse o vantaggio a favore dell'ente stesso (art. 5 d.lgs. 231 cit.); si tratta di concetti alternativi e concorrenti tra loro, in quanto l'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261113-01).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulta incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale intercorrente tra reo ed ente e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione ma per fini estranei agli scopi di questo (così, in motivazione, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo. Nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022, CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA SRL, Rv. 283247 - 01).
Ciò consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva, sicché il giudice di legittimità ha affermato "la necessità che sussista la c.d. 'colpa di organizzazione" dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (cfr. Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247666).
Si tratta di un'interpretazione che attribuisce al requisito della "colpa di organizzazione" dell'ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, ) integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Sotto questo profilo, la già citata Sez. 4, n. 32899/2021 ha efficacemente osservato che proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica' e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (c.d. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.
Le superiori considerazioni spiegano le iniziali perplessità manifestate dal Collegio con riferimento alla struttura dell'illecito delineata nel capo di imputazione, il quale si limita ad addebitare all'ente un mero 'vantaggio' (derivante nel risparmio di spesa come più sopra precisato), senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione" da cui sarebbe derivato il reato presupposto, che è cosa diversa dalla colpa eventualmente riconducibile al soggetto apicale cui è ascritto il reato.
La motivazione della sentenza impugnata offre, a sua volta, un percorso argomentativo carente in punto di responsabilità dell'ente, per certi versi sovrapponendo e confondendo i profili di responsabilità da reato dell'amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della V.B. S.p.A. Ciò appare evidente nella parte in cui la sentenza impugnata, sostanzialmente, addebita alla società il fatto di non aver svolto alcuna adeguata valutazione sui fornitori, nonostante fosse prevista nel modello, e di non avere predisposto a norma il ponteggio nonostante la sua corretta edificazione fosse prevista nel PIMUS, documento che afferma essere stato sul punto assolutamente disatteso: profili colposi ascrivibili all'amministratore della società, quale datore di lavoro tenuto al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale. I Giudici di merito, in definitiva, fondano la responsabilità amministrativa della V.B. sulla "genericità ed inadeguatezza” del modello organizzativo" senza tuttavia fornire positiva dimostrazione della sussistenza di una "colpa di organizzazione" dell‘ente. Deve, invero, ricordarsi che la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente costituisce, per cosi dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato. In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'ottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn). Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui). Ciò rafforza l'esigenza che la menzionata colpa di organizzazione sia rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza del (dipendente o amministratore dell'ente) responsabile del reato.

In conclusione, la Corte territoriale non ha motivato sulla concreta configurabilità, nella vicenda in esame, di una colpa di organizzazione dell'ente, né ha stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto. I giudici di merito, invece, avrebbero dovuto approfondire anche e soprattutto l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati della specie di quello di cui ci si occupa, in maniera tale da evidenziare la sussistenza di eventuali deficit di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso il 4 ottobre 2022

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Vademecum Sorveglianza radiometrica

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Cover Vademecum sorveglianza radiometrica

Vademecum Sorveglianza radiometrica / Rev. 2.0 2023 / Agg. Dlgs 203/2022

ID 15961 | 08.01.2023 / In allegato documento completo

Il presente vademecum intende illustrare la disciplina della sorveglianza radiometrica, alla luce del nuovo disposto normativo di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

Update Rev. 2.0 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Per sorveglianza radiometrica si intende l’insieme delle azioni che un’azienda svolge allo scopo di individuare sorgenti o materiali radiocontaminati, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

Per quanto attiene la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei lavoratori in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati nei rifiuti, le norme italiane di riferimento appartengono a due diversi contesti:

- in primo luogo, le norme specifiche sulla tutela dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, che sanciscono i criteri di tutela nell’impiego delle sorgenti e materiali radioattivi artificiali e naturali, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e materiali;
- in secondo luogo, le norme generali che regolano l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti convenzionali, che non sono di per sé soggetti alla normativa specifica sulle radiazioni ionizzanti, ma dove si possono e in effetti con una certa frequenza ritrovare sorgenti radioattive uscite dal controllo e materiali radioattivi contaminati.

Gli impianti di gestione dei rifiuti sono soggetti alla normativa ambientale, che esclude dal proprio campo di applicazione i rifiuti radioattivi, ma in alcuni casi richiama esplicitamente la necessità della sorveglianza radiometrica (anche definita controllo o monitoraggio della radioattività).

Il presente vademecum risulta così strutturato:

Premessa
1. Normativa di riferimento
2. Soggetti obbligati
3. Ambito oggettivo di applicazione
4. Attestazione sorveglianza radiometrica
5. Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica
6. Procedure sorveglianza radiometrica
7. Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche
8. Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica
9. Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici
Fonti

[...]

Normativa di riferimento

A seguito della pubblicazione sulla GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 è stata data attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Entrata in vigore del provvedimento: 27.08.2020

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Art. 243 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

L’art. 72 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 disciplina la sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

Art. 72 D.lgs 101/2020 Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (così come modificato dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34) - dal 29.04.2022 e dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - dal 18.01.2023)

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell’ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgonoattività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese tecniche con le competenti autorita' di Stati terzi, stipulate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere mutuamente riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e prodotti di cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati da Stati terzi che assicurano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013.

3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l’aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l’ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

3. bis Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, possono essere apportate modifiche all’allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell’opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell’espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell’Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare le misure idonee a evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia autonoma di Trento o Bolzano e alle ARPA/APPA competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISIN.

6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati su elementi oggettivi in merito alla fusione o ad altra operazione metallurgica che abbia accidentalmente coinvolto una sorgente orfana, informano tempestivamente le autorita' di cui al comma 5 (modifica apportata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203). Il materiale contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente.

7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di evitare il rischio disposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto, con la collaborazione dell'ISIN, avvisa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale provvede a informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.

L’articolo 72 D.lgs 101/2020, è stato oggetto di numerose modifiche normative, di seguito elencate, in ordine cronologico:

31.12.2020
Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n.323) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.
- convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n. 51) ha disposto (con l'art. 12, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.        

01.03.2021
La Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 01/03/2021, n.51) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31/12/2020, n. 323).       

22.04.2021      
Il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n.96) convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) ha disposto (con l'art. 11-undecies, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.  

30.04.2021      
Il Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 (in G.U. 30/04/2021, n.103) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.     

21.06.2021      
La Legge 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n.146) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. 22/04/2021, n. 96).          

27.09.2021
Il DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130 (in G.U. 27/09/2021, n.231) ha disposto (con l'art. 4, comma 3) la modifica dell'art. 72, comma 4.     

26.11.2021      
Il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n.282) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4.
convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n. 19) ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 72, comma 4. 

30/12/2021     
Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30/12/2021, n.309), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 5) la modifica dell'art. 72, comma 4.

25/01/2022     
La LEGGE 21 gennaio 2022, n. 3 (in G.U. 25/01/2022, n.19) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (in G.U. 26/11/2021, n. 282).

02/03/2022 
Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, pubblicato nella GU n. 50 del 01.03.2022, con entrata in vigore il 02 marzo 2022, apporta importanti modifiche in materia di sorveglianza radiometrica. Difatti, con l'art. 40 Sorveglianza radiometrica, dispone modifiche dell'art. 72 Dlgs 101/2020 "Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo", stabilendo la decadenza del regime transitorio e sostituendo l'allegato XIX del D.lgs 101/2020.

28/04/2022 
La Legge 27 aprile 2022 n. 34 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (in G.U. 28/04/2022, n. 98).

18/01/2023
Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 (ultima modifica)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34 sostituendo i comma 3 e 4 dell’art.72 ed aggiungendo il comma 3-bis al D.lgs 101/2020, definisce il superamento della disciplina transitoria sui controlli radiometrici, la quale risultava essere articolata in due fasi: “Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (ndr 30 Giugno 2022), continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all’adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell’Allegato XIX. […]”.

Il novello comma 3 stabilisce che la sorveglianza radiometrica venga effettuata secondo quanto prescritto dall’allegato XIX  D.lgs 101/2020, contenente condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell’articolo 72, comma 3.

L'allegato XIX D.lgs 101/2020 disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all’eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

L'allegato stabilisce:

- le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l’applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
- con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
- contenuti della formazione da impartire al personale;
- le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell’espletamento delle formalità doganali.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.

Nuovo Allegato XIX, così come sostituito dal Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 / convertito Legge 27 aprile 2022 n. 34

Allegato XIX (articolo 72, comma 3)
CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72, COMMA 3

Art 1 (Definizioni)
Art 2 (Finalità)
Art. 3 (Ambito soggettivo di applicazione)
Art. 4 (Ambito oggettivo di applicazione)
Art. 5 (Criteri di sorveglianza radiometrica)
Art. 6 (Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 7 (Attestazione della sorveglianza radiometrica)
Art. 8 (Personale addetto all’esecuzione delle misure radiometriche)
Art 9 (Informazione e formazione del personale)
Art 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

Allegato 1
Mod. IRME90
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI COMPLETAMENTE IN METALLO (*)

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

Allegato 3
Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

(*) L’art. 62 del Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 ha sostituito l’allegato 1 dell’Allegato XIX del D.lgs 101/2020

Norme tecniche

- UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”

La norma identifica i metodi per determinare le anomalie radiometriche associabili ai radionuclidi presenti nei carichi di materiali metallici destinati al recupero. I rottami metallici destinati al recupero in fonderia possono contenere radioisotopi da sorgenti radioattive usate in campo industriale e medicale. Tale radioattività può provocare contaminazione dell’ambiente e dei prodotti finali.

- CEI EN IEC 62244:2022 Strumentazione per la radioprotezione - Portali radiometrici (RPM) per la rivelazione di traffico illecito di materiali radioattivi e materie nucleari

La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza. La norma stabilisce i requisiti generali, radiologici, climatici, meccanici, elettrici ed elettromagnetici, della documentazione e i metodi di prova associati. Questo documento non si applica alle prestazioni dei monitor dei portali basati sulla spettroscopia, trattate nella IEC 62484. Questa seconda edizione include le seguenti modifiche tecniche significative rispetto alla precedente:

a) l’allineamento con i nuovi standard per la rilevazione del traffico illecito di materiale radioattivo;
b) l’introduzione di test di funzionalità uniformi per tutte le prove ambientali, elettromagnetiche e meccaniche e di un requisito per il coefficiente di variazione di ciascuna lettura media nominale;
c) il riferimento alla IEC 62706 per le condizioni di prova ambientale, elettromagnetica e meccanica;
d) l’integrazione di informazioni sulle esposizioni climatiche.

La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62244:2012-07, che rimane applicabile fino al 25-01-2024.

Linee guida

- ISPRA “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" Task 01.02.02, Rev. 2014

Soggetti obbligati

(Art. 72 Dlgs 101/2020 co.1)

I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.

Lo stesso obbligo si applica, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Schema 1: Soggetti obbligati

Vademecum   sorveglianza radiomettrica   schema n  1

Ambito oggettivo di applicazione

Sono soggetti a sorveglianza radiometrica:

- i rottami e altri materiali metallici di risulta;
- i prodotti semilavorati in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX);
- i prodotti finiti in metallo elencati nell’allegato 2 (Allegato XIX).

L’elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all’allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell’allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l’ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell’allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell’allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Strumentazione impiegata nella sorveglianza radiometrica

La sorveglianza radiometrica sui di rottami metallici, sui RAEE o sui rifiuti destinati agli inceneritori, ha come scopo l’individuazione delle cosiddette anomalie radiometriche (rispetto a valori di fondo misurati in situ) le quali sono indicative di una probabile contaminazione dei carichi di tali rifiuti, da verificare con indagini più approfondite. La sorveglianza radiometrica può essere effettuata con sistemi fissi (portali) o con strumenti portatili.

Portali radiometrici

La necessità di controllo dei carichi per l'individuazione di eventuali sorgenti radioattive ha determinato la realizzazione, commercializzazione ed utilizzo di sistemi che consentono una sorveglianza direttamente sul mezzo di trasporto del carico in ingresso, in modo semplice per gli operatori addetti e senza determinare particolari aggravi alla normale operatività delle aziende.

Tali sistemi fissi sono realizzati a forma di varco (portale) attraverso il quale il mezzo di trasporto transita a velocità ridotta mentre viene sottoposto a rivelazione di eventuale radiazione gamma proveniente dal carico trasportato; una variante del sistema – detta statica – prevede che il mezzo sosti all'interno del portale per consentire tale controllo. I sistemi attualmente presenti sul mercato operano in modo automatico.

La Norma EN IEC 62244:2021-02 definisce i requisiti prestazionali per i portali radiometrici, o RPM, utilizzati per la rivelazione di radiazioni gamma e neutroni. Questi sono utilizzati per il monitoraggio di veicoli, container, persone o pacchi e si trovano in genere ai valichi di frontiera nazionali e internazionali. Possono essere utilizzati in qualsiasi luogo in cui sia necessario questo tipo di sorveglianza. 

Figura 1 – Esempio di portale per la sorveglianza radiometrica dei carichi in ingresso. ISPRA Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti

Vademecum Sorveglianza radiometrica Figura n  1

Strumentazione portatile

Per effettuare i controlli radiometrici nelle attività che non comportano la gestione di grossi volumi di materiali (per es. piccoli rottamai) o per effettuare la verifica delle anomalie radiometriche segnalate dai sistemi a portale, possono essere impiegati strumenti rilevatori portatili.

La norma UNI 10897:2016 definisce le caratteristiche minime di tali strumenti affinché siano adatti ai controlli sui carichi metallici.

Figura 2: Strumentazione portatile

Vademecum Sorveglianza radiometrica Figura n  2

[...]

Condizioni e modalità della sorveglianza radiometrica

Il comma 3 dell’art. 72 D.lgs 101/2020 prevede che la sorveglianza radiometrica venga effettuata in base a quanto prescritto dall’Allegato XIX del D.lgs 101/2020.

Le disposizioni dell’allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell’articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s’intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.lgs 101/2020.

Articolo 10 (Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall’uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all’allegato 1, in luogo dell’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all’articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall’Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l’elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

Schema n. 3: Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica

Vademecum Sorveglianza radiometrica   Schema 3

Criteri di sorveglianza radiometrica

La sorveglianza radiometrica consiste:

- per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
- per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

Schema 4: Criteri di sorveglianza radiometrica

Vademecum Sorveglianza radiometrica   Schema 4

Definizione: controllo radiometrico esterno rispetto al carico

La misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H’(d,O), in μSv/h, come definiti all’allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento.

[...]

Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica

Allegato XIX Art. 6 D.lgs 101/2020

1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un’apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all’esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti ter i per la  commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all’ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all’allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all’allegato 2, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell’attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all’origine di cui all’articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all’ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Schema n. 5: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 1 Allegato XIX

Vademecum Sorveglianza radiometrica   Schema 5


Schema n. 6: Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica soggetti art. 6 co. 2 Allegato XIX

Vademecum Sorveglianza radiometrica   Schema   6

[....]

Allegato XIX - Allegato 2: Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

Elenco

- prodotti semilavorati in metallo
- prodotti finiti in metallo
soggetti a sorveglianza radiometrica.

Vademecum Sorveglianza radiometrica   Allegato 2

[...] Segue in allegato

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Direttiva (CEE) n. 77/576

ID 18636 | | Visite: 1851 | Legislazione Sicurezza UE

Direttiva (CEE) n. 77/576

Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

(GU L 229 del 7.9.1977)

Abrogata da: Direttiva 92/58/CEE

Recepimento

D.P.R. 8 giugno 1982 n. 524 

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta. (GU n.218 del 10.08.1982)

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Biomarcatori urinari di stress ossidativo / biomonitoraggio esposizione agenti chimici

ID 18629 | | Visite: 1117 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Biomarcatori urinari di stress ossidativo

Biomarcatori urinari di stress ossidativo e il loro ruolo nel biomonitoraggio dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi

ID 18629 | 12.01.2023

I ROS (Reactive Oxygen Species) e l’RNS (Reactive Nitrogen Species) causano danni ossidativi alle biomolecole quali acidi nucleici, lipidi e proteine.

Le modificazioni ossidative delle basi del DNA e RNA possono essere prodotte sia da fonti endogene che esogene quali inquinamento atmosferico, esposizione ad agenti chimici pericolosi, radiazioni etc.

I derivati della guanina ossidata e della nitrazione delle proteine che vengono escreti nelle urine possono essere utilizzati come biomarcatori dello stress ossidativo. Questi biomarcatori possono essere utilizzati come indicatori precoci per valutare gli effetti dell’esposizione lavorativa ad agenti chimici pericolosi anche in condizioni di conformità con le norme.

Il fact sheet rappresenta un utile compendio nella fase di formazione/informazione, prevista dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., evidenziando l’importanza del ricorso alle idonee misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori professionalmente esposti in tutte le fasi di utilizzo delle suddette sostanze.

...

Fonte: INAIL

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Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149

ID 18616 | | Visite: 1467 | Circolari Sicurezza lavoro

Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149

ID 18616 | 11.01.2023 / In allegato

Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi 

1) Premessa

L'impiego dei ponteggi metallici fissi è subordinato alla osservanza delle norme contenute nel capo V del D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 e delle istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza della struttura e dei singoli elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia sulla base quindi, di una potenziale idoneità del ponteggio ad un impiego generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati.

Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta di autorizzazione, non vengono prese in considerazione specifiche misure di sicurezza relative a casi ed utilizzazioni particolari. La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi influisce, per vari aspetti, nella attività di vigilanza sull'impiego di queste opere provvisionali. Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi ed impalcature in legname ogni apprezzamento è demandato agli organi di vigilanza sulla scorta delle disposizioni di legge - che in via generale sono espresse dall'art. 7 ed in particolare da tutti gli articoli del Capo IV del D.P.R. n. 164/56 - quando trattasi di ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda, per così dire, su un controllo di merito già effettuato a suo tempo dal Ministero del lavoro che ha rilasciato la relativa autorizzazione all'impiego.

E' del tutto evidente che non è compito connesso alla vigilanza sull'impiego dei ponteggi metallici entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti di sicurezza, ecc. poichè tali aspetti sono già stati esaminati, a suo tempo, dal Ministero che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece, tra i predetti compiti accertare, in primo luogo, se nel cantiere dove il ponteggio è impiegato, è tenuto il "libretto" contenente copia della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 164/56 e copia del disegno esecutivo dal quale risultino tutti i dati, così come è stabilito dall'art. 33 sempre del D.P.R. n. 164/56, che dispone, fra l'altro l'obbligo della tenuta di questi documenti e della loro esibizione agli incaricati della vigilanza.

Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali "normali" di altezza inferiori ai 20 metri; per ponteggi più alti o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni o ai sovraccarichi trova applicazione l'art. 32 che fa obbligo di erigere il ponteggio sulla base di un progetto specifico redatto e firmato da un professionista abilitato; in tal caso presso il cantiere deve essere tenuta, oltre alla documentazione indicata in precedenza, anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.

E' opportuno precisare, in proposito, che sia la progettazione sia i calcoli devono essere eseguiti secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale - istruzioni che devono essere fornite dal fabbricante e rese disponibili in cantiere - (art. 32 punto 1 D.P.R. n. 164/56) ed in ogni caso nel rispetto di tutte le norme relative alle caratteristiche costruttive previste dalle varie norme del già citato Capo V del D.P.R. n. 164/56 nonchè, ovviamente, delle norme di buona tecnica.

Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso di ponteggi strutturati in parziale difformità dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione di manufatti di forma peculiare: ad es. serbatoi a fungo, costruzioni con notevoli aggetti ecc.), dovrà essere redatto un progetto, firmato da un professionista abilitato, seguendo i criteri esposti al punto 7-1 dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume i principali riferimenti per le verifiche di stabilità.

Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalle relative autorizzazioni - non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattasi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto, redatto secondo i già citati criteri del punto 7 dell'allegato 1.

Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe la violazione dell'art. 30, ultimo comma, in quanto il ponteggio è stato eretto in difformità dagli schemi autorizzati.

D'altronde dall'assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di autorizzazione non necessariamente deriva l'idoneità dell'opera presa nel suo complesso, a maggiore ragione ove si considerino i problemi di incompatibilità dimensionale tra i vari elementi (basti pensare, ad esempio alle diagonali dei telai prefabbricati ed alle differenze dei valori di scorrimento tra i vari tipi di giunti e di tubi).

2) Problemi di instabilità strutturale connessi con il numero degli impalcati
3) Protezione contro la caduta di materiali dall'alto
4) Controlli dimensionali
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Allegato I
Criteri fondamentali per le verifiche di stabilita' dei ponteggi metallici fissi
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segue in allegato

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Lettera Circolare MLPS n. 1727 del 06 febbraio 2009

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Lettera Circolare MLPS n. 1727 del 06 febbraio 2009

Apprendistato professionalizzante - trasformazione anticipata del rapporto - Obbligo formativo.

Pervengono alle scrivente Direzione generale alcuni quesiti concernenti la trasformazione del rapporto di apprendistato in rappo1to di lavoro a tempo indetem1inato antecedentemente alla scadenza prefissata nel piano formativo individuate e, in particolare, in ordine alla permanenza degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, anche ai fini de! diritto alla fruizione dei benefici di cui all'art. 21, comma 6, della L. n. 56/1987.

Senza riesaminare compiutamente la problematica circa l'applicazione di tale ultima normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.

Si ricorda che, come già precisato con Circolare n. 27/2008, ai fini della applicazione dei benefici citati si ritiene necessario che il datore di lavoro abbia svolto la la formazione prevista per l'apprendista sino al momento della trasformazione del rapporto.

Ciò vuol peraltro significare che l'attività formativa e dovuta e giustificata da un sottostante rapporto di apprendistato, rispetto alla quale costituisce elemento fondante dello stesso, tant'è che rientra nella stessa causa contrattuale. 

Tuttavia, una volta trasformato il rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso ii conferimento della qualifica al lavoratore, la formazione non assume più il medesimo ruolo fondante. Pertanto, fermi restando gli adempimenti formativi in costanza de! rapporto di apprendistato, successivamente alla trasformazione dello stesso l' obbligo formative inevitabilmente non rientra più nel sinallagma contrattuale. 

Ne consegue che la formazione - intesa nel senso anzidetto - non potrà più rappresentare un elemento in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro, ne potrà essere più "rivendicata" dagli enti formativi cui si rivolto il datore di lavoro fintanto che sussisteva il rapporto di apprendistato.


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La rianimazione cardiopolmonare - salute e sicurezza nella scuola

ID 18609 | | Visite: 1236 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La rianimazione cardiopolmonare come attivit  di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola

La rianimazione cardiopolmonare come attività di promozione della cultura della salute e sicurezza nella scuola

ID 18609 | 11.01.2023

Le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco e la disostruzione delle vie aeree possono essere insegnate agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Coinvolgere gli alunni e i docenti in programmi di insegnamento di tali manovre risponde alla necessità di incrementare la percentuale di popolazione in grado di saper gestire un’emergenza, poiché la scuola rappresenta un accesso privilegiato verso larga parte della comunità. I ragazzi sono perfettamente in grado di salvare una vita al pari degli adulti. Il ruolo della scuola nella formazione alle manovre di primo soccorso è fortemente richiamato anche nella recente legge 116/2021.

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Fonte: INAIL

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Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro

ID 11529 | | Visite: 10500 | Documenti Riservati Sicurezza

Radiazioni ionizzanti Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro

Radiazioni ionizzanti | Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro / Update Dlgs 203/2022

ID 11529 | Rev. 2.0 2023 dell'08.01.2023 / Documento completo allegato

Nel presente documento vengono illustrate le novelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, pubblicato sulla GU Serie Generale n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29, in materia di protezione dal radon in ambienti di vita e di lavoro.

Update Rev. 2.0 dell'08 gennaio 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR)

Una nuova figura è istituita dal D.Lgs. 101/2020, quella dell'Esperto in Interventi di Risanamento Radon (EIRR), un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati.

Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento alfa del radio, generato a sua volta dal decadimento alfa dell'uranio. Polonio e bismuto sono i prodotti, estremamente tossici, del decadimento radioattivo del radon.

Il radon è un gas molto pesante, pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative.

Uno dei principali fattori di rischio del radon è legato al fatto che, accumulandosi all'interno di abitazioni, è la seconda causa di tumore al polmone, specialmente tra i fumatori.

Articolo 7 Definizioni Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 
[…]
115) «radon»: l’isotopo 222 del radon (Rn-222) e ove espressamente previsto i suoi prodotti di decadimento

Piano d’Azione Nazionale Radon

Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 , verrà redatto e approvato il Piano nazionale d'azione per il radon nel quale verranno individuati una serie di elementi, che condurranno a dettagliare strategie e interventi negli ambienti di vita (non emanato da news).

L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon sarà utile a definire:

- le specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione
- gli strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge,
- gli strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure),
- le strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tenuto conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome, laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento;
- misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.

Art. 10. Piano nazionale d’azione per il radon

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS), è adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all’allegato III:

a) le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua;

b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;

c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l’ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l’attacco a terra, inclusi quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.

4. Il Piano di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è aggiornato con cadenza almeno decennale.

...

Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon

Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3). Inoltre, per le abitazioni, come si vede dalla tabella 1, a quelle costruite dopo il 31/12/2024 si applicherà un livello di riferimento inferiore, pari a 200 Bq/m3.

Tabella 1 – Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon

Tipologia locale

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 12. Livelli di riferimento radon 

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono di seguito indicati:
a) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
b) 200 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
c) 300 Bq m -3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro;
d) il livello di riferimento di cui all’articolo 17, comma 4, è fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua 
o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto 1. (*)

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità possono essere individuati livelli di riferimento inferiori a quelli di cui al comma 1, anche differenziati in relazione ai diversi usi degli edifici, sulla base delle determinazioni del Piano di cui all’articolo 10 e dell’evoluzione degli orientamenti europei e internazionali.

(*) Allegato II, sez. I, punto 1. 
L’esposizione integrata annua di radon corrispondente al livello di  riferimento di cui all’articolo 12 è fissata in 895 kBq h m-3 (ICRP 137);

La valutazione del Radon

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (art.11), oppure se svolte in specifici luoghi di lavoro da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.

Art. 16.  Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon di cui all’articolo 10;
d) stabilimenti termali.


Esperto in interventi di risanamento radon

Nuova figura istituita dal D.Lgs. 101/2020 è quella dell'esperto in interventi di risanamento radon, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.

Art. 7 Definizioni

40) «esperto in interventi di risanamento radon»: persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche

Art. 15. Esperti in interventi di risanamento radon

1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II.

2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all’articolo 10 e, fino all’approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.

...

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Allegato II

2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon

Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;
a) abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
b) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento,  organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi  con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
c) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).

Cadenza delle misure:

- Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
- Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.

In particolare:

- A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
- Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 17. Obblighi dell’esercente
1. Nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:
a) dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’elenco di cui all’articolo 11, comma 2, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Piano di cui all’articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell’ipotesi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall’inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).

1 -bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano  terra l’esercente è tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi  dall’individuazione di cui all’art. 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c) l’esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra nonché gli interventi volti a migliorare l’isolamento termico.

3. Qualora la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente è tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell’esperto di cui all’articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante nuova misurazione. L’esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

4. Qualora, nonostante l’adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L’esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano  superiori ai valori indicati all’art. 12, comma 1, lettera d) , l’esercente  adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’art. 109,  commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’art. 130, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalità indicate nell’allegato II o nell’allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all’articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all’esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.

6. L’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell’allegato II

Fig. 1 - Art. 17. Obblighi dell’esercente

Figura 1

ER = L’esercente si avvale dell’Esperto di Radioprotezione
EIRR = L’esercente si avvale dell’Esperto in Interventi di Risanamento Radon

...

Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche

Art. 18 Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).

Art. 18 Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche

1. I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 17 sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155 all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale di cui all'articolo 13 secondo le modalita' indicate dall'ISIN.

2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attivita' svolte e la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, di cui all'articolo 17 comma 3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorita' di vigilanza e ai ministeri interessati.

4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall'articolo 17, comma 5.

Figura 2 - Art. 18 comma 2

Radiazioni ionizzanti Protezione dal radon ambienti di vita e di lavoro   Fig  2

...Segue in allegato 

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Circolare 5 luglio 2016, n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM

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Circolare 5 luglio 2016, n. 57/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM

Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d’artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato.

Approvate le:

Linee Guida per le commissioni tecniche territoriali in sede di sopralluogo ispettivo presso fabbriche e depositi di fuochi di artificio.

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