Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON
ID 13857 | | Visite: 6654 | News Sicurezza | Permalink: https://www.certifico.com/id/13857 |
Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON (Industrie NORM) | Legge n. 15/2022
ID 13857 | Rev. 2.0 del 14.05.2022 / Documento completo allegato
Con la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il termine per i controlli radiometrici delle industrie NORM è prorogato al 30 giugno 2022.
Con la Legge 17 giugno 2021, n. 87 (GU n.146 del 21.06.2021) di conversione del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (GU n.96 del 22.04.2021) che ha disposto anche l'abrogazione del Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 (GU n.103 del 30.04.2021) (Proroghe in materia di termini legislativi), con l'Art. 11- undecies modifica (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) il D.Lgs. 101/2020 Art. 22 e proroga le pratiche degli esercenti per l'impiego di materiali contenenti RADON per le attività cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020 al 31 dicembre 2021 (anziché al 27 Agosto 2021).
Settori interessati nella tabella II-1 di cui all'Allegato II del D.Lgs. 101/2020, cd industrie NORM (Naturally Occurring Radioactive Material), (vedasi a seguire).
Art. 11- undecies Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto o dall’inizio della pratica - 27/08/2021 - ndr» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica».
Inoltre per la Sorveglianza radiometrica la proroga al 30 Settembre 2021, è ulteriormente prorogata al 01.03.2022 dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 cd Milleproroghe 2022 (GU n.309 del 30.12.2021), successiva proroga al 31.03.2022 dalla Legge 21 gennaio 2022 n. 3 (GU n.19 del 25.01.2022) di conversione del Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (GU n.282 del 26.11.2021). Segue la fine del regime transitorio con il Decreto-Legge 1° marzo 2022 n. 17 (GU n. 50 del 01.03.2022).
...
Sezione III PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE AL RADON NELLE ABITAZIONI
PRATICHE CHE COMPORTANO L’IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
...
Art. 20. Campo di applicazione (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell’ambiente e che si svolgono nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II, che comportano:
a) l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Art. 21. Registrazione dati (direttiva 59/2013/ EURATOM, articolo 104)
1. Nell’ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152, è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all’allegato II. L’ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell’apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio. 2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all’articolo 22, comma 8, all’ISIN.
Art. 22. Obblighi dell’esercente (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31, 32, 34 e 35; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10-ter e 10- quinques).
1. Per le pratiche di cui all’articolo 20, l’esercente, entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi dall’inizio della pratica, provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa ai sensi del comma 6.
...
Allegato II
SEZIONE II - PRATICHE CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI DI ORIGINE NATURALE
1. Elenco dei settori industriali di cui all’articolo 20 L’elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all’articolo 20 è riportato nella tabella II-1.
Tabella II-1.
Settori industriali |
Classi o tipi di pratiche |
Centrali elettriche a carbone |
manutenzione di caldaie |
Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio |
estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto |
Industria dello zircone e dello zirconio |
Lavorazione delle sabbie zirconifere produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle |
Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro |
Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno; |
Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici |
produzione di fosforo con processo termico; produzione di acido fosforico; |
Produzione del pigmento TiO2 |
gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio |
Produzione di cemento |
manutenzione di forni per la produzione di clinker |
Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio |
produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas |
Produzione di energia geotermica |
impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto |
Produzione di gas e petrolio |
estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori |
Impianti per la filtrazione delle acque di falda |
gestione e manutenzione dell’impianto |
Cartiere |
manutenzione delle tubazioni |
Lavorazioni di taglio e sabbiatura |
impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi |
...
Segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 14.05.2022 | Legge 25 febbraio 2022 n. 15 | Certifico Srl |
1.0 | 02.01.2022 | Legge 17 giugno 2021, n. 87 | Certifico Srl |
0.0 | 26.06.2021 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Legge 28 febbraio 2008 n. 31
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228
Legge 17 giugno 2021 n. 87
Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti
Radiazioni ionizzanti Industrie NORM | D.lgs 101/2020
La Sezione dedicata alle radiazioni ionizzanti
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON - Legge n. 15 2022 Rev. 2.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2022 |
221 kB | 49 | ||
Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON - Legge n. 87 2021 Rev. 1.0 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2022 |
167 kB | 15 | ||
Proroga obblighi esercente pratiche impiego di RADON - Legge n. 87 2021 Rev. 00 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2021 |
205 kB | 56 |