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New risks and trends in the safety and health of women at work

ID 1109 | | Visite: 6559 | Documenti Sicurezza UE


New risks and trends in the safety and health of women at work

This report presents an update to the Agency´s previous research on gender issues at work, which found that inequality both inside and outside the workplace can have an effect on the health and safety of women at work.

It provides a policy perspective and is meant to contribute to the task outlined by the European strategy on health and safety at work for EU-OSHA’s European Risk Observatory, “examining the specific challenges in terms of health and safety posed by the more extensive integration of women in the labour market”.

It provides a statistical overview of the trends in employment and working conditions, hazard exposure and work-related accidents and health problems for women at work.

It explores selected issues (combined exposures, occupational cancer, access to rehabilitation, women and informal work, and “emerging” female professions such as home care and domestic work).

The research highlights the type of work carried out by women, issues faced by younger and older women, the growth of the service sector, violence and harassment, and increasingly diversified working time patterns as major risk factors.

A literature review on occupational safety and health risks

ID 1107 | | Visite: 6949 | Documenti Sicurezza UE


A literature review on occupational safety and health risks

Emergency workers comprise large professional groups ranging from career and volunteer fire-fighters, police officers, emergency medical staff (paramedics, emergency medical technicians, doctors and nurses) to psychologists. 

In major disasters, rescue workers, technicians from large relief organisations, additional medical staff, military personnel, antiterrorist forces, body handlers, clean-up workers, construction workers, and numerous volunteers are involved. 

Depending on the emergency/disaster site, emergency workers need specialisation for instance in water rescue, mountain rescue or rescue from heights. 

Current environmental, economic, and political developments and trend data all suggest an increase in the severity and frequency of disasters in the future. 

Phenomena that support this assumption include increased energy use, progressive global warming, climate change and pollution, population growth, dispersal of industrialisation around the globe, expansion of transportation facilities, and the growing spread of terrorism. 

The growing issue of better protection for emergency workers against the occupational safety and health (OSH) risks has been emphasised as a priority by many experts.The demands made upon emergency workers, as well as OSH risks they are exposed to, will rise as they are confronted with events greater in both number and severity

La biosicurezza connessa all’utilizzo di vettori lentivirali nella sperimentazione biotecnologica

ID 1105 | | Visite: 8999 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


La biosicurezza connessa all’utilizzo di vettori lentivirali nella sperimentazione biotecnologica

I "vettori lentivirali", agenti biologici geneticamente modificati derivati da virus del genere Lentivirus sono diventati, negli ultimi anni, di uso comune in laboratori di ricerca che si occupano di biotecnologie e, più nello specifico, di terapia genica e sviluppo di nuovi vaccini.

Nel documento, redatto dal Settore Ricerca - Controllo e Verifica dell'Inail, vengono analizzate le diverse tipologie di vettori lentivirali e vengono discussi gli aspetti da considerare nella valutazione dei rischi connessi alle operazioni con tali vettori, al fine di giungere alla corretta definizione delle misure di contenimento del rischio professionale, come richiesto dalle normative vigenti. 

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INAIL 214
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Prevention of major industrial accidents - ILO

ID 1080 | | Visite: 7365 | Documenti Sicurezza Enti



Prevention of major industrial accidents

The objective of this code of practice is to provide guidance in the setting up of an administrative, legal and technical system for the control of major hazard installations.

It seeks to protect workers, the public and the environment by: preventing major accidents from occurring at these installations; minimising the consequences of a major accident on site and off site, for example by: arranging appropriate separation between major hazard installations and housing and other centres of population nearby such as hospitals, schools and shops; and appropriate emergency planning.

The practical recommendations of this code of practice are intended for the use of all those who have responsibility for the prevention of major industrial accidents.

The code is not intended to replace national laws, regulations or accepted standards.

It has been drawn up with the object of providing guidance to those who may be engaged in the framing of provisions relating to the control of major hazards in industry: competent authorities; works managements; emergency services; and government inspectors.

The code should also offer guidelines to employers' and workers' organisations.

ILO
International Labour Organization

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ILO
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Linee Guida lavori temporanei in quota - Raccolta INAIL

ID 221 | | Visite: 19320 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee Guida lavori temporanei in quota - Raccolta INAIL

ID 221 | 22.09.2014

Questa Raccolta di Linee guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota, ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori temporanei in quota.

1. Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata 
2. Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili 
3. Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto 
4. Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 


Raccolta INAIL
Elaborato Certifico S.r.l.

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Raccolta INAIL
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Prevenzione rischio chimico: Metodo A.S.I.A.

ID 243 | | Visite: 10552 | Documenti Sicurezza Enti


Prevenzione rischio chimico: Metodo A.S.I.A.

Applicazione di modelli organizzativi originali per la prevenzione del rischio chimico in aziende di diverse dimensioni: Metodo A.S.I.A.

Nel settore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le buone pratiche assumono particolare rilievo, soprattutto nella misura in cui la bilateralità e la concertazione divengono strumenti e metodi di prevenzione.A tal fine, trovo utile riassumere di seguito i temi trattati da questa pregevole ricerca, a cura del dott. Nicola Magnavita, dove viene analizzato il metodo ASIA nell’applicazione di modelli organizzativi originali per la prevenzione del rischio chimico in aziende di diverse dimensioni.

Dott. Nicola Magnavita
Istituto di Medicina del Lavoro
Università Cattolicadel Sacro Cuore, Roma

DM 15 Luglio 2014 Trasformatori

ID 1003 | | Visite: 26203 | Prevenzione Incendi


Decreto 15 luglio 2014

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³.

(GU n.180 del 05.08.2014)

Entrata in vigore: 4 Settembre 2020
_______

Con l'attività 48 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 vengono introdotte come nuove attività (in categoria B) le macchine elettriche con liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.

RTV di riferimento: Decreto 15 settembre 2014.
Obbligo Codice DM 3 Agosto 2015: NO

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151

Attività n.

Descrizione

Cat. A

Cat. B

Cat. C

48

Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3

 

Macchine elettriche

Centrali termoelettriche

Circolari

Nota VVF n. 5865 del 22.04.2021

Macchine elettriche all’aperto all’interno di un’area elettrica chiusa recintata / Metodologia per la determinazione della capacità complessiva del contenuto di liquido isolante combustibile

Vedi: Macchine elettriche esistenti: adeguamento antincendio entro il 7 ottobre 2021 e 2023

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Allegato riservato Testo coordinato del DM 15 luglio 2014 VVF 08.02.2019.pdf
VVF 08.02.2019
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Regola tecnica trasformatori
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Manuale estintori portatili VVF

ID 775 | | Visite: 14583 | Documenti Sicurezza VVF

Manuale estintori portatili VVF

Protezione attiva all’incendio 2° manuale per l’uso degli estintori

D.M. 7/01/05 norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d’incendio

Gli estintori costituiscono il primo mezzo antincendio concepito per l’estinzione del principio d’incendio.

Utilizzati da sempre dai vigili del fuoco sono sempre più spesso installati nei luoghi di lavoro e nelle aziende soggetti ai controlli e alle verifiche di prevenzione incendi.

L’estintore è un mezzo di semplice utilizzo ma per ottenere le migliori prestazioni occorre che l’operatore conosca le caratteristiche, la tecnica, e i limiti d’impiego derivanti dall’agente estinguente in esso contenuto.

La stesura di questo documento si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del D.M. 7/01/05 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d’incendio) con il quale viene abrogato il (D.M. 20/12/82).

Le novità più importanti introdotte dalla nuova normativa sono:

- la valutazione delle caratteristiche tecniche, la prestazione, la classificazione che si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3-7:2004;
- il rilascio dell’omologazione;
- il libretto d’uso e manutenzione.

Il manuale predisposto dal C.R. Gennaro Bozza da anni impegnato nell’attività di studio, ricerca e sperimentazione nel settore degli estintori vuole essere uno strumento sintetico e didattico ad uso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per chi svolge attività di formazione nel settore della sicurezza antincendio.

Il dirigente
Ing. Maurizio D’Addato

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Elaborazione del DUVRI - INAIL

ID 69 | | Visite: 22903 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Elaborazione DUVRI

L'elaborazione del DUVRI

ID 0069 | 09.09.2014

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze - DUVRI

L’art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l’obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all’interno della propria azienda. 

La presente Monografia, redatta dal DPO - Settore Ricerca, illustra come e quando elaborare il DUVRI, con l'aiuto di una guida pratica e di un fac-simile di DUVRI.

INAIL 1013

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Guida elaborazione INAIL
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2014, n. 14632

ID 1012 | | Visite: 5251 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2014, n. 14632 - Documento di valutazione dei rischi inadeguato. Provvedimento abnorme

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata il 5/06/2013 dal medesimo Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di P.M. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3, e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, così descritto nel capo d'imputazione: P.M., nella sua qualità di legale rappresentante, responsabile del servizio sicurezza sul lavoro della P. s.n.c, per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 , art. 28, comma 2, lett. d) in nesso di causa con l'evento infortunistico, non aveva individuato nel Documento di valutazione dei rischi, nel caso specifico del rischio di ribaltamento di un carico, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonchè i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovevano provvedere, così per colpa cagionando alla lavoratrice V.M.G. lesioni dalle quali era derivata una inabilità temporanea di 91 giorni. In particolare V.M. G., mentre il collega M.S. stava eseguendo, tramite l'ausilio di un carrello elevatore, manovra di spostamento di un pallet prelevandolo da una pila per spostarlo altrove, avvertita da un altro collega di prestare attenzione al movimento del carrello, si era spostata e nel fare ciò si era trovata dinanzi il carico del carrello che, rovesciandosi, le era franato sulla gamba sinistra.

Cassazione Penale, Sez. 3, 17 aprile 2014, n. 17012

ID 1010 | | Visite: 5679 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 17 aprile 2014, n. 17012 - Omessa nomina del RSPP. Estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

B.S. ha proposto tempestivo ricorso avverso la sentenza del GUP tribunale di MASSA del 14/02/2013, depositata in data 25/02/2013, con cui il medesimo è stato condannato, in esito al giudizio abbreviato richiesto e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 17, comma 1, lett. b) e art. 55, comma 1, lett. b), perchè, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in (OMISSIS), esercente attività di estrazione di marmo presso la cava (OMISSIS), sita nel bacino marmifero di (OMISSIS) nel comune di Carrara, non provvedeva alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della cava; in (OMISSIS), accertato in tale data.

Cassazione Penale, 26 maggio 2014, n. 21242

ID 1008 | | Visite: 5477 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, 26 maggio 2014, n. 21242 - Necessaria formazione sull'uso dell'attrezzatura di lavoro. Non basta l'esperienza decennale del lavoratore sui macchinari

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone nei confronti di NW, giudicato responsabile del reato di lesioni colpose gravi commesse in danno di un dipendente, N.A., il quale mentre stava lavorando su un apparecchio tritacarne indossando guanti di ferro, con la mano sinistra infilata nel macchinario veniva a contatto con la lama del medesimo, ferendosi e riportando l'amputazione di due falangi. A N.W., quale legale rappresentante di E.B. Srl, è stato ascritto di non aver adeguatamente formato il lavoratore sull'uso della attrezzatura di lavoro ed in particolare sulla funzione del dispositivo di protezione rappresentato dal vassoio del tritacarne e sulla pericolosità insita nell'utilizzo di guanti con maglie di ferro nell'impiego del macchinario.

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2014, n. 16247

ID 1006 | | Visite: 5000 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 aprile 2014, n. 16247- Griglia di protezione del macchinario inadeguata: direttiva macchine e d.lgs. 81/08

Con sentenza in data 22.11.2012 la Corte di Appello di Trieste, in riforma della pronuncia in data 2.5.2011 del Tribunale di Udine che li aveva assolti, condannava O.C. e D.A.M., con attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, per il delitto di cui all'art. 590 c.p., commi 1 e 3.

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2014, n. 30919

ID 1004 | | Visite: 6266 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2014, n. 30919 - Omessa visita medica preventiva

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.

Relazione INAIL 2013

ID 985 | | Visite: 6485 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



Relazione INAIL 2013

L’approfondimento annuale su:

- la situazione del mondo del lavoro nei dati dell'Inail (rapporto con gli assicurati, andamento degli infortuni e delle malattie professionali);
- i risultati economici e finanziari;
- le novità in tema di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento con le nuove prospettive per il Centro Protesi di Vigorso di Budrio;
- le attività di ricerca; il “progetto open data”;
- l’attuazione del nuovo modello organizzativo, l’organizzazione digitale.

INAIL 2014

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Allegati
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Anno 2014
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Quesiti Sicurezza: Interpello 2 Maggio 2013

ID 453 | | Visite: 7630 | Documenti Riservati Sicurezza

Quesiti Sicurezza del 02.05.2013

I quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:
- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.

2 maggio 2013 - n. 7/2013
destinatario: ANCE – Associazione nazionale Costruttori Edili
istanza: Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell’ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 6/2013
destinatario: APT – Associazione Produttori Televisivi
istanza: Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali"

2 maggio 2013 - n. 5/2013
destinatario: FIM-CISL – Federazione Italiana Metalmeccanici
istanza: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

2 maggio 2013 - n. 4/2013
destinatario: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

2 maggio 2013 - n. 3/2013
destinatario: Federutility – Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche
istanza: Applicazione dell’articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

2 maggio 2013 - n. 2/2013
destinatario: CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

2 maggio 2013 - n. 1/2013
destinatari: FEDERCASSE e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne

Consulta tutti gli Interpelli

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Allegato riservato MLPS_Interpelli_02.05.2013.pdf
Sicurezza
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Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks

ID 1108 | | Visite: 6678 | Documenti Sicurezza UE


Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks

Work-related stress is expensive.

Tackling stress and psychosocial risks can be viewed as too costly, but the reality is that it costs more to ignore them.

Stress affects performance and leads to absence from work. If prolonged it may result in serious health problems such as cardiovascular or musculoskeletal diseases.

All this comes at a cost.

This report summarises the studies focusing on calculating costs of work-related stress and psychosocial risks.

The main costs for individuals relate to health impairment, lower income and reduced quality of life. Organisations are affected by costs related to absenteeism, presenteeism, reduced productivity or high staff turnover.

Health care costs and poorer business outcomes ultimately affect national economies and society.

9° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche

ID 1106 | | Visite: 9558 | Decreti Sicurezza lavoro


9° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche 

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014
Con il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014 è stato pubblicato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2014.​

Fonte: MLPS

Bozza del nuovo Decreto 10 Marzo 1998

ID 1099 | | Visite: 21956 | Prevenzione Incendi


Bozza del nuovo Decreto 10 Marzo 1998

Update 24.07.2018

il CCTS in data 10 luglio 1998 ha approvato nuova bozza non definitiva del nuovo DM 10 marzo 1998, così chiamato: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del dlg.81/2008

Versione approvata in CCTS al 10 luglio 2018.

Proposta normativa ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.Lgs 81/08 

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Art. 1. - Oggetto - Campo di applicazione 
Art. 2. - Valutazione dei rischi di incendio 
Art. 3. - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio 
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 
Art. 5. - Gestione dell'emergenza in caso di incendio 
Art. 6. - Designazione degli addetti al servizio antincendio 
Art. 7. - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 
Art. 8. - Soggetti formatori e modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento 
Art. 9. - Valutazione dei rischi nell'ipotesi di presenza di persone disabili. 
Art. 10. - Disposizioni transitorie e finali 
Art. 11. - Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO I  - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO 
ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI 
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLA COMPARTIMENTAZIONE ED ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO 
ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO 
ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO ANTINCENDIO 
ALLEGATO VIII  - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO 
ALLEGATO IX  - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'. 
ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2

Collegati


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Nuovo Decreto Antincendio
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INAIL - Manuale Ambienti confinati

ID 148 | | Visite: 33536 | Guide Sicurezza lavoro INAIL



INAIL - Manuale Ambienti confinati

Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità.

Proprio al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico riducendo numerosità e gravità degli eventi incidentali, si è arrivati alla forte determinazione di realizzare il Decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n. 177, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8/11/2011, entrato in vigore il 23/11/2011, che è un Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”. 

INAIL
Ed. 2013
Pubblicazione realizzata dal
Sottogruppo Ambienti Confinati del Comitato 1 della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Collegati

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177

Certificazione contratto di Appalto e-o Subappalto in ambienti confinati

DVR & Procedure Spazi confinati

Spazi confinati: OSHA 29 CFR 1910.146 (Permit-required confined spaces)

Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL Agg. 09.2014

ID 1051 | | Visite: 11582 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Modulistica Verifiche impianti e attrezzature INAIL 

Aggiornamento 5 Settembre 2014

Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista Inail

1. Attrezzature a pressione

Forni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Generatori di vapore
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Recipienti
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Tubazioni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi
Insiemi considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio

2. Riscaldamento

Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori

Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda 
Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

3. Impianti di messa a terra

Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche
Guida tecnica

4. Sollevamento

Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Precisazioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009

Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Carri raccoglifrutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica

Ponti sollevatori per veicoli
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (officina)
Riconoscimento idoneità ponti pesanti (fabbricante)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (officina)
Riconoscimento idoneità ponti leggeri (fabbricante)

Apposizione della marca da bollo sui moduli di richiesta
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2014

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Allegato riservato Modulistiva verifiche impianti e attrezzature 09.2014.pdf
INAIL 09.2014
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Pressure Systems Safety Regulations 2000. Approved Code of Practice

ID 1044 | | Visite: 5697 | Documenti Sicurezza Enti


Pressure Systems Safety Regulations 2000. Approved Code of Practice.

Approved Code of Practice addressed to all dutyholders under the Regulations, eg users, owners, competent persons, designers, manufacturers, importers, suppliers and installers of pressure systems. Reflects pertinent issues such as:

- design and construction; provision of information and marking;
- installation; safe operating limits;
- matters concerning the written scheme of examination; imminent danger action;
- maintenance; modification/repair;
- record keeping; and specific precautions preventing pressurisation of certain vessels.

Other legalities cited include: defence; power to grant exemptions; exceptions to Regulations; modification of duties when pressure systems are supplied by way of lease, hire or other arrangements; and marking of pressure vessels. Contains a user/owner 'decision tree' aid.

HSC
2000

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HSE
580 kB 18

Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014 (POS / PSC / FO)

ID 1036 | | Visite: 24576 | Decreti Sicurezza lavoro



Modelli semplificati POS PSC FO

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014

Con decreto interministeriale, ex articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

GU n. 212 del 12 settembre 2014.
_______

E' quindi Possibile elaborare i POS seguendo 2 modalità alternative:

1. In accordo con l'Art. 89 c. h del D.Lgs. 81/2008
2. Secondo il Modello di cui Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014

Vedi il Modello semplificato

Vedi il Modello classico

Collegati

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Dichiarazione D.Lgs 81/2008 Manutenzione Macchine

ID 550 | | Visite: 28815 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 550   Dichiarazione Manutenzione Macchine

Dichiarazione D.Lgs 81/2008 | Manutenzione Macchine

ID 550 | Rev. 6.0 del 11.05.2023 

Dichiarazione avvenuta manutenzione ordinaria / straordinaria in accordo Allegato V D.Lgs 81/2008 / Norme Tecniche / Altro.

Documenti aggiornati con la Rev. 6.0 2023: 

Allegato V D.Lgs 81/2008 - Norme tecniche - Rev. 4.0 2023 [.CEM] 
Allegato V D.Lgs 81/2008 - Norme tecniche - Rev. 4.0 2023 [.pdf]
Allegato V D.Lgs 81/2008  [.pdf]
- Dichiarazione D.Lgs 81/2008 Manutenzione Macchine Mod. 04 2023 [.docx]
- Manutenzione definizioni UNI 11063 Rev. 6.0 2023 [.pdf]
- NTA Direttiva Macchine 10.01.2023. [CEM]
- NTA Direttiva Macchine 10.01.2023 [.pdf]

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Nota
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) 
Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 equpare le scaffalature ad attrezzature di lavoro
(3) 
Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70.

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto - alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazioneformazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. (8)(9)(18)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)(16)(17)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note
(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.
(9) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(10) Comma inserito dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119
(11) Comma modificato dall'art. 7, comma 9 quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(12) Circolare MLPS 29 luglio 2015, n. 22 - Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
(13) Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2017, n. 35 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, rinnovo provvisorio
(14) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97  - Art. 7, comma 4.
(15) Decreto Direttoriale MLPS 09 Settembre 2020, n. 53 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche
(16) 
Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022 - Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)
(17) 
Nota MLPS del 24 novembre 2022 n. 10912 - Aggiornamento tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro
(18) Il 
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha sostituito il comma 12

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Con sentenza del 15/1/2013, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore nella parte in cui pronunciava condanna di L.M., previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla pena di un anno di reclusione per il reato di omicidio colposo (capo A) nonchè alla pena di mesi quattro di reclusione e Euro 6.000,00 di multa per i reati p. e p. dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 , comma 5, e art. 22 ,comma 12, (capo B): entrambi commessi in data (Omissis).

Radiazioni ionizzanti INAIL

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Radiazioni ionizzanti

Considerazioni tecniche sugli aspetti assicurativi e sul riconoscimento dei tumori professionali

Nei primi capitoli sono richiamate informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sulla loro utilizzazione.

Seguono brevi cenni sulla normativa in generale e su quella assicurativa in particolare.

I successivi capitoli riguardano i possibili danni alla salute, cenni di radioprotezione e radioepidemiologia, il concetto di “probabilità di causa” con indicazioni pratiche su come utilizzarla nel caso di tumori correlati all’esposizione a radiazioni ionizzanti. Completano la pubblicazione una serie di allegati che approfondiscono specifici aspetti.

INAIL 2013

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INAIL 2013
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I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore

ID 980 | | Visite: 6131 | Documenti Sicurezza VVF


I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore

I guanti dei vigili del fuoco vanno conservati lontano dal calore:
"Il guanto deve essere conservato lontano da fonti di calore"
.  

E' quanto è scritto sul libretto del istruzioni dei guanti regolamentari da pompiere, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto.

E' destinata a proseguire l'inchiesta sulle ustioni alle mani subite da due vigili del fuoco vicentini, nonostante indossassero le protezioni d'ordinanza, regolarmente inviate dal Ministero. 

Corriere del Veneto

» Leggi articolo

Modulistica Verifiche impianti e attrezzature - INAIL 2014

ID 931 | | Visite: 16324 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Verifiche impianti e attrezzature
Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista Inail

Attrezzature a pressione
Forni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica 

Generatori di vapore
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Recipienti
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica

Tubazioni
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi
Insiemi considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta di verifica messa in servizio 
Richiesta prima verifica periodica

Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio

Riscaldamento
Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda
Mod. RD
Mod. RR
Mod. RR/Circuiti
Mod. RR/Generatori

Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda 

Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

Impianti di messa a terra
Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche
Guida tecnica

Sollevamento
Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 
Precisazioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009 

Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica  

Carri raccoglifrutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione  
Richiesta prima verifica periodica

Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione 
Richiesta prima verifica periodica 

INAIL
Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2014

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