Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15.5.2013, ha dichiarato B.A. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 , art. 18, comma 1, lett. d) e z), art. 29, comma 1, artt. 36 e 37, art. 41, comma 2, limitatamente all'omessa visita medica preventiva, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda; pena sospesa e non menzione.
ID 22856 | 03.11.2024 / In allegato
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Cassazione Civile, Sez. 3, 05 luglio 2017, n. 16480 - Omesso invio della denuncia di infortunio all'Inail da parte del Comune
1. Nel 1993 A.L. convenne dinanzi al Tri...

ID 23709 | 30.03.2025 / In allegato
Pubblicato dalla AUSL di Modena, tramite il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), il m...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024