~ 2000 / 2026 ~
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Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 9/2/2010, condannò P.G. alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore della parte civile, a cui vantaggio poneva provvisionale, per avere causato, quale titolare della omonima impresa individuale, che aveva assunto l'incarico di tinteggiare il soffitto di un sepolcreto familiare, lesioni gravi ai danni di B.M. , operaio alle di lui dipendenze. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie che il P. aveva, per colpa, omesso di mettere a disposizione del lavoratore per la tinteggiatura in quota l'uso di cavalletti e trabatelli a norma e comunque non aver tenuto le precauzioni necessarie al fine d'impedire il rischio di caduta dall'alto.
Disattivazione delle fotocellule della macchina curvatubi e infortunio del lavoratore. Responsabilità dei datori di lavoro
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ID 22266 | 23.07.2024 / In allegato
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024