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Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 9/2/2010, condannò P.G. alla pena stimata di giustizia, nonché a risarcire il danno, da determinarsi in sede civile, in favore della parte civile, a cui vantaggio poneva provvisionale, per avere causato, quale titolare della omonima impresa individuale, che aveva assunto l'incarico di tinteggiare il soffitto di un sepolcreto familiare, lesioni gravi ai danni di B.M. , operaio alle di lui dipendenze. In particolare, emerge dalle statuizioni giudiziarie che il P. aveva, per colpa, omesso di mettere a disposizione del lavoratore per la tinteggiatura in quota l'uso di cavalletti e trabatelli a norma e comunque non aver tenuto le precauzioni necessarie al fine d'impedire il rischio di caduta dall'alto.

INAIL - Quaderno n. 14 Settembre 2017
I tradizionali sistemi di gestione della sicurezza non risultano più sufficienti in caso ...

Carrelli semoventi a braccio telescopico
Istruzioni per la 1a verifica periodica
Ai sensi dell’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e del Decreto del Ministero del ...

ID 24222 | 04.07.2025 / In allegato
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